Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/04/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese a seguito all'invito al deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1039/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , rappresentati e difesi dagli Avv.ti
[...] C.F._2
Edoardo Melli e Adriana Miriam Lo Buglio,
- ricorrenti in opposizione - contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Ottobrini,
- resistente in opposizione -
Conclusioni
Per gli opponenti:
«nel merito: - dichiarare che le sottoscrizioni della scrittura privata del 30 novembre 2022 non sono state apposte dal sig. e dalla sig.ra Parte_1 Parte_2
che espressamente le disconoscono;
- revocare e/o dichiarare nullo e/o
[...] comunque invalido ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 119/2024 - r.g. n. 5393/2023, emesso dal Tribunale di Pavia in data 24 gennaio 2024, notificato in data 7 febbraio 2024, e comunque dichiarare che nulla è dovuto alla
[...] unipersonale dagli opponenti;
- dichiarare inammissibile o comunque CP_1 rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_3
- condannare la alla rifusione di spese e
[...] Controparte_1 competenze di lite. (…)».
Per l'opposta:
«voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso, nel merito in principalità condannare in via tra loro solidale i ricorrenti in opposizione al pagamento in favore di in persona del legale Controparte_1
1
in via subordinata condannare in via tra loro solidale i ricorrenti in opposizione al pagamento di € 72.211,53 in favore di in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, o della maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa. In via istruttoria (…)».
Precedenti di fatto e processuali
1. – Trattasi dell'opposizione ad un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dall'intestato Controparte_2 nei confronti di e Controparte_1 Parte_2 Pt_1
in solido, per la somma di € 79.211,53, oltre interessi di mora e spese
[...] legali.
Gli antefatti possono essere così sintetizzati: i) tra la società ricorrente (affittante) e l'opponente (affittuaria) veniva Parte_2 stipulato, il 29.5.2012, un contratto di affitto di un'azienda adibita a bar/ristorante, ubicata in Pavia;
ii) il rapporto proseguiva per svariati anni fino a quando, il 30.11.2022, interveniva una scrittura privata, recante firme riferibili alle stesse suddette parti nonché all'altro opponente Pt_1
(che, in quella sede, si dichiarava “effettivo ed esclusivo titolare e
[...] gestore del rapporto di affitto”), con la quale ci si accordava nel senso della cessazione del rapporto di affitto alla data del 31.12.2022 e si liquidava nella sopra citata somma di € 79.211,53 un credito dell'affittante trovante titolo nel medesimo rapporto, a carico degli opponenti in solido, provvisoriamente determinato alla luce degli elementi in allora in possesso degli stipulanti e salvo ulteriori conguagli, tenuto conto della durata residua del rapporto;
iii) cessato il rapporto, venivano effettuati in favore della due Controparte_1 ulteriori pagamenti, nei mesi di luglio ed agosto 2023, per il complessivo importo di € 7.000,00 e poi null'altro; le parti interessate, peraltro, omettevano altresì di dare corso alla determinazione della definitiva situazione dare/avere, come previsto nella citata scrittura del 30.11.2022; iv) depositava quindi il ricorso ingiuntivo per la citata somma Controparte_1 di € 79.211,53, ponendo a fondamento della domanda la suddetta scrittura, ritenuta costituire “riconoscimento di debito”.
2. – Gli opponenti hanno disconosciuto la propria firma nella citata scrittura del 30.11.2022 ed hanno svolto ulteriori eccezioni tese a sostenere l'illiquidità ed inesigibilità del credito. L'opposta si è costituita sostenendo la genuinità delle firme e la debenza della somma ingiunta, evidenziando come fosse stato l'effettivo titolare dell'azienda (come tale tenuto Parte_1 quindi ad adempiere alle obbligazioni facenti capo all'affittuaria) e formulando inoltre una domanda riconvenzionale di pagamento di ulteriori somme per
2 danni arrecati dagli opponenti ai beni aziendali (domanda poi rinunciata in corso di causa).
3. – Il giudice disponeva la sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto e la causa veniva istruita con una C.T.U. grafologica, che concludeva nel senso del carattere apocrifo della firma riferibile ad e della genuinità di quella riferibile a Parte_2 Pt_1
[...]
4. – La causa, così istruita, veniva quindi assunta in decisione a seguito dell'invito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termini per note conclusionali.
Motivi della decisione
5. - In tema di interposizione fittizia di persona (tale è la fattispecie che appare essere stata evocata dall'opposta con Controparte_1 riferimento al contratto di affitto di azienda) è richiesta la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente, il quale ultimo deve consapevolmente aderire all'intesa (così, "ex multis", Cass. n. 1246/2025).
Pertanto, la riferibilità all'interponente (nella specie, degli Parte_1 effetti del contratto di affitto di azienda stipulato il 29.5.2012, non potrebbe desumersi alla luce del mero fatto che egli, in base ai taciti accordi con l'interposto, sia stato il gestore “di fatto” dell'azienda.
In particolare, il “terzo” contraente dell'interposto che sostiene l'esistenza di una simulazione soggettiva, ossia il fatto che il proprio effettivo contraente è persona diversa da quella che appare, non può limitarsi a sostenere l'esistenza di un accordo bilaterale tra l'interponente e l'interposto riguardante la gestione di fatto dell'azienda affittata, ma deve allegare e provare che, al momento della stipula del contratto “apparente”, era ben noto a tutte e tre le parti interessate (interponente, interposto e terzo) che i suoi effetti si sarebbero prodotti solo (o, perlomeno, anche) nei confronti del primo e non solo del secondo.
Tale presupposto di fatto, nella specie, non è ben allegato e, comunque, non risulta provato.
In proposito, in disparte il tema della necessità della prova scritta della
“controdichiarazione” ex art. 2556 comma 1° c.c., si deve rilevare che gli elementi offerti dall'opposta a sostegno di detta tesi costituirebbero, al più, prova presuntiva di un'effettiva ingerenza di nella gestione Parte_1 dell'azienda ma non del fatto storico di un'avvenuta interposizione fittizia al momento della stipula del contratto di affitto, ovvero dell'esistenza dell'accordo trilaterale del quale s'è detto.
3 6. – Premesso quanto sopra, si tratta quindi di valutare la posizione dello stesso alla luce del fatto, emerso in istruttoria, che egli Parte_1 aveva sottoscritto la scrittura privata del 30.11.2022, nella quale, nella dichiarata qualità di “effettivo ed esclusivo titolare e gestore del rapporto di affitto”, ha riconosciuto il debito di € 79.211,53 per le causali indicate.
Sul punto, si deve premettere che le conclusioni cui è giunta la C.T.U. grafologica, la quale ha ritenuto che le firme sulla suddetta scrittura privata siano state apposte dallo stesso devono essere fatte proprie dal Pt_1 giudicante.
La C.T.U., che ha escluso la riferibilità all'opponente Parte_2 della sottoscrizione apparentemente ad essa riferibile (in proposito,
[...] ha rilevato significative discordanze sotto i profili stilistico ed espressivo), si è invece pronunziata nel senso del carattere autografo di quella dell'opponente
. In proposito, ha rilevato numerose significative assonanze, Parte_1 ben evidenziate anche graficamente nella relazione (pag. da 25 a 28), ed ha preso diffusa nonché esauriente posizione sulle osservazioni svolte dal C.T. di parte opponente (pag. 32 e ss).
Ciò premesso, si deve ritenere che il rapporto negoziale tra i firmatari della scrittura del 30.11.2022 il quale riferisce a sé medesimo la Parte_1 posizione di “titolare e gestore del rapporto di affitto”, e Controparte_1
deve essere ricondotto all'espromissione (non liberatoria) ex art. 1272
[...]
c.c.: in particolare - esclusa la possibilità, in difetto di prova di una coincidente manifestazione di volontà in tale senso da parte di Parte_2
di ritenere la titolarità (“ab origine”, per le ragioni esposte, o per
[...] fatto sopravvenuto) del rapporto di affitto in capo al (solo) – deve Pt_1 ritenersi che quest'ultimo, pur non essendovi tenuto (almeno, non verso l'affittante), abbia inteso assumere su sé medesimo, quale “effettivo gestore” dell'azienda affittata, le obbligazioni derivanti dal relativo contratto.
7. – Venendo quindi ad esaminare i presupposti della debenza dell'importo ingiunto, l'opposta si limita ad indicare nel ricorso ingiuntivo che gli importi di cui trattasi erano dovuti “a vario titolo (canoni non corrisposti, quota Saser 2022, utenze maturate a tale data e saldo conto ristorante)”.
I sig.ri e nel ricorso introduttivo, hanno rilevato ed Parte_2 Pt_1 eccepito:
a) « … anche qualora (e non è così) la scrittura fosse stata effettivamente sottoscritta dagli opponenti, il credito azionato dall'opposta non potrebbe ritenersi né certo, né liquido, né esigibile”, in quanto “nella stessa scrittura (…) si riconosce che il “ristorante” (ovvero l'affittuaria, sig.ra Parte_2 vanta un credito nei confronti della “ , non meglio Controparte_1 quantificato, da compensare con il debito (la somma azionata con il ricorso
4 monitorio) maturato: la somma di € 79.211,53, pertanto, già alla luce delle allegazioni dell'opposta, non corrisponde a quanto ingiunto alla affittuaria»;
b) inoltre, «… gli opponenti si sarebbero impegnati (se avessero firmato la scrittura azionata) “a saldare quanto complessivamente dovuto” – somma non meglio precisata e ancora da quantificare – “ad nei termini Controparte_1
e modalità che le parti concorderanno con separato accordo”: termini e modalità di cui non v'è menzione nel ricorso, ma che, evidentemente, impediscono che il credito azionato possa essere considerato liquido ed esigibile»;
c) «l'assoluta mancanza di documentazione e di specificazione (“utenze maturate”, “saldo aperto debito”) delle pretese avversarie ne rende del tutto impossibile una specifica contestazione» e la domanda di pagamento «… è del tutto generica e sfornita di ogni documentazione: alle indicazioni fumose riportate nella stessa (“utenze maturate”, “saldo aperto a debito”) è assolutamente impossibile replicare;
le tre fatture che dovrebbero essere allegate e fare parte integrante e sostanziale della scrittura azionata non sono state prodotte e, in ogni caso, non sarebbero una prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito vantato dalla opposta (“la fattura commerciale … non può, attese le sue caratteristiche generiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto … nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita».
L'opponente , che non è risultata firmataria della Parte_2 scrittura contenente il riconoscimento di debito, ha ribadito che «non riconosce l'esistenza di alcun debito nei suoi confronti, debito che è onere della creditrice allegare specificamente e provare compiutamente».
A fronte di tali eccezioni, l'opposta ha rilevato:
i) che, come dedotto dagli stessi opponenti, sono stati pagati importi (si riferisce ai menzionati € 7.000,00) con il che «… i debitori hanno dato esecuzione all'accordo, così sancendo la maturazione del diritto in capo ad
“ e la sua esigibilità, a nulla rilevando che non siano state Controparte_1 espressamente definite le modalità di pagamento»;
ii) nella scrittura privata del 30.11.2022 le parti hanno “cristallizzato” i reciproci rapporti a tale data, e, tuttavia, il ha proseguito Pt_1
l'attività anche per tutto il successivo mese di dicembre, liberando i locali solo con il nuovo anno. Pertanto, le parti hanno dato espressamente atto che, fermi gli importi precedentemente indicati “restano da conguagliare le fatture credito ristorante clienti albergo per i mesi di novembre e dicembre 2022, oltre al costo delle utenze di competenza del ristorante maturate e maturande a far tempo dal 10.11.2022 e sino all'effettivo rilascio dei locali”»,
5 espressione che, «… al contrario di quanto pretenderebbe controparte, non costituisce il riconoscimento di un credito nei confronti del ristorante, né vale a conferire indeterminatezza al riconoscimento del debito di € 79.211,53 al novembre 2022. Al contrario, indica semplicemente la necessità di verificare nuovamente al 31 dicembre 2022 lo stato dei reciproci rapporti per rilevare da un lato l'eventuale esistenza di un credito del ristorante per la somministrazione di pasti ai clienti dell'albergo nei mesi di novembre e dicembre, dall'altro l'altrettanto eventuale esistenza di un credito dell'albergo per le utenze di competenza del ristorante (che il primo corrispondeva direttamente, per poi richiederne il pagamento all'affittuario) a far data dal 10 novembre 2022», controcredito che avrebbe dovuto essere provato dagli opponenti.
Premesso quanto sopra, è un dato di fatto che l'opposta, trincerandosi dietro la scrittura privata del 30.11.2022, non ha mai ben specificato come si compone l'importo ivi indicato di € 79.211,53 e, comunque, non ha fornito idonea prova degli elementi che porterebbero alla relativa liquidazione (la mera fatturazione dei relativi importi non vale, evidentemente, a renderli liquidi, dovendo accompagnarsi all'offerta, nel rispetto delle preclusioni dettate dal rito, della prova di cui sopra).
Sul punto, si deve ulteriormente rilevare che, per quanto riguarda il contegno processuale ex art. 115 c.p.c., la non contestazione opera unicamente con riferimento a fatti specificamente allegati nonché “vicini” alla parte che li dovrebbe contestare, sicché tale principio non potrebbe in ogni caso trovare applicazione nel caso di specie.
D'altra parte, la logica presunzione che gli elementi di cui sopra fossero a conoscenza del avendo egli riconosciuto come dovuto l'importo Pt_1 medesimo nella menzionata scrittura, non può essere estesa all'altra opponente alla quale, ex art. 1309 c.c., il riconoscimento di debito Parte_2 sottoscritto dal (solo) non è comunque opponibile. Pt_1
Pertanto, la domanda nei confronti dell'opponente Parte_2 deve essere rigettata.
[...]
Il difetto di idonea allegazione e prova dei fatti costitutivi che avrebbero generato il debito di cui trattasi, genericamente indicato come derivante da
“canoni non corrisposti, quota Saser 2022, utenze maturate a tale data e saldo conto ristorante”, porta a tale conclusione.
8. – Rimane quindi da valutare se il riconoscimento di debito di cui alla scrittura privata del 30.11.2022 possa fondare la condanna dell'opponente al pagamento del richiesto importo di € 79.211,53. Parte_1
Disattesa, alla luce dell'esito della C.T.U., l'eccezione dello stesso opponente del carattere apocrifo della firma a lui riferibile, rimane da vagliare l'ulteriore
6 eccezione, secondo la quale il debito non può ritenersi esigibile in quanto, dalla stessa scrittura privata, si evince come la regolazione delle partite dare/avere avrebbe dovuto avvenire in seguito nonché tenendo conto anche dei crediti "medio tempore" maturati dallo stesso affittuario.
Lo scrutinio di tale eccezione richiede l'interpretazione della scrittura privata in argomento, alla luce di quella che era la presumibile volontà delle parti stipulanti.
In proposito, si deve rilevare come, ai fini della determinazione di quanto dovuto, si sarebbe presentata la necessità di considerare anche i “crediti del ristorante per la somministrazione di pasti ai clienti dell'albergo nei mesi di novembre e dicembre”, circostanza ammessa dalla stessa opposta.
Dall'esame di tale scrittura risulta evidente come le parti avessero provvisoriamente indicato una somma, quella citata di € 79.211,53, quantificata sulla base di un debito comporto da canoni ancora dovuti fino alla data della cessazione del rapporto, indicata al 31.12.2022, oltre a somme per altre causali già maturate a date non ben precisate (si presume, la stessa data della scrittura salvo diverse date, come, ad esempio, per le “utenze” laddove si indica quella del 9.11.2022).
Ma il relativo debito non era effettivamente esigibile alla data della scrittura di cui trattasi, ovvero il 30.11.2022, a ciò ostando le previsioni di cui ai punti 4), laddove si evidenzia che “restano da conguagliare le fatture credito ristorante clienti albergo per i mesi di novembre dicembre 2022 oltre al costo delle utenze di competenza del ristorante maturate maturate e maturande a far tempo dal 10/11/2022 sino all'effettivo rilascio dei locali”, e 5), laddove si prevede che
“ e si impegnano in via solidale tra di Parte_2 Parte_1 loro a saldare quanto complessivamente dovuto ad albergo moderno nei termini e modalità che le parti concorderanno con separato accordo”.
L'uso della locuzione “complessivamente dovuto”, nella clausola che immediatamente segue quella secondo cui l'importo provvisoriamente indicato in € 79.211,53 avrebbe dovuto essere ulteriormente “conguagliato” con il dare/avere successivo e fino all'effettivo rilascio, porta a ritenere che il credito stesso non sarebbe comunque stato esigibile prima del rilascio stesso o, quantomeno, della data prevista a tale fine (ovvero, il 31.12.2022).
In altri termini, una volta cessato il rapporto, le parti avrebbero dovuto nuovamente incontrarsi per ricalcolare il dovuto alla luce dei fatti sopravvenuti alla scrittura del 30.11.2022 o, per meglio dire, delle causali che a tale data non era possibile ancora quantificare, stabilendo quindi tanto l'importo definitivo, frutto dei citati “conguagli”, quanto i termini e le modalità di pagamento.
7 E' un dato di fatto che l'incontro stesso non si è mai tenuto e, quindi, la liquidazione definitiva non è avvenuta, come non sono stati stabiliti i termini e le modalità di pagamento.
Ed, allora, il punto da stabilire è se il debito (provvisoriamente) quantificato alla data del 30.11.2022 possa comunque ritenersi esigibile nelle more dell'effettuazione dei conguagli e, quindi, della sua determinazione definitiva.
Su tale aspetto, invero, l'opposta non svolge considerazioni in punto di diritto, limitandosi a rilevare che l'esistenza di eventuali “controcrediti” avrebbe dovuto essere allegata dagli stessi opponenti, ciò che non è avvenuto.
Il giudicante è dell'avviso che l'intenzione delle parti fosse quella di definire il dovuto alla data del rilascio, fissata per il 31.12.2022, e che l'esecuzione secondo buona fede dell'accordo raggiunto porti a ritenere come il a Pt_1 partire da tale data, avrebbe dovuto rendersi disponibile a pagare l'importo già liquidato al netto di eventuali controcrediti da opporre in compensazione, salvo motivate richieste di dilazione nell'effettuazione del pagamento medesimo, che non risultano essere state formulate.
In proposito, la parte opponente deduce, senza contestazione dell'opposta, che alle date del 26 luglio e 25 agosto 2023 erano stati effettuati pagamenti per complessivi € 7.000,00. Deve, alla luce di ciò, ritenersi che il debito fosse esigibile quantomeno alla prima delle suddette date, mentre non è conforme a buona fede il comportamento consistente nell'effettuare pagamenti parziali e ridotti senza neppure proporre termini ulteriori per la definizione del dovuto.
Pertanto, deve ritenersi che, salva la detrazione del citato importo di € 7.000,00, e salva l'effettuazione in futuro di eventuali ulteriori “conguagli” alla luce delle previsioni dell'accordo di cui trattasi, sia da considerare esigibile l'importo provvisoriamente liquidato in € 79.211,53 e, quindi, detratto quello di € 7.000,00, quello di € 72.211,53.
Merita quindi accoglimento la domanda presentata dall'opposta in via subordinata.
Quanto agli interessi di mora, si deve rilevare che la relativa domanda era stata presentata in origine con il ricorso per decreto ingiuntivo e, sebbene non sia stata nuovamente riportata nelle conclusioni rassegnate in sede di opposizione, non v'è motivo di ritenere che sia stata rinunciata dall'opposta, non essendovi elementi che portino a concludere in tale senso.
In proposito, si deve peraltro evidenziare come non sia fondata la pretesa di ottenere gli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dal “dovuto al saldo”, non trattandosi di “transazioni commerciali” nella definizione offerta dall'art. 2 di tale D.Lgs. Tali interessi sono dovuti dal giorno della notifica del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.c., mentre, per il periodo
8 precedente, da computare dal 26.7.2023 alla suddetta notifica, il tasso applicabile è quello di cui al 1° comma della suddetta disposizione.
9. – La domanda riconvenzionale dell'opposta, già ritenuta ad una sommaria delibazione inammissibile (v. ordinanza del 16.1.2025), è stata abbandonata dalla parte stessa.
10. – In definitiva, il giudizio deve essere definito con statuizione di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente Pt_1 al pagamento del suddetto importo di € 72.211,53.
[...]
11. - Le spese di lite devono essere regolate come segue:
a) l'opposta, soccombente rispetto alla domanda nei confronti dell'opponente
, deve rifondere a quest'ultima le spese di lite per Parte_2 compenso di difensore, che si reputa equo, essendo la questione limitata nella sostanza all'avvenuta sottoscrizione della scrittura privata del 30.11.2022, liquidare sulla base dei valori parametrici minimi;
b) l'opponente in quanto soccombente rispetto alla Parte_1 domanda di pagamento a lui rivolta, deve rifondere le spese di lite all'opposta, comprensive della fase monitoria: peraltro, essendo il pagamento di € 7.000,00 intervenuto prima del deposito del ricorso e non essendo stato dall'opposta portato in detrazione nella quantificazione del dovuto, si deve ritenere la sussistenza di una soccombenza parziale che giustifica la compensazione delle spese nella misura di 1/5, spese che, per quanto riguarda la fase di opposizione, sono liquidate sulla base dei valori parametrici medi per le fasi di studio ed introduttiva e, tenuto conto che l'istruttoria si è sostanziata nella sola C.T.U. grafologica, minimi per quelle di trattazione/istruttoria e decisionale;
c) le spese di C.T.U., in ragione dell'esito, devono essere poste integralmente a carico dell'opposta e del (solo) opponente in quote eguali Parte_1 tra loro.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
I. revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
II. dichiara tenuto e condanna l'opponente al pagamento Parte_1 in favore di dell'importo di € 72.211,53, oltre Controparte_1 interessi come da motivazione;
III. respinge le domande presentate da nei confronti Controparte_1 di;
Parte_2
9 IV. condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 dei 4/5 delle spese di lite, che liquida per esborsi in complessivi €
[...]
690,64, e, per compenso di difensore, in € 800,00 per l'attivazione della mediazione e, già nella suddetta frazione di 4/5, in € 1.800,00 per la fase monitoria e complessivi € 7.200,00 per la fase di opposizione, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge e con compensazione tra le parti della residua frazione di 1/5;
V. condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...] delle spese di lite, che liquida, oltre a c.u. e marca, in Parte_2 complessivi € 7.050,00;
VI. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di Controparte_1
e di , in pari quota tra loro.
[...] Parte_1
Così deciso il 17 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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