Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 264
CS
Accoglimento
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica ad almeno un controinteressato

    Il TAR ha ritenuto che, dato l'impegno di spesa complessivo del bando, fosse necessario notificare il ricorso ad almeno un altro partecipante ammesso a finanziamento, poiché l'accoglimento del ricorso avrebbe potuto ridurre l'impegno di spesa a scapito degli altri soggetti ammessi e finanziati, o comportare la rinnovazione dell'intera procedura.

  • Accolto
    Inesistenza di controinteressati

    La Corte ha ritenuto che non sussistesse l'elemento sostanziale della controinteressenza, poiché gli altri soggetti ammessi al finanziamento non sarebbero stati pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda di annullamento. L'ammissione al finanziamento di tali soggetti discendeva da una determinazione (n. 406/2021) anteriore e distinta rispetto al provvedimento impugnato. Inoltre, l'importo del contributo potenzialmente riconoscibile all'appellante (€ 273.650,00) era inferiore a quello già attribuito (€ 280.000,00).

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Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, è stato adito dall'appellante ASSIMPRESE Italia Area Metropolitana di Napoli per la riforma della sentenza del TAR Campania, Sezione Terza, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la nota della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Napoli (C.C.I.A.A. Napoli) del 23 agosto 2022, con cui era stato disposto il parziale rigetto delle spese rendicontate per il progetto "Mi illumino a Festa" e il non riconoscimento dei costi relativi alle spese di coordinamento e progettazione. L'appellante aveva originariamente presentato domanda per un contributo del 70% su un costo preventivato di € 400.000,00, ottenendo inizialmente l'ammissione per € 280.000,00. Successivamente, a seguito della rendicontazione, la C.C.I.A.A. Napoli aveva ridotto la spesa ammissibile a € 393.500,00 e, infine, con il provvedimento impugnato, aveva confermato un tetto di spesa ammissibile di € 263.500,00, erogando un contributo di € 143.800,00. Nel ricorso di primo grado, ASSIMPRESE aveva dedotto violazioni del procedimento camerale, eccesso di potere, illogicità, inesistenza dei presupposti e omesso esame della documentazione. La C.C.I.A.A. Napoli si era costituita in giudizio per resistere all'appello.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, dichiarando la nullità della sentenza impugnata e rimettendo la causa al giudice di primo grado. Il Collegio ha ritenuto fondato il primo motivo di appello, relativo alla dichiarazione di inammissibilità per omessa notifica ai controinteressati. Ha argomentato che, nel caso di specie, difettava il requisito sostanziale di controinteresse in capo agli altri soggetti ammessi al finanziamento, poiché l'eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe pregiudicato la loro posizione, la cui ammissione e l'entità del contributo discendevano da un atto autonomo e precedente (determinazione n. 406/2021) rispetto a quello impugnato. Inoltre, l'accoglimento del ricorso avrebbe comportato il riconoscimento di un contributo per ASSIMPRESE inferiore a quello già definito con la determinazione n. 406/2021, escludendo così una riduzione del tetto di spesa a favore degli altri partecipanti. Il Consiglio di Stato ha altresì evidenziato che la stessa C.C.I.A.A. Napoli, in sede di appello, aveva riconosciuto che la posizione degli altri beneficiari non sarebbe stata pregiudicata dall'esito del giudizio, ammettendo la fondatezza del primo motivo. In applicazione del principio elaborato dall'Adunanza Plenaria, ha disposto l'annullamento con rinvio al giudice di primo grado, ritenendo sussistere giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 264
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 264
    Data del deposito : 13 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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