Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 4383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4383 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito della trattazione cartolare disposta in base all'art. 127 ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del 04.06.2025 e al deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 18842 / 2024. R.G. , promossa da:
C.F. rapp.to/a e difeso/a dall' avv. Parte_1 C.F._1
POTENZA SIMONA ed elett.te dom.to/a come in atti Ricorrente
Contro
rapp.to/a e difeso/a dall'avv. INGALA ALESSANDRA MARIA ( ) ed elett.te dom.to/a come CP_1
in atti Resistente
Oggetto :Indennita di accompagnamento
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato il 03.09.2024 la ricorrente, impugnava il provvedimento dell' del CP_1
27.07.2023 che nel disporre la liquidazione dei ratei di pensione ed accompagnamento per ciechi assoluti riconosciuti alla stessa dall'omologa del Tribunale di Napoli nrg 14071/2022 dal 09.05.2022 tratteneva la somma di €.1913,00 perché non dovuta senza specifica motivazione. Chiedeva quindi
Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente alla resistente a titolo di indebito richiesto con
provvedimento del 27/07/2023 e già trattenuto sulla liquidazione dei ratei di pensione nonché dell'indennità
di accompagnamento per ciechi assoluti e per l'effetto condannare l' alla restituzione delle somme CP_1
trattenute illegittimamente;
Il ricorso veniva regolarmente notificato all' , che si costituiva precisando che dichiarava di CP_1 aver disposto l'accredito della somma trattenuta. Chiedeva dichiararsi la cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Il ricorrente prendeva atto e verificato l'accredito aderiva alla dichiarazione di cessata materia con condanna alle spese per soccombenza virtuale.
Il Giudice, preso atto della documentazione agli atti depositata deve dichiarare cessata la materia del contendere.
Va osservato che per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare
l'interesse finale dell'attore, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: "La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”).
Nella specie le parti hanno concordato sull'esistenza dell'evento che ha inciso sulla situazione preesistente ( avvenuto pagamento) facendo venir meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia ma avendo parte ricorrente chiarito di avere, comunque, interesse alla condanna alle spese processuali, si deve dichiarare la cessata materia del contendere sulla domanda principale e condannare l' al pagamento delle spese e competenze del giudizio, queste ultime secondo il CP_1
principio della soccombenza virtuale.
L'obbligo del rimborso delle spese processuali si fonda sul principio di causalità, nel senso che la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e deve qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia (Cass. 30 marzo 2010, n. 7625).
Causare un processo, tuttavia, significa anche costringere alla proposizione di un'iniziativa giudiziaria che poteva essere evitata grazie ad un comportamento esigibile della parte nei cui confronti la domanda è proposta. Non è, quindi, esente dall'onere delle spese la parte che, con un suo comportamento antigiuridico, dovuto alla trasgressione di norme di diritto sostanziali, abbia provocato la necessità del processo (Cass., SS UU, 9 luglio 2009, n. 16092).
Ebbene l' con la sua condotta ha causato l'instaurarsi del processo provvedendo all'accredito CP_1
delle somme ingiustificatamente trattenute solo dopo l'instaurarsi del processo.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Le spese vengono quindi liquidate al minimo, con riduzione al 30% per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto e considerando lo scaglione, tariffe e l'effettiva attività svolta
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro nella persona del Giudice onorario di Pace, dr.ssa Adele Di Lorenzo, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere
-condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate per l'intero in € 890,00 oltre spese CP_1
generali CPA e IVA, se dovuta, con attribuzione in favore del procuratore antistatario
Napoli, 04.06.2025
Il Giudice
Dr.ssa Adele Di Lorenzo