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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 08/05/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2390/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio in persona dei Dottori:
GIAN ANDREA MORBELLI PRESIDENTE
ELGA BULGARELLI GIUDICE REL. SARA POZZETTI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 2390/2021 RG
promossa da nato il [...] elettivamente domiciliato in Alba via Prunotto Urbano 5 Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Donatella Valsania che lo rappresenta e difende per procura in atti
-PARTE RICORRENTE-
CONTRO
nata il [...], elettivamente domiciliata in Ercolano, via E_ Panoramica 183, presso lo studio dell'Avv. Ventura Di Tuoro che la rappresenta e difende per procura in atti
-PARTE RESISTENTE -
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI
OGGETTO: scioglimento del matrimonio, affido e mantenimento figlio minore.
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: dato atto della già intervenuta declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio cotratto dai signori e per effetto della sentenza parziale n. Parte_1 E_ 947/2022 resa dall'Ill.mo Tribunale adito il giorno 19.12.2022,
pagina 1 di 8 in via principale:
✓ affidare il figlio nato ad Alba il [...] in [...] esclusiva al padre ER Pt_1
, disponendone la collocazione presso la casa coniugale sita in Monteu Roero, Località
[...]
Bordoni Bassi n. 74, da assegnare al padre;
✓ determinare i tempi e le modalità della presenza del minore con la madre;
ER
✓ disporre che provveda al pagamento del 50% delle spese E_ straordinarie per il figlio , secondo il Protocollo concluso tra il Tribunale e il Consiglio ER dell'Ordine degli Avvocati di Asti in data 7.7.2017;
✓ assegnare a , quale padre del minore , la casa coniugale sita in Monteu Parte_1 ER
Roero, Località Bordoni Bassi n. 74, con gli arredi ivi esistenti, ad oggi in comproprietà con
, gravata da un mutuo di € 800,00 mesili pagato in via esclusiva da E_
. Parte_1
In via subordinata,
✓ disporre l'affidamento del figlio della coppia, , in conformità alle indicazioni rese dalla ER dottoressa (CTU nominato nel presente giudizio), alle pagine 60 e seguenti del Persona_2 proprio elaborato peritale, redatto all'esito dei reiterati e approfonditi incontri svolti con tutte le parti coinvolte, in esecuzione dell'incarico affidatole. Con vittoria di spese, diritti ed onorari
CONCLUSIONI PER PARTE RESISTENTE:
Chiede pertanto voler confermare l'affido condiviso del minore, con residenza privilegiata presso la madre, in quanto non vi sono motivi ostativi, e tenuto conto altresì che è la volontà del minore di restare a vivere a Cesa con la madre, con la sorella e con il compagno della madre. Chiede in via gradata disporre l'audizione del minore se il Giudice lo dovesse ritenere necessario. Chiede regolamentare il diritto di visita del padre a favore del minore come da protocollo e tenendo conto altresì della significativa distanza. Reitera ancora una volta la richiesta di porre a carico del padre l'obbligo di versare a favore della sig.ra un contributo mensile per il mantenimento del CP_1 figlio di almeno e 300,00 al mese finora non ancora stabilito nonostante le reiterate richieste sin dall'atto della costituzione.
CONCLUSIONI PER IL PUBBLICO MINISTERO: nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso di essersi sposato con in data 25.7.2015, unione dalla quale E_ nasceva, in data 20.11.2014, il figlio , di essere legalmente separato dalla moglie come da ER provvedimento di omologazione del 10.9.2020 (nel quale si stabiliva l'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre, regolamentazione del diritto di visita del padre e con posizione a carico del padre del solo 50% delle spese straordinarie), di perdurare lo stato di separazione, di aver la allontanato il minore per trasferirsi in Campania senza avvertire il padre ricorrente, onde CP_1 pende procedimento penale per il reato di cui all'art 574 c.p., citava in giudizio Parte_1
chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, l'affido esclusivo E_
a sé del figlio con collocazione presso di sé, regolamentazione del diritto di visita della madre e posizione a carico della stessa del 50% delle spese straordinarie sostenende nell'interesse del minore. Nelle more dello svolgimento della udienza presidenziale chiedeva altresì, in sede cautelare, l'autorizzazione alla iscrizione del minore presso istituto scolastico di Canale.
pagina 2 di 8 si costituiva in giudizio allegando di essersi trasferita in Cesa (Ce), ove E_ vive con altro compagno con stabili fonti di redditi ed ha trovato anch'essa un'attività lavorativa, in quanto il padre ometteva di concorrere al mantenimento del minore, ed era spesso sotto l'effetto di alcolici, né teneva rapporti costanti col minore, eccepiva dunque l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente quello di Napoli Nord, e chiedeva disporsi l'affido condiviso del minore con collocazione presso di sè e regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché la posizione a carico del padre di onere di mantenimento del figlio pari ad euro 300,00 mensili oltre 50% spese straordinarie ed assegno divorzile per euro 160,00 mensili.
Rigettata la eccezione di incompetenza territoriale, essendo la madre residente in [...]all'epoca della introduzione della causa (e trovando applicazione ratione temporis l'art 4 legge 898/1970), sentito il ritenuto accertato che lo stesso aveva trascorso con il minore il periodo Pt_1 dal 12 al 26 agosto 2021 per poi riportare il minore dalla madre e, tre settimane dopo l'inizio della scuola, con comportamento del tutto incongruo, presentare ricorso cautelare per la iscrizione dello stesso minore presso istituto scolastico piemontese, il Presidente confermava i provvedimenti in essere all'esito della separazione (affido condiviso del minore con collocazione presso la madre e onere del padre di pagare il 50% delle spese straordinarie sostenende nell'interesse del minore) ed autorizzava la madre alla iscrizione scolastica del minore in Cesa. Nella successiva fase avanti al GI le parti depositavano memorie integrative con le quali ribadivano le precedenti istanze.
Disposta la acquisizione di relazioni dei Servizi Sociali, emessa sentenza 947/22 in punto status, concessi i termini di trattazione, rigettate le richieste prove orali come da ordinanza 8.7.2023, e disposta CTU psicologica sui genitori e sul minore, la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
***
Quanto alla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Sul punto deve richiamarsi la già citata sentenza 947/2022 del 19.12.2022.
Quanto all'affido del figlio, alla sua collocazione, al diritto di visita del genitore non collocatario Il minore nato il [...] risulta affidato in via condivisa ai genitori e collocato presso la ER madre in forza di ordinanza presidenziale 21.11.2021 che conferma il regime già disposto in sede di separazione consensuale omologata in data 10.9.2020. La madre chiede sostanzialmente la conferma del regime in essere.
Il padre insiste invece per l'affido esclusivo del minore con collocazione presso di sé. E' noto che il regime dell'affido condiviso dei figli minori ai genitori, che costituisce il criterio di riferimento del sistema normativo, può essere derogato solo laddove l'affido ad uno dei genitori si traduca in un pregiudizio per il minore (art. 337 quater c.c.).
Nel caso di specie la richiesta del padre ricorrente è fondata sul biasimevole comportamento materno consistito nel trasferire il figlio minore da Monteu Roero a Cesa (regione Campania) alla insaputa del padre che lo aspettava per vederlo, e nel non riportarlo, successivamente, in Piemonte, nonostante le richieste paterne. Evento cui seguiva la denuncia del 16 luglio 2021 (doc. 7 att.) da cui scaturiva il procedimento penale 2368/2021 RGNR per il reato di cui all'art 574 c.p. per il quale la CP_1 risulta altresì rinviata a giudizio come da decreto 6.12.2023 (doc. allegato alla memoria attorea 13.1.2024).
La non nega la circostanza ma afferma che la decisione di trasferirsi era dipesa dal CP_1 comportamento del che non versava nulla a titolo di mantenimento del minore e spese della Pt_1
pagina 3 di 8 casa, ed inoltre abusava di sostanze alcoliche, onde era da ritenersi maggiormente tutelante, per il minore, il trasferimento in altra località ove lo stesso avrebbe potuto vivere in un contesto più adeguato (ovvero con il nuovo compagno della signora che godeva di una retribuzione stabile). Deve rilevarsi, nonostante l'assenza di qualunque contestazione da parte del che nessun onere Pt_1 di mantenimento ordinario del figlio o di pagamento delle spese della casa (fatta eccezione per l'accollo del mutuo) era stato posto a carico del in sede di separazione, che inoltre non vi sono, Pt_1 da parte della allegazioni specifiche quanto al mancato versamento della quota di spese CP_1 straordinarie poste a carico del marito e che le allegazioni in punto abuso di sostanze alcoliche risultano generiche e non circostanziate (si noti ancora che le allegazioni in punto difficoltà economiche fornite dalla nella II memoria istruttoria, come anche la circostanza relativa ad un suo CP_1 licenziamento in epoca antecedente al trasferimento, devono ritenersi tardivamente dedotte, né, comunque, supportate da prova). Ne consegue che il comportamento materno deve senz'altro ritenersi biasimevole perché non rispettoso del principio della bigenitorialità. Onde ritiene il Collegio di procedere, d'ufficio, ex art 709 ter c.p.c. (applicabile ratione temporis), all'ammonimento della al compiuto rispetto del principio di bigenitorialità e a non attuare CP_1 comportamenti che ne ostacolino il corretto esercizio.
Ciò posto in ordine al comportamento materno ritiene comunque il Collegio che la decisione in punto affido e collocazione del minore debba essere svolta alla luce di una compiuta indagine circa il benessere dello stesso e circa le competenze genitoriali delle parti. All'uopo è stata disposta CTU psicologica che, alla luce di attenta analisi dei soggetti coinvolti, scevra da vizi logici ed ampiamente condivisa dal Collegio- salve le considerazioni su cui infra - , ha evidenziato la sostanziale adeguatezza di entrambi ma la minor empatia della madre ed il trauma patito dal bimbo con lo sradicamento da Monteu Roero.
In particolare la consulente ha rilevato, con riferimento al minore ER
è un grazioso e simpatico bambino di 10 anni con la passione degli animali. Dietro a al suo ER porsi in maniera scanzonata con l'adulto è presente un senso di sradicamento dal proprio contesto di vita e una sofferenza dovuta all'incomunicabilità genitoriale e al conflitto fra madre e padre. ER esprime chiaramente il suo desiderio, non realizzabile, di poter stare sia con mamma che con papà. Di fronte però all'impossibilità di determinare questa situazione stante la grande distanza fisica, il bambino chiede più volte ed esplicitamente di poter essere collocato con il padre poiché sente ed esprime non solo l'affetto verso di lui ma anche una forte appartenenza territoriale al suo luogo di nascita e di origine. Egli sente un maggior legame con la sua terra d'origine rispetto al luogo in cui si
è trasferito sebbene non emergano difficoltà relazionali con il compagno della madre e con la di lui figlia e con la sorella Andreea, vuole ed esprime il suo bisogno di tornare con il padre: lo
ER sradicamento per lui è stato quindi fortemente traumatico e il bambino sente il bisogno di ritornare a uno stato originale in cui il conflitto fra i genitori era maggiormente attenuato. Egli è autenticamente affezionato a entrambi i genitori ed emerge sicuramente una sofferenza per questa condizione che si è trovato a vivere, poiché si sente chiamato a dover scegliere fra mamma e papà cosa che non fare e ciò genera in lui un forte sentimento di rabbia che non è sempre in grado di gestire. L'incapacità comunicativa dei genitori sta mettendo in difficoltà perché impedisce ai due adulti di trovare
ER degli accordi per permettere a di poter avere una condizione il più possibile normale in
ER questa complessa situazione. è inserito da ormai da i tre anni nel contesto scolastico
ER casertano. L'anno scorso ha effettuato un cambio di scuola dovuto ad alcune difficoltà non ben specificate, la signora ha evidenziato come facesse fatica a concentrarsi e a stare fermo al
ER
pagina 4 di 8 posto, per tale motivo le era stato consigliato un contesto classe più piccolo, non sono però stati fatti approfondimenti per comprendere meglio quanto segnalato dalle insegnanti, con riferimento al padre : Parte_1
Il signor risulta essere una persona dal pensiero semplice, molto legato alla propria famiglia Pt_1
d'origine da cui non si è mai realmente svincolato e a cui tuttora si appoggia, il signore trova soddisfazione nelle cose semplici e appare rassicurato nell'avere una propria routine di vita che gli garantisce stabilità. Egli è autenticamente affezionato al figlio e mostra nei suoi confronti un reale interesse e preoccupazione. Il signore non presenta tratti psicopatologici presenta però un pensiero semplice e poco elaborato che lo portano ad essere in difficoltà nell'esprimersi e nel cogliere alcuni aspetti più complessi e articolati. Il signore mostra una buona capacità di adattamento sociale egli ha infatti un lavoro stabile da lungo tempo che ha mantenuto in maniera continuativa, sembra essere ben inserito sul suo territorio mantenendo buone relazioni con le insegnanti di e i genitori dei ER suoi amici. Per quanto riguarda le funzioni genitoriali, il signor si presenta affettivo verso il Pt_1 bambino, capace di occuparsi di lui e dei suoi bisogni, si mostra attento rispetto a quello che il bambino porta dal punto di vista emotivo e cerca di non coinvolgerlo nel conflitto coniugale anche se la condizione di incomunicabilità con la ex moglie fa sì che Il bambino venga utilizzato come portavoce. Il signore è apparso capace di ascoltare i bisogni emotivi del figlio e si è mostrato disponibile ad accogliere i suggerimenti dati nell'interesse del minore. Non si ravvisano nel complesso difficoltà tali nello svolgimento delle funzioni genitoriali da limitarne le capacità, con riferimento alla madre E_ La signora risulta ancora inserita nel conflitto con l'ex marito, ella utilizza le difficoltà che CP_1 erano presenti con il signor come giustificazione per la sua scelta di trasferirsi in un'altra Pt_1 regione, non riconoscendo in alcun modo come tale scelta sia stata determinata non tanto dalle difficoltà economiche, che avrebbe potuto in qualche maniera risolvere in Piemonte, ma piuttosto dalla sua scelta di intraprendere una nuova relazione con il signor residente in [...]. Portando Tes_1 avanti questa scelta la signora non ha in alcun modo tenuto conto dei bisogni di […] e del ER loro forte legame con la famiglia paterna e con il loro ambiente di vita, inoltre non è stato in ER alcun modo preparato a questo cambiamento che è stato vissuto da lui come uno sradicamento dai propri affetti e dal proprio ambiente. Sebbene quindi anche la signora non presenti disturbi CP_1 di tipo psicopatologico emerge nella stessa una difficoltà di porre davanti ai propri bisogni i bisogni del figlio cioè il bisogno del bambino di avere garantite entrambe le figure genitoriali, ella non si è interrogata su quali conseguenze il trasferimento lontano dal padre avrebbe determinato, non è stata neanche in grado di cogliere come il bambino presenti una sofferenza a riguardo. Per quanto riguarda le funzioni genitoriali la signora è apparsa in grado di occuparsi dei bisogni del bambino e di seguirlo nelle attività quotidiane, anche la signora, come il periziando, fatica a riconoscere quelle che sono le difficoltà scolastiche di che andrebbero approfondite poiché le imputa esclusivamente ai ER comportamenti paterni: ella infatti riporta che la difficoltà di a scuola che hanno portato al ER bisogno di cambiarlo di scuola siano imputabili solo ai due mesi di scuola saltati al suo arrivo a Caserta tre anni fa. La signora è apparsa autenticamente affezionata al figlio ma meno capace di cogliere i bisogni emotivi di percependolo come un bambino sereno e tranquillo. ER
La consulente ha dunque concluso dei seguenti termini:
Sulla base di quanto sopra esposto si ritiene che: Il minore debba essere affidato in forma congiunta a entrambi i genitori con collocazione presso la madre per l'ultimo anno di primaria presso la madre e con cambio di collocazione (presso il padre) con l'ingresso nella scuola secondaria di primo grado in considerazione di quanto emerso dalla valutazione peritale e di quanto espresso dal minore. […] Si ritiene importante che possa essere preso in carico dal servizio di NPI al fine di aiutarlo a ER
pagina 5 di 8 gestire i propri vissuti emotivi e le difficoltà inerenti alla conflittualità genitoriale. Si ritiene inoltre importante che prosegua la presa in carico dei servizi sociali per monitorare la situazione e per supportare i genitori nel tentativo di mediare il conflitto.
Il quadro, sostanzialmente confermato dai Servizi Sociali che rilevano il benessere del minore, i buoni rapporti sia con il padre che con la madre, il buon inserimento nel gruppo classe (si vedano relazioni del 18.4.2023 e del 30.10.24), ed in alcun modo contestato dalle parti, induce senz'altro a disporre, anzitutto, l'affido condiviso del minore: è ben vero, per quanto detto, che la madre ha posto in essere, nel luglio 2021, un comportamento non rispettoso dei diritti del padre né dei bisogni del minore rispetto ai quali si dimostra poco sintonizzata, ma è altresì vero che il minore risulta inequivocabilmente avere un buon rapporto con la madre, cui è sinceramente affezionato, e che la madre è stata ritenuta dalla
CTU pienamente in grado di occuparsi del minore.
Quanto poi alla collocazione ritiene il Collegio che, proprio il passato trauma da sradicamento, in uno con l'attuale pieno inserimento del minore nel nuovo contesto, (come emerge da ultimo dalla relazione dei Servizi Sociali di Cesa che attestano come il minore, tranquillo e collaborativo, si dichiari contento di andare a scuola, sia ben curato e goda di buone condizioni di vita, cfr. relazione 30-10-2024), nel quale vive da oltre tre anni, induca a ritenere maggiormente tutelante per il minore il mantenimento della collocazione in essere: è ben vero che il minore parrebbe aver manifestato, in sede di CTU, il suo desiderio di andare dal padre, ma è altresì vero che lo stesso si trova nella evidente difficoltà di scegliere con chi stare, essendo legato da buone relazione con entrambi i genitori, tanto che, proprio nella citata relazione dei Servizi Sociali di Cesa del 30.10.2024, risulta aver, invece, dichiarato di voler restare presso la madre e vedere il padre durante l'estate, di tal che, dovendo preservarne la stabilità, all'attualità connessa alla collocazione presso la madre, si ritiene di provvedere nei termini già detti. I rapporti con il padre saranno adeguatamente conservati durante la totalità della vacanze scolastiche, con la sola eccezione di due settimane nel suddetto periodo estivo, in cui il minore starà con la madre
(settimane da concordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno), oltre a due week end al mese, dal venerdì sera alla domenica sera: nel primo il padre si recherà a Cesa a trovare il minore, nell'altro la madre accompagnerà il minore in Piemonte presso il padre il venerdì sera, e lo riaccompagnerà a Cesa la domenica sera. Ciò salvo diverso accordo.
Attesa la accesa conflittualità tra i genitori e le difficoltà in cui è stato posto il minore, che allo stato necessita di rielaborare i traumi subiti, si disporrà altresì la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e del minore anche da parte del Servizio NPI.
Nulla si disporrà invece circa l'assegnazione della casa già coniugale stante l'avvenuto trasferimento del minore oltre tre anni or sono.
Quanto al mantenimento del figlio minore
La madre collocataria del figlio minore, chiede condannarsi il padre al versamento di un contributo al mantenimento del figlio minore pari ad euro 300,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT e 50% concorso spese straordinarie.
Il padre risulta svolgere la professione di idraulico con percezione di redditi prossimi ad euro 1700,00 mensili (cfr. documentazione in atti e dichiarazioni rese all'udienza del 9.11.2021). La madre dichiara, in sede di comparsa di costituzione, di lavorare come collaboratrice domestica, i
Servizi Sociali di Cesa, con relazione 18.4.2023, riferiscono che la signora svolge lavori saltuari e percepisce indennità di disoccupazione per euro 500,00 mensili, la parte non allega documentazione reddituale (ma solo un attestazione ISEE relativa al nuovo nucleo familiare creatosi con il nuovo compagno in Cesa), onde, allo stato, non è dato conoscerne i redditi.
pagina 6 di 8 In tale situazione, considerato che la madre deve ritenersi, per età e per difetto dell'emergere di particolari problematiche, dotata di capacità lavorativa quantomeno generica, considerato altresì che il padre si trova a dover sostenere ingenti spese di viaggio – che trovano causa nel comportamento materno -, tenuto conto della età e delle presumibili esigenze del minore, stima equo il Collegio porre a carico del padre contributo di mantenimento del minore pari ad euro 200,00 mensili oltre rivalutazione
ISTAT da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data della domanda, oltre concorso al 50% nelle spese straordinarie giusto Protocollo d'intesa Tribunale di Asti 7.7.2017. L'onere di mantenimento ordinario sarà inoltre sospeso nei mesi di giugno, luglio e agosto di ciascun anno – globalmente considerando il presumibile calendario scolastico - in ragione della quasi esclusiva permanenza del minore presso il padre.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite
La particolarità del caso, la parziale reciproca soccombenza, nonché la pronuncia di ammonimento della madre ex art 709 ter c.p.c., costituiscono presupposti idonei a disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite. Le spese di CTU, svolta nell'interesse comune, e liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico delle parti, in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione, assorbita o respinta, richiamata la sentenza Tribunale di Asti 947/2022, dispone l'affido condiviso del figlio e la di lui collocazione presso la madre, Parte_2 stabilisce il diritto del padre di tenere con sé il minore (salvo diverso accordo): durante la totalità della vacanze scolastiche, con la sola eccezione di due settimane nel periodo estivo, in cui il minore starà con la madre (settimane da concordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno), due week end al mese, dal venerdì sera alla domenica sera: nel primo il padre si recherà a Cesa a trovare il minore, nell'altro la madre accompagnerà il minore in Piemonte presso il padre il venerdì sera e lo riaccompagnerà a Cesa la domenica sera, pone a carico del padre un contributo di mantenimento del figlio minore pari ad euro 200,00 mensili oltre indicizzazione ISTAT da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese – ad eccezione dei mesi di giugno, luglio ed agosto di ciascun anno -, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenende nell'interesse del figlio giusto protocollo d'intesa Tribunale di Asti 7/7/2017 con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e del minore anche del Servizio NPI,
visto l'art 709 ter c.p.c., ammonisce al compiuto rispetto delle prescrizioni in essere e a non E_ attuare comportamenti che ostacolino il corretto esercizio della bigenitorialità,
compensa interamente tra le parti le spese di lite,
pagina 7 di 8 pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico delle parti, in ragione del 50% ciascuna.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 28 aprile 2025
Il Giudice
Elga Bulgarelli
Il Presidente Gian Andrea Morbelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio in persona dei Dottori:
GIAN ANDREA MORBELLI PRESIDENTE
ELGA BULGARELLI GIUDICE REL. SARA POZZETTI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 2390/2021 RG
promossa da nato il [...] elettivamente domiciliato in Alba via Prunotto Urbano 5 Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Donatella Valsania che lo rappresenta e difende per procura in atti
-PARTE RICORRENTE-
CONTRO
nata il [...], elettivamente domiciliata in Ercolano, via E_ Panoramica 183, presso lo studio dell'Avv. Ventura Di Tuoro che la rappresenta e difende per procura in atti
-PARTE RESISTENTE -
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI
OGGETTO: scioglimento del matrimonio, affido e mantenimento figlio minore.
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: dato atto della già intervenuta declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio cotratto dai signori e per effetto della sentenza parziale n. Parte_1 E_ 947/2022 resa dall'Ill.mo Tribunale adito il giorno 19.12.2022,
pagina 1 di 8 in via principale:
✓ affidare il figlio nato ad Alba il [...] in [...] esclusiva al padre ER Pt_1
, disponendone la collocazione presso la casa coniugale sita in Monteu Roero, Località
[...]
Bordoni Bassi n. 74, da assegnare al padre;
✓ determinare i tempi e le modalità della presenza del minore con la madre;
ER
✓ disporre che provveda al pagamento del 50% delle spese E_ straordinarie per il figlio , secondo il Protocollo concluso tra il Tribunale e il Consiglio ER dell'Ordine degli Avvocati di Asti in data 7.7.2017;
✓ assegnare a , quale padre del minore , la casa coniugale sita in Monteu Parte_1 ER
Roero, Località Bordoni Bassi n. 74, con gli arredi ivi esistenti, ad oggi in comproprietà con
, gravata da un mutuo di € 800,00 mesili pagato in via esclusiva da E_
. Parte_1
In via subordinata,
✓ disporre l'affidamento del figlio della coppia, , in conformità alle indicazioni rese dalla ER dottoressa (CTU nominato nel presente giudizio), alle pagine 60 e seguenti del Persona_2 proprio elaborato peritale, redatto all'esito dei reiterati e approfonditi incontri svolti con tutte le parti coinvolte, in esecuzione dell'incarico affidatole. Con vittoria di spese, diritti ed onorari
CONCLUSIONI PER PARTE RESISTENTE:
Chiede pertanto voler confermare l'affido condiviso del minore, con residenza privilegiata presso la madre, in quanto non vi sono motivi ostativi, e tenuto conto altresì che è la volontà del minore di restare a vivere a Cesa con la madre, con la sorella e con il compagno della madre. Chiede in via gradata disporre l'audizione del minore se il Giudice lo dovesse ritenere necessario. Chiede regolamentare il diritto di visita del padre a favore del minore come da protocollo e tenendo conto altresì della significativa distanza. Reitera ancora una volta la richiesta di porre a carico del padre l'obbligo di versare a favore della sig.ra un contributo mensile per il mantenimento del CP_1 figlio di almeno e 300,00 al mese finora non ancora stabilito nonostante le reiterate richieste sin dall'atto della costituzione.
CONCLUSIONI PER IL PUBBLICO MINISTERO: nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso di essersi sposato con in data 25.7.2015, unione dalla quale E_ nasceva, in data 20.11.2014, il figlio , di essere legalmente separato dalla moglie come da ER provvedimento di omologazione del 10.9.2020 (nel quale si stabiliva l'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre, regolamentazione del diritto di visita del padre e con posizione a carico del padre del solo 50% delle spese straordinarie), di perdurare lo stato di separazione, di aver la allontanato il minore per trasferirsi in Campania senza avvertire il padre ricorrente, onde CP_1 pende procedimento penale per il reato di cui all'art 574 c.p., citava in giudizio Parte_1
chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, l'affido esclusivo E_
a sé del figlio con collocazione presso di sé, regolamentazione del diritto di visita della madre e posizione a carico della stessa del 50% delle spese straordinarie sostenende nell'interesse del minore. Nelle more dello svolgimento della udienza presidenziale chiedeva altresì, in sede cautelare, l'autorizzazione alla iscrizione del minore presso istituto scolastico di Canale.
pagina 2 di 8 si costituiva in giudizio allegando di essersi trasferita in Cesa (Ce), ove E_ vive con altro compagno con stabili fonti di redditi ed ha trovato anch'essa un'attività lavorativa, in quanto il padre ometteva di concorrere al mantenimento del minore, ed era spesso sotto l'effetto di alcolici, né teneva rapporti costanti col minore, eccepiva dunque l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente quello di Napoli Nord, e chiedeva disporsi l'affido condiviso del minore con collocazione presso di sè e regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché la posizione a carico del padre di onere di mantenimento del figlio pari ad euro 300,00 mensili oltre 50% spese straordinarie ed assegno divorzile per euro 160,00 mensili.
Rigettata la eccezione di incompetenza territoriale, essendo la madre residente in [...]all'epoca della introduzione della causa (e trovando applicazione ratione temporis l'art 4 legge 898/1970), sentito il ritenuto accertato che lo stesso aveva trascorso con il minore il periodo Pt_1 dal 12 al 26 agosto 2021 per poi riportare il minore dalla madre e, tre settimane dopo l'inizio della scuola, con comportamento del tutto incongruo, presentare ricorso cautelare per la iscrizione dello stesso minore presso istituto scolastico piemontese, il Presidente confermava i provvedimenti in essere all'esito della separazione (affido condiviso del minore con collocazione presso la madre e onere del padre di pagare il 50% delle spese straordinarie sostenende nell'interesse del minore) ed autorizzava la madre alla iscrizione scolastica del minore in Cesa. Nella successiva fase avanti al GI le parti depositavano memorie integrative con le quali ribadivano le precedenti istanze.
Disposta la acquisizione di relazioni dei Servizi Sociali, emessa sentenza 947/22 in punto status, concessi i termini di trattazione, rigettate le richieste prove orali come da ordinanza 8.7.2023, e disposta CTU psicologica sui genitori e sul minore, la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
***
Quanto alla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Sul punto deve richiamarsi la già citata sentenza 947/2022 del 19.12.2022.
Quanto all'affido del figlio, alla sua collocazione, al diritto di visita del genitore non collocatario Il minore nato il [...] risulta affidato in via condivisa ai genitori e collocato presso la ER madre in forza di ordinanza presidenziale 21.11.2021 che conferma il regime già disposto in sede di separazione consensuale omologata in data 10.9.2020. La madre chiede sostanzialmente la conferma del regime in essere.
Il padre insiste invece per l'affido esclusivo del minore con collocazione presso di sé. E' noto che il regime dell'affido condiviso dei figli minori ai genitori, che costituisce il criterio di riferimento del sistema normativo, può essere derogato solo laddove l'affido ad uno dei genitori si traduca in un pregiudizio per il minore (art. 337 quater c.c.).
Nel caso di specie la richiesta del padre ricorrente è fondata sul biasimevole comportamento materno consistito nel trasferire il figlio minore da Monteu Roero a Cesa (regione Campania) alla insaputa del padre che lo aspettava per vederlo, e nel non riportarlo, successivamente, in Piemonte, nonostante le richieste paterne. Evento cui seguiva la denuncia del 16 luglio 2021 (doc. 7 att.) da cui scaturiva il procedimento penale 2368/2021 RGNR per il reato di cui all'art 574 c.p. per il quale la CP_1 risulta altresì rinviata a giudizio come da decreto 6.12.2023 (doc. allegato alla memoria attorea 13.1.2024).
La non nega la circostanza ma afferma che la decisione di trasferirsi era dipesa dal CP_1 comportamento del che non versava nulla a titolo di mantenimento del minore e spese della Pt_1
pagina 3 di 8 casa, ed inoltre abusava di sostanze alcoliche, onde era da ritenersi maggiormente tutelante, per il minore, il trasferimento in altra località ove lo stesso avrebbe potuto vivere in un contesto più adeguato (ovvero con il nuovo compagno della signora che godeva di una retribuzione stabile). Deve rilevarsi, nonostante l'assenza di qualunque contestazione da parte del che nessun onere Pt_1 di mantenimento ordinario del figlio o di pagamento delle spese della casa (fatta eccezione per l'accollo del mutuo) era stato posto a carico del in sede di separazione, che inoltre non vi sono, Pt_1 da parte della allegazioni specifiche quanto al mancato versamento della quota di spese CP_1 straordinarie poste a carico del marito e che le allegazioni in punto abuso di sostanze alcoliche risultano generiche e non circostanziate (si noti ancora che le allegazioni in punto difficoltà economiche fornite dalla nella II memoria istruttoria, come anche la circostanza relativa ad un suo CP_1 licenziamento in epoca antecedente al trasferimento, devono ritenersi tardivamente dedotte, né, comunque, supportate da prova). Ne consegue che il comportamento materno deve senz'altro ritenersi biasimevole perché non rispettoso del principio della bigenitorialità. Onde ritiene il Collegio di procedere, d'ufficio, ex art 709 ter c.p.c. (applicabile ratione temporis), all'ammonimento della al compiuto rispetto del principio di bigenitorialità e a non attuare CP_1 comportamenti che ne ostacolino il corretto esercizio.
Ciò posto in ordine al comportamento materno ritiene comunque il Collegio che la decisione in punto affido e collocazione del minore debba essere svolta alla luce di una compiuta indagine circa il benessere dello stesso e circa le competenze genitoriali delle parti. All'uopo è stata disposta CTU psicologica che, alla luce di attenta analisi dei soggetti coinvolti, scevra da vizi logici ed ampiamente condivisa dal Collegio- salve le considerazioni su cui infra - , ha evidenziato la sostanziale adeguatezza di entrambi ma la minor empatia della madre ed il trauma patito dal bimbo con lo sradicamento da Monteu Roero.
In particolare la consulente ha rilevato, con riferimento al minore ER
è un grazioso e simpatico bambino di 10 anni con la passione degli animali. Dietro a al suo ER porsi in maniera scanzonata con l'adulto è presente un senso di sradicamento dal proprio contesto di vita e una sofferenza dovuta all'incomunicabilità genitoriale e al conflitto fra madre e padre. ER esprime chiaramente il suo desiderio, non realizzabile, di poter stare sia con mamma che con papà. Di fronte però all'impossibilità di determinare questa situazione stante la grande distanza fisica, il bambino chiede più volte ed esplicitamente di poter essere collocato con il padre poiché sente ed esprime non solo l'affetto verso di lui ma anche una forte appartenenza territoriale al suo luogo di nascita e di origine. Egli sente un maggior legame con la sua terra d'origine rispetto al luogo in cui si
è trasferito sebbene non emergano difficoltà relazionali con il compagno della madre e con la di lui figlia e con la sorella Andreea, vuole ed esprime il suo bisogno di tornare con il padre: lo
ER sradicamento per lui è stato quindi fortemente traumatico e il bambino sente il bisogno di ritornare a uno stato originale in cui il conflitto fra i genitori era maggiormente attenuato. Egli è autenticamente affezionato a entrambi i genitori ed emerge sicuramente una sofferenza per questa condizione che si è trovato a vivere, poiché si sente chiamato a dover scegliere fra mamma e papà cosa che non fare e ciò genera in lui un forte sentimento di rabbia che non è sempre in grado di gestire. L'incapacità comunicativa dei genitori sta mettendo in difficoltà perché impedisce ai due adulti di trovare
ER degli accordi per permettere a di poter avere una condizione il più possibile normale in
ER questa complessa situazione. è inserito da ormai da i tre anni nel contesto scolastico
ER casertano. L'anno scorso ha effettuato un cambio di scuola dovuto ad alcune difficoltà non ben specificate, la signora ha evidenziato come facesse fatica a concentrarsi e a stare fermo al
ER
pagina 4 di 8 posto, per tale motivo le era stato consigliato un contesto classe più piccolo, non sono però stati fatti approfondimenti per comprendere meglio quanto segnalato dalle insegnanti, con riferimento al padre : Parte_1
Il signor risulta essere una persona dal pensiero semplice, molto legato alla propria famiglia Pt_1
d'origine da cui non si è mai realmente svincolato e a cui tuttora si appoggia, il signore trova soddisfazione nelle cose semplici e appare rassicurato nell'avere una propria routine di vita che gli garantisce stabilità. Egli è autenticamente affezionato al figlio e mostra nei suoi confronti un reale interesse e preoccupazione. Il signore non presenta tratti psicopatologici presenta però un pensiero semplice e poco elaborato che lo portano ad essere in difficoltà nell'esprimersi e nel cogliere alcuni aspetti più complessi e articolati. Il signore mostra una buona capacità di adattamento sociale egli ha infatti un lavoro stabile da lungo tempo che ha mantenuto in maniera continuativa, sembra essere ben inserito sul suo territorio mantenendo buone relazioni con le insegnanti di e i genitori dei ER suoi amici. Per quanto riguarda le funzioni genitoriali, il signor si presenta affettivo verso il Pt_1 bambino, capace di occuparsi di lui e dei suoi bisogni, si mostra attento rispetto a quello che il bambino porta dal punto di vista emotivo e cerca di non coinvolgerlo nel conflitto coniugale anche se la condizione di incomunicabilità con la ex moglie fa sì che Il bambino venga utilizzato come portavoce. Il signore è apparso capace di ascoltare i bisogni emotivi del figlio e si è mostrato disponibile ad accogliere i suggerimenti dati nell'interesse del minore. Non si ravvisano nel complesso difficoltà tali nello svolgimento delle funzioni genitoriali da limitarne le capacità, con riferimento alla madre E_ La signora risulta ancora inserita nel conflitto con l'ex marito, ella utilizza le difficoltà che CP_1 erano presenti con il signor come giustificazione per la sua scelta di trasferirsi in un'altra Pt_1 regione, non riconoscendo in alcun modo come tale scelta sia stata determinata non tanto dalle difficoltà economiche, che avrebbe potuto in qualche maniera risolvere in Piemonte, ma piuttosto dalla sua scelta di intraprendere una nuova relazione con il signor residente in [...]. Portando Tes_1 avanti questa scelta la signora non ha in alcun modo tenuto conto dei bisogni di […] e del ER loro forte legame con la famiglia paterna e con il loro ambiente di vita, inoltre non è stato in ER alcun modo preparato a questo cambiamento che è stato vissuto da lui come uno sradicamento dai propri affetti e dal proprio ambiente. Sebbene quindi anche la signora non presenti disturbi CP_1 di tipo psicopatologico emerge nella stessa una difficoltà di porre davanti ai propri bisogni i bisogni del figlio cioè il bisogno del bambino di avere garantite entrambe le figure genitoriali, ella non si è interrogata su quali conseguenze il trasferimento lontano dal padre avrebbe determinato, non è stata neanche in grado di cogliere come il bambino presenti una sofferenza a riguardo. Per quanto riguarda le funzioni genitoriali la signora è apparsa in grado di occuparsi dei bisogni del bambino e di seguirlo nelle attività quotidiane, anche la signora, come il periziando, fatica a riconoscere quelle che sono le difficoltà scolastiche di che andrebbero approfondite poiché le imputa esclusivamente ai ER comportamenti paterni: ella infatti riporta che la difficoltà di a scuola che hanno portato al ER bisogno di cambiarlo di scuola siano imputabili solo ai due mesi di scuola saltati al suo arrivo a Caserta tre anni fa. La signora è apparsa autenticamente affezionata al figlio ma meno capace di cogliere i bisogni emotivi di percependolo come un bambino sereno e tranquillo. ER
La consulente ha dunque concluso dei seguenti termini:
Sulla base di quanto sopra esposto si ritiene che: Il minore debba essere affidato in forma congiunta a entrambi i genitori con collocazione presso la madre per l'ultimo anno di primaria presso la madre e con cambio di collocazione (presso il padre) con l'ingresso nella scuola secondaria di primo grado in considerazione di quanto emerso dalla valutazione peritale e di quanto espresso dal minore. […] Si ritiene importante che possa essere preso in carico dal servizio di NPI al fine di aiutarlo a ER
pagina 5 di 8 gestire i propri vissuti emotivi e le difficoltà inerenti alla conflittualità genitoriale. Si ritiene inoltre importante che prosegua la presa in carico dei servizi sociali per monitorare la situazione e per supportare i genitori nel tentativo di mediare il conflitto.
Il quadro, sostanzialmente confermato dai Servizi Sociali che rilevano il benessere del minore, i buoni rapporti sia con il padre che con la madre, il buon inserimento nel gruppo classe (si vedano relazioni del 18.4.2023 e del 30.10.24), ed in alcun modo contestato dalle parti, induce senz'altro a disporre, anzitutto, l'affido condiviso del minore: è ben vero, per quanto detto, che la madre ha posto in essere, nel luglio 2021, un comportamento non rispettoso dei diritti del padre né dei bisogni del minore rispetto ai quali si dimostra poco sintonizzata, ma è altresì vero che il minore risulta inequivocabilmente avere un buon rapporto con la madre, cui è sinceramente affezionato, e che la madre è stata ritenuta dalla
CTU pienamente in grado di occuparsi del minore.
Quanto poi alla collocazione ritiene il Collegio che, proprio il passato trauma da sradicamento, in uno con l'attuale pieno inserimento del minore nel nuovo contesto, (come emerge da ultimo dalla relazione dei Servizi Sociali di Cesa che attestano come il minore, tranquillo e collaborativo, si dichiari contento di andare a scuola, sia ben curato e goda di buone condizioni di vita, cfr. relazione 30-10-2024), nel quale vive da oltre tre anni, induca a ritenere maggiormente tutelante per il minore il mantenimento della collocazione in essere: è ben vero che il minore parrebbe aver manifestato, in sede di CTU, il suo desiderio di andare dal padre, ma è altresì vero che lo stesso si trova nella evidente difficoltà di scegliere con chi stare, essendo legato da buone relazione con entrambi i genitori, tanto che, proprio nella citata relazione dei Servizi Sociali di Cesa del 30.10.2024, risulta aver, invece, dichiarato di voler restare presso la madre e vedere il padre durante l'estate, di tal che, dovendo preservarne la stabilità, all'attualità connessa alla collocazione presso la madre, si ritiene di provvedere nei termini già detti. I rapporti con il padre saranno adeguatamente conservati durante la totalità della vacanze scolastiche, con la sola eccezione di due settimane nel suddetto periodo estivo, in cui il minore starà con la madre
(settimane da concordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno), oltre a due week end al mese, dal venerdì sera alla domenica sera: nel primo il padre si recherà a Cesa a trovare il minore, nell'altro la madre accompagnerà il minore in Piemonte presso il padre il venerdì sera, e lo riaccompagnerà a Cesa la domenica sera. Ciò salvo diverso accordo.
Attesa la accesa conflittualità tra i genitori e le difficoltà in cui è stato posto il minore, che allo stato necessita di rielaborare i traumi subiti, si disporrà altresì la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e del minore anche da parte del Servizio NPI.
Nulla si disporrà invece circa l'assegnazione della casa già coniugale stante l'avvenuto trasferimento del minore oltre tre anni or sono.
Quanto al mantenimento del figlio minore
La madre collocataria del figlio minore, chiede condannarsi il padre al versamento di un contributo al mantenimento del figlio minore pari ad euro 300,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT e 50% concorso spese straordinarie.
Il padre risulta svolgere la professione di idraulico con percezione di redditi prossimi ad euro 1700,00 mensili (cfr. documentazione in atti e dichiarazioni rese all'udienza del 9.11.2021). La madre dichiara, in sede di comparsa di costituzione, di lavorare come collaboratrice domestica, i
Servizi Sociali di Cesa, con relazione 18.4.2023, riferiscono che la signora svolge lavori saltuari e percepisce indennità di disoccupazione per euro 500,00 mensili, la parte non allega documentazione reddituale (ma solo un attestazione ISEE relativa al nuovo nucleo familiare creatosi con il nuovo compagno in Cesa), onde, allo stato, non è dato conoscerne i redditi.
pagina 6 di 8 In tale situazione, considerato che la madre deve ritenersi, per età e per difetto dell'emergere di particolari problematiche, dotata di capacità lavorativa quantomeno generica, considerato altresì che il padre si trova a dover sostenere ingenti spese di viaggio – che trovano causa nel comportamento materno -, tenuto conto della età e delle presumibili esigenze del minore, stima equo il Collegio porre a carico del padre contributo di mantenimento del minore pari ad euro 200,00 mensili oltre rivalutazione
ISTAT da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data della domanda, oltre concorso al 50% nelle spese straordinarie giusto Protocollo d'intesa Tribunale di Asti 7.7.2017. L'onere di mantenimento ordinario sarà inoltre sospeso nei mesi di giugno, luglio e agosto di ciascun anno – globalmente considerando il presumibile calendario scolastico - in ragione della quasi esclusiva permanenza del minore presso il padre.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite
La particolarità del caso, la parziale reciproca soccombenza, nonché la pronuncia di ammonimento della madre ex art 709 ter c.p.c., costituiscono presupposti idonei a disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite. Le spese di CTU, svolta nell'interesse comune, e liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico delle parti, in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione, assorbita o respinta, richiamata la sentenza Tribunale di Asti 947/2022, dispone l'affido condiviso del figlio e la di lui collocazione presso la madre, Parte_2 stabilisce il diritto del padre di tenere con sé il minore (salvo diverso accordo): durante la totalità della vacanze scolastiche, con la sola eccezione di due settimane nel periodo estivo, in cui il minore starà con la madre (settimane da concordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno), due week end al mese, dal venerdì sera alla domenica sera: nel primo il padre si recherà a Cesa a trovare il minore, nell'altro la madre accompagnerà il minore in Piemonte presso il padre il venerdì sera e lo riaccompagnerà a Cesa la domenica sera, pone a carico del padre un contributo di mantenimento del figlio minore pari ad euro 200,00 mensili oltre indicizzazione ISTAT da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese – ad eccezione dei mesi di giugno, luglio ed agosto di ciascun anno -, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenende nell'interesse del figlio giusto protocollo d'intesa Tribunale di Asti 7/7/2017 con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e del minore anche del Servizio NPI,
visto l'art 709 ter c.p.c., ammonisce al compiuto rispetto delle prescrizioni in essere e a non E_ attuare comportamenti che ostacolino il corretto esercizio della bigenitorialità,
compensa interamente tra le parti le spese di lite,
pagina 7 di 8 pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico delle parti, in ragione del 50% ciascuna.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 28 aprile 2025
Il Giudice
Elga Bulgarelli
Il Presidente Gian Andrea Morbelli
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