Ordinanza presidenziale 3 marzo 2023
Ordinanza presidenziale 13 novembre 2024
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 29/05/2025, n. 10427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10427 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10427/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07589/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7589 del 2022, proposto da
IR S.p.a. e RE S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Luisa Torchia, Nicolle Purificati e Valerio Turchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luisa Torchia in Roma, viale Bruno Buozzi;
contro
Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 214 del 27 aprile 2022, depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 4 maggio 2022, avente a oggetto “Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici”; della delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 215 del 27 aprile 2022, depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 4 maggio 2022, avente a oggetto “Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per i regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI, del codice dei contratti pubblici”; di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti ivi incluse, ove occorrer possa, le delibere di attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67 della l. 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, le delibere dell'ANAC n. 1197/2019, n. 1121/2020, n. 830/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Vista la nota del 17 aprile 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. IR S.p.a. e RE S.p.a. hanno impugnato, nella presente sede, la delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 214 del 27 aprile 2022, avente ad oggetto “Indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici” , nella misura in cui estende gli obblighi di acquisizione del CIG e di contribuzione in favore dell’Autorità ai contratti esclusi dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici ai sensi degli artt. 4 e ss. del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché la delibera n. 215 in pari data, recante “Indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per i regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI, del codice dei contratti pubblici” , laddove assoggetta ai medesimi adempimenti i contratti estranei di cui all’art. 14 del d.lgs. 50/2016, contestandone l’illegittimità «per carenza di potere e incompetenza. Sulla carenza di potere dell’ANAC ad intervenire in materia di contratti estranei ed esclusi. Difetto assoluto di attribuzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 213, commi 2, 3, 8 e 9 del Codice. Carenza di motivazione. Errore sui presupposti di diritto, illogicità manifesta. Eccesso di potere per sviamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 136/2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del Regolamento ANAC del 13 giugno 2018» .
Le ricorrenti lamentano, in sintesi, che l’imposizione da parte dell’A.n.a.c. di obblighi informativi e oneri economici sarebbe avvenuta:
- in settori «non rientranti nella generale attività di vigilanza dell’Autorità» ;
- in contrasto con le finalità previste dalla l. 13 agosto 2010, n. 136 (che subordinerebbe le esigenze di tracciabilità dei flussi finanziari alla spendita di denaro pubblico);
- senza alcuna consultazione pubblica (in violazione dell’art. 213, co. 2, del d.lgs. 50/2016);
- in dispregio dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, in quanto implicante l’acquisizione di migliaia di C.I.G. e la trasmissione di altrettanti dati «con riferimento a contratti cui non si applicano le disposizioni del Codice relative alla fase esecutiva» ;
- contravvenendo al divieto di “gold plating” di cui all’art. 1 della legge 28 gennaio 2016, n. 11;
- senza alcuna copertura da parte di fonti di rango primario, violando la riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione ai fini dell’introduzione di prestazioni di natura patrimoniale.
2. L’A.n.a.c. si è costituita e, sollecitata con le ordinanze presidenziali del 3 marzo 2023, n. 1328, e 13 novembre 2024, n. 5202, ha depositato i provvedimenti impugnati e gli atti presupposti, nonché memoria difensiva, con la quale, preliminarmente, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, «in quanto le gravate Delibere Anac n. 214 e n. 215 del 27 aprile 2022 sono state abrogate dalla Delibera n. 584 del 19 dicembre 2023» , e, nel merito, ne ha chiesto la reiezione, giustificando l’imposizione dei contestati obblighi informativi e oneri di pagamento con la funzione di vigilanza esercitata anche nei settori esclusi, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (artt. 23 e 222) e della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (art. 1, co. 65 e 67), e precisandone l’inapplicabilità ai contratti “estranei”.
3. In data 17 aprile 2025 le ricorrenti hanno depositato nota congiunta dichiarando di non avere più interesse alla decisione del ricorso e chiedendo che ne venga conseguentemente dichiarata l’improcedibilità.
4. All’udienza pubblica del 20 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Considerato che la richiesta depositata dal difensore delle ricorrenti, pur priva delle formalità richieste dall’art. 84, co. 1, 2 e 3, c.p.a. per la definizione di una rituale rinuncia, attesta, comunque, il venir meno di una condizione dell’azione, nella specie l’interesse a ricorrere (Cons. Stato, Sez. V, 2 dicembre 2015, n. 5457), deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
6. Data la pronuncia in rito le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dario Aragno | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO