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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/07/2025, n. 2991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2991 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
N. R. G. 3816/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel/est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3816 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, rimessa al Collegio per la decisione il 12 giugno 2025, avente ad oggetto: Ricorso ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], residente in [...]Parte_1
(NA) alla Via G. Pascoli – II trav Is 6 n 2, C.F.: , C.F._1
elettivamente domiciliata in Napoli a Via Pier Paolo Pasolini n 53, presso lo studio dell'Avv. Stefania Marciano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti pagi na 1 di 8 RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
detenuto presso la casa circondariale di C.F._2 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore di parte ricorrente, unica costituita, si riportava alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, chiedendone l'accoglimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/5/2024, premesso di Parte_1
aver intrapreso nel 2007 una relazione sentimentale con _1
, dalla quale sono nati (nato il [...]) e
[...] Persona_1
(nata il [...]) e riferendo c he la convivenza si è Controparte_3
interrotta nel mese di giugno 2018, per le ragioni di cui all'atto introduttivo, ha chiesto:
- l'affido “super esclusivo” dei minori alla madre dato il rifiuto paterno di ogni rapporto concreto con i figli;
- disporre a carico del sig. un contributo al mantenimento dei _1
figli di € 500,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, nonché a concorrere con la partecipazione al 50% alle spese straordinarie;
Alla prima udienza del 30/9/2024, verificata la regolarità della notifica pagi na 2 di 8 al resistente detenuto presso la casa circondariale di S.M.C.V, si è proceduto all'ascolto della ricorrente e la Giudice delegata si è riservata.
Con ordinanza del 2/10/2024 la Giudice delegata ha disatteso la prova orale articolata dalla ricorrente per in ammissibilità, ha rinviato la causa per l'ascolto dei minori e ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti, così disponendo:
- affida in via super esclusiva alla ricorrente i minori Persona_1
e Controparte_3
- obbliga, a far data dal deposito del ricorso, il resistente a corrispondere alla ricorrente, quale contributo al mantenimento dei figli minori, complessivi 500 euro mensili (250 euro per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo Istat, entro il 5 d i ogni mese, presso il domicilio della ricorrente, ovvero con altra modalità che sarà concordata tra le parti,
- obbliga, a far data dal deposito del ricorso, il resistente a partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi per i figli, regolamentate secondo il protocollo sottoscritto presso il Tribunale di
Napoli Nord in data 25.10.2019.
All' esito dell'ascolto dei minori, la Giudice delegata si è riservata e con ordinanza del 26/2/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione per il 9/6/2025, assegnando alla ricorrente i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione il 12/6/2025.
Il P.M, apponeva il visto, nulla opponendo.
Quanto alla domanda di affidamento dei minori, è doveroso premettere che con l. 54/2006 il legislatore ha affermato il principio della pagi na 3 di 8 bigenitorialità (sancito oggi all'art. 337 ter cod. civ.), inteso quale diritto del figlio a un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori,
e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in una coppia di genitori non più conviventi more uxorio.
Sul piano del diritto sovranazionale, il principio è noto in quanto introdotto nella Convenzione internazionale di New York sui diritti dei minori del 20/11/1989, ratificata in Italia con la l. n. 176/1991, nonché positivizzato all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Ciò posto, il Collegio osserva che alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può e deve derogarsi allorché la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche, in negativo, sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n.
16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord. n. 24526 del 2.12.2010).
Nell'ambito dell'alternativa tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo, al giudice è data la possibilità di graduare l'esercizio della responsabilità genitoriale, partendo dall'opzione dell'affidamento condiviso e quindi dalla più piena forma di es ercizio bi-genitoriale della responsabilità rispetto ai figli.
Facendo corretto governo dei richiamati principi nel caso di specie, si osserva che la ricorrente ha riferito che in seguito ad un litigio con il resistente quest'ultimo lasciava la casa trasferendosi da sua zia e che il pagi na 4 di 8 6/8/2018 iniziava la sua detenzione presso la casa circondariale di
Pescopagano.
Aggiunge la ricorrente che in seguito alla detenzione il resistente interrompeva ogni rapporto con i figli, tranne sporadici contatti telefonici o videochiamate con la figlia e che nel febbraio 2023 CP_3
è stato nuovamente recluso pres so il carcere di Controparte_1
Poggioreale.
La ricorrente lamenta, infine, di incontrare grandi difficoltà ogni qualvolta è necessario il consenso paterno, anche per una semplice gita dei figli, stante il totale disinteresse del resistente anche prima che andasse in carcere.
All'udienza del 19/2/2025, in sede di ascolto dei minori, entrambi ultra dodicenni, il primogenito, ha dichiarato di non vedere il padre Per_1
da circa sette/otto anni, di non aver ricevuto dal padre nemmeno gli auguri per il suo compleanno e di non sentirne la mancanza. ha CP_3
dichiarato di aver qualche ricordo del padre andato via tanti anni fa e che non vorrebbe recuperare il rapporto con lui perché ritiene d i stare bene così.
Ciò premesso, il Collegio osserva che la previsione dell'affido condiviso presuppone la capacità per i genitori di instaurare un'ottimale e prolungata sintonia sulle scelte educative relative ai figli, alla luce della bigenitorialità, sintonia che appare compromessa dalla narrata assenza del compagno, attualmente detenuto presso la casa circondariale di
, e che renderebbe difficile una pronta risposta a tutte le CP_2
esigenze di crescita e di accudimento dei minori in maniera condivisa, così vanificando la logica dell'affido condiviso.
pagi na 5 di 8 Si ritiene, quindi, nel caso di specie che il regime di affidamento condiviso sia contrario all'interesse dei minori e che i figli vadano affidati in via esclusiva alla madre.
Quanto emerso in sede di ascolto dei minori, per i quali il padre è una figura sostanzialmente assente, conforta tali considerazioni.
Ad abundantiam, si evidenzia che la pronuncia di affidamento esclusivo comunque è priva dei requisiti di decisorietà e di definitività essendo modificabile in ogni momento per motivi sopravenuti ed avendo la funzione, non già di decidere una lite tra due soggetti o di ca rattere sanzionatorio/punitivo nei confronti del destinatario, bensì di governare e controllare gli interessi dei minori rebus sic stantibus.
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con i figli, il Collegio ritiene che non vada previsto alcun calendario di incontri tra i minori ed il padre, fermo restando che laddove , Controparte_1
dopo l'espiazione della pena, intenda riavvicinarsi ai figli dovrà iniziare un percorso di graduale recupero delle proprie competenze genitoriali, rispettando la volontà dei figli.
Quanto alle determinazioni economiche, la detenzione carceraria e la perdita della responsabilità genitoriale non fanno venir meno l'obbligo per il genitore di contribuire al mantenimento dei figli.
Tuttavia, la possibilità di adeguare, sospendere o interrompere il mantenimento dei figli può dipendere da circostanze specifiche, come la prova delle difficoltà finanziarie derivanti dalla detenzione, come la mancanza di reddito o le risorse finanziarie l imitate.
Nella fattispecie, il resistente, rimasto contumace, non ha fornito prova di inadeguatezza dei redditi nel senso anzidetto, di talché il Collegio
pagi na 6 di 8 conferma la previsione dell'assegno per il mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie a carico del resistente come statuito con ordinanza del 2/10/2024.
In ordine alle spese, considerata la natura del giudizi o, nel quale non è dato ravvisare una soccombenza in senso tecnico-giuridico, essendo chiamato il Tribunale a disciplinare la genitorialità nel con testo conflittuale, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) affida in via esclusiva i figli minori nato a [...] Persona_1
il 16/1/2008 e nata a [...] il [...], alla madre Controparte_3
ex art. 337 quater comma 3 cod. civ.; Parte_1
b) nulla dispone in merito al diritto di visita per le ragioni di cui in parte motiva;
c) dispone che versi mensilmente, entro e non oltre Controparte_1
il giorno cinque di ogni mese, a favore di un Parte_1
assegno di euro 500,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Tale somma sarà annualmente Per_1 CP_3
automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
d) dispone che contribuisca alle spese mediche non Controparte_1
coperte dal servizio sanitario nazionale e a quelle straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli nella misura del 50%, secondo locale pagi na 7 di 8 protocollo stipulato in data 25/10/2025;
e) compensa le spese.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 21/7/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
pagi na 8 di 8