CA
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 31/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a Oggetto: appello avverso la sentenza n. In nome del popolo italiano 266/2023 del Tribunale di Terni emessa in data L a C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a 14 luglio 2023 – opposizione avverso
- S e z i o n e L a v o r o - comunicazione preventiva di iscrizione composta dai magistrati: ipotecaria
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore , con sede in Stroncone, Vocabolo Termine, n. 25, rappresentata e difesa, giusta CP_2
procura rilasciata in calce all'atto di appello, dall'avvocato Giovanni Ranalli, presso il cui studio in
Terni, via F. Fratini, n. 55, è elettivamente domiciliata.
- appellante -
c o n t r o 1 con sede legale in Roma, Controparte_3
Via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso,
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Stefania Di Cato, Giulia Renzetti, Manuela Varani,
Mirella Arlotta, Roberto Annovazzi – in virtù di procura generale alle liti del 22 marzo 2024,
repertorio n. 37875, a rogito del dottor notaio in Roma – ed elettivamente domiciliato Persona_1
presso l'Avvocatura dell' medesimo in Perugia, Via Canali 1. CP_3
- appellato -
con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14, in Controparte_4
persona del Responsabile Contenzioso Umbria, Dr.ssa nominata procuratore Controparte_5
speciale della suddetta , in virtù dei poteri conferiti giusta procura Controparte_6
speciale, autenticata per atto del Notaio del 22 giugno 2023, repertorio n. 180134 Persona_2
raccolta 12348, a rogito del dott. notaio in Roma, rappresentata e difesa in forza Persona_2
di procura conferita in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avvocato Francesco
Francini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arezzo, via P. Uccello n. 6.
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 266/2023 del Tribunale di Terni emessa in data 14 luglio
2023 – opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Causa decisa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., dopo la scadenza del termine per il deposito delle note sostitutive dell'udienza, fissato al 6 novembre 2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come ai rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 1. Con ricorso depositato in data 2 dicembre 2022 dinanzi al Tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, la propose opposizione avverso la comunicazione preventiva di Controparte_1
iscrizione ipotecaria n. 10976202200000349000, notificatale via PEC dall' Controparte_4
tramite l'indirizzo t, contestando i
[...] Email_1
crediti previdenziali portati da venti avvisi di addebito indicati nel prospetto “dettaglio delle CP_3
somme da pagare”.
La società dedusse la nullità degli avvisi di addebito per vizi della notifica telematica, sia perché
proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante dai pubblici elenchi che per la mancanza dell'oggetto e della relata nella notifica a mezzo PEC. Rilevò poi che, attesa la nullità
degli avvisi, i crediti previdenziali, risalenti al periodo 9/2012 – 1/2016, dovevano ritenersi inesorabilmente prescritti, stante il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 3, co. 9, della legge n. 335 del 1995 all'epoca della comunicazione preventiva della iscrizione ipotecaria (ottobre
2022). Eccepì infine la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, stante la nullità
degli atti prodromici (avvisi di addebito) rispetto all'atto consequenziale notificato.
L'opponente concludeva, pertanto, affinché il Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, accertasse e dichiarasse la nullità degli avvisi di addebito e, conseguentemente, dichiarasse la prescrizione dei crediti e la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
L' si costituì in giudizio ed eccepì la tardività dell'impugnazione per il mancato rispetto del CP_3
termine di cui all'art. 617 c.p.c., nonché l'infondatezza dell'eccezione di nullità degli avvisi di addebito per vizi della notifica telematica, sia con riferimento all'inesistenza nei pubblici registri dell'indirizzo PEC del mittente, che alla mancanza dell'oggetto e della relata di notifica.
L' , costituitasi in giudizio, eccepì, in via preliminare, il difetto di Controparte_4
legittimazione passiva in ordine a questioni realizzatesi nell'arco temporale antecedente all'iscrizione a ruolo dei crediti da parte dell' Nel merito, con riferimento alla fase successiva all'iscrizione CP_3
3 a ruolo delle somme contestate, contestò l'eccezione di prescrizione, evidenziando di aver notificato tutta una serie di atti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/73,
all'indirizzo PEC a cui la aveva ammesso di aver ricevuto la notifica della Controparte_1
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ( . Email_2
2. Con la sentenza n. 266/2023, pronunciata, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., all'udienza del 14 luglio
2023, il Tribunale respinse il ricorso. Condannò parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle altre parti, liquidate in € 1.800,00, per ciascuna, oltre accessori.
3. Con atto depositato in data 15 gennaio 2024, la interpose appello avverso Controparte_1
la decisione, chiedendo che, in riforma della stessa, venisse dichiarata la nullità degli avvisi di addebito opposti e, per l'effetto, la prescrizione dei crediti e la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
4. Con decreto presidenziale del 17 gennaio 2024, fu fissata per la discussione della causa l'udienza del 29 maggio 2024.
Costituitasi in giudizio il 17 aprile 2024, l' chiese Controparte_6
preliminarmente la trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c. Nel merito rilevò
l'infondatezza delle censure proposte dall'appellante e chiese la conferma della sentenza di primo grado.
Si costituì in giudizio l' con memoria depositata il 14 maggio 2024, chiedendo il rigetto del CP_3
gravame.
5. Con ordinanza del 21 maggio 2024, la Corte dispose la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, con le modalità previste ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., assegnando alle parti il termine del 6 novembre 2024 per il deposito di dette note.
Le parti hanno depositato le note nel termine loro assegnato e, successivamente, la Corte ha deciso la causa nel modo che segue.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con i primi motivi di gravame, meritevoli di una trattazione unitaria per ragioni di ordine logico e sistematico, la società appellante di duole della violazione degli artt. 3 – bis della legge n. 53/1994,
26 del d.P.R. n. 602/1973 e 30 del D.L. n. 78/10.
Con il primo motivo, in particolare, l'appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe esaminato la censura riguardante l'eccepita nullità degli avvisi di addebito elencati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in quanto trasmessi dall' alla attraverso gli CP_3 Controparte_1
E indirizzi di posta elettronica e Email_3
t non registrati nei pubblichi elenchi previsti dall'art. Email_5
16 – ter del D.L. n. 179/2012.
Attraverso il secondo motivo la società appellante censura la sentenza laddove ha escluso l'invalidità
della notifica degli atti impositivi effettuata dall' , nonostante la Controparte_6
stessa avesse utilizzato un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello iscritto nei pubblici elenchi.
Con il terzo motivo, la società appellante, ribadendo sostanzialmente le censure già sollevate,
eccepisce la nullità delle notifiche relative agli avvisi di addebito dell' e di quella riguardante CP_3
la comunicazione di preveniva iscrizione ipotecaria eseguita dall' Controparte_6
non essendo, né i due indirizzi di posta elettronica certificata utilizzati dall' CP_3
E E
e ), né quello Email_3 Email_5
usato dall' ( t) Controparte_6 Email_1
compresi tra quelli risultanti dai pubblici elenchi di cui all'art. 16 - ter della legge n. 221/2012.
A tal proposito rileva l'appellante come la notifica proveniente da indirizzi non inseriti nei pubblici registri, a causa dell'impossibilità per il destinatario di avere certezza in ordine al mittente, sia inesistente e perciò insuscettibile di sanatoria.
5 1.2. I motivi sono infondati.
Il Tribunale ha rilevato che la normativa di settore (d.P.R. n. 68/2005 “Regolamento recante
disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16
gennaio 2003, n. 3”, disciplinante le notifiche in ambito tributario degli atti dell'Agente della
Riscossione, detta prescrizioni unicamente sull'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, nulla disponendo in merito a quello del mittente.
L'art. 3 del predetto decreto dispone, infatti, che: “Il documento informatico trasmesso per via
telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al
destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta
elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”.
L'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 prevede che: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le
modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta
elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di
posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli
obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo
dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi si applicano le disposizioni dell'art. 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
A sua volta l'art. 60 sopra richiamato prevede che, in deroga all'art. 149 - bis c.p.c., la notificazione degli avvisi e degli atri atti che per legge devono essere alle imprese, alle società e ai professionisti può essere fatta direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
Inoltre, il Tribunale ha puntualmente affermato che l'art. 3 - bis della legge n. 53/1994 contiene specifiche prescrizioni anche con riguardo all'indirizzo del mittente, stabilendo espressamente che la
6 notificazione telematica debba provenire da un indirizzo di posta elettronica risultante da pubblici elenchi, ma che, tuttavia, essa trova applicazione limitatamente alle notificazioni eseguite dagli avvocati, in ragione dell'esigenza di verificare la sussistenza della necessaria abilitazione alle notifiche in proprio, introdotta dalla legge n. 53/1994.
La questione risulta infatti definitivamente risolta dalla dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU., sentenza n. 15979 del 18 maggio 2022), alla cui autorevole decisione, di cui si riporta la massima, si intende dare seguito:
“In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata
dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica
istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici
elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere
compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed
all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della
l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli
avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche
l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore
rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo
del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente
del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
Pertanto, con la suddetta decisione, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la statuizione della sentenza impugnata che aveva ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC che, sebbene diverso da quello presente nei pubblici registri, aveva comunque consentito di individuare il mittente.
Ne consegue, in definitiva, che non vi sono dubbi in ordine alla validità delle notifiche eseguite dall' attraverso l'indirizzo PEC non risultante dai pubblici elenchi Controparte_6
t. Email_1
7 Quanto poi all'eccepita nullità “ab origine” degli avvisi di addebito, per violazione dell'art. 3 – bis
della legge n. 53 del 1994, derivante dall'utilizzazione da parte dell' di due indirizzi di posta CP_3
elettronica certificata non registrati nei pubblici elenchi 16 - ter della legge n. 221/2012, non specificatamente affrontata dal giudice di primo grado, si osserva come la stessa sia del tutto destituita di fondamento sulla base delle considerazioni che seguono.
L'art. 30, co. 4, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, prevede che:
“L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata
all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale
convenzione tra comune ed dai messi comunali o dagli agenti della polizia CP_3
municipale.
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di
ricevimento”.
Pertanto, l'art. 30, co. 4 sopra citato, al pari dell'art. 26 co. 2 del d.P.R. n. 602/73, consente al notificante di eseguire la notificazione a partire da qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata,
con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 – bis della legge n. 53/94, con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 d.P.R. n. 602/73 e 30, co. 4, del
D.L. n. 78/2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata, a monte,
l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare,
prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex
lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario,
8 dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è un pubblico ufficiale né incaricato di un pubblico servizio,
Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 30, co. 4, del D.L. n. 78/2010 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida anche la notificazione degli avvisi di addebito effettuata dagli indirizzi PEC
E
e t. Email_3 Email_5
Tale conclusione non è peraltro inficiata dal fatto che detta comunicazione non sia provvista di relazione di notifica e che gli avvisi di addebito trasmessi siano privi della (non richiesta) attestazione di conformità all'originale, essendo l'atto notificato proprio l'originale, e della firma digitale, atteso che la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 30, co. 4, del D.L. n. 78/2010 si perfeziona con la consegna del messaggio di PEC nella casella del destinatario, alla data e nell'orario indicati nella ricevuta di avvenuta consegna, così come la notifica diretta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento.
2. Con il quarto motivo, la società appellante di duole della violazione degli artt. 2953 c.c. e degli artt. 3, co. 9 e 10 della legge n. 445/1995 e 50 del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che il Tribunale
aveva erroneamente affermato che l' avrebbe dimostrato di aver Controparte_6
interrotto il decorso della prescrizione attraverso la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca del 22 gennaio 2018 e le intimazioni di pagamento del 26 febbraio e del 15 ottobre 2018, nonché
quella dell'11 settembre 2019.
Inoltre, anche seguendo la stessa ricostruzione resa dal giudice di primo grado, non sarebbero stati inseriti nella motivazione, tra gli atti (asseritamente) interruttivi della prescrizione, l'avviso n.
40920140001464484000, notificato il 18 febbraio 2015, pari ad € 18.456,51, e l'avviso n.
40920140001749653000, notificato il 21 febbraio 2015, pari ad € 2.152,75. In relazione a questi due avvisi, pertanto, sarebbe intervenuta la prescrizione risalendo i contributi al 2013. 9 In ogni caso, atteso il termine quinquennale di prescrizione dei contributi previdenziali (art. 3 co. 9 e
10 della legge n. 335/1995), e posta la nullità degli avvisi di addebito, quand'anche si ritenesse valida la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria avvenuta in data 6 gennaio 2022, sarebbero inesorabilmente prescritti i contributi oggetto di avvisi notificati fino al luglio del 2015.
Né assumerebbero alcun rilievo le intimazioni di pagamento e le comunicazioni di iscrizione ipotecaria riportate alla pagina 10 della sentenza impugnata attesa la nullità delle notifiche eseguite dall' e la scadenza degli atti di intimazione di pagamento Controparte_6
notificati nel 2018 e nel 2019 in mancanza dell'azione esecutiva avviata nel termine di un anno, come previsto dall'art. 50 del d.P.R. n. 602/73.
2.1. Anche questa censura è infondata.
Occorre innanzitutto richiamare quanto già esposto al paragrafo 1.2. in ordine alla validità delle notificazioni degli avvisi di addebito effettuate dall' e della comunicazione preventiva di CP_3
iscrizione ipotecaria e delle intimazioni di pagamento eseguite dall' Controparte_6
attraverso gli indirizzi PEC non risultanti dai pubblici elenchi.
[...]
Ciò posto, nessuna prescrizione risulta maturata con riferimento ai contributi previdenziali oggetto dell'opposizione proposta dalla dato che, risalendo tali contributi al periodo Controparte_1
compreso tra il settembre 2012 ed il gennaio 2016, gli avvisi risultano tutti notificati tra il febbraio del 2015 ed il gennaio del 2020, nel pieno rispetto del termine quinquennale per ciascuno di essi,
come riportato alle pagine 9 e 10 della sentenza impugnata, da intendersi qui richiamata.
Erroneamente poi l'appellante assume che l'avviso n. 40920140001464484000, notificato il 18
febbraio 2015, pari ad € 18.456,51, e l'avviso n. 40920140001749653000, notificato il 21 febbraio
2015, pari ad € 2.152,75, non sarebbero stati inseriti nella motivazione, con conseguente omessa dimostrazione dell'interruzione della prescrizione risultante dal testo della sentenza impugnata, in quanto in realtà tali titoli risultano correttamente citati, anche se posposti nell'elenco trascritto dal
10 giudicante al quinto ed al sesto posto, benché si tratti, cronologicamente, dei primi due avvisi di addebito notificati dall' (vedi a pag. 9). Ne consegue la manifesta infondatezza della censura. CP_3
Successivamente, il decorso del termine prescrizionale quinquennale era nuovamente interrotto dall' attraverso la notifica della comunicazione preventiva di Controparte_6
iscrizione esattoriale del 22 gennaio 2018 e le notifiche delle intimazioni di pagamento eseguite il 26
febbraio 2018, il 15 ottobre 2018, l'11 settembre 2019, il 27 settembre 2019 e il 29 ottobre 2021,
come è stato dimostrato attraverso la documentazione prodotta dall' Controparte_6
in primo grado, mai puntualmente contestata dalla e come è
[...] Controparte_1
riportato alla pagina 10 della sentenza impugnata da intendersi qui richiamata.
Ne consegue che, alla data del deposito del ricorso dinanzi al Tribunale di Terni (15 gennaio 2024),
nessuna prescrizione quinquennale risulta avverata con riferimento ai contributi previdenziali oggetto di causa, e ciò anche a prescindere dalla sospensione dei temini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale derivante dall'epidemia da COVID – 19.
È poi del tutto inammissibile l'eccezione sollevata con riferimento agli atti di intimazione di pagamento, in quanto scaduti per decorso dell'anno ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/73, per evidente tardività della stessa, avendo la eccepito in primo grado soltanto la Controparte_1
nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria derivante dalla nullità degli atti prodromici (avvisi di addebito) rispetto all'atto consequenziale notificato.
L'eccezione è comunque anche destituita di fondamento.
L'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 stabilisce che:
“[…] 2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste
dall'art. 26 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro
cinque giorni.
11
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero
delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica”.
Trattasi di norma che, come risulta evidente dal testo, pone una garanzia per il contribuente moroso che, prima di vedersi aggredito in via esecutiva il proprio patrimonio e, qualora sia trascorso più di un anno dalla notifica di un altro atto esattoriale, ha il diritto di vedersi notificare l'atto di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602/73 che gli intima, prima di procedere, il pagamento, con efficacia annuale.
Trattasi, in sostanza, come più volte precisato dalla giurisprudenza (vedi Cass., ordinanza n. 5546 del
22 febbraio 2023), di un atto che assolve alla funzione del precetto in rinnovazione, ossia al precetto che il creditore è tenuto a notificare ove il precedente precetto sia divenuto inefficace.
Ne consegue che il decorso dell'anno non ha alcuna valenza al fine di escludere l'efficacia interruttiva della prescrizione, trattandosi di un atto stragiudiziale idoneo a manifestare l'inequivocabile volontà
del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del debitore, con l'effetto di costituirlo in mora, e ciò a prescindere dall'esecutività del titolo limitata ad un anno dalla sua emissione.
3. Con il quinto motivo la società appellante si duole dell'omessa pronuncia sul terzo motivo di ricorso di primo grado, riguardante l'eccezione di nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per la mancanza degli atti presupposti costituiti dagli avvisi di addebito.
3.1. Il motivo è evidentemente inammissibile in quanto presupporrebbe l'accoglimento dell'eccezione di nullità degli avvisi di addebito che, viceversa, è stata disattesa sia nel primo che nell'odierno grado di giudizio.
4. In conclusione, l'appello dev'essere respinto, mentre la sentenza impugnata dev'essere confermata.
La società appellante soccombente dev'essere condannata a rifondere la totalità delle spese sostenute dalle parti appellate e per il grado di giudizio, liquidate Controparte_6 CP_3
12 in dispositivo tenendo conto del valore della causa (417.212,03) e dei parametri stabiliti dal D.M. 10
marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni.
Infine, si deve dare atto che la società appellante si trova nelle condizioni previste dall'art. 13, comma
1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ed è perciò tenuta a pagare un secondo contributo unificato, d'importo pari a quello già versato, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna la società appellante alla rifusione delle spese sostenute dall' Controparte_6
per il presente grado di giudizio, che liquida in € 7.120,00 per compenso professionale,
[...]
oltre a IVA e contributo ex art. 11 della legge n. 576/1980, ed al rimborso delle spese generali, pari al
15% del compenso liquidato, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Francini dichiaratosi antistatario.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dall' per il presente grado di CP_3
giudizio, che liquida in € 7.120,00 per compenso professionale.
Visto l'art. 13, comma 1- quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che la società appellante
è tenuta a versare una seconda volta il contributo unificato, d'importo pari a quello già versato, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Perugia, lì 21 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale firma digitale
13
- S e z i o n e L a v o r o - comunicazione preventiva di iscrizione composta dai magistrati: ipotecaria
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore , con sede in Stroncone, Vocabolo Termine, n. 25, rappresentata e difesa, giusta CP_2
procura rilasciata in calce all'atto di appello, dall'avvocato Giovanni Ranalli, presso il cui studio in
Terni, via F. Fratini, n. 55, è elettivamente domiciliata.
- appellante -
c o n t r o 1 con sede legale in Roma, Controparte_3
Via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso,
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Stefania Di Cato, Giulia Renzetti, Manuela Varani,
Mirella Arlotta, Roberto Annovazzi – in virtù di procura generale alle liti del 22 marzo 2024,
repertorio n. 37875, a rogito del dottor notaio in Roma – ed elettivamente domiciliato Persona_1
presso l'Avvocatura dell' medesimo in Perugia, Via Canali 1. CP_3
- appellato -
con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14, in Controparte_4
persona del Responsabile Contenzioso Umbria, Dr.ssa nominata procuratore Controparte_5
speciale della suddetta , in virtù dei poteri conferiti giusta procura Controparte_6
speciale, autenticata per atto del Notaio del 22 giugno 2023, repertorio n. 180134 Persona_2
raccolta 12348, a rogito del dott. notaio in Roma, rappresentata e difesa in forza Persona_2
di procura conferita in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avvocato Francesco
Francini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arezzo, via P. Uccello n. 6.
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 266/2023 del Tribunale di Terni emessa in data 14 luglio
2023 – opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Causa decisa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., dopo la scadenza del termine per il deposito delle note sostitutive dell'udienza, fissato al 6 novembre 2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come ai rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 1. Con ricorso depositato in data 2 dicembre 2022 dinanzi al Tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, la propose opposizione avverso la comunicazione preventiva di Controparte_1
iscrizione ipotecaria n. 10976202200000349000, notificatale via PEC dall' Controparte_4
tramite l'indirizzo t, contestando i
[...] Email_1
crediti previdenziali portati da venti avvisi di addebito indicati nel prospetto “dettaglio delle CP_3
somme da pagare”.
La società dedusse la nullità degli avvisi di addebito per vizi della notifica telematica, sia perché
proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante dai pubblici elenchi che per la mancanza dell'oggetto e della relata nella notifica a mezzo PEC. Rilevò poi che, attesa la nullità
degli avvisi, i crediti previdenziali, risalenti al periodo 9/2012 – 1/2016, dovevano ritenersi inesorabilmente prescritti, stante il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 3, co. 9, della legge n. 335 del 1995 all'epoca della comunicazione preventiva della iscrizione ipotecaria (ottobre
2022). Eccepì infine la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, stante la nullità
degli atti prodromici (avvisi di addebito) rispetto all'atto consequenziale notificato.
L'opponente concludeva, pertanto, affinché il Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, accertasse e dichiarasse la nullità degli avvisi di addebito e, conseguentemente, dichiarasse la prescrizione dei crediti e la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
L' si costituì in giudizio ed eccepì la tardività dell'impugnazione per il mancato rispetto del CP_3
termine di cui all'art. 617 c.p.c., nonché l'infondatezza dell'eccezione di nullità degli avvisi di addebito per vizi della notifica telematica, sia con riferimento all'inesistenza nei pubblici registri dell'indirizzo PEC del mittente, che alla mancanza dell'oggetto e della relata di notifica.
L' , costituitasi in giudizio, eccepì, in via preliminare, il difetto di Controparte_4
legittimazione passiva in ordine a questioni realizzatesi nell'arco temporale antecedente all'iscrizione a ruolo dei crediti da parte dell' Nel merito, con riferimento alla fase successiva all'iscrizione CP_3
3 a ruolo delle somme contestate, contestò l'eccezione di prescrizione, evidenziando di aver notificato tutta una serie di atti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/73,
all'indirizzo PEC a cui la aveva ammesso di aver ricevuto la notifica della Controparte_1
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ( . Email_2
2. Con la sentenza n. 266/2023, pronunciata, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., all'udienza del 14 luglio
2023, il Tribunale respinse il ricorso. Condannò parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle altre parti, liquidate in € 1.800,00, per ciascuna, oltre accessori.
3. Con atto depositato in data 15 gennaio 2024, la interpose appello avverso Controparte_1
la decisione, chiedendo che, in riforma della stessa, venisse dichiarata la nullità degli avvisi di addebito opposti e, per l'effetto, la prescrizione dei crediti e la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
4. Con decreto presidenziale del 17 gennaio 2024, fu fissata per la discussione della causa l'udienza del 29 maggio 2024.
Costituitasi in giudizio il 17 aprile 2024, l' chiese Controparte_6
preliminarmente la trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c. Nel merito rilevò
l'infondatezza delle censure proposte dall'appellante e chiese la conferma della sentenza di primo grado.
Si costituì in giudizio l' con memoria depositata il 14 maggio 2024, chiedendo il rigetto del CP_3
gravame.
5. Con ordinanza del 21 maggio 2024, la Corte dispose la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, con le modalità previste ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., assegnando alle parti il termine del 6 novembre 2024 per il deposito di dette note.
Le parti hanno depositato le note nel termine loro assegnato e, successivamente, la Corte ha deciso la causa nel modo che segue.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con i primi motivi di gravame, meritevoli di una trattazione unitaria per ragioni di ordine logico e sistematico, la società appellante di duole della violazione degli artt. 3 – bis della legge n. 53/1994,
26 del d.P.R. n. 602/1973 e 30 del D.L. n. 78/10.
Con il primo motivo, in particolare, l'appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe esaminato la censura riguardante l'eccepita nullità degli avvisi di addebito elencati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in quanto trasmessi dall' alla attraverso gli CP_3 Controparte_1
E indirizzi di posta elettronica e Email_3
t non registrati nei pubblichi elenchi previsti dall'art. Email_5
16 – ter del D.L. n. 179/2012.
Attraverso il secondo motivo la società appellante censura la sentenza laddove ha escluso l'invalidità
della notifica degli atti impositivi effettuata dall' , nonostante la Controparte_6
stessa avesse utilizzato un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello iscritto nei pubblici elenchi.
Con il terzo motivo, la società appellante, ribadendo sostanzialmente le censure già sollevate,
eccepisce la nullità delle notifiche relative agli avvisi di addebito dell' e di quella riguardante CP_3
la comunicazione di preveniva iscrizione ipotecaria eseguita dall' Controparte_6
non essendo, né i due indirizzi di posta elettronica certificata utilizzati dall' CP_3
E E
e ), né quello Email_3 Email_5
usato dall' ( t) Controparte_6 Email_1
compresi tra quelli risultanti dai pubblici elenchi di cui all'art. 16 - ter della legge n. 221/2012.
A tal proposito rileva l'appellante come la notifica proveniente da indirizzi non inseriti nei pubblici registri, a causa dell'impossibilità per il destinatario di avere certezza in ordine al mittente, sia inesistente e perciò insuscettibile di sanatoria.
5 1.2. I motivi sono infondati.
Il Tribunale ha rilevato che la normativa di settore (d.P.R. n. 68/2005 “Regolamento recante
disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16
gennaio 2003, n. 3”, disciplinante le notifiche in ambito tributario degli atti dell'Agente della
Riscossione, detta prescrizioni unicamente sull'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, nulla disponendo in merito a quello del mittente.
L'art. 3 del predetto decreto dispone, infatti, che: “Il documento informatico trasmesso per via
telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al
destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta
elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”.
L'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 prevede che: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le
modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta
elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di
posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli
obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo
dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi si applicano le disposizioni dell'art. 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
A sua volta l'art. 60 sopra richiamato prevede che, in deroga all'art. 149 - bis c.p.c., la notificazione degli avvisi e degli atri atti che per legge devono essere alle imprese, alle società e ai professionisti può essere fatta direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
Inoltre, il Tribunale ha puntualmente affermato che l'art. 3 - bis della legge n. 53/1994 contiene specifiche prescrizioni anche con riguardo all'indirizzo del mittente, stabilendo espressamente che la
6 notificazione telematica debba provenire da un indirizzo di posta elettronica risultante da pubblici elenchi, ma che, tuttavia, essa trova applicazione limitatamente alle notificazioni eseguite dagli avvocati, in ragione dell'esigenza di verificare la sussistenza della necessaria abilitazione alle notifiche in proprio, introdotta dalla legge n. 53/1994.
La questione risulta infatti definitivamente risolta dalla dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU., sentenza n. 15979 del 18 maggio 2022), alla cui autorevole decisione, di cui si riporta la massima, si intende dare seguito:
“In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata
dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica
istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici
elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere
compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed
all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della
l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli
avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche
l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore
rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo
del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente
del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
Pertanto, con la suddetta decisione, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la statuizione della sentenza impugnata che aveva ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC che, sebbene diverso da quello presente nei pubblici registri, aveva comunque consentito di individuare il mittente.
Ne consegue, in definitiva, che non vi sono dubbi in ordine alla validità delle notifiche eseguite dall' attraverso l'indirizzo PEC non risultante dai pubblici elenchi Controparte_6
t. Email_1
7 Quanto poi all'eccepita nullità “ab origine” degli avvisi di addebito, per violazione dell'art. 3 – bis
della legge n. 53 del 1994, derivante dall'utilizzazione da parte dell' di due indirizzi di posta CP_3
elettronica certificata non registrati nei pubblici elenchi 16 - ter della legge n. 221/2012, non specificatamente affrontata dal giudice di primo grado, si osserva come la stessa sia del tutto destituita di fondamento sulla base delle considerazioni che seguono.
L'art. 30, co. 4, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, prevede che:
“L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata
all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale
convenzione tra comune ed dai messi comunali o dagli agenti della polizia CP_3
municipale.
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di
ricevimento”.
Pertanto, l'art. 30, co. 4 sopra citato, al pari dell'art. 26 co. 2 del d.P.R. n. 602/73, consente al notificante di eseguire la notificazione a partire da qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata,
con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 – bis della legge n. 53/94, con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 d.P.R. n. 602/73 e 30, co. 4, del
D.L. n. 78/2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata, a monte,
l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare,
prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex
lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario,
8 dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è un pubblico ufficiale né incaricato di un pubblico servizio,
Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 30, co. 4, del D.L. n. 78/2010 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida anche la notificazione degli avvisi di addebito effettuata dagli indirizzi PEC
E
e t. Email_3 Email_5
Tale conclusione non è peraltro inficiata dal fatto che detta comunicazione non sia provvista di relazione di notifica e che gli avvisi di addebito trasmessi siano privi della (non richiesta) attestazione di conformità all'originale, essendo l'atto notificato proprio l'originale, e della firma digitale, atteso che la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 30, co. 4, del D.L. n. 78/2010 si perfeziona con la consegna del messaggio di PEC nella casella del destinatario, alla data e nell'orario indicati nella ricevuta di avvenuta consegna, così come la notifica diretta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento.
2. Con il quarto motivo, la società appellante di duole della violazione degli artt. 2953 c.c. e degli artt. 3, co. 9 e 10 della legge n. 445/1995 e 50 del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che il Tribunale
aveva erroneamente affermato che l' avrebbe dimostrato di aver Controparte_6
interrotto il decorso della prescrizione attraverso la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca del 22 gennaio 2018 e le intimazioni di pagamento del 26 febbraio e del 15 ottobre 2018, nonché
quella dell'11 settembre 2019.
Inoltre, anche seguendo la stessa ricostruzione resa dal giudice di primo grado, non sarebbero stati inseriti nella motivazione, tra gli atti (asseritamente) interruttivi della prescrizione, l'avviso n.
40920140001464484000, notificato il 18 febbraio 2015, pari ad € 18.456,51, e l'avviso n.
40920140001749653000, notificato il 21 febbraio 2015, pari ad € 2.152,75. In relazione a questi due avvisi, pertanto, sarebbe intervenuta la prescrizione risalendo i contributi al 2013. 9 In ogni caso, atteso il termine quinquennale di prescrizione dei contributi previdenziali (art. 3 co. 9 e
10 della legge n. 335/1995), e posta la nullità degli avvisi di addebito, quand'anche si ritenesse valida la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria avvenuta in data 6 gennaio 2022, sarebbero inesorabilmente prescritti i contributi oggetto di avvisi notificati fino al luglio del 2015.
Né assumerebbero alcun rilievo le intimazioni di pagamento e le comunicazioni di iscrizione ipotecaria riportate alla pagina 10 della sentenza impugnata attesa la nullità delle notifiche eseguite dall' e la scadenza degli atti di intimazione di pagamento Controparte_6
notificati nel 2018 e nel 2019 in mancanza dell'azione esecutiva avviata nel termine di un anno, come previsto dall'art. 50 del d.P.R. n. 602/73.
2.1. Anche questa censura è infondata.
Occorre innanzitutto richiamare quanto già esposto al paragrafo 1.2. in ordine alla validità delle notificazioni degli avvisi di addebito effettuate dall' e della comunicazione preventiva di CP_3
iscrizione ipotecaria e delle intimazioni di pagamento eseguite dall' Controparte_6
attraverso gli indirizzi PEC non risultanti dai pubblici elenchi.
[...]
Ciò posto, nessuna prescrizione risulta maturata con riferimento ai contributi previdenziali oggetto dell'opposizione proposta dalla dato che, risalendo tali contributi al periodo Controparte_1
compreso tra il settembre 2012 ed il gennaio 2016, gli avvisi risultano tutti notificati tra il febbraio del 2015 ed il gennaio del 2020, nel pieno rispetto del termine quinquennale per ciascuno di essi,
come riportato alle pagine 9 e 10 della sentenza impugnata, da intendersi qui richiamata.
Erroneamente poi l'appellante assume che l'avviso n. 40920140001464484000, notificato il 18
febbraio 2015, pari ad € 18.456,51, e l'avviso n. 40920140001749653000, notificato il 21 febbraio
2015, pari ad € 2.152,75, non sarebbero stati inseriti nella motivazione, con conseguente omessa dimostrazione dell'interruzione della prescrizione risultante dal testo della sentenza impugnata, in quanto in realtà tali titoli risultano correttamente citati, anche se posposti nell'elenco trascritto dal
10 giudicante al quinto ed al sesto posto, benché si tratti, cronologicamente, dei primi due avvisi di addebito notificati dall' (vedi a pag. 9). Ne consegue la manifesta infondatezza della censura. CP_3
Successivamente, il decorso del termine prescrizionale quinquennale era nuovamente interrotto dall' attraverso la notifica della comunicazione preventiva di Controparte_6
iscrizione esattoriale del 22 gennaio 2018 e le notifiche delle intimazioni di pagamento eseguite il 26
febbraio 2018, il 15 ottobre 2018, l'11 settembre 2019, il 27 settembre 2019 e il 29 ottobre 2021,
come è stato dimostrato attraverso la documentazione prodotta dall' Controparte_6
in primo grado, mai puntualmente contestata dalla e come è
[...] Controparte_1
riportato alla pagina 10 della sentenza impugnata da intendersi qui richiamata.
Ne consegue che, alla data del deposito del ricorso dinanzi al Tribunale di Terni (15 gennaio 2024),
nessuna prescrizione quinquennale risulta avverata con riferimento ai contributi previdenziali oggetto di causa, e ciò anche a prescindere dalla sospensione dei temini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale derivante dall'epidemia da COVID – 19.
È poi del tutto inammissibile l'eccezione sollevata con riferimento agli atti di intimazione di pagamento, in quanto scaduti per decorso dell'anno ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/73, per evidente tardività della stessa, avendo la eccepito in primo grado soltanto la Controparte_1
nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria derivante dalla nullità degli atti prodromici (avvisi di addebito) rispetto all'atto consequenziale notificato.
L'eccezione è comunque anche destituita di fondamento.
L'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 stabilisce che:
“[…] 2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste
dall'art. 26 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro
cinque giorni.
11
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero
delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica”.
Trattasi di norma che, come risulta evidente dal testo, pone una garanzia per il contribuente moroso che, prima di vedersi aggredito in via esecutiva il proprio patrimonio e, qualora sia trascorso più di un anno dalla notifica di un altro atto esattoriale, ha il diritto di vedersi notificare l'atto di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602/73 che gli intima, prima di procedere, il pagamento, con efficacia annuale.
Trattasi, in sostanza, come più volte precisato dalla giurisprudenza (vedi Cass., ordinanza n. 5546 del
22 febbraio 2023), di un atto che assolve alla funzione del precetto in rinnovazione, ossia al precetto che il creditore è tenuto a notificare ove il precedente precetto sia divenuto inefficace.
Ne consegue che il decorso dell'anno non ha alcuna valenza al fine di escludere l'efficacia interruttiva della prescrizione, trattandosi di un atto stragiudiziale idoneo a manifestare l'inequivocabile volontà
del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del debitore, con l'effetto di costituirlo in mora, e ciò a prescindere dall'esecutività del titolo limitata ad un anno dalla sua emissione.
3. Con il quinto motivo la società appellante si duole dell'omessa pronuncia sul terzo motivo di ricorso di primo grado, riguardante l'eccezione di nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per la mancanza degli atti presupposti costituiti dagli avvisi di addebito.
3.1. Il motivo è evidentemente inammissibile in quanto presupporrebbe l'accoglimento dell'eccezione di nullità degli avvisi di addebito che, viceversa, è stata disattesa sia nel primo che nell'odierno grado di giudizio.
4. In conclusione, l'appello dev'essere respinto, mentre la sentenza impugnata dev'essere confermata.
La società appellante soccombente dev'essere condannata a rifondere la totalità delle spese sostenute dalle parti appellate e per il grado di giudizio, liquidate Controparte_6 CP_3
12 in dispositivo tenendo conto del valore della causa (417.212,03) e dei parametri stabiliti dal D.M. 10
marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni.
Infine, si deve dare atto che la società appellante si trova nelle condizioni previste dall'art. 13, comma
1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ed è perciò tenuta a pagare un secondo contributo unificato, d'importo pari a quello già versato, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna la società appellante alla rifusione delle spese sostenute dall' Controparte_6
per il presente grado di giudizio, che liquida in € 7.120,00 per compenso professionale,
[...]
oltre a IVA e contributo ex art. 11 della legge n. 576/1980, ed al rimborso delle spese generali, pari al
15% del compenso liquidato, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Francini dichiaratosi antistatario.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dall' per il presente grado di CP_3
giudizio, che liquida in € 7.120,00 per compenso professionale.
Visto l'art. 13, comma 1- quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che la società appellante
è tenuta a versare una seconda volta il contributo unificato, d'importo pari a quello già versato, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Perugia, lì 21 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale firma digitale
13