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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 2676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2676 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca _______________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo_____________________ Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______________ Consigliere
All'udienza del 9 settembre 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione scritta di cui all' art.127 ter cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2566/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 732/2024 emessa in data 26 aprile 2024 dal Tribunale- GL di
Velletri e vertente tra
c.f.: rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Domenico Carotenuto, PEC:
Email_1 [...]
[...]
Controparte_1
C.F. ) in persona del Direttore
[...] P.IVA_1
Regionale pro tempore per il Lazio, rappresentato e difeso dall'Avv. Sandra Maria
Colombino dell'Avvocatura Regionale Inail PEC Email_2
-APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno il 26 aprile 2024 Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 732/2024 emessa dal Tribunale Gl di Velletri il 26 aprile
2024. Con la sentenza gravata, il Tribunale ha escluso la natura professionale dell'affezione
“Tendinopatia della cuffia dei rotatori con sindrome da impingement trattata chirurgicamente”.
Avverso tale determinazione propone impugnazione per i motivi di cui Parte_1 si dirà.
Si è costituto l' chiedendo il rigetto. CP_1
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 9 settembre 2025 nelle forme della trattazione cartolare previste dall'art.127 ter cpc, preso atto del deposito delle note nel termine assegnato, all'esito della Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata è stata disattesa la domanda di Parte_1 intesa ad ottenere l'accertamento della natura professionale della malattia
“tendinopatia cuffia dei rotatori” che egli assumeva insorta in ragione dell'attività svolta presso svariate imprese come apprendista termoidraulico, operaio meltalmeccanico saldatore, operaio idraulico a partire dal primo maggio
1992 e fino all'instaurazione della lite.
Il Tribunale, espletata l'istruttoria tramite assunzione della prova testimoniale e disposta ctu medica, rigettava la domanda escludendo l'esistenza di un nesso eziologico con l'attività lavorativa.
Avverso detta determinazione propone impugnazione il sostenendo Parte_1 che il Tribunale avrebbe recepito acriticamente la valutazione del consulente senza tenere conto delle tabelle del DM 12 luglio 2000 e senza valutare correttamente l'anamnesi giacché il lavoratore avrebbe svolto attività di operatore di macchina venendo esposto a vibrazioni su corpo intero e con movimentazione manuale di carichi come si sarebbe ricavato dalle prove
Pag. 2 di 9 testimoniali dal giudizio d'idoneità alla mansioni redatto dal medico competente che disponeva sul limite di peso di 10 chilogrammi .
Inoltre l'appellante reitera la richiesta formulata in primo grado di modifica delle conclusioni in relazione al sopravvenuto riconoscimento della ipoacusia come malattia professionale nel senso che venga accertato <che il danno riportato per la patologia alla spalla destra denunciata (oggetto di controversia) è da quantificarsi in misura pari allo 07% o quantomeno pari o superiore allo 01%
(e non più in misura pari al 07% o quantomeno dello 06%), dal momento che vi
è altra ricorrenza nell'archivio riconosciuta (10% ipoacusia) e per CP_1
l'effetto, quantificati i postumi, calcolare in uno al 10% riconosciuto per la M.P. udito la differenza dovuta a titolo di indennizzo del danno biologico e/o di rendita vitalizia>>.
Con la costituzione in appello l' assume che il gravame sia inammissibile CP_1 consistendo nella reiterazione delle critiche già formulate alla ctu e superate dal tecnico. Sostiene poi l'infondatezza nel merito del gravame precisando che per poter far rientrare la patologia denunciata tra le fattispecie tabellate ex DM 2008
è necessaria la sussistenza e l'idoneità del rischio lavorativo, tale che la voce 78 della tabella – malattia da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore – prevede lavorazioni svolte in modo non occasionale che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti e mantenimento prolungato di posture incongrue.
Inoltre, il DM del 2014 citato nel ricorso e relativo all'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, d'altro canto, ha finalità prettamente statistiche, ed include nella lista 1, gruppo 2, voce 04 con riferimento alla sussistenza di ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del turno lavorativo. Caratteristiche che avrebbero dovuto avere ne giudizio riscontri oggettivi. A tal fine non sarebbe stato sufficiente il DVR, aggiornato al 2020, fornito dalla ditta TA PO DEMIR CELIK ENDUSTRIANO, che ha probabilmente assorbito le precedenti ditte riportate nell'estratto INPS del 1997 con esclusione della ditta relativo alle attuali condizioni lavorative, da Per_1 cui non emergerebbe la sussistenza di un rischio da sovraccarico biomeccanico a
Pag. 3 di 9 carico degli arti superiori. Dalla cartella sanitaria e di rischio non emergerebbe l'indicazione di esposizione a rischio per gli arti superiori, ed anzi sarebbe riportata l'attività sportiva praticata dal ricorrente di speleologia ed arrampicata, che ben avrebbe potuto costituire una condizione di rischio.
La deposizione testimoniale, contrariamente a quanto sostenuto con il gravame, Contr non avrebbe confermato l'esposizione a e MMC, né vi sarebbe alcun riferimento in essa ai pesi, alle modalità di sollevamento/spostamento (se con macchina o manuali), di mantenimento di posture incongrue (fasi di lavorazione fisse o con posture incongrue), nessuna indicazione dei valori delle HAV e dei tempi di utilizzo degli strumenti vibranti (con uso o meno di mezzi di protezione).
Non sarebbe possibile accertare quale sarebbe il valore delle HAV giornaliero cui sarebbe stato esposto l' . Infine, il fatto che il medico competente avesse Parte_2 emesso un giudizio con limitazioni al sollevamento dei pesi oltre 10 Kg nel 2020, non avuto rilievo poiché ciò avveniva dopo l'intervento alla spalla dx
(giugno2020), in assenza di indicazione dei pesi usualmente movimentati e lavorati con sovraccarico per gli arti superiori.
L'appello è infondato.
Va premesso che nell'atto introduttivo del giudizio il ricorrente aveva specificamente indicato non solo gli inquadramenti (apprendista operaio termoidraulico, operaio metalmeccanico saldatore, operaio idraulico) nei vari rapporti di lavoro succedutisi nel tempo, ma anche illustrato concretamente le mansioni svolte così argomentando : <relativamente ai rapporti di lavoro in cui il sig. ha espletato le mansioni di operaio Parte_1 idraulico/termoidraulico, le stesse potevano essere identificate così come segue: le professioni comprese in questa unità si occupano della costruzione, della messa in opera secondo le norme e della manutenzione degli impianti idraulici nei manufatti edilizi ovvero installano, riparano e manutengono le tubazioni di scarico delle acque reflue e di adduzione di gas e di acqua potabile o sanitaria, calda o fredda, ai servizi di abitazioni o di altre costruzioni civili, ne definiscono
Pag. 4 di 9 e ne regolano la portata considerando le pressioni disponibili e le pendenze da superare, utilizzano i materiali prescritti dalle normative vigenti.
4. Relativamente ai rapporti di lavoro in cui il sig. ha Parte_1 espletato le mansioni di operaio metalmeccanico saldatore di pali di illuminazione ed elettrici, le stesse potevano essere identificate così come segue: le professioni comprese in questa unità si occupano della preparazione delle superfici da saldare: leviga i bordi con la smerigliatrice, li smussa, li pulisce e li blocca (tramite morsetti o puntature) nella posizione desiderata. Sceglie il metodo e gli strumenti più adatti per realizzare la saldatura, a seconda dei materiali, delle dimensioni dei pezzi e delle finalità del lavoro. Realizza poi la saldatura, con o senza materiale d'apporto, fondendo i metalli grazie al calore sprigionato da resistenze, elettrodi, miscele di gas o laser. Nell'effettuare dette mansioni, il sig. , era solito utilizzare vari strumenti di Parte_1 lavoro, tra cui le macchine semi-automatiche, il frullino, le mole, la saldatrice, ecc. Una volta completata la lavorazione, il saldatore controlla che il cordone di saldatura non presenti fratture (cricche), difetti o imperfezioni, rimuove le scorie con martellina e spazzola, e testa la tenuta della lavorazione. Verifica tramite calibri, micrometri, comparatori e altri strumenti di misura che la saldatura rientri nei parametri specificati nel progetto ed effettua un controllo qualità. >>.
In tale allegazione non vi è alcun riferimento all'attività di “operatore di macchina”.
La descrizione delle mansioni sopra riportata è confermata dall'unico teste escusso, collega di lavoro del dal 2006-2007 e per Testimone_1 Parte_1
i sei-sette anni successivi presso la Siderpali di Anagni. Questi dichiarava :<< Il ricorrente lavora alla saldatura manuale e alla saldatura a macchina, operando dai comandi;
leviga, smussa i pali, li lucida per preparare i lembi di saldatura. La levigazione e la lucidatura si fa con un rullino a mano;
procede alla correzione del diametro dei pali, monta gli accessori come attacchi per la scala o cestelli, alla cui preparazione lavora, e li salda a mano. Pulisce infine la
Pag. 5 di 9 saldatura. Il ricorrente lavora per 40 settimanali, con turni di 8 ore, oltre lo straordinario, che capita anche di sabato>>.
Dunque, nessuna attività riconducibile a quella – i cui contenuti non sono meglio precisati- di “operatore di macchina” era stata allegata né tantomeno essa risultava emersa nel corso del giudizio. Né essa si desume dai certificati del medico compente, né dall'anamnesi raccolta dal ctu e riportata si ricava alcunchè nel senso asserito dall'appellante.
Circa la possibilità di ricostruire il nesso eziologico va rilevato che correttamente il consulente aveva escluso che potesse ravvisarsi una patologia tabellata in assenza di sufficienti elementi probatori che dimostrassero la ricorrenza dei requisiti richiesti dal d.m. del 2014 richiamato dall'appellante, ossia di
“Microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo” sicché appare giustificata la considerazione del ctu che il tipo di lavoro svolto non può considerarsi usurante in quanto non prevede una movimentazione manuale dei carichi tale da produrre microtraumi nè in posture incongrue per attività eseguite con ritmi continui per almeno la metà del tempo del turno lavorativo.
Infatti, non è dato sapere quale sia l'entità dei carichi (non meglio specificati neppure nell'atto introduttivo) da spostare, né se essi impegnino la spalla, né la frequenza di tali operazioni nel corso delle mansioni, né è mai stato allegato e dimostrato quali siano (e se vi siano) i movimenti ripetitivi che incidono sulle articolazioni delle spalle e posture incongrue.
Del resto, nella prova testimoniale tali elementi non sono emersi ed anzi la deposizione raccolta in primo grado indica che le attività vengono in parte svolte manualmente ed in parte con l'uso dei comandi di una macchina (<Il ricorrente lavora alla saldatura manuale e alla saldatura a macchina, operando dai comandi>>) sicché ciò potrebbe escludere alcuna attività traumatica almeno in relazione alle attività svolte agendo sui comandi di un dispositivo.
Pag. 6 di 9 Inoltre, tali elementi non si desumono da nessun documento presente agli atti.
Tali emergenze appaiono coerenti con l'anamnesi lavorativa riferita dal in sede amministrativa allorché egli dichiarava di svolgere l'attività Parte_1 di saldatore con macchine semiautomatiche dal 1997, tranne i due anni dal 2015 al 2017 in cui aveva lavorato come operaio termoidraulico.
Riferiva di avere svolto per i primi tre anni attività di lucidatura e smussatura a mano con l'ausilio del frullino, operazione preliminare alla saldatura automatica di pali di illuminazione ed elettrici. E che per i successivi 15 anni svolgeva alternativamente le due lavorazioni (70% le preliminari e 30% saldatura). Al rientro dalla mobilità per un anno aveva svolto saldatura manuale. Infine, assumeva che da due anni (la raccolta dell'anamnesi avveniva il primo dicembre
2020) svolgeva la stessa attività con prevalenza dell'uso della saldatrice automatica (60% del tempo) sulla quale l'assicurato provvede a posizionare il materiale << non l'ausilio di una attrezzatura apposita senza necessità di sollevarlo>>. Dichiarava di svolgere nello stesso periodo attività alla macchina piegatrice con frequenza di cinque sei volte al mese, operazione in cui provvedeva ad estrarre una lamiera da un bancone attiguo ad altezza braccio per posizionarla sulla macchina...Dichiarava di svolgere l'attività in posizione eretta per geran parte del tempo di lavoro.
Né in sede di appello le concrete circostanze che avrebbero determinato l'esposizione sono state meglio esplicitate, avendo la parte asserito l'erronea valutazione del ctu, senza tuttavia contrastare efficacemente quanto da questi ritenuto.
Il (generico) riferimento alle vibrazioni a corpo intero pare non confacente all'affezione denunciata atteso che le tabelle non prevedono nel determinismo della patologia tale esposizione a rischio posto che la voce 78 della tabella CP_1 approvata con decreto del 9 aprile 2008 prevede nelle malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore la tendinite del sovraspinoso ma come esposizione a rischio << Lavorazioni , svolte in modo non occasionale che
Pag. 7 di 9 comportano a carico della spalla movimenti ripetuti mantenimento prolungato di posture incongrue>>.
Per altro, il ctu ha specificato che il determinismo della patologia va ricercato in lavori che vengano svolti con le braccia sollevate sopra l'altezza delle spalle, come quello degli operai addetti al montaggio dei controsoffitti, escludendo che l'attività del lavoratore avvenga con tali modalità, senza che l'appellante abbia avversato efficacemente tale assunto o sostenendo (con argomenti tecnici adeguati) che tale modalità non sia l'unica correlata al rischio ovvero spiegando eventualmente le concrete modalità di esecuzione della sua prestazione che consentano di assimilare a tale ipotesi anche le lavorazioni svolte dal
Ad esempio, fornendo elementi circa la conformazione e l'altezza Parte_1 della postazione di lavoro o altro, mentre tali informazioni sono del tutto assenti nel processo.
Il consulente, dunque, escludendo che vi fossero elementi che consentissero di qualificare l'attività usurante, ha ritenuto, viceversa, idonea a cagionare l'affezione la predisposizione individuale escludendo pure che l'attività svolta possa avere concorso all'insorgenza o all'aggravamento dell'affezione.
Né può trascurarsi la capacità usurante della concomitante attività sportiva di
“arrampicata e speleologia” che indubbiamente espone a sovraccarico la spalla e gli arti superiori.
In base a tali considerazioni l'appello va rigettato divenendo, evidentemente superfluo, l'esame della domanda (a prescindere se la stessa vada configurata come ammissibile emendatio o inammissibile mutatio non autorizzata dal
Tribunale nei termini di cui all'art.420 cc).
L'appellante è esonerato dalla condanna alla rifusione delle spese di lite posto che già nella sentenza di primo grado è stato affermato che egli ha dichiarato di trovarsi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c .
PQM
Pag. 8 di 9 La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 16 settembre 2024 nei confronti di , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 732/2024 emessa il giorno 26 aprile 2024 dal Tribunale-GL di Velletri ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Esonera l'appellante dall'obbligo di rifusione delle spese del grado ex art.152 disp att cpc
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 9 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca _______________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo_____________________ Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______________ Consigliere
All'udienza del 9 settembre 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione scritta di cui all' art.127 ter cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2566/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 732/2024 emessa in data 26 aprile 2024 dal Tribunale- GL di
Velletri e vertente tra
c.f.: rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Domenico Carotenuto, PEC:
Email_1 [...]
[...]
Controparte_1
C.F. ) in persona del Direttore
[...] P.IVA_1
Regionale pro tempore per il Lazio, rappresentato e difeso dall'Avv. Sandra Maria
Colombino dell'Avvocatura Regionale Inail PEC Email_2
-APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno il 26 aprile 2024 Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 732/2024 emessa dal Tribunale Gl di Velletri il 26 aprile
2024. Con la sentenza gravata, il Tribunale ha escluso la natura professionale dell'affezione
“Tendinopatia della cuffia dei rotatori con sindrome da impingement trattata chirurgicamente”.
Avverso tale determinazione propone impugnazione per i motivi di cui Parte_1 si dirà.
Si è costituto l' chiedendo il rigetto. CP_1
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 9 settembre 2025 nelle forme della trattazione cartolare previste dall'art.127 ter cpc, preso atto del deposito delle note nel termine assegnato, all'esito della Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata è stata disattesa la domanda di Parte_1 intesa ad ottenere l'accertamento della natura professionale della malattia
“tendinopatia cuffia dei rotatori” che egli assumeva insorta in ragione dell'attività svolta presso svariate imprese come apprendista termoidraulico, operaio meltalmeccanico saldatore, operaio idraulico a partire dal primo maggio
1992 e fino all'instaurazione della lite.
Il Tribunale, espletata l'istruttoria tramite assunzione della prova testimoniale e disposta ctu medica, rigettava la domanda escludendo l'esistenza di un nesso eziologico con l'attività lavorativa.
Avverso detta determinazione propone impugnazione il sostenendo Parte_1 che il Tribunale avrebbe recepito acriticamente la valutazione del consulente senza tenere conto delle tabelle del DM 12 luglio 2000 e senza valutare correttamente l'anamnesi giacché il lavoratore avrebbe svolto attività di operatore di macchina venendo esposto a vibrazioni su corpo intero e con movimentazione manuale di carichi come si sarebbe ricavato dalle prove
Pag. 2 di 9 testimoniali dal giudizio d'idoneità alla mansioni redatto dal medico competente che disponeva sul limite di peso di 10 chilogrammi .
Inoltre l'appellante reitera la richiesta formulata in primo grado di modifica delle conclusioni in relazione al sopravvenuto riconoscimento della ipoacusia come malattia professionale nel senso che venga accertato <che il danno riportato per la patologia alla spalla destra denunciata (oggetto di controversia) è da quantificarsi in misura pari allo 07% o quantomeno pari o superiore allo 01%
(e non più in misura pari al 07% o quantomeno dello 06%), dal momento che vi
è altra ricorrenza nell'archivio riconosciuta (10% ipoacusia) e per CP_1
l'effetto, quantificati i postumi, calcolare in uno al 10% riconosciuto per la M.P. udito la differenza dovuta a titolo di indennizzo del danno biologico e/o di rendita vitalizia>>.
Con la costituzione in appello l' assume che il gravame sia inammissibile CP_1 consistendo nella reiterazione delle critiche già formulate alla ctu e superate dal tecnico. Sostiene poi l'infondatezza nel merito del gravame precisando che per poter far rientrare la patologia denunciata tra le fattispecie tabellate ex DM 2008
è necessaria la sussistenza e l'idoneità del rischio lavorativo, tale che la voce 78 della tabella – malattia da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore – prevede lavorazioni svolte in modo non occasionale che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti e mantenimento prolungato di posture incongrue.
Inoltre, il DM del 2014 citato nel ricorso e relativo all'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, d'altro canto, ha finalità prettamente statistiche, ed include nella lista 1, gruppo 2, voce 04 con riferimento alla sussistenza di ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del turno lavorativo. Caratteristiche che avrebbero dovuto avere ne giudizio riscontri oggettivi. A tal fine non sarebbe stato sufficiente il DVR, aggiornato al 2020, fornito dalla ditta TA PO DEMIR CELIK ENDUSTRIANO, che ha probabilmente assorbito le precedenti ditte riportate nell'estratto INPS del 1997 con esclusione della ditta relativo alle attuali condizioni lavorative, da Per_1 cui non emergerebbe la sussistenza di un rischio da sovraccarico biomeccanico a
Pag. 3 di 9 carico degli arti superiori. Dalla cartella sanitaria e di rischio non emergerebbe l'indicazione di esposizione a rischio per gli arti superiori, ed anzi sarebbe riportata l'attività sportiva praticata dal ricorrente di speleologia ed arrampicata, che ben avrebbe potuto costituire una condizione di rischio.
La deposizione testimoniale, contrariamente a quanto sostenuto con il gravame, Contr non avrebbe confermato l'esposizione a e MMC, né vi sarebbe alcun riferimento in essa ai pesi, alle modalità di sollevamento/spostamento (se con macchina o manuali), di mantenimento di posture incongrue (fasi di lavorazione fisse o con posture incongrue), nessuna indicazione dei valori delle HAV e dei tempi di utilizzo degli strumenti vibranti (con uso o meno di mezzi di protezione).
Non sarebbe possibile accertare quale sarebbe il valore delle HAV giornaliero cui sarebbe stato esposto l' . Infine, il fatto che il medico competente avesse Parte_2 emesso un giudizio con limitazioni al sollevamento dei pesi oltre 10 Kg nel 2020, non avuto rilievo poiché ciò avveniva dopo l'intervento alla spalla dx
(giugno2020), in assenza di indicazione dei pesi usualmente movimentati e lavorati con sovraccarico per gli arti superiori.
L'appello è infondato.
Va premesso che nell'atto introduttivo del giudizio il ricorrente aveva specificamente indicato non solo gli inquadramenti (apprendista operaio termoidraulico, operaio metalmeccanico saldatore, operaio idraulico) nei vari rapporti di lavoro succedutisi nel tempo, ma anche illustrato concretamente le mansioni svolte così argomentando : <relativamente ai rapporti di lavoro in cui il sig. ha espletato le mansioni di operaio Parte_1 idraulico/termoidraulico, le stesse potevano essere identificate così come segue: le professioni comprese in questa unità si occupano della costruzione, della messa in opera secondo le norme e della manutenzione degli impianti idraulici nei manufatti edilizi ovvero installano, riparano e manutengono le tubazioni di scarico delle acque reflue e di adduzione di gas e di acqua potabile o sanitaria, calda o fredda, ai servizi di abitazioni o di altre costruzioni civili, ne definiscono
Pag. 4 di 9 e ne regolano la portata considerando le pressioni disponibili e le pendenze da superare, utilizzano i materiali prescritti dalle normative vigenti.
4. Relativamente ai rapporti di lavoro in cui il sig. ha Parte_1 espletato le mansioni di operaio metalmeccanico saldatore di pali di illuminazione ed elettrici, le stesse potevano essere identificate così come segue: le professioni comprese in questa unità si occupano della preparazione delle superfici da saldare: leviga i bordi con la smerigliatrice, li smussa, li pulisce e li blocca (tramite morsetti o puntature) nella posizione desiderata. Sceglie il metodo e gli strumenti più adatti per realizzare la saldatura, a seconda dei materiali, delle dimensioni dei pezzi e delle finalità del lavoro. Realizza poi la saldatura, con o senza materiale d'apporto, fondendo i metalli grazie al calore sprigionato da resistenze, elettrodi, miscele di gas o laser. Nell'effettuare dette mansioni, il sig. , era solito utilizzare vari strumenti di Parte_1 lavoro, tra cui le macchine semi-automatiche, il frullino, le mole, la saldatrice, ecc. Una volta completata la lavorazione, il saldatore controlla che il cordone di saldatura non presenti fratture (cricche), difetti o imperfezioni, rimuove le scorie con martellina e spazzola, e testa la tenuta della lavorazione. Verifica tramite calibri, micrometri, comparatori e altri strumenti di misura che la saldatura rientri nei parametri specificati nel progetto ed effettua un controllo qualità. >>.
In tale allegazione non vi è alcun riferimento all'attività di “operatore di macchina”.
La descrizione delle mansioni sopra riportata è confermata dall'unico teste escusso, collega di lavoro del dal 2006-2007 e per Testimone_1 Parte_1
i sei-sette anni successivi presso la Siderpali di Anagni. Questi dichiarava :<< Il ricorrente lavora alla saldatura manuale e alla saldatura a macchina, operando dai comandi;
leviga, smussa i pali, li lucida per preparare i lembi di saldatura. La levigazione e la lucidatura si fa con un rullino a mano;
procede alla correzione del diametro dei pali, monta gli accessori come attacchi per la scala o cestelli, alla cui preparazione lavora, e li salda a mano. Pulisce infine la
Pag. 5 di 9 saldatura. Il ricorrente lavora per 40 settimanali, con turni di 8 ore, oltre lo straordinario, che capita anche di sabato>>.
Dunque, nessuna attività riconducibile a quella – i cui contenuti non sono meglio precisati- di “operatore di macchina” era stata allegata né tantomeno essa risultava emersa nel corso del giudizio. Né essa si desume dai certificati del medico compente, né dall'anamnesi raccolta dal ctu e riportata si ricava alcunchè nel senso asserito dall'appellante.
Circa la possibilità di ricostruire il nesso eziologico va rilevato che correttamente il consulente aveva escluso che potesse ravvisarsi una patologia tabellata in assenza di sufficienti elementi probatori che dimostrassero la ricorrenza dei requisiti richiesti dal d.m. del 2014 richiamato dall'appellante, ossia di
“Microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo” sicché appare giustificata la considerazione del ctu che il tipo di lavoro svolto non può considerarsi usurante in quanto non prevede una movimentazione manuale dei carichi tale da produrre microtraumi nè in posture incongrue per attività eseguite con ritmi continui per almeno la metà del tempo del turno lavorativo.
Infatti, non è dato sapere quale sia l'entità dei carichi (non meglio specificati neppure nell'atto introduttivo) da spostare, né se essi impegnino la spalla, né la frequenza di tali operazioni nel corso delle mansioni, né è mai stato allegato e dimostrato quali siano (e se vi siano) i movimenti ripetitivi che incidono sulle articolazioni delle spalle e posture incongrue.
Del resto, nella prova testimoniale tali elementi non sono emersi ed anzi la deposizione raccolta in primo grado indica che le attività vengono in parte svolte manualmente ed in parte con l'uso dei comandi di una macchina (<Il ricorrente lavora alla saldatura manuale e alla saldatura a macchina, operando dai comandi>>) sicché ciò potrebbe escludere alcuna attività traumatica almeno in relazione alle attività svolte agendo sui comandi di un dispositivo.
Pag. 6 di 9 Inoltre, tali elementi non si desumono da nessun documento presente agli atti.
Tali emergenze appaiono coerenti con l'anamnesi lavorativa riferita dal in sede amministrativa allorché egli dichiarava di svolgere l'attività Parte_1 di saldatore con macchine semiautomatiche dal 1997, tranne i due anni dal 2015 al 2017 in cui aveva lavorato come operaio termoidraulico.
Riferiva di avere svolto per i primi tre anni attività di lucidatura e smussatura a mano con l'ausilio del frullino, operazione preliminare alla saldatura automatica di pali di illuminazione ed elettrici. E che per i successivi 15 anni svolgeva alternativamente le due lavorazioni (70% le preliminari e 30% saldatura). Al rientro dalla mobilità per un anno aveva svolto saldatura manuale. Infine, assumeva che da due anni (la raccolta dell'anamnesi avveniva il primo dicembre
2020) svolgeva la stessa attività con prevalenza dell'uso della saldatrice automatica (60% del tempo) sulla quale l'assicurato provvede a posizionare il materiale << non l'ausilio di una attrezzatura apposita senza necessità di sollevarlo>>. Dichiarava di svolgere nello stesso periodo attività alla macchina piegatrice con frequenza di cinque sei volte al mese, operazione in cui provvedeva ad estrarre una lamiera da un bancone attiguo ad altezza braccio per posizionarla sulla macchina...Dichiarava di svolgere l'attività in posizione eretta per geran parte del tempo di lavoro.
Né in sede di appello le concrete circostanze che avrebbero determinato l'esposizione sono state meglio esplicitate, avendo la parte asserito l'erronea valutazione del ctu, senza tuttavia contrastare efficacemente quanto da questi ritenuto.
Il (generico) riferimento alle vibrazioni a corpo intero pare non confacente all'affezione denunciata atteso che le tabelle non prevedono nel determinismo della patologia tale esposizione a rischio posto che la voce 78 della tabella CP_1 approvata con decreto del 9 aprile 2008 prevede nelle malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore la tendinite del sovraspinoso ma come esposizione a rischio << Lavorazioni , svolte in modo non occasionale che
Pag. 7 di 9 comportano a carico della spalla movimenti ripetuti mantenimento prolungato di posture incongrue>>.
Per altro, il ctu ha specificato che il determinismo della patologia va ricercato in lavori che vengano svolti con le braccia sollevate sopra l'altezza delle spalle, come quello degli operai addetti al montaggio dei controsoffitti, escludendo che l'attività del lavoratore avvenga con tali modalità, senza che l'appellante abbia avversato efficacemente tale assunto o sostenendo (con argomenti tecnici adeguati) che tale modalità non sia l'unica correlata al rischio ovvero spiegando eventualmente le concrete modalità di esecuzione della sua prestazione che consentano di assimilare a tale ipotesi anche le lavorazioni svolte dal
Ad esempio, fornendo elementi circa la conformazione e l'altezza Parte_1 della postazione di lavoro o altro, mentre tali informazioni sono del tutto assenti nel processo.
Il consulente, dunque, escludendo che vi fossero elementi che consentissero di qualificare l'attività usurante, ha ritenuto, viceversa, idonea a cagionare l'affezione la predisposizione individuale escludendo pure che l'attività svolta possa avere concorso all'insorgenza o all'aggravamento dell'affezione.
Né può trascurarsi la capacità usurante della concomitante attività sportiva di
“arrampicata e speleologia” che indubbiamente espone a sovraccarico la spalla e gli arti superiori.
In base a tali considerazioni l'appello va rigettato divenendo, evidentemente superfluo, l'esame della domanda (a prescindere se la stessa vada configurata come ammissibile emendatio o inammissibile mutatio non autorizzata dal
Tribunale nei termini di cui all'art.420 cc).
L'appellante è esonerato dalla condanna alla rifusione delle spese di lite posto che già nella sentenza di primo grado è stato affermato che egli ha dichiarato di trovarsi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c .
PQM
Pag. 8 di 9 La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 16 settembre 2024 nei confronti di , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 732/2024 emessa il giorno 26 aprile 2024 dal Tribunale-GL di Velletri ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Esonera l'appellante dall'obbligo di rifusione delle spese del grado ex art.152 disp att cpc
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 9 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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