Accoglimento
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00264/2026REG.PROV.COLL.
N. 08457/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8457 del 2024, proposto da
Assimprese Italia Area Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Camera di Commercio Industria e Artigianato di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 4596/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il Cons. GI NE;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con determinazione n. 239 del 17 giugno 2021, il Dirigente dell’Area Promozione della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Napoli (in seguito anche solo “C.C.I.A.A. Napoli”) ha approvato il bando per la “concessione di ausili finanziari per la realizzazione di iniziative per la promozione economica e territoriale della Provincia di Napoli presentate da Associazioni di Categoria ed Associazioni Sindacali – 2021”, impegnando un importo complessivo di € 2.500.000,00 e demandando la gestione operativa del bando all’Azienda Speciale - Si-Impresa, come da disciplinare in calce al suindicato documento.
In data 30 luglio 2021 ASSIMPRESE ITALIA Area Metropolitana di Napoli (in seguito anche solo “ASSIMPRESE”) ha presentato domanda di partecipazione al bando, presentando il Progetto “Mi illumino a Festa” per un costo preventivato di complessivi € 400.000,00 e chiedendo un contributo pari al 70% dell’importo e, dunque, di € 280.000,00.
1.1 Espletati gli incombenti istruttori, in data 11 novembre 2021 con la nota assunta al prot. n. 4707, l’Azienda Speciale deputata all’istruttoria ha trasmesso l’elenco definitivo delle domande pervenute, selezionando le ammesse e quelle non ammesse.
In pari data, con la determinazione n. 406, il Dirigente Area Promozione della C.C.I.A.A. Napoli ha approvato gli elenchi delle domande e, per quanto è di interesse, ha ammesso ASSIMPRESE per un contributo erogabile pari ad € 280.000,00.
1.2 In data 18 maggio 2022 con la nota n. 3161/U, l’Azienda Speciale, dopo aver ricevuto la rendicontazione delle spese sostenute da ASSIMPRESE ed attivato, nei confronti di quest’ultima, un procedimento per integrazione documentale, in ossequio all’art. 5 del Disciplinare ed all’art. 12 del Regolamento, ha richiesto al Dirigente dell’Area Promozione le proprie valutazioni di merito rispetto all’importo da riconoscere, indicando quale spesa ammissibile la somma di € 393.500,00 in luogo di quella di € 400.000,00 originariamente preventivata.
Ad esito del procedimento, dopo aver disposto un’integrazione documentale, analizzate le controdeduzioni di ASSIMPRESE, in data 23 agosto 2022, con la nota n. 57357 l’Area Promozione della C.C.I.A.A. Napoli ha concluso il procedimento confermando in € 263.500,00 il tetto di spesa ammissibile, escludendo le spese di coordinamento e progettazione non sufficientemente rendicontate ed elargendo un contributo di € 143.800,00, al netto delle entrate proprie.
2. Con ricorso depositato in data 14 ottobre 2022 ASSIMPRESE ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Campania la suddetta nota n. 57357 prot. n. 0057357/U del 23 agosto 2022, avente ad oggetto “ASSIMPRESE ITALIA AREA METROPOLITANA DI NAPOLI – pratica CUP F29J21010930003 – accoglimento parziale dei costi rendicontati e connesso NON riconoscimento dei costi relativi alle spese coordinamento e progettazione”, chiedendone l’annullamento.
2.1 A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto i motivi così rubricati:
1) violazione del procedimento camerale approvato con d.c.c. n. 3 del 29.04.2021 – eccesso di potere ;
2) violazione del procedimento camerale approvato con d.c.c. n. 3 del 29.04.2021 – eccesso di potere – violazione art. 11 del regolamento approvato con d.c.c. n. 3 del 29.04.2021 ;
3) violazione del regolamento camerale approvato con d.c.c. n. 3 del 29.04.2021 – eccesso di potere – illogicità – inesistenza dei presupposti – omesso ed esatto esame della documentazione esibita dalla ricorrente e degli atti del procedimento .
3. Ad esito del giudizio, l’adito T.A.R., in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla difesa della C.C.I.A.A. Napoli, ha dichiarato inammissibile il ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a..
In particolare, il primo giudice ha osservato che:
- “nel caso di specie, considerato che l’Amministrazione, per il bando in esame, ha disposto un impegno di spesa massimo di € 2.500.000,00, e dunque limitato nell’ammontare, era d’obbligo notificare il ricorso ad almeno un soggetto partecipante ed ammesso a finanziamento, agevolmente individuabile dall’elenco degli ammessi”;
- “invero, con l’accoglimento del ricorso l’impegno di spesa si ridurrebbe ulteriormente a scapito degli altri soggetti ammessi e finanziati. Fermo quanto innanzi, ha osservato altresì che le censure della ricorrente relative alla quantificazione della misura erogabile, qualora accolte, comporterebbero la rinnovazione dell’intera procedura, dal momento che l’Amministrazione resistente dovrebbe ricalcolare, conformandosi al dictum giudiziale, tutte le percentuali di contributi erogabili o già erogati; da qui l’ulteriore motivo per ritenere necessaria la notificazione del ricorso ad almeno uno degli altri partecipanti ammessi”.
4. In data 2 gennaio 2025 C.C.I.A.A. Napoli si è costituita in giudizio per resistere avverso l’appello.
5. Il 14 novembre 2025 ASSIMPRESE e C.C.I.A.A. Napoli hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a..
5.1 Il 24 novembre 2025 C.C.I.A.A. Napoli e il 25 novembre 2025 ASSIMPRESE hanno depositato memorie in replica.
6. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello è fondato.
1.1 In limine va, peraltro, dichiarata la tardività delle note di passaggio in decisione depositate solo il 15 dicembre 2025, alle ore 13.12, da ASSIMPRESE.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati ex art. 41 c.p.a..
Secondo parte appellante detta statuizione sarebbe errata atteso che, rispetto alla proposta domanda di annullamento del provvedimento gravato in prime cure, non sussisterebbero controinteressati. E ciò in quanto:
- detto provvedimento sarebbe di mero rigetto parziale dell’istanza di contributo presentata da ASSIMPRESE;
- nel testo dello stesso non sarebbe contenuta alcuna menzione della graduatoria né degli effetti che l’accoglimento della istanza determinerebbe sugli assetti e sulle allocazioni dei graduati né sarebbero individuati i controinteressati;
- l’eventuale accoglimento del ricorso di primo grado non comporterebbe in capo all’amministrazione l’obbligo di rinnovare la procedura;
- con la determinazione n. 406/2021 il Dirigente Area Promozione della C.C.I.A.A. Napoli ha ammesso – per quel che qui interessa – l’appellante per un contributo erogabile pari ad € 280.000,00 ( id est il 70% dell’ammontare massimo delle spese ammissibili pari ad € 400.000,00) e l’azione proposta da ASSIMPRESE sarebbe limitata all’accertamento giudiziale del diritto ad ottenere, quale contributo erogabile, l’importo esattamente corrispondente a quello già definito con tale atto dell’11 novembre 2021 di approvazione delle spese e dei finanziamenti dall’ente camerale sicché l’eventuale accoglimento del ricorso in primo grado, diversamente da quanto erroneamente affermato in sentenza, non ridurrebbe l’impegno di spesa a scapito degli altri soggetti ammessi e finanziati;
- al contrario, l’accoglimento del gravame determinerebbe l’accertamento in capo ad ASSIMPRESE del diritto al contributo finanziario di €. 273.650,00 (pari al 68,58% delle spese riconosciute ammissibili di €. 393.350,00 come definiti con nota prot. 3161/22 del 18.05.2022), importo che è addirittura inferiore rispetto a quello definito con la Determinazione n. 406/2021 del Dirigente Area Promozione della C.C.I.A.A. Napoli, senza per ciò determinare una qualsivoglia riduzione del tetto spesa a favore degli altri partecipanti.
2.1 Il motivo è fondato.
La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che “Nel processo amministrativo la nozione di controinteressato al ricorso si basa sulla contemporanea sussistenza dell'elemento formale, rappresentato dalla contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, tale da consentirne alla parte ricorrente l'agevole individuazione, e l'elemento sostanziale, derivante dall'esistenza in capo a tale soggetto di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l'azione impugnatoria” (ex multis, nella giurisprudenza di questa Sezione, Cons. Stato, sez. VI, 04/08/2023, n.7544).
Ebbene, difetta nel caso di specie, rispetto alla posizione degli altri soggetti ammessi al contributo, il suddetto requisito sostanziale, non potendosi gli stessi, di conseguenza, ritenere controinteressati parti necessarie del processo di primo grado ex art. 41 c.p.a..
Quest’ultimi non verrebbero, infatti, in alcun modo pregiudicati dall’eventuale accoglimento della domanda di annullamento proposta nei confronti del provvedimento gravato in primo grado, atteso che la loro ammissione al finanziamento (e l’entità di quest’ultimo) discende dalla citata determinazione n. 406 del’11 novembre 2021 (nonché dagli eventuali provvedimenti di verifica delle posizioni individuali dei medesimi svolti a valle di tale ammissione), che invero esula dall’oggetto del presente giudizio.
A ciò si aggiunga che detta determinazione di approvazione è atto a monte rispetto a quello di diniego parziale gravato in prime cure, sicché, anche in caso di accertamento dell’illegittimità di quest’ultimo, essa non potrebbe comunque ritenersi né invalidata in via derivata né tantomeno caducata in via automatica.
Inoltre, non può obliterarsi che, come dedotto dalla stessa parte appellante, l’eventuale accoglimento del ricorso di primo grado condurrebbe al riconoscimento della spettanza in capo ad ASSIMPRESE di un contributo di €. 273.650,00 e, cioè, di importo inferiore rispetto a quello (di € 280.000,00) che le è stato attribuito con la determinazione n. 406/2021 (e che, come osservato, ha cristallizzato la ripartizione del plafond tra gli ammessi alla misura).
3. L’accertata fondatezza del primo motivo di appello esonera il Collegio dallo scrutinio delle ulteriori doglianze svolte a mezzo dell’atto di gravame.
Ciò in quanto la declaratoria di inammissibilità resa dal primo giudice con la sentenza impugnata risulta essere frutto di un errore palese.
E, infatti, emerge ictu oculi dal ricorso di primo grado che oggetto di impugnazione in prime cure è stato unicamente il provvedimento di rigetto parziale dell’istanza di finanziamento e non anche, come già osservato, la determinazione recante l’approvazione degli elenchi di tutte le domande ammesse.
Assolutamente significativo è, peraltro, che la stessa Camera di Commercio, assumendo una posizione diversa rispetto a quella tenuta in primo grado, con nota prot. n. 87813/U del 11 settembre 2025, abbia riconosciuto che la “posizione di coloro che hanno beneficiato dei contributi di cui alla determinazione dirigenziale n. 406/2021 non sarebbe pregiudicata dall’esito del giudizio” rimettendosi al Collegio in ordine all’accoglimento del primo motivo (si veda pag. 7 della memoria ex art. 73 c.p.a. del 14 novembre 2025), escludendo, così, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, la necessità di una rinnovazione dell’intera procedura a seguito dell’eventuale accoglimento del ricorso di primo grado.
3.1 Ne discende che deve trovare applicazione il principio di diritto elaborato dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio con la sentenza 20 novembre 2024, n. 16, secondo cui “L’art. 105, comma 1, c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la legittimazione o l’interesse del ricorrente”.
In particolare, ricorrono, nel caso che occupa, ambedue le ipotesi delineate alle lett. a) e b) del punto 11.9 della suddetta sentenza (essendo qui oggetto di appello una decisione di inammissibilità che ha “omesso l’esame del merito inteso come fatti di causa, ossia decisioni che non prendono in considerazione la specifica situazione fattuale” e che non ha esaminato “il merito inteso come motivi di ricorso”).
3.2 Deve osservarsi, solo per completezza, che l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. può essere disposto anche in mancanza di specifico avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., poiché un simile esito non consegue ad una questione rilevata d’ufficio, ma all’accoglimento della questione dedotta dalla parte appellante, cui si ritenga di applicare la conseguente disciplina processuale (da ultimo Cons. Stato, sez. III, 21 novembre 2025, n. 9134).
4. Per le ragioni esposte l’appello è fondato.
Per l’effetto, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. va dichiarata la nullità della sentenza impugnata e rimessa la causa al primo giudice.
5. Sussistono nondimeno, anche in considerazione della circostanza che l’accoglimento dell’appello si fonda su profili di rito e del complessivo comportamento delle parti, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara nulla la sentenza impugnata con rimessione al giudice di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR LP, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
GI NE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI NE | AR LP |
IL SEGRETARIO