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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TONA GIOVANBATTISTA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 933/2025 depositato il 20/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 250IPRN006122025 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni del ricorrente:
In ricorso
Piaccia all'Autorità Giudiziaria adita, preliminarmente, ai sensi dell'art.47 D. Lgs. n.546/1992, sospendere l'esecutività dell'atto impugnato in considerazione dell'importo complessivamente preteso dall'Ente impositore (Euro 2.946,68) e dell'impossibilità per la ricorrente di versare detto importo per le sue modeste condizioni patrimoniali e reddituali, sicché sarebbe esposta ad esecuzione esattoriale (fermo dell'unica autovettura, pignoramento di 1/5 della modesta retribuzione di dipendente pubblico, esecuzione esattoriale sui mobili della casa di abitazione), con correlato danno grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato;
valutare, altresì, ai fini della superiore richiesta, anche il fumus boni juris del presente ricorso, emergente per tabulas dalla documentazione allegata;
decidendo il merito, accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'annullabilità e/o la non debenza delle somme richieste con l'intimazione di pagamento impugnata, recante n. 250IPRN00612/2025 del 23.07.2025, notificata tramite servizio postale in data 11.08.2025; per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare l'atto impugnato, in uno con gli atti antecedenti e successivi e/o presupposti, nonché con le sanzioni, gli interessi e quanto altro irrogato;
ordinare, in ogni caso, il rimborso di quanto eventualmente corrisposto dalla contribuente alla data della sentenza, oltre interessi nella misura legale dalla data del pagamento e fino all'effettivo saldo;
con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto difensore, il quale rilascia dichiarazione di avere anticipato le prime e di non avere riscosso i secondi.
All'udienza di discussione:
si associa alla richiesta di estinzione del giudizio e chiede la condanna alle spese del resistente
Conclusioni di Agenzia delle Entrate:
dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e la compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.250IPRN00612/2025 del 23.07.2025, notificata tramite servizio postale in data 11.08.2025 (All.1), emessa dall'Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, ai sensi dell'art.29, co.1, lett.a), D.L.78/2010, conv. in L. n.122/2010, la quale espone un presunto debito della contribuente nei confronti dell' Agenzia delle
Entrate del complessivo importo di euro 2.946,68, di cui euro 994,55 per sorte, euro 1.342,00 per sanzioni, euro 601,27 per interessi, euro 8,75 per notifica.
Ha articolato i seguenti motivi:
1)Contrasto con decisione irrevocabile della Suprema Corte che ha dichiarato estinto il giudizio presupposto per definizione agevolata ex art.5, co.2, L.130/2022; 2)Violazione dell'art.5, comma 2 e ss., della L.130/2022
e s.m.i.;
3)Violazione dell'art.97 Costituzione e del principio del ne bis in idem.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e ha comunicato che si è proceduto allo sgravio dell'atto impositivo.
Ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Il ricorrente si associava e chiedeva accertarsi la soccombenza virtuale del resistente con ogni conseguente statuizione.
La Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere, compensando per un terzo tra le parti le spese del giudizio e condannando l'Agenzia delle Entrate a rifondere i restanti due terzi al ricorrente, determinandone l'importo in € 600,00, oltre accessori di legge, nonché per l'intero l'importo del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Caltanissetta, 17 febbraio 2026
Il GIUDICE
TI TO
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TONA GIOVANBATTISTA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 933/2025 depositato il 20/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 250IPRN006122025 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni del ricorrente:
In ricorso
Piaccia all'Autorità Giudiziaria adita, preliminarmente, ai sensi dell'art.47 D. Lgs. n.546/1992, sospendere l'esecutività dell'atto impugnato in considerazione dell'importo complessivamente preteso dall'Ente impositore (Euro 2.946,68) e dell'impossibilità per la ricorrente di versare detto importo per le sue modeste condizioni patrimoniali e reddituali, sicché sarebbe esposta ad esecuzione esattoriale (fermo dell'unica autovettura, pignoramento di 1/5 della modesta retribuzione di dipendente pubblico, esecuzione esattoriale sui mobili della casa di abitazione), con correlato danno grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato;
valutare, altresì, ai fini della superiore richiesta, anche il fumus boni juris del presente ricorso, emergente per tabulas dalla documentazione allegata;
decidendo il merito, accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'annullabilità e/o la non debenza delle somme richieste con l'intimazione di pagamento impugnata, recante n. 250IPRN00612/2025 del 23.07.2025, notificata tramite servizio postale in data 11.08.2025; per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare l'atto impugnato, in uno con gli atti antecedenti e successivi e/o presupposti, nonché con le sanzioni, gli interessi e quanto altro irrogato;
ordinare, in ogni caso, il rimborso di quanto eventualmente corrisposto dalla contribuente alla data della sentenza, oltre interessi nella misura legale dalla data del pagamento e fino all'effettivo saldo;
con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto difensore, il quale rilascia dichiarazione di avere anticipato le prime e di non avere riscosso i secondi.
All'udienza di discussione:
si associa alla richiesta di estinzione del giudizio e chiede la condanna alle spese del resistente
Conclusioni di Agenzia delle Entrate:
dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e la compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.250IPRN00612/2025 del 23.07.2025, notificata tramite servizio postale in data 11.08.2025 (All.1), emessa dall'Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, ai sensi dell'art.29, co.1, lett.a), D.L.78/2010, conv. in L. n.122/2010, la quale espone un presunto debito della contribuente nei confronti dell' Agenzia delle
Entrate del complessivo importo di euro 2.946,68, di cui euro 994,55 per sorte, euro 1.342,00 per sanzioni, euro 601,27 per interessi, euro 8,75 per notifica.
Ha articolato i seguenti motivi:
1)Contrasto con decisione irrevocabile della Suprema Corte che ha dichiarato estinto il giudizio presupposto per definizione agevolata ex art.5, co.2, L.130/2022; 2)Violazione dell'art.5, comma 2 e ss., della L.130/2022
e s.m.i.;
3)Violazione dell'art.97 Costituzione e del principio del ne bis in idem.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e ha comunicato che si è proceduto allo sgravio dell'atto impositivo.
Ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Il ricorrente si associava e chiedeva accertarsi la soccombenza virtuale del resistente con ogni conseguente statuizione.
La Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere, compensando per un terzo tra le parti le spese del giudizio e condannando l'Agenzia delle Entrate a rifondere i restanti due terzi al ricorrente, determinandone l'importo in € 600,00, oltre accessori di legge, nonché per l'intero l'importo del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Caltanissetta, 17 febbraio 2026
Il GIUDICE
TI TO