Sentenza 12 settembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/09/2002, n. 13316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13316 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALI NA133 16 /0 2 Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 5628/00 Cron. N. 30928 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N. -Presidente- 1.Dott. Guglielmo Scairelli 2. " Ud.31.05.2002 -Consigliere- Donato Figurelli . Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 3. 4.. Filippo Curcuruto -Consigliere- 5. " Saverio Toffoli -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente Prof. Massimo Paci legale rappresen- tante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato speciale in calce al ricorso, sia congiuntamente che disgiunta- mente, dagli Avv.ti Vincenzo Morielli, Antonio Todaro, LU Cantarini e Patrizia Tadris, elettivamente domiciliato nel loro uf- ficio presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto in Roma, Via della Frezza 17 Ricorrente 2556 2
CONTRO
DE AR IG, Intimato per la cassazione della sentenza n. 3611/99 del Tribunale del La- voro di S. Maria Capua Vetere del 26.11.1999/2.12.1999 nella causa iscritta al n. 2 del R.G. anno 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31.5.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Ennio Atti- lio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, ritualmente presentato, LU De AR, premesso di avere inutilmente esperito l'iter amministrativo per l'ottenimento di assegno di invalidità da parte dell'INPS, adiva il Pretore del Lavoro di S. Maria Capua Vetere chiedendo il rico- noscimento del diritto a tale assegno con la condanna dell'istituto previdenziale alla corresponsione dei ratei scaduti. Il convenuto istituto costituendosi contestava la domanda chie- dendone il rigetto. All'esito il Pretore con sentenza depositata 23.10.1997, esple- tata consulenza tecnica di ufficio, dichiarava il ricorrente invali- do con il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno ordina- rio di invalidità dal 1.10.1994. Proposto gravame da parte dell'INPS, il Tribunale di S.Maria Capua Vetere, rinnovata la consulenza tecnica di ufficio, con 3 sentenza 26.11.1999/2.12.1999, rigettava l'appello e confermava la decisione di primo grado. Il Tribunale in particolare condivideva le conclusioni della con- sulenza tecnica di ufficio di secondo grado in ordine al fatto che il De AR fosse affetta da malattie comportanti la riduzione della sua capacità lavorativa a meno di un terzo, in quanto fon- date su accertamenti esaurienti e condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile. L'INPS ricorre per cassazione con unico motivo. Il De AR non si è costituito in fase di legittimità. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 222 del 1984 nonché motivazione omessa su punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 CPC). L'INPS osserva al riguardo che nell'atto di appello aveva de- dotto, come motivo di impugnativa in via preliminare, la carenza del requisito contributivo, già eccepita peraltro nel giudizio pretorile;
conseguentemente rileva che il Tribunale aveva omesso di decidere e motivare la connessa questione, condizionante l'esistenza del diritto controverso, attribuendo l'assegno ordina- rio di invalidità sulla base del solo accertamento dell'esistenza del requisito sanitario. La doglianza così formulata ed articolata è fondata. Dall'esame degli atti si evince che effettivamente i giudici di ap- pello hanno omesso di decidere e di motivare sulla questione sollevata dall'INPS concernente l'esistenza del requisito contri- butivo, che costituisce elemento costitutivo del diritto azionato e quindi condizione della fondatezza della domanda del lavoratore intesa ad ottenere la pensione di invalidità (in questo senso ex plurimis Cass. sentenza n. 2475 del 3 marzo 1995; Cass. senten- za n. 1655 del 25 febbraio 1999). In conclusione in base alle svolte considerazioni il ricorso va ac- colto e conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli.
P Q M
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli. Così deciso in Roma addì 31 maggio 2002 Eunh Il Presidente Il Consigliere relatore estensore englichu Alexandro de Rungisnensis ssella IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 12 SET. 2882 E G 0 5 E - G E 1 . 3 3 D 7 L 1 3 L N - L A 1 0 T R . A L ' D E L I N S S I E A O I I T T O D R S A S T S G P E N I O S A A I R / S , E D G E T O , R JLCANCELLIERE D B I , D L O A O L O P S T S I A M D N E T E E Movie