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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 613/2019 R.G., avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.;
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) e (C.F. ), tutti CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Cristiani e, in via anche disgiunta, dall'avv. Dario
Bergamo ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Scalea (CS), via
Oberdan n. 3, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione;
- ATTORI -
E
(C.F. ) e (C.F. CP_1 CodiceFiscale_4 Parte_4 C.F._5
), rappresentate e difese dall'avv. Eugenia Capano ed elettivamente domiciliate presso lo
[...]
studio della medesima, sito in Belvedere Marittimo (CS), alla via Vetticello n. 66;
- CONVENUTE IN RICONVENZIONALE-
NONCHÉ
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 CodiceFiscale_6 dall'avv. Eugenia Capano ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, sito in
Belvedere Marittimo (CS), alla via Vetticello n. 66;
- CONVENUTO - E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 CodiceFiscale_7
Anna Maria Mazza ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, sito in Paola,
Viale Mannarino n. 33, in virtù di procura alle liti posta a margine della comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTO -
NONCHE'
, p. iva n. , in p.l.r.p.t., sig. rappresenta e difesa CP_4 P.IVA_1 CP_5 dell'avv. Renato Conti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Sarno
(SA), alla P.zza G. Marconi, 39, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA –
-
CONCLUSIONI:
Come da verbale d'udienza del 22.10.24, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri , e Parte_1 Parte_2
, convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il sig. Parte_3 CP_3
, e e la società in p.l.r.p.t.,
[...] CP_1 Parte_4 Controparte_6 CP_4
deducendo che: in data 13.12.1981, le parti attrici avevano stipulato con il convenuto, sig. CP_3
, un contratto preliminare di permuta di cosa presente con cosa futura mediante il quale il
[...]
sig. si era obbligato a trasferire agli attori i terreni di cui lo stesso era proprietario, siti CP_3 nel Comune di Grisolia, così di seguito meglio contraddistinti: «a) … partita n. 6369, foglio 29, part.lla 9 sub d di Ha 0, 24, 05; part.lla 11 sub. a di Ha 0, 33, 60; b) … Partita n. 45521, foglio 29, part.lla 21 di Ha 0, 01, 20, part.lla 13 di Ha 0, 00, 21, part.lla 413 di Ha 0,35, 80; c) Partita n.
6968, foglio 29, part.lla 439 di Ha 0, 22, 40; part.lla 14 di Ha 0, 03, 60; part.lla 32 di Ha0, 05, 10; part.lla 12 di Ha 0,01, 60; part.lla 430 di Ha 0, 03, 00 …»; a fronte della suddetta obbligazione, invece, gli attori si obbligavano a cedere al sig. il 22% degli immobili che gli stessi CP_3
avrebbero realizzato sulle aree sopra indicate: a) mq. 220 di alloggi già da loro realizzati nel
Comune di Santa Maria del Cedro all'interno del Villaggio turistico denominato “Mayami Beach”;
b) £ 180.000.000 alla sottoscrizione del contratto preliminare;
c) mq. 1108 o mq. 1328 delle costruzioni da realizzare sui terreni oggetto del contratto di permuta, qualora il sig. non CP_3
avesse inteso accettare gli immobili riportati sub. a); il contratto preliminare di permuta era stato tra le parti stipulato sul presupposto indispensabile della edificabilità dei terreni oggetto del futuro trasferimento;
nonostante gli attori avessero regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni, versando al sig. la somma di £ 180.000.000,00 contestualmente alla stipulazione del CP_3
contratto di permuta e predisponendo altresì la progettazione delle opere, il suddetto convenuto si rifiutava di stipulare il contratto definitivo;
pertanto, preso atto del rifiuto opposto dal OR
, gli attori, con atto di citazione del 29.12.1984, convenivano quest'ultimo in giudizio per CP_3 ivi sentirlo condannare all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di permuta del 13.12.1981 e, in via subordinata, dichiarata la risoluzione del contratto di permuta, alla immediata restituzione della somma di £ 180.000.000, dai medesimi corrisposta al promittente alienante alla firma del contratto, oltre al risarcimento del danno;
su istanza degli attori, l'anzidetta domanda giudiziale avanzata nei confronti del sig. era stata trascritta presso la Controparte_3
conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di Cosenza in data 18.1.1985; il sig. , CP_3
sebbene fosse stato ritualmente citato in giudizio, non si era costituito ed era stato, quindi, dichiarato contumace;
mediante la sentenza n. 138/2005, depositata il 24 novembre 2005, il
Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Stralcio, rigettava la domanda formulata dagli attori, ritenendo che questi ultimi non avessero adempiuto all'onere probatorio sui medesimi incombente circa l'asserito inadempimento del convenuto;
avverso la sentenza di primo grado gli attori proponevano appello deducendone l'erroneità in quanto il contratto stipulato inter partes prevedeva come condizione imprescindibile, ai fini della sua efficacia, la qualità edificatoria del fondo oggetto del contratto, qualità la cui mancanza, anche sopravvenuta, avrebbe comunque imposto al OR
di restituire le somme ricevute dagli attori;
a fondamento della propria Controparte_3
impugnazione, inoltre, gli attori affermavano che, nel caso di specie, la inedificabilità del terreno oggetto del contratto di permuta, emergeva dal certificato di destinazione urbanistica allegato agli atti del giudizio di primo grado, mentre la capacità edificatoria del terreno, dichiarata come sussistente al momento della stipulazione del contratto, era fondata sullo strumento urbanistico adottato dal ma mai in seguito approvato dalla Regione Calabria;
sempre a Parte_5 fondamento dell'appello, gli attori censuravano la sentenza di primo grado posto che, contrariamente a quanto deciso dal giudice di prime cure, la circostanza che il OR CP_3
avesse ricevuto dagli attori la somma di £ 180.000.000 emergeva dallo stesso contratto di permuta del 13.12.1981; all'udienza del 2.3.2007, celebrata innanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro, l'appellato, OR , non si costituiva;
poiché mancava la prova della CP_3 notificazione dell'atto introduttivo all'appellato, la Corte d'Appello di Catanzaro fissava l'udienza del 4.5.2007 per la produzione, da parte degli appellanti, della cartolina di ricevimento dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado;
all'udienza del 4.5.2007, tenutasi innanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro, si costituiva in giudizio il sig. , il CP_3
quale, nella propria comparsa di costituzione e risposta, eccepiva «a) la inesistenza della notifica della citazione introduttiva del primo grado del giudizio, notificato in luogo ed a persona diversi rispettivamente da quello di domicilio o dimora, e da quelle con lui conviventi;
b) la nullità del giudizio per mancata comunicazione dell'udienza deputata al tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al GOA;
c) inesistenza o nullità della notifica dell'atto di appello;
quest'ultimo risultava indirizzato in Cirella di Diamante, mentre il convenuto era residente in [...], e di tale notifica egli era venuto a conoscenza solo casualmente, dopo la prima udienza di comparizione;
d) nullità dell'atto di appello per mancanza dell'invito a costituirsi ex art. 163 c.p.c.; e) inammissibilità delle domande nuove prodotte in appello e della richiesta di rivalutazione ed interessi;
f) nel merito, la infondatezza della domanda e, gradatamente, la compensazione tra la somma ricevuta e quella sancita come clausola penale nel caso di inadempimento, addebitabile alle parti appellanti»; con sentenza n. 319/2010, emessa il 29.3.2010, depositata il 13.4.2010, la Corte d'Appello di Catanzaro dichiarava inammissibile l'appello, ritenendo assorbite tutte le altre questioni, condannando
, e in solido al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
delle spese del secondo grado di giudizio;
avverso la sentenza di secondo Controparte_3
grado veniva proposto ricorso per cassazione da parte degli odierni attori chiedendone l'annullamento con tutte le conseguenze di legge;
la Suprema Corte di Cassazione, tuttavia, mediante la sentenza depositata il 25.09.2014, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dagli attori;
in pendenza del giudizio instaurato dagli attori innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, approfittando della cessazione dell'efficacia, ai sensi dell'art. 2668-bis c.c., della trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica effettuata dagli attori in data 18 gennaio 1985, per effetto del decorso del ventennio stabilito dalla citata disposizione, il sig. , CP_3
rispettivamente in data 9.4.2014 e 12.5.2014, alienava alla e ai sig.ri CP_4 Parte_4
ed , tutti i beni immobili di sua proprietà che CP_1 Controparte_6 costituivano l'oggetto del precedente contratto preliminare di permuta del 13.12.1981 stipulato con gli odierni attori;
in particolare: con atto pubblico a rogito del Notaio Persona_1
del 9 aprile 2014, il OR aveva venduto alla i beni immobili di Controparte_3 CP_4
sua proprietà, siti in Grisolia (CS), Località Fiumicello ed identificati in catasto terreni rispettivamente: 1) foglio 29, particella 923 (derivante dalla soppressione della particella 11); 2) foglio 29 particella 925 (derivante dalla soppressione della particella 413); con atto pubblico a rogito del Notaio del 12 maggio 2014, il OR aveva Persona_2 Controparte_3
venduto alla ORa tra gli altri, la quota di ½ della proprietà immobile del terreno sito in Grisolia (CS), Parte_4
Contrada Fiumicello ed identificato in catasto terreni: 1) foglio 29, particella 922 (derivante dalla soppressione della particella 11); con atto pubblico a rogito del Notaio del Persona_2
12.5.2014, il sig. aveva venduto alla sig.ra tra gli altri, la quota Controparte_3 CP_1
di ½ della proprietà dell'immobile sito in Grisolia (CS), Contrada Fiumicello ed identificato in catasto terreni: 1) foglio 29, particella 922 (derivante dalla soppressione della particella 11); con atto pubblico a rogito del Notaio del 12 maggio 2014, il OR Persona_1
aveva venduto al sig. , tra gli altri, gli immobili di sua Controparte_3 Controparte_6
proprietà siti in Grisolia (CS), Località Fiumicello ed identificati in catasto terreni rispettivamente:
1) foglio 29, particella 439; 2) foglio 29 particella 12; foglio 29, particella 13; foglio 29, particella
14; foglio 29, particella 21; foglio 29, particella 32; foglio 29, particella 430; foglio 29, particella
633 (derivante dal frazionamento della particella 21); foglio 29, particella 924 (derivante dalla soppressione della particella 413); i contratti pubblici di compravendita menzionati recano un gravissimo e irrimediabile pregiudizio alle ragioni e agli interessi degli attori, i quali così definitivamente perdevano i beni immobili che costituivano l'oggetto del contratto preliminare di permuta del 13 dicembre 1981, dai medesimi stipulato con il OR;
pertanto, nel caso CP_3
di specie, i contratti di compravendita menzionati, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dovevano essere revocati in quanto costituivano un evidente pregiudizio per le ragioni dei creditori.
Tanto premesso, i sig.ri e e domandavano, Parte_1 Parte_2 Parte_3 previo accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., revocarsi e per l'effetto dichiararsi nei confronti degli attori, ORi , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, l'inefficacia dei contratti pubblici di compravendita stipulati tra i convenuti e,
[...] precisamente, dichiarare l'inefficacia dei seguenti atti: 1) l'atto pubblico a rogito del Notaio
del 9 aprile 2014, rep. n. 89309/37434, con il quale il OR Persona_1 CP_3
ha venduto alla gli immobili siti in Grisolia (CS), Località Fiumicello ed
[...] CP_4
identificati in catasto terreni rispettivamente: 1) foglio 29, particella 923 (derivante dalla soppressione della particella 11); 2) foglio 29 particella 925 (derivante dalla soppressione della particella 413); 2) l'atto pubblico a rogito del Notaio del 12 maggio 2014, rep. n. Persona_2
48726/12670, con il quale il OR ha venduto alla ORa tra Controparte_3 Parte_4
gli altri, la quota di ½ della proprietà immobile sito in Grisolia (CS), Contrada Fiumicello ed identificato in catasto terreni: 1) foglio 29, particella 922 (derivante dalla soppressione della particella 11); 3) l'atto pubblico a rogito del Notaio del 12 maggio Persona_2
2014, rep. n. 48727/12761, con il quale il OR ha venduto alla ORa Controparte_3
tra gli altri, la quota di ½ della proprietà immobile sito in Grisolia (CS), Contrada CP_1 Fiumicello ed identificato in catasto terreni: 1) foglio 29, particella 922 (derivante dalla soppressione della particella 11); 4) l'atto pubblico a rogito del Notaio del 12 Persona_2
maggio 2014, rep. n. 48725/12669, con il quale il OR ha venduto al OR Controparte_3
, tra gli altri, gli immobili siti in Grisolia (CS), Località Fiumicello ed Controparte_6
identificati in catasto terreni rispettivamente: 1) foglio 29, particella 439; 2) foglio 29 particella 12; foglio 29, particella 13; foglio 29, particella 14; foglio 29, particella 21; foglio 29, particella 32; foglio 29, particella 430; foglio 29, particella 633 (derivante dal frazionamento della particella 21); foglio 29, particella 924 (derivante dalla soppressione della particella 413), con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di risposta, tempestivamente depositata in data 27.5.2020, si costituivano in giudizio le sig.re e le quali chiedevano rigettarsi la domanda proposta dagli CP_1 Parte_4
attori, perché inammissibile e/o infondata per tutti i motivi rilevati e/o dichiarare prescritti i crediti azionati, con vittoria di spese di lite;
in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dagli attori, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta nei confronti di chiedevano condannarsi il predetto a corrispondere, Controparte_3
rispettivamente in favore delle convenute il prezzo da ciascuna versato corrispondente ai terreni oggetto di dell'azione revocatoria, nonché quota corrispondente delle spese notarili sostenute e tutte le ulteriori spese e perdite economiche subite e subende ( tasse, spese di conservazione, migliorie) e quota della penale convenuta pattiziamente, nelle somme determinate in seguito a CTU;
chiedevano, inoltre, condannarsi a manlevare e garantire entrambe le sig.re Controparte_3
da tutte le conseguenze pregiudizievoli che sarebbero derivate in loro danno dall'esecuzione Pt_4
e condannarlo al risarcimento degli ulteriori danni non compresi nella previsione della clausola penale o, in via gradata, ove ritenuta inefficace o inapplicabile la clausola penale contrattuale, condannarlo al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalle sig.re per effetto Pt_4 dell'accoglimento dell'azione revocatoria, costituiti sia dal danno emergente che dal lucro cessante, con interessi e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di risposta, tempestivamente depositata in data 27.5.2020, si costituiva in giudizio il sig. , il quale chiedeva rigettarsi la domanda proposta dai sigg.ri Controparte_6 Parte_1
, e perché inammissibile e/o infondata per tutti i
[...] Pt_2 Parte_2 Parte_3
motivi rilevati e/o dichiarare prescritti i crediti azionati, con vittoria di spese di lite;
in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dagli attori, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta nei confronti di condannare il predetto a Controparte_3
corrispondere, in favore del deducente, il prezzo versato per la compravendita dei terreni oggetto di dell'azione revocatoria, le spese notarili sostenute e a corrispondere la penale convenuta pattiziamente, nonché a rimborsare tutte le ulteriori spese e perdite economiche subite e subende ( tasse, spese di conservazione, migliorie), nelle somme determinate in seguito a CTU;
chiedeva, inoltre, condannarsi a manlevare e garantire il deducente da tutte le Controparte_3
conseguenze pregiudizievoli che sarebbero derivate in suo danno dall'esecuzione e condannarlo al risarcimento degli ulteriori danni non compresi nella previsione della clausola penale o, in via gradata, ove ritenuta inefficace o inapplicabile la clausola penale contrattuale, condannarlo al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi per effetto dell'accoglimento dell'azione revocatoria, costituiti sia dal danno emergente che dal lucro cessante, nella somma accertata e determinata in giudizio o liquidata dal Tribunale ai sensi dell'art.1226 cc., con interessi e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di risposta, tardivamente depositata in data 9.07.2020, si costituiva in giudizio il sig.
il quale chiedeva rigettarsi la domanda di revocatoria proposta dagli attori Controparte_3
perché infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte;
rigettarsi la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e perché CP_1 Parte_4 Controparte_6
infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito, avv. Anna Maria Mazza.
Instaurato il contraddittorio, all'esito della prima udienza di comparizione del 14.7.2020, il Giudice, stante la rituale citazione in giudizio della società non costituitasi, ne dichiarava la CP_4
contumacia.
Con comparsa di risposta, tardivamente depositata in data 26.1.2022, si costituiva in giudizio la società in p.l.r.p.t., la quale chiedeva, previa revoca della dichiarazione di contumacia CP_4
della società, rigettare la domanda di revocatoria proposta dagli attori perché nulla ed infondata sia in fatto che in diritto per tutte le motivazioni esposte;
condannarsi gli attori al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Renato Conti.
Istruita la causa mediante espletamento delle CTU, rigettate le richiese di prova orale, all'udienza del 22.10.2024, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ebbene, la domanda attorea è infondata e, come tale, meritevole di rigetto, per le ragioni di seguito esposte.
In diritto, si osserva che in linea generale può premettersi che l'azione revocatoria (actio pauliana) è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale consistente nel potere, rectius, nel diritto potestativo ad esercizio processuale, del creditore di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.
I presupposti per tale azione sono, ex art. 2901 c. c. la sussistenza di un credito del revocante;
l'eventus damni, ossia il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall'atto revocando;
la scientia damni in capo al debitore disponente, consistente nella consapevolezza (o agevole conoscibilità) del carattere lesivo delle ragioni del credito, nel caso in cui l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito, oppure, nel caso in cui l'atto dispositivo sia antecedente, il consilium fraudis, vale a dire che l'atto dispositivo sia stato posto in essere con l'intenzione di pregiudicare il soddisfacimento del futuro creditore. Inoltre, nel caso in cui l'atto dispositivo revocando sia a titolo oneroso, i presupposti inerenti alla scientia damni ovvero al consilium fraudis devono investire anche il terzo con il quale viene concluso l'atto dispositivo, cosicché è onere del creditore dimostrare la sua scientia damni, in caso di atto successivo al sorgere del credito, oppure, in caso di atto antecedente, il consilium fraudis, e cioè che il terzo si sia prestato scientemente a collaborare con il debitore per pregiudicare le future ragioni del creditore. È pacifico che la vendita, quale atto dispositivo del patrimonio, rientri nel novero di quelli assoggettabili a revocatoria.
Giova, peraltro, precisare che ai fini della domanda ex art. 2901 c.c., secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dall'intestato Tribunale (22859/2019), “anche un credito litigioso può essere tutelato ai sensi dell'art. 2901 c.c., in quanto tale norma ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Da ciò consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, sia idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito
- l'insorgere della qualità di creditore, che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (v. anche Cass., 17 ottobre 2001, n. 12678;
Cass., Sez.Un., 18 maggio 2004, 9440; Cass., 9 febbraio 2012, n. 1893; Cass.,14 maggio 2013, n.
11573; Cass., 7 maggio 2014, n. 9855; Cass., 15 novembre 2016, n. 23208).
Quindi la pretesa del creditore non deve rilevarsi, prima facie, pretestuosa (Cass. 11755/18); ed infatti la ragione di credito costituisce "titolo di legittimazione" dell'azione revocatoria per cui non vi è, da parte del giudice di quest'ultima, un accertamento sia pure incidentale del credito ma un accertamento in via principale in ordine alla non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione all'azione (Cass. 4212/2020).
Tanto premesso, deve riconoscersi la legittimazione degli odierni attori, non risultando la loro pretesa creditoria manifestamente pretestuosa. Infatti, dall'esame del compendio probatorio in atti e, in particolare, dal contratto di permuta del
13.12.1981, intercorso tra il sig. e gli odierni attori, ben si evince che questi Controparte_3
ultimi, a fronte della cessione dei terreni da parte del , tra le altre obbligazioni assunte nei CP_3
di lui confronti, gli avevano corrisposto, all'atto della sottoscrizione della succitata scrittura di permuta, la somma di lire 180.000.000, di cui il , per come ivi riportato, rilasciava CP_3 quietanza all'atto della firma (cfr. all. 1 fascicolo attoreo, pag. 2). La dazione della predetta somma, peraltro pacifica e non contestata, comprova che la qualità di creditori in capo agli attori non appaia, prima facie, per niente pretestuosa e ciò anche in considerazione del fatto che gli stessi agivano in giudizio al fine di ottenere, in primis, l'esecuzione in forma specifica degli obblighi assunti dal con il sottoscritto contratto di permuta, cui lo stesso si era asseritamente sottratto o, in CP_3
subordine, la restituzione della somma lui corrisposta. Il , infatti, con il citato contratto di CP_3
permuta, a fronte della ricezione di detta somma, si era obbligato a trasferire i terreni di sua proprietà ai sig.ri e , ma, stante quanto dedotto dagli attori e, giusta quanto Pt_1 Pt_2
desumibile dai tre gradi di giudizio espletati, detto trasferimento giammai è avvenuto.
Vi è un dato, dunque, incontestabile che prescinde dall'accertamento del credito, ossia che i sig.ri e , a fronte del versamento dei 180.000.000 di lire al , di fatti, poi, non Pt_1 Pt_2 CP_3
avrebbero apparentemente ricevuto la controprestazione pattuita, ossia il trasferimento dei terreni di cui al contratto di vendita.
Seppur la legittimazione degli attori a spiegare l'odierna azione non appaia del tutto pretestuosa per quanto innanzi detto, tuttavia, nel caso di specie, non appaiono ricorrere i presupposti di cui all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Le parti attrici hanno sostenuto che gli atti dispositivi compiuti dal sig. e, in particolare, CP_3
gli atti di compravendita che lo stesso avrebbe stipulato con le sig.re e con la Pt_4 CP_6
società aventi ad oggetto i medesimi immobili oggetto della permuta, avrebbero arrecato CP_4
gravissimo pregiudizio ai loro interessi e ragioni creditorie. In particolare, gli stessi hanno dedotto che “i convenuti, in pendenza del giudizio instaurato dagli attori innanzi alla Suprema Corte di
Cassazione - approfittando della cessazione dell'efficacia, ai sensi dell'art.2668-bis c.c., della trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica trascritta in data 18 gennaio
1985, per effetto del decorso del ventennio stabilito dalla citata disposizione – hanno tra di loro stipulato i predetti contratti di compravendita mediante i quali, il OR ha alienato CP_3 agli altri convenuti tutti i beni immobili di sua proprietà i quali costituivano l'oggetto del precedente contratto preliminare di permuta del 13 dicembre 1981”.
Stante le deduzioni di parte attrice, il con i precitati atti dispositivi si sarebbe CP_3 fraudolentemente “spogliato” di tutti i propri beni, asseritamente venduti ad un prezzo inferiore rispetto al loro valore di mercato;
sicché, a detta di parte attrice, ricorrerebbe l'eventus damni contemplato per l'esperibilità dell'azione revocatoria.
Sull'eventus damni, giova osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale requisito ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (così Cass. n. 16221/2019; Cass. n. 19207/2018).
Nel caso in esame non può ritenersi sia stato assolto tale onere.
Semmai il sig. , nel presente giudizio, ha ampiamente dimostrato non solo la capienza del CP_3
suo patrimonio al momento della stipula degli atti dispositivi asseritamente pregiudizievoli stipulati con le e ma lo stesso, attraverso le copiose allegazioni documentali ha Pt_4 CP_6 CP_4
altresì comprovato di averlo addirittura incrementato.
Tanto è dato desumere anche dalle risultanze dell'elaborato peritale d'ufficio al quale codesto
Giudice ritiene uniformarsi in quanto scevre da incongruenze logiche.
Nella specie, il CTU, dopo aver analizzato tutta la documentazione prodotta dalle parti in causa, al fine di verificare la consistenza del patrimonio del , in funzione delle regioni creditorie, CP_3
nel descrivere i beni compravenduti mediante gli atti oggetto di revocatoria, “tenuto conto delle singole caratteristiche dei terreni in ragione dei vincoli imposti dal piano regolatore, fatte le dovute precisazioni sulla congruità del prezzo”, ha ritenuto che il prezzo di vendita dei singoli terreni fosse congruo (prezzo medio di acquisto pari a euro 9,28 al mq, prezzo stimato euro 10,39), contrariamente a quanto asserito da parte attrice. Indi, è da escludere, secondo le risultanze della perizia, che il abbia “svenduto” i predetti beni. CP_3
Aggiungasi, inoltre, che il perito del Giudice, in risposta al secondo quesito volto a determinare se il residuo patrimonio del debitore alla data di stipula degli atti di compravendita Controparte_3
oggetto di revocatoria fosse idoneo a soddisfare il credito vantato dagli attori (secondo quanto indicato nel contratto preliminare di permuta del 13.12.1981), ha stimato un patrimonio complessivo pari ad euro 2.161.849,00, di cui euro 1.001.685,00 per terreni ed euro 1.160.164,00 per Fabbricati, concludendo che “Pur applicando una congrua riduzione dei valori di stima indicati in perizia e quelli dedotti dal sottoscritto, il patrimonio risulta comunque congruo ed idoneo a soddisfare le pretese dei creditori, atteso che, la somma richiesta nell'atto di citazione è di €
343.123,63”. Peraltro, nell'espletata CTU si è dato conto delle azioni poste in essere dal al fine di CP_3 preservare e, semmai incrementare, la consistenza del proprio patrimonio. Quest'ultimo, infatti, a fronte della vendita dei terreni oggetto di revocatoria, nel corso dell'anno 2019 ne ha acquistati altri due nel Comune di Santa Maria del Cedro e di Scalea, del valore stimato, rispettivamente, di euro
37.800,00 ed euro 43.200,00. Il CTU ha, dunque, ritenuto che “nel corso degli anni, il patrimonio del sig. sia cambiato CP_3
qualitativamente. A fronte della vendita dei terreni improduttivi egli ha investito in immobili che di sicuro generano entrate, atteso che le zone di ubicazione degli appartamenti sono ad alto interesse turistico”. Si è dato conto, altresì, delle ulteriori azioni giudiziarie poste in essere dal per CP_3
tutelare e salvaguardare il proprio patrimonio, al fine di ottenere la cancellazione di ipoteche volontarie e giudiziali nonché pignoramenti, risultanti dall'ispezione ipotecaria (cfr. pagg. 16 e 17
CTU).
Il CTU ha, pertanto, concluso affermando che “in base alla documentazione esaminata non ravvisa atti che possano aver arrecato danni alle ragioni dei creditori. … In conclusione, quindi, … considerando anche le cancellazioni dei gravami per pignoramenti ed ipoteche, è da ritenere che le pretese dei creditori non abbiano subito nessun danno”.
E', indubbio, dunque, l'insussistenza dell'asserito eventus damni in quanto nessun pregiudizio si è verificato alle ragioni creditorie, non essendosi giammai verificata alcuna deminutio della garanzia patrimoniale, ex art. 2740 c.c.
Considerata la capienza del patrimonio del sig. e la di lui volontà di preservare il proprio CP_3
patrimonio, alle superiori considerazioni, occorre aggiungere che nel caso di specie non può dirsi provato l'ulteriore presupposto della scientia damni.
Riguardo la scientia damni (id est la conoscenza/conoscibilità del carattere potenzialmente lesivo per le ragioni creditorie), la stessa può essere desunta da elementi presuntivi. Rileva, infatti, in tema di revocatoria ordinaria, a tutela di un credito sorto prima dell'atto dispositivo del debitore del quale si chiede la declaratoria d'inefficacia, il requisito della conoscenza, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato dall'atto stesso al ceto creditorio, e non già consapevolezza della specifica ragione creditoria dell'attore, essendo sufficiente che tale consapevolezza riguardi la riduzione della consistenza del patrimonio di detto debitore in danno dei creditori complessivamente considerati
(Cass. 5741/2004).
Alla luce del compendio probatorio in atti, nonché delle risultanze della CTU, non può ritenersi sussistente la scientia damni in capo al debitore il quale, certamente, non ha agito nella consapevolezza di ledere le asserite ragioni creditorie e ciò in considerazione dell'accertata capienza del patrimonio del , che consente di escludere ab origine qualsivoglia intento CP_3
lesivo delle ragioni creditorie.
Aggingasi che, nonostante il carattere oneroso degli atti traslativi compiuti dal in favore CP_3
delle sig.re del sig. e della società si ritiene non sussista in atti Pt_4 CP_6 CP_4
alcuna prova, neppure indiziaria, della di loro partecipatio fraudis, anche in considerazione del lasso temporale intercorso tra l'insorgenza dell'asserito credito degli attori e i compiuti atti di trasferimento.
Al riguardo, si rammenti che la Suprema Corte ha chiarito che “la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. 5359/2009).
In ogni caso, parte attrice nulla ha provato in ordine al requisito soggettivo della scientia damni e, cioè, della mera conoscibilità e, quindi, della consapevolezza oltre che del debitore anche da parte dei terzi, del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori. La conoscibilità si verifica ogni qualvolta l'atteggiamento soggettivo e le qualità personali e/o professionali del terzo facciano concretamente presumere la conoscenza dell'impedimento o della maggiore difficoltà frapposta nella realizzazione del credito (cfr. Cass. n. 17867 del 22.08.2007).
Nel caso in esame, il convincimento della effettiva consapevolezza da parte dei terzi acquirenti della conoscenza dell'asserito pregiudizio non è supportato da alcun elemento, anzi appare palesemente smentito dall'insussistenza di prova idonea a dimostrare pregressi rapporti, di qualsivoglia natura, tra il e i suoi aventi causa, tali da far presumere l'esistenza di un CP_3 accordo fraudolentemente indirizzato a ledere le ragioni creditorie, considerata anche l'età anagrafica degli acquirenti sig.ri e . E' inverosimile che Parte_4 CP_1 Controparte_6
gli stessi fossero a conoscenza di un credito asseritamente sorto nel 1981.
Ne consegue, in base alle argomentazioni sopra svolte, che, ritenuti insussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c., la stessa deve essere rigettata.
Considerato il carattere assorbente di tale pronuncia nulla si decide sulle residue domande.
Stante la ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni, nonché la complessità delle questioni giuridiche trattate, si ritiene opportuno compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 613/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. RIGETTA la domanda di parte attrice;
2. COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Paola lì, 10.02.2025
Il Giudice
Dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 613/2019 R.G., avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.;
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) e (C.F. ), tutti CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Cristiani e, in via anche disgiunta, dall'avv. Dario
Bergamo ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Scalea (CS), via
Oberdan n. 3, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione;
- ATTORI -
E
(C.F. ) e (C.F. CP_1 CodiceFiscale_4 Parte_4 C.F._5
), rappresentate e difese dall'avv. Eugenia Capano ed elettivamente domiciliate presso lo
[...]
studio della medesima, sito in Belvedere Marittimo (CS), alla via Vetticello n. 66;
- CONVENUTE IN RICONVENZIONALE-
NONCHÉ
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 CodiceFiscale_6 dall'avv. Eugenia Capano ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, sito in
Belvedere Marittimo (CS), alla via Vetticello n. 66;
- CONVENUTO - E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 CodiceFiscale_7
Anna Maria Mazza ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, sito in Paola,
Viale Mannarino n. 33, in virtù di procura alle liti posta a margine della comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTO -
NONCHE'
, p. iva n. , in p.l.r.p.t., sig. rappresenta e difesa CP_4 P.IVA_1 CP_5 dell'avv. Renato Conti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Sarno
(SA), alla P.zza G. Marconi, 39, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA –
-
CONCLUSIONI:
Come da verbale d'udienza del 22.10.24, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri , e Parte_1 Parte_2
, convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il sig. Parte_3 CP_3
, e e la società in p.l.r.p.t.,
[...] CP_1 Parte_4 Controparte_6 CP_4
deducendo che: in data 13.12.1981, le parti attrici avevano stipulato con il convenuto, sig. CP_3
, un contratto preliminare di permuta di cosa presente con cosa futura mediante il quale il
[...]
sig. si era obbligato a trasferire agli attori i terreni di cui lo stesso era proprietario, siti CP_3 nel Comune di Grisolia, così di seguito meglio contraddistinti: «a) … partita n. 6369, foglio 29, part.lla 9 sub d di Ha 0, 24, 05; part.lla 11 sub. a di Ha 0, 33, 60; b) … Partita n. 45521, foglio 29, part.lla 21 di Ha 0, 01, 20, part.lla 13 di Ha 0, 00, 21, part.lla 413 di Ha 0,35, 80; c) Partita n.
6968, foglio 29, part.lla 439 di Ha 0, 22, 40; part.lla 14 di Ha 0, 03, 60; part.lla 32 di Ha0, 05, 10; part.lla 12 di Ha 0,01, 60; part.lla 430 di Ha 0, 03, 00 …»; a fronte della suddetta obbligazione, invece, gli attori si obbligavano a cedere al sig. il 22% degli immobili che gli stessi CP_3
avrebbero realizzato sulle aree sopra indicate: a) mq. 220 di alloggi già da loro realizzati nel
Comune di Santa Maria del Cedro all'interno del Villaggio turistico denominato “Mayami Beach”;
b) £ 180.000.000 alla sottoscrizione del contratto preliminare;
c) mq. 1108 o mq. 1328 delle costruzioni da realizzare sui terreni oggetto del contratto di permuta, qualora il sig. non CP_3
avesse inteso accettare gli immobili riportati sub. a); il contratto preliminare di permuta era stato tra le parti stipulato sul presupposto indispensabile della edificabilità dei terreni oggetto del futuro trasferimento;
nonostante gli attori avessero regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni, versando al sig. la somma di £ 180.000.000,00 contestualmente alla stipulazione del CP_3
contratto di permuta e predisponendo altresì la progettazione delle opere, il suddetto convenuto si rifiutava di stipulare il contratto definitivo;
pertanto, preso atto del rifiuto opposto dal OR
, gli attori, con atto di citazione del 29.12.1984, convenivano quest'ultimo in giudizio per CP_3 ivi sentirlo condannare all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di permuta del 13.12.1981 e, in via subordinata, dichiarata la risoluzione del contratto di permuta, alla immediata restituzione della somma di £ 180.000.000, dai medesimi corrisposta al promittente alienante alla firma del contratto, oltre al risarcimento del danno;
su istanza degli attori, l'anzidetta domanda giudiziale avanzata nei confronti del sig. era stata trascritta presso la Controparte_3
conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di Cosenza in data 18.1.1985; il sig. , CP_3
sebbene fosse stato ritualmente citato in giudizio, non si era costituito ed era stato, quindi, dichiarato contumace;
mediante la sentenza n. 138/2005, depositata il 24 novembre 2005, il
Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Stralcio, rigettava la domanda formulata dagli attori, ritenendo che questi ultimi non avessero adempiuto all'onere probatorio sui medesimi incombente circa l'asserito inadempimento del convenuto;
avverso la sentenza di primo grado gli attori proponevano appello deducendone l'erroneità in quanto il contratto stipulato inter partes prevedeva come condizione imprescindibile, ai fini della sua efficacia, la qualità edificatoria del fondo oggetto del contratto, qualità la cui mancanza, anche sopravvenuta, avrebbe comunque imposto al OR
di restituire le somme ricevute dagli attori;
a fondamento della propria Controparte_3
impugnazione, inoltre, gli attori affermavano che, nel caso di specie, la inedificabilità del terreno oggetto del contratto di permuta, emergeva dal certificato di destinazione urbanistica allegato agli atti del giudizio di primo grado, mentre la capacità edificatoria del terreno, dichiarata come sussistente al momento della stipulazione del contratto, era fondata sullo strumento urbanistico adottato dal ma mai in seguito approvato dalla Regione Calabria;
sempre a Parte_5 fondamento dell'appello, gli attori censuravano la sentenza di primo grado posto che, contrariamente a quanto deciso dal giudice di prime cure, la circostanza che il OR CP_3
avesse ricevuto dagli attori la somma di £ 180.000.000 emergeva dallo stesso contratto di permuta del 13.12.1981; all'udienza del 2.3.2007, celebrata innanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro, l'appellato, OR , non si costituiva;
poiché mancava la prova della CP_3 notificazione dell'atto introduttivo all'appellato, la Corte d'Appello di Catanzaro fissava l'udienza del 4.5.2007 per la produzione, da parte degli appellanti, della cartolina di ricevimento dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado;
all'udienza del 4.5.2007, tenutasi innanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro, si costituiva in giudizio il sig. , il CP_3
quale, nella propria comparsa di costituzione e risposta, eccepiva «a) la inesistenza della notifica della citazione introduttiva del primo grado del giudizio, notificato in luogo ed a persona diversi rispettivamente da quello di domicilio o dimora, e da quelle con lui conviventi;
b) la nullità del giudizio per mancata comunicazione dell'udienza deputata al tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al GOA;
c) inesistenza o nullità della notifica dell'atto di appello;
quest'ultimo risultava indirizzato in Cirella di Diamante, mentre il convenuto era residente in [...], e di tale notifica egli era venuto a conoscenza solo casualmente, dopo la prima udienza di comparizione;
d) nullità dell'atto di appello per mancanza dell'invito a costituirsi ex art. 163 c.p.c.; e) inammissibilità delle domande nuove prodotte in appello e della richiesta di rivalutazione ed interessi;
f) nel merito, la infondatezza della domanda e, gradatamente, la compensazione tra la somma ricevuta e quella sancita come clausola penale nel caso di inadempimento, addebitabile alle parti appellanti»; con sentenza n. 319/2010, emessa il 29.3.2010, depositata il 13.4.2010, la Corte d'Appello di Catanzaro dichiarava inammissibile l'appello, ritenendo assorbite tutte le altre questioni, condannando
, e in solido al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
delle spese del secondo grado di giudizio;
avverso la sentenza di secondo Controparte_3
grado veniva proposto ricorso per cassazione da parte degli odierni attori chiedendone l'annullamento con tutte le conseguenze di legge;
la Suprema Corte di Cassazione, tuttavia, mediante la sentenza depositata il 25.09.2014, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dagli attori;
in pendenza del giudizio instaurato dagli attori innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, approfittando della cessazione dell'efficacia, ai sensi dell'art. 2668-bis c.c., della trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica effettuata dagli attori in data 18 gennaio 1985, per effetto del decorso del ventennio stabilito dalla citata disposizione, il sig. , CP_3
rispettivamente in data 9.4.2014 e 12.5.2014, alienava alla e ai sig.ri CP_4 Parte_4
ed , tutti i beni immobili di sua proprietà che CP_1 Controparte_6 costituivano l'oggetto del precedente contratto preliminare di permuta del 13.12.1981 stipulato con gli odierni attori;
in particolare: con atto pubblico a rogito del Notaio Persona_1
del 9 aprile 2014, il OR aveva venduto alla i beni immobili di Controparte_3 CP_4
sua proprietà, siti in Grisolia (CS), Località Fiumicello ed identificati in catasto terreni rispettivamente: 1) foglio 29, particella 923 (derivante dalla soppressione della particella 11); 2) foglio 29 particella 925 (derivante dalla soppressione della particella 413); con atto pubblico a rogito del Notaio del 12 maggio 2014, il OR aveva Persona_2 Controparte_3
venduto alla ORa tra gli altri, la quota di ½ della proprietà immobile del terreno sito in Grisolia (CS), Parte_4
Contrada Fiumicello ed identificato in catasto terreni: 1) foglio 29, particella 922 (derivante dalla soppressione della particella 11); con atto pubblico a rogito del Notaio del Persona_2
12.5.2014, il sig. aveva venduto alla sig.ra tra gli altri, la quota Controparte_3 CP_1
di ½ della proprietà dell'immobile sito in Grisolia (CS), Contrada Fiumicello ed identificato in catasto terreni: 1) foglio 29, particella 922 (derivante dalla soppressione della particella 11); con atto pubblico a rogito del Notaio del 12 maggio 2014, il OR Persona_1
aveva venduto al sig. , tra gli altri, gli immobili di sua Controparte_3 Controparte_6
proprietà siti in Grisolia (CS), Località Fiumicello ed identificati in catasto terreni rispettivamente:
1) foglio 29, particella 439; 2) foglio 29 particella 12; foglio 29, particella 13; foglio 29, particella
14; foglio 29, particella 21; foglio 29, particella 32; foglio 29, particella 430; foglio 29, particella
633 (derivante dal frazionamento della particella 21); foglio 29, particella 924 (derivante dalla soppressione della particella 413); i contratti pubblici di compravendita menzionati recano un gravissimo e irrimediabile pregiudizio alle ragioni e agli interessi degli attori, i quali così definitivamente perdevano i beni immobili che costituivano l'oggetto del contratto preliminare di permuta del 13 dicembre 1981, dai medesimi stipulato con il OR;
pertanto, nel caso CP_3
di specie, i contratti di compravendita menzionati, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dovevano essere revocati in quanto costituivano un evidente pregiudizio per le ragioni dei creditori.
Tanto premesso, i sig.ri e e domandavano, Parte_1 Parte_2 Parte_3 previo accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., revocarsi e per l'effetto dichiararsi nei confronti degli attori, ORi , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, l'inefficacia dei contratti pubblici di compravendita stipulati tra i convenuti e,
[...] precisamente, dichiarare l'inefficacia dei seguenti atti: 1) l'atto pubblico a rogito del Notaio
del 9 aprile 2014, rep. n. 89309/37434, con il quale il OR Persona_1 CP_3
ha venduto alla gli immobili siti in Grisolia (CS), Località Fiumicello ed
[...] CP_4
identificati in catasto terreni rispettivamente: 1) foglio 29, particella 923 (derivante dalla soppressione della particella 11); 2) foglio 29 particella 925 (derivante dalla soppressione della particella 413); 2) l'atto pubblico a rogito del Notaio del 12 maggio 2014, rep. n. Persona_2
48726/12670, con il quale il OR ha venduto alla ORa tra Controparte_3 Parte_4
gli altri, la quota di ½ della proprietà immobile sito in Grisolia (CS), Contrada Fiumicello ed identificato in catasto terreni: 1) foglio 29, particella 922 (derivante dalla soppressione della particella 11); 3) l'atto pubblico a rogito del Notaio del 12 maggio Persona_2
2014, rep. n. 48727/12761, con il quale il OR ha venduto alla ORa Controparte_3
tra gli altri, la quota di ½ della proprietà immobile sito in Grisolia (CS), Contrada CP_1 Fiumicello ed identificato in catasto terreni: 1) foglio 29, particella 922 (derivante dalla soppressione della particella 11); 4) l'atto pubblico a rogito del Notaio del 12 Persona_2
maggio 2014, rep. n. 48725/12669, con il quale il OR ha venduto al OR Controparte_3
, tra gli altri, gli immobili siti in Grisolia (CS), Località Fiumicello ed Controparte_6
identificati in catasto terreni rispettivamente: 1) foglio 29, particella 439; 2) foglio 29 particella 12; foglio 29, particella 13; foglio 29, particella 14; foglio 29, particella 21; foglio 29, particella 32; foglio 29, particella 430; foglio 29, particella 633 (derivante dal frazionamento della particella 21); foglio 29, particella 924 (derivante dalla soppressione della particella 413), con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di risposta, tempestivamente depositata in data 27.5.2020, si costituivano in giudizio le sig.re e le quali chiedevano rigettarsi la domanda proposta dagli CP_1 Parte_4
attori, perché inammissibile e/o infondata per tutti i motivi rilevati e/o dichiarare prescritti i crediti azionati, con vittoria di spese di lite;
in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dagli attori, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta nei confronti di chiedevano condannarsi il predetto a corrispondere, Controparte_3
rispettivamente in favore delle convenute il prezzo da ciascuna versato corrispondente ai terreni oggetto di dell'azione revocatoria, nonché quota corrispondente delle spese notarili sostenute e tutte le ulteriori spese e perdite economiche subite e subende ( tasse, spese di conservazione, migliorie) e quota della penale convenuta pattiziamente, nelle somme determinate in seguito a CTU;
chiedevano, inoltre, condannarsi a manlevare e garantire entrambe le sig.re Controparte_3
da tutte le conseguenze pregiudizievoli che sarebbero derivate in loro danno dall'esecuzione Pt_4
e condannarlo al risarcimento degli ulteriori danni non compresi nella previsione della clausola penale o, in via gradata, ove ritenuta inefficace o inapplicabile la clausola penale contrattuale, condannarlo al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalle sig.re per effetto Pt_4 dell'accoglimento dell'azione revocatoria, costituiti sia dal danno emergente che dal lucro cessante, con interessi e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di risposta, tempestivamente depositata in data 27.5.2020, si costituiva in giudizio il sig. , il quale chiedeva rigettarsi la domanda proposta dai sigg.ri Controparte_6 Parte_1
, e perché inammissibile e/o infondata per tutti i
[...] Pt_2 Parte_2 Parte_3
motivi rilevati e/o dichiarare prescritti i crediti azionati, con vittoria di spese di lite;
in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dagli attori, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta nei confronti di condannare il predetto a Controparte_3
corrispondere, in favore del deducente, il prezzo versato per la compravendita dei terreni oggetto di dell'azione revocatoria, le spese notarili sostenute e a corrispondere la penale convenuta pattiziamente, nonché a rimborsare tutte le ulteriori spese e perdite economiche subite e subende ( tasse, spese di conservazione, migliorie), nelle somme determinate in seguito a CTU;
chiedeva, inoltre, condannarsi a manlevare e garantire il deducente da tutte le Controparte_3
conseguenze pregiudizievoli che sarebbero derivate in suo danno dall'esecuzione e condannarlo al risarcimento degli ulteriori danni non compresi nella previsione della clausola penale o, in via gradata, ove ritenuta inefficace o inapplicabile la clausola penale contrattuale, condannarlo al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi per effetto dell'accoglimento dell'azione revocatoria, costituiti sia dal danno emergente che dal lucro cessante, nella somma accertata e determinata in giudizio o liquidata dal Tribunale ai sensi dell'art.1226 cc., con interessi e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di risposta, tardivamente depositata in data 9.07.2020, si costituiva in giudizio il sig.
il quale chiedeva rigettarsi la domanda di revocatoria proposta dagli attori Controparte_3
perché infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte;
rigettarsi la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e perché CP_1 Parte_4 Controparte_6
infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito, avv. Anna Maria Mazza.
Instaurato il contraddittorio, all'esito della prima udienza di comparizione del 14.7.2020, il Giudice, stante la rituale citazione in giudizio della società non costituitasi, ne dichiarava la CP_4
contumacia.
Con comparsa di risposta, tardivamente depositata in data 26.1.2022, si costituiva in giudizio la società in p.l.r.p.t., la quale chiedeva, previa revoca della dichiarazione di contumacia CP_4
della società, rigettare la domanda di revocatoria proposta dagli attori perché nulla ed infondata sia in fatto che in diritto per tutte le motivazioni esposte;
condannarsi gli attori al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Renato Conti.
Istruita la causa mediante espletamento delle CTU, rigettate le richiese di prova orale, all'udienza del 22.10.2024, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ebbene, la domanda attorea è infondata e, come tale, meritevole di rigetto, per le ragioni di seguito esposte.
In diritto, si osserva che in linea generale può premettersi che l'azione revocatoria (actio pauliana) è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale consistente nel potere, rectius, nel diritto potestativo ad esercizio processuale, del creditore di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.
I presupposti per tale azione sono, ex art. 2901 c. c. la sussistenza di un credito del revocante;
l'eventus damni, ossia il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall'atto revocando;
la scientia damni in capo al debitore disponente, consistente nella consapevolezza (o agevole conoscibilità) del carattere lesivo delle ragioni del credito, nel caso in cui l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito, oppure, nel caso in cui l'atto dispositivo sia antecedente, il consilium fraudis, vale a dire che l'atto dispositivo sia stato posto in essere con l'intenzione di pregiudicare il soddisfacimento del futuro creditore. Inoltre, nel caso in cui l'atto dispositivo revocando sia a titolo oneroso, i presupposti inerenti alla scientia damni ovvero al consilium fraudis devono investire anche il terzo con il quale viene concluso l'atto dispositivo, cosicché è onere del creditore dimostrare la sua scientia damni, in caso di atto successivo al sorgere del credito, oppure, in caso di atto antecedente, il consilium fraudis, e cioè che il terzo si sia prestato scientemente a collaborare con il debitore per pregiudicare le future ragioni del creditore. È pacifico che la vendita, quale atto dispositivo del patrimonio, rientri nel novero di quelli assoggettabili a revocatoria.
Giova, peraltro, precisare che ai fini della domanda ex art. 2901 c.c., secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dall'intestato Tribunale (22859/2019), “anche un credito litigioso può essere tutelato ai sensi dell'art. 2901 c.c., in quanto tale norma ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Da ciò consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, sia idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito
- l'insorgere della qualità di creditore, che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (v. anche Cass., 17 ottobre 2001, n. 12678;
Cass., Sez.Un., 18 maggio 2004, 9440; Cass., 9 febbraio 2012, n. 1893; Cass.,14 maggio 2013, n.
11573; Cass., 7 maggio 2014, n. 9855; Cass., 15 novembre 2016, n. 23208).
Quindi la pretesa del creditore non deve rilevarsi, prima facie, pretestuosa (Cass. 11755/18); ed infatti la ragione di credito costituisce "titolo di legittimazione" dell'azione revocatoria per cui non vi è, da parte del giudice di quest'ultima, un accertamento sia pure incidentale del credito ma un accertamento in via principale in ordine alla non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione all'azione (Cass. 4212/2020).
Tanto premesso, deve riconoscersi la legittimazione degli odierni attori, non risultando la loro pretesa creditoria manifestamente pretestuosa. Infatti, dall'esame del compendio probatorio in atti e, in particolare, dal contratto di permuta del
13.12.1981, intercorso tra il sig. e gli odierni attori, ben si evince che questi Controparte_3
ultimi, a fronte della cessione dei terreni da parte del , tra le altre obbligazioni assunte nei CP_3
di lui confronti, gli avevano corrisposto, all'atto della sottoscrizione della succitata scrittura di permuta, la somma di lire 180.000.000, di cui il , per come ivi riportato, rilasciava CP_3 quietanza all'atto della firma (cfr. all. 1 fascicolo attoreo, pag. 2). La dazione della predetta somma, peraltro pacifica e non contestata, comprova che la qualità di creditori in capo agli attori non appaia, prima facie, per niente pretestuosa e ciò anche in considerazione del fatto che gli stessi agivano in giudizio al fine di ottenere, in primis, l'esecuzione in forma specifica degli obblighi assunti dal con il sottoscritto contratto di permuta, cui lo stesso si era asseritamente sottratto o, in CP_3
subordine, la restituzione della somma lui corrisposta. Il , infatti, con il citato contratto di CP_3
permuta, a fronte della ricezione di detta somma, si era obbligato a trasferire i terreni di sua proprietà ai sig.ri e , ma, stante quanto dedotto dagli attori e, giusta quanto Pt_1 Pt_2
desumibile dai tre gradi di giudizio espletati, detto trasferimento giammai è avvenuto.
Vi è un dato, dunque, incontestabile che prescinde dall'accertamento del credito, ossia che i sig.ri e , a fronte del versamento dei 180.000.000 di lire al , di fatti, poi, non Pt_1 Pt_2 CP_3
avrebbero apparentemente ricevuto la controprestazione pattuita, ossia il trasferimento dei terreni di cui al contratto di vendita.
Seppur la legittimazione degli attori a spiegare l'odierna azione non appaia del tutto pretestuosa per quanto innanzi detto, tuttavia, nel caso di specie, non appaiono ricorrere i presupposti di cui all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Le parti attrici hanno sostenuto che gli atti dispositivi compiuti dal sig. e, in particolare, CP_3
gli atti di compravendita che lo stesso avrebbe stipulato con le sig.re e con la Pt_4 CP_6
società aventi ad oggetto i medesimi immobili oggetto della permuta, avrebbero arrecato CP_4
gravissimo pregiudizio ai loro interessi e ragioni creditorie. In particolare, gli stessi hanno dedotto che “i convenuti, in pendenza del giudizio instaurato dagli attori innanzi alla Suprema Corte di
Cassazione - approfittando della cessazione dell'efficacia, ai sensi dell'art.2668-bis c.c., della trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica trascritta in data 18 gennaio
1985, per effetto del decorso del ventennio stabilito dalla citata disposizione – hanno tra di loro stipulato i predetti contratti di compravendita mediante i quali, il OR ha alienato CP_3 agli altri convenuti tutti i beni immobili di sua proprietà i quali costituivano l'oggetto del precedente contratto preliminare di permuta del 13 dicembre 1981”.
Stante le deduzioni di parte attrice, il con i precitati atti dispositivi si sarebbe CP_3 fraudolentemente “spogliato” di tutti i propri beni, asseritamente venduti ad un prezzo inferiore rispetto al loro valore di mercato;
sicché, a detta di parte attrice, ricorrerebbe l'eventus damni contemplato per l'esperibilità dell'azione revocatoria.
Sull'eventus damni, giova osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale requisito ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (così Cass. n. 16221/2019; Cass. n. 19207/2018).
Nel caso in esame non può ritenersi sia stato assolto tale onere.
Semmai il sig. , nel presente giudizio, ha ampiamente dimostrato non solo la capienza del CP_3
suo patrimonio al momento della stipula degli atti dispositivi asseritamente pregiudizievoli stipulati con le e ma lo stesso, attraverso le copiose allegazioni documentali ha Pt_4 CP_6 CP_4
altresì comprovato di averlo addirittura incrementato.
Tanto è dato desumere anche dalle risultanze dell'elaborato peritale d'ufficio al quale codesto
Giudice ritiene uniformarsi in quanto scevre da incongruenze logiche.
Nella specie, il CTU, dopo aver analizzato tutta la documentazione prodotta dalle parti in causa, al fine di verificare la consistenza del patrimonio del , in funzione delle regioni creditorie, CP_3
nel descrivere i beni compravenduti mediante gli atti oggetto di revocatoria, “tenuto conto delle singole caratteristiche dei terreni in ragione dei vincoli imposti dal piano regolatore, fatte le dovute precisazioni sulla congruità del prezzo”, ha ritenuto che il prezzo di vendita dei singoli terreni fosse congruo (prezzo medio di acquisto pari a euro 9,28 al mq, prezzo stimato euro 10,39), contrariamente a quanto asserito da parte attrice. Indi, è da escludere, secondo le risultanze della perizia, che il abbia “svenduto” i predetti beni. CP_3
Aggiungasi, inoltre, che il perito del Giudice, in risposta al secondo quesito volto a determinare se il residuo patrimonio del debitore alla data di stipula degli atti di compravendita Controparte_3
oggetto di revocatoria fosse idoneo a soddisfare il credito vantato dagli attori (secondo quanto indicato nel contratto preliminare di permuta del 13.12.1981), ha stimato un patrimonio complessivo pari ad euro 2.161.849,00, di cui euro 1.001.685,00 per terreni ed euro 1.160.164,00 per Fabbricati, concludendo che “Pur applicando una congrua riduzione dei valori di stima indicati in perizia e quelli dedotti dal sottoscritto, il patrimonio risulta comunque congruo ed idoneo a soddisfare le pretese dei creditori, atteso che, la somma richiesta nell'atto di citazione è di €
343.123,63”. Peraltro, nell'espletata CTU si è dato conto delle azioni poste in essere dal al fine di CP_3 preservare e, semmai incrementare, la consistenza del proprio patrimonio. Quest'ultimo, infatti, a fronte della vendita dei terreni oggetto di revocatoria, nel corso dell'anno 2019 ne ha acquistati altri due nel Comune di Santa Maria del Cedro e di Scalea, del valore stimato, rispettivamente, di euro
37.800,00 ed euro 43.200,00. Il CTU ha, dunque, ritenuto che “nel corso degli anni, il patrimonio del sig. sia cambiato CP_3
qualitativamente. A fronte della vendita dei terreni improduttivi egli ha investito in immobili che di sicuro generano entrate, atteso che le zone di ubicazione degli appartamenti sono ad alto interesse turistico”. Si è dato conto, altresì, delle ulteriori azioni giudiziarie poste in essere dal per CP_3
tutelare e salvaguardare il proprio patrimonio, al fine di ottenere la cancellazione di ipoteche volontarie e giudiziali nonché pignoramenti, risultanti dall'ispezione ipotecaria (cfr. pagg. 16 e 17
CTU).
Il CTU ha, pertanto, concluso affermando che “in base alla documentazione esaminata non ravvisa atti che possano aver arrecato danni alle ragioni dei creditori. … In conclusione, quindi, … considerando anche le cancellazioni dei gravami per pignoramenti ed ipoteche, è da ritenere che le pretese dei creditori non abbiano subito nessun danno”.
E', indubbio, dunque, l'insussistenza dell'asserito eventus damni in quanto nessun pregiudizio si è verificato alle ragioni creditorie, non essendosi giammai verificata alcuna deminutio della garanzia patrimoniale, ex art. 2740 c.c.
Considerata la capienza del patrimonio del sig. e la di lui volontà di preservare il proprio CP_3
patrimonio, alle superiori considerazioni, occorre aggiungere che nel caso di specie non può dirsi provato l'ulteriore presupposto della scientia damni.
Riguardo la scientia damni (id est la conoscenza/conoscibilità del carattere potenzialmente lesivo per le ragioni creditorie), la stessa può essere desunta da elementi presuntivi. Rileva, infatti, in tema di revocatoria ordinaria, a tutela di un credito sorto prima dell'atto dispositivo del debitore del quale si chiede la declaratoria d'inefficacia, il requisito della conoscenza, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato dall'atto stesso al ceto creditorio, e non già consapevolezza della specifica ragione creditoria dell'attore, essendo sufficiente che tale consapevolezza riguardi la riduzione della consistenza del patrimonio di detto debitore in danno dei creditori complessivamente considerati
(Cass. 5741/2004).
Alla luce del compendio probatorio in atti, nonché delle risultanze della CTU, non può ritenersi sussistente la scientia damni in capo al debitore il quale, certamente, non ha agito nella consapevolezza di ledere le asserite ragioni creditorie e ciò in considerazione dell'accertata capienza del patrimonio del , che consente di escludere ab origine qualsivoglia intento CP_3
lesivo delle ragioni creditorie.
Aggingasi che, nonostante il carattere oneroso degli atti traslativi compiuti dal in favore CP_3
delle sig.re del sig. e della società si ritiene non sussista in atti Pt_4 CP_6 CP_4
alcuna prova, neppure indiziaria, della di loro partecipatio fraudis, anche in considerazione del lasso temporale intercorso tra l'insorgenza dell'asserito credito degli attori e i compiuti atti di trasferimento.
Al riguardo, si rammenti che la Suprema Corte ha chiarito che “la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. 5359/2009).
In ogni caso, parte attrice nulla ha provato in ordine al requisito soggettivo della scientia damni e, cioè, della mera conoscibilità e, quindi, della consapevolezza oltre che del debitore anche da parte dei terzi, del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori. La conoscibilità si verifica ogni qualvolta l'atteggiamento soggettivo e le qualità personali e/o professionali del terzo facciano concretamente presumere la conoscenza dell'impedimento o della maggiore difficoltà frapposta nella realizzazione del credito (cfr. Cass. n. 17867 del 22.08.2007).
Nel caso in esame, il convincimento della effettiva consapevolezza da parte dei terzi acquirenti della conoscenza dell'asserito pregiudizio non è supportato da alcun elemento, anzi appare palesemente smentito dall'insussistenza di prova idonea a dimostrare pregressi rapporti, di qualsivoglia natura, tra il e i suoi aventi causa, tali da far presumere l'esistenza di un CP_3 accordo fraudolentemente indirizzato a ledere le ragioni creditorie, considerata anche l'età anagrafica degli acquirenti sig.ri e . E' inverosimile che Parte_4 CP_1 Controparte_6
gli stessi fossero a conoscenza di un credito asseritamente sorto nel 1981.
Ne consegue, in base alle argomentazioni sopra svolte, che, ritenuti insussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c., la stessa deve essere rigettata.
Considerato il carattere assorbente di tale pronuncia nulla si decide sulle residue domande.
Stante la ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni, nonché la complessità delle questioni giuridiche trattate, si ritiene opportuno compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 613/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. RIGETTA la domanda di parte attrice;
2. COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Paola lì, 10.02.2025
Il Giudice
Dott. Alberto Caprioli