Articolo 1 della Legge 31 luglio 1954, n. 622
Versione
28 agosto 1954
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Entrata in vigore il 28 agosto 1954