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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/04/2024, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Caterina Mangano Giudice dott. Viviana Cusolito Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 542 dell' anno 2024 V.G.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
residente in [...], C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
ed ivi residente in [...], C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in IN, Via della Zecca, n.° 85, presso lo studio dell'avv. GEMELLI FELICE (C.F.:
, pec: fax: C.F._3 Email_1
090.6409828, che li rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili)
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 14/02/2024, i coniugi nato Parte_1
a IN (ME) il 23/01/1952 e nata a [...] Parte_2
(ME) il 10/10/1970, premesso che in data 07.10.1998 avevano contratto nel
Comune di IN matrimonio civile iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 187, Parte 1, anno 1998; che dall'unione erano nati due figli: nato a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
, nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni ma non
[...]
economicamente autosufficienti;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c.; tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “ a) i coniugi, per la gran parte della la loro vita matrimoniale, hanno abitato, unitamente ai figli, in un'abitazione indipendente di proprietà della Sig.ra sita in IN, Via Comunale Parte_2
Santo n. 165 (oggi Via Gorgia n. 3), che hanno deciso, di comune accordo, sarà assegnata alla moglie, dove vivrà unitamente ai figli e Per_1 Per_2
maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti;
b) in futuro i coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
c) il sig. , pensionato, provvederà a versare a titolo di Pt_1
contributo per mantenimento della moglie, casalinga e disoccupata, e per i figli maggiorenni ma non autosufficienti la somma mensile complessiva di euro 500,00, di cui € 200,00 a titolo di mantenimento per la moglie ed €
150,00 cadauno per i figli e ciò sino al raggiungimento dell'autonomia finanziaria di ciascuno degli stessi, mediante bonifico su Org_1
intestato direttamente alla Sig.ra è avente il
[...] Parte_2
seguente IBAN: [...]; d) le spese mediche,
2 ricreative e di istruzione e più in generale le spese straordinarie per i figli non ancora economicamente autosufficienti verranno concordate e ripartite tra i coniugi nella misura del 50%; e) per accordo espresso dei coniugi il mantenimento dovuto per i figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti e , pari ad € 150,00 Per_1 Persona_2
mensili a figlio, potrà essere sospeso a semplice richiesta allorquando ciascuno di essi svolga attività lavorativa anche temporanea, per poi riprendere in caso di perdita del lavoro;
f) i coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto”.
Con il medesimo ricorso chiedevano, altresì, ferma la decorrenza dei termini di legge per la procedibilità e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 04.03.2024. All' udienza del 02.04.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice designato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi
3 una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; d'altronde, le considerazioni prima svolte sul rilievo che assume l'autonomia privata nella separazione consensuale rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti in caso di presentazione di un ricorso congiunto. Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge, né pregiudizievole per l'interesse della prole.
Circa la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti con il medesimo ricorso introduttivo, occorre rinviare il presente giudizio ad una successiva udienza affinché possa decorrere il termine previsto per legge per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la domanda di divorzio risulti procedibile.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], Parte_2
alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo depositato il
14/02/2024 e trascritto in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IN di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio civile celebrato in data 07.10.1998 e iscritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 187, Parte 1, anno 1998.
3) Rinvia la causa all'udienza del 05.11.2024, per la prosecuzione del giudizio;
dispone la sostituzione di detta udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Così deciso in IN, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 03/04/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di IN.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Caterina Mangano Giudice dott. Viviana Cusolito Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 542 dell' anno 2024 V.G.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
residente in [...], C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
ed ivi residente in [...], C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in IN, Via della Zecca, n.° 85, presso lo studio dell'avv. GEMELLI FELICE (C.F.:
, pec: fax: C.F._3 Email_1
090.6409828, che li rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili)
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 14/02/2024, i coniugi nato Parte_1
a IN (ME) il 23/01/1952 e nata a [...] Parte_2
(ME) il 10/10/1970, premesso che in data 07.10.1998 avevano contratto nel
Comune di IN matrimonio civile iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 187, Parte 1, anno 1998; che dall'unione erano nati due figli: nato a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
, nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni ma non
[...]
economicamente autosufficienti;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c.; tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “ a) i coniugi, per la gran parte della la loro vita matrimoniale, hanno abitato, unitamente ai figli, in un'abitazione indipendente di proprietà della Sig.ra sita in IN, Via Comunale Parte_2
Santo n. 165 (oggi Via Gorgia n. 3), che hanno deciso, di comune accordo, sarà assegnata alla moglie, dove vivrà unitamente ai figli e Per_1 Per_2
maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti;
b) in futuro i coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
c) il sig. , pensionato, provvederà a versare a titolo di Pt_1
contributo per mantenimento della moglie, casalinga e disoccupata, e per i figli maggiorenni ma non autosufficienti la somma mensile complessiva di euro 500,00, di cui € 200,00 a titolo di mantenimento per la moglie ed €
150,00 cadauno per i figli e ciò sino al raggiungimento dell'autonomia finanziaria di ciascuno degli stessi, mediante bonifico su Org_1
intestato direttamente alla Sig.ra è avente il
[...] Parte_2
seguente IBAN: [...]; d) le spese mediche,
2 ricreative e di istruzione e più in generale le spese straordinarie per i figli non ancora economicamente autosufficienti verranno concordate e ripartite tra i coniugi nella misura del 50%; e) per accordo espresso dei coniugi il mantenimento dovuto per i figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti e , pari ad € 150,00 Per_1 Persona_2
mensili a figlio, potrà essere sospeso a semplice richiesta allorquando ciascuno di essi svolga attività lavorativa anche temporanea, per poi riprendere in caso di perdita del lavoro;
f) i coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto”.
Con il medesimo ricorso chiedevano, altresì, ferma la decorrenza dei termini di legge per la procedibilità e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 04.03.2024. All' udienza del 02.04.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice designato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi
3 una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; d'altronde, le considerazioni prima svolte sul rilievo che assume l'autonomia privata nella separazione consensuale rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti in caso di presentazione di un ricorso congiunto. Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge, né pregiudizievole per l'interesse della prole.
Circa la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti con il medesimo ricorso introduttivo, occorre rinviare il presente giudizio ad una successiva udienza affinché possa decorrere il termine previsto per legge per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la domanda di divorzio risulti procedibile.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], Parte_2
alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo depositato il
14/02/2024 e trascritto in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IN di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio civile celebrato in data 07.10.1998 e iscritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 187, Parte 1, anno 1998.
3) Rinvia la causa all'udienza del 05.11.2024, per la prosecuzione del giudizio;
dispone la sostituzione di detta udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Così deciso in IN, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 03/04/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di IN.
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