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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SINISI LA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 120/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Equitalia Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 002512 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato: Fatto e Motivi della Decisione
Con ricorso notificato in data 18.03.2025, Ricorrente_1E ha impugnato il Modello D prot. 2025_EQG_GCG_00001969885 - Registro recupero crediti 002512/2024, relativo al procedimento R.G. n.2984/2022 del Tribunale di Parma, emesso da EQUITALIA Giustizia S.p.A., con oggetto applicazione della sanzione – di € 1518,00 - per l'omesso versamento del contributo unificato, art.16 d.P.R. n.115/2002; lamenta inesistenza/nullità della comunicazione, illegittimità della notifica dell'atto e dell'avviso presso il difensore, omessa motivazione illegittimità della sanzione automatica, incostituzionalità per violazione del divieto della doppia sanzione e del principio di proporzionalità, nullità per violazione del diritto al contraddittorio e per impossibilità di rateizzazione delle somme.
Costituitasi, EQUITALIA Giustizia ha eccepito l'intervenuta decadenza del ricorrente, con declaratoria di inammissibilità della domanda proposta, argomentando sulla legittimità della pretesa creditoria, confutando quanto in contrario in ricorso e concludendo per il suo rigetto, con favore delle spese.
All'udienza del 7 maggio scorso la Corte, in composizione monocratica, ha respinto la richiesta di sospensiva, quindi alla udienza del 10 dicembre, presente la sola parte resistente, ha trattenuto in decisione ai sensi dell'art.35 comma 2.
Premessa la non configurabilità dei profili di nullità dell'azione esposti nella memoria di costituzione (pagg.2-3) inconferente si palesa l'eccepita inammissibilità dell'opposizione ex art.615 c.p.c. (con richiamo anche al successivo art.617, pagg.3-4), prospettando una intervenuta decadenza del ricorrente “.. sia dalla possibilità di impugnare le cartelle per vizi formali nel termine di venti giorni, sia
.. per vizi di merito nel termine di trenta giorni. Per le svolte considerazioni il Giudice adìto deve dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta ..”.
Rilevato che, come si vedrà anche in seguito, l'atto in esame chiarisce che “.. è impugnabile avanti la Corte di Giustizia Tributaria entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica dello stesso,
“l'opposizione ex art. 617 c.p.c., diretta a far valere vizi della cartella di pagamento emessa in esito ad iscrizione a ruolo del contributo unificato previsto dall'art. 9 del d.P.R. n. 115 .. rientra nella giurisdizione del giudice tributario, atteso che il contributo unificato ha natura di entrata tributaria e che il controllo delle cartelle esattoriali, configurabili come atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta a quel giudice quando le cartelle riguardino tributi” (cfr.CASS.Ss.Uu. 17/04/2012 n.5994).
Venendo, ora, ai motivi in ricorso, con il primo (pagg.1-2) lamenta una comunicazione>, in quanto l'atto non riporterebbe alcuna sottoscrizione originale, né indicazione del sottoscrittore e della autorità per la emissione della intimazione, né dichiarazione di conformità all'originale, né esatta indicazione della delega attributiva al funzionario ed ulteriori criticità.
Il motivo non è fondato, in quanto il notificato si palesa conforme alla normativa.
L'art.6 della Convenzione tra Equitalia Giustizia S.p.a. ed il Ministero della Giustizia per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, sul quale si avrà modo di tornare in seguito, ha approvato il modello D alla stessa allegato, mediante il quale la parte odierna resistente “provvede […] a notificare la sanzione al debitore e, in caso di mancato pagamento entro il quarantesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento sanzionatorio, procede all'iscrizione a ruolo, secondo i criteri e le modalità di applicazione della sanzione indicati dal Ministero, utilizzando il modello di cui all'allegato modello D” (si tratta di circostanza non contestata dalla difesa ricorrente).
Ciò posto, rileva questa Corte, in composizione monocratica, che il Modello di notifica della sanzione al debitore riporta i dati essenziali della pretesa creditoria, già precedentemente comunicata con l'invito al pagamento del C.U. di cui al Mod. C, di seguito riferisce le modalità su come e quando presentare ricorso con l'indicazione dell'Organo giurisdizionale competente e dei termini per l'impugnazione, dell'ente impositore titolare del credito, del soggetto e delle modalità di richiesta di informazioni, di riesame o di annullamento della richiesta. Inoltre, sono dati gli elementi aggiuntivi dell'atto quali il Numero Registro Recupero Crediti, i riferimenti del processo iscritto al Ruolo Generale cui l'atto fa riferimento, la relazione dello stesso con il mancato pagamento dell'importo richiesto con invito Mod. C notificato al domicilio eletto, ai sensi dell'art.248 cit.d.P.R. n.115. Infine, nella sezione
“FAQ - Sanzione mancato/ritardato pagamento Contributo unificato” riporta le ulteriori notizie circa la procedura azionata.
Riguardo alla dedotta mancata indicazione del responsabile del procedimento, così come la mancanza del nome e della sottoscrizione del funzionario, il Modello D impugnato risulta debitamente firmato da responsabile del procedimento di Equitalia Giustizia S.p.A., Nominativo_1.
Con il secondo motivo eccepisce illegittimità della notifica dell'atto e dell'avviso presso il difensore (pagg.
2-3 ricorso).
L'odierno ricorrente, nel processo iscritto, in data 2/08/2022 nel Ruolo Generale del Tribunale di Parma, al n.2984/2022, era rappresentato e difeso dall'Avv.Difensore_1 pec Email_1) in forza di procura rilasciata al medesimo.
Orbene, ai sensi dell'art.16 bis - Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici, d.lgs. 546, introdotto dall'art.9, primo comma 1, lett.h), del D.lgs. n.156/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016,
“le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni .. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte (primo comma); “l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto” (quarto comma).
In terzo luogo, evidenzia l'assenza di motivazione ed illegittimità della sanzione automatica, incostituzionalità per violazione del divieto della doppia sanzione e del principio di proporzionalità (pagg.
3-6 atto introduttivo); deduce, altresì, una nullità per violazione del diritto al contraddittorio, reputato non solo espressione del più generale diritto a una buona amministrazione (art. 41 Carta dei diritti fondamentali), ma anche parte integrante del rispetto dei diritti della difesa, principio fondamentale dell'ordinamento giuridico UE (pagg.6-7). Sotto il primo profilo, in particolare, il modello fa riferimento al mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato, senza indicarne l'ammontare né il valore della causa, nè il motivo per cui viene richiesta la sanzione nella misura indicata, risultando l'importo in ogni caso anche in violazione del principio di proporzionalità; richiamata la normativa (artt.16, comma 1-bis, d.P.R. 115, 71 d.P.R. n.131) la difesa ricorrente evidenzia che la sanzione per l'omesso versamento del contributo unificato andrebbe irrogata entro una forbice determinabile in un “minimo edittale” pari al 100% ed un
“massimo edittale” pari al 200% del tributo dovuto. “.. Trattandosi di sanzione di natura tributaria .. disciplinata dal D.lgs. 472/1997, sussistendo una forbice tra un minimo ed un massimo edittale, è disciplinata dall'art.7, comma 1 .. che dispone: “1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché' alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali “. Nel caso di specie il comportamento è inerte non essendo assicurata al contribuente alcuna effettiva conoscenza. Non sussiste in ogni caso alcun automatismo nella irrogazione della sanzione che, ove sia prevista una forbice edittale, deve essere sempre motivata nell'esercizio del potere discrezionale attribuito all'Ente impositore. Tali conclusioni, peraltro, trovano alta conferma nell'art.23 della Carta Costituzionale .. la motivazione nella irrogazione delle sanzioni è sempre un elemento costitutivo dell'atto impositivo e non è ammissibile alcun criterio fondato su automatismi che esima l'Ente impositore .. Il Decreto Legislativo 87/2024 ha introdotto una significativa riduzione delle sanzioni per il mancato o tardivo pagamento del contributo unificato, che risultano ammontare nella misura massima al 70% .. risulterebbe ancora più violato il divieto del principio della doppia imposizione. Il principio del ne bis in idem trova difatti applicazione anche nell'ordinamento tributario. L'estensione all'ordinamento tributario è dovuta, soprattutto, alle Corte Europee (CEDU e CGUE). Il suddetto principio vieta il doppio giudizio (concezione c.d. procedurale) o divieto di doppia sanzione (concezione c.d. sostanziale) ed a tutelare la libertà individuale, la vis rei iudicatae, quale elemento di pace sociale, nonché l'integrità patrimoniale dell'individuo, qualora siano irrogate allo stesso soggetto due sanzioni di natura pecuniaria ..”.
A fronte di quanto argomentato – premesso che si verte di sanzione unica il che rende inconferente la questione in ricorso del divieto del principio della doppia imposizione -necessita fare chiarezza sulla normativa applicabile in fattispecie di omesso pagamento del contributo unificato, in ambito di giudizio avanti al Tribunale ordinario (come disciplinato dall'art.9 d.P.R. 115/2002).
Com'è noto, Il contributo unificato è stato introdotto dal “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” ed ha sostituito le imposte di bollo sugli atti, la tassa d'iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria e quelli di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario;
ad esso la Corte Costituzionale ha riconosciuto la natura di tributo stante le sue caratteristiche, ossia la doverosità della prestazione e il collegamento ad una spesa pubblica come quella giudiziaria (cfr.. sentenza n.73/2005).
Orbene, il comma 1-bis del cit.art.16 “in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato”, sancisce l'applicazione della sanzione “di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, esclusa la detrazione ivi prevista”, si tratta di sanzione amministrativa per l'omesso pagamento del contributo unificato, determinato con riferimento alla cit.normativa, ratione temporis applicabile, in ragione della sua natura di entrata tributaria erariale e del suo collegamento ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario (così ad es., CASS.Sez.trib., ord.20/05/2025 n.13442).
Ciò premesso, vertendosi di contributo dovuto per la iscrizione di un procedimento avanti al Tribunale ordinario, va rilevato che l'art.1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007 n.244 e successive modificazioni, aveva disposto che il Ministero della Giustizia doveva stipulare con una società, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante, con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal Testo Unico di cui al d.P.R. n.115 del 2002, deve provvedere alla gestione del credito “.. mediante le seguenti attività: a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della Giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L) del testo unico di cui allo stesso decreto del Presidente della Repubblica n.115 del 2002 e successive modificazioni;
b) iscrizione a ruolo del credito..”.
Vertendosi di contributo dovuto per procedimento iscritto nell'anno 2022, il riferimento è la Convenzione Ministero della giustizia - Equitalia per acquisizione dati debitori e quantificazione crediti in materia di spese di giustizia - 28 dicembre 2017.
Il funzionario competente (ai sensi dell'art.247 d.P.R.115), effettuato il controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato in caso di omesso o insufficiente suo pagamento, ai sensi dell'art.248 (testo vigente ratione temporis) entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega, notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'art.13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese. Una volta eseguiti tali conteggi, il predetto funzionario redige la nota A/A1 per il recupero dell'omesso pagamento, che costituisce il titolo in base al quale Equitalia Giustizia S.p.a. procede - entro il termine previsto dall'art.28, comma 1, lettera a) dalla ricezione degli atti - all'invio/notifica dell'invito al pagamento, ai sensi degli artt.247 e seguenti del Testo Unico, utilizzando il modello C allegato e, in caso di mancato pagamento, verificata la condizione di cui all'art.213 del Testo Unico, all'iscrizione al ruolo del credito.
Siffatta normativo/operativa, caratterizzata da ripetuti inviti bonari esclude, a parere di questa Corte in composizione monocratica, la violazione del diritto al contraddittorio paventata in ricorso, considerato, altresì che l'invito al pagamento ex art.248 cit.d.P.R. n.115, in caso di omesso o insufficiente versamento all'atto di iscrizione della causa, “.. rappresenta l'atto liquidatorio dell'imposta ..” (cfr.CASS.Ss.Uu., ord. 3/04/2025 n.8810); “è un atto autonomamente impugnabile ex art.19 del d.lgs. n.546 .. ed il relativo giudizio va proposto nei confronti della cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che lo ha emesso, unico legittimato processuale passivo” (cfr.CASS.Sez.trib., ord.18/10/2024, n.27064), tale impugnazione non è facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione (così le Corti di Giustizia Trib. II grado di Trieste sez.I, 28/02/2025 n.86 e di Roma, sez.XV, 27/02/2025 n.1319).
La Società procede a determinare l'importo della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1- bis del Testo Unico e all'annotazione dello stesso nel registro SIAMM, decorso inutilmente il termine di novanta giorni, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento;
provvede, altresì, a notificare la sanzione al debitore e, in caso di mancato pagamento entro il quarantesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento sanzionatorio, procede all'iscrizione a ruolo, secondo i criteri e le modalità di applicazione della sanzione indicati dal Ministero, utilizzando il modello D.
Ciò chiarito, venendo alla fattispecie de qua, il credito di cui all'atto opposto nasce dall'omesso pagamento del C.U. e delle A.F. dovute dall'odierno ricorrente per l'iscrizione a ruolo del giudizio innanzi al Tribunale di Parma R.G. n.2984/2022.
L'ammontare delle spese di giustizia veniva determinato dal funzionario dell'Ufficio giudiziario, il quale provvedeva all'invio della nota T-A1-002164/2022 (doc.3 res.) ad EQUITALIA Giustizia S.p.a., in sede di quantificazione del credito veniva aperta la partita n. 011147/2023, dal Tribunale-Ufficio Recupero Crediti, totale € 786,00; la Società, nell'esercizio delle illustrate attribuzioni ad essa demandate dalla legge ed in conformità agli artt.5 e 6 della citata Convenzione - in sede di quantificazione del credito dovuto dall'odierno opponente – ha inserito la Partita di Credito n° 000899/2024 (doc.4) nel registro SIAMM - Settore Civile, avente come data di iscrizione il 9/05/2023 (e di prima prescrizione il 2/08/2032), quindi, successivamente, in data 18.05.2023, ha proceduto alla notifica dell'invito al pagamento “Modello C” (docc.5-6). Decorso il termine di legge e non essendo intervenuto il pagamento, è stata aperta la partita di credito n. 002512/2024, € 1518,00, (doc. 7) a titolo di sanzione per l'omesso versamento del CU nei termini di legge. Successivamente, in data 17.01.2025, ha proceduto alla notifica della irrogazione della Sanzione per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato “Modello D” (docc.8-9), oggetto del giudizio.
Si tratta di circostanze e richiami alla Convenzione dotati anche di riscontri documentali, in ogni modo essendo contenuti nella memoria della difesa resistente e non essendo stati contestati dal ricorrente, può farsi applicazione dell'art.115 c.p.c. (il cui disposto vale anche in ambito tributario, vedi CASS.Sez.trib., ord.28/04/2025, n.11198),
Da quanto precede, considerato che la ha avuto inizio in data 3 ottobre 2022 (all.3 res.) con invito bonario datato 11 maggio 2023, inconferente deve reputarsi il richiamo al D.Lgs. n.87/2024 - Revisione del sistema sanzionatorio tributario, stante il disposto dell'art.5.
Ne discende il rispetto della procedura per cui resta da valutare soltanto la correttezza della quantificazione della sanzione, posta in dubbio in ricorso, con richiamo all'art.7, primo comma, D.lgs. 472/1997 che esclude un automatismo nella sua irrogazione per cui, ove sia prevista una forbice edittale, deve essere sempre motivata nell'esercizio del potere discrezionale attribuito all'Ente impositore.
Muovendo dalla normativa disciplinante la quantificazione dell'importo dovuto dal debitore di giustizia, ai sensi dell'art.16, comma 1-bis, si applica la sanzione di cui all'art.71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, esclusa la detrazione;
quest'ultimo, a sua volta, nel testo vigente ratione temporis, disponeva l'applicazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta.
Ciò posto, in applicazione dell'art.1, comma 367, legge 244/2007, EQUITALIA Giustizia, a seguito della Convenzione stipulata, provvede, tra l'altro, alla quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della Giustizia adottato a norma dell'art.205 del Testo Unico;
in sostanza pur restando titolare dei crediti in questione il Ministero della Giustizia, ne ha trasferito la gestione alla Società odierna resistente. In forza del decreto ministeriale, la sanzione è commisurata alla durata dell'inadempimento, (Nota DAG Prot. n. m_dg.dag.08/04/2008.0049395.U):
➢ Un quarto del minimo edittale, pari al 25% dell'importo dovuto se il pagamento del CU avviene oltre la scadenza del termine indicato nel “Modello C” (un mese dalla notifica), ma entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'invito bonario stesso;
➢ Centocinquanta per cento dell'importo dovuto se il pagamento avviene oltre il sessantunesimo, ma entro l'ottantesimo giorno dalla notifica del “Modello C”; ➢ Duecento per cento dell'importo dovuto se il pagamento viene effettuato oltre l'ottantesimo giorno dalla notifica del “Modello C”.
EQUITALIA Giustizia notifica un secondo invito al pagamento (Modello D) presso il domicilio eletto del debitore ex art.16 comma 1-ter TUSG (art.29, secondo comma, D.Legge n.23/2020, conv. in Legge n.40). In caso di mancato pagamento entro il quarantesimo giorno successivo alla sua notifica, la Società provvede ad iscrivere a ruolo la sanzione. (Art. 6 della Convenzione).
Quanto precede, a parere di questa Corte in composizione monocratica, induce ad escludere l'automatismo paventato dalla difesa ricorrente e si palesa, da un lato, rispettoso dei (condivisibili) principi enunciati dall'art.7, primo comma, cit., con la gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, protrattasi per più tempo, l'inesistenza di opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, inconferenti nella fattispecie la sua personalità e le condizioni economiche e sociali;
dall'altro del principio di proporzionalità, ora disciplinato dall'art.10-ter dello Statuto del contribuente (introdotto dal D.lgs. n.219/2023) applicabile anche alle sanzioni tributarie, in forza del quale l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
Infine, la difesa ricorrente ravvisa una nullità per impossibilità di rateizzazione delle somme.
In violazione degli artt.3, 24, 53 Cost. (pagg.7-8), muovendo dalla considerazione che il contributo unificato si sostanzia in una modalità di tassazione degli atti del contenzioso attivato presso le diverse giurisdizioni, in sostituzione: della tradizionale imposta di bollo sugli atti di parte nel processo;
della tassa di iscrizione a ruolo;
dei diritti di cancelleria “.. ai sensi dell'art.53 Cost, Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Con la dilazione del debito, il contribuente ha la possibilità di rateizzare il versamento del tributo all'interno di un arco temporale più ampio. Dal canto suo, l'ente impositore, pur ritardando il soddisfacimento del debito, agevola il debitore, riducendo le ipotesi di inesigibilità e percependo interessi legati al ritardo ..”.
L'assunto non è condiviso da chi giudica, dovendosi tenere conto del complesso normativo del cit. d.P.R. 115 che, a ben guardare, consentono l'accesso alla Giustizia ed il diritto di difesa, nel rispetto degli artt.3 e 24 della Carta costituzionale.
In primo luogo, significativa è l'elencazione delle numerose esenzioni previste dall'art.10; inoltre è assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile e negli affari di volontaria giurisdizione,
“per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate” (art.74), in caso di ammissione il contributo unificato è prenotato a debito (art.11); si tratta di disposizioni conformi ed attuative ai principi espressi dall'art.53 Cost., a prescindere dal mancato richiamo, nell'art.249, fra le norme applicabili al C.U. di quelle che disciplinano rateizzazioni contenute nello stesso TUSG..
Il Ricorso va, dunque, respinto nel merito.
Riguardo alla disciplina delle spese, della presente fase, la non fondatezza di quanto argomentato dalla difesa resistente circa l'inammissibilità del ricorso induce a compensarle per un terzo, seguendo la soccombenza del ricorrente per il restante, liquidato ai sensi del D.M. 55.
P. Q. M.
rigetta il ricorso.
Dichiara compensate, per un terzo, le spese del procedimento e condanna il ricorrente al pagamento dei restanti due terzi che liquida, in favore della Società resistente, in € 1.200,00 per compenso professionale, oltre rimb.forf.15%, Iva e Cpa come per legge
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SINISI LA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 120/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Equitalia Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 002512 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato: Fatto e Motivi della Decisione
Con ricorso notificato in data 18.03.2025, Ricorrente_1E ha impugnato il Modello D prot. 2025_EQG_GCG_00001969885 - Registro recupero crediti 002512/2024, relativo al procedimento R.G. n.2984/2022 del Tribunale di Parma, emesso da EQUITALIA Giustizia S.p.A., con oggetto applicazione della sanzione – di € 1518,00 - per l'omesso versamento del contributo unificato, art.16 d.P.R. n.115/2002; lamenta inesistenza/nullità della comunicazione, illegittimità della notifica dell'atto e dell'avviso presso il difensore, omessa motivazione illegittimità della sanzione automatica, incostituzionalità per violazione del divieto della doppia sanzione e del principio di proporzionalità, nullità per violazione del diritto al contraddittorio e per impossibilità di rateizzazione delle somme.
Costituitasi, EQUITALIA Giustizia ha eccepito l'intervenuta decadenza del ricorrente, con declaratoria di inammissibilità della domanda proposta, argomentando sulla legittimità della pretesa creditoria, confutando quanto in contrario in ricorso e concludendo per il suo rigetto, con favore delle spese.
All'udienza del 7 maggio scorso la Corte, in composizione monocratica, ha respinto la richiesta di sospensiva, quindi alla udienza del 10 dicembre, presente la sola parte resistente, ha trattenuto in decisione ai sensi dell'art.35 comma 2.
Premessa la non configurabilità dei profili di nullità dell'azione esposti nella memoria di costituzione (pagg.2-3) inconferente si palesa l'eccepita inammissibilità dell'opposizione ex art.615 c.p.c. (con richiamo anche al successivo art.617, pagg.3-4), prospettando una intervenuta decadenza del ricorrente “.. sia dalla possibilità di impugnare le cartelle per vizi formali nel termine di venti giorni, sia
.. per vizi di merito nel termine di trenta giorni. Per le svolte considerazioni il Giudice adìto deve dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta ..”.
Rilevato che, come si vedrà anche in seguito, l'atto in esame chiarisce che “.. è impugnabile avanti la Corte di Giustizia Tributaria entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica dello stesso,
“l'opposizione ex art. 617 c.p.c., diretta a far valere vizi della cartella di pagamento emessa in esito ad iscrizione a ruolo del contributo unificato previsto dall'art. 9 del d.P.R. n. 115 .. rientra nella giurisdizione del giudice tributario, atteso che il contributo unificato ha natura di entrata tributaria e che il controllo delle cartelle esattoriali, configurabili come atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta a quel giudice quando le cartelle riguardino tributi” (cfr.CASS.Ss.Uu. 17/04/2012 n.5994).
Venendo, ora, ai motivi in ricorso, con il primo (pagg.1-2) lamenta una comunicazione>, in quanto l'atto non riporterebbe alcuna sottoscrizione originale, né indicazione del sottoscrittore e della autorità per la emissione della intimazione, né dichiarazione di conformità all'originale, né esatta indicazione della delega attributiva al funzionario ed ulteriori criticità.
Il motivo non è fondato, in quanto il notificato si palesa conforme alla normativa.
L'art.6 della Convenzione tra Equitalia Giustizia S.p.a. ed il Ministero della Giustizia per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, sul quale si avrà modo di tornare in seguito, ha approvato il modello D alla stessa allegato, mediante il quale la parte odierna resistente “provvede […] a notificare la sanzione al debitore e, in caso di mancato pagamento entro il quarantesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento sanzionatorio, procede all'iscrizione a ruolo, secondo i criteri e le modalità di applicazione della sanzione indicati dal Ministero, utilizzando il modello di cui all'allegato modello D” (si tratta di circostanza non contestata dalla difesa ricorrente).
Ciò posto, rileva questa Corte, in composizione monocratica, che il Modello di notifica della sanzione al debitore riporta i dati essenziali della pretesa creditoria, già precedentemente comunicata con l'invito al pagamento del C.U. di cui al Mod. C, di seguito riferisce le modalità su come e quando presentare ricorso con l'indicazione dell'Organo giurisdizionale competente e dei termini per l'impugnazione, dell'ente impositore titolare del credito, del soggetto e delle modalità di richiesta di informazioni, di riesame o di annullamento della richiesta. Inoltre, sono dati gli elementi aggiuntivi dell'atto quali il Numero Registro Recupero Crediti, i riferimenti del processo iscritto al Ruolo Generale cui l'atto fa riferimento, la relazione dello stesso con il mancato pagamento dell'importo richiesto con invito Mod. C notificato al domicilio eletto, ai sensi dell'art.248 cit.d.P.R. n.115. Infine, nella sezione
“FAQ - Sanzione mancato/ritardato pagamento Contributo unificato” riporta le ulteriori notizie circa la procedura azionata.
Riguardo alla dedotta mancata indicazione del responsabile del procedimento, così come la mancanza del nome e della sottoscrizione del funzionario, il Modello D impugnato risulta debitamente firmato da responsabile del procedimento di Equitalia Giustizia S.p.A., Nominativo_1.
Con il secondo motivo eccepisce illegittimità della notifica dell'atto e dell'avviso presso il difensore (pagg.
2-3 ricorso).
L'odierno ricorrente, nel processo iscritto, in data 2/08/2022 nel Ruolo Generale del Tribunale di Parma, al n.2984/2022, era rappresentato e difeso dall'Avv.Difensore_1 pec Email_1) in forza di procura rilasciata al medesimo.
Orbene, ai sensi dell'art.16 bis - Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici, d.lgs. 546, introdotto dall'art.9, primo comma 1, lett.h), del D.lgs. n.156/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016,
“le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni .. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte (primo comma); “l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto” (quarto comma).
In terzo luogo, evidenzia l'assenza di motivazione ed illegittimità della sanzione automatica, incostituzionalità per violazione del divieto della doppia sanzione e del principio di proporzionalità (pagg.
3-6 atto introduttivo); deduce, altresì, una nullità per violazione del diritto al contraddittorio, reputato non solo espressione del più generale diritto a una buona amministrazione (art. 41 Carta dei diritti fondamentali), ma anche parte integrante del rispetto dei diritti della difesa, principio fondamentale dell'ordinamento giuridico UE (pagg.6-7). Sotto il primo profilo, in particolare, il modello fa riferimento al mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato, senza indicarne l'ammontare né il valore della causa, nè il motivo per cui viene richiesta la sanzione nella misura indicata, risultando l'importo in ogni caso anche in violazione del principio di proporzionalità; richiamata la normativa (artt.16, comma 1-bis, d.P.R. 115, 71 d.P.R. n.131) la difesa ricorrente evidenzia che la sanzione per l'omesso versamento del contributo unificato andrebbe irrogata entro una forbice determinabile in un “minimo edittale” pari al 100% ed un
“massimo edittale” pari al 200% del tributo dovuto. “.. Trattandosi di sanzione di natura tributaria .. disciplinata dal D.lgs. 472/1997, sussistendo una forbice tra un minimo ed un massimo edittale, è disciplinata dall'art.7, comma 1 .. che dispone: “1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché' alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali “. Nel caso di specie il comportamento è inerte non essendo assicurata al contribuente alcuna effettiva conoscenza. Non sussiste in ogni caso alcun automatismo nella irrogazione della sanzione che, ove sia prevista una forbice edittale, deve essere sempre motivata nell'esercizio del potere discrezionale attribuito all'Ente impositore. Tali conclusioni, peraltro, trovano alta conferma nell'art.23 della Carta Costituzionale .. la motivazione nella irrogazione delle sanzioni è sempre un elemento costitutivo dell'atto impositivo e non è ammissibile alcun criterio fondato su automatismi che esima l'Ente impositore .. Il Decreto Legislativo 87/2024 ha introdotto una significativa riduzione delle sanzioni per il mancato o tardivo pagamento del contributo unificato, che risultano ammontare nella misura massima al 70% .. risulterebbe ancora più violato il divieto del principio della doppia imposizione. Il principio del ne bis in idem trova difatti applicazione anche nell'ordinamento tributario. L'estensione all'ordinamento tributario è dovuta, soprattutto, alle Corte Europee (CEDU e CGUE). Il suddetto principio vieta il doppio giudizio (concezione c.d. procedurale) o divieto di doppia sanzione (concezione c.d. sostanziale) ed a tutelare la libertà individuale, la vis rei iudicatae, quale elemento di pace sociale, nonché l'integrità patrimoniale dell'individuo, qualora siano irrogate allo stesso soggetto due sanzioni di natura pecuniaria ..”.
A fronte di quanto argomentato – premesso che si verte di sanzione unica il che rende inconferente la questione in ricorso del divieto del principio della doppia imposizione -necessita fare chiarezza sulla normativa applicabile in fattispecie di omesso pagamento del contributo unificato, in ambito di giudizio avanti al Tribunale ordinario (come disciplinato dall'art.9 d.P.R. 115/2002).
Com'è noto, Il contributo unificato è stato introdotto dal “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” ed ha sostituito le imposte di bollo sugli atti, la tassa d'iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria e quelli di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario;
ad esso la Corte Costituzionale ha riconosciuto la natura di tributo stante le sue caratteristiche, ossia la doverosità della prestazione e il collegamento ad una spesa pubblica come quella giudiziaria (cfr.. sentenza n.73/2005).
Orbene, il comma 1-bis del cit.art.16 “in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato”, sancisce l'applicazione della sanzione “di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, esclusa la detrazione ivi prevista”, si tratta di sanzione amministrativa per l'omesso pagamento del contributo unificato, determinato con riferimento alla cit.normativa, ratione temporis applicabile, in ragione della sua natura di entrata tributaria erariale e del suo collegamento ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario (così ad es., CASS.Sez.trib., ord.20/05/2025 n.13442).
Ciò premesso, vertendosi di contributo dovuto per la iscrizione di un procedimento avanti al Tribunale ordinario, va rilevato che l'art.1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007 n.244 e successive modificazioni, aveva disposto che il Ministero della Giustizia doveva stipulare con una società, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante, con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal Testo Unico di cui al d.P.R. n.115 del 2002, deve provvedere alla gestione del credito “.. mediante le seguenti attività: a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della Giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L) del testo unico di cui allo stesso decreto del Presidente della Repubblica n.115 del 2002 e successive modificazioni;
b) iscrizione a ruolo del credito..”.
Vertendosi di contributo dovuto per procedimento iscritto nell'anno 2022, il riferimento è la Convenzione Ministero della giustizia - Equitalia per acquisizione dati debitori e quantificazione crediti in materia di spese di giustizia - 28 dicembre 2017.
Il funzionario competente (ai sensi dell'art.247 d.P.R.115), effettuato il controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato in caso di omesso o insufficiente suo pagamento, ai sensi dell'art.248 (testo vigente ratione temporis) entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega, notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'art.13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese. Una volta eseguiti tali conteggi, il predetto funzionario redige la nota A/A1 per il recupero dell'omesso pagamento, che costituisce il titolo in base al quale Equitalia Giustizia S.p.a. procede - entro il termine previsto dall'art.28, comma 1, lettera a) dalla ricezione degli atti - all'invio/notifica dell'invito al pagamento, ai sensi degli artt.247 e seguenti del Testo Unico, utilizzando il modello C allegato e, in caso di mancato pagamento, verificata la condizione di cui all'art.213 del Testo Unico, all'iscrizione al ruolo del credito.
Siffatta normativo/operativa, caratterizzata da ripetuti inviti bonari esclude, a parere di questa Corte in composizione monocratica, la violazione del diritto al contraddittorio paventata in ricorso, considerato, altresì che l'invito al pagamento ex art.248 cit.d.P.R. n.115, in caso di omesso o insufficiente versamento all'atto di iscrizione della causa, “.. rappresenta l'atto liquidatorio dell'imposta ..” (cfr.CASS.Ss.Uu., ord. 3/04/2025 n.8810); “è un atto autonomamente impugnabile ex art.19 del d.lgs. n.546 .. ed il relativo giudizio va proposto nei confronti della cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che lo ha emesso, unico legittimato processuale passivo” (cfr.CASS.Sez.trib., ord.18/10/2024, n.27064), tale impugnazione non è facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione (così le Corti di Giustizia Trib. II grado di Trieste sez.I, 28/02/2025 n.86 e di Roma, sez.XV, 27/02/2025 n.1319).
La Società procede a determinare l'importo della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1- bis del Testo Unico e all'annotazione dello stesso nel registro SIAMM, decorso inutilmente il termine di novanta giorni, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento;
provvede, altresì, a notificare la sanzione al debitore e, in caso di mancato pagamento entro il quarantesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento sanzionatorio, procede all'iscrizione a ruolo, secondo i criteri e le modalità di applicazione della sanzione indicati dal Ministero, utilizzando il modello D.
Ciò chiarito, venendo alla fattispecie de qua, il credito di cui all'atto opposto nasce dall'omesso pagamento del C.U. e delle A.F. dovute dall'odierno ricorrente per l'iscrizione a ruolo del giudizio innanzi al Tribunale di Parma R.G. n.2984/2022.
L'ammontare delle spese di giustizia veniva determinato dal funzionario dell'Ufficio giudiziario, il quale provvedeva all'invio della nota T-A1-002164/2022 (doc.3 res.) ad EQUITALIA Giustizia S.p.a., in sede di quantificazione del credito veniva aperta la partita n. 011147/2023, dal Tribunale-Ufficio Recupero Crediti, totale € 786,00; la Società, nell'esercizio delle illustrate attribuzioni ad essa demandate dalla legge ed in conformità agli artt.5 e 6 della citata Convenzione - in sede di quantificazione del credito dovuto dall'odierno opponente – ha inserito la Partita di Credito n° 000899/2024 (doc.4) nel registro SIAMM - Settore Civile, avente come data di iscrizione il 9/05/2023 (e di prima prescrizione il 2/08/2032), quindi, successivamente, in data 18.05.2023, ha proceduto alla notifica dell'invito al pagamento “Modello C” (docc.5-6). Decorso il termine di legge e non essendo intervenuto il pagamento, è stata aperta la partita di credito n. 002512/2024, € 1518,00, (doc. 7) a titolo di sanzione per l'omesso versamento del CU nei termini di legge. Successivamente, in data 17.01.2025, ha proceduto alla notifica della irrogazione della Sanzione per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato “Modello D” (docc.8-9), oggetto del giudizio.
Si tratta di circostanze e richiami alla Convenzione dotati anche di riscontri documentali, in ogni modo essendo contenuti nella memoria della difesa resistente e non essendo stati contestati dal ricorrente, può farsi applicazione dell'art.115 c.p.c. (il cui disposto vale anche in ambito tributario, vedi CASS.Sez.trib., ord.28/04/2025, n.11198),
Da quanto precede, considerato che la ha avuto inizio in data 3 ottobre 2022 (all.3 res.) con invito bonario datato 11 maggio 2023, inconferente deve reputarsi il richiamo al D.Lgs. n.87/2024 - Revisione del sistema sanzionatorio tributario, stante il disposto dell'art.5.
Ne discende il rispetto della procedura per cui resta da valutare soltanto la correttezza della quantificazione della sanzione, posta in dubbio in ricorso, con richiamo all'art.7, primo comma, D.lgs. 472/1997 che esclude un automatismo nella sua irrogazione per cui, ove sia prevista una forbice edittale, deve essere sempre motivata nell'esercizio del potere discrezionale attribuito all'Ente impositore.
Muovendo dalla normativa disciplinante la quantificazione dell'importo dovuto dal debitore di giustizia, ai sensi dell'art.16, comma 1-bis, si applica la sanzione di cui all'art.71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, esclusa la detrazione;
quest'ultimo, a sua volta, nel testo vigente ratione temporis, disponeva l'applicazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta.
Ciò posto, in applicazione dell'art.1, comma 367, legge 244/2007, EQUITALIA Giustizia, a seguito della Convenzione stipulata, provvede, tra l'altro, alla quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della Giustizia adottato a norma dell'art.205 del Testo Unico;
in sostanza pur restando titolare dei crediti in questione il Ministero della Giustizia, ne ha trasferito la gestione alla Società odierna resistente. In forza del decreto ministeriale, la sanzione è commisurata alla durata dell'inadempimento, (Nota DAG Prot. n. m_dg.dag.08/04/2008.0049395.U):
➢ Un quarto del minimo edittale, pari al 25% dell'importo dovuto se il pagamento del CU avviene oltre la scadenza del termine indicato nel “Modello C” (un mese dalla notifica), ma entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'invito bonario stesso;
➢ Centocinquanta per cento dell'importo dovuto se il pagamento avviene oltre il sessantunesimo, ma entro l'ottantesimo giorno dalla notifica del “Modello C”; ➢ Duecento per cento dell'importo dovuto se il pagamento viene effettuato oltre l'ottantesimo giorno dalla notifica del “Modello C”.
EQUITALIA Giustizia notifica un secondo invito al pagamento (Modello D) presso il domicilio eletto del debitore ex art.16 comma 1-ter TUSG (art.29, secondo comma, D.Legge n.23/2020, conv. in Legge n.40). In caso di mancato pagamento entro il quarantesimo giorno successivo alla sua notifica, la Società provvede ad iscrivere a ruolo la sanzione. (Art. 6 della Convenzione).
Quanto precede, a parere di questa Corte in composizione monocratica, induce ad escludere l'automatismo paventato dalla difesa ricorrente e si palesa, da un lato, rispettoso dei (condivisibili) principi enunciati dall'art.7, primo comma, cit., con la gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, protrattasi per più tempo, l'inesistenza di opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, inconferenti nella fattispecie la sua personalità e le condizioni economiche e sociali;
dall'altro del principio di proporzionalità, ora disciplinato dall'art.10-ter dello Statuto del contribuente (introdotto dal D.lgs. n.219/2023) applicabile anche alle sanzioni tributarie, in forza del quale l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
Infine, la difesa ricorrente ravvisa una nullità per impossibilità di rateizzazione delle somme.
In violazione degli artt.3, 24, 53 Cost. (pagg.7-8), muovendo dalla considerazione che il contributo unificato si sostanzia in una modalità di tassazione degli atti del contenzioso attivato presso le diverse giurisdizioni, in sostituzione: della tradizionale imposta di bollo sugli atti di parte nel processo;
della tassa di iscrizione a ruolo;
dei diritti di cancelleria “.. ai sensi dell'art.53 Cost, Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Con la dilazione del debito, il contribuente ha la possibilità di rateizzare il versamento del tributo all'interno di un arco temporale più ampio. Dal canto suo, l'ente impositore, pur ritardando il soddisfacimento del debito, agevola il debitore, riducendo le ipotesi di inesigibilità e percependo interessi legati al ritardo ..”.
L'assunto non è condiviso da chi giudica, dovendosi tenere conto del complesso normativo del cit. d.P.R. 115 che, a ben guardare, consentono l'accesso alla Giustizia ed il diritto di difesa, nel rispetto degli artt.3 e 24 della Carta costituzionale.
In primo luogo, significativa è l'elencazione delle numerose esenzioni previste dall'art.10; inoltre è assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile e negli affari di volontaria giurisdizione,
“per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate” (art.74), in caso di ammissione il contributo unificato è prenotato a debito (art.11); si tratta di disposizioni conformi ed attuative ai principi espressi dall'art.53 Cost., a prescindere dal mancato richiamo, nell'art.249, fra le norme applicabili al C.U. di quelle che disciplinano rateizzazioni contenute nello stesso TUSG..
Il Ricorso va, dunque, respinto nel merito.
Riguardo alla disciplina delle spese, della presente fase, la non fondatezza di quanto argomentato dalla difesa resistente circa l'inammissibilità del ricorso induce a compensarle per un terzo, seguendo la soccombenza del ricorrente per il restante, liquidato ai sensi del D.M. 55.
P. Q. M.
rigetta il ricorso.
Dichiara compensate, per un terzo, le spese del procedimento e condanna il ricorrente al pagamento dei restanti due terzi che liquida, in favore della Società resistente, in € 1.200,00 per compenso professionale, oltre rimb.forf.15%, Iva e Cpa come per legge