Sentenza 6 giugno 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/2003, n. 9119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9119 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO 0 /09 Lavoro Composta dagli Ill ri Magi ra Dott. Erminio RA ANANT Presidente R.G.N. 18997/00 Cron. 20035 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud.19/02/03 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere - ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: CI IA EN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ACQUARO 8 SCALA B INT 8, presso lo studio dell'avvocato GIULIO DI GIOIA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO IANNUCCI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS 1 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Centrale dell'Istituto, 1'Avvocaturapresso e difeso dagli avvocati CLEMENTINA 2003 rappresentato PULLI, FABIO FONZO, DOMENICO PONTURO, giusta delega in 1071 -1- calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato - avverso la sentenza n. 415/00 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 18/07/00 R.G. N. 106/99; | udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/03 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato PULLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 18997/00 Svolgimento del processo Con la sentenza in epigrafe specificata, il Tribunale di Benevento, accogliendo l'appello dell'INPS e riformando la decisione di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'attuale ricorrente relativamente alla restituzione del 50% dei contributi agricoli versati per gli anni 1990 e 1991 dalle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla siccità verificatasi in quegli anni, ex art. 9 del decreto legge n. 367 del 1990, convertito in legge n. 31 del 1991. I giudici di appello hanno ritenuto che il controllo sui presupposti della richiesta esenzione contributiva, demandato alle regioni, non era mai stato attivato, non avendo in particolare l'azienda presentato alcuna domanda alla regione, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per rendere possibile il controllo stesso;
pertanto, l'azienda non poteva beneficiare, nella specie, della sanatoria di cui all'art. 18, comma 18, della legge n. 724 del 1994, che aveva riconosciuto l'esonero contributivo sulla base della dichiarazione sostitutiva a suo tempo>> prodotta. Per la cassazione di questa pronuncia la parte privata ricorre con due motivi di impugnazione. L'Istituto ha depositato procura. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.M. 3 dicembre 1990 n. 237, degli art. 9 e 10 del decreto legge 6 dicembre 1990 n. 367, convertito con modificazioni nella legge 30 gennaio 1991 n. 31, dell'art. 5 della legge 4 febbraio 1992 n. 185, pey 3 dell'art. 18, comma 18, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, dell'art. 12 delle Preleggi. Si sostiene che la domanda alla regione con allegazione di dichiarazione sostitutiva riguarda solo le provvidenze regionali, mentre l'onere di tale dichiarazione è stato introdotto solo nel 1994; in ogni caso, l'art. 18, comma 18, cit. deve essere interpretato in modo estensivo o analogico sì da ritenere consentita la presentazione della domanda dopo il 1994 con dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, e ciò anche se la domanda di rimborso sia stata presentata dopo il 1994, atteso che non si è verificata. alcuna decadenza;
non è possibile, pertanto, distinguere fra imprese che hanno presentato la domanda alla regione prima del 31 dicembre 1994 (data di entrata in vigore del'art. 18 cit.) ed imprese che tale domanda hanno presentato dopo tale data. Con il secondo motivo si denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, osservandosi che il Tribunale ha escluso, da un lato, la decadenza, ma, dall'altro, interpretando l'art. 18 cit., 1'ha ritenuta sussistente, respingendo la domanda in quanto, in sostanza, tardiva, e cioè successiva al 31 dicembre 1994. I due motivi di ricorso, che vanno trattati congiuntamente, non sono fondati. La questione in esame è stata già decisa da questa Corte in analoghe controversie, in base a considerazioni che devono essere qui ribadite (v. Cass. 2 maggio 2002 n. 6264 e n. 6270). Fley 4 L'art. 9 del citato decreto legge n. 367 del 1990, convertito con modificazioni nella legge n. 31 del 1991, dispone che alle aziende agricole colpite da siccità nell'annata agraria 1989-90, aventi diritto, nel decennio 1981-90, per almeno tre annate agrarie, anche non consecutive, alle provvidenze regionali di cui all'art. 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge n. 590 del 1981 (cioè, rispettivamente, il contributo una tantum per la ricostruzione del capitale di conduzione e il prestito quinquennale per la provvista del capitale di esercizio), è concesso l'esonero nella misura del 50% dal pagamento dei contributi previdenziali e di assistenza dovuti per gli anni 1990 e 1991. Il presupposto di tale beneficio straordinario è costituito, come prevede la disposizione in esame, dal fatto che le aziende agricole danneggiate risultino aventi diritto>>, nel decennio suddetto (per almeno tre annate agrarie anche non consecutive), alle provvidenze economiche previste dalla legge n. 590 del 1981; si tratta, quindi, di un beneficio di secondo livello, cioè di una provvidenza straordinaria in aggiunta a provvidenze ordinarie e condizionata al fatto di aver avuto diritto a queste ultime. Di conseguenza, l'azienda agricola che aspiri al beneficio deve comprovare appunto la spettanza (per tre anni nel decennio} di tali -provvidenze, erogate dalle regioni secondo quanto previsto dal successivo art. 10 dello stesso decreto legge n. 367 del 1990 - sulla base della presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine all'entità del danno subito nell'annata agraria 1989-90, che la legge n. 590 del 1981 richiede in misura non inferiore al 35% della produzione lorda Fey 5 globale, e al possesso dei requisiti richiesti dall'art. 1, secondo comma, lettere b) e c), della medesima legge. Questa interpretazione dell'art. 9 cit. è supportata dall'art. 18, comma 18, della legge n. 724 del 1994: nel contesto del condono previdenziale e assistenziale, il legislatore - prendendo atto del fatto che erano spesso mancati da parte delle regioni il controllo e la verifica insiți nella concezione dell'esenzione contributiva in questione come beneficio di secondo livello, conseguente al riconoscimento delle provvidenze regionali - ha introdotto una previsione di sanatoria, stabilendo che, qualora le competenti autorità regionali non abbiano proceduto all'accertamento dei danni subiti dalle singole aziende agricole, il diritto alle agevolazioni contributive è riconosciuto sulla base delle dichiarazioni sostitutive prodotte a suo tempo>> dalle ditte interessate. Tale disposizione di sanatoria non può che riguardare esclusivamente le aziende agricole che all'epoca avevano diligentemente presentato la domanda di esonero contributivo (allo SCAU) e che però vedevano la loro pretesa ostacolata di fatto dall'inerzia delle regioni;
essa non riguarda, invece, le aziende che per anni erano rimaste inerti e che, dopo la disposizione di sanatoria, avevano inoltrato per la prima volta (all'INPS, subentrato allo SCAU) la domanda di esenzione contributiva allegando (ora per allora) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: è evidente che, in tale ipotesi, non vi sarebbe alcuna inadempienza delle regioni, alle quali nessuna verifica poteva essere stata chiesta, dacché nessuna domanda di riconoscimento del beneficio era stata a suo tempo inoltrata. Fel 6 Emerge, allora, come sia destituita di fondamento l'interpretazione fatta propria da parte ricorrente, la quale ha ritenuto di non dover allegare né provare quello che era l'effettivo presupposto del beneficio richiesto, non avendo neppure inoltrato - come accertato dal Tribunale - alcuna domanda alla regione, con la conseguenza che non era stato reso possibile l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla legge. La pronuncia impugnata-pur sintetica nella motivazione risulta dunque- corretta nel decisum, per avere ritenuto non provato il presupposto dell'esenzione contributiva rivendicata e per avere esattamente colto la correlazione esistente fra l'esenzione contributiva ed i controlli e le verifiche del danno subito dall'azienda agricola, che erano demandati alle regioni. Il Tribunale, in particolare, ha valorizzato la circostanza della mancata presentazione di una domanda alla regione, che, pur non essendo risolutiva in sé (che nell'art. 9 cit. non è formalizzato un vero e proprio atto di impulso della verifica regionale), è comunque indicativa della mancata sussistenza del presupposto dell'invocata esenzione contributiva che, in quanto beneficio di secondo livello, presupponeva che in precedenza l'azienda avesse chiesto alla regione, e ottenuto, il riconoscimento del diritto alle provvidenze economiche (con conseguente inserimento nell'elenco nominativo che la regione doveva compilare ex art. 10, secondo comma, del decreto legge n. 367 del 1990): circostanza, questa, che l'azienda ricorrente non ha né allegato, né comprovato. Ne deriva, conclusivamente, che il ricorso va respinto. Jur Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spes e di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso, in Roma, il 19 febbraio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente huimiePro Florists Upperialiulls IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Boggi, -6611 2023 IL CANCELLIERE 8