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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4331/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 4331/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina De Parte_1 C.F._1
Toni (C.F. C.F._2
ATTRICE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Zorzin (C.F. CP_1 C.F._3
C.F._4
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: separazione giudiziale
Conclusioni comuni delle parti: “1) autorizzarsi i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_2 CP_1
matrimonio civile a HI (VI) il 18 marzo 1994, matrimonio trascritto presso il Registro Atti di
pagina 1 di 3 Matrimonio del detto Comune al n. 2 Parte I Anno 1994;
3) il signor corrisponderà un assegno mensile di mantenimento a favore della moglie CP_1 per la somma di € 300,00, da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese, con decorrenza dal
10.2.2025, a mezzo bonifico sul conto corrente della signora presso Poste Italiane alle Parte_2
seguenti coordinate IBAN: IT 26 V 07601 11800 001071745432, con rivalutazione Istat annua;
4) spese legali interamente compensate”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 18.10.2024 l'attrice premesso di aver contratto matrimonio con il convenuto in
HI (Vi), matrimonio trascritto presso il registro atti di matrimonio di detto Comune al n. 2, parte
I, anno 1994, che dal matrimonio non erano nati figli, che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
Con comparsa in data 22.12.2024 si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di CP_1 separazione, a condizioni diverse da quelle indicate dall'attrice.
All'esito dell'udienza del 23.1.2025, dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico dello l'obbligo di corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento la somma di 300,00 € CP_1
mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti, come da queste richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio in Parte_2 CP_1
HI (Vi) il 18.3.1994, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n.
2, parte I, anno 1994;
ii) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata pagina 2 di 3 in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di HI (Vi) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge;
iii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 4331/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina De Parte_1 C.F._1
Toni (C.F. C.F._2
ATTRICE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Zorzin (C.F. CP_1 C.F._3
C.F._4
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: separazione giudiziale
Conclusioni comuni delle parti: “1) autorizzarsi i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_2 CP_1
matrimonio civile a HI (VI) il 18 marzo 1994, matrimonio trascritto presso il Registro Atti di
pagina 1 di 3 Matrimonio del detto Comune al n. 2 Parte I Anno 1994;
3) il signor corrisponderà un assegno mensile di mantenimento a favore della moglie CP_1 per la somma di € 300,00, da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese, con decorrenza dal
10.2.2025, a mezzo bonifico sul conto corrente della signora presso Poste Italiane alle Parte_2
seguenti coordinate IBAN: IT 26 V 07601 11800 001071745432, con rivalutazione Istat annua;
4) spese legali interamente compensate”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 18.10.2024 l'attrice premesso di aver contratto matrimonio con il convenuto in
HI (Vi), matrimonio trascritto presso il registro atti di matrimonio di detto Comune al n. 2, parte
I, anno 1994, che dal matrimonio non erano nati figli, che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
Con comparsa in data 22.12.2024 si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di CP_1 separazione, a condizioni diverse da quelle indicate dall'attrice.
All'esito dell'udienza del 23.1.2025, dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico dello l'obbligo di corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento la somma di 300,00 € CP_1
mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti, come da queste richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio in Parte_2 CP_1
HI (Vi) il 18.3.1994, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n.
2, parte I, anno 1994;
ii) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata pagina 2 di 3 in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di HI (Vi) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge;
iii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 3 di 3