Art. 4.
Per la violazione delle norme di cui all'art. 1 della presente legge potra' essere stabilita la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda non superiore a lire 300.000.
Per la violazione delle norme di cui all'art. 1 della presente legge potra' essere stabilita la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda non superiore a lire 300.000.