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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/11/2025, n. 3320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3320 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6238/2014
TRA
, ed rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_1 Parte_2 Parte_3
AR MA e per procura a margine dell'atto di citazione;
Parte_2
ATTORI
E
, - nella qualità di Parte_1 Parte_4 CP_1 CP_2 eredi dell'interventrice - rappresentati e difesi dagli Avv.ti AR MA e PEona_1 [...]
; Parte_2
INTERVENTORI
CONTRO
ZU Insurance Public Limited, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto De Matteis
CONVENUTO
NONCHE'
e rappresentati e difesi Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 dall'Avv. Francesco D'Agata e dall'Avv. Raffaele Benfatto
CONVENUTO
NONCHE'
in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Controparte_6
Carbone
ER AM
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 17 aprile 2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione del 05.06.2014, , e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio quale responsabile civile, e la Parte_3 Controparte_3
MP assicurativa di quest'ultimo, ZU Insurance Public Limited, in persona del legale rappresentante p.t., al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, sia jure proprio che jure hereditatis, rivenienti dal decesso del proprio figlio e fratello, , verificatosi a causa del PEona_2 sinistro stradale, verificatosi nella notte del 25.12.2012, in Giuggianello, località Madonna della
Serra all'altezza del km 3+250 circa della S.P. 62 Minervino di Lecce– Giuggianello.
Lamentavano, infatti, gli attori, rispettivamente padre, madre e sorella di , che nelle PEona_2 suddette circostanze di tempo e di luogo quest'ultimo si trovava, quale terzo trasportato, a bordo dell'auto Jaguar XType 20D targata CP913BL di proprietà di e condotta dal di Controparte_3 lui figlio, , anche quest'ultimo deceduto nell'occorso. PEona_3
Insoddisfatti delle offerte formali ricevute dalla MP (corrispondendo ai genitori del de cuius l'importo di € 160.000,00 cadauno ed alla sorella, la somma di € 36.000,00), chiedevano accertarsi e dichiarare che , in qualità di terzo trasportato sul veicolo Jaguar Xtype tg. CP913BL, è PEona_2 deceduto a causa delle lesioni subite in occasione dell'evento sinistroso occorso il 25.12.2012 in
Giuggianello in località Madonna della Serra;
nonché condannare la società Controparte_7
(assicuratrice del veicolo Jaguar tg. CP913BL), in persona del legale rappresentante p.t. o comunque chi di ragione, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dai danneggiati, iure proprio e iure hereditatis quantificati come in atti.
1.1. – Con comparsa di risposta del 07.11.2014, si costituiva in giudizio il proprietario del veicolo, quale responsabile civile, Sig. il quale contestava la dinamica del sinistro e Controparte_3 qualsivoglia addebito di responsabilità al conducente e ricostruiva la dinamica del sinistro attribuendo la causazione all'Ente proprietario della strada, identificato nella Provincia di di CP_6 talchè chiedeva di integrare il contraddittorio con il predetto Ente territoriale al fine ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti, spiccando in tal senso domanda riconvenzionale. CP_3
coevocato in giudizio dagli odierni attori, ha sostenuto la tesi della responsabilità
[...] esclusiva della , salvo rinunciare, all'esito dell'istruttoria espletata, al pari di CP_6 CP_4
2 e (interventori) alla domanda di risarcimento danno da perdita del CP_8 Controparte_5 rapporto parentale nei confronti della per il decesso del congiunto CP_6 PEona_3 conducente della autovettura (si veda verbale di udienza 18.05.2023 pag. 2, nel corso della quale la deducente difesa ha accettato la rinuncia a spese compensate, come richiesto ex adverso).
1.2. – Con comparsa di risposta del 06.11.2014, si costituiva in giudizio ZU Insurance PLC che, oltre ad affermare la congruità delle offerte formali effettuate stragiudizialmente in favore degli attori, addebitava la corresponsabilità dell'evento sinistroso alla Provincia di ed instava per lo CP_6 spostamento della prima udienza al fine di poter integrare il contraddittorio con l'Ente provinciale, nei confronti dei quali spiccava domanda riconvenzionale trasversale.
1.3. – Con atto del 18.05.2015, interveniva in giudizio la Sig.ra nonna del defunto PEona_1
, invocando la condanna del responsabile civile, e della di lui PEona_2 Controparte_3
MP, ZU Insurance PLC, al risarcimento di tutti i danni patiti in seguito alla prematura dipartita del nipote. In seguito, con atto del 13.06.2022, si costituivano in giudizio
[...]
, e , nella qualità di eredi della Parte_1 Parte_4 CP_1 CP_2
Sig.ra nonna del de cuius , deceduta in data 10.07.2021. PEona_1 PEona_2
1.4. – A seguito della chiamata in causa, con comparsa di risposta del 28.01.2016, si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza di qualsivoglia domanda formulata nei Controparte_6 propri confronti, sia perché la segnaletica relativa al limite di velocità sul tratto stradale dell'accadimento era stata installata sin dall'anno 2012 e solo dopo il sinistro era stata asportata da ignoti, sia in quanto la responsabilità dell'occorso era da individuare, in via esclusiva, nella negligente condotta di guida del Sig. avendo percorso la strada provinciale ad PEona_3 oltre 100 km/h, con la necessaria conseguenza che neanche le barriere protettive avrebbero potuto modificare le gravi conseguenze del sinistro. Infine, contestava il quantum debeatur.
1.5. – Il giudizio veniva istruito mercè acquisizione documentale, escussione dei testi e all'esito, veniva ammessa CTU medico – legale sulle persone e , Parte_2 Parte_3 nominando all'uopo il Dott. che, a sua volta, designava il medico – legale PEona_4 nella persona della Dott.ssa . PEona_5
Depositata la CTU, dopo numerosi rinvii per mutamento del magistrato titolare del ruolo, assegnata la causa alla scrivente nel mese di ottobre del 2024 e precisate le conclusioni in data 17.4.2025, il giudizio veniva introitato per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
(ante-Cartabia) per il deposito di comparsa conclusionale ed eventuali repliche rito.
********
3 2. – La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Risulta circostanza non contestata la presenza del giovane all'interno del veicolo PEona_2
Jaguar tg. CP913BL, in qualità di terzo trasportato (circostanza, peraltro, contenuta nel verbale, fidefacente fino a querela di falso redatto dai Carabinieri di Muro Leccese intervenuti sul luogo del sinistro dopo poche ore dal suo accadimento, oltre che nelle risultanze del 118).
A seguito di una chiamata al servizio 112 da parte di un passante ( rinvenuto poi sul PEona_6 posto) - il quale, transitando sulla S.P. 62 Minervino di Lecce– Giuggianello aveva notato la presenza di un'auto in una piccola scarpata che costeggia la strada - i Carabinieri della Stazione di
Muro Leccese intervennero sui luoghi alle ore 2:54 del 25.12.2012 ove constatarono la presenza di un'auto fortemente danneggiata ferma in una scarpata costeggiante la strada. Avvertendo la provenienza dall'abitacolo dell'auto di “ e , accertavano la presenza di tre giovani Pt_5 Pt_6 incastrati tra le lamiere deformate dal violento impatto, che venivano successivamente estratti dai
Vigili del Fuoco e soccorsi dai medici del Servizio Sanitario 118. Tuttavia, nonostante le pratiche rianimatorie, alle ore 4:30 veniva accertato il decesso di che al momento dell'impatto PEona_2 occupava il sedile posteriore lato sinistro.
Invero, secondo l'orientamento granitico della Suprema Corte, il terzo trasportato ottiene il risarcimento a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti (cfr. da ultimo
Cassazione civile sez. III, 07/02/2025, n.3118) e, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 codice assicurazioni, da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile (Cassazione civile sez. un., 30/11/2022, n.35318).
Nel caso di specie, se pur la domanda principale è stata rivolta dagli attori nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, essendo stata proposta da ZU domanda riconvenzionale nei confronti della Provincia di al fine della determinazione della sua CP_6 responsabilità, va chiarito quanto segue in relazione alla dinamica del sinistro.
In primo luogo, occorre tener conto che nel rapporto di sinistro redatto dai Carabinieri della stazione di Muro Leccese, si legge che il Sig. conducente del veicolo Jaguar X Tipe, tg. PEona_3
CP913BL, “dopo aver percorso il lungo tratto rettilineo che termina in prossimità del km. 3 della predetta Strada Provinciale, ove la strada inizia ad essere caratterizzata da una leggera pendenza
(in discesa rispetto alla percorrenza dell'auto e che si accentua maggiormente più avanti, oltre
l'area interessata al sinistro) impegnava una semicurva sinistrorsa a visuale aperta, a cui segue un'altra semicurva a destra, a velocità sicuramente non commisurata al limite di 50 Km/h imposto
4 da regolari cartelli stradali dislocati lungo l'itinerario di percorrenza (per la loro dislocazione v. schizzo planimetrico”.
Continuano, inoltre, i carabinieri aggiungendo: “Sta di fatto che il predetto conducente, per cause non altrimenti verificabili ma che data la gravissima entità dei danni in seguito riportati dal veicolo, si ritiene che possano essere riconducibili all'eccessiva velocità in cui viaggiava, nel superare la predetta semicurva sinistrorsa si allargava eccessivamente invadendo la corsia di marcia opposta ove, nel vano tentativo di riguadagnare la strada per rimettersi in traiettoria utile a terminare la consequenziale semicurva a destra, fuoriusciva dalla sede stradale ed impattava violentemente, con la fiancata anteriore sinistra, contro l'albero di ulivo secolare situato a ridosso della banchina sterrata costeggiante quella corsia di marcia opposta, ovvero a circa 70 cm dalla carreggiata.”
Proseguono, inoltre, i carabinieri sottolineando: “L'urto, di fortissima entità, determinava
l'avulsione del motore del veicolo che, dal cofano e motore anteriore, veniva proiettato sulla strada unitamente al paraurti anteriore. L'auto, invece, nel fuoriuscire dalla sede stradale si avvinghiava con la fiancata sinistra sul predetto albero rimanendo nella scarpata sottoposta a metri 1.50 circa dal piano viabile. Nel corso del sopralluogo eseguito nell'immediatezza dell'intervento ed al termine degli accertamenti effettuati per ricostruire la dinamica non sono emersi elementi che possano far ipotizzare l'eventuale coinvolgimento del sinistro di altri veicoli o di altri utenti della strada, né sulla carreggiata di percorrenza dell'auto al momento dell'intervento sono stati rinvenuti ostacoli fissi od accidentali. Al suolo, bagnato dall'umidità, non erano visibili tracce di frenata o altre tracce interessanti gli pneumatici del veicolo in argomento”.
Invero, il presente giudizio è stato istruito facendo confluire le risultanze tecniche espletate in ambito penale nel procedimento aperto dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Lecce (n. 8665/12 – 44 Ignoti), ovvero mediante la produzione da parte attorea e da parte della compagnia assicurativa della relazione di perizia redatta dall'Ing. (cfr. All. 1 del fascicolo Per_7 attoreo), nominato Consulente Tecnico del P.M. Dott.ssa dove si legge che il Per_8 conducente del veicolo Jaguar impegnava la “doppia curva” insistente sulla S.P. n. 62 Minervino-
Giuggianello alla velocità di “90-100 Km/h” (cfr. pag. 36).
Secondo la dinamica accertata dall'Ing. dunque, alla guida PEona_9 PEona_3 della predetta autovettura, percorreva la S.P. 62 Minervino–Giuggianello, con direzione verso quest'ultimo centro e, giunto in prossimità del Km 3, impegnava una semicurva sinistorsa, probabilmente “allargandosi” eccessivamente, tanto da essere costretto ad invadere la corsia di
5 marcia opposta, dove, al fine di riguadagnare la giusta traiettoria per imboccare la successiva semicurva a destra, fuoriusciva dalla sede viaria, impattando violentemente con la fiancata anteriore sinistra contro un albero di ulivo posto a ridosso della banchina sterrata costeggiante la corsia di marcia opposta rispetto a quella percorsa dalla Jaguar.
Secondo il citato consulente (v. pag. 48), “Le cause del sinistro vanno in definitiva ricercate:
- nella superficiale ed imprudente condotta di guida del viceconte, il quale viaggiava a velocità sostenuta nonostante la presenza di cartelli indicanti l'esistenza della curva pericolosa;
- nella mancanza di segnaletica verticale che imponesse dei limiti di velocità;
- nell'assenza di un'idonea barriera protettiva lungo il margine esterno della curva destrorsa, la quale se fosse esistita, avrebbe potuto rendere meno lesivo l'evento addirittura lo avrebbe evitato perché avrebbe consentito alla vettura di rimanere sulla carreggiata”.
Tale ricostruzione è stata contestata dal responsabile civile il quale ha Controparte_3 attribuito la causazione dell'evento interamente all'Ente proprietario della strada, identificato nella
Provincia di (successivamente rinunciando però alla domanda riconvenzionale) e da ZU CP_6 la quale a sua volta ha spiccato domanda riconvenzionale avverso la , ritenendola Controparte_6 corresponsabile nella causazione dell'evento per omessa installazione di adeguata barriera protettiva.
Dal canto suo, la si è difesa producendo in giudizio la sentenza di assoluzione Controparte_6
n. 1619/2023 emessa nel procedimento penale celebrato nei confronti dell'Ing. Dirigente CP_9 del Servizio Viabilità della Provincia di richiamando le risultanze dibattimentali di tale CP_6 giudizio, oltre che producendo le risultanze peritali a firma del proprio consulente di parte (Ing.
v. documento allegato con la lettera “t” alla memoria istruttoria 29.12.2016), PEona_10 così contestando qualsiasi obbligo in capo all'ente proprietario, tanto in relazione all'adeguatezza della segnaletica, tanto in relazione all'installazione del guard rail su quel tratto di strada.
In particolare, secondo le difese della , occorre porre attenzione alla circostanza Controparte_6 emersa nel corso del dibattimento penale, allorchè si è accertata la presenza – alla data del sinistro – di adeguata segnaletica stradale che imponeva il limite di velocità a 50 km/h e, in ogni caso, a tutte le risultanze istruttorie sopra richiamate che hanno fatto emergere l'inesistenza di alcun obbligo da parte dell'ente proprietario della strada di installare, su quel tratto, barriera protettiva.
Ebbene, ritiene il Tribunale che dal rapporto steso dai carabinieri al momento dell'accertamento del sinistro ed in particolare, dal relativo schizzo planimetrico, emerge con assoluta certezza che vi erano sul tratto di strada interessato dal sinistro i segnali stradali che imponevano limite della
6 velocità pari a 50 km/h, ciò in ragione della pendenza della strada e della presenza di numerose curve su quel tratto di strada.
Tale circostanza è ampiamente suffragata dalle risultanze dei carabinieri e da quanto contenuto nel citato verbale, facente prova fino a querela di falso.
E' anche circostanza pacifica che, nel caso di specie, la velocità della Jaguard Y era di almeno 107 km/h, superiore a quella massima consentita (di 50 km/h).
Ciò sia in ragione degli accertamenti peritali svolti dal consulente del P.M. incaricato (Ing.
, ma anche in considerazione di quanto constatato dai carabinieri al momento Per_7 dell'accertamento, allorchè verbalizzavano che l'auto era fuoriuscita dalla sede stradale senza che vi fosse una causa esterna e che l'impatto con l'albero ubicato nei pressi della carreggiata opposta al senso di marcia del veicolo era stato fortissimo, tanto da determinare l'avulsione del motore dal relativo vano e lo schiacciamento delle lamiere e la deformazione dell'abitacolo, all'interno del quale le vittime rimanevano incastrate sino all'arrivo dei Vigili del Fuoco.
Ciò posto, a prescindere dall'esistenza in capo alla dell'obbligo di installazione su quel CP_6 tratto di strada del guard rail, non vi è prova che la mancanza della barriera protettiva abbia concorso a cagionare l'evento e, per converso, che la presenza del guard rail avrebbe impedito o reso meno lesivo l'evento.
Invero, quanto alla causazione del sinistro occorre tener conto, in primo luogo, del concreto andamento della strada, che in quel punto presentava una doppia curva (una semicurva sinistrorsa a visuale aperta a cui seguiva un'altra semicurva a destra), della velocità eccessiva cui viaggiava l'automobile - se rapportata ai limiti della velocità vigenti su quel tratto di strada - alle concrete condizioni di tempo (tarda ora della notte) e di luogo (asfalto bagnato per umidità) che hanno comportato la perdita del controllo del veicolo da parte del conducente con invasione della corsia opposta culminata nel violento impatto con l'albero sito proprio a ridosso della carreggiata invasa.
Si richiamano, sul punto, le conclusioni dell'Ing. nella consulenza di parte depositata Per_10 dalla , allorchè a fronte della peculiarità del caso concreto, ribadisce che il funzionamento CP_6 delle barriere stradali nastriformi risulta efficace solo se l'auto collide contro di esse con direzione di marcia concorde a quella della corretta corsia di pertinenza, nel mentre nella specie la Jaguar del prima della sua fuoriuscita dalla sede stradale, aveva interamente invaso la corsia CP_3 contraria a quella di sua regolare percorrenza assumendo, quindi, un moto incompatibile con la capacità di tenuta dell'eventuale barriera: cfr. relazione dove si legge:“Inoltre, le eventuali barriere stradali - la cui installazione non era obbligatoria nel punto in oggetto e risultava incompatibile
7 con la geometria della sede stradale -, non sarebbero state in grado di assorbire, in modo adeguato, l'energia cinetica del veicolo, essendo il loro livello di contenimento al disotto dell'energia cinetica in gioco, e non avrebbero prodotto una reale protezione, per l'utilizzo improprio contrario alla direzione corretta di funzionamento con l'aggravante dell'azione di penetrazione delle lame all'interno del veicolo.
In sostanza non è comprovato né comprovabile che la presenza di una barriera – si ribadisce non dovuta – avrebbe potuto produrre effetti diversi, a fronte di un impatto ben superiore ai limiti di resistenza strutturale del veicolo”.
Del resto, ha costituito oggetto di prova nel presente procedimento la circostanza che, al momento del sinistro, la S.P. 62 era regolarmente manutenuta;
che l'asfalto era privo di anomalie;
che, nel tratto immediatamente precedente il sinistro, insistevano nell'ordine segnali di: divieto di sorpasso;
limite massimo di velocità 50 Km/h; doppia curva;
"cunetta"; delineatori modulari di curva posti sui margi-ni esterni delle presegnalate semicurve a visuale libera (v. all. n. 5 fascicolo CP_6
nonché deposizione teste e sentenza penale).
[...] Tes_1
La S.P. 62 è una strada extraurbana e secondo la prova fornita dalla Provincia convenuta dal 2002 al
2012 (anno del sinistro di causa), non risultano essersi verificati incidenti con danni alle persone su tale arteria stradale (v. deposizioni e nonché sentenza penale, nonché all.u memoria Tes_1 Tes_2 istruttoria della deducente, certificazione Arem - Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione
Puglia 20/4/2016).
In altre parole, il sinistro occorso non è causalmente riconducibile alla mancanza del guard rail nel punto in cui è avvenuto l'impatto del veicolo, in quanto non vi è prova che l'impatto contro l'eventuale barriera di protezione non avrebbe consentito a quest'ultima di resistere all'urto.
Pertanto, la causa del sinistro è addebitabile unicamente alla condotta di guida del conducente che non ha adeguato la velocità del veicolo alla segnaletica stradale e alle concrete condizioni della strada percorsa in ora notturna: la mancanza del guard-rail è mera circostanza occasionale che non incide causalmente sulla dinamica del sinistro e soprattutto sul decesso del terzo trasportato, che si sarebbe verificato con esito mortale anche in presenza del guard-rail, secondo la regola del più probabile che non.
In ragione di quanto sopra, va rigettata la domanda riconvenzionale proposta da ZU contro la e va accolta la domanda principale, dichiarando che , in qualità di Controparte_6 PEona_2 terzo trasportato sul veicolo Jaguar Xtype tg. CP913BL, è deceduto a causa delle lesioni subite in occasione dell'evento sinistroso occorso il 25.12.2012 in Giuggianello in località Madonna della
8 Serra, la cui responsabilità esclusiva è da ravvisarvi nella condotta di guida del conducente di tale veicolo.
Non si ravvisa alcun concorso colposo in capo al terzo danneggiato.
Quanto al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, va evidenziato che nel rapporto dei carabinieri si da' atto che solo uno dei passeggeri del veicolo indossava, al momento dell'impatto la cintura di sicurezza, ovvero il passeggero ubicato nella parte anteriore destra del veicolo.
Ebbene, ad avviso del Tribunale le modalità dell'impatto e la posizione occupata da PEona_2
(sedile posteriore lato sinistro) portano a ritenere che l'utilizzo di tale presidio non avrebbe modificato gli esiti letali del sinistro.
Basti considerare - secondo quanto palesato dalle fotografie allegate - che la parte dell'autovettura maggiormente compromessa è risultata essere quella ove era seduto il conducente ed il passeggero lato sinistro, essendosi determinato l'impatto con l'albero di ulivo proprio su tale parte del veicolo;
è sufficiente visionare le foto del veicolo al momento dell'impatto per verificare che l'automobile ha subito una grave deformazione dell'abitacolo tale da non consentire ai soccorritori di aprire le portiere senza l'arrivo dei Vigili del Fuoco;
inoltre, non va taciuto che anche l'altro passeggero che sedeva sul sedile anteriore e che indossava la cintura di sicurezza all'arrivo dei carabinieri è comunque deceduto, seppur non nell'immediatezza, a seguito delle lesioni riportate.
3. – Chiarito quanto sopra in punto di an, si procede alla determinazione del quantum.
3.1. – Per quanto attiene il danno iure hereditario, gli attori, a seguito della statuizione delle
Sezioni Unite n. 15350/2015 hanno rinunciato al risarcimento del danno da “perdita della vita o tanatologico”.
Per converso hanno invocato la sussistenza dei presupposti per il risarcimento del c.d. “danno morale terminale” patito da a causa dello stato di sofferenza subito nell'assistere al PEona_2 progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine vita. Ciò in quanto, a detta degli attori, risulta provato che al momento dell'arrivo dei carabinieri, PEona_2 era certamente in vita ed in stato di sofferenza inoppugnabilmente testimoniato dai “ronchi e rantoli” personalmente avvertiti dai Carabinieri intervenuti, che infatti ne davano atto nel verbale, nonostante il lasso di tempo trascorso.
Ebbene, sul punto occorre considerare i seguenti principi.
Il danno morale terminale, in nessun caso può essere considerato alla stregua di danno in re ipsa, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente.
9 La consapevolezza della fine vita da parte della vittima è, dunque, un presupposto necessario affinché possa esservi il risarcimento del danno terminale, che non potrà dirsi esistente, ad esempio, nel caso in cui nel tempo intercorso prima del decesso la vittima stessa abbia versato in stato di incoscienza.
Occorre, dunque, la necessità di rigorosa prova del danno lucidamente patito dalla vittima in stato di coscienza.
Nel caso di specie, tale prova difetta.
Invero, la presenza di lamenti all'interno dell'abitacolo dell'auto avvertiti dai carabinieri al momento del sopralluogo non comporta di per sé la sussistenza di uno stato di coscienza da parte della vittima della quale, in effetti, fu costatato il decesso nell'immediatezza, a differenza del terzo passeggero che fu condotto in ospedale in gravissime condizioni per poi decedere in seguito.
Nella scheda del paziente redatta dal personale del 118 redatta al momento dei primi PEona_2 soccorsi, infatti, risulta “assenza di parametri vitali, no coscienza, no respiro, no circolo” (cfr. all.
n. 20 alla comparsa di costituzione e risposta della ). CP_6
Invero, occorre premettere che - per aversi configurabilità del danno biologico in capo alla vittima - occorre che la morte sopraggiunga ad una distanza di tempo apprezzabile, vale a dire che la vittima sia in grado di percepire ed avvertire la lesione biologica patita e quindi di subire un vero e proprio danno biologico;
laddove ciò accada, il danno è trasmissibile e quindi risarcibile iure hereditario.
Si richiama a riguardo il fondamentale arresto della Corte Costituzionale - sentenza nr.372/1994 - col quale sono state stabilite le linee guida in materia di risarcimento del danno alla salute conseguente alla morte sia iure proprio che iure hereditario. La Suprema Corte, a seguito della succitata pronuncia della Consulta, ha precisato che, perché possa parlarsi in caso di morte non istantanea, di danno biologico trasmissibile iure hereditario, occorre che tra l'illecito ed il decesso trascorra un apprezzabile lasso di tempo.
Nella giurisprudenza di legittimità è infatti acquisito il principio per cui, postulando necessariamente il danno biologico la permanenza in vita del soggetto leso in condizioni di menomata integrità psicofisica tali da non consentirgli la piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, la configurabilità del danno stesso e la trasmissibilità agli eredi del relativo diritto di credito risarcitorio vanno esclusi quando il decesso segua l'evento lesivo a distanza di tempo talmente ravvicinata da rendere inapprezzabile l'incisione del bene salute.
10 Nella fattispecie deve ritenersi che l'infortunato, persa conoscenza a seguito delle gravi fratture riportate in conseguenza della violenza dell'impatto, non ebbe modo di apprezzare il peggiorare irreversibile delle sue condizioni.
Sicchè sul punto si ritiene di non dover procedere alla liquidazione del danno richiesto.
3.2. – Danno da perdita del rapporto parentale
I genitori e la sorella della vittima hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, evidenziando che al momento del decesso lo stesso conviveva con il resto del nucleo familiare composto da madre e padre.
Anche la nonna della vittima ha invocato il risarcimento dei danni subiti per la perdita del proprio nipote e, a seguito del decesso di l'azione è stata proseguita dagli eredi legittimi. PEona_11
Si tratta di una categoria che va al di là del puro dolore che la morte di una persona provoca nei prossimi congiunti, concretandosi in una condizione di vuoto esistenziale da parte dei familiari, determinato dal fatto di non poter più godere della sua presenza e di non poter più sperimentare tutte quelle relazioni fatte di affettività, condivisione, solidarietà caratterizzanti un sistema di vita che viene irreversibilmente stravolto. Del resto, la morte di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima. Al riguardo la Corte di Legittimità ha più volte precisato che “in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione
o da altre allegazioni fornite di prova)” (per tutte: Cass. civ., Sez. III, Ord. 25/03/2025, n. 7946;
Cass. civ., Sez. III, Ord. 11/03/2025, n. 6500).
Per la relativa quantificazione si farà applicazione – come da giurisprudenza maggioritaria – del criterio a punti di cui alle Tabelle del Tribunale di Milano vigenti al 2024, tenendo conto dell'età
11 della vittima primaria e di quella secondaria, del rapporto di convivenza, della sopravvivenza di familiari e della qualità e intensità della relazione affettiva.
In merito a tale ultimo profilo, la Tabella del Tribunale di Milano, nella Relazione esplicativa, chiarisce quando segue:
“E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti. Si terrà conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita
(da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale), valutando se procedere alla liquidazione del parametro E con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale. Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E, si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto:
o frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet): assenti/sporadici/frequenti/giornalieri;
o condivisione delle festività/ricorrenze: ; Email_1
o condivisione di vacanze: assente/sporadica/frequente/sempre;
o condivisione attività lavorativa/hobby/sport: ; Email_2
o attività di assistenza sanitaria/domestica: ; Email_2
o agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;
o altri casi”.
Si ritiene che nel caso di specie, la prova della profondità, quotidianità ed intensità della relazione affettiva tra il giovane ed i superstiti, risulta acclarata dalla documentazione prodotta e dalle Per_2 prove testimoniali assunte.
Invero, le riproduzioni fotografiche e i “messaggi facebook” contenuti nel My social book (cfr. allegato sub 7 alla seconda memoria istruttoria di parte attrice) denotano l'incolmabile e perdurante sofferenza interiore patita dai superstiti, lo sconvolgimento delle loro abitudini di vita e delle frequentazioni relazionali.
D'altro canto, l'intensità e la profondità del legame familiare sono stati altresì comprovati dalle chiarissime emergenze della prova orale assunta nel corso del giudizio.
12 La testimone , ascoltata all'udienza del 31.01.2019, “indifferente … psicoterapeuta Testimone_3 ed insegnante” riferiva “.. sono amica di famiglia e conoscevo da quando frequentava la Per_2
III media .. mi rimase impresso il legame che aveva con la madre, perché mi comunicava che quest'ultima era il Sindaco del comune di Uggiano e che per lui era un modello da seguire. Mi rimase molto impresso perché assai insolito per un adolescente avere un rapporto così stretto ed orgoglioso (con) mamma. Confermo la circostanza n. 3) delle predette memorie ed infatti, la madre ha rappresentato anche dopo l'adolescenza un punto di riferimento per , sia per scelte Per_2 personali che per il percorso universitario. .. Confermo la circostanza n.4). Confermo che aveva nello studio della mamma una postazione dove studiava. .. Confermo la circostanza n. 8) Per_2 delle predette memorie. Sono a conoscenza di ciò in quanto spesso a tarda notte l'avv. mi Pt_2 scrive dei messaggi su whatsapp e dal tenore io comprendo la necessità della madre ad avere un supporto. Ciò anche in considerazione del fatto che sono una psicoterapeuta e, benchè io non abbia svolto consulenza professionale nei confronti dell'avv. - ostandovi motivi deontologici- Pt_2 tuttavia ero e sono destinataria di confidenze dei suoi momenti di fragilità. … in un periodo l'avv.
lamentava un senso di oppressione al petto ed io, rassicurandola che non si trattava di un Pt_2 infarto, come tenuto dall'avv. , le consigliavo di rivolgersi ad uno psicologo per un supporto e Pt_2 sono a conoscenza che tanto abbia fatto. Le manifestazioni dolorose lamentate dall'avv. Pt_2 erano tipiche di chi ha subito un lutto di tale gravità. Corrisponde al vero la circostanza n. 9) …
Ho assistito molto spesso a momenti di sconforto e i pianti dell'avv. … spesso ripete la frase Pt_2
“non vivo per qualcosa, ma solo aspettando il momento di rivedere ”. Io evidenziavo che Per_2 aveva altre ragioni per vivere, quali l'altra figlia ed il marito, ma lei, nei momenti di sconforto non Per si tranquillizzava … confermo che i coniugi erano soci attivi di un club motoristico BMW e viaggiavano spesso con gli altri soci. Ricordo che l'ultimo viaggio avvenne con la moto nell'estate dell'anno 2012, e sono a conoscenza del fatto che dopo l'evento luttuoso, benché Parte_1 fosse un grande appassionato di moto, non partecipò più ai viaggi organizzati dal club, né utilizzò più la moto tanto che la vendette. …i coniugi non hanno più la vita di relazione di una volta …”.
La testimone , ascoltata all'udienza del 22.05.2019 “indifferente … consigliere Testimone_4
Per nazionale di parità presso il Ministero del Lavoro” dichiarava “conosco la famiglia sin dall'anno 2000 … era sindaca del Comune di Uggiano La chiesa … ho Parte_2 collaborato con lei in diverse iniziative a favore delle donne … si è instaurato un rapporto di amicizia che mi ha consentito di frequentare tutta la famiglia. … aveva manifestato la Per_2 volontà di continuare l'attività della madre e pertanto decise di iscriversi alla facoltà di
13 giurisprudenza e preparava gli esami proprio presso lo studio della madre dove aveva una postazione. Ogni volta che superava un esame tutta la famiglia gioiva perché si avvicinava la Per realizzazione del sogno. Confermo la circostanza n. 3) … La frequentazione della famiglia mi ha consentito di vedere quale rapporto, fatto di complicità, di fiducia reciproca fosse stato instaurato tra la madre e e , ed anche tra i fratelli. … Confermo la circostanza n. 4) Per_2 Pt_3
… Confermo la circostanza n. 8) fino al 25/12/2012 era una persona solare, Parte_2 comunicativa con tutti, disponibile ed affettuosa. In seguito al terribile evento, che ha rappresentato un vero e proprio spartiacque è diventata un'altra persona;
il suo Parte_2 dolore era talmente forte che dopo l'evento non si riusciva più a comunicare con lei. Ha tentato .. di elaborare il lutto attraverso Facebook, tanto che vedevo che scriveva anche a notte tarda, la mattina presto pubblicando foto e video di e comunque pensieri rivolti al figlio. … deduco Per_2 che la notte non riuscisse a dormire. … Confermo la circostanza n. 9) … Ancora adesso mi capita di vederla con gli occhi pieni di lacrime ed assente rispetto al contesto. Confermo le circostanze n.
10), 11) e 12). … Ero a conoscenza della partecipazione al club motociclistico BMW … Ciò è Per accaduto fino all'estate 2012, perché dopo l'evento luttuoso i coniugi non vi hanno più partecipato e la moto è stata venduta. … la vita di e di tutta la famiglia, compresa Parte_2
Per
è cambiata, … i coniugi non hanno più partecipato alle cene e ai momenti di Pt_3 convivialità, mentre prima accadeva con una frequenza di almeno un paio di volte al mese. L'avv.
si era completamente eclissata dalla vita politica dopo l'evento, sia io che l'assessore Pt_2 regionale tentammo di candidarla alle elezioni per consigliere regionale .. proprio al fine Pt_7 di farla uscire dalla depressione e chiusura .. non c'è stato nulla da fare .. non aveva più alcuna motivazione”.
Le suddette circostanze sono state confermate anche dai testimoni ascoltato Testimone_5 all'udienza del 28.01.2021 e dalla testimone , ascoltata all'udienza del Testimone_6
23.10.2019, “indifferente”, la quale, tra l'altro, ha precisato: “Dopo l'evento occorso al figlio Per
i coniugi non hanno più partecipato al Club motociclistico e non hanno più effettuato Per_2 viaggi. La loro vita è cambiata dopo l'evento .. prima ci incontravamo anche con altri amici più volte a settimana, dopo l'evento non hanno più voluto viaggiare, ma neanche uscire a cena o partecipare a ricorrenze della nostra famiglia e di quelle dei nostri amici … non abbiamo più goduto della loro presenza”.
Infine, per quanto attiene al rapporto sorella/fratello di particolare rilevanza si appalesa la deposizione resa all'udienza del 28.01.2021 dal sig. marito di : “in Testimone_7 Parte_3
14 separazione dei beni con mia OG … dall'anno 2011 ho cominciato la frequentazione della Per famiglia perché mi ero fidanzato con , nell'agosto 2012 ho trascorso un lungo periodo Pt_3
Per di vacanza in Salento, ospite in casa dei coniugi – che erano in viaggio in Grecia con la Pt_2 moto… ho approfondito la conoscenza di che mi aveva confidato che voleva fare l'avvocato Per_2
e mi portò presso lo studio della madre, dove mi fece vedere la sua postazione di studio. Ho avuto modo di vedere quanto fosse intenso il legame tra ed , perché dal gennaio 2012 io e Pt_3 Per_2
abbiamo iniziato a convivere e i fratelli effettuavano delle videochiamate e avevo modo di Pt_3 assistere … corrisponde al vero la circostanza n. 3) tra la mamma e c'era un legame Per_2 fortissimo … per quanto riguarda mia OG posso dire che è vera la circostanza n. 8) … Pt_3
Mi capita spesso di sentire che mia OG è sveglia di notte, ed anzi nel primo anno dopo il decesso del fratello quasi tutte le notti erano insonni e con crisi di pianto. Tale situazione permane anche adesso seppure con frequenza meno intensa. Ci sono poi dei periodi in cui la crisi di pianto e
l'insonnia sono vissute con maggiore intensità tanto accade sempre nel periodo natalizio, perché ricorre l'anniversario della morte e a luglio perché ricorre il compleanno di . Il Natale Per_2 nella nostra casa non è mai una festa. Anche l'approssimarsi delle udienze del presente procedimento vengono vissute molto male da … sente di essere … l'unico motivo PEona_12 per cui i genitori vanno avanti. Posso dire che mentre vive con tristezza ed è quasi assente Pt_2 dal contesto in cui vive, reagisce con rabbia, avendo reazioni smisurate anche per futili Pt_1 motivi. cerca di ricomporre un certo equilibrio …pur soffrendo molto … ancora oggi, in Pt_3 occasione delle festività dei genitori, come l'onomastico e il compleanno fa due regali uno Pt_3 per sé e uno in nome del fratello ”. Per_2
Per tali ragioni, la liquidazione avverrà tenendo conto non solo di ciò che si presume in base all'età
e alla convivenza, ma anche di tali elementi ulteriori.
Il danno è liquidato secondo la Tabella che segue, ovvero secondo i criteri del Tribunale di Milano anno 2024, essendo principio ormai pacifico nell'orientamento giurisprudenziale (da ultimo, Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 11152/15; depositata il 29 maggio) che se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione (si v. Cass., 11 maggio 2012,
n. 7272).
Pt_8
Secondo i criteri del Tribunale di Milano anno 2024
15 Valore per punto € € 3.911,00
Il deceduto rispetto all'avente diritto era genitore
Età della vittima del sinistro da 21 a 30 anni
Età del soggetto avente diritto da 51 a 60 anni
Altri superstiti 2 (coniuge/figlia)
Determinazione punteggio
Punti per età vittima 24
Punti per età congiunto 18
Punti aggiuntivi per convivenza 16
Punti aggiuntivi per altri superstiti 12
Punti totali 70
Importo del risarcimento (minimo) € 273.770
Punti aggiuntivi per intensità relazione + 15
Importo del risarcimento (medio) € 332.432
Punti aggiuntivi per intensità relazione + 30
Importo del risarcimento (massimo) € 391.100
Pt_9
Secondo i criteri del Tribunale di Milano anno 2024
Valore per punto € € 1.698,00
Il deceduto rispetto all'avente diritto era fratello
Età della vittima del sinistro da 21 a 30 anni
Età del soggetto avente diritto da 21 a 30 anni
Altri superstiti 2 (genitori)
Determinazione punteggio
Punti per età vittima 18
Punti per età congiunto 18
Punti aggiuntivi per convivenza 0
Punti aggiuntivi per altri superstiti 12
Punti totali 48
Importo del risarcimento (minimo) € 81.504,00
Punti aggiuntivi per intensità relazione + 15
Importo del risarcimento (medio) € 106.974
16 Punti aggiuntivi per intensità relazione + 30
Importo del risarcimento (massimo) € 132.444
Il danno, tenendo conto delle componenti presuntive sopra menzionate e degli ulteriori elementi addotti dalle parti attrici, è riconosciuto in € 391.100,00 per ciascuno dei genitori e in € 132.444 per la sorella, con liquidazione compiuta all'attualità, da maggiorarsi di soli interessi legali dalla data odierna al soddisfo.
Da tali importi devono essere detratti gli acconti ricevuti ante causam, da rivalutarsi poi ad oggi al fine di compiere la compensazione tra voci omogenee (tutte con valore attuale).Per quanto attiene al danno non patrimoniale iure proprio della nonna detta ”, va detto che PEona_1 Per_13
l'istruttoria condotta ha permesso di acclarare la profondità e l'intensità della relazione affettiva tra e la nonna paterna detta . PEona_2 PEona_1 Per_13
Tanto risulta dalle riproduzioni fotografiche e dai messaggi contenuti nel già citato My social book
(allegato sub 7) alla seconda memoria istruttoria degli attori) che denotano la frequentazione assidua e regolare fra nonna e nipote.
In particolare, dalla documentazione addotta risulta provato che l'abitazione della nonna era ubicata PE nel medesimo comune di Uggiano La Chiesa, e che era abitudine dell'intera famiglia di pranzare presso la casa della nonna tutte le domeniche e in occasione delle festività.
Inoltre, da quanto emerso nell'ambito della stessa perizia medico-legale eseguita su si Parte_3 evince come entrambi i figli fossero particolarmente legati alla nonna paterna, insegnante alle elementari, che ne aveva seguito gli sviluppi educativi sin dalla tenera età.
Il danno è liquidato secondo la Tabella che segue:
Pt_10
(valore “punto” € 1.698,00)
A. età vittima primaria (anni 21) 18 punti
B. età vittima secondaria (anni 85) 4 punti
D. sopravvivenza altri congiunti (tre superstiti) 9 punti
E. qualità ed intensità della relazione affettiva 15 punti
Totale 46 punti: € 78.108,0
Il danno, tenendo conto delle componenti presuntive sopra menzionate e degli ulteriori elementi addotti dalle parti attrici, è riconosciuto in euro 78.108,00 con liquidazione compiuta all'attualità, da maggiorarsi di soli interessi legali dalla data odierna al soddisfo. Poiché è PEona_1 deceduta il risarcimento dovrà dunque essere liquidato pro-quota in favore degli eredi legittimi della
17 stessa, , e , regolarmente costituitisi in giudizio (cfr. CP_1 Parte_1 Parte_4 documentazione relativa allo stato di famiglia di . PEona_1
3.3. Danno biologico sub specie “danno pichico”.
Nulla quaestio sulla possibilità di riconoscere, in caso di perdita di un congiunto, tanto il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (che è volto a compensare il congiunto per la perdita dell'affetto e del sostegno, per la modifica della propria quotidianità, per la mancata realizzazione di progetti futuri, per il complesso di dolore, sofferenza, riadattamento imposti dalla perdita della persona cara) quanto il danno non patrimoniale di natura biologica (da intendersi come lesione dell'integrità psico-fisica della persona, sub specie di danno psichico).
È stato infatti affermato che “In tema di danno non patrimoniale, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale - incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale - e di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno biologico - quale pregiudizio arrecato all'integrità psico–fisica per l'uccisione del congiunto - non costituisce una duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'art. 29 e nell'art. 32 Cost.” (Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9857 del 28/03/2022).
Ciononostante, è necessario – al fine di scongiurare qualsivoglia duplicazione dei risarcimenti, come ormai chiarito a far data dalle Sentenze delle S.U. 11.11.2008 – evitare che i medesimi aspetti siano liquidati tanto in una voce di danno quanto nell'altra.
In particolare, se è possibile per il familiare provare di aver patito un danno psichico specifico, diverso ed ulteriore rispetto al danno da perdita del rapporto parentale, non può tuttavia poi ritenersi che la personalizzazione del danno biologico avvenga mediante la valorizzazione di quegli elementi che sono stati già valutati nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale o nella compromissione dell'integrità psichica.
La giurisprudenza ha infatti chiarito che “In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca” (Cass. Civ., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 30997 del 30/11/2018).
18 Ed inoltre: “La liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute, effettuata secondo le Tabelle di Milano, nel caso in cui sia accertata la sussistenza tanto del danno dinamico- relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, deve effettuarsi applicando integralmente i valori tabellari, in quanto gli stessi contemplano entrambi i profili di danno, e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria” (Cass. Civ., Sez. 3 - ,
Sentenza n. 5119 del 17/02/2023).
Ciò è chiarito in quanto si riconoscono – per quanto già detto e per quanto sarà di seguito precisato
– il danno da perdita del rapporto parentale per tutti gli attori e, per la madre e la sorella, quello biologico con la componente morale tabellare, ma non la ulteriore personalizzazione.
Lo stato di prostrazione determinato dalla perdita del congiunto ha cagionato alla madre ed alla sorella del de cuius un danno biologico che è stato accertato dal collegio peritale formato dal dr.
medico psichiatra e dalla dr. , medico legale. PEona_4 PEona_5
Oltretutto, il dr. al fine di rispondere con compiutezza ai quesiti posti si è avvalso delle Per_4 competenze della psicologa, dr. che procedeva alla sessione PEona_14 psicodiagnostica, attraverso la somministrazione dei test MMPI-2, e IES-R. Per_15
Sulla scorta dell'analisi delle scale di validità dei suddetti test, nonché del dato storico - clinico e dell'esame psichico, il dr. ha concluso: CP_10
▪ con riguardo alla posizione dell'Avv. che la stessa presenta un Parte_2
“Disturbo da lutto persistente complicato” che ha determinato postumi permanenti che il medico-legale, dr. , ha quantificato in applicazione delle Linee Guida PEona_5
Simla nella misura del 20%. Ed infatti, sono state indagate le quattro aree di limitazione funzionale e più specificatamente: “1. Le attività della vita quotidiana;
2.Il funzionamento sociale;
3.La capacità di concentrazione;
4.Il livello di adattamento” e sulla scorta della predetta indagine gli Ausiliari hanno concluso “che l'entità del danno psichico da lutto sia caratterizzata da ripercussioni più gravi sulle attività della vita quotidiana, sul funzionamento sociale e sul livello di adattamento;
meno gravi sulle capacità cognitive e nello specifico (come confermato dal test di livello) sulla capacità di concentrazione”.
▪ con riguardo alla posizione di , all'esito delle indagini effettuate i cc.tt.uu. Parte_3 hanno accertato “limitazione funzionale complessiva …di grado lieve ed appare strettamente correlata alle preoccupazioni connesse alla sofferenza della madre, con ricadute più evidenti in termini di attività della vita quotidiana e di funzionamento sociale..” Per tale ragione è stata posta la diagnosi di “Disturbo dell'adattamento non complicato” che ha
19 determinato l'insorgenza di postumi permanenti valutati dal CTU medico-legale, dr.
, nella misura del 6%. PEona_5
Alla luce di tanto, va riconosciuto il danno biologico alla madre nella misura del 20% e alla sorella nella misura del 6% come accertato dai CTU, nell'importo all'attualità di € 77.201,00 per la madre e di euro € 12.644,00 per la sorella, secondo la Tabella seguente:
MADRE:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 52 anni
Percentuale di invalidità permanente 20%
Punto danno biologico € 3.809,75
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 36%) euro 1.371,51
Punto danno non patrimoniale € 5.181,26
Danno biologico risarcibile € 56.765,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 77.201,00
Non spetta alcuna personalizzazione, come già evidenziato.
SORELLA:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 25 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto danno biologico € 1.915,76
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 478,94
Punto danno non patrimoniale € 2.394,70
Danno biologico risarcibile € 10.115,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 12.644,00
Non spetta alcuna personalizzazione, come già evidenziato.
Su tale ultimo importo vanno applicati interessi e rivalutazione monetaria, secondo i principi enunciati dalla Cassazione: “In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, in sede di liquidazione, oltre alla svalutazione (che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell'illecito: cd. danno emergente), anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta,
20 avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza (a differenza che nell'ipotesi di responsabilità contrattuale) dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 5054 del 03/03/2009).
Nel caso di specie, in particolare, si applica la rivalutazione annuale (vanno quindi riconosciuti interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'illecito (25.12.2012) sino al soddisfo).
3.4. – Danno patrimoniale
Con riguardo al risarcimento del danno patrimoniale invocato dall'Avv. , Parte_2 meritano di essere risarciti, a titolo di danno patrimoniale emergente, le seguenti spese documentate
- € 3.660,30, per le spese funerarie di (cfr. All. 16). Per_2
Al riguardo, trattandosi di debito di valore, essa dev'essere maggiorata della rivalutazione monetaria intervenuta dalla data del pagamento (nel caso di specie 27.12.2012) ad oggi, e sulla somma rivalutata anno per anno sono dovuti gli interessi cd. compensativi, quali danno per il ritardato pagamento (per tutte: Corte d'Appello Firenze, Sez. IV, Sent., 04/03/2025, n. 390; Cass. Civ. n.
31542/2018; Trib. Milano sent. n. 4239/2021);
- € 1801,90 a titolo di spese mediche documentate (cfr. All. 13), di cui € 400,00 per la visita specialistica presso la Dott.ssa ; € 1.078,90 per la terapia farmacologica PEona_16 prescritta dalla Dott.ssa , come da estratti conto in atti del 28.02.2013, del 31.05.203 e Per_16
31.12.2013. Oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì di ciascun esborso, sino al soddisfo.
Quanto alle poste di danno patrimoniale da lucro cessante, occorre precisare che si tratta di un danno derivante dalla perdita di un reddito che la parte avrebbe verosimilmente realizzato, se non fosse avvenuto il fatto illecito (nel caso di specie, il sinistro mortale). Si tratta del guadagno patrimoniale netto che viene meno al danneggiato a causa dell'illecito.
Perché tale danno possa ritenersi esistente, dunque, è necessario che vi sia la prova che, in assenza del fatto illecito, il danneggiato avrebbe conseguito l'utilità economica di cui lamenta il mancato ottenimento.
Dal punto di vista dell'onere probatorio, è stato precisato che “In sede di liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., ciò che necessariamente si richiede è la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna
21 forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo all'entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura”
(Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 11968 del 16/05/2013)
Nel caso di specie, parte attrice ha allegato:
- la dichiarazione 2013, relativa ai redditi 2012 e l'annesso modello VK04U (cfr. All. 14) volta a dimostrare che i compensi professionali conseguiti dall'Avv. , prima del Parte_2 decesso del figlio (25.12.2012), ammontavano ad € 80.874,00 lordi (cfr. Quadro G–G01). Più specificatamente, dall'esame del punto G13 si evince che, al netto di “costi e spese”, il “reddito delle attività professionali” era pari ad Euro “53.665,00”. I predetti dati trovano riscontro anche nello “Schema Riepilogativo” IRPEF della Dichiarazione reddituale in cui si conferma che l'Avv.
conseguì nell'anno 2012, il seguente reddito netto: “RE – Lavoro autonomo, importo Pt_2
53.665,00”;
- l'esame del “Quadro RE- Lavoro autonomo” della dichiarazione 2014, relativa ai redditi 2013 (cfr.
All. 1 della seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.), comprova che i compensi professionali conseguiti dall'Avv. nel primo anno successivo al decesso del figlio si sono Parte_2 ridotti drasticamente nell' importo di Euro “11.500,00”;
- l'esame del “Quadro RE – Lavoro autonomo” della dichiarazione 2015, relativa ai redditi 2014
(cfr. All. 2 della seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.), riporta un reddito netto di Euro
“25.362,00”, a conferma della sensibile e consolidata diminuzione dei compensi professionali conseguiti dall'Avv. . Pt_2
In ordine al nesso causale tra la predetta contrazione reddituale e la morte del figlio , va Per_2 richiamato quanto evidenziato dal CTU a pag. 9 dell'elaborato, dove si legge: “ Parte_2 associava la propria attività professionale al figlio, sentito come colui che avrebbe continuato il proprio lavoro, e successivamente alla perdita afferma di aver perduto interesse per la professione;
detesto la professione, non voglio vedere la gioventù”.
Il teste a tale proposito ha dichiarato “ho approfondito la conoscenza di Testimone_7 Per_2 che mi aveva confidato che voleva fare l'avvocato e mi portò presso lo studio della madre, dove mi fece vedere la sua postazione di studio” (cfr. verbale udienza del 28.01.2021). Ed ancora, la teste ha precisato che “ aveva manifestato la volontà di continuare l'attività Testimone_4 Per_2 della madre e pertanto decise di iscriversi alla facoltà di giurisprudenza e preparava gli esami proprio presso lo studio della madre dove aveva una postazione” (cfr. verbale udienza del
22.05.2019). Ed anche la teste ha affermato che “la madre ha rappresentato anche Testimone_3
22 dopo l'adolescenza un punto di riferimento per , sia per le scelte personali che per il Per_2 percorso universitario .. aveva nello studio della mamma una postazione fissa dove Per_2 studiava”.
Sicchè, alla luce delle evidenze documentali in atti e dei principi giurisprudenziali innanzi richiamati, il pregiudizio dell'Avv. può essere quantificato sulla scorta dei Parte_11 seguenti parametri: - presumibile svolgimento dell'attività professionale per almeno ulteriori 15 anni, fino al 2027 (al momento del decesso del figlio, nel dicembre 2012, l'Avv. aveva Pt_2 raggiunto l'età di anni 52);
- ultimo reddito netto da attività professionale antecedente il decesso del figlio: € 53.665,00 (cfr.
All. 14);
- redditi netti professionali successivi al decesso del figlio: € 11.500,00 nel 2013 (cfr. All. 1 seconda memoria istruttoria) ed € 25.362,00 nel 2014 (cfr. All. 2 seconda memoria istruttoria);
- mancato guadagno: € 42.165,00 nel 2013 ed € 28.303,00 nel 2014.
Pertanto all'Avv. dovranno essere riconosciuti i suddetti importi per le annualità 2013 e 2014, Pt_2 per complessivi € 70.468,00.
Per le successive annualità, si procede ad una liquidazione equitativa che tenga conto della circostanza che si tratta di un danno futuro ed eventuale, sicchè non può escludersi che emergano fattori sopravvenuti che migliorino la situazione professionale della parte attrice), ritenendo equo liquidare la somma di euro 5.000 per ogni successiva annualità (2015-2027), per un totale di euro
60.000.
Quindi, complessivamente, si liquida l'importo di euro 130.468,00.
Con riguardo al danno patrimoniale invocato dalla sorella possono riconoscersi le spese Parte_3 mediche documentate.
La domanda è accolta nei limiti sopra indicati.
Le spese seguono la soccombenza (ad eccezione per le parti che hanno rinunciato alla domanda rispetto alle quali le spese sono compensate) e sono liquidate come da dispositivo (Fase di studio della controversia € 2.304,00; Fase introduttiva del giudizio:€ 1.520,00; Fase istruttoria e/o di trattazione:€ 6.767,00; Fase decisionale:€ 4.007,00: Compenso tabellare pari ad euro 14.598,00; tale compenso è aumentato per parte attrice del 20 % stante la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2)€ 2.919,60).
Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico della compagnia assicurativa.
P.Q.M.
23 Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa n.
6238/2014 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti della Controparte_7
Provincia di CP_6
2. Accertata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Jaguar Xtype tg. CP913BL nella determinazione del decesso di , in qualità di terzo trasportato sul veicolo, PEona_2 in occasione dell'evento sinistroso occorso il 25.12.2012 in Giuggianello in località
Madonna della Serra, condanna la società (assicuratrice del veicolo Controparte_7
Jaguar tg. CP913BL), in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno in favore di:
a) , liquidato in € 391.100 per danno da perdita del rapporto parentale Parte_2 ed euro 77.201 per danno biologico, oltre ad € 135.930,20 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo, detratto il risarcimento di € 160.000,00 già corrisposto dalla MP convenuta;
b) , liquidato in € 391.100 per danno da perdita del rapporto Parte_1 parentale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo, detratto il risarcimento di € 160.000,00 già corrisposto dalla MP convenuta;
c) , liquidato in € 132.444 per danno da perdita del rapporto parentale ed euro Parte_3
12.644 per danno biologico, nonché € 350,00, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo, detratto il risarcimento di €
36.000,00 già corrisposto dalla MP convenuta;
d) liquidato in € 78.108,00 per danno da perdita del rapporto parentale, da PEona_1 liquidare in misura paritaria e pro-quota in favore dei figli ed eredi di quest'ultima, CP_1
, e , oltre interessi e
[...] CP_2 Parte_4 Parte_1 rivalutazione dal dì del dovuto sino al soddisfo;
3. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore delle parti attrici, Controparte_7 liquidate in euro 17.515,80 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
4. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_7 CP_6
liquidate in euro 14.598 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA
[...] come per legge.
24 5. Compensa interamente le spese di lite fra le parti intervenute Controparte_3
e e la . Controparte_11 Controparte_5 Controparte_6
6. Pone le spese per le CCTTUU in via definitiva a carico di parte convenuta CP_7
[...]
Lecce, 19.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvia Saracino
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