Ordinanza cautelare 26 settembre 2019
Sentenza 21 giugno 2022
Decreto collegiale 12 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 21/06/2022, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/06/2022
N. 01020/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01090/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 1090 del 2019, proposto da:
- RI TA IO, rappresentata e difesa dall’Avv. Anna Sabato, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Nardò, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del diniego di sanatoria edilizia prot. n. 11581/95-22524/2019 emesso dal Comune di Nardò - Area Funzionale 4 - Servizio urbanistica ed edilizia residenziale pubblica - Edilizia pubblica privata - Controlli tecnici sul territorio, notificato in data 21 maggio 2019;
- nonché di ogni altro atto connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica dell’8 giugno 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- la sig.ra IO RI TA, divenuta proprietaria nel corso del 1995 dell’immobile sito in Nardò, località Santa Caterina, via Corsica 8, presentava il 31 marzo dello stesso 1995 un’istanza di sanatoria relativamente ad un vano di 20 mq presente al primo piano dell’immobile.
- seguivano: il nulla-osta idrogeologico in data 29 aprile 1998, prot. n. 9054, della Regione Puglia; il parere favorevole in data 11 giugno 2003 della Commissione Edilizia Comunale; il parere favorevole in data 19 giugno 2003 della Commissione Paesaggistica; la nota prot. n. 16647 del 1° ottobre 2003 con cui la Soprintendenza osservava che non vi erano elementi che potessero giustificare l’annullamento del parere favorevole adottato dal Comune di Nardò.
- e tuttavia il procedimento, dopo il preavviso di diniego del 17/22 agosto 2018, si concludeva negativamente col provvedimento n. 22524/2019 del 15 maggio 2019.
- veniva dunque proposto il presente ricorso, così articolato: violazione e falsa applicazione della legge n. 47/1985; violazione e falsa applicazione legge n. 724/1994; violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 490/1999 s.m.i.
2.- Considerato che:
- l’impugnato diniego era riferito, avendo per il resto le pp.AA. interessate, come appena esposto, reso valutazioni favorevoli, agli esiti del verbale n. 93 del 22 ottobre 1994 con cui i Vigili Urbani Comune di Nardò rilevavano nei confronti del sig. OR PP, dante causa dell’odierna ricorrente, la costruzione appunto abusiva del vano in oggetto, di 20 mq, allo stato rustico e con l’impalcatura di sostegno del solaio di copertura ancora presente, e inoltre ‘ visto che dalla relazione tecnica allegata al verbale n. 93/94 risulta … che i lavori sono stati iniziati presumibilmente nell’anno in corso ’.
- sul punto la difesa del IO deduce tuttavia, senza essere smentita, che l’ispezione compiuta dai Vigili Urbani veniva svolta soltanto dall’esterno dell’immobile, senza alcun accertamento sullo stato del medesimo al suo interno, e che il vano era appunto già completato, come peraltro indicato in tutti gli atti del procedimento in parola, mancando soltanto la rimozione dei ponteggi da parte della ditta incaricata dei lavori.
3.- Osservato che:
- secondo il preferibile indirizzo della giurisprudenza, l’istanza di condono ex lege n. 724 del 1994 risulta ammissibile « allorché il manufatto abusivo abbia raggiunto la funzionalità propria della destinazione d’uso per la quale è stato richiesto, consentendosi, in particolare, il completamento delle sole opere già funzionalmente definite alla data del 31 dicembre 1993 (art. 39 della legge n. 724/94) e coincidenti, queste ultime, con la presenza di uno stato di avanzamento della realizzazione del manufatto tale da permetterne (fatte salve le sole rifiniture) la fruizione. In altri termini l’immobile condonabile deve consistere in un organismo edilizio con una sua ben configurata staticità e adeguata consistenza planovolumetrica, per il quale sia intervenuta l’ultimazione al rustico e cioè la intelaiatura, la copertura nonché i muri di tompagno (Cons. Stato, IV, n. 3837/2016) » (TAR Puglia Lecce, I, 4 novembre 2019, n. 1681).
- nel caso in esame le condizioni appena delineate non risultano concretamente smentite dagli atti della causa, tenuto conto delle modalità dell’accertamento condotto dalla Polizia Municipale e del carattere comunque incerto della relazione tecnica.
4.- Ritenuto che il ricorso dev’essere dunque, sulla base di tutto quanto fin qui esposto, accolto, e le spese di giudizio eccezionalmente dichiarate irripetibili, attesa la particolarità delle questioni trattate - fermo il diritto della ricorrente al rimborso del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1090 del 2019 indicato in epigrafe, lo accoglie.
Spese irripetibili - fermo il diritto della ricorrente al rimborso del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell’8 giugno 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
Con decreto collegiale n. 1209 del 12 luglio 2022, il Collegio ha disposto la correzione dell'errore materiale della sentenza n. 1020 del 21 giugno 2022 nel senso che la stessa riporti , quale difensore della sig.ra RI TA IO, anche l'Avv. Leonardo Massari. Lecce, 13 luglio 2022 Il Fuzionario Dott.ssa Mesagne Lucia