Sentenza 23 maggio 1989
Massime • 2
Con riguardo all'obbligazione pecuniaria avente ad oggetto l'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL, la somma liquidata a titolo di risarcimento del maggior danno ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ. è produttiva di interessi non dalla data della Costituzione in mora (la quale segna invece la decorrenza degli interessi moratori sul capitale originario ai sensi del primo comma dello stesso articolo) ma dalla data della liquidazione di detto maggior danno, e cioè dalla Determinazione dell'importo del credito rivalutato, verificandosi altrimenti l'effetto che il creditore riceverebbe due volte la liquidazione dello stesso danno e conseguirebbe più di quanto avrebbe ottenuto se l'obbligazione fosse stata tempestivamente adempiuta. ( Conf 260/88, mass n 456859; ( Conf 2834/86, mass n 445872; ( Conf 1647/86, mass n 445002; ( contra 188/89, mass n 461401; ( contra 198/89, mass n 461412; ( contra 5135/88, mass n 459891).*
Nel caso in cui l'appellante si sia doluto soltanto della affermazione del diritto della controparte al risarcimento del maggior danno ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., contestando in radice la spettanza di tale risarcimento, senza censurare la statuizione della sentenza in ordine alla quantificazione di esso, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice di secondo grado che riduce di propria iniziativa tale quantificazione, ritenendola eccessiva.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/1989, n. 2474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2474 |
| Data del deposito : | 23 maggio 1989 |
Testo completo
Nel caso in cui l'appellante si sia doluto soltanto della affermazione del diritto della controparte al risarcimento del maggior danno ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., contestando in radice la spettanza di tale risarcimento, senza censurare la statuizione della sentenza in ordine alla quantificazione di esso, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice di secondo grado che riduce di propria iniziativa tale quantificazione, ritenendola eccessiva.*