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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento matrimonio)
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso ex artt. 473 bis.
47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 12.7.2024
da
(C.F. ), nata il [...] in Parte_1 C.F._1
Marocco, rappresentata e difesa dall'Avv. Jonathan Vignali, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
C.F. , nato il [...] in Controparte_1 C.F._2
Marocco, rappresentato e difeso dall'Avv. Jonathan Vignali, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE-
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott. Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso con domanda congiunta di separazione e divorzio ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
12.7.2024 con il quale le Parti hanno congiuntamente chiesto di dichiarare la separazione consensuale dei coniug i, omologando le condizioni concordate dagli stessi e, successivamente, decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
“1. Le parti confermano i provvedimenti degli accordi di separazione;
2. i figli minori nato a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
, nato a [...] il [...], sono affidati in modo condiviso ad entrambi i
[...] coniugi, con collocamento presso l'abitazione coniugale in Fiorenzuola D'Arda (PC) Via Galileo Galilei, 14 nella quale manterranno la propria residenza;
3. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori congiuntamente e le scelte relative alle decisioni di maggiore interesse saranno prese di comune accordo tra i coniugi;
4. in merito al diritto di visita, salvo diverso accordo tra i genitori e tenuto conto delle esigenze scolastiche e ricreative dei minori, il padre trascorrerà con i figli due pomeriggi alla settimana, in giorno ed orario da concordare con la madre, dall'uscita di scuola fino alle 21 o con eventuale pernottamento (dunque dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva, quando il padre li accompagnerà a scuola); un fine settimana alternato, dal sabato alle ore 13 sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre il periodo 24- 31 dicembre e 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno con la madre la domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; tre settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
5. i genitori mantengono salda la facoltà di svolgere diversi accordi, secondo le esigenze, anche lavorative, di entrambi;
6. i coniugi si accorderanno di anno in anno per la ripartizione delle restanti festività annuali secondo il criterio del 50% tra di loro, impegnandosi reciprocamente ad agevolare e favorire quanto più possibile i rapporti e la frequentazione tra i figli e l'altro coniuge, nonché le rispettive famiglie d'origine, ove possibile;
7. i coniugi danno atto che la gestione specifica dei minori viene concordata in base alle esigenze specifiche degli stessi e che, salvo casi eccezionali, si alterneranno nella gestione dei figli per gli impegni scolastici e/o ricreativi, senza l'ausilio di terze persone;
8. in caso di contemporaneo impedimento di entrambi, saranno i parenti di entrambi i rami famigliari, con il criterio dell'alternanza, ad occuparsi della gestione dei minori:
9. i coniugi si danno reciprocamente assenso al rilascio o rinnovo del nullaosta all'espatrio, così come l'assenso all'inserimento della figlia sui rispettivi passaporti;
10. Il c.d. “Assegno Unico” sarà integralmente incassato dalla madre e le parti, con la sottoscrizione del presente ricorso, si impegnano ad attivarsi per ogni incombente a tal fine;
11. stante la gestione sostanzialmente paritaria e quanto previsto al punto precedente, i coniugi danno atto che il Sig. nulla corrisponderà a titolo CP_1 di mantenimento dei minori;
12. i genitori sosterranno nella misura del le spese straordinarie in favore dei figli minori, come da protocollo in vigore presso il Tribunale, nella misura del 70% il Sig. Oumoussa ed il 30% in capo alla Sig.ra Pt_1
- premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli si devono ricomprendere: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e postscuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.), non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto, anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. alla luce di quanto dettagliatamente descritto;
13. il Sig. e la Sig.ra valutata la propria Controparte_1 Parte_1 condizione di vita e/o patrimoniale, dichiarano che non verrà corrisposta alcuna somma a titolo di mantenimento del coniuge;
14. i coniugi dichiarano che intendono far fede ai reciproci obblighi patrimoniali e che ogni altra pendenza di carattere economico tra di loro per debiti contratti in corso della vita matrimoniale è stata dagli stessi già regolata;
-Spese compensate. “
Rilevato che con sentenza non definitiva n. 21/2025 emessa in data 15.1.2025 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi, omologando le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi e prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti.
Considerato che, in questi casi, il Tribunale, all'esito positivo dell'esame della domanda di separazione personale, è tenuto a “rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
Rilevato che con ordinanza in data 15.1.2025 la causa veniva rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia della sentenza di divorzio, assegnando termine sino al 28.10.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, da intendersi fissata nella stessa data.
Posto che con note congiunte di trattazione scritta le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando la volontà di sentire dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate ivi trascritte.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Rilevato che con ordinanza ex art. 473 bis.51 c.p.c., emessa in data 13.11.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.10.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”. DIRITTO
Ciò premesso, è noto che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio).
Sul punto, rileva considerare che l'ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata espressamente prevista solo con riferimento al giudizio contenzioso, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., mentre analoga previsione non è contenuta nell'art. 473 bis.51 c.p.c. – norma dedicata al “procedimento su domanda congiunta” – che detta una specifica disciplina relativa a tutti i procedimenti di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. laddove presentati in forma congiunta. A fronte di ciò, la Suprema Corte ha chiarito che “da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli alla ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio: la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione (sei mesi) previsto dalla legge, ed avverrà con il rito "comune" di cui all'art. 473 -bis.51 c.p.c. Ne' può dirsi che la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio non realizzi quel "risparmio di energie processuali" nel quale consisterebbe una delle rationes della previsione dell'art. 473 -bis.49 c.p.c.: trovare per le parti, a fronte della irreversibilità della crisi matrimoniale, in un'unica sede, un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso l'esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro e i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, realizza indubbiamente un "risparmio di energie processuali" che può indurre le stesse a far ricorso al predetto cumulo di domande congiunte.” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727)
Nella specie, essendo intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza che ha omologato la separazione consensuale ed essendo decorsi sei mesi dall'udienza di comparizione in sede di separazione personale, tenuto altresì conto che tramite lo scambio di note scritte, le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, per l'effetto confermando le condizioni già concordate, la domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, dovendo ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale tra le Parti.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei figli minori non è necessario, ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., alla luce dell'intervenuto accordo e del contenuto dello stesso.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, esse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. così decide:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
matrimonio celebrato in data 27.2.2016 a Fiorenzuola d'Arda Controparte_1
(PC) e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Fiorenzuola d'Arda
(PC) al n. 3 , parte I, anno 2016 alle condizioni così convenute dalle Parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa, in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC) per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 17.12.2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso ex artt. 473 bis.
47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 12.7.2024
da
(C.F. ), nata il [...] in Parte_1 C.F._1
Marocco, rappresentata e difesa dall'Avv. Jonathan Vignali, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
C.F. , nato il [...] in Controparte_1 C.F._2
Marocco, rappresentato e difeso dall'Avv. Jonathan Vignali, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE-
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott. Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso con domanda congiunta di separazione e divorzio ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
12.7.2024 con il quale le Parti hanno congiuntamente chiesto di dichiarare la separazione consensuale dei coniug i, omologando le condizioni concordate dagli stessi e, successivamente, decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
“1. Le parti confermano i provvedimenti degli accordi di separazione;
2. i figli minori nato a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
, nato a [...] il [...], sono affidati in modo condiviso ad entrambi i
[...] coniugi, con collocamento presso l'abitazione coniugale in Fiorenzuola D'Arda (PC) Via Galileo Galilei, 14 nella quale manterranno la propria residenza;
3. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori congiuntamente e le scelte relative alle decisioni di maggiore interesse saranno prese di comune accordo tra i coniugi;
4. in merito al diritto di visita, salvo diverso accordo tra i genitori e tenuto conto delle esigenze scolastiche e ricreative dei minori, il padre trascorrerà con i figli due pomeriggi alla settimana, in giorno ed orario da concordare con la madre, dall'uscita di scuola fino alle 21 o con eventuale pernottamento (dunque dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva, quando il padre li accompagnerà a scuola); un fine settimana alternato, dal sabato alle ore 13 sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre il periodo 24- 31 dicembre e 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno con la madre la domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; tre settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
5. i genitori mantengono salda la facoltà di svolgere diversi accordi, secondo le esigenze, anche lavorative, di entrambi;
6. i coniugi si accorderanno di anno in anno per la ripartizione delle restanti festività annuali secondo il criterio del 50% tra di loro, impegnandosi reciprocamente ad agevolare e favorire quanto più possibile i rapporti e la frequentazione tra i figli e l'altro coniuge, nonché le rispettive famiglie d'origine, ove possibile;
7. i coniugi danno atto che la gestione specifica dei minori viene concordata in base alle esigenze specifiche degli stessi e che, salvo casi eccezionali, si alterneranno nella gestione dei figli per gli impegni scolastici e/o ricreativi, senza l'ausilio di terze persone;
8. in caso di contemporaneo impedimento di entrambi, saranno i parenti di entrambi i rami famigliari, con il criterio dell'alternanza, ad occuparsi della gestione dei minori:
9. i coniugi si danno reciprocamente assenso al rilascio o rinnovo del nullaosta all'espatrio, così come l'assenso all'inserimento della figlia sui rispettivi passaporti;
10. Il c.d. “Assegno Unico” sarà integralmente incassato dalla madre e le parti, con la sottoscrizione del presente ricorso, si impegnano ad attivarsi per ogni incombente a tal fine;
11. stante la gestione sostanzialmente paritaria e quanto previsto al punto precedente, i coniugi danno atto che il Sig. nulla corrisponderà a titolo CP_1 di mantenimento dei minori;
12. i genitori sosterranno nella misura del le spese straordinarie in favore dei figli minori, come da protocollo in vigore presso il Tribunale, nella misura del 70% il Sig. Oumoussa ed il 30% in capo alla Sig.ra Pt_1
- premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli si devono ricomprendere: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e postscuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.), non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto, anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. alla luce di quanto dettagliatamente descritto;
13. il Sig. e la Sig.ra valutata la propria Controparte_1 Parte_1 condizione di vita e/o patrimoniale, dichiarano che non verrà corrisposta alcuna somma a titolo di mantenimento del coniuge;
14. i coniugi dichiarano che intendono far fede ai reciproci obblighi patrimoniali e che ogni altra pendenza di carattere economico tra di loro per debiti contratti in corso della vita matrimoniale è stata dagli stessi già regolata;
-Spese compensate. “
Rilevato che con sentenza non definitiva n. 21/2025 emessa in data 15.1.2025 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi, omologando le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi e prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti.
Considerato che, in questi casi, il Tribunale, all'esito positivo dell'esame della domanda di separazione personale, è tenuto a “rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
Rilevato che con ordinanza in data 15.1.2025 la causa veniva rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia della sentenza di divorzio, assegnando termine sino al 28.10.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, da intendersi fissata nella stessa data.
Posto che con note congiunte di trattazione scritta le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando la volontà di sentire dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate ivi trascritte.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Rilevato che con ordinanza ex art. 473 bis.51 c.p.c., emessa in data 13.11.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.10.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”. DIRITTO
Ciò premesso, è noto che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio).
Sul punto, rileva considerare che l'ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata espressamente prevista solo con riferimento al giudizio contenzioso, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., mentre analoga previsione non è contenuta nell'art. 473 bis.51 c.p.c. – norma dedicata al “procedimento su domanda congiunta” – che detta una specifica disciplina relativa a tutti i procedimenti di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. laddove presentati in forma congiunta. A fronte di ciò, la Suprema Corte ha chiarito che “da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli alla ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio: la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione (sei mesi) previsto dalla legge, ed avverrà con il rito "comune" di cui all'art. 473 -bis.51 c.p.c. Ne' può dirsi che la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio non realizzi quel "risparmio di energie processuali" nel quale consisterebbe una delle rationes della previsione dell'art. 473 -bis.49 c.p.c.: trovare per le parti, a fronte della irreversibilità della crisi matrimoniale, in un'unica sede, un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso l'esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro e i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, realizza indubbiamente un "risparmio di energie processuali" che può indurre le stesse a far ricorso al predetto cumulo di domande congiunte.” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727)
Nella specie, essendo intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza che ha omologato la separazione consensuale ed essendo decorsi sei mesi dall'udienza di comparizione in sede di separazione personale, tenuto altresì conto che tramite lo scambio di note scritte, le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, per l'effetto confermando le condizioni già concordate, la domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, dovendo ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale tra le Parti.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei figli minori non è necessario, ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., alla luce dell'intervenuto accordo e del contenuto dello stesso.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, esse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. così decide:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
matrimonio celebrato in data 27.2.2016 a Fiorenzuola d'Arda Controparte_1
(PC) e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Fiorenzuola d'Arda
(PC) al n. 3 , parte I, anno 2016 alle condizioni così convenute dalle Parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa, in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC) per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 17.12.2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti