Sentenza 13 giugno 2007
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione, la legittimazione passiva spetta all'amministrazione centrale dalla quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione e quindi, qualora il verbale sia stato elevato dalla Polizia stradale, legittimato a resistere all'opposizione è il Ministero dell'interno; tuttavia, poiché nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa l'obbligo di notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza al soggetto passivamente legittimato grava sull'ufficio giudiziario adito, e non sulla parte, se anche il ricorrente nel proporre l'opposizione abbia indicato erroneamente il soggetto cui notificare l'atto ciò non esime l'ufficio giudiziario dall'obbligo di identificare correttamente quest'ultimo. Ne consegue che, qualora sia stato evocato erroneamente in giudizio un soggetto privo di legittimazione passiva, a causa di un errore della parte cui non abbia fatto seguito un intervento correttivo della cancelleria, l'errore nella identificazione del legittimato passivo non si traduce nell'inammissibilità del ricorso ma in un vizio della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/06/2007, n. 13848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13848 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE IA HI RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FALERIA 37, presso lo studio dell'avvocato EROLI MASSIMO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA GROSSETO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 565/02 del Giudice di pace di ORBETELLO, depositata il 31/12/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/07 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato EROLI Massimo, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per la nullità della sentenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 31 dicembre 2002 il Giudice di pace di Orbetello ha respinto l'opposizione proposta da IA IE De AR avverso il verbale n. VE10048 con il quale la Polizia Stradale di Grosseto in data 2 novembre 2000 gli aveva contestato la violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 9, rilevata a mezzo autovelox. Ha ritenuto quel giudice che allo stato degli atti, tenuto conto di quanto rappresentato dalla Prefettura di Grosseto in comparsa di risposta, l'Amministrazione avesse fornito sufficienti elementi per riconoscere responsabile l'incolpato dell'infrazione ascrittagli e ciò anche con riferimento alla targa del veicolo fotografato e alle procedure di verbalizzazione, ai sensi della vigente normativa in materia. Ha reputato altresì quel giudice non rilevabile in quella sede l'eccezione concernente le modalità di accertamento dell'infrazione medesima con riferimento al dedotto occultamento del veicolo della Polizia in una piazzola di sosta, non essendogli consentito sindacare la contestata discrezionalità amministrativa dei verbalizzanti nell'espletamento dell'attività di prevenzione e repressione degli illeciti stradali.
Con il rigetto dell'opposizione ha ammesso il giudicante il De AR al pagamento della sanzione nel suo minimo edittale, con conferma della sanzione accessoria di sospensione della patente di guida per la parte non ancora scontata.
Avverso tale decisione ricorre a questa Corte il De AR sulla base di otto motivi d'impugnazione. La parte intimata non ha controdedotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, proposto avverso la Prefettura e notificato presso la sede prefettizia è ammissibile perché, peraltro erroneamente, la Prefettura fu parte in causa nel primo grado del giudizio. Occorre, quindi, d'ufficio rilevare l'assoluto difetto di legittimazione passiva della Prefettura in un giudizio di opposizione proposto avverso un processo verbale di constatazione redatto dalla Polizia Stradale.
Poiché il giudizio di opposizione si deve considerare instaurato con il deposito del ricorso presso l'autorità giudiziaria (nel caso il giudice di pace di Orbetello) mentre è imputabile al giudicante l'erronea individuazione della parte legittimata passiva, questa Corte ha ritenuto che il vizio possa essere sanato, con effetto ex tunc, dall'annullamento della sentenza e dal rinvio al giudice di pace perché provveda a notificare l'atto di opposizione al Ministero dell'Interno quale organo di vertice della Polizia Stradale (vedi Cass. n. 21061/96).
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al giudice di pace di Grosseto, anche per le spese. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2007