CA
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/10/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Luca BOCCUNI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia BARISON Consigliere
Dott.ssa Silvia FRANZOSO Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n.
69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado unico d'appello iscritta al n. 345/2025 V.G. promossa
DA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi in giudizio
[...] C.F._2 dall'avv.to Susi Capuzzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Stanghella
(PD), via Nazionale n. 154, in forza di procura alle liti in atti;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore, corrente in , Controparte_1 CP_1 rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to Marco De Giorgio, con domicilio
1 eletto presso la sede dell'avvocatura civica in , piazza Vittorio Emanuele CP_1
II n. 1, in forza di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO L'INTESTATA CORTE;
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: riconoscimento di sentenza straniera ex art. 67 L.n. 218/1995.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
“In via principale, per tutti i motivi indicati in atto, ordinare al comune di CP_1
– Ufficio competente, di trascrivere la sentenza di adozione pronunciata dal
Tribunale di Port Harcourt dello Stato del Rivers – Nigeria in data 22.11.2018 nei registri di stato civile del comune di . In subordine, ordinare la CP_1 trascrizione della sentenza siccome tutelante il minore e rientrante nelle adozioni in casi particolari per tutto quanto indicato in parte motiva in atto”.
CONCLUSIONI DEL COMUNE RESISTENTE:
“In via preliminare ed assorbente, dichiarare il difetto di legittimazione del rispetto al ricorso di cui in epigrafe, proposto dai signori Controparte_1 [...]
e e, per l'effetto, disporne l'estromissione dal Parte_1 Parte_2 giudizio. In via ulteriormente preliminare, dichiarare inammissibile, per difetto della condizione di cui all'art. 67 L.n. 218/1995, il ricorso di cui in epigrafe proposto dai signori e Nel merito, Parte_1 Parte_2 respingere il ricorso di cui in epigrafe proposto dai signori e Parte_1
siccome infondato. Con rifusione di spese, onorari e oneri Parte_2 riflessi del giudizio”.
CONCLUSIONI DEL PROCURATORE GENERALE:
“In accoglimento del ricorso, annullare l'ordinanza del e Controparte_1 ingiungere allo stesso di trascrivere nei registri dello stato civile la sentenza di adozione di ”. Persona_1
2
RAGIONI DELLA DECISIONE
, nata l'[...], e nato il 30 Parte_1 Parte_2 gennaio 1968, cittadini nigeriani e la prima anche italiana, coniugatisi in Italia il
24 novembre 2012, hanno allegato che, in data 26 gennaio 2024, sarebbe stata dai medesimi presentata istanza al comune di , loro residenza, di trascrivere il CP_1 provvedimento di adozione del minore , figlio di Persona_1 una cugina della signora e nato il [...] a [...], Pt_1 pronunciata dal Tribunale di Port Harcourt dello Stato del Rivers – Nigeria, in data 22 novembre 2018, in ragione dell'accertamento dello stato di adottabilità del minore per le rilevanti difficoltà di accudimento della madre naturale, deceduta prima dell'adozione stessa, essendo ignoto il padre biologico. I ricorrenti hanno lamentato che il comune di avrebbe rigettato la richiesta CP_1 di trascrizione con nota del 19 febbraio 2024, osservando che il riconoscimento dell'efficacia di detto provvedimento in Italia, presupposto per la trascrizione, sarebbe dovuto intervenire con atto del Tribunale per i Minorenni, quale organo competente, e che detto ufficio giudiziario, da loro adito con ricorso del 2 maggio
2024, con sentenza dell'11 febbraio 2025, avrebbe dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riconoscimento, osservando che essa sarebbe stata di sua competenza, ai sensi dell'art. 36 comma 4 L.n. 184/1983, ove al momento della pronuncia della sentenza di adozione entrambi gli adottanti fossero stati cittadini italiani, residenti all'estero da più di due anni e ivi soggiornanti continuativamente per due anni, con la conseguenza che in caso di rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di procedere alla trascrizione, la competenza avrebbe dovuto reputarsi sussistente in capo alla Corte di Appello, ai sensi dell'art. 67 L.n. 218/1996. e hanno Parte_1 Parte_2 lamentato che a seguito della reiterata richiesta inoltrata al comune di , CP_1 questi, con nota del 12 giugno 2025, rigettava ulteriormente la trascrizione della
3 sentenza di adozione, evidenziando che essa non fosse consentita, secondo le norme applicabili, in difetto di iscrizione all'AIRE di , Parte_1 cittadina anche italiana.
Reputati sussistenti tutti i presupposti per il riconoscimento dell'adozione, eventualmente anche in casi particolari, in ragione del primario interesse del minore, ed in riferimento ai principi di ordine pubblico interno ed internazionale e di rispetto dei diritti essenziali della difesa, nonché ritenendo che detto riconoscimento sia disciplinato dall'art. 41 della legge di diritto internazionale privato, mediante il rinvio agli artt. 64, 65 e 66 della L.n. 218/1995, essendo irrilevante il riferimento all'AIRE, con conseguente competenza della Corte di
Appello adita, i ricorrenti hanno chiesto di ordinarsi la trascrizione della sentenza più volte richiamata.
Costituendosi in giudizio, l'amministrazione convenuta ha preliminarmente eccepito il suo difetto di legittimazione passiva, dovendo la domanda essere proposta nei confronti del Ministero degli Interni, posto che le funzioni dello stato civile sarebbero esercitate dal sindaco in qualità di ufficiale del Governo, a mente degli artt. 14 comma 4 e 54 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000. In via ulteriormente preliminare, il ha eccepito di non avere mai Controparte_1 contestato l'efficacia nel territorio dello Stato del provvedimento di adozione del tribunale straniero, presupposto per il riconoscimento previsto dall'art. 67 L.n.
218/1995, limitandosi ad affermare che la competenza della trascrizione sarebbe stata del comune AIRE che non potrebbe identificarsi in dal momento CP_1 che entrambi i richiedenti avrebbero residenza nel medesimo comune dal 2016 e non all'estero. A detta dell'amministrazione convenuta, piuttosto dovrebbe opinarsi sul fatto che ella si sarebbe adeguata a quanto statuito dal Tribunale per i
Minorenni con sentenza passata in giudicato in quanto non impugnata. Inoltre e sempre in argomento, il convenuto ha osservato che i ricorrenti non CP_1 sarebbero comunque privi di tutela, ben potendo adire il Tribunale locale per contestare il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di procedere alla trascrizione
4 ai sensi dell'art. 95 D.P.R. n. 396/2000, rimedio che avrebbe carattere alternativo al ricorso ex art. 67 L.n. 218/1995. Nel merito, l'amministrazione resistente ha eccepito l'infondatezza della richiesta di controparte, non potendosi individuare nella fattispecie una competenza del comune di per la trascrizione, ferma CP_1 comunque l'impossibilità di individuarvi il comune AIRE.
A sua volta, la Procura Generale è intervenuta in giudizio affermando che il preminente interesse del minore sarebbe tale da imporre il riconoscimento del provvedimento di adozione straniero, a nulla rilevando l'iscrizione all'AIRE della madre, pur avente anche cittadinanza italiana.
*****
Preliminarmente, in rito, è necessario evidenziare che l'art. 30 del D.Lgs. n.
150/2011, richiamato dall'art. 67 comma 1 bis L.n. 218/1995 quale disciplina del procedimento di riconoscimento dinanzi alla Corte di Appello, quale Giudice in grado unico, è stato modificato dall'art. 24 del D.Lgs. n. 149/2022, disponendosi dall'entrata in vigore della nuova disciplina, che il giudizio sia regolato dal rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss. cpc, essendo stata abrogata la disciplina del procedimento sommario di cognizione in precedenza applicabile e di cui agli artt. 702 bis e ss cpc. Consegue che, a norma dell'art. 281 terdecies cpc, in caso di decisione collegiale, fissata l'udienza di comparizione, tenutasi nel caso di specie in trattazione scritta a norma dell'art. 127 ter cpc, il
Consigliere istruttore, ove ritenga la causa matura per la decisione, riferisce al
Collegio, dovendo la sentenza essere depositata nei successivi sessanta giorni.
Ciò chiarito e quanto all'eccezione sollevata dall'amministrazione convenuta, circa il suo difetto di legittimazione passiva, va segnalato che il rifiuto di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile di un provvedimento straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione dà luogo ad una controversia di stato da risolversi mediante procedimento disciplinato dalla L.n.
5 218/1995 in contraddittorio con il sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile destinatario della richiesta di trascrizione e solo eventualmente con il Ministero dell'Interno, legittimato a spiegare intervento in causa e ad impugnare la decisione in virtù della competenza ad esso attribuita in materia di tenuta dei registri dello stato civile (Cass. Sez. Un. n. 12193/2019). Nel caso di specie, dunque, esclusa la necessità di convenire in giudizio il Ministero, ritenuto erroneamente da parte resistente unico contraddittore, si deve opinare che il ricorso introduttivo, notificato presso il comune di , appare CP_1 sufficientemente chiaro, al di là della sua intestazione, nel ritenere controparte il servizio dello stato civile, destinatario della richiesta di trascrizione, in persona del sindaco pro tempore, essendo rilevante a fini dell'individuazione della parte convenuta il contenuto del ricorso introduttivo, rimanendo comunque il sindaco medesimo, anche in occasione dell'espletamento delle sue funzioni di ufficiale dello stato civile, incardinato nell'organizzazione dell'ente locale.
Infondata è, inoltre, l'ulteriore eccezione preliminare sollevata da parte resistente, secondo cui il ricorso che occupa sarebbe inammissibile in quanto mancherebbe il presupposto primo della domanda azionata in giudizio, non essendo da parte sua intervenuta alcuna contestazione dell'efficacia della sentenza di adozione nel territorio dello Stato. Sotto questo profilo,
l'amministrazione convenuta ha, dunque, eccepito l'inammissibilità della domanda dei ricorrenti affermando che, in realtà, l'efficacia del provvedimento straniero non sarebbe stata contestata, semplicemente affermandosi che la competenza della trascrizione sarebbe stata del comune AIRE che non potrebbe identificarsi in dal momento che entrambi i richiedenti avrebbero CP_1 residenza nel medesimo e non all'estero, dovendosi piuttosto opinare che ella si sarebbe adeguata a quanto statuito dal Tribunale per i Minorenni. In punto va rammentato che, a norma dell'art. 67 della L.n. 218/1995, l'interesse al riconoscimento giudiziale della sentenza straniera sussiste ogni qual volta vi sia una mancata ottemperanza ovvero una contestazione della sua efficacia nel
6 territorio nazionale. Così, nel caso di specie, ciò che rileva ai fini della sussistenza dell'interesse ad ottenere la pronuncia giudiziale di riconoscimento è il fatto che il comune resistente ha mancato di ottemperare al provvedimento straniero, negando la richiesta trascrizione nei registri dello stato civile della sentenza di adozione del minore. Peraltro, la stessa pubblica amministrazione, costituendosi in giudizio, ha comunque chiesto il rigetto dalla domanda di riconoscimento, negando la sussistenza dei presupposti per l'efficacia nell'ordinamento interno del provvedimento nigeriano in discussione.
Venendo ad indagare sui presupposti dell'efficacia della sentenza straniera in Italia, deve premettersi che, i genitori adottivi sono l'una di cittadinanza italiana, che prevale sempre in caso di doppia cittadinanza, a mente dell'art. 19 comma 2 L.n. 218/1995, e l'altro di cittadinanza nigeriana, come il minore. Ora,
l'art. 41 del testo normativo appena richiamato, nel regolare il riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione, prevede che essi sono riconoscibili in Italia secondo la disciplina degli artt. 64, 65 e 66, pur rimanendo ferme le disposizioni speciali in materia di adozione di minorenni, ovvero pur rimanendo ferma la necessità di applicare il complesso normativo previsto dagli artt. da 29 a 39 ter della L.n. 184/1983, disciplinante l'intero procedimento relativo all'“adozione internazionale”, dall'idoneità degli adottanti all'acquisto dello status genitoriale, assoggettato alla competenza del Tribunale per i
Minorenni, cosicché ai fini del riconoscimento del provvedimento di adozione è necessaria la pregiudiziale verifica della sussistenza dei requisiti specifici indicati dalle norme e del rispetto della procedura normativamente imposta. In altre parole, secondo il sistema di diritto internazionale privato delineato dall'art. 41
L.n. 218/1995, sussistono due ipotesi di adozione di minori aventi elementi di estraneità, il caso della “adozione estera” a cui si applica ai fini del riconoscimento la disciplina degli artt. 64, 65 e 66 ed il caso dell'“adozione internazionale” regolata dalle norme di applicazione necessaria di cui alla L.n.
184/1983. Nel primo caso vige, quindi, la regola dell'efficacia immediata della
7 sentenza, con necessità di riconoscimento solo in caso di contestazione o inottemperanza dell'efficacia stessa, con domanda da proporsi alla Corte di
Appello, nel secondo caso il riconoscimento degli effetti della sentenza interviene in ragione di provvedimento del Tribunale per i Minorenni a cui inoltrare il relativo giudizio. Il discrimine tra dette due ipotesi è posto dall'art. 36 comma 4 della L.n. 184/1983 secondo cui l'adozione pronunciata dalla competente autorità di un paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, purché conforme alla convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 relativa al riconoscimento di decisioni di adozione assunte in Stati che risultano parti della
Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Consegue, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 76/2016 e dal Tribunale per i Minorenni di Venezia, a cui si sono in prima battuta rivolti gli odierni ricorrenti, che il giudizio costitutivo di riconoscimento solo all'esito della pronuncia del Giudice specializzato è ammissibile nel caso in cui l'adozione da riconoscere sia stata pronunciata dal Giudice straniero su richiesta di cittadini italiani soggiornanti continuativamente nello Stato estero e che vi abbiano avuto la residenza da almeno due anni, posto che altrimenti la sentenza straniera di adozione, anche di minori stranieri, sarà immediatamente efficace nello Stato, salva necessità dell'accertamento di detta efficacia da parte della Corte di Appello ove essa sentenza non sia ottemperata o ne sia contestata l'efficacia nel territorio dello Stato. Nel caso di specie, la sentenza di adozione rientra nell'ipotesi dell'“adozione estera”, applicandosi la disciplina degli artt.
64, 65 e 66 L.n. 2018/1995, posto che uno dei genitori è cittadino italiano e l'altro nigeriano e posto che i richiedenti, al momento dall'adozione, non erano residenti all'estero da più di due anni, né vi avevano soggiornato continuativamente. In effetti, è comprovato che è residente Persona_2
8 in dal 2016, così come non è contestato che sia CP_1 Parte_1 residente con il marito, con cui si è coniugata il 13 febbraio 2020 sempre nel comune di , non emergendo in giudizio che quest'ultima, cittadina anche CP_1 italiana sia residente all'estero.
La difesa che parte resistente propone al fine del rigetto della richiesta dei ricorrenti si fonda sul fatto che la domanda di trascrizione andava proposta all'ufficiale dello stato civile del comune AIRE, ovvero al comune di ultima residenza del cittadino prima del suo trasferimento all'estero che non sarebbe il comune di . Tuttavia, la difesa in questione non può avere pregio, posto CP_1 che, come detto, non risulta affatto che , si sia trasferita Parte_1 all'estero e dovesse iscriversi all'AIRE, posto che lo stesso comune ha affermato in atti che entrambi gli odierni ricorrenti hanno residenza in dal 2016. CP_1
Peraltro, neppure può dirsi che sul punto vi sia giudicato formatosi in ragione della sentenza del Tribunale per i Minorenni che, dopo avere dichiarato inammissibile la domanda dei coniugi secondo la disciplina della “adozione internazionale”, dovendo il riconoscimento essere regolato secondo la disciplina della “adozione estera”, con competenza del suo riconoscimento in capo alla
Corte di Appello in caso di rifiuto della trascrizione, ha affermato che la domanda doveva essere presentata all'ufficiale dello stato civile del comune
AIRE se solo uno degli adottanti è cittadino italiano, posto che detta pronuncia deve reputarsi un obiter dictum non oggetto del giudizio né funzionale all'accertamento dell'inammissibilità della procedura intentata dai ricorrenti, inapplicabile al caso di specie, come già detto.
Detto che alla fattispecie posta all'attenzione della Corte deve applicarsi l'art. 41 comma 1 L.n. 218/1995, che richiama gli artt. 64, 65 e 66 del medesimo testo normativo, la sentenza straniera di adozione è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: a) il Giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio
9 è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un Giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un
Giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico. In primo luogo, il Tribunale dei Minorenni dello
Stato del Rivers – Nigeria, ha emesso il provvedimento di adozione del minore
, potendo conoscere della causa secondo i principi sulla Persona_1 competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano, considerato che gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini nigeriani e quest'ultimo adottando è un minore in stato di abbandono in Nigeria. Inoltre, essendo sconosciuto il padre naturale del minore, la madre naturale è stata messa in condizione di svolgere le sue difese accettando l'adozione stessa, trovandosi ella in evidenti difficoltà fin dalla gravidanza, essendo priva di fonti di sostentamento e molto malata come risulta dalla relazione di ente pubblico dello Stato del
Rivers equiparabile ai servizi sociali, essendo poi la stessa deceduta il 25 luglio
2018 e trovandosi il minore in stato di abbandono. La pronuncia di adozione del
22 novembre 2018, non risulta impugnata e va considerata definitiva;
essa non è contraria ad altra pronuncia del Giudice italiano passata in giudicato, così come non pende alcun processo davanti ad un Giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo nigeriano. Infine, considerato il preminente interesse del minore, in accertato stato di abbandono, ad avere tutela nel contesto della nuova famiglia adottiva, deve escludersi che l'adozione pronunciata dal Giudice nigeriano produca effetti contrari all'ordine pubblico, anche se l'adottante , come risulta dalla relazione Parte_1
10 dei servizi nigeriani, è cugina della madre deceduta del minore adottato, posto che l'adozione del bimbo orfano da parte di nonni, zii o cugini è una delle ipotesi di cd. “adozione in casi particolari” previste dall'art. 44 della L.n. 184/1983, essendo lo scopo della norma quello di garantire a un minore già sconvolto dalla morte dei propri genitori un minimo di continuità affettiva con la famiglia di appartenenza, intesa in un senso più largo rispetto al nucleo genitoriale, ricomprendendovi i parenti fino al sesto grado.
In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto, regolandosi le spese di lite secondo soccombenza di parte resistente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'istanza di riconoscimento, così provvede:
1. dichiara la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento degli effetti nel territorio dello Stato del provvedimento di adozione da parte di
[...]
nata a [...] l'[...], e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], del minore Parte_2 [...]
, nato a [...] il [...], emesso Persona_1 dal Tribunale di Port Harcourt dello Stato del Rivers – Nigeria in data 22 novembre 2018;
2. ordina, per l'effetto, al comune di - sindaco pro tempore quale CP_1 ufficiale dello stato civile, di provvedere alla trascrizione della ridetta sentenza di adozione nei propri registri dello stato civile;
3. condanna parte resistente a pagare in favore dei ricorrenti le spese di lite che si liquidano in euro 125,00.= per esborsi ed euro 2.336,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
11 4. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 6 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luca Boccuni
12