Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 2456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2456 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta e della successiva riserva, ha pronunciato in grado di appello il giorno 10 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 912 del registro generale degli affari contenziosi relativo all'anno 2022 vertente tra
cod. fisc. nato a [...], il Parte_1 C.F._1
21.05.1970, ed ivi residente a[...], rapp.to e difeso dall'Avv.
Francesca Maria D'Avino, cod. fisc. , giusta procura alle liti, C.F._2
apposta in calce al presente atto, e con costei elett.te dom.to in Nola, alla Via San
Paolo Belsito, n.79. Si dichiara, ai fini dell'elezione di domicilio, di voler ricevere le comunicazioni, relative al presente procedimento, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
Appellante
e
Controparte_1
[P.IVA.: , in persona del Procuratore, Dott.
[...] P.IVA_1 [...]
, (C.F.: ) - giusta procura speciale per notar CP_2 C.F._3 Per_1
, Rep. n. 177893, Racc. 11776 del 28.04.2022 – con sede legale in Roma, alla Via
[...]
G. Grezar n. 14 - elettivamente domiciliata in Avellino (AV) alla via Giovanni Palatucci
n. 26 presso lo studio dell'avv. Lucia Raffaella Del Guercio [CF: ] C.F._4
1
Email_2
Appellata
NONCHE'
(CF: , in Controparte_3 P.IVA_2
persona del suo legale rapp.te p.t. il Presidente avv. con sede in Roma alla CP_4
via E. Q. Visconti n.8 ed elettivamente domiciliata in S. Anastasia al C.so Umberto I, 23 rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Barone (CF: ), giusta procura C.F._5
in calce al ricorso in opposizione notificato unitamente al pedissequo decreto. Si indica, ai sensi del D.L. 98 del 06.07.2011 e della L. 2 del 28/01/2009 il seguente numero di fax 081.8983380 ed indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 2072/2021 pubblicata il
26.10.2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, poi riuniti per identità delle questioni da trattare, la parte ricorrente
Avv. proponeva opposizione avverso due estratti di ruolo relativi ad Parte_1
alcune cartelle esattoriali (di cui asseriva di non avere avuto conoscenza perché mai notificate) ed avverso una cartella di pagamento.
In particolare, con il primo ricorso depositato in data 29.10.2018, assunto al R.G.L. n.
6810/2018, proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale nr. 071 2017
0122320307 000 per il mancato pagamento di € 3.532,84 a titolo di contributi della relativi all'anno 2010. Con il secondo ricorso, depositato in data 04.01.2019, CP_3
recante nr. 50/2019 R.g., l'odierno appellante proponeva opposizione avverso l'estratto di ruolo, di cui affermava di aver avuto visione in data 26.11.2018, riportante le cartelle nr. 071 2013 0043265527 000 e nr. 071 2015 0161461819 000 per il mancato pagamento di contributi relativi agli anni 2000, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. Infine,
2 con ricorso depositato in data 20.06.2019, recante nr. 4253/2019, proponeva opposizione avverso l'estratto di ruolo, di cui asseriva avere avuto conoscenza in data
13.06.2019, riportante la cartella nr. 071 2016 0114947848 000 per un importo pari ad €
20.705,87 per il mancato pagamento di contributi relativi agli anni 2010, 2011, 2015 e
2016.
Con i distinti ricorsi erano dedotte varie censure relative ai vizi propri del procedimento di notificazione, quali la carenza di motivazione e la nullità della notifica. Inoltre, il ricorrente eccepiva la prescrizione di tutti i crediti rivendicati dalla . CP_3
Costituendosi nei giudizi di primo grado, la Parte_2
con diverse argomentazioni di fatto e di diritto chiedeva il rigetto
[...]
dei vari ricorsi e, per il caso di accoglimento e annullamento delle cartelle, proponeva in uno di essi domanda riconvenzionale di condanna dell'opponente al pagamento delle somme in esse riportate.
L' eccepiva, invece, la propria carenza di Controparte_5
legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda, allegando asserite notifiche delle cartelle impugnate.
Disposta preliminarmente la riunione dei procedimenti, attesa la sussistenza di profili di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, la causa veniva decisa con la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, ritenuta la sussistenza della legittimazione passiva dell' Controparte_1
relativamente, dichiarava l'inammissibilità delle contestazioni attinenti alla regolarità della notificazione degli atti poiché -concretizzando un'opposizione agli atti esecutivi- sarebbero dovute essere eccepite nel termine di venti giorni dalla conoscenza dell'atto;
nel merito, respingeva le eccezioni di prescrizione sul rilievo dell'esistenza di atti interruttivi (tra in quali, in particolare, annoverava la richiesta di rateizzazione).Quanto alle spese di lite, il primo giudice ne disponeva la compensazione.
Con ricorso depositato il 26.04.2022 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza affidando il gravame a plurimi motivi con i quali da un lato ha censurato la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in relazione al giudizio di primo grado n. 4253/2019 RG relativo ad opposizione ad estratto di ruolo
3 rivendicando la tempestività dell'opposizione; dall'altro, eccepiva l'erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione, evidenziando che non erano stati tempestivamente depositati atti interruttivi del termine, non potendo essere attribuita efficacia interruttiva alla domanda di rateizzazione. L'appellante, poi, sottolineando l'autonomia dei giudizi riuniti, lamentava l'uso promiscuo della documentazione depositata dall' in uno dei procedimenti (in particolare la lettera inoltrata Controparte_1
dalla il 2.12.2013 e pervenuta all'Avv. il 3.01.2014 contenente un CP_3 Parte_1
avviso bonario relativo alla contribuzione per l'anno 2010) ed utilizzata quale valido atto interruttivo anche negli altri. Infine, l'appellante lamentava l'omessa pronuncia sull'eccezione di nullità della cartella di pagamento per intempestività della notifica e violazione dell'art. 25 del DPR 29.09.1973 n. 602.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituivano in giudizio entrambe le parti appellate che resistevano al gravame, chiedendone il rigetto. La
, in particolare, proponeva appello incidentale condizionato avverso CP_3
l'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento del credito di cui alla cartella esattoriale opposta (appello non notificato).
Nelle more del giudizio veniva disposta la trattazione cartolare del procedimento con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del giorno 10.02.2025.
Infine, acquisite le note di trattazione e riservata la decisione, all'esito della camera di consiglio, la controversia era decisa nei termini di seguito esposti.
&&&&
La Corte osserva che, in via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra questione attinente ai crediti oggetto degli estratti di ruolo, deve essere esaminata la possibilità
per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo costituisce la questione dirimente. Nello specifico si evidenzia che la carenza di interesse ad agire in capo all'odierna parte appellante è un vizio rilevabile "in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda" (cfr. Cass.
19268/2016).
4 La giurisprudenza di legittimità, originariamente, reiteratamente affermava che, in assenza di atti esecutivi o di altre precise iniziative o limitazioni (quale per esempio il rifiuto di concessione del DURC), non sussistesse un interesse concreto ed attuale ad agire per l'accertamento negativo di un credito mai azionato e di cui la parte fosse venuta a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo.
La Corte di Cassazione (Cass. 22946/16) chiariva che «l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd.
sgravio» (nello stesso senso, Cass. 20618/16).
La S.C. sottolineava che opinare diversamente, ossia ammettere l'azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, avrebbe prodotto l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui, come il presente, egli, in precedenza, fosse già stato a conoscenza (o avrebbe potuto essere a conoscenza) della sua esistenza e ciononostante avesse scelto di non proporre opposizione.
Si tratta di un orientamento che, a ben vedere, risultava applicativo del principio stabilito da Cass., Sez. Un, n. 19704/15, che affermava l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo (quale atto amministrativo pretensivo riferito ad una specifica posizione soggettiva), ma sempre in assenza della notificazione della cartella di pagamento sulla quale l'estratto di ruolo si fonda. In questo senso deve infatti intendersi l'invalidità della notifica della cartella esattoriale menzionata dalle Sezioni
Unite come ipotesi legittimante l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo: deve cioè trattarsi di un'invalidità della notifica tale da comportare che il debitore abbia conosciuto l'esistenza della cartella solo attraverso l'estratto di ruolo. Non è quindi sufficiente allegare un qualsiasi vizio del processo notificatorio, ma solo quel vizio che
5 si traduca in un'invalidità che abbia causato la non conoscenza della cartella, fatto che, anche da un punto di vista logico, legittima l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo. Ne consegue che il presupposto per l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo non è la sussistenza di un qualsiasi vizio della notifica, bensì che il debitore non sia venuto a conoscenza della cartella esattoriale a causa dell'invalidità della notifica
(ed invero, nel caso preso in esame da Cass. 19704/15, le Sez. Un. riconoscevano la possibilità per il privato-contribuente di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata e della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta).
Nello stesso senso, successivamente, Cass., Sez. VI – L, n. 5443/19 aveva stabilito che: «L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, in quanto atto interno all'amministrazione ed improduttivo di effetti nella sfera del destinatario, il quale ha l'onere di impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge.
Tale principio non si pone in contrasto con quello secondo cui il contribuente può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, trattandosi - in quest'ultimo caso - di tutela anticipatoria giustificata dall'esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale non utilmente attivabili in precedenza a causa della assenza o invalidità della notifica». Secondo Cass.n.6723/2019, poi, qualora la cartella sia stata regolarmente notificata, “è inammissibile per carenza di interesse ad agire l'opposizione alla esecuzione ex art.615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito),difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”.
Ed ancora, la Suprema Corte con la sentenza n. 29294/19 ha infatti affermato che: …” la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva
6 dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore.
25. In tali ipotesi è necessario verificare in concreto, nella singola vicenda processuale, la sussistenza dell'interesse ad agire. In linea generale, infatti, questa Corte di cassazione (vd. ades. Cass. n. 16262 del 2015) ha avuto modo di affermare che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice.
26. In tal senso, proprio affermando che si verifichi in concreto la necessità dell'intervento giudiziale, si è peraltro pronunciata anche di recente la Sesta sezione di questa Corte con l'ordinanza n. 22295 del 2019. E' stato affermato, in particolare, che qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, ai fini della valutazione dell'interesse ad agre mediante l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo ed avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito, assume rilevanza l'eventuale iscrizione ipotecaria intervenuta nelle more del giudizio”.
A fronte del mancato avvio da parte del concessionario di azioni esecutive, il debitore non è pertanto abilitato a invocare la prescrizione la quale viene a configurarsi non come eccezione (quale deve essere), ma come azione di accertamento negativo.
Il creditore, consapevole dell'intervenuta prescrizione del suo credito, ha il diritto di scegliere di non agire più per il recupero di un credito ormai estinto.
Ne consegue che non può essere riconosciuto al debitore di diritto di agire per far valere la prescrizione in quanto ciò costringerebbe il creditore ad un giudizio defatigante del cui esito egli sia già a conoscenza.
Nella fattispecie in esame il Collegio osserva che non esiste alcuna precisa allegazione
7 da cui sia possibile trarre l'esistenza in concreto dell'interesse ad agire dell'appellante in via di accertamento negativo per la dichiarazione di avvenuta estinzione del credito per prescrizione, stante l'assenza di atti esecutivi, di atti prodromici a una preannunciata esecuzione, di atti di natura meramente cautelativa del credito (quali ad esempio, l'iscrizione ipotecaria e/o i fermi amministrativi).
In assenza di una qualsiasi intimazione ad adempiere e in assenza di atti esecutivi, era chiaro il difetto della condizione dell'azione, non accertato erroneamente dal primo giudice in relazione ai procedimenti iscritti ai numeri 50/2019 RG e n. 4253/2019 RG di cui il primo relativo all'estratto di ruolo acquisito il 26.11.2018 (riguardante le cartelle n. 07120130043265527 e n. 07120150161461819000), il secondo relativo all'estratto di ruolo acquisito il 13.06.2019 (attinente alla cartella n. 07120160114947848000).
Peraltro, trova applicazione nel caso in esame l'art. 3 bis del D.L. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21 che ha novellato l'art. 12 d.P.R. n. 602/73 con l'inserimento del comma 4 bis che recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto … oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici…”
La norma dunque afferma perentoriamente la non impugnabilità dell'estratto di ruolo,
e consente l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme da soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.
L'immediata applicabilità della disposizione anche ai processi pendenti è stata affermata dalla Suprema Corte con la sentenza 6 settembre 2022 n. 26283 la quale ha affermato: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis. del D.L. 21 ottobre 2021
n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021 n. 2015 con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-
8 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost. quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione”
Pe tali motivi, la sentenza in esame deve essere modificata in quanto deve essere dichiarata l'inammissibilità delle due opposizioni ai distinti estratti di ruolo, per difetto di interesse ad agire.
A questo punto occorre esaminare l'impugnazione della sentenza in epigrafe, laddove ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata in merito alla cartella esattoriale n.
071 2017 0122320307 000 di euro 3.532,84 notificata il 24.09.2018 (giudizio originario n. 6810/2018 RG). Tale questione, infatti, non è travolta dalla domanda di agevolazione cui ha fatto riferimento l'appellante nelle note, atteso che (dalla lettura dei documenti allegati al fascicolo dell' ) la stessa non ha riguardato i crediti in Controparte_1
questione. A ciò si aggiunga che, secondo quanto eccepito dall'appellata non è CP_6
stata prodotta alcuna documentazione comprovante il pagamento della prima rata conseguente all'accoglimento della definizione agevolata.
Ciò premesso, osserva la Corte che deve essere respinta l'impugnazione dovendosi confermare sia la statuizione di inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi per intempestività della stessa (statuizione che coinvolge sia le eccezioni relative alla regolarità della notificazione che l'eccezione di tardività della formazione della cartella), sia la statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Quanto alle contestazioni di carattere formale appare opportuno ricostruire il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) precisando che il contribuente ha le seguenti possibilità di tutela: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6° del D.Lgs. n. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti
9 non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma
I, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata
(art. 615, comma 2°, e 61-bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c, ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo (o di cinque giorni, nel caso in cui trovi applicazione la precedente formulazione della norma in esame) o del precetto" per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento , anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma
2°, c.p.c.) o meno (art. 617, comma I, c.p.c.).
Ebbene, nel caso in esame -atteso che l'opposizione alla cartella è stata notificata il
24.09.2018- tutte le questioni attinenti alla regolarità della notificazione e del titolo stesso dovevano essere fatte valere entro il 14.10.2018 mentre il ricorso è stato proposto solo in data 29.10.2018.
Quanto all'eccezione preliminare di merito, attinente alla prescrizione del credito, si osserva che, diversamente da quanto affermato dall'appellante, la giurisprudenza ormai dominante qualifica la domanda di rateizzazione come ricognizione di debito, dotata di efficacia interruttiva del decorso del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. (cfr. Cass. 8 aprile 2024 n. 9221; Cass., Sez.Lav., 30.12.2024 n. 35130).
Pertanto, considerato che nel caso in esame la “domanda di rateazione” riguardante,
tra l'altro, i crediti relativi all'anno 2010, è stata inoltrata il 28.02.2014 e successivamente accolta dalla appellata (cfr. documenti allegati ai nn. 10 e 11 CP_3
del fascicolo di parte appellata), risulta chiaro che alla data del 24.09.2018 non era trascorso il termine quinquennale di prescrizione.
Alla luce i tali considerazioni, anche tale motivo di gravame deve essere disatteso.
Le spese del doppio grado sono compensate in considerazione del recente intervento normativo che ha risolto definitivamente ogni contrasto insorto in sede
10 giurisprudenziale circa l'ammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo ed in considerazione del contrasto giurisprudenziale relativo al valore interruttivo della domanda di rateizzazione.
Dichiara la sussistenza per l'appellante dei presupposti per Parte_1
l'esazione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 912/2022 RG, così provvede:
1) Dichiara inammissibili le opposizioni agli estratti di ruolo proposte da Parte_1
nei giudizi di primo grado iscritti ai nn. 50/2019 e 4253/2019 RG
[...]
Tribunale di Nola;
2) Rigetta nel resto l'appello proposto da;
Parte_1
3) Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli il giorno 10 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
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