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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9780/2024
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Enzo Davide Ruffo Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice CUI 06OK9M0, data di Parte_1 C.F._1 nascita 31/10/2003, Paese di provenienza: GUINEA), parte rappresentata e difesa dall'avv.
LACERENZA MARIA RAFFAELA;
RICORRENTE1 contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 30/09/2024 ha impugnato il Parte_1
provvedimento notificatogli il 05/09/2024 e adottato dalla Controparte_1
con cui è stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale (C/3 del giorno
[...]
Pag. 1 di 10 21/08/2023). Ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, quella complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, al pari del CP_2
che non ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
[...]
Fissata l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine al giorno
07/05/2025, all'esito il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Ascoltato dalla Commissione in data 14/06/2024 il ricorrente ha dichiarato di essere nato a [...], ma di aver vissuto i primi anni della sua infanzia in un villaggio nei pressi di Boffa;
si era poi trasferito dal fratello maggiore a e nel 2012 Per_1 era tornato a Dubreka. Ha riferito di aver studiato per cinque anni e di aver successivamente svolto lavori occasionali, come riparatore di televisori e tassista;
orfano di madre dal 2010, non ha alcun contatto con il padre e con i suoi fratelli e sente, invece, solo la sua compagna che attualmente vive in Mali con il bambino nato dalla loro relazione. Ha concluso il racconto della sua vita in Guinea dichiarando di essere di etnia sousou e di religione musulmana e di non aver mai svolto attività politica.
Quanto alle ragioni dell'espatrio, ha spiegato di essere stato minacciato di morte dal padre della sua compagna, che non avrebbe accettato la loro relazione perché la famiglia della ragazza non professava la sua stessa religione. Ha raccontato di aver conosciuto la donna a
Dubreka nel 2019 e, dopo un po' di anni, aveva chiesto a suo padre di poterla sposare, ma l'uomo, proprio per i motivi religiosi indicati, si era fermamente opposto minacciando di ucciderlo;
nonostante tutto, lui e la ragazza avevano continuato a frequentarsi in segreto e, poco dopo, la ragazza era rimasta incinta. Si erano quindi scatenate le ire paterne: l'uomo aveva cacciato di causa sua figlia e, insieme a dei colleghi, aveva iniziato a perseguitarlo, cercandolo ovunque, anche da un amico, dove si era rifugiato con la compagna, riuscendo nell'intento e obbligandolo a seguirlo in gendarmeria. Dopo tale episodio, temendo il peggio, avevano abbandonato Dubreka, trovando temporaneo rifugio presso un amico a
Boffa, e da lì erano partiti per il Mali. Tuttavia, alla nascita del bambino, lui aveva definitivamente deciso di lasciare il Paese alla ricerca di migliori condizioni di vita, sempre nel timore di essere raggiunto e ucciso dal padre della sua compagna.
DIRITTO
Pag. 2 di 10 L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista il bene della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene esamainata, non soltanto, attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso ogni altro elemento idoneo ad accertare il diritto alla protezione internazionale o complementare.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia2 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea3.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti, indicando i fatti oggetto di un ulteriore e necessario approfondimento. Ad ogni modo, la stessa non appare nemmeno necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivolte in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della vicenda personale, che emergono dal verbale dell'audizione e come affrontati nel prosieguo del provvedimento4.
Il provvedimento impugnato. La con provvedimento del Controparte_1
20/08/2024 ha rigettato la domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente, rilevando che “la narrazione della vicenda esposta a fondamento della domanda di protezione internazionale fornita del richiedente nel corso dell'audizione personale non è credibile, neppure applicando il beneficio dell'onere agevolato della prova” ed evidenziando che, chiesti maggiori approfondimenti, il ricorrente ha fornito delle risposte inadeguate. Ha poi concluso
Pag. 3 di 10 ritenendo che “ad esito di protezione internazionale non può neppure pervenirsi, neanche nella forma della protezione sussidiaria, in considerazione della mera provenienza geografica dell'istante”.
La protezione internazionale sussidiaria. Non può essere accordata all'odierno ricorrente la protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lettere a) e b) del D.lgs. 251/2007, ossia quella prevista per circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di “danno grave” e specificamente, la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.
Tali circostanze non sono state prospettate nel corso dell'intervista dinanzi alla e nemmeno in sede giudiziale. Invero la vicenda personale Controparte_1 esposta è apparsa da subito lacunosa e poco dettagliata e dunque non in grado di integrare i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, il ricorrente ha dichiarato di temere il rimpatrio a causa delle minacce di morte rivoltegli dal padre della sua compagna, il quale, per motivi religiosi, non avrebbe mai potuto accettare la loro relazione. Sennonché, nel descrivere gli episodi vissuti, il richiedente ha utilizzato per lo più frasi stereotipate, senza riferire alcun dettaglio e riportando un racconto vago e confusionario. La credibilità della storia narrata è anche minata da alcuni profili di incongruenza che sono emersi nel corso dell'intervista svolta in sede amministrativa, relativi per lo più alla collocazione spazio-temporale dei fatti asseritamente vissuti: non è chiaro cosa sia avvenuto prima della partenza dal Paese d'origine, considerato che il ricorrente ha riferito di aver trascorso con la compagna un periodo di tempo a casa di un amico, per poi aggiungere di aver lasciato il Paese due giorni dopo l'episodio del sequestro da parte del padre, che l'avrebbe condotto con la forza in gendarmeria. A ciò va aggiunto che il richiedente non ha saputo spiegare né il motivo per cui non abbia voluto denunciare l'accaduto alla polizia locale, né la ragione per la quale, prima di espatriare, non abbia tentato con la compagna di trasferirsi in un'altra città della Guinea, evitando così di separarsi della donna, peraltro all'epoca già incinta. È peraltro del tutto ipotetico il timore esposto dal ricorrente di essere ucciso dal padre della compagna, perché attualmente i due vivono in
Paese diversi e comunque lontani dalla Guinea.
Pertanto, alla luce di tutti gli elementi evidenziati, non possono ritenersi integrati i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale richiesta.
Pag. 4 di 10 A tal proposito, è utile richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, granitica nel distinguere fra onere di allegazione e onere della prova e nel tenere con fermezza il primo fuori dal perimetro della «cooperazione istruttoria»5.
(Segue) sul Paese di provenienza. Con riferimento alla protezione sussidiaria riconosciuta dalla lett. c) dell'art. 14 D.lgs. 251/2007, è stato evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che “[…] la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”6.
Ciò premesso, come si apprende da sicure fonti internazionali, il paese di provenienza di parte ricorrente non vive una condizione di conflitto armato con violenza generalizzata nel senso illustrato dalla Corte di Giustizia7 e non evidenzia particolari criticità sotto il profilo della sicurezza.
Com'è noto, in Guinea partiti politici e gruppi etnici sono storicamente legati.
I due principali partiti sono il Rassemblement Populaire Guinéen (RPG), leale all'etnia e l' ( ), leale all'etnia Il CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 primo partito si trova al governo dal 2009, nonostante l'etnia – che connota il partito CP_6 politico rivale – sia la più presente nel Paese: l'etnia gode dell'appoggio delle altre CP_3 etnie minoritarie che, ricompattandosi attorno al fronte dell'RPG, sottraggono ogni possibilità di vittoria al partito supportato dai L'impossibilità di dar luogo ad un vero Per_2
e proprio dibattito politico accresce così le tensioni in prossimità delle elezioni presidenziali.
Ad ogni modo la transizione verso un governo eletto democraticamente appare ancora lontana. Infatti, sebbene l' bbia prescritto ufficialmente al generale-presidente il CP_7
Pag. 5 di 10 termine del 25 aprile 2022 per indicare una roadmap per la transizione9, tale richiesta non è stata accolta dalle forze di governo, che, il 1° maggio 2022, hanno programmato un periodo di 39 mesi necessario per restituire il potere ai civili10.
Nel 2023, oltre al persistere della situazione di tensione con l' continuano anche CP_7 le vessazioni nei confronti dell'opposizione11.
L'associazione formata da gruppi di opposizione e della società civile "Forces vives" ha invitato a protestare pacificamente il 05.09.23, due anni dopo la presa del potere da parte della giunta militare.
Quanto all'impatto sulla popolazione civile nel 2023 si sono registrati 32 eventi totali (di cui
7 rivolte e 25 episodi di violenza contro i civili), che hanno causato 24 decessi12.
Nel 2024 sono cresciute le preoccupazioni per i potenziali ritardi nel ritorno al governo civile dopo che il presidente alla fine di marzo ha licenziato i membri dei Per_3 consigli comunali e il 9 aprile ha nominato alcuni delegati per ricoprire detti incarichi per sei mesi, anche dopo che il governo non è riuscito a pubblicare la bozza della nuova costituzione entro la data promessa di marzo.
In risposta, il 2 aprile la coalizione dei partiti politici di opposizione e di alcuni gruppi della società civile ha chiesto "il ripristino delle libertà Parte_2 pubbliche e il ritorno all'ordine costituzionale prima del 31 dicembre 2024", minacciando di non riconoscere più la giunta come governo legittimo. Nel frattempo, il 22 aprile diversi partiti politici e gruppi della società civile si sono uniti al partito di opposizione Unione delle Forze Democratiche della Guinea ) per formare la coalizione Union Sacrée, CP_5 che nella sua prima dichiarazione13 ha anche chiesto elezioni prima del 2025. 9 –Extraordinary summit of the authority of heads of state and government on the situation in CP_7 CP_7 Malii, Guinea and Burkina Faso, 25 March 2022, https://ecowas.int/wp-content/uploads/2022/03/Eng-Final- Communique%CC%81-Extra-Summit-25-mars-a%CC%80-23h.pdf CP_1 10 – Guinea: leader annuncia transizione in 39 mesi, 1 maggio 2022 CP_9 https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/africa/2022/05/01/guinea-leader-giunta-annuncia-transizione-in-39- mesi_48982a24-ca94-4dbb-af2c-518be8beaf16.html 11 International Crisis Group, Guinea, Febbraio 2023, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=23 12 Dashboard, Country: Guinea, period: 01/01/2023 – 31/12/2023, events: battles, explosions/remote Pt_3 violence, violence against civilians https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 13 CrisisWatch: tendenze di aprile e allerte di maggio 2024 (crisisgroup.org) https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/april-trends-and-may-alerts-2024#guinea
Pag. 6 di 10 Per quanto riguarda il 2024, ha segnalato in Guinea Conakry 31 eventi (26 episodi Pt_3 di violenza contro i civili, 3 battaglie e 2 esplosioni), che hanno causato 13 decessi14. Invece, con riferimento al 2025 (dati aggiornati al 21.03.2025) ha registrato 5 eventi (1 Pt_3 battaglia e 4 episodi di violenza contro i civili), che hanno causato 1 vittima15.
Ebbene, alla luce delle informazioni ottenute, seppur si riscontri nel paese una situazione di instabilità politica, non si ritiene esistente in Guinea una situazione di conflitto armato con violenza indiscriminata nei confronti dei civili, ai sensi dell'art. 14, lett. c) del D.lgs.
251/2007 e né è ravvisabile il rischio effettivo che il ricorrente, in caso di rientro nella sua zona di provenienza, possa subire gravi minacce alla propria vita o incolumità.
Non ricorrono, in conclusione, i presupposti per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione sussidiaria.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.2.
T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis.
Al caso di specie non si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della
Questura per formulare l'istanza – è successiva all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla data del 11.3.2023).
In ogni caso, poiché la parte potrebbe subire una compromissione del proprio diritto al rispetto della vita privata e familiare, pur in assenza di una disposizione ad hoc di rango primario16, la posizione personale del richiedente va esaminata in base agli artt. 7 Carta dei diritti dell'UE e 8 CEDU, applicabili direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza e attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19,
14 Country: Guinea, period: 01/01/2024 – 31/12/2024, events: battles, explosions/remote CP_11 violence, violence against civilians https://acleddata.com/explorer/
15 Country: Guinea, Period: 01.01.25 - 21.03.25, https://acleddata.com/explorer/ CP_11 16 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”.
Pag. 7 di 10 comma 2 e 5, comma 6 D.l.gs. 286/1998 ss.mm. con riguardo alle Convenzioni internazionali.
Peraltro, come statuito anche dalla Suprema Corte “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”17.
(Segue) Integrazione lavorativa. Posto che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale, e che “non sussiste, se il lavoro
è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”18, il ricorrente ha prodotto solo un Modello Unilav di “Quercia Giovanni” con decorrenza dal 07/11/2024 al
31/12/2024 e una busta paga di novembre 2024 di euro 596,00.
Anche valutando la documentazione Unilav unitamente agli altri elementi offerti19, lo scarno quadro istruttorio documenta non consente di ritenere che il ricorrente – che ha fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato in data 22/06/2023 e che quindi ha avuto già due anni per spiegare quel significativo sforzo di integrazione lavorativa – abbia effettivamente intrapreso in Italia un percorso di inserimento del mondo del lavoro , condotto in via continuativa e costante.
Pag. 8 di 10 Agli atti v'è anche un referto medico dell'INAIL in data 17/12/2024 nel quale si dà atto che il ricorrente in data 12/12/2024 ha subìto un infortunio sul luogo di lavoro con invalidità fino al 17/12/2024 (ossia per la durata complessiva di cinque giorni).
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Quanto agli altri livelli di integrazione, sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana20, lo svolgimento di attività volontariato21, i legami sociali e familiari22; non è necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità né il giudizio comparativo.
Inoltre, nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve considerarsi il fattore tempo in relazione alla storia personale del soggetto e la presenza di legami affettivi nel Paese ospitante, salvo che l'allontanamento sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute23.
A dimostrazione dell'integrazione sociale, il ricorrente ha depositato solo un attestato di frequenza al corso di lingua italiana di primo livello organizzato dal CARA di Bari-Palese emesso il 20/05/2024.
Pur considerando complessivamente tutti gli elementi sopra indicati, l'interessato ha offerto un quadro probatorio deficitario sicché non è possibile formulare un giudizio prognostico
Pag. 9 di 10 di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Pronunce accessorie. Nulla va disposto con riferimento alle spese di giudizio, considerato che la non si è costituita. CP_1
Nessuna chance presentava il ricorso al momento in cui è stato proposto, in considerazione dell'incongruenza delle dichiarazioni in ordine alla richiesta di protezione internazionale e dell'assenza di elementi (allegati e provati) in ordine alla protezione speciale, domanda che
è stata infatti integralmente rigettata. Da ciò discende l'insussistenza dei presupposti di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, con conseguente sua revoca, ove disposta in via provvisoria dal locale COA.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. REVOCA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato ove disposta via Contr provvisoria dal
3. NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28/05/2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott. Sergio Di Paola Dott.ssa Marisa Attollino
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Oscurare le parti di cui sopra nel caso di diffusione del presente provvedimento. 2 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 3 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 4 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del 07.10.2020 secondo cui: “È in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso,
o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente” (conforme Cass. N. 8931/2020). 5 “è stato pertanto ripetutamente affermato che nei giudizi aventi ad oggetto l'esame di domande di protezione internazionale in tutte le sue forme, nessuna norma di legge esonera il ricorrente in primo grado, l'appellante o il ricorrente per cassazione, dall'onere di allegare in modo chiaro i fatti costitutivi della pretesa. Poiché il ricorrente beneficia dell'attenuazione dall'onere della prova, ma non di quello dell'allegazione, il rischio di danno grave ex art.14, in relazione al quale egli imputa con il motivo di ricorso al giudice del merito di non aver cooperato o di averlo fatto male, deve essere stato da lui ritualmente allegato e ciò deve risultare dal provvedimento impugnato oppure, in modo specifico e autosufficiente, dal ricorso”. Cass. 25440/2022. 6 Cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji. 7 Sentenza Diakité del 30.1.2014. Controparte_ 8 : Corruzione: ecologia umana lacerata. Popoli in cerca di speranza, migrare è una via d'uscita. Dossier c e testimonianze. N. 47, maggio 2019, p. 16, disponibile in https://www.caritas.it/materiali/Mondo/Africa/Guinea/ddt47_guinea2019.pdf, 17 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400. 18 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 19 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa” (Cass. civ. sez. VI, 24/02/2022, ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022, n.6111) e anche Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 10371 del 18/04/2023
“in tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione "Unilav", che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). 20 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 21 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 22 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01). 23 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Enzo Davide Ruffo Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice CUI 06OK9M0, data di Parte_1 C.F._1 nascita 31/10/2003, Paese di provenienza: GUINEA), parte rappresentata e difesa dall'avv.
LACERENZA MARIA RAFFAELA;
RICORRENTE1 contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 30/09/2024 ha impugnato il Parte_1
provvedimento notificatogli il 05/09/2024 e adottato dalla Controparte_1
con cui è stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale (C/3 del giorno
[...]
Pag. 1 di 10 21/08/2023). Ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, quella complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, al pari del CP_2
che non ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
[...]
Fissata l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine al giorno
07/05/2025, all'esito il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Ascoltato dalla Commissione in data 14/06/2024 il ricorrente ha dichiarato di essere nato a [...], ma di aver vissuto i primi anni della sua infanzia in un villaggio nei pressi di Boffa;
si era poi trasferito dal fratello maggiore a e nel 2012 Per_1 era tornato a Dubreka. Ha riferito di aver studiato per cinque anni e di aver successivamente svolto lavori occasionali, come riparatore di televisori e tassista;
orfano di madre dal 2010, non ha alcun contatto con il padre e con i suoi fratelli e sente, invece, solo la sua compagna che attualmente vive in Mali con il bambino nato dalla loro relazione. Ha concluso il racconto della sua vita in Guinea dichiarando di essere di etnia sousou e di religione musulmana e di non aver mai svolto attività politica.
Quanto alle ragioni dell'espatrio, ha spiegato di essere stato minacciato di morte dal padre della sua compagna, che non avrebbe accettato la loro relazione perché la famiglia della ragazza non professava la sua stessa religione. Ha raccontato di aver conosciuto la donna a
Dubreka nel 2019 e, dopo un po' di anni, aveva chiesto a suo padre di poterla sposare, ma l'uomo, proprio per i motivi religiosi indicati, si era fermamente opposto minacciando di ucciderlo;
nonostante tutto, lui e la ragazza avevano continuato a frequentarsi in segreto e, poco dopo, la ragazza era rimasta incinta. Si erano quindi scatenate le ire paterne: l'uomo aveva cacciato di causa sua figlia e, insieme a dei colleghi, aveva iniziato a perseguitarlo, cercandolo ovunque, anche da un amico, dove si era rifugiato con la compagna, riuscendo nell'intento e obbligandolo a seguirlo in gendarmeria. Dopo tale episodio, temendo il peggio, avevano abbandonato Dubreka, trovando temporaneo rifugio presso un amico a
Boffa, e da lì erano partiti per il Mali. Tuttavia, alla nascita del bambino, lui aveva definitivamente deciso di lasciare il Paese alla ricerca di migliori condizioni di vita, sempre nel timore di essere raggiunto e ucciso dal padre della sua compagna.
DIRITTO
Pag. 2 di 10 L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista il bene della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene esamainata, non soltanto, attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso ogni altro elemento idoneo ad accertare il diritto alla protezione internazionale o complementare.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia2 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea3.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti, indicando i fatti oggetto di un ulteriore e necessario approfondimento. Ad ogni modo, la stessa non appare nemmeno necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivolte in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della vicenda personale, che emergono dal verbale dell'audizione e come affrontati nel prosieguo del provvedimento4.
Il provvedimento impugnato. La con provvedimento del Controparte_1
20/08/2024 ha rigettato la domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente, rilevando che “la narrazione della vicenda esposta a fondamento della domanda di protezione internazionale fornita del richiedente nel corso dell'audizione personale non è credibile, neppure applicando il beneficio dell'onere agevolato della prova” ed evidenziando che, chiesti maggiori approfondimenti, il ricorrente ha fornito delle risposte inadeguate. Ha poi concluso
Pag. 3 di 10 ritenendo che “ad esito di protezione internazionale non può neppure pervenirsi, neanche nella forma della protezione sussidiaria, in considerazione della mera provenienza geografica dell'istante”.
La protezione internazionale sussidiaria. Non può essere accordata all'odierno ricorrente la protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lettere a) e b) del D.lgs. 251/2007, ossia quella prevista per circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di “danno grave” e specificamente, la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.
Tali circostanze non sono state prospettate nel corso dell'intervista dinanzi alla e nemmeno in sede giudiziale. Invero la vicenda personale Controparte_1 esposta è apparsa da subito lacunosa e poco dettagliata e dunque non in grado di integrare i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, il ricorrente ha dichiarato di temere il rimpatrio a causa delle minacce di morte rivoltegli dal padre della sua compagna, il quale, per motivi religiosi, non avrebbe mai potuto accettare la loro relazione. Sennonché, nel descrivere gli episodi vissuti, il richiedente ha utilizzato per lo più frasi stereotipate, senza riferire alcun dettaglio e riportando un racconto vago e confusionario. La credibilità della storia narrata è anche minata da alcuni profili di incongruenza che sono emersi nel corso dell'intervista svolta in sede amministrativa, relativi per lo più alla collocazione spazio-temporale dei fatti asseritamente vissuti: non è chiaro cosa sia avvenuto prima della partenza dal Paese d'origine, considerato che il ricorrente ha riferito di aver trascorso con la compagna un periodo di tempo a casa di un amico, per poi aggiungere di aver lasciato il Paese due giorni dopo l'episodio del sequestro da parte del padre, che l'avrebbe condotto con la forza in gendarmeria. A ciò va aggiunto che il richiedente non ha saputo spiegare né il motivo per cui non abbia voluto denunciare l'accaduto alla polizia locale, né la ragione per la quale, prima di espatriare, non abbia tentato con la compagna di trasferirsi in un'altra città della Guinea, evitando così di separarsi della donna, peraltro all'epoca già incinta. È peraltro del tutto ipotetico il timore esposto dal ricorrente di essere ucciso dal padre della compagna, perché attualmente i due vivono in
Paese diversi e comunque lontani dalla Guinea.
Pertanto, alla luce di tutti gli elementi evidenziati, non possono ritenersi integrati i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale richiesta.
Pag. 4 di 10 A tal proposito, è utile richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, granitica nel distinguere fra onere di allegazione e onere della prova e nel tenere con fermezza il primo fuori dal perimetro della «cooperazione istruttoria»5.
(Segue) sul Paese di provenienza. Con riferimento alla protezione sussidiaria riconosciuta dalla lett. c) dell'art. 14 D.lgs. 251/2007, è stato evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che “[…] la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”6.
Ciò premesso, come si apprende da sicure fonti internazionali, il paese di provenienza di parte ricorrente non vive una condizione di conflitto armato con violenza generalizzata nel senso illustrato dalla Corte di Giustizia7 e non evidenzia particolari criticità sotto il profilo della sicurezza.
Com'è noto, in Guinea partiti politici e gruppi etnici sono storicamente legati.
I due principali partiti sono il Rassemblement Populaire Guinéen (RPG), leale all'etnia e l' ( ), leale all'etnia Il CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 primo partito si trova al governo dal 2009, nonostante l'etnia – che connota il partito CP_6 politico rivale – sia la più presente nel Paese: l'etnia gode dell'appoggio delle altre CP_3 etnie minoritarie che, ricompattandosi attorno al fronte dell'RPG, sottraggono ogni possibilità di vittoria al partito supportato dai L'impossibilità di dar luogo ad un vero Per_2
e proprio dibattito politico accresce così le tensioni in prossimità delle elezioni presidenziali.
Ad ogni modo la transizione verso un governo eletto democraticamente appare ancora lontana. Infatti, sebbene l' bbia prescritto ufficialmente al generale-presidente il CP_7
Pag. 5 di 10 termine del 25 aprile 2022 per indicare una roadmap per la transizione9, tale richiesta non è stata accolta dalle forze di governo, che, il 1° maggio 2022, hanno programmato un periodo di 39 mesi necessario per restituire il potere ai civili10.
Nel 2023, oltre al persistere della situazione di tensione con l' continuano anche CP_7 le vessazioni nei confronti dell'opposizione11.
L'associazione formata da gruppi di opposizione e della società civile "Forces vives" ha invitato a protestare pacificamente il 05.09.23, due anni dopo la presa del potere da parte della giunta militare.
Quanto all'impatto sulla popolazione civile nel 2023 si sono registrati 32 eventi totali (di cui
7 rivolte e 25 episodi di violenza contro i civili), che hanno causato 24 decessi12.
Nel 2024 sono cresciute le preoccupazioni per i potenziali ritardi nel ritorno al governo civile dopo che il presidente alla fine di marzo ha licenziato i membri dei Per_3 consigli comunali e il 9 aprile ha nominato alcuni delegati per ricoprire detti incarichi per sei mesi, anche dopo che il governo non è riuscito a pubblicare la bozza della nuova costituzione entro la data promessa di marzo.
In risposta, il 2 aprile la coalizione dei partiti politici di opposizione e di alcuni gruppi della società civile ha chiesto "il ripristino delle libertà Parte_2 pubbliche e il ritorno all'ordine costituzionale prima del 31 dicembre 2024", minacciando di non riconoscere più la giunta come governo legittimo. Nel frattempo, il 22 aprile diversi partiti politici e gruppi della società civile si sono uniti al partito di opposizione Unione delle Forze Democratiche della Guinea ) per formare la coalizione Union Sacrée, CP_5 che nella sua prima dichiarazione13 ha anche chiesto elezioni prima del 2025. 9 –Extraordinary summit of the authority of heads of state and government on the situation in CP_7 CP_7 Malii, Guinea and Burkina Faso, 25 March 2022, https://ecowas.int/wp-content/uploads/2022/03/Eng-Final- Communique%CC%81-Extra-Summit-25-mars-a%CC%80-23h.pdf CP_1 10 – Guinea: leader annuncia transizione in 39 mesi, 1 maggio 2022 CP_9 https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/africa/2022/05/01/guinea-leader-giunta-annuncia-transizione-in-39- mesi_48982a24-ca94-4dbb-af2c-518be8beaf16.html 11 International Crisis Group, Guinea, Febbraio 2023, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=23 12 Dashboard, Country: Guinea, period: 01/01/2023 – 31/12/2023, events: battles, explosions/remote Pt_3 violence, violence against civilians https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 13 CrisisWatch: tendenze di aprile e allerte di maggio 2024 (crisisgroup.org) https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/april-trends-and-may-alerts-2024#guinea
Pag. 6 di 10 Per quanto riguarda il 2024, ha segnalato in Guinea Conakry 31 eventi (26 episodi Pt_3 di violenza contro i civili, 3 battaglie e 2 esplosioni), che hanno causato 13 decessi14. Invece, con riferimento al 2025 (dati aggiornati al 21.03.2025) ha registrato 5 eventi (1 Pt_3 battaglia e 4 episodi di violenza contro i civili), che hanno causato 1 vittima15.
Ebbene, alla luce delle informazioni ottenute, seppur si riscontri nel paese una situazione di instabilità politica, non si ritiene esistente in Guinea una situazione di conflitto armato con violenza indiscriminata nei confronti dei civili, ai sensi dell'art. 14, lett. c) del D.lgs.
251/2007 e né è ravvisabile il rischio effettivo che il ricorrente, in caso di rientro nella sua zona di provenienza, possa subire gravi minacce alla propria vita o incolumità.
Non ricorrono, in conclusione, i presupposti per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione sussidiaria.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.2.
T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis.
Al caso di specie non si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della
Questura per formulare l'istanza – è successiva all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla data del 11.3.2023).
In ogni caso, poiché la parte potrebbe subire una compromissione del proprio diritto al rispetto della vita privata e familiare, pur in assenza di una disposizione ad hoc di rango primario16, la posizione personale del richiedente va esaminata in base agli artt. 7 Carta dei diritti dell'UE e 8 CEDU, applicabili direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza e attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19,
14 Country: Guinea, period: 01/01/2024 – 31/12/2024, events: battles, explosions/remote CP_11 violence, violence against civilians https://acleddata.com/explorer/
15 Country: Guinea, Period: 01.01.25 - 21.03.25, https://acleddata.com/explorer/ CP_11 16 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”.
Pag. 7 di 10 comma 2 e 5, comma 6 D.l.gs. 286/1998 ss.mm. con riguardo alle Convenzioni internazionali.
Peraltro, come statuito anche dalla Suprema Corte “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”17.
(Segue) Integrazione lavorativa. Posto che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale, e che “non sussiste, se il lavoro
è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”18, il ricorrente ha prodotto solo un Modello Unilav di “Quercia Giovanni” con decorrenza dal 07/11/2024 al
31/12/2024 e una busta paga di novembre 2024 di euro 596,00.
Anche valutando la documentazione Unilav unitamente agli altri elementi offerti19, lo scarno quadro istruttorio documenta non consente di ritenere che il ricorrente – che ha fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato in data 22/06/2023 e che quindi ha avuto già due anni per spiegare quel significativo sforzo di integrazione lavorativa – abbia effettivamente intrapreso in Italia un percorso di inserimento del mondo del lavoro , condotto in via continuativa e costante.
Pag. 8 di 10 Agli atti v'è anche un referto medico dell'INAIL in data 17/12/2024 nel quale si dà atto che il ricorrente in data 12/12/2024 ha subìto un infortunio sul luogo di lavoro con invalidità fino al 17/12/2024 (ossia per la durata complessiva di cinque giorni).
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Quanto agli altri livelli di integrazione, sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana20, lo svolgimento di attività volontariato21, i legami sociali e familiari22; non è necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità né il giudizio comparativo.
Inoltre, nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve considerarsi il fattore tempo in relazione alla storia personale del soggetto e la presenza di legami affettivi nel Paese ospitante, salvo che l'allontanamento sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute23.
A dimostrazione dell'integrazione sociale, il ricorrente ha depositato solo un attestato di frequenza al corso di lingua italiana di primo livello organizzato dal CARA di Bari-Palese emesso il 20/05/2024.
Pur considerando complessivamente tutti gli elementi sopra indicati, l'interessato ha offerto un quadro probatorio deficitario sicché non è possibile formulare un giudizio prognostico
Pag. 9 di 10 di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Pronunce accessorie. Nulla va disposto con riferimento alle spese di giudizio, considerato che la non si è costituita. CP_1
Nessuna chance presentava il ricorso al momento in cui è stato proposto, in considerazione dell'incongruenza delle dichiarazioni in ordine alla richiesta di protezione internazionale e dell'assenza di elementi (allegati e provati) in ordine alla protezione speciale, domanda che
è stata infatti integralmente rigettata. Da ciò discende l'insussistenza dei presupposti di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, con conseguente sua revoca, ove disposta in via provvisoria dal locale COA.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. REVOCA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato ove disposta via Contr provvisoria dal
3. NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28/05/2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott. Sergio Di Paola Dott.ssa Marisa Attollino
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Oscurare le parti di cui sopra nel caso di diffusione del presente provvedimento. 2 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 3 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 4 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del 07.10.2020 secondo cui: “È in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso,
o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente” (conforme Cass. N. 8931/2020). 5 “è stato pertanto ripetutamente affermato che nei giudizi aventi ad oggetto l'esame di domande di protezione internazionale in tutte le sue forme, nessuna norma di legge esonera il ricorrente in primo grado, l'appellante o il ricorrente per cassazione, dall'onere di allegare in modo chiaro i fatti costitutivi della pretesa. Poiché il ricorrente beneficia dell'attenuazione dall'onere della prova, ma non di quello dell'allegazione, il rischio di danno grave ex art.14, in relazione al quale egli imputa con il motivo di ricorso al giudice del merito di non aver cooperato o di averlo fatto male, deve essere stato da lui ritualmente allegato e ciò deve risultare dal provvedimento impugnato oppure, in modo specifico e autosufficiente, dal ricorso”. Cass. 25440/2022. 6 Cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji. 7 Sentenza Diakité del 30.1.2014. Controparte_ 8 : Corruzione: ecologia umana lacerata. Popoli in cerca di speranza, migrare è una via d'uscita. Dossier c e testimonianze. N. 47, maggio 2019, p. 16, disponibile in https://www.caritas.it/materiali/Mondo/Africa/Guinea/ddt47_guinea2019.pdf, 17 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400. 18 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 19 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa” (Cass. civ. sez. VI, 24/02/2022, ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022, n.6111) e anche Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 10371 del 18/04/2023
“in tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione "Unilav", che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). 20 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 21 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 22 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01). 23 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400