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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 2678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2678 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca _______________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo_____________________ Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______________ Consigliere
All'udienza del 9 settembre 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione scritta di cui all' art.127 ter cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2648/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 3581/2024 emessa in data 25 marzo 2024 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra
C.F. , rapp.to e difeso dall'Avv. Felice Parte_1 C.F._1
Giugliano, giusta mandato in atti P.E.C. Email_1
[...]
[...
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 nonché
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Ciro Cafiero giusta delega in atti pec
; Email_2
-APPELLATI -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno il 25 settembre 2024 ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 3581/2024 emessa dal Tribunale Gl di Roma il 25 marzo 2024.
Il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta da e , CP_1 Controparte_2 affermava il diritto alla restituzione di quanto versato da entrambe le società al Parte_1 in esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8455/2016 riformata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 1868/21, condannando il al pagamento nei Parte_1 confronti di di € 54.969,58, oltre accessori ed il diritto di CP_1 Controparte_2 alla restituzione da parte del convenuto della somma di € 18.714,55 oltre accessori.
Avverso tale determinazione propone impugnazione il per i motivi di cui si dirà. Parte_1
Si sono costituite congiuntamente e chiedendo la CP_1 Controparte_2 declaratoria di inammissibilità del gravame e, in subordine, il rigetto.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 9 settembre 2025 nelle forme della trattazione cartolare previste dall'art.127 ter cpc, preso atto del deposito delle note nel termine assegnato, all'esito della Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come già sinteticamente illustrato nello svolgimento del processo, il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta da e , affermava il CP_1 Controparte_2 diritto di entrambe le società alla restituzione di quanto da esse versato al in Parte_1 esecuzione e per effetto dell'accertamento contenuto nella sentenza del Tribunale di Napoli
n. 8455/2016.
Infatti, poiché tale sentenza era stata riformata con la sentenza n. 1868/21 dalla Corte di
Appello di Napoli, il primo giudice ne faceva derivare la condanna del al Parte_1 pagamento – a titolo restitutorio-nei confronti di di € 54.969,58, oltre CP_1 accessori, nonché il diritto di alla restituzione della somma di € 18.714,55 Controparte_2 oltre accessori.
Il credito azionato dalle società nasceva perciò dalla riforma della sentenza di primo grado emessa a favore del lavoratore.
Infatti, il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda del lavoratore all'inquadramento nella superiore categoria Q-Quadri Q1 “Professional Senior con condanna di alla CP_1 corresponsione delle differenze retributive che erano liquidate da quest'ultima in €
54.902,66; inoltre, essendo il transitato dal primo gennaio 2017 nell'azienda Parte_1
Mercitalia Rail srl quest'ultima aveva adeguato il suo trattamento economico alla statuizione giudiziale corrispondendogli euro € 18.162,49.
Pag. 2 di 6 A seguito della riforma della sentenza di primo grado, avvenuta con statuizione della Corte di Appello di Napoli, entrambe le società avevano agito per la restituzione degli importi erogati, divenuti sine titulo a momento della caducazione della decisione di primo grado.
Nel definire il primo grado, il Tribunale, rigettata la richiesta di sospensione del giudizio che era avanzata dal in ragione della pendenza del grado di legittimità, disattendeva Parte_1
l'eccezione di incompetenza territoriale posto che alla stregua dell'art.413 II comma cpc il
Tribunale GL di Roma doveva ritenersi competente.
Precisamente sull'istanza di sospensione osservava che la stessa giurisprudenza di legittimità aveva escluso che potesse ravvisarsi un'ipotesi di sospensione necessaria del giudizio, e che l'obbligo della restituzione delle somme pagate in esecuzione di una decisione successivamente cassata, ovvero di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorgeva per il solo fatto della cassazione o della riforma della sentenza, ancorché questa non contenesse la condanna alle restituzioni. Inoltre, la spontanea esecuzione da parte del soccombente dell'obbligo scaturito dalla sentenza poi riformata non configurava acquiescenza, non dimostrando una volontà di accettare la sentenza, incompatibile con la volontà di valersi delle impugnazioni.
Avverso detta statuizione ha proposto impugnazione affidandola ai seguenti Parte_1 motivi.
Assume in primo luogo l'appellante l'erronea determinazione sulla competenza territoriale poiché essendo il lavoratore cessato dal servizio (in atto il lavoratore è pensionato) opererebbe il foro generale delle persone fisiche di cui all'art.18 cpc in luogo dell'art.413 cpc..
Dunque, sarebbe competente il Tribunale di Torre Annunziata quale luogo di residenza del lavoratore. Aggiunge che < sussiste la competenza territoriale del giudice del luogo ove ha avuto inizio l'esecuzione della prestazione lavorativa qualora il contratto di lavoro non sia stato stipulato per iscritto e non sia possibile identificare con esattezza il luogo in cui il rapporto è sorto>>.
Ancora nel gravame si dichiara di impugnare la decisione nella parte in cui ha escluso che ricorressero i presupposti per la sospensione necessaria del giudizio così argomentando:
<<in via più gradata, infatti, se si considera che ha provveduto controparte_1 spontaneamente al pagamento delle somme e oltre a procedere controparte_2 non mai richiedere la restituzione anche in stragiudiziale si può capire la posizione dell'appellante che allo stato risulta in attesa della decisione della Suprema Corte di Cassazione prima di procedere alla restituzione della esagerata somma maturata. La riforma viene richiesta in quanto la ricostruzione operata
Pag. 3 di 6 dal Giudice di prime cure non è condivisibile, perché palesemente erronea, e le argomentazioni addotte sono irrilevanti rispetto alla domanda proposta. La nuova ricostruzione è rilevante ai fini della decisione perché porta a concludere che il Giudice di prime cure abbia frainteso completamente l'oggetto del giudizio, soffermandosi su questioni superflue ai fini della decisione della causa. >>.
Le società appellate, nel costituirsi, hanno dedotto l'inammissibilità dell'appello in quanto il mezzo è inteso a contestare unicamente la decisione assunta sulla competenza territoriale, per cui la questione avrebbe dovuto formare oggetto di regolamento di competenza.
In subordine, hanno eccepito l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale poiché il quinto comma dell'art. 413 cpc prevede un foro sussidiario e non alternativo rispetto a quelli previsti al secondo comma, individuandolo in quello generale delle persone fisiche ex art. 18 del c.p.c. Inoltre, hanno ribadito che, in assenza di un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico giuridico, non opera la sospensione necessaria di cui all'art.295 cpc, presentando le due cause pendenti un nesso di pregiudizialità meramente logico. In questi casi la sospensione del procedimento potrebbe essere solamente facoltativa.
Con le note scritte di trattazione parte appellante ha chiesto un rinvio assumendo che in
Cassazione è stata fissata per il primo ottobre l'udienza di trattazione del giudizio sulla sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha determinato l'ordine restitutorio per cui le due società agiscono in questa sede.
Questa Corte non ritiene di dovere dare seguito alla richiesta di rinvio che sostanzialmente determinerebbe gli effetti di una sospensione temporanea del giudizio che non vi è ragione di disporre.
Non va invero trascurato che la possibilità che l'accertamento che sostiene l'azione recuperatoria promossa dalle società sia riformato in sede di legittimità, non viene in alcun modo pregiudicata dall'accertamento condotto in questa sede, posto che ad escludere il conflitto dei giudicati vale il disposto dell'art.336 II comma cpc (<La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata >>).
Sicché l'azione restitutoria fatta valere in un separato giudizio rispetto a quella da cui trae ragione, sarà evidentemente caducata dall'eventuale sopravvenuta cassazione della sentenza da cui è derivato il diritto alle restituzioni e ciò sempre ai sensi dell'art. 336 c.p.c., comma 2,
(ciò trovasi sostanzialmente affermato da precedenti di legittimità Cass. n.21902/2008 ,
n. 19296/2005 e n. 19491 /2005).
Pag. 4 di 6 Passando all'esame dei motivi di gravame, va rilevato che l'appello è inammissibile dovendo l'impugnazione essere proposta a mezzo di regolamento di competenza.
Va ricordato che la Suprema Corte ( n.1933/1999 ) ha affermato a conferma di un proprio consolidato orientamento che <Secondo un'indiscussa giurisprudenza di questa Corte, invero, "qualora la sentenza di primo grado, contenente statuizioni sulla competenza e sul merito, venga impugnata, con appello, unicamente in ordine alla competenza, l'appello stesso deve essere dichiarato inammissibile, poiché, in tal caso, è solo consentita, dall'art.
43 c.p.c., l'istanza di regolamento di competenza, da proporsi alla Corte di cassazione nei modi e termini di legge" (Cass., sez. III, 14 giugno 1967, n. 1368, m. 327972, Cass., sez. III,
31 marzo 1969, n. 1074, m. 339577, Cass., sez. I, 5 giugno 1978, n. 2805, m. 392231).>>.
Nel caso in esame, la statuizione di primo grado concerneva la competenza ed il merito, pur tuttavia la parte soccombente ha impugnato unicamente la statuizione sulla competenza, non mettendo in discussione alcun profilo di merito.
Infatti, gli argomenti esposti in relazione alla statuizione negativa sulla richiesta di sospensione del giudizio oltre che generici, appaiono incapaci di dare vita ad un motivo autonomo di impugnativa, né tantomeno può dirsi che essi vertano il merito della controversia.
Con essi, senza che sia messo in discussione l'apprezzamento del Tribunale che esuli dal caso in esame l'ipotesi di sospensione necessaria di cui all'art.295 cpc , si finisce con censurare la facoltà che in base all'art.337 cpc il giudice ha di disporre la sospensione tale che egli non debba motivare il diniego, posto che egli tenuto a farlo unicamente allorché si determini (con statuizione a contenuto decisorio) ad esercitare tale potere evidenziando le ragioni che lo inducono a reputare non convincente la decisione emessa nel processo relativo alla causa pregiudicante e concretamente sussistente la possibilità che la stessa venga riformata (Cass.
n.16051/2022).
Trattasi perciò di un apprezzamento privo di valore decisorio ed insuscettibile di determinare giudicato e di istanza riproponibile anche in appello, né, si ripete, l'argomento esposto vale a costituire motivo autonomo di impugnativa.
Pertanto, il gravame va dichiarato inammissibile essendo stata promossa impugnativa sulla sola questione della competenza avvalendosi del rimedio dell'appello in luogo del regolamento di competenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 25 Parte_1 settembre 2024 nei confronti della e della in Controparte_1 Controparte_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con riferimento alla sentenza n.
3581/2024 emessa il giorno 25 marzo 2024 dal Tribunale-GL di Roma ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Dichiara inammissibile l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in favore degli appellati in euro 7000,00, oltre iva cpa e spese generali.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 9 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 6 di 6
Pag. 3 di 6 dal Giudice di prime cure non è condivisibile, perché palesemente erronea, e le argomentazioni addotte sono irrilevanti rispetto alla domanda proposta. La nuova ricostruzione è rilevante ai fini della decisione perché porta a concludere che il Giudice di prime cure abbia frainteso completamente l'oggetto del giudizio, soffermandosi su questioni superflue ai fini della decisione della causa. >>.
Le società appellate, nel costituirsi, hanno dedotto l'inammissibilità dell'appello in quanto il mezzo è inteso a contestare unicamente la decisione assunta sulla competenza territoriale, per cui la questione avrebbe dovuto formare oggetto di regolamento di competenza.
In subordine, hanno eccepito l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale poiché il quinto comma dell'art. 413 cpc prevede un foro sussidiario e non alternativo rispetto a quelli previsti al secondo comma, individuandolo in quello generale delle persone fisiche ex art. 18 del c.p.c. Inoltre, hanno ribadito che, in assenza di un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico giuridico, non opera la sospensione necessaria di cui all'art.295 cpc, presentando le due cause pendenti un nesso di pregiudizialità meramente logico. In questi casi la sospensione del procedimento potrebbe essere solamente facoltativa.
Con le note scritte di trattazione parte appellante ha chiesto un rinvio assumendo che in
Cassazione è stata fissata per il primo ottobre l'udienza di trattazione del giudizio sulla sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha determinato l'ordine restitutorio per cui le due società agiscono in questa sede.
Questa Corte non ritiene di dovere dare seguito alla richiesta di rinvio che sostanzialmente determinerebbe gli effetti di una sospensione temporanea del giudizio che non vi è ragione di disporre.
Non va invero trascurato che la possibilità che l'accertamento che sostiene l'azione recuperatoria promossa dalle società sia riformato in sede di legittimità, non viene in alcun modo pregiudicata dall'accertamento condotto in questa sede, posto che ad escludere il conflitto dei giudicati vale il disposto dell'art.336 II comma cpc (<La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata >>).
Sicché l'azione restitutoria fatta valere in un separato giudizio rispetto a quella da cui trae ragione, sarà evidentemente caducata dall'eventuale sopravvenuta cassazione della sentenza da cui è derivato il diritto alle restituzioni e ciò sempre ai sensi dell'art. 336 c.p.c., comma 2,
(ciò trovasi sostanzialmente affermato da precedenti di legittimità Cass. n.21902/2008 ,
n. 19296/2005 e n. 19491 /2005).
Pag. 4 di 6 Passando all'esame dei motivi di gravame, va rilevato che l'appello è inammissibile dovendo l'impugnazione essere proposta a mezzo di regolamento di competenza.
Va ricordato che la Suprema Corte ( n.1933/1999 ) ha affermato a conferma di un proprio consolidato orientamento che <Secondo un'indiscussa giurisprudenza di questa Corte, invero, "qualora la sentenza di primo grado, contenente statuizioni sulla competenza e sul merito, venga impugnata, con appello, unicamente in ordine alla competenza, l'appello stesso deve essere dichiarato inammissibile, poiché, in tal caso, è solo consentita, dall'art.
43 c.p.c., l'istanza di regolamento di competenza, da proporsi alla Corte di cassazione nei modi e termini di legge" (Cass., sez. III, 14 giugno 1967, n. 1368, m. 327972, Cass., sez. III,
31 marzo 1969, n. 1074, m. 339577, Cass., sez. I, 5 giugno 1978, n. 2805, m. 392231).>>.
Nel caso in esame, la statuizione di primo grado concerneva la competenza ed il merito, pur tuttavia la parte soccombente ha impugnato unicamente la statuizione sulla competenza, non mettendo in discussione alcun profilo di merito.
Infatti, gli argomenti esposti in relazione alla statuizione negativa sulla richiesta di sospensione del giudizio oltre che generici, appaiono incapaci di dare vita ad un motivo autonomo di impugnativa, né tantomeno può dirsi che essi vertano il merito della controversia.
Con essi, senza che sia messo in discussione l'apprezzamento del Tribunale che esuli dal caso in esame l'ipotesi di sospensione necessaria di cui all'art.295 cpc , si finisce con censurare la facoltà che in base all'art.337 cpc il giudice ha di disporre la sospensione tale che egli non debba motivare il diniego, posto che egli tenuto a farlo unicamente allorché si determini (con statuizione a contenuto decisorio) ad esercitare tale potere evidenziando le ragioni che lo inducono a reputare non convincente la decisione emessa nel processo relativo alla causa pregiudicante e concretamente sussistente la possibilità che la stessa venga riformata (Cass.
n.16051/2022).
Trattasi perciò di un apprezzamento privo di valore decisorio ed insuscettibile di determinare giudicato e di istanza riproponibile anche in appello, né, si ripete, l'argomento esposto vale a costituire motivo autonomo di impugnativa.
Pertanto, il gravame va dichiarato inammissibile essendo stata promossa impugnativa sulla sola questione della competenza avvalendosi del rimedio dell'appello in luogo del regolamento di competenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 25 Parte_1 settembre 2024 nei confronti della e della in Controparte_1 Controparte_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con riferimento alla sentenza n.
3581/2024 emessa il giorno 25 marzo 2024 dal Tribunale-GL di Roma ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Dichiara inammissibile l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in favore degli appellati in euro 7000,00, oltre iva cpa e spese generali.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 9 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca _______________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo_____________________ Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______________ Consigliere
All'udienza del 9 settembre 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione scritta di cui all' art.127 ter cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2648/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 3581/2024 emessa in data 25 marzo 2024 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra
C.F. , rapp.to e difeso dall'Avv. Felice Parte_1 C.F._1
Giugliano, giusta mandato in atti P.E.C. Email_1
[...]
[...
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 nonché
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Ciro Cafiero giusta delega in atti pec
; Email_2
-APPELLATI -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno il 25 settembre 2024 ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 3581/2024 emessa dal Tribunale Gl di Roma il 25 marzo 2024.
Il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta da e , CP_1 Controparte_2 affermava il diritto alla restituzione di quanto versato da entrambe le società al Parte_1 in esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8455/2016 riformata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 1868/21, condannando il al pagamento nei Parte_1 confronti di di € 54.969,58, oltre accessori ed il diritto di CP_1 Controparte_2 alla restituzione da parte del convenuto della somma di € 18.714,55 oltre accessori.
Avverso tale determinazione propone impugnazione il per i motivi di cui si dirà. Parte_1
Si sono costituite congiuntamente e chiedendo la CP_1 Controparte_2 declaratoria di inammissibilità del gravame e, in subordine, il rigetto.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 9 settembre 2025 nelle forme della trattazione cartolare previste dall'art.127 ter cpc, preso atto del deposito delle note nel termine assegnato, all'esito della Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come già sinteticamente illustrato nello svolgimento del processo, il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta da e , affermava il CP_1 Controparte_2 diritto di entrambe le società alla restituzione di quanto da esse versato al in Parte_1 esecuzione e per effetto dell'accertamento contenuto nella sentenza del Tribunale di Napoli
n. 8455/2016.
Infatti, poiché tale sentenza era stata riformata con la sentenza n. 1868/21 dalla Corte di
Appello di Napoli, il primo giudice ne faceva derivare la condanna del al Parte_1 pagamento – a titolo restitutorio-nei confronti di di € 54.969,58, oltre CP_1 accessori, nonché il diritto di alla restituzione della somma di € 18.714,55 Controparte_2 oltre accessori.
Il credito azionato dalle società nasceva perciò dalla riforma della sentenza di primo grado emessa a favore del lavoratore.
Infatti, il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda del lavoratore all'inquadramento nella superiore categoria Q-Quadri Q1 “Professional Senior con condanna di alla CP_1 corresponsione delle differenze retributive che erano liquidate da quest'ultima in €
54.902,66; inoltre, essendo il transitato dal primo gennaio 2017 nell'azienda Parte_1
Mercitalia Rail srl quest'ultima aveva adeguato il suo trattamento economico alla statuizione giudiziale corrispondendogli euro € 18.162,49.
Pag. 2 di 6 A seguito della riforma della sentenza di primo grado, avvenuta con statuizione della Corte di Appello di Napoli, entrambe le società avevano agito per la restituzione degli importi erogati, divenuti sine titulo a momento della caducazione della decisione di primo grado.
Nel definire il primo grado, il Tribunale, rigettata la richiesta di sospensione del giudizio che era avanzata dal in ragione della pendenza del grado di legittimità, disattendeva Parte_1
l'eccezione di incompetenza territoriale posto che alla stregua dell'art.413 II comma cpc il
Tribunale GL di Roma doveva ritenersi competente.
Precisamente sull'istanza di sospensione osservava che la stessa giurisprudenza di legittimità aveva escluso che potesse ravvisarsi un'ipotesi di sospensione necessaria del giudizio, e che l'obbligo della restituzione delle somme pagate in esecuzione di una decisione successivamente cassata, ovvero di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorgeva per il solo fatto della cassazione o della riforma della sentenza, ancorché questa non contenesse la condanna alle restituzioni. Inoltre, la spontanea esecuzione da parte del soccombente dell'obbligo scaturito dalla sentenza poi riformata non configurava acquiescenza, non dimostrando una volontà di accettare la sentenza, incompatibile con la volontà di valersi delle impugnazioni.
Avverso detta statuizione ha proposto impugnazione affidandola ai seguenti Parte_1 motivi.
Assume in primo luogo l'appellante l'erronea determinazione sulla competenza territoriale poiché essendo il lavoratore cessato dal servizio (in atto il lavoratore è pensionato) opererebbe il foro generale delle persone fisiche di cui all'art.18 cpc in luogo dell'art.413 cpc..
Dunque, sarebbe competente il Tribunale di Torre Annunziata quale luogo di residenza del lavoratore. Aggiunge che < sussiste la competenza territoriale del giudice del luogo ove ha avuto inizio l'esecuzione della prestazione lavorativa qualora il contratto di lavoro non sia stato stipulato per iscritto e non sia possibile identificare con esattezza il luogo in cui il rapporto è sorto>>.
Ancora nel gravame si dichiara di impugnare la decisione nella parte in cui ha escluso che ricorressero i presupposti per la sospensione necessaria del giudizio così argomentando:
<<in via più gradata, infatti, se si considera che ha provveduto controparte_1 spontaneamente al pagamento delle somme e oltre a procedere controparte_2 non mai richiedere la restituzione anche in stragiudiziale si può capire la posizione dell'appellante che allo stato risulta in attesa della decisione della Suprema Corte di Cassazione prima di procedere alla restituzione della esagerata somma maturata. La riforma viene richiesta in quanto la ricostruzione operata
Pag. 3 di 6 dal Giudice di prime cure non è condivisibile, perché palesemente erronea, e le argomentazioni addotte sono irrilevanti rispetto alla domanda proposta. La nuova ricostruzione è rilevante ai fini della decisione perché porta a concludere che il Giudice di prime cure abbia frainteso completamente l'oggetto del giudizio, soffermandosi su questioni superflue ai fini della decisione della causa. >>.
Le società appellate, nel costituirsi, hanno dedotto l'inammissibilità dell'appello in quanto il mezzo è inteso a contestare unicamente la decisione assunta sulla competenza territoriale, per cui la questione avrebbe dovuto formare oggetto di regolamento di competenza.
In subordine, hanno eccepito l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale poiché il quinto comma dell'art. 413 cpc prevede un foro sussidiario e non alternativo rispetto a quelli previsti al secondo comma, individuandolo in quello generale delle persone fisiche ex art. 18 del c.p.c. Inoltre, hanno ribadito che, in assenza di un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico giuridico, non opera la sospensione necessaria di cui all'art.295 cpc, presentando le due cause pendenti un nesso di pregiudizialità meramente logico. In questi casi la sospensione del procedimento potrebbe essere solamente facoltativa.
Con le note scritte di trattazione parte appellante ha chiesto un rinvio assumendo che in
Cassazione è stata fissata per il primo ottobre l'udienza di trattazione del giudizio sulla sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha determinato l'ordine restitutorio per cui le due società agiscono in questa sede.
Questa Corte non ritiene di dovere dare seguito alla richiesta di rinvio che sostanzialmente determinerebbe gli effetti di una sospensione temporanea del giudizio che non vi è ragione di disporre.
Non va invero trascurato che la possibilità che l'accertamento che sostiene l'azione recuperatoria promossa dalle società sia riformato in sede di legittimità, non viene in alcun modo pregiudicata dall'accertamento condotto in questa sede, posto che ad escludere il conflitto dei giudicati vale il disposto dell'art.336 II comma cpc (<La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata >>).
Sicché l'azione restitutoria fatta valere in un separato giudizio rispetto a quella da cui trae ragione, sarà evidentemente caducata dall'eventuale sopravvenuta cassazione della sentenza da cui è derivato il diritto alle restituzioni e ciò sempre ai sensi dell'art. 336 c.p.c., comma 2,
(ciò trovasi sostanzialmente affermato da precedenti di legittimità Cass. n.21902/2008 ,
n. 19296/2005 e n. 19491 /2005).
Pag. 4 di 6 Passando all'esame dei motivi di gravame, va rilevato che l'appello è inammissibile dovendo l'impugnazione essere proposta a mezzo di regolamento di competenza.
Va ricordato che la Suprema Corte ( n.1933/1999 ) ha affermato a conferma di un proprio consolidato orientamento che <Secondo un'indiscussa giurisprudenza di questa Corte, invero, "qualora la sentenza di primo grado, contenente statuizioni sulla competenza e sul merito, venga impugnata, con appello, unicamente in ordine alla competenza, l'appello stesso deve essere dichiarato inammissibile, poiché, in tal caso, è solo consentita, dall'art.
43 c.p.c., l'istanza di regolamento di competenza, da proporsi alla Corte di cassazione nei modi e termini di legge" (Cass., sez. III, 14 giugno 1967, n. 1368, m. 327972, Cass., sez. III,
31 marzo 1969, n. 1074, m. 339577, Cass., sez. I, 5 giugno 1978, n. 2805, m. 392231).>>.
Nel caso in esame, la statuizione di primo grado concerneva la competenza ed il merito, pur tuttavia la parte soccombente ha impugnato unicamente la statuizione sulla competenza, non mettendo in discussione alcun profilo di merito.
Infatti, gli argomenti esposti in relazione alla statuizione negativa sulla richiesta di sospensione del giudizio oltre che generici, appaiono incapaci di dare vita ad un motivo autonomo di impugnativa, né tantomeno può dirsi che essi vertano il merito della controversia.
Con essi, senza che sia messo in discussione l'apprezzamento del Tribunale che esuli dal caso in esame l'ipotesi di sospensione necessaria di cui all'art.295 cpc , si finisce con censurare la facoltà che in base all'art.337 cpc il giudice ha di disporre la sospensione tale che egli non debba motivare il diniego, posto che egli tenuto a farlo unicamente allorché si determini (con statuizione a contenuto decisorio) ad esercitare tale potere evidenziando le ragioni che lo inducono a reputare non convincente la decisione emessa nel processo relativo alla causa pregiudicante e concretamente sussistente la possibilità che la stessa venga riformata (Cass.
n.16051/2022).
Trattasi perciò di un apprezzamento privo di valore decisorio ed insuscettibile di determinare giudicato e di istanza riproponibile anche in appello, né, si ripete, l'argomento esposto vale a costituire motivo autonomo di impugnativa.
Pertanto, il gravame va dichiarato inammissibile essendo stata promossa impugnativa sulla sola questione della competenza avvalendosi del rimedio dell'appello in luogo del regolamento di competenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 25 Parte_1 settembre 2024 nei confronti della e della in Controparte_1 Controparte_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con riferimento alla sentenza n.
3581/2024 emessa il giorno 25 marzo 2024 dal Tribunale-GL di Roma ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Dichiara inammissibile l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in favore degli appellati in euro 7000,00, oltre iva cpa e spese generali.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 9 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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Pag. 3 di 6 dal Giudice di prime cure non è condivisibile, perché palesemente erronea, e le argomentazioni addotte sono irrilevanti rispetto alla domanda proposta. La nuova ricostruzione è rilevante ai fini della decisione perché porta a concludere che il Giudice di prime cure abbia frainteso completamente l'oggetto del giudizio, soffermandosi su questioni superflue ai fini della decisione della causa. >>.
Le società appellate, nel costituirsi, hanno dedotto l'inammissibilità dell'appello in quanto il mezzo è inteso a contestare unicamente la decisione assunta sulla competenza territoriale, per cui la questione avrebbe dovuto formare oggetto di regolamento di competenza.
In subordine, hanno eccepito l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale poiché il quinto comma dell'art. 413 cpc prevede un foro sussidiario e non alternativo rispetto a quelli previsti al secondo comma, individuandolo in quello generale delle persone fisiche ex art. 18 del c.p.c. Inoltre, hanno ribadito che, in assenza di un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico giuridico, non opera la sospensione necessaria di cui all'art.295 cpc, presentando le due cause pendenti un nesso di pregiudizialità meramente logico. In questi casi la sospensione del procedimento potrebbe essere solamente facoltativa.
Con le note scritte di trattazione parte appellante ha chiesto un rinvio assumendo che in
Cassazione è stata fissata per il primo ottobre l'udienza di trattazione del giudizio sulla sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha determinato l'ordine restitutorio per cui le due società agiscono in questa sede.
Questa Corte non ritiene di dovere dare seguito alla richiesta di rinvio che sostanzialmente determinerebbe gli effetti di una sospensione temporanea del giudizio che non vi è ragione di disporre.
Non va invero trascurato che la possibilità che l'accertamento che sostiene l'azione recuperatoria promossa dalle società sia riformato in sede di legittimità, non viene in alcun modo pregiudicata dall'accertamento condotto in questa sede, posto che ad escludere il conflitto dei giudicati vale il disposto dell'art.336 II comma cpc (<La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata >>).
Sicché l'azione restitutoria fatta valere in un separato giudizio rispetto a quella da cui trae ragione, sarà evidentemente caducata dall'eventuale sopravvenuta cassazione della sentenza da cui è derivato il diritto alle restituzioni e ciò sempre ai sensi dell'art. 336 c.p.c., comma 2,
(ciò trovasi sostanzialmente affermato da precedenti di legittimità Cass. n.21902/2008 ,
n. 19296/2005 e n. 19491 /2005).
Pag. 4 di 6 Passando all'esame dei motivi di gravame, va rilevato che l'appello è inammissibile dovendo l'impugnazione essere proposta a mezzo di regolamento di competenza.
Va ricordato che la Suprema Corte ( n.1933/1999 ) ha affermato a conferma di un proprio consolidato orientamento che <Secondo un'indiscussa giurisprudenza di questa Corte, invero, "qualora la sentenza di primo grado, contenente statuizioni sulla competenza e sul merito, venga impugnata, con appello, unicamente in ordine alla competenza, l'appello stesso deve essere dichiarato inammissibile, poiché, in tal caso, è solo consentita, dall'art.
43 c.p.c., l'istanza di regolamento di competenza, da proporsi alla Corte di cassazione nei modi e termini di legge" (Cass., sez. III, 14 giugno 1967, n. 1368, m. 327972, Cass., sez. III,
31 marzo 1969, n. 1074, m. 339577, Cass., sez. I, 5 giugno 1978, n. 2805, m. 392231).>>.
Nel caso in esame, la statuizione di primo grado concerneva la competenza ed il merito, pur tuttavia la parte soccombente ha impugnato unicamente la statuizione sulla competenza, non mettendo in discussione alcun profilo di merito.
Infatti, gli argomenti esposti in relazione alla statuizione negativa sulla richiesta di sospensione del giudizio oltre che generici, appaiono incapaci di dare vita ad un motivo autonomo di impugnativa, né tantomeno può dirsi che essi vertano il merito della controversia.
Con essi, senza che sia messo in discussione l'apprezzamento del Tribunale che esuli dal caso in esame l'ipotesi di sospensione necessaria di cui all'art.295 cpc , si finisce con censurare la facoltà che in base all'art.337 cpc il giudice ha di disporre la sospensione tale che egli non debba motivare il diniego, posto che egli tenuto a farlo unicamente allorché si determini (con statuizione a contenuto decisorio) ad esercitare tale potere evidenziando le ragioni che lo inducono a reputare non convincente la decisione emessa nel processo relativo alla causa pregiudicante e concretamente sussistente la possibilità che la stessa venga riformata (Cass.
n.16051/2022).
Trattasi perciò di un apprezzamento privo di valore decisorio ed insuscettibile di determinare giudicato e di istanza riproponibile anche in appello, né, si ripete, l'argomento esposto vale a costituire motivo autonomo di impugnativa.
Pertanto, il gravame va dichiarato inammissibile essendo stata promossa impugnativa sulla sola questione della competenza avvalendosi del rimedio dell'appello in luogo del regolamento di competenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 25 Parte_1 settembre 2024 nei confronti della e della in Controparte_1 Controparte_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con riferimento alla sentenza n.
3581/2024 emessa il giorno 25 marzo 2024 dal Tribunale-GL di Roma ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Dichiara inammissibile l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in favore degli appellati in euro 7000,00, oltre iva cpa e spese generali.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 9 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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