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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/12/2025, n. 6204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6204 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17888/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 17888/2019 promossa da:
c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Arena;
C.F._1
ATTORE
Contro
P. iva , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Mario Francesco Mancuso, con domicilio eletto presso lo studio degli avv.ti Mario Mancuso e Gianluca Torrisi.
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio al fine di accertare e
[...] Controparte_1
dichiarare l'inadempimento dell'Ente determinato dalla mancata attivazione del contratto di somministrazione di gas e, di conseguenza, di condannarlo al risarcimento della somma di euro 120.078,82 per danni patrimoniali e non patrimoniali, intesi come spese sostenute e lucro cessante.
In particolare, l'attrice allegava che in data 26.10.2018 aveva presentato richiesta formale per l'attivazione della fornitura di gas a Controparte_1
per un immobile destinato a diventare un B&B, provvedendo a versare la somma di euro 245,53 per l'attivazione della fornitura e in data 28.10.2018
aveva sottoscritto e stipulato il contratto con Controparte_1
Asseriva che la convenuta non aveva attivato l'utenza richiesta, nonostante le ripetute sollecitazioni, costringendola così a rivolgersi a un altro fornitore di gas, con il quale aveva stipulato un nuovo contratto di fornitura in data
29.08.2019.
Chiedeva, pertanto, il risarcimento per il danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute per l'allaccio di entrambe le forniture, il danno non patrimoniale derivante dal mancato guadagno, danno da perdita di clientela.
Si costituiva in giudizio la quale domandava di ritenere e Controparte_1
dichiarare l'assenza di responsabilità contrattuale o di qualsiasi altro tipo della per i fatti oggetto di causa, per l'effetto, di rigettare tutte Controparte_1 le avverse pretese perché completamente infondate in fatto e in diritto e comunque non provate.
§§§
In via preliminare, si precisa che parte attrice all'udienza del 05.06.2023,
all'esito dell'istruttoria sino a quel punto svolta e su invito del Giudice a conciliare, ha ridotto il quantum della domanda a euro 5.000,00, oltre onorari.
§§§
Nel merito, al fine di risolvere la presente controversia occorre, innanzitutto,
inquadrare la fattispecie giuridica relativa al caso e per fare ciò è necessario partire offerta probatoria versata in atti.
L'attrice ha depositato una “richiesta per una nuova fornitura di gas (artt. 46
e 47 DPR N. 445 28 dicembre 2000), sottoscritta in data 26.10.2018, destinata a ma nulla ha prodotto relativamente alla Controparte_1
documentazione richiesta dall' per la completezza del documento. CP_1
Come eccepito da (e verificabile in quanto presente in Controparte_1
atti) alla pagina 8 veniva richiesto l'invio della documentazione completa,
comprensiva del documento di identificazione del richiedente. Tuttavia, lo stesso non è stato inviato contestualmente alla documentazione. A riprova di ciò, la convenuta ha depositato la pec inviata all'attrice in data 05.11.2018,
nella quale domandava l'integrazione documentale necessaria. Nello
specifico scriveva “La presente per informarla che la Controparte_1
modulistica da lei inviata in data 26/10/2018, risulta non conforme. Per dare
esito alla sua richiesta è necessario rinviare tutta la documentazione compilata e firmata correttamente indicando i dati relativi al titolo edilizio,
allegando un documento d'identità leggibile e in corso di validità.”
Tale ultima circostanza rappresenta un elemento fondamentale ai fini della valutazione e dell'attribuzione di eventuali responsabilità.
Si precisa che si tratta di una circostanza mai negata da parte attrice.
L'art. 115 c.p.c., che disciplina il cosiddetto principio di "non contestazione",
prevede che la parte debba prendere posizione sui fatti posti dalla controparte a fondamento della propria domanda.
Pertanto, alla luce di quanto disposto dall'art 115 c.p.c. i fatti solo genericamente contestati, o comunque, come nel caso di specie, non affatto contestati, costituiscono prova su cui il giudice può fondare la propria decisione.
Giova ricordare che “la valutazione di tale condotta processuale agli effetti
della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte deve essere
correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario
di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale
è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi
fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando
espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora
deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella
posta a base delle difese precedentemente svolte (cfr. Cassazione civile, Sez.
VI-2, ordinanza n. 31402 del 2 dicembre 2019).” Allo scopo di verificare le responsabilità della società occorre, inoltre,
soffermarsi sulle procedure che devono essere eseguite per l'inizio della somministrazione della fornitura e le relative obbligazioni che sorgono a carico delle parti coinvolte.
Al riguardo, un nuovo allaccio alla rete del gas prevede in prima fase il coinvolgimento di una società fornitrice, cui segue l'istallazione del contatore attraverso il quale l'abitazione viene connessa. È compito della società di distribuzione del gas procedere all'installazione, il quale previa verifica delle regolarità richieste dalla legge e dell'immobile, provvede a dare un codice
PDR univoco e invariabile, (punto di riconsegna usato per identificare il luogo geografico della fornitura). Successivamente, la documentazione debitamente compilata e firmata viene inviata alla società fornitrice di vendita, che potrebbe essere diversa rispetto a quella inizialmente contattata, la quale provvederà all'allacciamento se tutto sarà nella norma.
L'analisi della documentazione versata in atti permette di verificare che tutti gli adempimenti fondamentali da parte di sono stati Controparte_1
compiuti, non potendo attribuire a quest'ultima comportamenti negligenti durante le fasi richieste. Di contro, parte attrice, non ha mai dimostrato, né
allegato di avere ottemperato agli obblighi ai fini della completezza e conformità della documentazione richiesta. La mancanza di questi elementi non permette di poter condurre una valutazione circa le tempistiche che i vari passaggi hanno richiesto. Tra le produzioni di parte attrice, sebbene la stessa dichiari di avere allegato il contratto di fornitura sottoscritto in data 28.10.2018, nulla è presente. Tale
importante carenza probatoria non permette di poter configurare delle responsabilità a carico di atteso che alla luce di una verità Controparte_1
processuale non è sorto nessun obbligo di fornitura della convenuta nei confronti dell'attrice.
La condotta tenuta da è da ritenersi corretta e non Controparte_1
negligente, rilevato che quest'ultima ha anche svolto un'attività di vigilanza e controllo, verificando e accertando che la documentazione richiesta fosse completa e fedelmente compilata in tutti i suoi elementi essenziali, come verificabile in atti. Difatti, quest'ultima, in assenza della comunicazione del numero di PdR da parte della società Distributrice alla si Parte_1
mobilitava una prima volta con la pratica A-0339793039, poi con sollecito del
21.12.2018 per chiederne la trasmissione pur in assenza di un contratto vero e proprio di fornitura. eccepisce che la documentazione Controparte_1
dalla inviata era carente del modello allegato IS destinato al Parte_1
Distributore e decorsi i 120 giorni si era estinta la richiesta secondo la disciplina regolamentare in materia. Nessuna prova contraria viene fornita dall'attrice.
In punto di diritto, in virtù dell'art. 1175 del Codice civile che impone ad entrambi i soggetti del rapporto obbligatorio un comportamento ispirato alle regole della correttezza, e, ai sensi dell'art. 1227 del Codice civile, per una riduzione del risarcimento del danno “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno” non emergono comportamenti scorretti della convenuta.
L'attrice non ha dato prova delle responsabilità da attribuire a CP_1
atteso che nulla è stato depositato, né è emerso nel corso dell'istruttoria
[...]
relativamente al perfezionamento di un contratto di somministrazione.
Va precisato che il codice 2WI8P316 del presunto contratto stipulato per la fornitura del gas, al quale fa riferimento l'attrice, si riferisce, in verità, al contratto di fornitura di energia elettrica stipulato con la medesima società.
Parte attrice, infatti, asserisce che tra le parti era sorta un'obbligazione contrattuale ma dagli atti si evince che non è sorto nessun vincolo contrattuale in quanto il contratto su cui si discute non è mai stato stipulato.
Come chiarito da e verificabile dagli atti di causa, parte Controparte_1
attrice è incorsa in errore nella presunta stipulazione del contratto, atteso che allo stato dei fatti nulla poteva esigere di più dal trader.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, la domanda di risarcimento avanzata da va rigettata. Parte_1
secondo soccombenza, va condannata Parte_1
alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio nei confronti di Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- Rigetta la domanda;
- Condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese del presente procedimento, che si liquidano in € CP_1
1.701,00 per compensi oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Catania, 28/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 17888/2019 promossa da:
c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Arena;
C.F._1
ATTORE
Contro
P. iva , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Mario Francesco Mancuso, con domicilio eletto presso lo studio degli avv.ti Mario Mancuso e Gianluca Torrisi.
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio al fine di accertare e
[...] Controparte_1
dichiarare l'inadempimento dell'Ente determinato dalla mancata attivazione del contratto di somministrazione di gas e, di conseguenza, di condannarlo al risarcimento della somma di euro 120.078,82 per danni patrimoniali e non patrimoniali, intesi come spese sostenute e lucro cessante.
In particolare, l'attrice allegava che in data 26.10.2018 aveva presentato richiesta formale per l'attivazione della fornitura di gas a Controparte_1
per un immobile destinato a diventare un B&B, provvedendo a versare la somma di euro 245,53 per l'attivazione della fornitura e in data 28.10.2018
aveva sottoscritto e stipulato il contratto con Controparte_1
Asseriva che la convenuta non aveva attivato l'utenza richiesta, nonostante le ripetute sollecitazioni, costringendola così a rivolgersi a un altro fornitore di gas, con il quale aveva stipulato un nuovo contratto di fornitura in data
29.08.2019.
Chiedeva, pertanto, il risarcimento per il danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute per l'allaccio di entrambe le forniture, il danno non patrimoniale derivante dal mancato guadagno, danno da perdita di clientela.
Si costituiva in giudizio la quale domandava di ritenere e Controparte_1
dichiarare l'assenza di responsabilità contrattuale o di qualsiasi altro tipo della per i fatti oggetto di causa, per l'effetto, di rigettare tutte Controparte_1 le avverse pretese perché completamente infondate in fatto e in diritto e comunque non provate.
§§§
In via preliminare, si precisa che parte attrice all'udienza del 05.06.2023,
all'esito dell'istruttoria sino a quel punto svolta e su invito del Giudice a conciliare, ha ridotto il quantum della domanda a euro 5.000,00, oltre onorari.
§§§
Nel merito, al fine di risolvere la presente controversia occorre, innanzitutto,
inquadrare la fattispecie giuridica relativa al caso e per fare ciò è necessario partire offerta probatoria versata in atti.
L'attrice ha depositato una “richiesta per una nuova fornitura di gas (artt. 46
e 47 DPR N. 445 28 dicembre 2000), sottoscritta in data 26.10.2018, destinata a ma nulla ha prodotto relativamente alla Controparte_1
documentazione richiesta dall' per la completezza del documento. CP_1
Come eccepito da (e verificabile in quanto presente in Controparte_1
atti) alla pagina 8 veniva richiesto l'invio della documentazione completa,
comprensiva del documento di identificazione del richiedente. Tuttavia, lo stesso non è stato inviato contestualmente alla documentazione. A riprova di ciò, la convenuta ha depositato la pec inviata all'attrice in data 05.11.2018,
nella quale domandava l'integrazione documentale necessaria. Nello
specifico scriveva “La presente per informarla che la Controparte_1
modulistica da lei inviata in data 26/10/2018, risulta non conforme. Per dare
esito alla sua richiesta è necessario rinviare tutta la documentazione compilata e firmata correttamente indicando i dati relativi al titolo edilizio,
allegando un documento d'identità leggibile e in corso di validità.”
Tale ultima circostanza rappresenta un elemento fondamentale ai fini della valutazione e dell'attribuzione di eventuali responsabilità.
Si precisa che si tratta di una circostanza mai negata da parte attrice.
L'art. 115 c.p.c., che disciplina il cosiddetto principio di "non contestazione",
prevede che la parte debba prendere posizione sui fatti posti dalla controparte a fondamento della propria domanda.
Pertanto, alla luce di quanto disposto dall'art 115 c.p.c. i fatti solo genericamente contestati, o comunque, come nel caso di specie, non affatto contestati, costituiscono prova su cui il giudice può fondare la propria decisione.
Giova ricordare che “la valutazione di tale condotta processuale agli effetti
della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte deve essere
correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario
di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale
è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi
fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando
espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora
deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella
posta a base delle difese precedentemente svolte (cfr. Cassazione civile, Sez.
VI-2, ordinanza n. 31402 del 2 dicembre 2019).” Allo scopo di verificare le responsabilità della società occorre, inoltre,
soffermarsi sulle procedure che devono essere eseguite per l'inizio della somministrazione della fornitura e le relative obbligazioni che sorgono a carico delle parti coinvolte.
Al riguardo, un nuovo allaccio alla rete del gas prevede in prima fase il coinvolgimento di una società fornitrice, cui segue l'istallazione del contatore attraverso il quale l'abitazione viene connessa. È compito della società di distribuzione del gas procedere all'installazione, il quale previa verifica delle regolarità richieste dalla legge e dell'immobile, provvede a dare un codice
PDR univoco e invariabile, (punto di riconsegna usato per identificare il luogo geografico della fornitura). Successivamente, la documentazione debitamente compilata e firmata viene inviata alla società fornitrice di vendita, che potrebbe essere diversa rispetto a quella inizialmente contattata, la quale provvederà all'allacciamento se tutto sarà nella norma.
L'analisi della documentazione versata in atti permette di verificare che tutti gli adempimenti fondamentali da parte di sono stati Controparte_1
compiuti, non potendo attribuire a quest'ultima comportamenti negligenti durante le fasi richieste. Di contro, parte attrice, non ha mai dimostrato, né
allegato di avere ottemperato agli obblighi ai fini della completezza e conformità della documentazione richiesta. La mancanza di questi elementi non permette di poter condurre una valutazione circa le tempistiche che i vari passaggi hanno richiesto. Tra le produzioni di parte attrice, sebbene la stessa dichiari di avere allegato il contratto di fornitura sottoscritto in data 28.10.2018, nulla è presente. Tale
importante carenza probatoria non permette di poter configurare delle responsabilità a carico di atteso che alla luce di una verità Controparte_1
processuale non è sorto nessun obbligo di fornitura della convenuta nei confronti dell'attrice.
La condotta tenuta da è da ritenersi corretta e non Controparte_1
negligente, rilevato che quest'ultima ha anche svolto un'attività di vigilanza e controllo, verificando e accertando che la documentazione richiesta fosse completa e fedelmente compilata in tutti i suoi elementi essenziali, come verificabile in atti. Difatti, quest'ultima, in assenza della comunicazione del numero di PdR da parte della società Distributrice alla si Parte_1
mobilitava una prima volta con la pratica A-0339793039, poi con sollecito del
21.12.2018 per chiederne la trasmissione pur in assenza di un contratto vero e proprio di fornitura. eccepisce che la documentazione Controparte_1
dalla inviata era carente del modello allegato IS destinato al Parte_1
Distributore e decorsi i 120 giorni si era estinta la richiesta secondo la disciplina regolamentare in materia. Nessuna prova contraria viene fornita dall'attrice.
In punto di diritto, in virtù dell'art. 1175 del Codice civile che impone ad entrambi i soggetti del rapporto obbligatorio un comportamento ispirato alle regole della correttezza, e, ai sensi dell'art. 1227 del Codice civile, per una riduzione del risarcimento del danno “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno” non emergono comportamenti scorretti della convenuta.
L'attrice non ha dato prova delle responsabilità da attribuire a CP_1
atteso che nulla è stato depositato, né è emerso nel corso dell'istruttoria
[...]
relativamente al perfezionamento di un contratto di somministrazione.
Va precisato che il codice 2WI8P316 del presunto contratto stipulato per la fornitura del gas, al quale fa riferimento l'attrice, si riferisce, in verità, al contratto di fornitura di energia elettrica stipulato con la medesima società.
Parte attrice, infatti, asserisce che tra le parti era sorta un'obbligazione contrattuale ma dagli atti si evince che non è sorto nessun vincolo contrattuale in quanto il contratto su cui si discute non è mai stato stipulato.
Come chiarito da e verificabile dagli atti di causa, parte Controparte_1
attrice è incorsa in errore nella presunta stipulazione del contratto, atteso che allo stato dei fatti nulla poteva esigere di più dal trader.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, la domanda di risarcimento avanzata da va rigettata. Parte_1
secondo soccombenza, va condannata Parte_1
alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio nei confronti di Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- Rigetta la domanda;
- Condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese del presente procedimento, che si liquidano in € CP_1
1.701,00 per compensi oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Catania, 28/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa