Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 3433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3433 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello ed in fase di rinvio della
Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, iscritta al n. 6270 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 23/5/2025 e vertente
TRA
(già Parte_1
Parte_2
(C.F./P.IVA ), e la
[...] P.IVA_1 [...]
Controparte_1
, con l'avvocato Sabino Fortunato, nel cui studio in
[...]
Roma Via Augusto Valenziani n. 12, sono elettivamente domiciliate;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE;
APPELLANTE
E
(partita IVA Controparte_2
), con gli avvocati Francesco Trotta e Francesco Graziadei, nel P.IVA_2 cui studio in Roma, Via Antonio Gramsci 54, è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE;
APPELLATA
pag. 1 di 12
Civile.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – Il Parte_2
(in seguito ha
[...] Parte_1 convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Controparte_2 chiedendo dichiararsi la nullità, l'annullamento o la
[...] risoluzione per inadempimento di due contratti di swap aventi ad oggetto derivati stipulati l'8 febbraio 2007 e il 30 settembre 2008, con condanna della convenuta sia alla restituzione delle somme indebitamente riscosse quali flussi periodici e commissioni indebite, sia al risarcimento dei danni subiti. L'attrice ha dedotto la nullità dei due contratti per difetto di valido contratto quadro e per difetto di causa;
ha inoltre allegato l'inadempimento della banca rispetto agli obblighi informativi circa l'esatta natura e l'adeguatezza delle operazioni, nonché la situazione di conflitto di interessi in cui versava l'intermediario, che aveva pure violato, a suo dire, l'obbligo contrattualmente assunto di segnalare le perdite che avessero superato la soglia concordata.
La banca si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle domande attrici, di cui ha chiesto il rigetto.
La domanda era respinta perché il Tribunale, con la sentenza n.
17982 pubblicata il 10/9/2013, riteneva non ravvisabili i profili di nullità o di annullabilità dei contratti con riferimento alla mancanza di un valido contratto quadro in forma scritta, in quanto alla doveva Parte_2 essere attribuita la qualifica di “operatore qualificato” all'epoca della sottoscrizione del contratto in data 8 febbraio 2007 e di “operatore professionale” al momento della sottoscrizione del contratto in data 30 settembre 2008; escludeva la nullità dei contratti per mancanza di causa, dato che il primo contratto stipulato era privo di finalità di copertura, mentre il secondo astrattamente connotato da tale finalità, senza che tuttavia fosse stato precisato da quali specifiche disposizioni si sarebbe potuto desumere l'esistenza di una aleatorietà esclusivamente e unilateralmente a carico dell'investitrice; negava profili di annullamento, non risultando espressamente indicato il vizio della volontà su cui si sarebbero fondati;
riteneva inapplicabile ai contratti la normativa di protezione disconoscendo Contr inadempimenti della per la qualità di operatore qualificato o professionale;
il recesso non era giustificabile dalla violazione dell'obbligo di segnalazione del superamento della soglia delle perdite, non decisiva né grave. La prima decisione era confermata dalla Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 5565 pubblicata il 04.09.2017. La Corte riteneva che il Tribunale avesse correttamente applicato la disciplina antecedente l'entrata pag. 2 di 12 in vigore del Reg. n. 16190 del 2007, e che la dichiarazione di CP_3 operatore qualificato, sia pure redatta in lingua inglese, contenuta nell'art. 6 del testo del primo contratto fosse riconducibile a quanto prescritto dall'art. 31, Reg. 11522/1998, mentre, con riguardo al secondo contratto, da CP_3 un lato l'eccezione di nullità per abusivo riempimento della scheda di profilatura del cliente non potesse essere esaminata, poiché tardiva e, dall'altro, le evidenze probatorie fossero insufficienti per ritenere Parte_1 appartenente alla categoria di operatori qualificati;
affermava che la valutazione della impossibilità di funzionamento dei derivati ai fini di copertura del rischio di rialzo dei tassi di interesse potesse effettuarsi solo ex post e non potesse risolversi nella genetica impossibilità di funzionamento del contratto;
argomentava che l'esistenza di commissioni occulte o di clausole gravose rappresentasse una violazione di regole di condotta inidonee di per sé a incidere sul profilo causale del contratto determinandone la nullità; condivideva la decisione del Tribunale secondo cui il ritardo con cui era stato comunicato il superamento delle perdite nella misura concordata del 10% non dovesse ritenersi talmente grave da giustificare la risoluzione del contratto e aggiungeva che la scelta della società di non recedere aveva reciso il nesso causale esistente tra la condotta di inadempimento rimproverata alla banca e il danno patrimoniale lamentato dalla Parte_1
Per la cassazione della sentenza ricorreva Unioneffe con sette motivi.
La Corte di Cassazione respingeva i primi quattro motivi, accoglieva il quinto e il sesto e dichiarava assorbito il settimo sulle spese. Il primo motivo riguardava la violazione o falsa applicazione dell'art. 31 reg. Consob n. 11522/1998 e dell'art. 21 t.u.f., per avere la sentenza equiparato il testo contenuto nella clausola contrattuale di cui all'art. 6 del primo contratto, redatto in lingua inglese, alla dichiarazione di cui all'art. 31 del cit. reg. Consob, che avrebbe invece richiesto precisi elementi, cui la dichiarazione resa non si sarebbe conformata. La Corte respingeva il motivo richiamando la propria giurisprudenza che aveva escluso che la dichiarazione dovesse essere circostanziata attraverso l'indicazione delle operazioni di investimento rispetto alle quali l'investitore dovesse essere considerato un operatore qualificato, giacchè non competeva all'investitore individuare la tipologia delle operazioni finanziarie, richiedendo la disciplina dell'art. 31, comma 2, del reg. Consob n.
11522/1998, puramente e semplicemente, una dichiarazione circa il possesso, da parte della società amministrata, della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in strumenti finanziari, con l'effetto di esonerare l'intermediario dall'obbligo di effettuare per suo conto ulteriori verifiche al riguardo. La dichiarazione non difettava della provenienza dal legale rappresentante della società, avendo il Giudice di appello tratto argomenti di prova dalla condotta processuale e reputato che pag. 3 di 12 promanasse da soggetto munito del potere di impegnare la società nei confronti dei terzi. Il secondo motivo riguardava l'omessa pronuncia sulla inidoneità delle dichiarazioni del secondo contratto a giustificare la stipula di un contratto con finalità speculativa. La Corte rigettava il motivo escludendo che ricorresse il vizio di omessa pronuncia, tanto più che la dichiarazione ex art. 31, comma 2, reg. Consob n. 11522/1998, resa con riferimento al primo contratto, aveva avuto l'effetto di esonerare l'intermediario dagli obblighi informativi anche con riguardo al secondo, integrando la condizione del possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari.
Il terzo motivo riguardava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per non avere la banca prodotto il fascicolo di primo grado. La Corte respingeva il motivo osservando che l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c. non costituisse condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, e che la Corte di appello avesse correttamente ritenuto che, al momento della sottoscrizione di due contratti, la società avesse già una rilevante operatività di strumenti finanziari derivati, avendone sottoscritti ben dieci tra il 2001 e il 2005, per importi consistenti e a condizioni di fatto sostanzialmente non differenti da quelle di cui si dibatteva in giudizio. Il quarto motivo riguardava l'omesso esame della domanda di risoluzione dei contratti per inadempimento della banca agli obblighi di legge e regolamentari posti a suo carico, con particolare riferimento al conflitto di interessi e alla violazione dell'art. 21 t.u.f.. La Corte rigettava il motivo sul presupposto che le questioni fossero state assorbite nell'accertamento, in capo alla società investitrice, della veste di operatore qualificato che precludeva l'applicazione della disciplina regolamentare in tema di conflitto di interessi e di obblighi informativi.
La Corte di Cassazione accoglieva il quinto e il sesto motivo esaminandoli congiuntamente.
Con il quinto motivo era denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 1323 e 1418 c.c., oltre che dell'art. 21 t.u.f., sul rilievo che gli obblighi di informazione e di trasparenza della banca imponessero di fornire una chiara indicazione dei reali costi dell'operazione: costi che avrebbero inciso sull'oggetto del contratto, sia sotto il profilo della pattuizione del compenso della banca, sia sotto il profilo dell'esatta determinazione delle alee rispettivamente assunte.
Con il sesto motivo era denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 1323 e 1418 c.c., sul rilievo che fosse errata la sentenza, la quale aveva sostenuto che la valutazione dell'impossibilità di funzionamento dei derivati in termini di copertura del rischio di rialzo dei tassi di interesse fosse effettuabile solo ex post. I contratti sarebbero stati nulli anche per pag. 4 di 12 mancanza di causa, e il profilo della violazione dei doveri di correttezza e trasparenza si sarebbe aggiunto a tale profilo di nullità, senza escluderlo.
La Corte di Cassazione premetteva che la Corte di appello aveva escluso che la violazione di regole di condotta gravanti sull'intermediario, e afferenti l'informazione sul derivato potesse determinare la nullità del contratto concluso tra il detto soggetto e l'investitore. Aveva precisato che l'occultamento di costi a svantaggio del cliente, tanto per una valutazione iniziale sfavorevole all'investitore (mark to market negativo), quanto per l'apparente erogazione di somme a parziale indennizzo della posizione sfavorevole assunta dal cliente (upfront), avrebbe rilevato, «nella normalità dei casi, sul piano della violazione delle regole di condotta, sia in punto di obblighi informativi, sia, ove l'intermediario collochi in contropartita diretta i prodotti derivati, in relazione al conflitto di interessi»., escludendo quindi che il profilo relativo all'implicazione, nelle operazioni in derivati, di costi occulti, quali quelli lamentati, nel giudizio di merito, dalla società investitrice, si ripercuotesse sulla validità del contratto.
La Corte di Cassazione riteneva che una tale conclusione non fosse conforme alla giurisprudenza di legittimità espresso nella sua articolazione più autorevole delle Sezioni Unite, le quali avevano avuto modo di precisare che, in tema di interest rate swap, occorresse accertare, ai fini della validità del contratto, se si fosse in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi: accordo che non si poteva limitare al mark to market, ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma doveva investire, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo (Cass. Sez. U. 12 maggio 2020, n. 8770).
La Corte di Cassazione, pur consapevole che la materia prospettasse profili di delicata complessità, reputava condivisibile ex art. 374, comma 3,
c.p.c. il richiamato principio di diritto, e stabiliva che fosse collocata sul piano della nullità del contratto la tutela dell'investitore a fronte di un'operazione in derivati connotata da costi occulti. La Corte precisava che tale nullità non era quella, virtuale (art. 1418, comma 1, c.c.), di cui si erano occupate due ben note pronunce delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725) per escludere che essa avesse a prospettarsi in caso di inosservanza degli obblighi informativi da parte dell'intermediario, ma era una nullità strutturale (art. 1418, comma 2, c.c.), inerente ad elementi essenziali del contratto (nella pronuncia del 2020 si richiamava, a tale proposito, l'oggetto ― punto 9.8 ―, ma anche la causa del negozio: cfr., segnatamente, punto 9.3 della sentenza). In tale pag. 5 di 12 prospettiva, la sentenza impugnata, che aveva escluso in radice il vizio genetico degli swap oggetto di giudizio, meritava censura.
§ 2. – Hanno riassunto tempestivamente il giudizio
[...]
(già Parte_1 [...]
e la Parte_2 [...]
Controparte_1
, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) accogliere il
[...] presente appello e, per l'effetto, prendere atto dell'avvenuta riforma in Cassazione della sentenza emessa in secondo grado dalla Corte di Appello di Roma, Sez. II civile, n. 5565/2017, pubblicata il 04.09.2017 e notificata al sottoscritto difensore in data 11.09.2017, nella parte in cui ha erroneamente escluso che la violazione di regole di condotta gravanti sull'intermediario, e afferenti l'informazione sul derivato, non potesse determinare la nullità del contratto concluso tra il detto soggetto e l'investimento a fronte di un'operazione in derivati connotata da costi occulti;
2) conseguentemente, accertare la nullità strutturale dei contratti di swap Irs Range del Per_1
2007 e Irs & Out del 2008 per difetto di causa concreta in relazione alla mancata indicazione dei reali costi dell'operazione e alla conseguente presenza di costi impliciti occulti in violazione degli artt. 1418 e 1325 c.c. nonché dell'art. 21 TUF;
3) per l'effetto, condannare la Controparte_2
alla restituzione di tutte le somme corrisposte illegittimamente
[...] dall'attrice e al risarcimento di tutti i danni patiti dalla Parte_2
(ora e, quindi, al pagamento, in
[...] Parte_3 favore di essa, della somma dedotta in citazione per € 3.115.257,34 ovvero di quella successivamente maturata in corso di causa fino alla data odierna per € 3.314.977,88, per flussi periodici addebitati e già corrisposti, per valore attuale negativo del Mark to Market e per commissioni occulte non dovute, oltre interessi e rivalutazione;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio di merito, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria Si chiede ammettere consulenza tecnica di ufficio per accertare l'esistenza di costi occulti relativamente ai due contratti in derivati e formularne la corretta descrizione, natura, Cont finalità e qualificazione. Si chiede, altresì, che la esibisca gli originali dei due contratti in stesura completa di allegati e, ove necessario, si chiede Cont ordinarsi alla ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la documentazione relativa agli addebiti e accrediti per flussi inerenti l'esecuzione dei due contratti per cui è causa dal momento della loro stipula sino alla cessazione degli stessi.”
Ha resistito la Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza respinta e disattesa, - in via principale, rigettare l'appello avversario in quanto infondato e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
in subordine, in caso di dichiarazione della nullità
pag. 6 di 12 dei contratti, determinare le restituzioni a carico della limitatamente CP_2 alle somme effettivamente versate dalla su un conto attivo e Parte_1 quindi nella misura di € 436.450,00, con esclusione di ogni altra pretesa e comunque con il rigetto di ogni pretesa risarcitoria;
Con vittoria di spese, competenze, onorari del doppio grado di giudizio o, in subordine con compensazione integrale (o almeno parziale) delle spese di giudizio considerato il revirement della giurisprudenza in corso di causa per effetto di Cass. Sez. Un. n. 8770/2020”. In via istruttoria ammettere CTU tecnica sulle caratteristiche ed il funzionamento dei contratti derivati oggetto di causa, sulle informazioni fornite al cliente, sul rispetto della disciplina vigente all'epoca della stipulazione dei contratti, sui flussi scambiati tra le Cont parti e su quelli effettivamente pagati da a su un conto non a Parte_1 debito, oltre che per verificare nel caso di specie la consapevolezza dell'alea da parte della anche alla luce di quanto Parte_4 accertato giudizialmente in questo processo in relazione alla competenza ed esperienza di tale società in materia di strumenti finanziari derivati.”.
Depositate le note, l'appello è stato discusso oralmente all'udienza del 23/5/2025. e trattenuto in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 3. – Il compito di questa Corte è quello di riesaminare, alla luce della cassazione della sentenza della Corte d'appello, l'impugnazione di Unioneffe nei limiti della doglianza di nullità dei due contratti di swap interest rate stipulati l'8 febbraio 2007 e il 30 settembre 2008, alla luce della necessità di verificare che l'accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea abbia investito, oltre al mark to market, anche gli scenari probabilistici e abbia riguardato la misura qualitativa e quantitativa dell'alea e dei costi, pur se impliciti, con particolare riferimento ai parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo.
Il primo contratto di swap interest rate denominato Irs Range
Accrual dell'8 febbraio 2007 rendeva aleatorio lo scambio periodico dei flussi di denaro calcolati a tassi differenziati sul capitale nozionale di € 12.000.000,00 secondo il seguente meccanismo: la banca si impegnava a pagare all'investitore una somma calcolata al tasso Euribor 6 mesi moltiplicato per il rapporto tra numero di giorni del semestre in cui lo stesso
Euribor 6 mesi si fosse collocato nel range 3%-5,50% e numero di giorni dell'intero semestre, mentre l'investitore avrebbe pagato una somma sempre calcolata con l'Euribor 6 mesi. Ciò significa che, in concreto, se le oscillazioni Euribor 6 mesi fossero state particolarmente volatili verso l'alto o verso il basso, sempre al di fuori in quel range, l'operazione sarebbe risultata sostanzialmente pag. 7 di 12 neutrale, senza guadagni né perdite, ma qualsiasi oscillazione che avesse attraversato quel range, e a maggior ragione oscillazioni sempre contenute in quel range, avrebbero ridotto i pagamenti della banca determinando perdite per l'investitore. Si trattava, in altre parole, di un meccanismo di determinazione dell'alea che escludeva a priori qualsiasi guadagno per l'investitore. Non è un caso, allora, che la accortasi evidentemente Parte_2 dell'inutilità di un simile negoziazione abbia chiesto di ristrutturare lo swap, accordandosi le parti il 30 settembre 2008, con il secondo contratto swap interest rate denominato Irs In & Out, sulla regolazione di quello stesso capitale nozionale di € 12.000.000,00 in base al seguente diverso meccanismo: la banca si impegnava a pagare all'investitore una somma calcolata sempre al tasso Euribor 6 mesi, mentre l'investitore avrebbe pagato una somma calcolata al tasso del 5,50%, se l'Euribor 6 mesi fosse stato inferiore al 6%, ovvero al tasso Euribor 6 mesi se questo fosse stato superiore al 6%.
Ciò significa che, in concreto, se le oscillazioni Euribor 6 mesi fossero state volatili verso l'alto, l'operazione sarebbe risultata sostanzialmente neutrale, senza guadagni né perdite, mentre se le oscillazione si fossero collocate sempre al di sotto del 6%, la banca avrebbe visto ridurre i propri pagamenti determinando perdite per l'investitore. Ancora una volta il meccanismo di regolazione dell'alea escludeva a priori qualsiasi guadagno per l'investitore. Non è un caso che entrambi i contratti manchino di scenari probabilistici perché, se fossero stati sviluppati, avrebbero reso evidente che l'investitore non avrebbe avuto alcuna chance di guadagno. Si comprende anche la ragione per cui i contratti non abbiano predeterminato il mark to market, parametro pure ritenuto dalla giurisprudenza essenziale per dominare l'alea contrattuale. Il mark to market, nello swap, è il costo di sostituzione dello stesso contratto, corrispondendo al prezzo di mercato in un dato momento dell'investimento, che i terzi sarebbero disposti a pagare per subentrare nel contratto. Per quanto tale simulazione del costo di chiusura dell'investimento avesse assunto scenari favorevoli all'investitore, quei penalizzanti meccanismi di regolazione dell'alea avrebbero impedito di calcolare un qualsiasi costo di sostituzione che potesse offrire prospettive di guadagno.
Vero è che gli accordi tra intermediario e investitore, così come divisati, mancavano della esplicitazione degli effettivi parametri di calcolo degli obblighi, pure dipendenti da un'alea, impedendo di sostanziare un oggetto del contratto che fosse consapevolmente condiviso, con incisione della causa anche solo speculativa del negozio.
Seppure la avesse inteso procedere, come aveva fatto Parte_2 già in passato ripetutamente, ad un investimento meramente speculativo,
pag. 8 di 12 sarebbe andata incontro a matematici rovesci, non potendo quei negozi così come strutturati realizzare la causa, per essere intrinsecamente inadeguati rispetto alla funzione tipologica. La banca, oltretutto, assume che, pur scontando l'alea, entrambi i contratti fossero stati conclusi in condizioni di squilibrio finanziario, e giustifica il riequilibrio con l'applicazione di commissioni, pure calcolate nella perizia di parte dell'investitore in € 156.230,00 per il primo contratto e in 67.539,00 per il secondo contratto.
Ebbene, scorrendo le clausole contrattuali, tali commissioni non risultano pattuite, con l'effetto che l'alea data dalla variazione dei tassi non esauriva il calcolo delle obbligazioni reciproche, che al contrario erano, per il solo investitore, aggravate dall'incidenza di costi fissi neppure esplicitati, alterando così l'oggetto pattuito delle prestazioni ed incidendo sulla causa di scambio dei flussi finanziari.
Non varrebbe neppure opporre che il secondo contratto avrebbe previsto l'elargizione a favore dell'investitore, al momento della stipulazione, dell'upfront dei successivi flussi positivi, pari ad € 160.000,00, perché lo squilibrio tra i flussi di pagamento nella particolare strutturazione del contratto derivato, che l'elargizione avrebbe corretto, restava indeterminato in mancanza di indispensabili parametri di calcolo, prim'ancora che per effetto dell'alea. Tutto ciò depone nel senso che l'alea dedotta in entrambi i contratti non fosse “razionale”, secondo quanto richiesto dalle sentenze delle Sezioni Unite del 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725, recepite dalla ordinanza che ne ha rimesso l'apprezzamento a questa Corte. Dalla nullità dei contratti sorge l'obbligo restitutorio dell'indebito ricevuto.
Più segnatamente, regolando i due swap i differenziali di flussi finanziari con scadenza semestrale, è agevole quantificare l'ammontare delle somme versate indebitamente in esecuzione dei contratti, che dalle stesse allegazioni di parte appellante risulta essere pari ad € 436.450,00. Benchè abbia richiesto a titolo di differenziali negativi per Parte_1
l'investitore la maggior somma di € 921.021,34, quali somme addebitate al netto dell'accredito alla data del 4/10/2010, risultano in realtà pagati € 206.180,00 ed € 250.108,00, che, al netto dell'accredito di € 19.838,00, sommano € 436.450,00. La differenza reclamata fino ad € 484.571,34 risulta, in realtà, essere stata solo liquidata e addebitata sul conto passivo alle chiusure semestrali successive alla pendenza della lite, ma mai corrisposta, sicchè è evidente, travolgendo la nullità contrattuale una simile contabilizzazione, che venga meno qualsiasi pretesa di pagamento indebito. reclama anche la restituzione di € 223.679,00 a titolo di Parte_1 commissioni occulte, ma benchè offra perizia di parte che accredita una simile quantificazione, si tratta di voci di costo dell'operazione che si sono pag. 9 di 12 manifestate in un semplice aggravamento a danno dell'investitore del differenziale negativo, risolvendosi in altri termine nell'indebito incasso da parte della banca della maggior somma di € 436.450,00, la sola che costituisce indebito ripetibile per effetto della caducazione dei contratti. reclama ancora il mark to market, stimato a determinate Parte_1 scadenze fino all'importo di € 2.170.187,55 alla data del 21/12/2012, ma si tratta in realtà di perdita solo potenziale stimabile a quella data in caso di chiusura anticipata del rapporto, che per effetto della nullità dei contratti, e cioè della loro caducazione ab origine, non è più neppure supponibile.
Non vale neppure obiettare che essa rappresenterebbe un obbligo risarcitorio collegato alle condotte che hanno generato anche la nullità contrattuale, perché, pure quale danno risarcibile, sarebbe privo di effettività
o anche solo di potenzialità. chiede, infine, nelle note conclusive, che questa Corte Parte_1 tenga conto ai fini della liquidazione dei recenti pagamenti definiti nell'ambito della procedura di liquidazione del concordato preventivo, che includerebbero anche pretese fondate sui contratti per cui è causa, tuttavia, non soltanto le conclusioni formalizzate mancano di un esplicito riferimento a simili voci restitutorie, ma lo stesso titolo restitutorio non dipenderebbe dalla semplice nullità dei derivati, ma dall'annullamento di accordi concordatari e cioè da domanda non proponibile in questa sede.
§ 4. – Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate, con riguardo ai giudizi davanti al Tribunale di Roma definito con sentenza n. 17982 pubblicata il 10/9/2013, davanti alla Corte d'appello di
Roma definito con la sentenza n. 5565 pubblicata il 04.09.2017 cassata, davanti alla Cassazione definito con la ordinanza n. 24654 pubblicata il
10/8/2022, e davanti a questa Corte d'appello di Roma, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, con lo scaglione (da € 260.001,00 ad € 520.000,00) atteso il valore della causa, e sulla base di parametri medi:
per il giudizio di tribunale definito con la sentenza n.
17982 pubblicata il 10/9/2013:
Valore della Causa: da € 260.001,00 ad € 520.000,00
Fase di studio della controversia, valore medio: €
3.544,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
2.338,00
Fase di trattazione, valore medio: € 10.411,00
Fase decisionale, valore medio: € 6.164,00 Compenso dovuto = Euro € 22.457,00
pag. 10 di 12 per il giudizio di appello definito con la sentenza n.
5565 pubblicata il 04.09.2017 cassata:
Valore della Causa: da € 260.001,00 ad € 520.000,00
Fase di studio della controversia, valore medio:
€4.389,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
2.552,00
Fase di trattazione, valore medio: € 5.880,00
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00
Compenso dovuto = Euro € 20.119,00
per il giudizio di cassazione definito con la sentenza n.
24654 pubblicata il 10/8/2022:
Valore della Causa: da € 260.001,00 ad € 520.000,00
Fase di studio della controversia, valore medio: €
4.961,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
3.260,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.552,00 Compenso dovuto = Euro € 10.773,00
per il presente giudizio d' appello:
Valore della Causa: da € 260.001,00 ad € 520.000,00 Valore della Causa: da € 260.001,00 ad € 520.000,00
Fase di studio della controversia, valore medio:
€4.389,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
2.552,00
Fase di trattazione, valore medio: € 5.880,00
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00 Compenso dovuto = Euro € 20.119,00
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando in grado di appello ed in sede di rinvio della ordinanza n. 24654 pubblicata il 10/8/2022 della Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, sull'appello proposto da
[...]
(già Parte_1 [...]
e dalla Parte_2 CP_1
pag. 11 di 12 Controparte_1
, nei confronti di
[...] Controparte_2
ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
[...]
1. – accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 17982 pubblicata il 10/9/2013, del Tribunale di Roma, dichiara nulli i due contratti di swap interest rate stipulati l'8 febbraio 2007 e il 30 settembre 2008, e, Contr per l'effetto, condanna la alla restituzione, in favore della parte appellante, della somma di € 436.450,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Contr
2. – condanna la alla rifusione, in favore della parte appellante, e per essa in favore del difensore dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio di Tribunale liquidate in € 22.457,00, del giudizio cassato della
Corte d'appello liquidate in € 20.119,00, del giudizio di cassazione liquidate in € 10.773,00, e del presente giudizio di rinvio liquidate in € 20.119,00, oltre, per tutti, spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA e CPA. Così deciso in Roma il giorno 23/5/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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