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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 26/06/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 871/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 871/2021 promossa da:
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Alfredo Parte_1 C.F._1
Bragagni;
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...]; CP_1
CONVENUTO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'unica parte costituita ha concluso come da verbale di udienza del 25.02.2025, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
, deducendone la responsabilità esclusiva in relazione ad un sinistro occorso CP_1 all'attore in data 22.04.2019 alle ore 10:30 c.a., in occasione del quale l'attore sarebbe stato investito da parte di un velocipede condotto da mentre percorreva la via Cesare Battisti, nel CP_1 centro abitato di Grosseto, chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti per la somma di € 39.218,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero per la somma ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto: (i) che in data 22.04.2019 alle ore 10:30 c.a., nel percorrere la via Cesare Battisti, nel centro abitato di Grosseto a bordo del proprio velocipede marca
Bianchi, giunto all'intersezione con la Piazza Ponchielli, si sarebbe fermato sul margine sinistro della carreggiata, lungo il senso di marcia e, sceso dalla bicicletta proprio di fronte al Persona_1
pagina 1 di 5 sarebbe stato investito dal velocipede condotto dal Sig. ; (ii) che per effetto dell'urto, CP_1
l'attore sarebbe apparso subito in gravi condizioni, tanto che, avvisati i soccorsi, sarebbe stato immediatamente trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Misericordia, con trauma cranio- facciale;
(iii) che, a fronte di tali fatti, si sarebbe sottoposto a visita medico legale presso lo Studio del dottor il quale, nel proprio elaborato peritale del 28 agosto 2020, avrebbe quantificato i Persona_2 postumi delle lesioni riportate;
(i) che in virtù della responsabilità esclusiva del convenuto in relazione al sinistro, risulterebbe dovuta a titolo di risarcimento la somma di € 39.218,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero la somma ritenuta di giustizia.
Ha concluso chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti per la somma di €
39.218,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero per la somma ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese.
È rimasto contumace, benché ritualmente citato in giudizio, , sicché all'udienza del CP_1
14.09.2021, ne è stata dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie, ammesse ed espletate prove testimoniali, all'esito delle quali è stata disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 25.02.2025, sulle conclusioni dell'unica parte costituita, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alla stessa dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
L'attore ha convenuto in giudizio deducendone la responsabilità esclusiva in CP_1 relazione ad un sinistro occorso all'attore in data 22.04.2019 alle ore 10:30 c.a., in occasione del quale l'attore veniva investito da parte di un velocipede condotto da mentre percorreva la CP_1 via Cesare Battisti, nel centro abitato di Grosseto.
Il fatto storico del sinistro risulta comprovato dall'annotazione dell'attività di indagine della Polizia
Municipale del 31.7.2019, nella quale viene riportata la data e il luogo dell'intervento (22.04.2019 in
, le caratteristiche dell'incidente stradale, occorso tra due velocipedi, e i nominativi dei Persona_3 conducenti coinvolti (cfr. doc. n. 16 attore), ovvero e Parte_1 CP_1
. Nella medesima relazione viene altresì evidenziato come, pur nell'impossibilità di stabilire
[...]
l'esatta dinamica dell'incidente per assenza di testimoni e di telecamere di sorveglianza, sulla base dei rilievi eseguiti sul posto e anche alla luce delle dichiarazioni rese dai conducenti coinvolti, l'urto è avvenuto sul margine “sinistro” della carreggiata di Via C. Battisti, sicché il conducente del velocipede
” individuato nella persona del convenuto , tenuto conto Parte_2 CP_1 della direzione di provenienza, di fatto risulta essersi reso responsabile della violazione dell'art. 143 pagina 2 di 5 D.Lvo 285/1992 (Codice della Strada) che obbliga i veicoli non a motore a tenersi il più possibile lungo il margine destro della carreggiata (cfr. doc. n. 16 attore, pag. 2).
I testimoni escussi in corso di causa e (Agenti di Polizia Municipale Testimone_1 Testimone_2 di Grosseto - intervenuti sul posto subito dopo l'incidente ed autori della relazione di servizio al momento del sopralluogo, cui è seguita la relazione fatta successivamente dall'ufficio infortunistica del comando di Polizia Municipale, prodotta sub doc. 16 attore) hanno sostanzialmente confermato quanto risulta dall'annotazione dell'attività di indagine della Polizia Municipale del 31.7.2019, ovvero che i verbalizzanti, giunti sul posto dopo il fatto, trovarono un signore, conducente di una bicicletta da uomo poi individuato nella persona dell'attore, “che si trovava sul marciapiede sinistro rispetto al senso di percorrenza della via Cesare Battisti, in prossimità delle strisce pedonali posizionate dinanzi al
[...]
, il quale “era stato urtato, a quanto risultava dai rilievi fatti sul posto ed alla luce delle Per_1 dichiarazioni dei conducenti dei veicoli coinvolti, da un altro velocipede, condotto da altro signore”
(poi individuato nella persona di ), “mentre percorreva la via Cesare Battisti CP_1 tenendo la sinistra della carreggiata” (cfr. verbale del 29.11.2022).
Entrambi gli Agenti escussi hanno altresì confermato la presenza di tracce di sangue in prossimità delle strisce pedonali e che il soggetto “trovato seduto vicino al bar perdeva sangue dal naso” (cfr. verbale del 29.11.2022).
Va poi rilevato che il convenuto, pur ritualmente citato per rendere l'interrogatorio formale all'udienza del 20.06.2023, non si è presentato né ha fatto pervenire comunicazione di legittimo impedimento, sicché già in quella occasione ne è stata accertata e dichiarata la diserzione.
Il relativo contegno processuale andrà dunque valutato ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
Così ricostruita l'istruttoria, alla luce del quadro probatorio offerto, non risultano esserci dubbi circa la responsabilità esclusiva del convenuto, rimasto contumace, in relazione al sinistro occorso all'attore in data 22.04.2019 alle ore 10:30 c.a., in occasione del quale l'attore veniva di fatto investito da parte di un velocipede condotto da , responsabile della violazione dell'art. 143 D.Lvo CP_1
285/1992 (Codice della Strada) che obbliga i veicoli non a motore a tenersi il più possibile lungo il margine destro della carreggiata (cfr. doc. n. 16 attore, pag. 2).
Deve in particolare ritenersi provato che: (i) in data 22.04.2019, dopo aver percorso piazza Ponchielli, il si immetteva alla guida del suo velocipede mountainbike nella Via Cesare Battisti lungo il CP_1 senso di marcia, tenendo la sinistra della carreggiata;
(ii) giunto in prossimità delle strisce pedonali all'altezza del il investiva l'attore, fermo in piedi in prossimità delle stesse sul Persona_1 CP_1 ciglio della strada, mentre si accingeva ad attraversare la carreggiata conducendo a mano la propria pagina 3 di 5 bicicletta;
(iii) per effetto della collisione provocata dal convenuto, l'attore riportava ferite al volto con perdita di sangue, venendo poi trasportato al locale Pronto Soccorso.
Ne deriva che risulta raggiunta in questa sede la prova della responsabilità esclusiva del convenuto per i danni conseguenti al predetto sinistro.
Venendo dunque al danno risarcibile, particolare rilevanza assume l'esito della perizia tecnica a firma del dott. (cfr. deposito del 29.09.2023), la quale ha quantificato lo stesso evidenziando Persona_4 come a seguito del trauma riportato, si è determinato un periodo di malattia di giorni 72, di cui giorni
32 come invalidità temporanea totale, giorni 20 come invalidità temporanea parziale al 50%, giorni 20 come invalidità temporanea parziale al 25%.; residua inoltre un danno biologico permanente stimato nella misura del 9% senza incidenza sulla capacità lavorativa del danneggiato;
infine, sono state ritenute congrue le spese mediche documentate agli atti e richieste dall'attore per un totale di Euro
958,20, senza previsione di spese mediche future o necessità di ulteriori trattamenti medici o chirurgici
(cfr. perizia, pag. 12).
Pertanto, trattandosi di sinistro stradale occorso tra due velocipedi, in applicazione delle vigenti Tabelle per la liquidazione delle lesioni cd. “micropermanenti”, tenuto conto dell'età del danneggiato (69 anni al momento del sinistro del 22.04.2019), spetta all'attore la somma complessiva di € 17.378,90 a titolo di ristoro del danno complessivamente subito, comprensivo del rimborso delle spese mediche sostenute. Trattandosi di debito di valore liquidato unitariamente in conseguenza di illecito extracontrattuale (cfr. Cass., Sez. Un., n. 1712 del 1995), tale somma andrà maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data del fatto e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sino alla Sentenza;
il tutto oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. Nessun altro danno pare ravvisabile nel caso di specie, né la parte attrice ha provato la sussistenza di ulteriori danni alla propria sfera psichica che consentano una ulteriore personalizzazione rispetto al riconoscimento integrale dei valori tabellari medi.
Le spese relative alle operazioni peritali, stante gli esiti ed in considerazione dei fatti di causa, devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta.
In ordine alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. In accoglimento della domanda attorea, condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice la somma complessiva di Euro 17.378,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulla somma da pagina 4 di 5 prima devalutata alla data del fatto (22.04.2019) e poi rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat sino alla data della sentenza;
il tutto oltre interessi legali dalla Sentenza al saldo;
2. condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice le spese del giudizio, che liquida complessivamente in Euro 550,00 per spese vive;
nonché complessivamente Euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge;
3. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Così deciso in Grosseto, 25.06.2025 Il Giudice
Si comunichi Dott. Amedeo Russo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 871/2021 promossa da:
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Alfredo Parte_1 C.F._1
Bragagni;
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...]; CP_1
CONVENUTO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'unica parte costituita ha concluso come da verbale di udienza del 25.02.2025, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
, deducendone la responsabilità esclusiva in relazione ad un sinistro occorso CP_1 all'attore in data 22.04.2019 alle ore 10:30 c.a., in occasione del quale l'attore sarebbe stato investito da parte di un velocipede condotto da mentre percorreva la via Cesare Battisti, nel CP_1 centro abitato di Grosseto, chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti per la somma di € 39.218,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero per la somma ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto: (i) che in data 22.04.2019 alle ore 10:30 c.a., nel percorrere la via Cesare Battisti, nel centro abitato di Grosseto a bordo del proprio velocipede marca
Bianchi, giunto all'intersezione con la Piazza Ponchielli, si sarebbe fermato sul margine sinistro della carreggiata, lungo il senso di marcia e, sceso dalla bicicletta proprio di fronte al Persona_1
pagina 1 di 5 sarebbe stato investito dal velocipede condotto dal Sig. ; (ii) che per effetto dell'urto, CP_1
l'attore sarebbe apparso subito in gravi condizioni, tanto che, avvisati i soccorsi, sarebbe stato immediatamente trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Misericordia, con trauma cranio- facciale;
(iii) che, a fronte di tali fatti, si sarebbe sottoposto a visita medico legale presso lo Studio del dottor il quale, nel proprio elaborato peritale del 28 agosto 2020, avrebbe quantificato i Persona_2 postumi delle lesioni riportate;
(i) che in virtù della responsabilità esclusiva del convenuto in relazione al sinistro, risulterebbe dovuta a titolo di risarcimento la somma di € 39.218,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero la somma ritenuta di giustizia.
Ha concluso chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti per la somma di €
39.218,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero per la somma ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese.
È rimasto contumace, benché ritualmente citato in giudizio, , sicché all'udienza del CP_1
14.09.2021, ne è stata dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie, ammesse ed espletate prove testimoniali, all'esito delle quali è stata disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 25.02.2025, sulle conclusioni dell'unica parte costituita, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alla stessa dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
L'attore ha convenuto in giudizio deducendone la responsabilità esclusiva in CP_1 relazione ad un sinistro occorso all'attore in data 22.04.2019 alle ore 10:30 c.a., in occasione del quale l'attore veniva investito da parte di un velocipede condotto da mentre percorreva la CP_1 via Cesare Battisti, nel centro abitato di Grosseto.
Il fatto storico del sinistro risulta comprovato dall'annotazione dell'attività di indagine della Polizia
Municipale del 31.7.2019, nella quale viene riportata la data e il luogo dell'intervento (22.04.2019 in
, le caratteristiche dell'incidente stradale, occorso tra due velocipedi, e i nominativi dei Persona_3 conducenti coinvolti (cfr. doc. n. 16 attore), ovvero e Parte_1 CP_1
. Nella medesima relazione viene altresì evidenziato come, pur nell'impossibilità di stabilire
[...]
l'esatta dinamica dell'incidente per assenza di testimoni e di telecamere di sorveglianza, sulla base dei rilievi eseguiti sul posto e anche alla luce delle dichiarazioni rese dai conducenti coinvolti, l'urto è avvenuto sul margine “sinistro” della carreggiata di Via C. Battisti, sicché il conducente del velocipede
” individuato nella persona del convenuto , tenuto conto Parte_2 CP_1 della direzione di provenienza, di fatto risulta essersi reso responsabile della violazione dell'art. 143 pagina 2 di 5 D.Lvo 285/1992 (Codice della Strada) che obbliga i veicoli non a motore a tenersi il più possibile lungo il margine destro della carreggiata (cfr. doc. n. 16 attore, pag. 2).
I testimoni escussi in corso di causa e (Agenti di Polizia Municipale Testimone_1 Testimone_2 di Grosseto - intervenuti sul posto subito dopo l'incidente ed autori della relazione di servizio al momento del sopralluogo, cui è seguita la relazione fatta successivamente dall'ufficio infortunistica del comando di Polizia Municipale, prodotta sub doc. 16 attore) hanno sostanzialmente confermato quanto risulta dall'annotazione dell'attività di indagine della Polizia Municipale del 31.7.2019, ovvero che i verbalizzanti, giunti sul posto dopo il fatto, trovarono un signore, conducente di una bicicletta da uomo poi individuato nella persona dell'attore, “che si trovava sul marciapiede sinistro rispetto al senso di percorrenza della via Cesare Battisti, in prossimità delle strisce pedonali posizionate dinanzi al
[...]
, il quale “era stato urtato, a quanto risultava dai rilievi fatti sul posto ed alla luce delle Per_1 dichiarazioni dei conducenti dei veicoli coinvolti, da un altro velocipede, condotto da altro signore”
(poi individuato nella persona di ), “mentre percorreva la via Cesare Battisti CP_1 tenendo la sinistra della carreggiata” (cfr. verbale del 29.11.2022).
Entrambi gli Agenti escussi hanno altresì confermato la presenza di tracce di sangue in prossimità delle strisce pedonali e che il soggetto “trovato seduto vicino al bar perdeva sangue dal naso” (cfr. verbale del 29.11.2022).
Va poi rilevato che il convenuto, pur ritualmente citato per rendere l'interrogatorio formale all'udienza del 20.06.2023, non si è presentato né ha fatto pervenire comunicazione di legittimo impedimento, sicché già in quella occasione ne è stata accertata e dichiarata la diserzione.
Il relativo contegno processuale andrà dunque valutato ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
Così ricostruita l'istruttoria, alla luce del quadro probatorio offerto, non risultano esserci dubbi circa la responsabilità esclusiva del convenuto, rimasto contumace, in relazione al sinistro occorso all'attore in data 22.04.2019 alle ore 10:30 c.a., in occasione del quale l'attore veniva di fatto investito da parte di un velocipede condotto da , responsabile della violazione dell'art. 143 D.Lvo CP_1
285/1992 (Codice della Strada) che obbliga i veicoli non a motore a tenersi il più possibile lungo il margine destro della carreggiata (cfr. doc. n. 16 attore, pag. 2).
Deve in particolare ritenersi provato che: (i) in data 22.04.2019, dopo aver percorso piazza Ponchielli, il si immetteva alla guida del suo velocipede mountainbike nella Via Cesare Battisti lungo il CP_1 senso di marcia, tenendo la sinistra della carreggiata;
(ii) giunto in prossimità delle strisce pedonali all'altezza del il investiva l'attore, fermo in piedi in prossimità delle stesse sul Persona_1 CP_1 ciglio della strada, mentre si accingeva ad attraversare la carreggiata conducendo a mano la propria pagina 3 di 5 bicicletta;
(iii) per effetto della collisione provocata dal convenuto, l'attore riportava ferite al volto con perdita di sangue, venendo poi trasportato al locale Pronto Soccorso.
Ne deriva che risulta raggiunta in questa sede la prova della responsabilità esclusiva del convenuto per i danni conseguenti al predetto sinistro.
Venendo dunque al danno risarcibile, particolare rilevanza assume l'esito della perizia tecnica a firma del dott. (cfr. deposito del 29.09.2023), la quale ha quantificato lo stesso evidenziando Persona_4 come a seguito del trauma riportato, si è determinato un periodo di malattia di giorni 72, di cui giorni
32 come invalidità temporanea totale, giorni 20 come invalidità temporanea parziale al 50%, giorni 20 come invalidità temporanea parziale al 25%.; residua inoltre un danno biologico permanente stimato nella misura del 9% senza incidenza sulla capacità lavorativa del danneggiato;
infine, sono state ritenute congrue le spese mediche documentate agli atti e richieste dall'attore per un totale di Euro
958,20, senza previsione di spese mediche future o necessità di ulteriori trattamenti medici o chirurgici
(cfr. perizia, pag. 12).
Pertanto, trattandosi di sinistro stradale occorso tra due velocipedi, in applicazione delle vigenti Tabelle per la liquidazione delle lesioni cd. “micropermanenti”, tenuto conto dell'età del danneggiato (69 anni al momento del sinistro del 22.04.2019), spetta all'attore la somma complessiva di € 17.378,90 a titolo di ristoro del danno complessivamente subito, comprensivo del rimborso delle spese mediche sostenute. Trattandosi di debito di valore liquidato unitariamente in conseguenza di illecito extracontrattuale (cfr. Cass., Sez. Un., n. 1712 del 1995), tale somma andrà maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data del fatto e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sino alla Sentenza;
il tutto oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. Nessun altro danno pare ravvisabile nel caso di specie, né la parte attrice ha provato la sussistenza di ulteriori danni alla propria sfera psichica che consentano una ulteriore personalizzazione rispetto al riconoscimento integrale dei valori tabellari medi.
Le spese relative alle operazioni peritali, stante gli esiti ed in considerazione dei fatti di causa, devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta.
In ordine alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. In accoglimento della domanda attorea, condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice la somma complessiva di Euro 17.378,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulla somma da pagina 4 di 5 prima devalutata alla data del fatto (22.04.2019) e poi rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat sino alla data della sentenza;
il tutto oltre interessi legali dalla Sentenza al saldo;
2. condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice le spese del giudizio, che liquida complessivamente in Euro 550,00 per spese vive;
nonché complessivamente Euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge;
3. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Così deciso in Grosseto, 25.06.2025 Il Giudice
Si comunichi Dott. Amedeo Russo
pagina 5 di 5