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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5982/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5982 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 19.06.2024 e vertente
T R A
(C.F. Parte_1
), in persona del Prefetto p.t., e P.IVA_1 Controparte_1
(C.F. ), in persona del rappresentati e difesi ex lege P.IVA_2 CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3 legale rappresentante p.t., con sede in Fondi, Via Enrico Fermi n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Ylenia Pannone
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 5982/2019 1 “Voglia l'adita Corte d'Appello Civile in via principale accertare e dichiarare che, ai sensi dell'articolo 25 del Codice di Procedura Civile il cui disposto non poteva essere derogato mediante l'art. 20 della Convenzione regolante il rapporto fra le parti, la cognizione della controversia avente ad oggetto la legittimità (o meno) dell'applicazione della penale e la corretta (o meno) determinazione della sua entità spettava e spetta al
Tribunale Civile di Roma e, per l'effetto, in tal senso riformare l'appellata sentenza n.
453/2019 del Tribunale Civile di Latina, Sezione 1°, Dott. Facchini, pronunciata il 20 febbraio 2019, pubblicata il 20 febbraio 2019, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale
Civile di Roma;
in subordine e per la non creduta ipotesi di rigetto del primo motivo di appello, accertare e dichiarare che la presente controversia avente ad oggetto la legittimità (o meno) dell'applicazione della penale e la corretta (o meno) determinazione della sua entità deve essere trattata con il rito ordinario di cognizione di cui ai Titoli I e
III del libro secondo del Codice di Procedura Civile, ragion per cui siccome era stata introdotta mediante ricorso ex art. 5 del D.L.vo 150/2011 quale primo atto si imponeva la conversione del rito ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto legislativo e che
l'omissione di tale adempimento rende radicalmente nulla la sentenza impugnata, per
l'effetto, in tal senso, riformare l'appellata sentenza n. 453/2019 del Tribunale Civile di
Latina, Sezione 1a, Dott. Facchini, pronunciata il 20 febbraio 2019, pubblicata il 20 febbraio 2019, rimettendo le parti dinanzi al giudice adito;
in ulteriore subordine e per la non creduta ipotesi di rigetto dei primi due motivi di appello, accertare e dichiarare che la presente controversia avente ad oggetto la legittimità (o meno) dell'applicazione della penale e la corretta (o meno) determinazione della sua entità doveva essere instaurata con atto di citazione nei confronti del (e non della Controparte_1
) in persona del Ministro pro tempore (e non del Prefetto pro tempore) Parte_1
notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, donde la radicale nullità dell'atto
(ricorso) mediante il quale il presente giudizio è stato introdotto e, per l'effetto, non essendo tutto ciò stato rilevato dal Giudice di prime cure se del caso disponendo il rinnovo della notifica dell'atto introduttivo emendato dai vizi da cui è affetto, la conseguente radicale nullità dell'appellata sentenza n. 453/2019 del Tribunale Civile di
Latina, Sezione 1a, Dott. Facchini, pronunciata il 20 febbraio 2019, ed eventualmente rimettere le parti dinanzi al giudice adito;
in via ancora più gradata, e per la non creduta ipotesi di rigetto dei primi tre motivi di appello, accertare e dichiarare che ai sensi dell'art. 12 dell'Accordo Quadro fra la Parte_1
r.g. n. 5982/2019 2 di e gli affidatari del servizio di accoglienza e degli artt. 5, 6 e 14 della Pt_1
Convenzione regolante il rapporto fra la predetta e l' Parte_1 Controparte_3
la penale comminata a quest'ultima era stata correttamente determinata e, per
[...]
l'effetto, accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso in opposizione nella parte in cui si era sostenuto che nel calcolare l'entità della penale la Parte_1
aveva considerato il numero complessivo degli ospiti accolti da
[...]
essa opponente invece di considerare il numero degli ospiti presenti nella struttura sita in Via Antonio Zara interessata dall'ispezione nel corso della quale erano emerse le inadempienze nell'espletamento dei servizi oggetto di affidamento sanzionate con
l'applicazione della penale e, per l'effetto, in tal senso riformare l'appellata sentenza n.
453/2019 del Tribunale Civile di Latina, Sezione 1a, Dott. Facchini, pronunciata il 20 febbraio 2019, con ogni conseguente statuizione in ordine a spese, diritti ed onorari dei due gradi del giudizio”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda
e/o istanza avversaria così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.,
l'appello proposto per le ragioni indicate in atto;
sempre in via preliminare rigettare le eccezioni preliminari e di rito sollevate con l'atto
d'appello;
NEL MERITO, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dall'Avvocatura Generale dello Stato, confermando la sentenza n. 453/2019 resa dal Tribunale di Latina, dott.ssa Facchini in data 20.02.2019 e depositata in pari data, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e C.P.A.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
La e il Parte_1 [...]
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 453/2019 del CP_1
r.g. n. 5982/2019 3 Tribunale di Latina, che aveva parzialmente accolto il ricorso avverso il
Decreto prefettizio prot. n. 26232 del 31.10.2017 proposto dall
[...]
, la quale si era vista comminare la decurtazione della somma Controparte_3
di € 12.349,13 dal compenso mensile di luglio 2017 a seguito del riscontro di plurime inadempienze. Detta associazione aveva stipulato con la Parte_1
una Convenzione per la messa a disposizione di posti straordinari per
[...]
assicurare i servizi di accoglienza ed i servizi connessi ai cittadini stranieri richiedenti asilo ed in occasione di un'ispezione condotta il 06.10.2017 da funzionari della erano state rilevate varie criticità che Parte_1
avevano comportato l'applicazione della penale di cui all'art. 14 della
Convenzione, secondo cui “ciascuna contestazione di irregolarità di servizio o di violazione delle norme igienico – sanitarie” comportava una penalità “di importo fino al 5% del prezzo dovuto, al netto dell'IVA, per ogni alloggiamento per il quale si è verificata l'inadempienza”. Con il menzionato Decreto prefettizio era stata applicata una penale corrispondente al 3% del compenso previsto per il mese di luglio 2017 (di € 12.349,13).
La sentenza appellata aveva ravvisato un errore di calcolo nel provvedimento sanzionatorio, dovendo la penale essere calcolata sul numero degli ospiti presenti nella struttura ispezionata (1.169) e non sul numero degli ospiti allocati anche presso altre sedi della medesima associazione.
Conseguentemente, aveva rideterminato in € 1.119,78 oltre interessi legali l'importo della decurtazione operata dalla , compensando Parte_1
per intero tra le parti le spese di lite.
La e il impugnano la sentenza Parte_1 Controparte_1
ritenendola erronea nelle parti in cui:
1) era stata respinta l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di
Latina, stante l'inderogabilità della prevalenza del c.d. foro erariale dall'accordo delle parti, con conseguente inoperatività dell'art. 20 della richiamata Convenzione, e avuto riguardo ad entrambi i criteri indicati nell'art. 25 c.p.c., il luogo in cui è sorta l'obbligazione ed il luogo in cui l'obbligazione deve essere adempiuta;
2) non aveva disposto ai sensi dell'art. 4 D.L.vo n. 150/2011 il mutamento del rito, nonostante la causa avente ad oggetto l'accertamento della legittimità
r.g. n. 5982/2019 4 dell'applicazione della penale di cui all'art. 14 della Convenzione e la sua quantificazione fosse stata irritualmente introdotta con ricorso ex art. 5
D.L.vo cit.;
3) aveva respinto l'eccezione tempestivamente sollevata di carenza di soggettività e capacità giuridica della convenuta , che Parte_1
non può essere parte di contratti, convenzioni o accordi e che è priva di qualsivoglia legittimazione, sostanziale e processuale;
4) aveva erroneamente determinato l'importo della decurtazione sul compenso mensile dovuto all' non considerando che la penale CP_3
andava calcolata ai sensi dell'art. 14 della Convenzione, che non fa riferimento a persone ospitate nella singola struttura, e fraintendendo il significato dell'allocuzione “per ogni alloggiamento per il quale si è verificata
l'inadempienza” di cui al citato art. 14, che allude all'applicazione di più penali laddove fossero state rilevate irregolarità in più strutture.
In data 30.01.2020 si è tempestivamente costituita l' Controparte_3
in persona del presidente p.t., che ha eccepito l'inammissibilità
[...]
dell'appello e ne ha richiesto il rigetto in quanto infondato.
All'atto del deposito della memoria di replica di parte appellata, quando la causa era già stata trattenuta in decisione, si è avuto contezza che in data
27.07.2023 l' era stata cancellata dal Repertorio Controparte_3
Economico Amministrativo (REA) per cessata attività. Nel dare notizia di questo evento il procuratore dell'associazione ha rappresentato che l'associazione non aveva mai agito esecutivamente per il recupero del credito riconosciutole dalla sentenza appellata e che la cancellazione dal registro delle imprese (n.d.r. dal REA) vale come rinuncia dell'associazione alla propria pretesa creditoria, instando conseguentemente per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Invero, l'oggetto del presente giudizio non è l'accertamento del credito relativo alla corresponsione del compenso per l'attività di messa a disposizione di posti straordinari per assicurare i servizi di accoglienza ed i servizi connessi ai cittadini stranieri richiedenti asilo di cui è titolare l'associazione appellata, bensì l'accertamento della legittimità dell'applicazione della penale prevista dall'art. 14 della Convenzione e la sua quantificazione. E' appena il caso di r.g. n. 5982/2019 5 rilevare peraltro che lo scioglimento di un'associazione non riconosciuta, qual è
non ne determina l'automatica perdita della capacità di stare Controparte_3
in giudizio “permanendo in vita l'associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti (cd. principio di "ultrattività" dell'associazione disciolta) tramite i precedenti titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di
"prorogatio" (così, Cass. n. 30606/2018).
Il primo motivo di appello è fondato.
Parte convenuta del giudizio incardinato dall' Controparte_3
dinanzi al Tribunale di Latina è un'Amministrazione dello Stato, nello
[...]
specifico il , non avendo legittimazione processuale Controparte_1
(passiva) la , che è mera articolazione periferica di detto Parte_1
. Al riguardo, è opportuno rammentare che le Prefetture hanno CP_1
legittimazione processuale passiva solo ed esclusivamente nei casi in cui determinate norme di legge attribuiscano loro una specifica autonomia funzionale nell'esercizio della quale sia stato adottato il provvedimento oggetto della controversia, come ad esempio l'art. 23 legge n. 689/1981 in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione con la quale è stata comminata una sanzione amministrativa o l'art. 13 D.L.vo 286/1998 in tema di espulsione amministrativa dello straniero.
Al di fuori di tali ipotesi specifiche e tassative, vale la regola generale codificata dall'art. 11 R.D. 1611/1933 (come modificato dall'art.1 legge n.
260/1958), secondo la quale “tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonche' le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria innanzi alla quale e' portata la causa, nella persona del Ministro competente” (v. Cass. n. 269/2020).
Ora, l'art. 25 c.p.c., a norma del quale “per le cause nelle quali è parte un' amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell' Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si r.g. n. 5982/2019 6 trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie” e “quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda”, stabilisce un'ipotesi di competenza inderogabile, che prevale su ogni altra competenza, pur se anch'essa inderogabile, e che non può essere derogata per accordo preventivo delle parti (art. 28 c.p.c.), come accaduto nel caso di specie, con la conseguenza che la relativa violazione è rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di appello (nel caso di specie è stata peraltro tempestivamente eccepita nel giudizio di primo grado). Il c.d. foro erariale ha natura inderogabile per espressa previsione normativa (art. 6 R.D. n. 1611/1933) ed è sottratto persino alla disponibilità dell'amministrazione.
Al contrario di quanto dedotto da parte appellata, l'art. 25 c.p.c. trova applicazione anche quando l'Amministrazione dello Stato agisce o resiste in materia nella quale opera iure privatorum.
Se, infatti, per gli enti pubblici non statali convenuti le norme della contabilità di Stato, che fissano il luogo di adempimento dell'obbligazione in quello in cui ha sede l'ufficio di tesoreria dell'ente preposto al pagamento, valgono ad individuare il c.d. forum destinatae solutionis, eventualmente in deroga alla regola generale di cui all'art.1182 c.c., ma non rendono detto foro esclusivo né inderogabile, sicché la competenza per territorio dovrebbe ben potersi radicare sulla base di uno dei fori alternativi di cui agli artt. 18, 19 e 20
c.p.c. (v. Cass. n. 270/2015, v. Corte App. Roma, n. 4357/2024), laddove ad essere convenuta sia, come nel caso di specie, un'Amministrazione dello Stato “le norme di contabilità non solo individuano il luogo di adempimento dell'obbligazione ma concorrono a fissare, in via diretta, i criteri inderogabili di collegamento in base ai quali si determina il distretto del giudice territorialmente competente per la domanda proposta (art.25, secondo periodo, c.p.c.); quest'ultimo, dunque, va identificato nel giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato che opera nel distretto in cui è sorta l'obbligazione o deve avvenire l'adempimento o, più in generale, si trova la cosa oggetto della domanda, la cui competenza per territorio, integrando competenza del foro erariale, va qualificata come funzionale e inderogabile (cfr. già Cass.
r.g. n. 5982/2019 7 22/07/2004, n. 13796 e, più recentemente, Cass. 26/11/2020, n.26883)” (così, Cass. n.
32766/2022).
Nel caso di specie, è indubbio che la competenza per territorio si radichi in capo al Tribunale di Roma, atteso che il luogo d'insorgenza dell'obbligazione coincideva con il luogo in cui era stata sottoscritta la Convenzione (Latina), che rientra nel distretto territoriale dell'Avvocatura Generale dello Stato. Anche applicando gli altri criteri codificati dall'art. 25 c.p.c. (luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita e luogo in cui si trova la cosa immobile oggetto della domanda) si perviene al medesimo risultato, posto che tanto il domicilio del creditore quanto l'immobile sede dell'associazione nel quale sono state riscontrate le irregolarità sono ubicati nel circondario del Tribunale di Latina, sicché la causa va devoluta alla cognizione del Tribunale del luogo in cui ha sede la Corte d'Appello, presso la quale insistono gli uffici (distrettuali) dell'Avvocatura Generale dello Stato, dunque il Tribunale di Roma.
E dinanzi al Tribunale di Roma il giudizio andrà riassunto “non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione
- che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto” (così, Cass. ord. n. 13439/2020;
v. anche C. App. Napoli, sent. n. 2232/2022).
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e della scarsa complessità della stessa, mentre per il precedente grado di giudizio la soccombenza su una questione processuale, mal valutata dal Giudice di prime cure, giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
r.g. n. 5982/2019 8 a) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Latina e annulla la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellata in persona del Controparte_3
legale rappresentante p.t. a rifondere al appellante le spese di CP_1
lite da questo anticipate, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, per il presente giudizio, mentre dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite per il precedente grado di giudizio.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Corte d'Appello del giorno
13.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5982/2019 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5982 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 19.06.2024 e vertente
T R A
(C.F. Parte_1
), in persona del Prefetto p.t., e P.IVA_1 Controparte_1
(C.F. ), in persona del rappresentati e difesi ex lege P.IVA_2 CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3 legale rappresentante p.t., con sede in Fondi, Via Enrico Fermi n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Ylenia Pannone
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 5982/2019 1 “Voglia l'adita Corte d'Appello Civile in via principale accertare e dichiarare che, ai sensi dell'articolo 25 del Codice di Procedura Civile il cui disposto non poteva essere derogato mediante l'art. 20 della Convenzione regolante il rapporto fra le parti, la cognizione della controversia avente ad oggetto la legittimità (o meno) dell'applicazione della penale e la corretta (o meno) determinazione della sua entità spettava e spetta al
Tribunale Civile di Roma e, per l'effetto, in tal senso riformare l'appellata sentenza n.
453/2019 del Tribunale Civile di Latina, Sezione 1°, Dott. Facchini, pronunciata il 20 febbraio 2019, pubblicata il 20 febbraio 2019, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale
Civile di Roma;
in subordine e per la non creduta ipotesi di rigetto del primo motivo di appello, accertare e dichiarare che la presente controversia avente ad oggetto la legittimità (o meno) dell'applicazione della penale e la corretta (o meno) determinazione della sua entità deve essere trattata con il rito ordinario di cognizione di cui ai Titoli I e
III del libro secondo del Codice di Procedura Civile, ragion per cui siccome era stata introdotta mediante ricorso ex art. 5 del D.L.vo 150/2011 quale primo atto si imponeva la conversione del rito ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto legislativo e che
l'omissione di tale adempimento rende radicalmente nulla la sentenza impugnata, per
l'effetto, in tal senso, riformare l'appellata sentenza n. 453/2019 del Tribunale Civile di
Latina, Sezione 1a, Dott. Facchini, pronunciata il 20 febbraio 2019, pubblicata il 20 febbraio 2019, rimettendo le parti dinanzi al giudice adito;
in ulteriore subordine e per la non creduta ipotesi di rigetto dei primi due motivi di appello, accertare e dichiarare che la presente controversia avente ad oggetto la legittimità (o meno) dell'applicazione della penale e la corretta (o meno) determinazione della sua entità doveva essere instaurata con atto di citazione nei confronti del (e non della Controparte_1
) in persona del Ministro pro tempore (e non del Prefetto pro tempore) Parte_1
notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, donde la radicale nullità dell'atto
(ricorso) mediante il quale il presente giudizio è stato introdotto e, per l'effetto, non essendo tutto ciò stato rilevato dal Giudice di prime cure se del caso disponendo il rinnovo della notifica dell'atto introduttivo emendato dai vizi da cui è affetto, la conseguente radicale nullità dell'appellata sentenza n. 453/2019 del Tribunale Civile di
Latina, Sezione 1a, Dott. Facchini, pronunciata il 20 febbraio 2019, ed eventualmente rimettere le parti dinanzi al giudice adito;
in via ancora più gradata, e per la non creduta ipotesi di rigetto dei primi tre motivi di appello, accertare e dichiarare che ai sensi dell'art. 12 dell'Accordo Quadro fra la Parte_1
r.g. n. 5982/2019 2 di e gli affidatari del servizio di accoglienza e degli artt. 5, 6 e 14 della Pt_1
Convenzione regolante il rapporto fra la predetta e l' Parte_1 Controparte_3
la penale comminata a quest'ultima era stata correttamente determinata e, per
[...]
l'effetto, accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso in opposizione nella parte in cui si era sostenuto che nel calcolare l'entità della penale la Parte_1
aveva considerato il numero complessivo degli ospiti accolti da
[...]
essa opponente invece di considerare il numero degli ospiti presenti nella struttura sita in Via Antonio Zara interessata dall'ispezione nel corso della quale erano emerse le inadempienze nell'espletamento dei servizi oggetto di affidamento sanzionate con
l'applicazione della penale e, per l'effetto, in tal senso riformare l'appellata sentenza n.
453/2019 del Tribunale Civile di Latina, Sezione 1a, Dott. Facchini, pronunciata il 20 febbraio 2019, con ogni conseguente statuizione in ordine a spese, diritti ed onorari dei due gradi del giudizio”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda
e/o istanza avversaria così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.,
l'appello proposto per le ragioni indicate in atto;
sempre in via preliminare rigettare le eccezioni preliminari e di rito sollevate con l'atto
d'appello;
NEL MERITO, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dall'Avvocatura Generale dello Stato, confermando la sentenza n. 453/2019 resa dal Tribunale di Latina, dott.ssa Facchini in data 20.02.2019 e depositata in pari data, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e C.P.A.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
La e il Parte_1 [...]
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 453/2019 del CP_1
r.g. n. 5982/2019 3 Tribunale di Latina, che aveva parzialmente accolto il ricorso avverso il
Decreto prefettizio prot. n. 26232 del 31.10.2017 proposto dall
[...]
, la quale si era vista comminare la decurtazione della somma Controparte_3
di € 12.349,13 dal compenso mensile di luglio 2017 a seguito del riscontro di plurime inadempienze. Detta associazione aveva stipulato con la Parte_1
una Convenzione per la messa a disposizione di posti straordinari per
[...]
assicurare i servizi di accoglienza ed i servizi connessi ai cittadini stranieri richiedenti asilo ed in occasione di un'ispezione condotta il 06.10.2017 da funzionari della erano state rilevate varie criticità che Parte_1
avevano comportato l'applicazione della penale di cui all'art. 14 della
Convenzione, secondo cui “ciascuna contestazione di irregolarità di servizio o di violazione delle norme igienico – sanitarie” comportava una penalità “di importo fino al 5% del prezzo dovuto, al netto dell'IVA, per ogni alloggiamento per il quale si è verificata l'inadempienza”. Con il menzionato Decreto prefettizio era stata applicata una penale corrispondente al 3% del compenso previsto per il mese di luglio 2017 (di € 12.349,13).
La sentenza appellata aveva ravvisato un errore di calcolo nel provvedimento sanzionatorio, dovendo la penale essere calcolata sul numero degli ospiti presenti nella struttura ispezionata (1.169) e non sul numero degli ospiti allocati anche presso altre sedi della medesima associazione.
Conseguentemente, aveva rideterminato in € 1.119,78 oltre interessi legali l'importo della decurtazione operata dalla , compensando Parte_1
per intero tra le parti le spese di lite.
La e il impugnano la sentenza Parte_1 Controparte_1
ritenendola erronea nelle parti in cui:
1) era stata respinta l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di
Latina, stante l'inderogabilità della prevalenza del c.d. foro erariale dall'accordo delle parti, con conseguente inoperatività dell'art. 20 della richiamata Convenzione, e avuto riguardo ad entrambi i criteri indicati nell'art. 25 c.p.c., il luogo in cui è sorta l'obbligazione ed il luogo in cui l'obbligazione deve essere adempiuta;
2) non aveva disposto ai sensi dell'art. 4 D.L.vo n. 150/2011 il mutamento del rito, nonostante la causa avente ad oggetto l'accertamento della legittimità
r.g. n. 5982/2019 4 dell'applicazione della penale di cui all'art. 14 della Convenzione e la sua quantificazione fosse stata irritualmente introdotta con ricorso ex art. 5
D.L.vo cit.;
3) aveva respinto l'eccezione tempestivamente sollevata di carenza di soggettività e capacità giuridica della convenuta , che Parte_1
non può essere parte di contratti, convenzioni o accordi e che è priva di qualsivoglia legittimazione, sostanziale e processuale;
4) aveva erroneamente determinato l'importo della decurtazione sul compenso mensile dovuto all' non considerando che la penale CP_3
andava calcolata ai sensi dell'art. 14 della Convenzione, che non fa riferimento a persone ospitate nella singola struttura, e fraintendendo il significato dell'allocuzione “per ogni alloggiamento per il quale si è verificata
l'inadempienza” di cui al citato art. 14, che allude all'applicazione di più penali laddove fossero state rilevate irregolarità in più strutture.
In data 30.01.2020 si è tempestivamente costituita l' Controparte_3
in persona del presidente p.t., che ha eccepito l'inammissibilità
[...]
dell'appello e ne ha richiesto il rigetto in quanto infondato.
All'atto del deposito della memoria di replica di parte appellata, quando la causa era già stata trattenuta in decisione, si è avuto contezza che in data
27.07.2023 l' era stata cancellata dal Repertorio Controparte_3
Economico Amministrativo (REA) per cessata attività. Nel dare notizia di questo evento il procuratore dell'associazione ha rappresentato che l'associazione non aveva mai agito esecutivamente per il recupero del credito riconosciutole dalla sentenza appellata e che la cancellazione dal registro delle imprese (n.d.r. dal REA) vale come rinuncia dell'associazione alla propria pretesa creditoria, instando conseguentemente per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Invero, l'oggetto del presente giudizio non è l'accertamento del credito relativo alla corresponsione del compenso per l'attività di messa a disposizione di posti straordinari per assicurare i servizi di accoglienza ed i servizi connessi ai cittadini stranieri richiedenti asilo di cui è titolare l'associazione appellata, bensì l'accertamento della legittimità dell'applicazione della penale prevista dall'art. 14 della Convenzione e la sua quantificazione. E' appena il caso di r.g. n. 5982/2019 5 rilevare peraltro che lo scioglimento di un'associazione non riconosciuta, qual è
non ne determina l'automatica perdita della capacità di stare Controparte_3
in giudizio “permanendo in vita l'associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti (cd. principio di "ultrattività" dell'associazione disciolta) tramite i precedenti titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di
"prorogatio" (così, Cass. n. 30606/2018).
Il primo motivo di appello è fondato.
Parte convenuta del giudizio incardinato dall' Controparte_3
dinanzi al Tribunale di Latina è un'Amministrazione dello Stato, nello
[...]
specifico il , non avendo legittimazione processuale Controparte_1
(passiva) la , che è mera articolazione periferica di detto Parte_1
. Al riguardo, è opportuno rammentare che le Prefetture hanno CP_1
legittimazione processuale passiva solo ed esclusivamente nei casi in cui determinate norme di legge attribuiscano loro una specifica autonomia funzionale nell'esercizio della quale sia stato adottato il provvedimento oggetto della controversia, come ad esempio l'art. 23 legge n. 689/1981 in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione con la quale è stata comminata una sanzione amministrativa o l'art. 13 D.L.vo 286/1998 in tema di espulsione amministrativa dello straniero.
Al di fuori di tali ipotesi specifiche e tassative, vale la regola generale codificata dall'art. 11 R.D. 1611/1933 (come modificato dall'art.1 legge n.
260/1958), secondo la quale “tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonche' le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria innanzi alla quale e' portata la causa, nella persona del Ministro competente” (v. Cass. n. 269/2020).
Ora, l'art. 25 c.p.c., a norma del quale “per le cause nelle quali è parte un' amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell' Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si r.g. n. 5982/2019 6 trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie” e “quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda”, stabilisce un'ipotesi di competenza inderogabile, che prevale su ogni altra competenza, pur se anch'essa inderogabile, e che non può essere derogata per accordo preventivo delle parti (art. 28 c.p.c.), come accaduto nel caso di specie, con la conseguenza che la relativa violazione è rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di appello (nel caso di specie è stata peraltro tempestivamente eccepita nel giudizio di primo grado). Il c.d. foro erariale ha natura inderogabile per espressa previsione normativa (art. 6 R.D. n. 1611/1933) ed è sottratto persino alla disponibilità dell'amministrazione.
Al contrario di quanto dedotto da parte appellata, l'art. 25 c.p.c. trova applicazione anche quando l'Amministrazione dello Stato agisce o resiste in materia nella quale opera iure privatorum.
Se, infatti, per gli enti pubblici non statali convenuti le norme della contabilità di Stato, che fissano il luogo di adempimento dell'obbligazione in quello in cui ha sede l'ufficio di tesoreria dell'ente preposto al pagamento, valgono ad individuare il c.d. forum destinatae solutionis, eventualmente in deroga alla regola generale di cui all'art.1182 c.c., ma non rendono detto foro esclusivo né inderogabile, sicché la competenza per territorio dovrebbe ben potersi radicare sulla base di uno dei fori alternativi di cui agli artt. 18, 19 e 20
c.p.c. (v. Cass. n. 270/2015, v. Corte App. Roma, n. 4357/2024), laddove ad essere convenuta sia, come nel caso di specie, un'Amministrazione dello Stato “le norme di contabilità non solo individuano il luogo di adempimento dell'obbligazione ma concorrono a fissare, in via diretta, i criteri inderogabili di collegamento in base ai quali si determina il distretto del giudice territorialmente competente per la domanda proposta (art.25, secondo periodo, c.p.c.); quest'ultimo, dunque, va identificato nel giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato che opera nel distretto in cui è sorta l'obbligazione o deve avvenire l'adempimento o, più in generale, si trova la cosa oggetto della domanda, la cui competenza per territorio, integrando competenza del foro erariale, va qualificata come funzionale e inderogabile (cfr. già Cass.
r.g. n. 5982/2019 7 22/07/2004, n. 13796 e, più recentemente, Cass. 26/11/2020, n.26883)” (così, Cass. n.
32766/2022).
Nel caso di specie, è indubbio che la competenza per territorio si radichi in capo al Tribunale di Roma, atteso che il luogo d'insorgenza dell'obbligazione coincideva con il luogo in cui era stata sottoscritta la Convenzione (Latina), che rientra nel distretto territoriale dell'Avvocatura Generale dello Stato. Anche applicando gli altri criteri codificati dall'art. 25 c.p.c. (luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita e luogo in cui si trova la cosa immobile oggetto della domanda) si perviene al medesimo risultato, posto che tanto il domicilio del creditore quanto l'immobile sede dell'associazione nel quale sono state riscontrate le irregolarità sono ubicati nel circondario del Tribunale di Latina, sicché la causa va devoluta alla cognizione del Tribunale del luogo in cui ha sede la Corte d'Appello, presso la quale insistono gli uffici (distrettuali) dell'Avvocatura Generale dello Stato, dunque il Tribunale di Roma.
E dinanzi al Tribunale di Roma il giudizio andrà riassunto “non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione
- che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto” (così, Cass. ord. n. 13439/2020;
v. anche C. App. Napoli, sent. n. 2232/2022).
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e della scarsa complessità della stessa, mentre per il precedente grado di giudizio la soccombenza su una questione processuale, mal valutata dal Giudice di prime cure, giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
r.g. n. 5982/2019 8 a) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Latina e annulla la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellata in persona del Controparte_3
legale rappresentante p.t. a rifondere al appellante le spese di CP_1
lite da questo anticipate, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, per il presente giudizio, mentre dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite per il precedente grado di giudizio.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Corte d'Appello del giorno
13.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5982/2019 9