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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/09/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 915/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025, esaminate le note scritte pervenute, pronunzia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 915/2022 R.G.A.C. del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale vertente TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
Gianfrancesco Vetere e Jessica Bosco, elettivamente domiciliato come in atti Attore CONTRO (c.f./ P. Iva ), quale impresa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 designata per la gestione del , in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mariolino Conte, elettivamente domiciliata come in atti Convenuta
in persona del legale rappresentante p.t. CP_3
Convenuta contumace
(c.f. ) CP_4 CodiceFiscale_2
Convenuto contumace
(c.f. ) Controparte_5 CodiceFiscale_3
Convenuto contumace
(c.f. ) CP_6 C.F._4
Convenuto contumace CONCLUSIONI Come da note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025. Le parti hanno depositato note scritte qui da intendersi interamente richiamate e trascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Si premette, dunque, la conoscenza
1 dell'atto di citazione, delle comparse di costituzione e risposta, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
1. I FATTI DI CAUSA, LE POSIZIONI DELLE PARTI E LE LORO CONCLUSIONI. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_3
, e la
[...] CP_6 Controparte_5 CP_4 Controparte_1 chiedendo: in via preliminare, la condanna della in qualità di impresa Controparte_1 designata dal , al pagamento di una provvisionale di euro Controparte_2
200.000,00, o di diversa somma ritenuta di giustizia;
in via principale, l'accertamento della responsabilità dei convenuti in ordine al sinistro stradale occorso in data 22.04.2017 e la conseguente condanna, singolarmente o in solido (ad eccezione della , al CP_3 risarcimento di tutti i danni derivanti dalle lesioni riportate, nella misura che sarà accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, prudenzialmente quantificati in euro 380.000.000, oltre alle spese documentate ovvero documentabili in corso di causa, alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. In particolare, ha dedotto: che in data 22.04.2017, alle ore 6.44 circa, in località c/da Varco di Frassino, agro del Comune di San Demetrio Corone (CS), è rimasto coinvolto in un sinistro stradale in qualità di terzo trasportato, a bordo di un motociclo, targato BP99747 e condotto dal cognato privo di copertura assicurativa, di proprietà di e in CP_4 CP_6 possesso di;
che il suddetto conducente sentito dalle forze dell'Ordine ha Controparte_5 dichiarato che, nel percorrere una strada di campagna, giunti in prossimità di una curva, al fine di evitare l'impatto con un'autovettura sopraggiungente dal senso opposto, rimasta non identificata, è andato fuori strada e poi, nel tentativo di rientrarvi, è caduto sull'asfalto insieme all'attore, seduto dietro di lui, che nella caduta, ha urtato il capo a terra;
che sul luogo dell'incidente è intervenuta la pattuglia dell'Aliquota Radiomobile del N.O.R.M. del Comando Compagnia Carabinieri di Corigliano Calabro, che ha rilevato tracce evidenti, quali segni di frenata, striature sul manto stradale, oltre alla presenza di una chiazza ematica;
di essere stato trasportato al Presidio Ospedaliero di Corigliano Calabro dove gli è stato diagnosticato uno “Stato comatoso per trauma cranico maggiore”; che per via dei danni subiti si sono resi necessari diversi ricoveri, interventi chirurgici e visite;
che sulla base della relazione medico-legale redatta dal proprio consulente di parte, i danni subiti ammontano ad un danno biologico pari al 40-42%, ad una inabilità temporanea assoluta per 253 giorni, ad una inabilità temporanea parziale al 75% per 100 giorni, ad una inabilità temporanea parziale al 50% per 150 giorni;
che la responsabilità - o, comunque, corresponsabilità - dell'accaduto è da attribuirsi al conducente del motociclo per aver tenuto una velocità eccessiva in relazione alle condizioni di tempo e di luogo, desumibile anche dai segni di frenata rilevati;
che qualora sia accertata la presenza di altro veicolo rimasto ignoto, sussiste altresì sempre la legittimazione passiva del e, Controparte_2 quindi, della Compagnia designata di aver avanzato richiesta di Controparte_1 risarcimento danni alla che la compagnia assicurativa non ha Controparte_1 formulato alcuna offerta risarcitoria. La prima udienza di trattazione è stata differita, ex art. 168bis, comma 5, c.p.c. al 08.02.2023 poi rinviata d'ufficio, con provvedimento del 07.02.2023, all'udienza del 20.06.2023. Si è costituita tardivamente la la quale ha contestato sia l'an che il Controparte_1 quantum della pretesa chiedendo: in via preliminare di accertare e dichiarare l'inammissibilità
2 della domanda;
nel merito, di rigettare la domanda in quanto infondata, per essere l'attore unico responsabile delle lesioni riportate non avendo indossato il casco protettivo, con vittoria di spese e competenze;
in subordine, accertare e dichiarare, per lo stesso motivo, il concorso di colpa dell'attore nella produzione del danno, e, per l'effetto, liquidare proporzionalmente i danni che verranno effettivamente dimostrati secondo la graduazione delle colpe che il giudicante riterrà di attribuire, con compensazione di spese e competenze;
accertare e dichiarare il diritto alla rivalsa nei confronti dei responsabili civili e condannare questi ultimi alla restituzione integrale delle somme che saranno pagate in conseguenza del sinistro. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.06.2023, con ordinanza del 27.06.2023 è stata dichiarata la contumacia della di di e di CP_3 CP_4 Controparte_5
è stata rigettata l'istanza di provvisionale avanzata da parte attrice e sono stati CP_6 altresì concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. Con ordinanza del 10.07.2024, ritenute superflue le prove orali articolate dall'attore, la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 09.09.2025 e poi rinviata al 10.09.2025, sostituta mediante deposito di note scritte ex art. 127 c.p.c. e può essere decisa sulla base delle note depositate, evidenziandosi che non può essere accolta la richiesta della difesa dell'attore di concedere i termini ex art. 190 c.p.c., atteso che con provvedimenti del 10/07/2024 e del 07/08/2025 è stato disposto il rinvio per la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. precisandosi che, ove la causa fosse chiamata per la decisione, le note scritte tenessero luogo della relativa discussione
2. QUESTIONI PRELIMINARI In via preliminare va rilevata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale della convenuta assicurazione con cui la stessa ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto alla rivalsa nei confronti dei responsabili civili e di condannare questi ultimi alla restituzione integrale delle somme che saranno pagate in conseguenza del sinistro in quanto la comparsa di costituzione e risposta è stata depositata il 01.02.2023 quindi oltre i termini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. essendo stata la prima udienza differita, ex art. 168 bis, co. 5, c.p.c. al 08.02.2023. Si conferma, altresì, l'ordinanza del 10.07.2024 con cui sono state rigettate le richieste istruttorie articolate dall'attore, ritenute superflue ai fini della decisione. Va, poi, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di in quanto secondo la Controparte_5 stessa prospettazione attorea lo stesso non è proprietario del motoveicolo nonché il difetto di legittimazione passiva della atteso che l'art. 287 del Codice delle Assicurazioni Private CP_3 al comma 3 prevede che l'azione giudiziale debba essere esercitata “esclusivamente” nei confronti dell'impresa designata, mentre la può solo intervenire nel processo. CP_3
3. IL MERITO. Tanto premesso, passando al merito, la domanda attorea deve essere rigettata per le ragioni che seguono. Ciò premesso, innanzitutto, vi è da rilevare l'originaria contraddittorietà e genericità dell'atto di citazione in cui dapprima, nella descrizione del sinistro, si fa riferimento alla presenza di un secondo veicolo non identificato, per poi dedurre la responsabilità del conducente, del possessore e del proprietario del motociclo in quanto posto in circolazione in assenza di copertura assicurativa e la, meramente ipotetica, presenza di altro veicolo rimasto ignoto. È evidente che nell'atto di citazione la dinamica deve essere descritta con precisione, non potendo essa essere meramente ipotetica per poi chiederne un duplice accertamento in sede istruttoria. In altre parole,
3 l'attore già ab initio non sa se il sinistro sia stato causato o meno in presenza di un terzo veicolo e nel dubbio, sembra voler agire sia ex art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private, espressamente richiamato nell'atto di citazione, sia ex art. 2054 c.c., avendo fatto riferimento a una condotta colposa del conducente del motociclo sul quale viaggiava, eventualmente anche in concorso con un veicolo rimasto non identificato, e avendo, inoltre, evocato in giudizio, oltre alla compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, anche il conducente, il possessore e il proprietario del suddetto veicolo. Ebbene, ove si intendesse l'azione attorea promossa ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass. Priv., essa si paleserebbe infondata e andrebbe rigettata non essendo integrati gli imprescindibili presupposti richiesti dalla norma ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, ossia la prova del sinistro e il coinvolgimento di almeno due veicoli. Di fatto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il diritto al risarcimento previsto dall'art. 141 - pur prescindendo dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti - postula, quali condizioni indefettibili, per la sua operatività, la prova sia dell'effettivo verificarsi del sinistro secondo le modalità allegate dall'istante, sia del coinvolgimento, nella medesima sequenza causale, di almeno due veicoli (cfr. Cass. civ., n. 30301/2023; Cass., Sez. Un., n. 35318/2022). Nel caso di specie, le dichiarazioni sull'accaduto rilasciate nell'immediatezza dei fatti ai Carabinieri dal conducente del motociclo e poi dall'odierno attore (terzo trasportato) - risultano tra loro radicalmente inconciliabili (cfr. verbali di spontanee dichiarazioni del 22.04.2017 e del 21.06.2017, allegati alla comparsa di costituzione e risposta di . Controparte_1
Nello specifico, il primo ha riferito che l'incidente si è verificato mentre, unitamente all'attore, si stava recando a raccogliere asparagi e che la caduta è avvenuta a seguito di una manovra d'emergenza posta in essere per evitare un'autovettura proveniente dal senso di opposto marcia (vedi verbale di spontanee dichiarazioni del 22.04.2017). Di contro, l'attore, ha dichiarato che il sinistro si è verificato al rientro da una festa, a bordo non di un motociclo ma di un'autovettura condotta da persone che non conosceva (senza far rifermento al che è il cognato) e che gli CP_4 avevano offerto un passaggio e che, procedendo ad alta velocità, ha impattato contro un ostacolo non meglio identificato e si è girata su sé stessa;
lo stesso attore afferma di non ricordare la dinamica del sinistro ma di escludere il coinvolgimento di altre vetture (vedi verbale di spontanee dichiarazioni del 21.06.2017). Tali versioni si palesano del tutto divergenti non solo in ordine alla tipologia di veicoli coinvolti e in ordine al loro numero ma anche in riferimento alla descrizione della dinamica del sinistro. Non può, peraltro, ritenersi irrilevante - come invece sostenuto dalla difesa dell'attore che ne ha attribuito l'origine a un ricordo alterato - la narrazione fornita dall'attore ai Carabinieri, trattandosi di un'esposizione articolata, logicamente coerente e circostanziata nei suoi elementi essenziali, senza tenere conto che lo stesso attore fa riferimento (vedi memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.) anche alle dichiarazioni di il quale ha riferito ai Testimone_1
Carabinieri che, arrivato sul posto, ha trovato l'attore seduto nei pressi della moto, cosciente e che si lamentava. Inoltre, la presenza di quest'ultimo a bordo del motociclo non risulta provata, al contrario di quanto sostenuto, nemmeno dai fotogrammi estrapolati dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza di un bar situato in prossimità del luogo dell'evento, atteso che dalle foto non si vede la targa del ciclomotore e nemmeno sono identificabili i passeggeri, ivi raffigurati di
4 spalle, tanto che gli stessi Carabinieri che hanno redatto l'informativa hanno scritto che “... si aveva modo di vedere ... un motociclo con due soggetti a bordo che risultava somigliante al mezzo successivamente posto in sequestro ...” (v. informativa redatta dai Carabinieri della Stazione di San Demetrio in Corone depositata dal in allegato alla memoria ex art.183 Pt_1 comma 6, n.1, c.p.c.). Dalla relazione dei Carabinieri, peraltro, in palese difformità rispetto a quanto dedotto in citazione, emerge l'assenza sul manto stradale di tracce di frenata o di striature idonee a fornire elementi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro, e si dà atto che il motociclo non era presente in quanto era stato spostato;
al riguardo, deve rilevarsi anche che le dichiarazioni del sono contraddittorie atteso che egli ha affermato di aver lasciato la moto CP_4 incustodita, di aver chiamato tale e che con l'auto di questi sono andati tutti in Testimone_1 ospedale, mentre il ha dichiarato di essere stato chiamato dal , di essersi Controparte_5 CP_4 recato sul luogo del sinistro e di avervi trovato solo il perché l'attore era stato portato in CP_4 ospedale dal e che, quindi, fu il a riportare il mezzo presso la sua abitazione. Tes_1 CP_4
Ancora nel referto di p.s. dell'Ospedale di Corigliano Rossano del 22.04.2017, risulta dichiarato che l'evento è avvenuto senza responsabilità di terzi. Alla luce delle gravi e insanabili incongruenze sopra evidenziate, non risulta, quindi, dimostrato, in modo certo e inequivocabile, né l'effettivo verificarsi del sinistro secondo la ricostruzione prospettata dal danneggiato, né il coinvolgimento di almeno due veicoli. Del resto, va, comunque, fornita risposta negativa al quesito se l'azione ex art. 141 possa essere esercitata nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada (o meglio, nei confronti dell'assicurazione designata dal , nelle ipotesi in cui il “veicolo sul quale era a bordo” non CP_2 risulti assicurato. L'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.d.a. presuppone che il terzo, al momento del sinistro, sia trasportato sul vettore regolarmente assicurato, il che difetta nella specie, avendo l'attore allegato che il motoveicolo a bordo del quale si trovava era sprovvisto di copertura assicurativa, ragion per cui ha evocato in giudizio il Fondo di Garanzia. Il meccanismo operativo previsto dall'art. 141 D.lgs. 209/2005 presuppone l'esistenza di un'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il terzo trasportato “era a bordo al momento del sinistro”, con la conseguenza che tale meccanismo non può applicarsi a tutti i casi in cui tale impresa sia assente. È la stessa logica della norma, volta a tutelare nel modo più semplice e veloce il terzo trasportato mediante l'allocazione del rischio assicurativo sul soggetto per lui più facilmente individuabile, a presupporre un'impresa assicurativa esistente Il principio solidaristico che ispira l'art. 283 D.lgs. 209/2005, nel porre a carico del Fondo di garanzia il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti tutte le volte in cui, tra le altre ipotesi, “il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione”, muove dalla necessità di garantire tutela a chi si trova nell'oggettiva impossibilità di ottenere la soddisfazione di un danno ingiusto. Sovrapporre la logica solidaristica sottesa all'art. 283 D.lgs. 209/2005, che presuppone in ogni caso l'accertamento della responsabilità del veicolo sconosciuto o non assicurato, alla logica solidaristica sottesa all'art. 141 D.lgs. 209/2005 comporterebbe la creazione in via giurisprudenziale di una norma “super solidaristica”. L'inammissibilità dell'azione ex art. 141 D.lgs. 209/2005 nei confronti del Fondo Vittime della Strada non è smentita dalla pronuncia della Cassazione del 2017 (Cass. Civ. sez. 3 n. 16477/2017), secondo cui “La persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell'assicuratore del vettore, ai sensi dell'art. 141 codice assicurazioni, anche se il sinistro sia determinato da uno
5 scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato”. Il caso affrontato dalla Corte, invero, non può ritenersi sovrapponibile a quello in esame, riferendosi alla diversa ipotesi in cui ad essere privo di copertura assicurativa sia “il secondo veicolo”. In altri termini, la Corte di cassazione, con la sentenza in esame, ha concluso per l'ammissibilità dell'azione ex art. 141 D.lgs. 209/2005 nella diversa ipotesi in cui esista l'impresa assicurativa del veicolo a bordo del quale si trovava il terzo trasporto e sia inesistente l'impresa dell'ulteriore veicolo coinvolto nel sinistro. Va poi sottolineato che il passaggio motivazionale della sentenza del 2017, secondo cui “il riferimento, contenuto nell'art. 141 a due diversi enti assicurativi va letto come semplicemente descrittivo della normalità dei casi” è stato anche criticato dalla sentenza a Sezioni Unite n. 35318/2022. Del resto, la Corte di legittimità, pur riconoscendo, in funzione di ampliamento della tutela del terzo trasportato quale parte debole da tutelare, la possibilità per lo stesso di agire nelle forme dell'art. 141 c.d.a. in ipotesi in cui l'altro veicolo coinvolto sia sprovvisto di copertura assicurativa non ha mai esteso tale azione anche alla diversa ipotesi in cui a essere sprovvisto di siffatta copertura assicurativa sia il veicolo vettore. Da ultimo, va considerato che accedere all'interpretazione sostenuta dall'odierno attore e, per l'effetto, arrivare ad ammettere la possibilità per il terzo danneggiato di agire direttamente contro l'assicurazione designata dal in tutte le ipotesi in cui lo stesso si metta a bordo Controparte_2 di un veicolo non assicurato, giungerebbe a una deformazione della logica alla base dell'intervento del , con evidente pregiudizio del sistema assicurativo Controparte_2 finanziato indirettamente dagli stessi assicurati ai sensi dell'art. 285 D.lgs. 209/2005. Peraltro, concludere per l'inammissibilità dell'azione ex art. 141 D.lgs. 209/2005 non equivale a negare al terzo una possibilità di tutela, atteso che, come si è detto, la previsione di cui all'art. 141 D.lgs. 209/2005 costituisce solo uno strumento eventuale o alternativo rispetto alle tradizionali azioni già previste dall'ordinamento in favore del passeggero danneggiato. Nella specie, il terzo trasportato non vede intaccato significativamente il suo diritto di agire, potendo lo stesso agire nei confronti del responsabile e/o dell'assicuratore di questo ai sensi dell'art. 144 c.d.a. e/o direttamente nei confronti del vettore ai sensi dell'art. 2054 c.c. Va infatti ricordato che l'azione diretta del trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore non è strumento esclusivo, ma si aggiunge agli altri messi a disposizione dello stesso dall'ordinamento (v. Corte cost. ord. 205 del 2008; ord. 440 del 2008). In assenza di tali presupposti, il danneggiato potrà agire ai sensi dell'articolo 2054 c.c., facendo valere la responsabilità extracontrattuale sia nei confronti del conducente del veicolo a bordo del quale si trovava, che nei confronti del proprietario, se diverso dal primo. Ne discende l'inapplicabilità dell'art. 141 e, per l'effetto, l'azione proposta dall'attore nei confronti di nella qualità di Impresa designata, va, pertanto rigettata. CP_7
Ciò detto, la domanda risarcitoria si palesa infondata e va rigettata anche ove qualificata ai sensi dell'art. 2054 c.c., pure evocato dall'attore (vedi memorie ex art. 183 comma 6, n. 1, c.p.c.). Come evidenziato, laddove il veicolo implicato nel sinistro sia solo quello a bordo del quale viaggiava, in posizione diversa da quella di conducente, il soggetto danneggiato, egli può sempre avvalersi del disposto di cui all'art. 2054 c.c., in considerazione del fatto che tale norma esprime, in ciascuno dei commi che la compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale
6 che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito, con la conseguenza che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente e il comma 3, per far valere quella solidale del proprietario (Cass. civ. n. 25033/2019). Ciò non vuol dire, però, che l'attore, pur potendosi giovare delle presunzioni stabilite dall'art. 2054 c.c., sia perciò esonerato dall'onere di fornire la prova del fatto costitutivo della propria pretesa, ossia del verificarsi del sinistro nella sua concreta dimensione storica, spaziale e temporale. Nel caso in esame, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'attore non risulta aver soddisfatto gli oneri probatori su di lui gravanti atteso che, come evidenziato, non può ritenersi pacifica e dimostrata né la qualità di terzo trasportato dell'attore sulla moto condotta dal , CP_4 né l'effettivo accadimento e la dinamica del sinistro. A fronte delle rilevate incongruenze, non si è ritenuto, quindi, né di ammettere la prova per testi articolata dall'attore in quanto superflua [si rileva che il deferito interrogatorio formale è inammissibile in quanto i relativi capi sono superflui (capo 1), non tesi a provocare la confessione (capi 1.bis, 3, 4, 4.bis, 8) ovvero documentali (capi 2, 3.bis, 5, 6, 7), mentre la prova per testi è inammissibile in quanto i relativi capi sono superflui (capo 1, 1.bis, 3), ovvero documentali e comportanti valutazioni non consentite (capi 2, 3.bis, 4, 4.bis, 5, 6, 7, 8), avendo, tra l'altro, l'attore non indicato, in parte, i nominativi dei testi riferendosi, tra l'altro, a non meglio specificati familiari e personale medico]. Per le medesime ragioni si è ritenuto di non disporre la CTU medico legale richiesta dall'attore, che sarebbe stata del tutto esplorativa. In definitiva, le domande attoree vanno rigettate.
4. LE SPESE DI LITE. Le spese processuali possono essere compensate, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto della particolarità della questione giuridica e dei contrastanti indirizzi giurisprudenziali sviluppatisi sul punto, dovendosi rammentare che, in ogni caso, nulla andava disposto in ordine alle spese di lite tra l'attore e gli altri convenuti rimasti contumaci per l'intera durata del giudizio (cfr. Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011; Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 12897/19 del 15.05.2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di e della Controparte_5 CP_3
[...]
2. RIGETTA le domande attoree;
3. COMPENSA le spese di lite tra le parti;
4. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Castrovillari, in data 11.09.2025. Il Giudice
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025, esaminate le note scritte pervenute, pronunzia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 915/2022 R.G.A.C. del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale vertente TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
Gianfrancesco Vetere e Jessica Bosco, elettivamente domiciliato come in atti Attore CONTRO (c.f./ P. Iva ), quale impresa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 designata per la gestione del , in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mariolino Conte, elettivamente domiciliata come in atti Convenuta
in persona del legale rappresentante p.t. CP_3
Convenuta contumace
(c.f. ) CP_4 CodiceFiscale_2
Convenuto contumace
(c.f. ) Controparte_5 CodiceFiscale_3
Convenuto contumace
(c.f. ) CP_6 C.F._4
Convenuto contumace CONCLUSIONI Come da note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025. Le parti hanno depositato note scritte qui da intendersi interamente richiamate e trascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Si premette, dunque, la conoscenza
1 dell'atto di citazione, delle comparse di costituzione e risposta, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
1. I FATTI DI CAUSA, LE POSIZIONI DELLE PARTI E LE LORO CONCLUSIONI. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_3
, e la
[...] CP_6 Controparte_5 CP_4 Controparte_1 chiedendo: in via preliminare, la condanna della in qualità di impresa Controparte_1 designata dal , al pagamento di una provvisionale di euro Controparte_2
200.000,00, o di diversa somma ritenuta di giustizia;
in via principale, l'accertamento della responsabilità dei convenuti in ordine al sinistro stradale occorso in data 22.04.2017 e la conseguente condanna, singolarmente o in solido (ad eccezione della , al CP_3 risarcimento di tutti i danni derivanti dalle lesioni riportate, nella misura che sarà accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, prudenzialmente quantificati in euro 380.000.000, oltre alle spese documentate ovvero documentabili in corso di causa, alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. In particolare, ha dedotto: che in data 22.04.2017, alle ore 6.44 circa, in località c/da Varco di Frassino, agro del Comune di San Demetrio Corone (CS), è rimasto coinvolto in un sinistro stradale in qualità di terzo trasportato, a bordo di un motociclo, targato BP99747 e condotto dal cognato privo di copertura assicurativa, di proprietà di e in CP_4 CP_6 possesso di;
che il suddetto conducente sentito dalle forze dell'Ordine ha Controparte_5 dichiarato che, nel percorrere una strada di campagna, giunti in prossimità di una curva, al fine di evitare l'impatto con un'autovettura sopraggiungente dal senso opposto, rimasta non identificata, è andato fuori strada e poi, nel tentativo di rientrarvi, è caduto sull'asfalto insieme all'attore, seduto dietro di lui, che nella caduta, ha urtato il capo a terra;
che sul luogo dell'incidente è intervenuta la pattuglia dell'Aliquota Radiomobile del N.O.R.M. del Comando Compagnia Carabinieri di Corigliano Calabro, che ha rilevato tracce evidenti, quali segni di frenata, striature sul manto stradale, oltre alla presenza di una chiazza ematica;
di essere stato trasportato al Presidio Ospedaliero di Corigliano Calabro dove gli è stato diagnosticato uno “Stato comatoso per trauma cranico maggiore”; che per via dei danni subiti si sono resi necessari diversi ricoveri, interventi chirurgici e visite;
che sulla base della relazione medico-legale redatta dal proprio consulente di parte, i danni subiti ammontano ad un danno biologico pari al 40-42%, ad una inabilità temporanea assoluta per 253 giorni, ad una inabilità temporanea parziale al 75% per 100 giorni, ad una inabilità temporanea parziale al 50% per 150 giorni;
che la responsabilità - o, comunque, corresponsabilità - dell'accaduto è da attribuirsi al conducente del motociclo per aver tenuto una velocità eccessiva in relazione alle condizioni di tempo e di luogo, desumibile anche dai segni di frenata rilevati;
che qualora sia accertata la presenza di altro veicolo rimasto ignoto, sussiste altresì sempre la legittimazione passiva del e, Controparte_2 quindi, della Compagnia designata di aver avanzato richiesta di Controparte_1 risarcimento danni alla che la compagnia assicurativa non ha Controparte_1 formulato alcuna offerta risarcitoria. La prima udienza di trattazione è stata differita, ex art. 168bis, comma 5, c.p.c. al 08.02.2023 poi rinviata d'ufficio, con provvedimento del 07.02.2023, all'udienza del 20.06.2023. Si è costituita tardivamente la la quale ha contestato sia l'an che il Controparte_1 quantum della pretesa chiedendo: in via preliminare di accertare e dichiarare l'inammissibilità
2 della domanda;
nel merito, di rigettare la domanda in quanto infondata, per essere l'attore unico responsabile delle lesioni riportate non avendo indossato il casco protettivo, con vittoria di spese e competenze;
in subordine, accertare e dichiarare, per lo stesso motivo, il concorso di colpa dell'attore nella produzione del danno, e, per l'effetto, liquidare proporzionalmente i danni che verranno effettivamente dimostrati secondo la graduazione delle colpe che il giudicante riterrà di attribuire, con compensazione di spese e competenze;
accertare e dichiarare il diritto alla rivalsa nei confronti dei responsabili civili e condannare questi ultimi alla restituzione integrale delle somme che saranno pagate in conseguenza del sinistro. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.06.2023, con ordinanza del 27.06.2023 è stata dichiarata la contumacia della di di e di CP_3 CP_4 Controparte_5
è stata rigettata l'istanza di provvisionale avanzata da parte attrice e sono stati CP_6 altresì concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. Con ordinanza del 10.07.2024, ritenute superflue le prove orali articolate dall'attore, la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 09.09.2025 e poi rinviata al 10.09.2025, sostituta mediante deposito di note scritte ex art. 127 c.p.c. e può essere decisa sulla base delle note depositate, evidenziandosi che non può essere accolta la richiesta della difesa dell'attore di concedere i termini ex art. 190 c.p.c., atteso che con provvedimenti del 10/07/2024 e del 07/08/2025 è stato disposto il rinvio per la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. precisandosi che, ove la causa fosse chiamata per la decisione, le note scritte tenessero luogo della relativa discussione
2. QUESTIONI PRELIMINARI In via preliminare va rilevata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale della convenuta assicurazione con cui la stessa ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto alla rivalsa nei confronti dei responsabili civili e di condannare questi ultimi alla restituzione integrale delle somme che saranno pagate in conseguenza del sinistro in quanto la comparsa di costituzione e risposta è stata depositata il 01.02.2023 quindi oltre i termini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. essendo stata la prima udienza differita, ex art. 168 bis, co. 5, c.p.c. al 08.02.2023. Si conferma, altresì, l'ordinanza del 10.07.2024 con cui sono state rigettate le richieste istruttorie articolate dall'attore, ritenute superflue ai fini della decisione. Va, poi, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di in quanto secondo la Controparte_5 stessa prospettazione attorea lo stesso non è proprietario del motoveicolo nonché il difetto di legittimazione passiva della atteso che l'art. 287 del Codice delle Assicurazioni Private CP_3 al comma 3 prevede che l'azione giudiziale debba essere esercitata “esclusivamente” nei confronti dell'impresa designata, mentre la può solo intervenire nel processo. CP_3
3. IL MERITO. Tanto premesso, passando al merito, la domanda attorea deve essere rigettata per le ragioni che seguono. Ciò premesso, innanzitutto, vi è da rilevare l'originaria contraddittorietà e genericità dell'atto di citazione in cui dapprima, nella descrizione del sinistro, si fa riferimento alla presenza di un secondo veicolo non identificato, per poi dedurre la responsabilità del conducente, del possessore e del proprietario del motociclo in quanto posto in circolazione in assenza di copertura assicurativa e la, meramente ipotetica, presenza di altro veicolo rimasto ignoto. È evidente che nell'atto di citazione la dinamica deve essere descritta con precisione, non potendo essa essere meramente ipotetica per poi chiederne un duplice accertamento in sede istruttoria. In altre parole,
3 l'attore già ab initio non sa se il sinistro sia stato causato o meno in presenza di un terzo veicolo e nel dubbio, sembra voler agire sia ex art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private, espressamente richiamato nell'atto di citazione, sia ex art. 2054 c.c., avendo fatto riferimento a una condotta colposa del conducente del motociclo sul quale viaggiava, eventualmente anche in concorso con un veicolo rimasto non identificato, e avendo, inoltre, evocato in giudizio, oltre alla compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, anche il conducente, il possessore e il proprietario del suddetto veicolo. Ebbene, ove si intendesse l'azione attorea promossa ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass. Priv., essa si paleserebbe infondata e andrebbe rigettata non essendo integrati gli imprescindibili presupposti richiesti dalla norma ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, ossia la prova del sinistro e il coinvolgimento di almeno due veicoli. Di fatto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il diritto al risarcimento previsto dall'art. 141 - pur prescindendo dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti - postula, quali condizioni indefettibili, per la sua operatività, la prova sia dell'effettivo verificarsi del sinistro secondo le modalità allegate dall'istante, sia del coinvolgimento, nella medesima sequenza causale, di almeno due veicoli (cfr. Cass. civ., n. 30301/2023; Cass., Sez. Un., n. 35318/2022). Nel caso di specie, le dichiarazioni sull'accaduto rilasciate nell'immediatezza dei fatti ai Carabinieri dal conducente del motociclo e poi dall'odierno attore (terzo trasportato) - risultano tra loro radicalmente inconciliabili (cfr. verbali di spontanee dichiarazioni del 22.04.2017 e del 21.06.2017, allegati alla comparsa di costituzione e risposta di . Controparte_1
Nello specifico, il primo ha riferito che l'incidente si è verificato mentre, unitamente all'attore, si stava recando a raccogliere asparagi e che la caduta è avvenuta a seguito di una manovra d'emergenza posta in essere per evitare un'autovettura proveniente dal senso di opposto marcia (vedi verbale di spontanee dichiarazioni del 22.04.2017). Di contro, l'attore, ha dichiarato che il sinistro si è verificato al rientro da una festa, a bordo non di un motociclo ma di un'autovettura condotta da persone che non conosceva (senza far rifermento al che è il cognato) e che gli CP_4 avevano offerto un passaggio e che, procedendo ad alta velocità, ha impattato contro un ostacolo non meglio identificato e si è girata su sé stessa;
lo stesso attore afferma di non ricordare la dinamica del sinistro ma di escludere il coinvolgimento di altre vetture (vedi verbale di spontanee dichiarazioni del 21.06.2017). Tali versioni si palesano del tutto divergenti non solo in ordine alla tipologia di veicoli coinvolti e in ordine al loro numero ma anche in riferimento alla descrizione della dinamica del sinistro. Non può, peraltro, ritenersi irrilevante - come invece sostenuto dalla difesa dell'attore che ne ha attribuito l'origine a un ricordo alterato - la narrazione fornita dall'attore ai Carabinieri, trattandosi di un'esposizione articolata, logicamente coerente e circostanziata nei suoi elementi essenziali, senza tenere conto che lo stesso attore fa riferimento (vedi memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.) anche alle dichiarazioni di il quale ha riferito ai Testimone_1
Carabinieri che, arrivato sul posto, ha trovato l'attore seduto nei pressi della moto, cosciente e che si lamentava. Inoltre, la presenza di quest'ultimo a bordo del motociclo non risulta provata, al contrario di quanto sostenuto, nemmeno dai fotogrammi estrapolati dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza di un bar situato in prossimità del luogo dell'evento, atteso che dalle foto non si vede la targa del ciclomotore e nemmeno sono identificabili i passeggeri, ivi raffigurati di
4 spalle, tanto che gli stessi Carabinieri che hanno redatto l'informativa hanno scritto che “... si aveva modo di vedere ... un motociclo con due soggetti a bordo che risultava somigliante al mezzo successivamente posto in sequestro ...” (v. informativa redatta dai Carabinieri della Stazione di San Demetrio in Corone depositata dal in allegato alla memoria ex art.183 Pt_1 comma 6, n.1, c.p.c.). Dalla relazione dei Carabinieri, peraltro, in palese difformità rispetto a quanto dedotto in citazione, emerge l'assenza sul manto stradale di tracce di frenata o di striature idonee a fornire elementi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro, e si dà atto che il motociclo non era presente in quanto era stato spostato;
al riguardo, deve rilevarsi anche che le dichiarazioni del sono contraddittorie atteso che egli ha affermato di aver lasciato la moto CP_4 incustodita, di aver chiamato tale e che con l'auto di questi sono andati tutti in Testimone_1 ospedale, mentre il ha dichiarato di essere stato chiamato dal , di essersi Controparte_5 CP_4 recato sul luogo del sinistro e di avervi trovato solo il perché l'attore era stato portato in CP_4 ospedale dal e che, quindi, fu il a riportare il mezzo presso la sua abitazione. Tes_1 CP_4
Ancora nel referto di p.s. dell'Ospedale di Corigliano Rossano del 22.04.2017, risulta dichiarato che l'evento è avvenuto senza responsabilità di terzi. Alla luce delle gravi e insanabili incongruenze sopra evidenziate, non risulta, quindi, dimostrato, in modo certo e inequivocabile, né l'effettivo verificarsi del sinistro secondo la ricostruzione prospettata dal danneggiato, né il coinvolgimento di almeno due veicoli. Del resto, va, comunque, fornita risposta negativa al quesito se l'azione ex art. 141 possa essere esercitata nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada (o meglio, nei confronti dell'assicurazione designata dal , nelle ipotesi in cui il “veicolo sul quale era a bordo” non CP_2 risulti assicurato. L'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.d.a. presuppone che il terzo, al momento del sinistro, sia trasportato sul vettore regolarmente assicurato, il che difetta nella specie, avendo l'attore allegato che il motoveicolo a bordo del quale si trovava era sprovvisto di copertura assicurativa, ragion per cui ha evocato in giudizio il Fondo di Garanzia. Il meccanismo operativo previsto dall'art. 141 D.lgs. 209/2005 presuppone l'esistenza di un'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il terzo trasportato “era a bordo al momento del sinistro”, con la conseguenza che tale meccanismo non può applicarsi a tutti i casi in cui tale impresa sia assente. È la stessa logica della norma, volta a tutelare nel modo più semplice e veloce il terzo trasportato mediante l'allocazione del rischio assicurativo sul soggetto per lui più facilmente individuabile, a presupporre un'impresa assicurativa esistente Il principio solidaristico che ispira l'art. 283 D.lgs. 209/2005, nel porre a carico del Fondo di garanzia il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti tutte le volte in cui, tra le altre ipotesi, “il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione”, muove dalla necessità di garantire tutela a chi si trova nell'oggettiva impossibilità di ottenere la soddisfazione di un danno ingiusto. Sovrapporre la logica solidaristica sottesa all'art. 283 D.lgs. 209/2005, che presuppone in ogni caso l'accertamento della responsabilità del veicolo sconosciuto o non assicurato, alla logica solidaristica sottesa all'art. 141 D.lgs. 209/2005 comporterebbe la creazione in via giurisprudenziale di una norma “super solidaristica”. L'inammissibilità dell'azione ex art. 141 D.lgs. 209/2005 nei confronti del Fondo Vittime della Strada non è smentita dalla pronuncia della Cassazione del 2017 (Cass. Civ. sez. 3 n. 16477/2017), secondo cui “La persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell'assicuratore del vettore, ai sensi dell'art. 141 codice assicurazioni, anche se il sinistro sia determinato da uno
5 scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato”. Il caso affrontato dalla Corte, invero, non può ritenersi sovrapponibile a quello in esame, riferendosi alla diversa ipotesi in cui ad essere privo di copertura assicurativa sia “il secondo veicolo”. In altri termini, la Corte di cassazione, con la sentenza in esame, ha concluso per l'ammissibilità dell'azione ex art. 141 D.lgs. 209/2005 nella diversa ipotesi in cui esista l'impresa assicurativa del veicolo a bordo del quale si trovava il terzo trasporto e sia inesistente l'impresa dell'ulteriore veicolo coinvolto nel sinistro. Va poi sottolineato che il passaggio motivazionale della sentenza del 2017, secondo cui “il riferimento, contenuto nell'art. 141 a due diversi enti assicurativi va letto come semplicemente descrittivo della normalità dei casi” è stato anche criticato dalla sentenza a Sezioni Unite n. 35318/2022. Del resto, la Corte di legittimità, pur riconoscendo, in funzione di ampliamento della tutela del terzo trasportato quale parte debole da tutelare, la possibilità per lo stesso di agire nelle forme dell'art. 141 c.d.a. in ipotesi in cui l'altro veicolo coinvolto sia sprovvisto di copertura assicurativa non ha mai esteso tale azione anche alla diversa ipotesi in cui a essere sprovvisto di siffatta copertura assicurativa sia il veicolo vettore. Da ultimo, va considerato che accedere all'interpretazione sostenuta dall'odierno attore e, per l'effetto, arrivare ad ammettere la possibilità per il terzo danneggiato di agire direttamente contro l'assicurazione designata dal in tutte le ipotesi in cui lo stesso si metta a bordo Controparte_2 di un veicolo non assicurato, giungerebbe a una deformazione della logica alla base dell'intervento del , con evidente pregiudizio del sistema assicurativo Controparte_2 finanziato indirettamente dagli stessi assicurati ai sensi dell'art. 285 D.lgs. 209/2005. Peraltro, concludere per l'inammissibilità dell'azione ex art. 141 D.lgs. 209/2005 non equivale a negare al terzo una possibilità di tutela, atteso che, come si è detto, la previsione di cui all'art. 141 D.lgs. 209/2005 costituisce solo uno strumento eventuale o alternativo rispetto alle tradizionali azioni già previste dall'ordinamento in favore del passeggero danneggiato. Nella specie, il terzo trasportato non vede intaccato significativamente il suo diritto di agire, potendo lo stesso agire nei confronti del responsabile e/o dell'assicuratore di questo ai sensi dell'art. 144 c.d.a. e/o direttamente nei confronti del vettore ai sensi dell'art. 2054 c.c. Va infatti ricordato che l'azione diretta del trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore non è strumento esclusivo, ma si aggiunge agli altri messi a disposizione dello stesso dall'ordinamento (v. Corte cost. ord. 205 del 2008; ord. 440 del 2008). In assenza di tali presupposti, il danneggiato potrà agire ai sensi dell'articolo 2054 c.c., facendo valere la responsabilità extracontrattuale sia nei confronti del conducente del veicolo a bordo del quale si trovava, che nei confronti del proprietario, se diverso dal primo. Ne discende l'inapplicabilità dell'art. 141 e, per l'effetto, l'azione proposta dall'attore nei confronti di nella qualità di Impresa designata, va, pertanto rigettata. CP_7
Ciò detto, la domanda risarcitoria si palesa infondata e va rigettata anche ove qualificata ai sensi dell'art. 2054 c.c., pure evocato dall'attore (vedi memorie ex art. 183 comma 6, n. 1, c.p.c.). Come evidenziato, laddove il veicolo implicato nel sinistro sia solo quello a bordo del quale viaggiava, in posizione diversa da quella di conducente, il soggetto danneggiato, egli può sempre avvalersi del disposto di cui all'art. 2054 c.c., in considerazione del fatto che tale norma esprime, in ciascuno dei commi che la compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale
6 che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito, con la conseguenza che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente e il comma 3, per far valere quella solidale del proprietario (Cass. civ. n. 25033/2019). Ciò non vuol dire, però, che l'attore, pur potendosi giovare delle presunzioni stabilite dall'art. 2054 c.c., sia perciò esonerato dall'onere di fornire la prova del fatto costitutivo della propria pretesa, ossia del verificarsi del sinistro nella sua concreta dimensione storica, spaziale e temporale. Nel caso in esame, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'attore non risulta aver soddisfatto gli oneri probatori su di lui gravanti atteso che, come evidenziato, non può ritenersi pacifica e dimostrata né la qualità di terzo trasportato dell'attore sulla moto condotta dal , CP_4 né l'effettivo accadimento e la dinamica del sinistro. A fronte delle rilevate incongruenze, non si è ritenuto, quindi, né di ammettere la prova per testi articolata dall'attore in quanto superflua [si rileva che il deferito interrogatorio formale è inammissibile in quanto i relativi capi sono superflui (capo 1), non tesi a provocare la confessione (capi 1.bis, 3, 4, 4.bis, 8) ovvero documentali (capi 2, 3.bis, 5, 6, 7), mentre la prova per testi è inammissibile in quanto i relativi capi sono superflui (capo 1, 1.bis, 3), ovvero documentali e comportanti valutazioni non consentite (capi 2, 3.bis, 4, 4.bis, 5, 6, 7, 8), avendo, tra l'altro, l'attore non indicato, in parte, i nominativi dei testi riferendosi, tra l'altro, a non meglio specificati familiari e personale medico]. Per le medesime ragioni si è ritenuto di non disporre la CTU medico legale richiesta dall'attore, che sarebbe stata del tutto esplorativa. In definitiva, le domande attoree vanno rigettate.
4. LE SPESE DI LITE. Le spese processuali possono essere compensate, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto della particolarità della questione giuridica e dei contrastanti indirizzi giurisprudenziali sviluppatisi sul punto, dovendosi rammentare che, in ogni caso, nulla andava disposto in ordine alle spese di lite tra l'attore e gli altri convenuti rimasti contumaci per l'intera durata del giudizio (cfr. Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011; Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 12897/19 del 15.05.2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di e della Controparte_5 CP_3
[...]
2. RIGETTA le domande attoree;
3. COMPENSA le spese di lite tra le parti;
4. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Castrovillari, in data 11.09.2025. Il Giudice
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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