Sentenza 14 marzo 2002
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- 1. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 16/10/2006 n° 22216Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 dicembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2002, n. 3701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3701 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2002 |
Testo completo
O 0 I T 1 R A . E T 1 I S 1 N A . O R T L T L R S E A E D PUBBLICA ITALIANA 8 N O 9 O I - C S I 3 L - R 6 U A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO P C S L CORTE SUPREM"03 70 1/ 02 E E A D E A I S 0 R E E 4 P T . S A L SE ONE PRIM M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.07974/01 Dott. Antonio SAGGIO Presidente Cron.8743 Cons. Relatore Dott. Giammarco CAPPUCCIO Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Rep. Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud. 28/11/01 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO:immigraz -ione espulsione SENTENZA sul ricorso proposto da: PU ME e PU SH ME, elettivamente domiciliati in Roma, via Città della Pieve, 19, presso Martino, rappresentati e l'avv. Romilda Bottiglieri difesi dall'avv. Antonio Astorri del foro di Fermo giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
PROCURATORI della REPUBBLICA presso il tribunale e la Corte d'appello di Ancona, sezioni minorili -
- intimati -
avverso il decreto della Corte d'appello di Ancona, 1 6/2415 2001 Sezione Minori in data 6/22.12.00 reso nel proc. 65/00 R.G. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito l'avv. Ruo, con delega, per i ricorrenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con decreto 18.08/21.08.00 il Tribunale dei minorenni di Ancona autorizzava SH ME, di origine albanese, a rimanere in Italia fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte del minore PA IM (o AH). Su reclamo del Pubblico Ministero, la Corte d'appello di Ancona, sezione minori, rilevava, da un lato, che la tutela del minore straniero rimaneva un compito affidato alla P.A. ed escludeva che, dall'art. 28.3 dlgs 286/98, discendesse una giurisdizionalizzazione dei procedimenti (di attuazione della legge) riguardanti minori;
rilevava che l'intervento del giudice minorile era previsto soltanto in via eccezionale, nelle due ipotesi contemplate dall'art. 31.3 e 31.4 del dlgs 286/98; concludeva che “i gravi motivi” che giustificavano l'intervento del tribunale minorile nell'ipotesi prevista dal citato art. 31.3 dlgs 286/98 non potevano identificarsi nel solo fatto della minore età, del diritto all'unità familiare o della migliore condizione di vita offerta dall'Italia rispetto al paese d'origine, ma si riferivano a situazioni di emergenza, essenzialmente contingenti. In 2 Caf conseguenza, poiché nella fattispecie non emergevano -né venivano indicati nella istanza o nel decreto reclamato- i gravi motivi richiesti dalla norma, la Corte territoriale, con proprio provvedimento in data 06/21.12.00, revocava il decreto, in quanto emesso in assenza dei presupposti e delle condizioni di legge. Proponevano ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., con atto notificato ai Procuratori della Repubblica presso il tribunale e presso la Corte d'appello di Ancona in data 10.03.01, PA ME e PA SH ME sostenendo che il provvedimento impugnato aveva accolto una interpretazione errata dell'art. 31.3 dlgs 286/98, perché l'intervento del tribunale minorile è da tale norma previsto e consentito ogni volta vi sia un minore in difficoltà, ipotesi che sussisteva nel caso concreto perché, come dedotto con memoria depositata in Corte d'appello, la minore PA Anjela soffriva di ricorrenti bronchiti asmatiche, con pericolose crisi respiratorie e necessitava di terapie specifiche, mediante farmaci non acquisibili in Albania, dato il loro alto costo;
i due maggiori PA DI e PA Anjela non potevano frequentare la scuola in Albania perché più volte minacciati dalla mafia locale. Motivi della decisione મા Il decreto della Corte d'appello, dopo una breve ricostruzione della disciplina, ha ritenuto che l'adempimento dell'obbligo scolastico da parte del minore PA AH non integrasse il grave motivo richiesto dall'art. 31.3 dlgs 286/98 per giustificare l'intervento autorizzatorio -in deroga alla normale disciplina- del tribunale dei minorenni. La condizione di legge 3 оCaf (gravi motivi) può ravvisarsi infatti solo a fronte di situazioni eccezionali, transitorie e temporanee: caratteri che il motivo addotto non rivestiva. Il ricorso assume che, nel resistere al reclamo, vennero addotti ulteriori gravi motivi non fatti valere dinanzi al tribunale minorile: tale affermazione non si traduce in una censura di omessa pronuncia e si risolve quindi in una richiesta di apprezzamento di ulteriori elementi di fatto, estranei alla fattispecie decisa, mentre il giudice di legittimità è giudice della legge e non del fatto. Il ricorso trascura, inoltre, che ai sensi dell'art. 111 Cost., possono essere proposte solo censure di violazione di legge. Il ricorso deduce, altresì, la violazione di legge in cui sarebbe incorso il decreto impugnato, perché nell'ambito della tutela minorile il tribunale dei minorenni deve intervenire ogni qual volta vi sia un minore in difficoltà, anche se i motivi di difficoltà non sono eccezionali o di emergenza. L'interpretazione proposta dal ricorso non convince, perché, come ha già ritenuto la Corte minorile di Ancona, confligge, sul piano sistematico, con la normativa sull'immigrazione e porta, sul piano pratico, a conseguenze aberranti e pericolose. Il diritto all'unità familiare, riconosciuto agli stranieri regolarmente soggiornanti dall'art. 28 del digs 286/98, si realizza, ai sensi del successivo art. 29, attraverso un procedimento di nulla osta di competenza del questore o, ricorrendone le condizioni, di visto consolare che consente il ricongiungimento o l'ingresso al seguito e si conclude con il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 30 dlgs 286/98; Cass. 9793/00). Tale disciplina vale anche per il minore che peraltro, sino al compimento del quattordicesimo anno, viene iscritto nel permesso di 4 Caf soggiorno del genitore, regolarmente soggiornante, con cui convive (art. 31, comma 1 e 2, dlgs 286/98). L'intervento dell'autorità giudiziaria minorile eccezionale, perché la disciplina del flusso migratorio compete all'autorità di governo, alla quale spetta la valutazione degli interessi pubblici interni ed internazionali e l'adempimento degli impegni assunti- può consentire deroghe a tale disciplina, in considerazione dell'interesse del minore, nelle ipotesi stabilite dalla legge che rivestono, pertanto, carattere di tassatività (cfr. anche Corte cost. 376/00; 140/01). L'ingresso e la permanenza nello Stato del genitore del minore che si trova nel territorio italiano sono quindi consentiti in ipotesi eccezionali – poiché debbono soddisfare a gravi esigenze di sviluppo - psicofisico del minore, esigenze da valutare anche in relazione all'età ed alle condizioni di salute del minore stesso- e contingenti -perché l'autorizzazione va concessa a tempo determinato e viene meno col venir meno dell'esigenza che la giustifica. Esulano, pertanto, dall'ambito dei gravi motivi le normali esigenze di vita del minore, tra le quali rientra l'obbligo scolastico, poiché in forza dell'art. 45 del dpr 394/99 ogni minore straniero, indipendentemente dalla regolarità del suo soggiorno, ha diritto ed è soggetto alla scuola dell'obbligo nella stessa misura dei coetanei italiani (e + cioè sino al 15° anno, secondo l'art. 1.3 1.s. 30/00). Sul piano pratico, è poi evidente che la diversa interpretazione sostenuta dal ricorso si presterebbe alla strumentalizzazione del minore come mezzo di immigrazione vantaggiosamente alternativo alla disciplina dettata dal dlgs 286/98, con esiti potenzialmente dannosi per la loro stessa tutela. 5 Col Questa Corte si è, del resto, già espressa in tal senso con la sentenza 11624/01, del tutto coerente con la ricostruzione dell'istituto dell'unità familiare accolta dalle precedenti decisioni 9326 e 9327/00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Roma, 28 novembre 2001 Il Presidente таш на Cons. est. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE Laisa Passinetti 14 MAR 2002 1 IL CANCELLIERE # O T 0 A I 1 T . R 1 S E I 1 N O . L A T L R R E T S A D E 8 O N 9 C - I O I 3 R S - A L 6 C U P L A S E E E D : S A I 0 E R P 4 E S . T L A M 6 Caf