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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 387/23 R.G.
CORTE D'APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di ES, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: Dott. Massimo GULLINO Presidente Dott. Augusto SABATINI Consigliere Dott.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Relatore Ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 387/2023 R.G., vertente
T R A
, nato a [...] P.G. il 08.04.1949 ed ivi residente in [...]
44, C.F.: , in proprio e nella qualità di erede del fu C.F._1 Persona_1 nato Palermo, il 16.06.1911 e deceduto in Barcellona P.G. (ME), il 23.06.1998, C.F.
, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale degli Avv. ti C.F._2
Benedetto Calpona (Cod. Fisc. - Pec: C.F._3
e Giovanni Sir Pec: Email_1 C.F._4
, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti, i quali hanno Email_2 dichiarato di voler ricevere le comunicazioni della cancelleria ai suddetti indirizzi di posta elettronica certificata;
-Ricorrente-
CONTRO
(c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in (98054) Via degli Uffici, rappresentato e difeso per procura alle liti rilasciata ai sensi CP_1 dell'art. 8 . in atti, dall'Avv. Antonino Criscì del Foro di ES (C.F.
- p.e.c. , con domicilio digitale eletto al predetto C.F._5 Email_3 indirizzo di posta elettronica certificata;
-Resistente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.05.2023, anche in riassunzione, , in proprio e nella Parte_1 qualità di erede del fu nato a [...], il [...] e deceduto in Barcellona Persona_1
P.G. (ME) il 23.06.1998, esponeva quanto segue:
- Di aver proposto ricorso al TARS – CATANIA iscritto al n. 2361/2015, il quale con sentenza n. 1640/2023, pubblicata in data 17/maggio/2023, ha declinato la propria giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, e specificatamente della Corte d'Appello di
1 ES, assegnando termine per la riassunzione ai sensi dell'art. 11, secondo comma, c.p.a.
- Di voler quindi riproporre le medesime domande già svolta in quel giudizio, che riportava per esteso;
specificatamente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Ritenere e dichiarare che al ricorrente è dovuto un indennizzo non patrimoniale per la perdita del diritto di proprietà dei beni in questione forfettariamente liquidato nella misura del venti per cento del valore venale dei beni in oggetto, ai sensi del combinato disposto dall'art. 42 bis, comma 1 e comma 5, del DPR n. 327/2001 o, in via subordinata, nella misura del dieci per cento del valore venale del bene, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 1, DPR 327/2001;
per l'effetto, condannare il al pagamento delle relative somme, oltre Controparte_1 rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., ed interessi sulle somme rivalutate;
2) Ritenere e dichiarare che al ricorrente è dovuto un indennizzo a titolo risarcitorio, ex art. 42 bis, comma 3, DPR 327/2001, per l'occupazione senza titolo dei terreni in oggetto da parte del Comune di pari all'interesse del cinque per cento annuo sul valore CP_1 determinato in misura corrispondente al valore venale del bene, a partire dal 16.03.1997 all'11.12.2014; per l'effetto, condannare il al pagamento delle relative somme, oltre Controparte_1 rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., ed interessi sulle somme rivalutate;
3) Disporre TU al fine di determinare le indennità spettanti al ricorrente indicate nelle causali del presente atto ai sensi dell'art. 42bis del D.P.R. n. 327/2001, in dipendenza del provvedimento di acquisizione sanante adottato dal Comune di con CP_1
Determinazione Registro Generale n. 801 del 05.11.2014 – Determinazione del Responsabile Area III – Tecnica, TecnicoManutentiva e Commercio n. 436 del 05.11.2014 e segnatamente: 3A) l'indennità non patrimoniale ai sensi dell'art. 42 bis, commi 1 e 5 del D.P.R. n. 327/2001, nonché la rivalutazione monetaria e gli interessi maturati dal dovuto al soddisfo;
3B) l'indennità per il periodo di occupazione senza titolo dal 16/marzo/1997 al 11/dicembre/2014 ai sensi dell'art. 42 bis, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001; 3C) la rivalutazione monetaria e gli interessi legali via via maturati sull'indennizzo per il periodo di occupazione sine titulo dal 16/marzo/1997 al 11/dicembre/2014;
4) Condannare il al pagamento delle spese e dei compensi del presente Controparte_1 giudizio, ivi compreso le spese per il contributo unificato, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.
A sostegno delle superiori domande, precisava di instare per il riconoscimento del diritto del ricorrente alla giusta indennità e/o risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi del combinato disposto dal comma 1 e comma 5 dell'art. 42 bis DPR 327/2001, in dipendenza della Determinazione Registro Generale n. 801 del 05.11.2014 – Determinazione del Responsabile Area III – Tecnica, Tecnico-Manutentiva e Commercio n. 436 del 05.11.2014, del notificata a mezzo posta l'11.11.2014, con cui è stata decretata Controparte_1
“l'acquisizione al patrimonio del ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. Controparte_1
327/2001 e s.m.i., i terreni censiti al Catasto Terreni del Comune di al F. CP_1 particelle 56,130 e 91 per un'estensione complessiva accertata di metri quadri 8.860 di 2 proprietà del Sig. , nato a [...] P.G. il 08.04.1949 ed ivi residente in [...]
Colombo, 44 – Codice Fiscale: ”, il tutto oltre rivalutazione monetaria, CodiceFiscale_6 anche ai sensi dell'art.1224 c.c., ed interessi sulla somma rivalutata dal dovuto fino all'effettivo soddisfo
Nonché alla giusta indennità e/o risarcimento dei danni subiti e subendi conseguente all'occupazione senza titolo dei terreni del ricorrente, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 3, DPR 327/2001 (individuati in catasto al foglio n.5 particelle nn. 130 – 91 – 56) operata dal CP_1 per la realizzazione di capannoni nell'area artigianale, il tutto oltre ri
[...] monetaria, anche ai sensi dell'art.1224 c.c., ed interessi sulla somma rivalutata dal dovuto fino all'effettivo soddisfo.
E del conseguente obbligo a carico del di corresponsione delle somme a tali Controparte_1 titoli dovute.
A tal fine premetteva:
Con provvedimento del Consiglio Comunale n. 17 del 25.02.1986, il Comune di CP_1 approvava il piano delle aree per gli insediamenti produttivi ed il progetto delle espropriazioni delle aree destinate a lotti per edifici artigianali.
Con D.A. n. 165/IX/87 del 23.03.1987 l'Assessorato Regionale Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca concedeva al un finanziamento per la realizzazione del Controparte_1 progetto di espropriazione delle aree destinate a lotti per edifici artigianali, e veniva, inoltre, dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, ai sensi dell'art. 21 L.R. n. 19/72.
Con provvedimento della Giunta Municipale n. 66 del 28.03.1987, il Controparte_1 approvava il progetto esecutivo 1° stralcio per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di capannoni nell'area artigianale.
Con decreto di occupazione temporanea e d'urgenza n. 4 del 17.02.1988, il Sindaco del Comune di autorizzava l'occupazione d'urgenza per anni cinque del fondo del (in catasto al CP_1 Pt_1 foglio n.5 particelle nn. 130 - 91 – 56) per l'esecuzione di lavori di costruzione di capannoni all'interno di aree artigianali. In data 16.03.1988, il Comune di si immetteva nel possesso CP_1 dei predetti terreni.
La scadenza della occupazione legittima, inizialmente fissata in cinque anni, veniva prorogata grazie alle due proroghe previste dall'art. 14, comma 2 del DL 29.12.1987 n. 534 e quella di cui all'art. 22 L. 158 del 1991; venendo così a scadere il 16.03.1997.
Sebbene l'opera pubblica venisse realizzata, la pratica espropriativa non veniva portata a compimento.
In data 23.06.1998 decedeva e per successione legittima subentrava nella Persona_1 proprietà dei terreni in questione l'odierno ricorrente . Parte_1
Con sentenza n. 143/04, il Tribunale di Barcellona P.G. condannava il a Controparte_1 corrispondere al Sig. a titolo di risarcimento del danno da occupazione Persona_1 appropriativa del terreno sopra individuato la somma di €. 297.427,52, oltre rivalutazione
3 monetaria ed interessi. Con sentenza n. 522/2012, passata in giudicato, la Corte di Appello di ES, in parziale riforma della sentenza n. 143/04 del Tribunale di Barcellona P.G., rideterminava la somma spettante al in complessive €. 221.765,80, recependo ai fini della Pt_1 individuazione del valore venale del terreno la valutazione operata dal TU Ing. , che ha Per_2 stimato in €.25,03 al mq. il valore unitario del terreno (€.25,03 x 8.860mq = €.221.765,80).
Con separato giudizio, iscritto al n. 841/04 R.G. Corte di Appello di ES, l'odierno ricorrente chiedeva la determinazione della indennità di occupazione legittima dei terreni in questione da parte del occupazione legittima protrattasi dal 16.03.1988 al 16.03.1997 Controparte_1
Con sentenza n.641/2012, passata in giudicato, la Corte di Appello di ES, in riferimento all'occupazione in questione, così statuiva: “dichiara che il è tenuto al pagamento della Controparte_1 indennità di occupazione legittima in favore di ed, in conseguenza condanna l'ente Parte_1 convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di €.166.361,36, con interessi legali dalla scadenza di ciascun anno di occupazione sino al soddisfo, ripartiti per ciascuna annualità”
§
Successivamente, il con Determinazione Registro Generale n. 801 del Controparte_1
05.11.2014 – Deter nsabile Area III – Tecnica. Tecnico-Manutentiva e Commercio n. 436 del 05.11.2014, notificata a mezzo posta l'11.11.2014, decretava “l'acquisizione al patrimonio del ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., i terreni censiti al Controparte_1
Catasto Terreni del Comune di al F. particelle 56,130 e 91 per un'estensione complessiva accertata di CP_1 metri quadri 8.860 di proprietà del Sig. nato a [...] P.G. il 08.04.1949 ed ivi residente Parte_1 in Via C. Colombo, 44 – Codice Fiscale: ” CodiceFiscale_6
Il con detto provvedimento, dava atto della corresponsione in favore del Controparte_1 ricorrente del pagamento degli importi determinati con le sentenze n. 522/2012 e Parte_1
n. 641/20 Appello di ES (importi che comunque il ricorrente ha contestato nell'esattezza delle quantificazioni); tuttavia, non riconosceva in favore del ulteriori somme Pt_1 spettantegli in dipendenza dell'acquisizione ex art. 42 bis DPR 327/2001; e segnatamente: 1) le somme di cui al combinato disposto dal comma 1 e comma 5 dell'art. 42 bis DPR 327/2001; 2) le somme di cui al comma 3 dell'art. 42 bis DPR 327/2001.
§
Alla luce di quanto sopra e tenuto conto del superiore excursus, il ricorrente in riassunzione
, nella spiegata qualità, riteneva di avere diritto: Parte_2
a) All'indennità non patrimoniale prevista dall'art. 42 bis, comma 1 e comma 5, del DPR n. 327 del 2001, da liquidarsi forfettariamente nella misura del 20% del valore venale del bene sulla scorta del valore venale del bene già determinato con sentenza n. 522/12 della Corte di Appello di ES, pari ad €. 44.353,16 (20% di €. 221.765,80);
o, in subordine, da liquidarsi forfettariamente nella misura del dieci per cento del valore venale del bene, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 1, DPR 327/2001, pari ad €. 22.176,58 (10% di €. 221.765,80), oltre rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., ed interessi sulle somme rivalutate.
4 b) Al risarcimento del danno per il periodo di occupazione senza titolo dei terreni di sua proprietà da parte del Comune di ai sensi dell'art. 42 bis, comma 3, DPR CP_1
327/2001 e, segnatamente per il periodo successivo al 16.03.1997 (data di scadenza dell'occupazione legittima) fino a un mese dopo la notifica dell'atto di acquisizione dei predetti immobili, ex art. 42 bis DPR 327/2001, avvenuta in data 11.11.2014.
Con comparsa depositata telematicamente in data 10.10.2023, si costituiva il Controparte_1 il quale si opponeva alle domande avverse, deducendo l'intervenuto formarsi del giudicato in relazione al rapporto giuridico dedotto in giudizio e ciò in virtù delle sentenze nn. 522/2012 e 641/2012 della Corte di Appello di Appello di ES, a seguito delle quali il aveva CP_1 corrisposto tutte le spettanze liquidate, avendo anzi maturato il diritto alla ripetizione di alcune somme, per le quali riservava di agire nella opportuna sede.
La Corte di Appello, nella persona del C.I., preso atto delle opposte posizioni, con Ordinanza del 05 aprile 2024 fissava per la discussione orale e la decisione dinanzi alla Corte di Appello in composizione collegiale per l'udienza del 18.11.2024.
In tale data, i difensori delle parti si riportavano alle rispettive posizioni processuali.
La Corte riservava la decisione, ai sensi dell'art. 275 bis, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea va rigettata per i motivi di cui infra.
Occorre premettere che con la sentenza n. 143/04 il Tribunale di Barcellona P.G. condannava il a corrispondere al a titolo di risarcimento del danno la Controparte_1 Persona_1 somma di €. 297.427,52, successivamente rideterminata in appello (cfr. sentenza n. 522/2012), in
€. 221.765,80, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, in applicazione dell'istituto della c.d. occupazione acquisitiva appropriativa “a causa della radicale trasformazione del fondo privato con irreversibile destinazione all'opera pubblica, nella quale l'opera pubblica è stata realizzata nel corso dell'occupazione legittima, come è pacifico dal certificato di ultimazione dei lavori in atti, senza che sia tempestivamente intervenuto un provvedimento ablatorio, per cui il fatto illecito fonte di responsabilità viene in essere alla scadenza del termine di occupazione autorizzata in quanto è in tale momento che si verifica l'acquisto a titolo originario della proprietà in capo alla P.A. quale effetto dell'impossibilità di restituzione del bene” (cfr. parte motiva della sentenza n. 143/04 del Tribunale di Barcellona P.G.).
Quindi, secondo tale pronuncia, passata in giudicato tra le parti, l'acquisto della proprietà a titolo originario in capo alla P.A. si è concretizzato alla scadenza del termine di occupazione legittima, maturato, per effetto di successive proroghe, definitivamente il 16.03.1997.
Anche se la domanda dell'attore era stata proposta precedentemente a tale momento (con atto di citazione notificato il 9.4.1996) la domanda è stata ritenuta ammissibile, in quanto ciò che rileva secondo il giudicante è che “al momento della decisione il relativo diritto sia comunque sorto, sebbene gli elementi costitutivi siano venuti a concorrere solo in corso di causa” (Cfr. sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 143/04, non intaccata sul punto dalla sentenza della Corte di Appello n. 522/12 depositata il 26.07.2012).
Quindi tale sentenza, passata in giudicato, ha sancito il passaggio di proprietà del bene (per effetto dell'occupazione acquisitiva appropriativa) a far data dal 16.03.1997, con conseguente
5 riconoscimento delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, pari al valore venale del bene a tale data.
Per completezza va detto che con altro giudizio (iscritto al n. 841/04 R.G. Corte di Appello di ES) l'odierno ricorrente chiedeva la determinazione della indennità di occupazione legittima dei terreni in questione da parte del Comune di occupazione legittima protrattasi dal CP_1
16.03.1988 al 16.03.1997.
Con sentenza n.641/2012, depositata il 6.11.2012, passata in giudicato, la Corte di Appello di ES, in riferimento all'occupazione in questione, così statuiva: “dichiara che il Controparte_1
è tenuto al pagamento della indennità di occupazione legittima in favore di ed, in conseguenza Parte_1 condanna l'ente convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di €.166.361,36, con interessi legali dalla scadenza di ciascun anno di occupazione sino al soddisfo, ripartiti per ciascuna annualità”.
Orbene, è noto che con il sistema venutosi a delineare dopo l'emanazione del T.U. n. 327/2001 si è pervenuti all'eliminazione della fattispecie dell'occupazione appropriativa (sulla quale si fonda sostanzialmente la pronuncia del Tribunale di Barcellona P.G. – sent. N. 143/04 parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Me con sentenza n. 522/2012- che in applicazione dell'istituto dell'occupazione appropriativa ha determinato il risarcimento del danno nella misura di €. 221.765,80, pari ad €. 25.03 al mq.) e alla sua sostituzione con l'istituto dell'espropriazione in sanatoria ex art. 43 T.U., oggi disciplinata dall'art. 42 bis T.U. come introdotto dal D.L. 98/2011, art. 34, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111, che ha riproposto con modificazioni l'istituto dell'acquisizione sanante, tacciata di illegittimità costituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 293 dell'8.10.2010.
Nel caso di specie, tuttavia, al momento dell'emissione del provvedimento ex art. 42 bis T.U. espropriazioni (05.11.2014), era già stato sancito con sentenza passata in giudicato il perfezionamento della c.d. “occupazione appropriativa” (o accessione invertita), attraverso l'applicazione dell'istituto di creazione pretoria volto a contemperare i problemi legali alla perdita della proprietà con il riconoscimento di un'adeguata riparazione sul piano economico al proprietario, inaugurato con la sentenza della Corte di Cassazione n. 1464 del 1983.
In applicazione di tale istituto, infatti, si riteneva che “qualora la pubblica amministrazione (od un suo concessionario) occupi un fondo di proprietà privata per la costruzione di un'opera pubblica, e tale occupazione sia illegittima, per la mancanza di un provvedimento autorizzativo o per decorso dei termini in relazione ai quali l'occupazione si configuri legittima, la radicale trasformazione del fondo medesimo, con irreversibile destinazione nella realizzazione di detta opera, comporta l'estinzione del diritto dominicale del privato, e la sua contestuale acquisizione a titolo originario in capo all'ente costruttore (con le ulteriori conseguenze del diritto del privato al risarcimento del danno e dell'irrilevanza di un provvedimento di espropriazione successivamente intervenuto), tenuto conto che l'indicata vicenda, implicando la perdita da parte del privato di ogni facoltà di godimento e di disposizione del bene, in via permanente o comunque a tempo indeterminato, non è compatibile con la permanenza del suo diritto di proprietà, e che, inoltre, l'esecuzione dell'opera da vita ad un nuovo bene immobile (demaniale o patrimoniale indisponibile), di natura pubblicistica, il quale non può non sottrarsi, nel suo complesso (inclusa l'area), alla disciplina privatistica di cui agli artt. 934 e segg. cod. civ., per ragioni di prevalenza degli interessi generali su quelli individuali” (Così: Sez. U, Sentenza n. 3940 del 10/06/1988 -Rv. 459115 – 01-).
Ebbene, la fattispecie in esame si è esaurita sotto la vigenza di tale orientamento giurisprudenziale, consacrato nelle sentenze passate in giudicato che hanno definitivamente disciplinato i rapporti
6 tra le parti, sugellando l'estinzione del diritto di proprietà del privato e la sua contestuale acquisizione (a titolo originario) in capo alla P.A.
Ne deriva che il ricorrente non può avvalersi, adesso, dell'applicabilità dell'istituto successivamente introdotto dal legislatore con il D.L. n. 98/2011 (c.d. acquisizione sanante), che ha portato il all'emissione del provvedimento ex art. 42 bis T.U. Espropri, essendosi già CP_1 verificata nei suoi confronti la perdita di proprietà del terreno (avvenuta ancor prima dell'introduzione di tale nuovo istituito, come detto finalizzato a colmare il vuoto normativo derivante dalla pronuncia di incostituzionalità dell'art. 43 DPR 327/2001, per eccesso di delega, dichiarata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 293/2010), già ricompensata, in virtù delle suindicate sentenze passate in giudicato.
Contrariamente all'assunto del ricorrente, infatti, a nulla rileva, il riferimento alla disciplina di cui all'art. 42 bis, comma 8, DPR 327/01, a mente del quale “le disposizioni del presente articolo trovano applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo”, facendo tale norma riferimento a situazioni del tutto diverse da quella per cui si procede, in cui la procedura ha trovato -come ampiamente esposto- una definizione in ambito giudiziario, nei termini di cui si è detto, ormai intangibile.
Le domande volte al riconoscimento delle indennità introdotte dal nuovo art. 42-bis DPR 327/2001 (introdotto dal D.L. n. 98/2011) ai commi 1, 3 e 5, qui avanzate, quindi, non possono trovare accoglimento.
Il ristoro del pregiudizio non patrimoniale patito a causa della perdita della proprietà (forfettariamente liquidato nella misura del 10% del valore venale del bene), previsto dall'art. 42- bis, comma primo, DPR 327/01 è invero calibrato in considerazione della nuova natura dell'istituto, del tutto diverso rispetto al precedente art. 43 DPR 327/01 (dichiarato incostituzionale), a sua volta introdotto per superare le obiezioni mosse dalla CEDU che ha ritenuto il nostro quadro normativo non aderente alla convenzione europea, e quindi, non può che trovare applicazione solo nei casi in cui la fattispecie non si sia già esaurita nel vigore delle precedenti disposizioni, come avvenuto nel caso di specie.
Analogamente deve dirsi per il risarcimento del danno per il periodo di occupazione senza titolo di cui all'art. 42 bis, comma 3, DPR 327/01, previsto dalla nuova disposizione coerentemente al nuovo carattere non retroattivo dell'acquisizione (da computarsi, forfettariamente, attraverso la corresponsione di un interesse del cinque per cento annuo del valore determinato ai fini dell'acquisizione) e che nel caso in esame viene richiesto dal ricorrente per il periodo successivo al 16.03.1997 e fino all'emissione del provvedimento ex art. 42 bis DPR 327/01, ossia per il periodo successivo a quello in cui, come ampiamente esposto, sarebbe già stata sancita, nel rapporto tra le parti, la definitiva perdita di proprietà del privato e l'acquisizione del bene a titolo originario in capo alla P.A. per effetto dell'istituto dell'occupazione appropriativa (o accessione invertita).
Le domande del ricorrente, pertanto, vanno integralmente rigettate.
Spese di lite.
7 Le spese seguendo la soccombenza vanno poste a carico del ricorrente e liquidate, avuto riguardo al valore della controversia, secondo parametri minimi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate - ai sensi del D.M. n. 55/14, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22, invero, “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”) e così per complessivi €. 4.997,00 (di cui
€ 1.489,00 per la fase di studio;
€ 956,00 per la fase introduttiva;
€ 2.552,00 per la fase decisionale, non ravvisandosi prestazioni riferibili alla fase istruttoria/trattazione, in considerazione della natura della causa e del rito), oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di ES, Prima sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione depositato in data 26.05.2023 proposto da , in proprio e nella Parte_2 qualità di erede di nei confronti del disattesa ogni Persona_1 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta le domande;
2) Condanna al pagamento in favore del resistente, delle Parte_2 Controparte_1 spese processuali da quest'ultimo sostenute, che si liquidano in complessivi € 4.997,00 (come specificato in parte motiva), oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, CPA ed I.V.A. come per legge;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in ES nella camera di consiglio (svoltasi da remoto) del 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Massimo Gullino)
8
CORTE D'APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di ES, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: Dott. Massimo GULLINO Presidente Dott. Augusto SABATINI Consigliere Dott.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Relatore Ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 387/2023 R.G., vertente
T R A
, nato a [...] P.G. il 08.04.1949 ed ivi residente in [...]
44, C.F.: , in proprio e nella qualità di erede del fu C.F._1 Persona_1 nato Palermo, il 16.06.1911 e deceduto in Barcellona P.G. (ME), il 23.06.1998, C.F.
, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale degli Avv. ti C.F._2
Benedetto Calpona (Cod. Fisc. - Pec: C.F._3
e Giovanni Sir Pec: Email_1 C.F._4
, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti, i quali hanno Email_2 dichiarato di voler ricevere le comunicazioni della cancelleria ai suddetti indirizzi di posta elettronica certificata;
-Ricorrente-
CONTRO
(c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in (98054) Via degli Uffici, rappresentato e difeso per procura alle liti rilasciata ai sensi CP_1 dell'art. 8 . in atti, dall'Avv. Antonino Criscì del Foro di ES (C.F.
- p.e.c. , con domicilio digitale eletto al predetto C.F._5 Email_3 indirizzo di posta elettronica certificata;
-Resistente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.05.2023, anche in riassunzione, , in proprio e nella Parte_1 qualità di erede del fu nato a [...], il [...] e deceduto in Barcellona Persona_1
P.G. (ME) il 23.06.1998, esponeva quanto segue:
- Di aver proposto ricorso al TARS – CATANIA iscritto al n. 2361/2015, il quale con sentenza n. 1640/2023, pubblicata in data 17/maggio/2023, ha declinato la propria giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, e specificatamente della Corte d'Appello di
1 ES, assegnando termine per la riassunzione ai sensi dell'art. 11, secondo comma, c.p.a.
- Di voler quindi riproporre le medesime domande già svolta in quel giudizio, che riportava per esteso;
specificatamente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Ritenere e dichiarare che al ricorrente è dovuto un indennizzo non patrimoniale per la perdita del diritto di proprietà dei beni in questione forfettariamente liquidato nella misura del venti per cento del valore venale dei beni in oggetto, ai sensi del combinato disposto dall'art. 42 bis, comma 1 e comma 5, del DPR n. 327/2001 o, in via subordinata, nella misura del dieci per cento del valore venale del bene, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 1, DPR 327/2001;
per l'effetto, condannare il al pagamento delle relative somme, oltre Controparte_1 rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., ed interessi sulle somme rivalutate;
2) Ritenere e dichiarare che al ricorrente è dovuto un indennizzo a titolo risarcitorio, ex art. 42 bis, comma 3, DPR 327/2001, per l'occupazione senza titolo dei terreni in oggetto da parte del Comune di pari all'interesse del cinque per cento annuo sul valore CP_1 determinato in misura corrispondente al valore venale del bene, a partire dal 16.03.1997 all'11.12.2014; per l'effetto, condannare il al pagamento delle relative somme, oltre Controparte_1 rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., ed interessi sulle somme rivalutate;
3) Disporre TU al fine di determinare le indennità spettanti al ricorrente indicate nelle causali del presente atto ai sensi dell'art. 42bis del D.P.R. n. 327/2001, in dipendenza del provvedimento di acquisizione sanante adottato dal Comune di con CP_1
Determinazione Registro Generale n. 801 del 05.11.2014 – Determinazione del Responsabile Area III – Tecnica, TecnicoManutentiva e Commercio n. 436 del 05.11.2014 e segnatamente: 3A) l'indennità non patrimoniale ai sensi dell'art. 42 bis, commi 1 e 5 del D.P.R. n. 327/2001, nonché la rivalutazione monetaria e gli interessi maturati dal dovuto al soddisfo;
3B) l'indennità per il periodo di occupazione senza titolo dal 16/marzo/1997 al 11/dicembre/2014 ai sensi dell'art. 42 bis, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001; 3C) la rivalutazione monetaria e gli interessi legali via via maturati sull'indennizzo per il periodo di occupazione sine titulo dal 16/marzo/1997 al 11/dicembre/2014;
4) Condannare il al pagamento delle spese e dei compensi del presente Controparte_1 giudizio, ivi compreso le spese per il contributo unificato, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.
A sostegno delle superiori domande, precisava di instare per il riconoscimento del diritto del ricorrente alla giusta indennità e/o risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi del combinato disposto dal comma 1 e comma 5 dell'art. 42 bis DPR 327/2001, in dipendenza della Determinazione Registro Generale n. 801 del 05.11.2014 – Determinazione del Responsabile Area III – Tecnica, Tecnico-Manutentiva e Commercio n. 436 del 05.11.2014, del notificata a mezzo posta l'11.11.2014, con cui è stata decretata Controparte_1
“l'acquisizione al patrimonio del ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. Controparte_1
327/2001 e s.m.i., i terreni censiti al Catasto Terreni del Comune di al F. CP_1 particelle 56,130 e 91 per un'estensione complessiva accertata di metri quadri 8.860 di 2 proprietà del Sig. , nato a [...] P.G. il 08.04.1949 ed ivi residente in [...]
Colombo, 44 – Codice Fiscale: ”, il tutto oltre rivalutazione monetaria, CodiceFiscale_6 anche ai sensi dell'art.1224 c.c., ed interessi sulla somma rivalutata dal dovuto fino all'effettivo soddisfo
Nonché alla giusta indennità e/o risarcimento dei danni subiti e subendi conseguente all'occupazione senza titolo dei terreni del ricorrente, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 3, DPR 327/2001 (individuati in catasto al foglio n.5 particelle nn. 130 – 91 – 56) operata dal CP_1 per la realizzazione di capannoni nell'area artigianale, il tutto oltre ri
[...] monetaria, anche ai sensi dell'art.1224 c.c., ed interessi sulla somma rivalutata dal dovuto fino all'effettivo soddisfo.
E del conseguente obbligo a carico del di corresponsione delle somme a tali Controparte_1 titoli dovute.
A tal fine premetteva:
Con provvedimento del Consiglio Comunale n. 17 del 25.02.1986, il Comune di CP_1 approvava il piano delle aree per gli insediamenti produttivi ed il progetto delle espropriazioni delle aree destinate a lotti per edifici artigianali.
Con D.A. n. 165/IX/87 del 23.03.1987 l'Assessorato Regionale Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca concedeva al un finanziamento per la realizzazione del Controparte_1 progetto di espropriazione delle aree destinate a lotti per edifici artigianali, e veniva, inoltre, dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, ai sensi dell'art. 21 L.R. n. 19/72.
Con provvedimento della Giunta Municipale n. 66 del 28.03.1987, il Controparte_1 approvava il progetto esecutivo 1° stralcio per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di capannoni nell'area artigianale.
Con decreto di occupazione temporanea e d'urgenza n. 4 del 17.02.1988, il Sindaco del Comune di autorizzava l'occupazione d'urgenza per anni cinque del fondo del (in catasto al CP_1 Pt_1 foglio n.5 particelle nn. 130 - 91 – 56) per l'esecuzione di lavori di costruzione di capannoni all'interno di aree artigianali. In data 16.03.1988, il Comune di si immetteva nel possesso CP_1 dei predetti terreni.
La scadenza della occupazione legittima, inizialmente fissata in cinque anni, veniva prorogata grazie alle due proroghe previste dall'art. 14, comma 2 del DL 29.12.1987 n. 534 e quella di cui all'art. 22 L. 158 del 1991; venendo così a scadere il 16.03.1997.
Sebbene l'opera pubblica venisse realizzata, la pratica espropriativa non veniva portata a compimento.
In data 23.06.1998 decedeva e per successione legittima subentrava nella Persona_1 proprietà dei terreni in questione l'odierno ricorrente . Parte_1
Con sentenza n. 143/04, il Tribunale di Barcellona P.G. condannava il a Controparte_1 corrispondere al Sig. a titolo di risarcimento del danno da occupazione Persona_1 appropriativa del terreno sopra individuato la somma di €. 297.427,52, oltre rivalutazione
3 monetaria ed interessi. Con sentenza n. 522/2012, passata in giudicato, la Corte di Appello di ES, in parziale riforma della sentenza n. 143/04 del Tribunale di Barcellona P.G., rideterminava la somma spettante al in complessive €. 221.765,80, recependo ai fini della Pt_1 individuazione del valore venale del terreno la valutazione operata dal TU Ing. , che ha Per_2 stimato in €.25,03 al mq. il valore unitario del terreno (€.25,03 x 8.860mq = €.221.765,80).
Con separato giudizio, iscritto al n. 841/04 R.G. Corte di Appello di ES, l'odierno ricorrente chiedeva la determinazione della indennità di occupazione legittima dei terreni in questione da parte del occupazione legittima protrattasi dal 16.03.1988 al 16.03.1997 Controparte_1
Con sentenza n.641/2012, passata in giudicato, la Corte di Appello di ES, in riferimento all'occupazione in questione, così statuiva: “dichiara che il è tenuto al pagamento della Controparte_1 indennità di occupazione legittima in favore di ed, in conseguenza condanna l'ente Parte_1 convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di €.166.361,36, con interessi legali dalla scadenza di ciascun anno di occupazione sino al soddisfo, ripartiti per ciascuna annualità”
§
Successivamente, il con Determinazione Registro Generale n. 801 del Controparte_1
05.11.2014 – Deter nsabile Area III – Tecnica. Tecnico-Manutentiva e Commercio n. 436 del 05.11.2014, notificata a mezzo posta l'11.11.2014, decretava “l'acquisizione al patrimonio del ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., i terreni censiti al Controparte_1
Catasto Terreni del Comune di al F. particelle 56,130 e 91 per un'estensione complessiva accertata di CP_1 metri quadri 8.860 di proprietà del Sig. nato a [...] P.G. il 08.04.1949 ed ivi residente Parte_1 in Via C. Colombo, 44 – Codice Fiscale: ” CodiceFiscale_6
Il con detto provvedimento, dava atto della corresponsione in favore del Controparte_1 ricorrente del pagamento degli importi determinati con le sentenze n. 522/2012 e Parte_1
n. 641/20 Appello di ES (importi che comunque il ricorrente ha contestato nell'esattezza delle quantificazioni); tuttavia, non riconosceva in favore del ulteriori somme Pt_1 spettantegli in dipendenza dell'acquisizione ex art. 42 bis DPR 327/2001; e segnatamente: 1) le somme di cui al combinato disposto dal comma 1 e comma 5 dell'art. 42 bis DPR 327/2001; 2) le somme di cui al comma 3 dell'art. 42 bis DPR 327/2001.
§
Alla luce di quanto sopra e tenuto conto del superiore excursus, il ricorrente in riassunzione
, nella spiegata qualità, riteneva di avere diritto: Parte_2
a) All'indennità non patrimoniale prevista dall'art. 42 bis, comma 1 e comma 5, del DPR n. 327 del 2001, da liquidarsi forfettariamente nella misura del 20% del valore venale del bene sulla scorta del valore venale del bene già determinato con sentenza n. 522/12 della Corte di Appello di ES, pari ad €. 44.353,16 (20% di €. 221.765,80);
o, in subordine, da liquidarsi forfettariamente nella misura del dieci per cento del valore venale del bene, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 1, DPR 327/2001, pari ad €. 22.176,58 (10% di €. 221.765,80), oltre rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., ed interessi sulle somme rivalutate.
4 b) Al risarcimento del danno per il periodo di occupazione senza titolo dei terreni di sua proprietà da parte del Comune di ai sensi dell'art. 42 bis, comma 3, DPR CP_1
327/2001 e, segnatamente per il periodo successivo al 16.03.1997 (data di scadenza dell'occupazione legittima) fino a un mese dopo la notifica dell'atto di acquisizione dei predetti immobili, ex art. 42 bis DPR 327/2001, avvenuta in data 11.11.2014.
Con comparsa depositata telematicamente in data 10.10.2023, si costituiva il Controparte_1 il quale si opponeva alle domande avverse, deducendo l'intervenuto formarsi del giudicato in relazione al rapporto giuridico dedotto in giudizio e ciò in virtù delle sentenze nn. 522/2012 e 641/2012 della Corte di Appello di Appello di ES, a seguito delle quali il aveva CP_1 corrisposto tutte le spettanze liquidate, avendo anzi maturato il diritto alla ripetizione di alcune somme, per le quali riservava di agire nella opportuna sede.
La Corte di Appello, nella persona del C.I., preso atto delle opposte posizioni, con Ordinanza del 05 aprile 2024 fissava per la discussione orale e la decisione dinanzi alla Corte di Appello in composizione collegiale per l'udienza del 18.11.2024.
In tale data, i difensori delle parti si riportavano alle rispettive posizioni processuali.
La Corte riservava la decisione, ai sensi dell'art. 275 bis, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea va rigettata per i motivi di cui infra.
Occorre premettere che con la sentenza n. 143/04 il Tribunale di Barcellona P.G. condannava il a corrispondere al a titolo di risarcimento del danno la Controparte_1 Persona_1 somma di €. 297.427,52, successivamente rideterminata in appello (cfr. sentenza n. 522/2012), in
€. 221.765,80, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, in applicazione dell'istituto della c.d. occupazione acquisitiva appropriativa “a causa della radicale trasformazione del fondo privato con irreversibile destinazione all'opera pubblica, nella quale l'opera pubblica è stata realizzata nel corso dell'occupazione legittima, come è pacifico dal certificato di ultimazione dei lavori in atti, senza che sia tempestivamente intervenuto un provvedimento ablatorio, per cui il fatto illecito fonte di responsabilità viene in essere alla scadenza del termine di occupazione autorizzata in quanto è in tale momento che si verifica l'acquisto a titolo originario della proprietà in capo alla P.A. quale effetto dell'impossibilità di restituzione del bene” (cfr. parte motiva della sentenza n. 143/04 del Tribunale di Barcellona P.G.).
Quindi, secondo tale pronuncia, passata in giudicato tra le parti, l'acquisto della proprietà a titolo originario in capo alla P.A. si è concretizzato alla scadenza del termine di occupazione legittima, maturato, per effetto di successive proroghe, definitivamente il 16.03.1997.
Anche se la domanda dell'attore era stata proposta precedentemente a tale momento (con atto di citazione notificato il 9.4.1996) la domanda è stata ritenuta ammissibile, in quanto ciò che rileva secondo il giudicante è che “al momento della decisione il relativo diritto sia comunque sorto, sebbene gli elementi costitutivi siano venuti a concorrere solo in corso di causa” (Cfr. sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 143/04, non intaccata sul punto dalla sentenza della Corte di Appello n. 522/12 depositata il 26.07.2012).
Quindi tale sentenza, passata in giudicato, ha sancito il passaggio di proprietà del bene (per effetto dell'occupazione acquisitiva appropriativa) a far data dal 16.03.1997, con conseguente
5 riconoscimento delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, pari al valore venale del bene a tale data.
Per completezza va detto che con altro giudizio (iscritto al n. 841/04 R.G. Corte di Appello di ES) l'odierno ricorrente chiedeva la determinazione della indennità di occupazione legittima dei terreni in questione da parte del Comune di occupazione legittima protrattasi dal CP_1
16.03.1988 al 16.03.1997.
Con sentenza n.641/2012, depositata il 6.11.2012, passata in giudicato, la Corte di Appello di ES, in riferimento all'occupazione in questione, così statuiva: “dichiara che il Controparte_1
è tenuto al pagamento della indennità di occupazione legittima in favore di ed, in conseguenza Parte_1 condanna l'ente convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di €.166.361,36, con interessi legali dalla scadenza di ciascun anno di occupazione sino al soddisfo, ripartiti per ciascuna annualità”.
Orbene, è noto che con il sistema venutosi a delineare dopo l'emanazione del T.U. n. 327/2001 si è pervenuti all'eliminazione della fattispecie dell'occupazione appropriativa (sulla quale si fonda sostanzialmente la pronuncia del Tribunale di Barcellona P.G. – sent. N. 143/04 parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Me con sentenza n. 522/2012- che in applicazione dell'istituto dell'occupazione appropriativa ha determinato il risarcimento del danno nella misura di €. 221.765,80, pari ad €. 25.03 al mq.) e alla sua sostituzione con l'istituto dell'espropriazione in sanatoria ex art. 43 T.U., oggi disciplinata dall'art. 42 bis T.U. come introdotto dal D.L. 98/2011, art. 34, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111, che ha riproposto con modificazioni l'istituto dell'acquisizione sanante, tacciata di illegittimità costituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 293 dell'8.10.2010.
Nel caso di specie, tuttavia, al momento dell'emissione del provvedimento ex art. 42 bis T.U. espropriazioni (05.11.2014), era già stato sancito con sentenza passata in giudicato il perfezionamento della c.d. “occupazione appropriativa” (o accessione invertita), attraverso l'applicazione dell'istituto di creazione pretoria volto a contemperare i problemi legali alla perdita della proprietà con il riconoscimento di un'adeguata riparazione sul piano economico al proprietario, inaugurato con la sentenza della Corte di Cassazione n. 1464 del 1983.
In applicazione di tale istituto, infatti, si riteneva che “qualora la pubblica amministrazione (od un suo concessionario) occupi un fondo di proprietà privata per la costruzione di un'opera pubblica, e tale occupazione sia illegittima, per la mancanza di un provvedimento autorizzativo o per decorso dei termini in relazione ai quali l'occupazione si configuri legittima, la radicale trasformazione del fondo medesimo, con irreversibile destinazione nella realizzazione di detta opera, comporta l'estinzione del diritto dominicale del privato, e la sua contestuale acquisizione a titolo originario in capo all'ente costruttore (con le ulteriori conseguenze del diritto del privato al risarcimento del danno e dell'irrilevanza di un provvedimento di espropriazione successivamente intervenuto), tenuto conto che l'indicata vicenda, implicando la perdita da parte del privato di ogni facoltà di godimento e di disposizione del bene, in via permanente o comunque a tempo indeterminato, non è compatibile con la permanenza del suo diritto di proprietà, e che, inoltre, l'esecuzione dell'opera da vita ad un nuovo bene immobile (demaniale o patrimoniale indisponibile), di natura pubblicistica, il quale non può non sottrarsi, nel suo complesso (inclusa l'area), alla disciplina privatistica di cui agli artt. 934 e segg. cod. civ., per ragioni di prevalenza degli interessi generali su quelli individuali” (Così: Sez. U, Sentenza n. 3940 del 10/06/1988 -Rv. 459115 – 01-).
Ebbene, la fattispecie in esame si è esaurita sotto la vigenza di tale orientamento giurisprudenziale, consacrato nelle sentenze passate in giudicato che hanno definitivamente disciplinato i rapporti
6 tra le parti, sugellando l'estinzione del diritto di proprietà del privato e la sua contestuale acquisizione (a titolo originario) in capo alla P.A.
Ne deriva che il ricorrente non può avvalersi, adesso, dell'applicabilità dell'istituto successivamente introdotto dal legislatore con il D.L. n. 98/2011 (c.d. acquisizione sanante), che ha portato il all'emissione del provvedimento ex art. 42 bis T.U. Espropri, essendosi già CP_1 verificata nei suoi confronti la perdita di proprietà del terreno (avvenuta ancor prima dell'introduzione di tale nuovo istituito, come detto finalizzato a colmare il vuoto normativo derivante dalla pronuncia di incostituzionalità dell'art. 43 DPR 327/2001, per eccesso di delega, dichiarata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 293/2010), già ricompensata, in virtù delle suindicate sentenze passate in giudicato.
Contrariamente all'assunto del ricorrente, infatti, a nulla rileva, il riferimento alla disciplina di cui all'art. 42 bis, comma 8, DPR 327/01, a mente del quale “le disposizioni del presente articolo trovano applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo”, facendo tale norma riferimento a situazioni del tutto diverse da quella per cui si procede, in cui la procedura ha trovato -come ampiamente esposto- una definizione in ambito giudiziario, nei termini di cui si è detto, ormai intangibile.
Le domande volte al riconoscimento delle indennità introdotte dal nuovo art. 42-bis DPR 327/2001 (introdotto dal D.L. n. 98/2011) ai commi 1, 3 e 5, qui avanzate, quindi, non possono trovare accoglimento.
Il ristoro del pregiudizio non patrimoniale patito a causa della perdita della proprietà (forfettariamente liquidato nella misura del 10% del valore venale del bene), previsto dall'art. 42- bis, comma primo, DPR 327/01 è invero calibrato in considerazione della nuova natura dell'istituto, del tutto diverso rispetto al precedente art. 43 DPR 327/01 (dichiarato incostituzionale), a sua volta introdotto per superare le obiezioni mosse dalla CEDU che ha ritenuto il nostro quadro normativo non aderente alla convenzione europea, e quindi, non può che trovare applicazione solo nei casi in cui la fattispecie non si sia già esaurita nel vigore delle precedenti disposizioni, come avvenuto nel caso di specie.
Analogamente deve dirsi per il risarcimento del danno per il periodo di occupazione senza titolo di cui all'art. 42 bis, comma 3, DPR 327/01, previsto dalla nuova disposizione coerentemente al nuovo carattere non retroattivo dell'acquisizione (da computarsi, forfettariamente, attraverso la corresponsione di un interesse del cinque per cento annuo del valore determinato ai fini dell'acquisizione) e che nel caso in esame viene richiesto dal ricorrente per il periodo successivo al 16.03.1997 e fino all'emissione del provvedimento ex art. 42 bis DPR 327/01, ossia per il periodo successivo a quello in cui, come ampiamente esposto, sarebbe già stata sancita, nel rapporto tra le parti, la definitiva perdita di proprietà del privato e l'acquisizione del bene a titolo originario in capo alla P.A. per effetto dell'istituto dell'occupazione appropriativa (o accessione invertita).
Le domande del ricorrente, pertanto, vanno integralmente rigettate.
Spese di lite.
7 Le spese seguendo la soccombenza vanno poste a carico del ricorrente e liquidate, avuto riguardo al valore della controversia, secondo parametri minimi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate - ai sensi del D.M. n. 55/14, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22, invero, “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”) e così per complessivi €. 4.997,00 (di cui
€ 1.489,00 per la fase di studio;
€ 956,00 per la fase introduttiva;
€ 2.552,00 per la fase decisionale, non ravvisandosi prestazioni riferibili alla fase istruttoria/trattazione, in considerazione della natura della causa e del rito), oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di ES, Prima sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione depositato in data 26.05.2023 proposto da , in proprio e nella Parte_2 qualità di erede di nei confronti del disattesa ogni Persona_1 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta le domande;
2) Condanna al pagamento in favore del resistente, delle Parte_2 Controparte_1 spese processuali da quest'ultimo sostenute, che si liquidano in complessivi € 4.997,00 (come specificato in parte motiva), oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, CPA ed I.V.A. come per legge;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in ES nella camera di consiglio (svoltasi da remoto) del 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Massimo Gullino)
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