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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/10/2025, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico, GOP avv. Arturo Ferlicchia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA allegando la stessa ex art. 281 sexies cpc al verbale di udienza del 20.10.2025 nella causa civile iscritta al n. 1384 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elett.te domiciliati presso l'indirizzo telematico dell'avv. Operamolla Vincenzo che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTORE
E
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni
All'udienza del 20 ottobre 2025 il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. – come novellato dalla legge 69/2009 - si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Gli attori con l'atto introduttivo del giudizio hanno chiesto nei confronti del convenuto quanto segue:
“1) accertare e dichiarare la natura illecita e diffamatoria dei contenuti della prima pagina e dell'articolo a pag. 5 del numero 10 del giornale 'L'Attacco" del 17 1.2019 per le causali esposte in narrativa;
2) condannare il convenuto al risarcimento del danno derivante dalla condotta illecita sub 1 da
pagina 1 di 5 determinarsi in € 10.000,00 in favore di ciascuno degli attori ed alla riparazione pecuniaria di cui alt ari.
12 della Legge Stampa da determinarsi in € 2.500,00 in favore di ciascuno degli attori, oltre interessi, rivalutazione e spese legali.”.
La società convenuta , verificata la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo CP_1 del giudizio, veniva dichiarata contumace.
***
1- La domanda promossa da parte attrice nei confronti della società convenuta non è fondata e deve essere rigettata per quanto di seguito indicato.
Gli attori lamentano danni non patrimoniali conseguenti la pubblicazione di due articoli - di asserito contenuto diffamatorio - sul giornale L'Attacco.
Va detto che la reputazione personale fa parte dei diritti della personalità umana che - unitamente al diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza – sono singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, vede tutelati, cfr. art. 2 e 3 Costituzione.
Va pure rilevato che la tutela della reputazione personale e dell'onore deve molto spesso trovare un adeguato bilanciamento con un altro diritto fondamentale, ossia quello di manifestazione del libero pensiero, in tutte le sue specifiche declinazioni, quali il diritto di critica e il diritto di cronaca, che trovano un preciso addentellato costituzionale nell'art. 21 Cost.
L'impossibile coesistenza di entrambe le tutele, in alcune occasioni, impone all'ordinamento, all'esito di un bilanciamento tra i valori in gioco, di decidere quale dei due diritti deve considerarsi prevalente, sacrificando l'altro. Ciò avviene attraverso l'operatività di vere e proprie esimenti che, in una data situazione, elidono l'antigiuridicità di una condotta altrimenti rilevante.
Sul punto si richiamano i seguenti principi giurisprudenziali:
-"in tema di esercizio dell'attività giornalistica, il carattere diffamatorio di un articolo non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni in esso contenute, dovendosi, invece, procedere ad un giudizio complessivo, nel quale, tuttavia, il titolo può assumere una specifica valenza allorché sia formulato in termini tali da recare un'affermazione compiuta, chiara, univoca ed integralmente percepibile senza la lettura del testo, risultando, così, idoneo di per sé, proprio in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore più frettoloso, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione”; - "in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca soggiace al limite della continenza, che comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l'altrui dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell'articolo, ma all'intero contesto espressivo in cui l'articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare
pagina 2 di 5 i lettori più frettolosi.”, (cfr Cass. Sez. 3-, Ordinanza n. 12012 del 16/05/2017 e Sez. 3, Sentenza n. 25739 del 05/12/2014.
Nel caso che ci occupa va inoltre evidenziato che l'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dal citato art. 2043, senza differenziazioni in termini di prova (cfr.
Cass., sez. un. n. 26972 del 2008, cit.). Ne consegue che la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole (ossia, una perdita ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., quale norma richiamata dall'art. 2056 c.c.) di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova, sebbene, a tale ultimo fine, possano ben utilizzarsi anche le presunzioni semplici, là dove, proprio in materia di danno causato da diffamazione, idonei parametri di riferimento possono rinvenirsi, tra gli altri, dalla diffusione dello scritto, dalla rilevanza dell'offesa e dalla posizione sociale della vittima (si veda, in tema di diffamazione a mezzo stampa Cass. n. 13153 del 2017).
Di conseguenza incombe sull'attore la prova di dimostrare l'effettivo danno patito, cfr. Cass. Civ.
Sez. III, 30/09/2014, n.20558, anche con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale, cfr. Corte
d'Appello di L'Aquila, 27/01/2020, n. 132.
Preliminarmente va evidenziato che parte attrice non ha dato prova che la società convenuta sia l'editrice del giornale su cui è avvenuta la pubblicazione e, pertanto, che la stessa sia tenuta a risarcire il danno derivante dalla medesima pubblicazione asseritamente diffamatoria.
Ciò detto, va rilevato che la decisione del presente giudizio si fonda, rigettate le prove orali articolate dall'attore, sulla documentazione prodotta;
parte attrice ha prodotto agli atti di causa sia copia di alcune pagine del giornale L'Attacco, pubblicazione n. 10 del 17.1.2019, con le parti di asserito contenuto diffamatorio sia documentazione, decreto e delibere del Comune di Cerignola, riferibili alla medesima parte attrice, a supporto della domanda avanzata nei confronti della società convenuta.
Va valutato pertanto sia se foto/titoli/articoli pubblicati sul giornale L'Attacco del 17.1.2019 abbiano, o meno, contenuto diffamatorio nei confronti degli attori sia che parte attrice abbia dato prova degli ulteriori requisiti necessari per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, come lamentato;
inoltre va verificato se parte attrice abbia dato prova della diffusione dello scritto, della rilevanza dell'offesa e della sua posizione sociale, sia relativamente al contesto sociale sia a quello professionale.
Pertanto, ai fini del risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa rileva, in primis, che la lettura del testo e le espressioni usate nelle foto/titoli/articoli pubblicati sul giornale appaiano di contenuto inequivocabile e, poi, che gli stessi muovano puntuali accuse nei confronti della parte asseritamente diffamata.
pagina 3 di 5 Dalla pubblicazione n. 10 del 17.1.2019 del giornale L'Attacco, in particolare foto e relativa didascalia in prima pagina nonché articolo titolato “il personaggio” a pagina 5, cfr. produzione attorea, le stesse non appaiono di contenuto inequivocabile nè inoltre, muovono puntuali accuse nei confronti di parte attrice: per il lettore, nell'accezione più ampia, la foto dell'attore e la relativa Parte_1 didascalia in prima pagina non possono che apparire generiche posto che entrambe sono associate alle difese che il Sindaco di Cerignola fa del suo operato, mentre l'articolo titolato “il personaggio” a pagina
5, pregno di imprecisioni, nello stigmatizzare l'operato politico del Sindaco e della Giunta di Cerignola inserisce a vario titolo diversi soggetti, tra cui gli attori.
Come detto, oltre alla pubblicazione e al contenuto della stessa, asseritamente diffamatoria, vi sono altri requisiti necessari per il risarcimento danni conseguente la diffamazione a mezzo stampa ossia:
- la prova della diffusione del medesimo giornale, e cioè che il contenuto dell'articolo sia stato effettivamente raggiungibile da un numero significativo di persone;
- prova della rilevanza dell'offesa in riferimento alla posizione sociale e professionale degli attori;
- la prova del danno concreto, patrimoniale/ non patrimoniale patito dai diffamati.
Parte attrice, all'esito dell'istruttoria, nè ha dato prova che il contenuto della pubblicazione abbia raggiunto un numero significativo di persone, né ha dato prova della rilevanza dell'offesa in riferimento alla posizione sociale e professionale degli attori, né ha dato prova del danno non patrimoniale asseritamente dal medesimo attore patito.
A riguardo vanno pure sottolineati i seguenti principi:
- “Il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, per un articolo asseritamente diffamatorio), inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.”, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/02/2020, n. 4005;
- ““In tema di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per lesione della reputazione personale, la condotta asseritamente diffamatoria della persona non va valutata "quam suis", e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come lesione dell'onore e della reputazione di cui la persona goda tra i consociati.””, Cass. civ., Sez. I, 21/06/2016, n. 12813.
All'esito dell'istruttoria e alla luce di principi giurisprudenziali su riportati la domanda attorea va di conseguenza rigetta.
Nulla per le spese di lite stante la contumacia della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pagina 4 di 5 pronunziando sulla domanda proposta contro la società , rigettata ogni diversa Parte_1 CP_1 istanza, così decide:
- rigetta le domande attoree;
- nulla per le spese.
Sentenza pubblicata telematicamente, al termine della camera di consiglio, mediante allegazione al verbale di udienza del 20.10.2025.
IL GOP
avv. Arturo Ferlicchia
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico, GOP avv. Arturo Ferlicchia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA allegando la stessa ex art. 281 sexies cpc al verbale di udienza del 20.10.2025 nella causa civile iscritta al n. 1384 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elett.te domiciliati presso l'indirizzo telematico dell'avv. Operamolla Vincenzo che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTORE
E
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni
All'udienza del 20 ottobre 2025 il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. – come novellato dalla legge 69/2009 - si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Gli attori con l'atto introduttivo del giudizio hanno chiesto nei confronti del convenuto quanto segue:
“1) accertare e dichiarare la natura illecita e diffamatoria dei contenuti della prima pagina e dell'articolo a pag. 5 del numero 10 del giornale 'L'Attacco" del 17 1.2019 per le causali esposte in narrativa;
2) condannare il convenuto al risarcimento del danno derivante dalla condotta illecita sub 1 da
pagina 1 di 5 determinarsi in € 10.000,00 in favore di ciascuno degli attori ed alla riparazione pecuniaria di cui alt ari.
12 della Legge Stampa da determinarsi in € 2.500,00 in favore di ciascuno degli attori, oltre interessi, rivalutazione e spese legali.”.
La società convenuta , verificata la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo CP_1 del giudizio, veniva dichiarata contumace.
***
1- La domanda promossa da parte attrice nei confronti della società convenuta non è fondata e deve essere rigettata per quanto di seguito indicato.
Gli attori lamentano danni non patrimoniali conseguenti la pubblicazione di due articoli - di asserito contenuto diffamatorio - sul giornale L'Attacco.
Va detto che la reputazione personale fa parte dei diritti della personalità umana che - unitamente al diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza – sono singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, vede tutelati, cfr. art. 2 e 3 Costituzione.
Va pure rilevato che la tutela della reputazione personale e dell'onore deve molto spesso trovare un adeguato bilanciamento con un altro diritto fondamentale, ossia quello di manifestazione del libero pensiero, in tutte le sue specifiche declinazioni, quali il diritto di critica e il diritto di cronaca, che trovano un preciso addentellato costituzionale nell'art. 21 Cost.
L'impossibile coesistenza di entrambe le tutele, in alcune occasioni, impone all'ordinamento, all'esito di un bilanciamento tra i valori in gioco, di decidere quale dei due diritti deve considerarsi prevalente, sacrificando l'altro. Ciò avviene attraverso l'operatività di vere e proprie esimenti che, in una data situazione, elidono l'antigiuridicità di una condotta altrimenti rilevante.
Sul punto si richiamano i seguenti principi giurisprudenziali:
-"in tema di esercizio dell'attività giornalistica, il carattere diffamatorio di un articolo non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni in esso contenute, dovendosi, invece, procedere ad un giudizio complessivo, nel quale, tuttavia, il titolo può assumere una specifica valenza allorché sia formulato in termini tali da recare un'affermazione compiuta, chiara, univoca ed integralmente percepibile senza la lettura del testo, risultando, così, idoneo di per sé, proprio in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore più frettoloso, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione”; - "in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca soggiace al limite della continenza, che comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l'altrui dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell'articolo, ma all'intero contesto espressivo in cui l'articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare
pagina 2 di 5 i lettori più frettolosi.”, (cfr Cass. Sez. 3-, Ordinanza n. 12012 del 16/05/2017 e Sez. 3, Sentenza n. 25739 del 05/12/2014.
Nel caso che ci occupa va inoltre evidenziato che l'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dal citato art. 2043, senza differenziazioni in termini di prova (cfr.
Cass., sez. un. n. 26972 del 2008, cit.). Ne consegue che la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole (ossia, una perdita ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., quale norma richiamata dall'art. 2056 c.c.) di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova, sebbene, a tale ultimo fine, possano ben utilizzarsi anche le presunzioni semplici, là dove, proprio in materia di danno causato da diffamazione, idonei parametri di riferimento possono rinvenirsi, tra gli altri, dalla diffusione dello scritto, dalla rilevanza dell'offesa e dalla posizione sociale della vittima (si veda, in tema di diffamazione a mezzo stampa Cass. n. 13153 del 2017).
Di conseguenza incombe sull'attore la prova di dimostrare l'effettivo danno patito, cfr. Cass. Civ.
Sez. III, 30/09/2014, n.20558, anche con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale, cfr. Corte
d'Appello di L'Aquila, 27/01/2020, n. 132.
Preliminarmente va evidenziato che parte attrice non ha dato prova che la società convenuta sia l'editrice del giornale su cui è avvenuta la pubblicazione e, pertanto, che la stessa sia tenuta a risarcire il danno derivante dalla medesima pubblicazione asseritamente diffamatoria.
Ciò detto, va rilevato che la decisione del presente giudizio si fonda, rigettate le prove orali articolate dall'attore, sulla documentazione prodotta;
parte attrice ha prodotto agli atti di causa sia copia di alcune pagine del giornale L'Attacco, pubblicazione n. 10 del 17.1.2019, con le parti di asserito contenuto diffamatorio sia documentazione, decreto e delibere del Comune di Cerignola, riferibili alla medesima parte attrice, a supporto della domanda avanzata nei confronti della società convenuta.
Va valutato pertanto sia se foto/titoli/articoli pubblicati sul giornale L'Attacco del 17.1.2019 abbiano, o meno, contenuto diffamatorio nei confronti degli attori sia che parte attrice abbia dato prova degli ulteriori requisiti necessari per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, come lamentato;
inoltre va verificato se parte attrice abbia dato prova della diffusione dello scritto, della rilevanza dell'offesa e della sua posizione sociale, sia relativamente al contesto sociale sia a quello professionale.
Pertanto, ai fini del risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa rileva, in primis, che la lettura del testo e le espressioni usate nelle foto/titoli/articoli pubblicati sul giornale appaiano di contenuto inequivocabile e, poi, che gli stessi muovano puntuali accuse nei confronti della parte asseritamente diffamata.
pagina 3 di 5 Dalla pubblicazione n. 10 del 17.1.2019 del giornale L'Attacco, in particolare foto e relativa didascalia in prima pagina nonché articolo titolato “il personaggio” a pagina 5, cfr. produzione attorea, le stesse non appaiono di contenuto inequivocabile nè inoltre, muovono puntuali accuse nei confronti di parte attrice: per il lettore, nell'accezione più ampia, la foto dell'attore e la relativa Parte_1 didascalia in prima pagina non possono che apparire generiche posto che entrambe sono associate alle difese che il Sindaco di Cerignola fa del suo operato, mentre l'articolo titolato “il personaggio” a pagina
5, pregno di imprecisioni, nello stigmatizzare l'operato politico del Sindaco e della Giunta di Cerignola inserisce a vario titolo diversi soggetti, tra cui gli attori.
Come detto, oltre alla pubblicazione e al contenuto della stessa, asseritamente diffamatoria, vi sono altri requisiti necessari per il risarcimento danni conseguente la diffamazione a mezzo stampa ossia:
- la prova della diffusione del medesimo giornale, e cioè che il contenuto dell'articolo sia stato effettivamente raggiungibile da un numero significativo di persone;
- prova della rilevanza dell'offesa in riferimento alla posizione sociale e professionale degli attori;
- la prova del danno concreto, patrimoniale/ non patrimoniale patito dai diffamati.
Parte attrice, all'esito dell'istruttoria, nè ha dato prova che il contenuto della pubblicazione abbia raggiunto un numero significativo di persone, né ha dato prova della rilevanza dell'offesa in riferimento alla posizione sociale e professionale degli attori, né ha dato prova del danno non patrimoniale asseritamente dal medesimo attore patito.
A riguardo vanno pure sottolineati i seguenti principi:
- “Il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, per un articolo asseritamente diffamatorio), inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.”, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/02/2020, n. 4005;
- ““In tema di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per lesione della reputazione personale, la condotta asseritamente diffamatoria della persona non va valutata "quam suis", e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come lesione dell'onore e della reputazione di cui la persona goda tra i consociati.””, Cass. civ., Sez. I, 21/06/2016, n. 12813.
All'esito dell'istruttoria e alla luce di principi giurisprudenziali su riportati la domanda attorea va di conseguenza rigetta.
Nulla per le spese di lite stante la contumacia della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pagina 4 di 5 pronunziando sulla domanda proposta contro la società , rigettata ogni diversa Parte_1 CP_1 istanza, così decide:
- rigetta le domande attoree;
- nulla per le spese.
Sentenza pubblicata telematicamente, al termine della camera di consiglio, mediante allegazione al verbale di udienza del 20.10.2025.
IL GOP
avv. Arturo Ferlicchia
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