Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/05/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
n. 387/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 387 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: accertamento negativo e positivo del credito restitutorio da risoluzione contrattuale
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. C.F._2 Parte_3
), tutte rappresentate e difese, come da procura in atti, C.F._3 dall'Avv. CAPELLO ALBERTO (c.f. ) e dall'Avv. C.F._4
MASANTE SIMONA (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._5
presso il loro studio legale in Cuneo, Viale Angeli, n. 9;
ATTRICI-CONVENUTE IN RICONVENZIONALE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, come Controparte_1 C.F._6
da procura in atti, dall'Avv. MACRI' ELISABETTA (c.f. , da C.F._7
ritenersi elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo p.e.c.:
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CONVENUTO-ATTORE IN RICONVENZIONALE
1
Le parti hanno concluso come da verbale del 15/10/2024 . In particolare:
- Per le attrici:
“- reiectis adversis;
- previe le declaratoria di legge;
- eccepita inammissibilità ed improcedibilità di tutte e ciascuna domanda avversaria proposta ex artt. 1180 c.c. (ma nulla dato per riconosciuto od ammesso sul punto) e
1493 c.c. per mancato spiegamento in via riconvenzionale in comparsa costitutiva;
- nel merito, in subordine da rigettare per infondatezza;
- dato atto che non si accetta il contraddittorio nei confronti di domande od eccezioni nuove costituenti inammissibili mutationes libelli;
- richiamata, alla luce della definitiva sentenza 1316/2019 della Corte di appello di
Torino la previsione di cui all'art. 1458 c.c. ed il passaggio in giudicato di ogni suo decisum;
- previa ammessione dei sottotenorizzati capitoli di prova per interrogatorio e testi;
- dichiarare che il dott. non ha diritto di domandare alle attrici (e Controparte_1
vedersi quindi restituita) la somma di euro 30.000 in quanto corrisposta da soggetto terzo;
- in subordine, per mancata impugnazione della statuizione della Corte di Appello che non ne ha imposto la restituzione;
- con piena assolutoria delle attrici;
- contestati per genericità gli importi di euro 2.542,00 a titolo di IMU;
nonché di euro 207,00 a titolo di TASI e di euro 123,00 a titolo di TARI somme della cui richiesta di rimborso si chiede comunque il rigetto;
- contestato altresì l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte per onorari notarili;
- previa, solo occorrendo ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio formale
e testi da dedursi entro il termine all'uopo assegnato dal Tribunale nonché, occorrendo, di indagini grafologiche, estimatorie e contabili;
- eccepita in subordine, ma senza riconoscimento alcuno e salvo gravame, la prescrizione del credito (contestato) di euro 30.000 per infruttuoso spirare del
2 termine decennale;
- previa ammissione di C.T.U. volta a descrivere lo stato dell'immobile restituito alle odierne coeredi quantificando l'ammontare dei danni ed i costi per ricondurlo al suo precedente ordinario stato di manutenzione e conservazione;
- dichiarare tenuto e come tale condannare il dott. a risarcire le Controparte_1
attrici dei danni - occorrendo ex artt. 2051 c.c. e 2043 c.c. nell'importo che risulterà all'esito della esperenda istruttoria od equitativamente applicato;
- con la rivalutazione ed interessi sino al saldo effettivo”; reiterati i capitoli di prova per interrogatorio e testi;
- Per il convenuto:
“Disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso,
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
In via preliminare
- Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancanza e assoluta genericità della causa petendi
- In via principale
- Rigettare tutte le domande proposte dalle attrici in quanto infondate in fatto e in diritto
- Dato atto dell'intervenuta Sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1316/2019
RG n. 1161/2018 Repert. n. 1407/2019 del 30.7.2019 che ha dichiarato risolto il contratto 8.4.2011 a rogito Notaio rep. n.94446 – racc. n. 9602, Persona_1 confermata dall'ordinanza n.35786/21 della Corte di Cassazione
- Accertare e dichiarare tenute e, per l'effetto condannare le Signore Parte_1
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._1 Parte_2
), (c.f. , al C.F._2 Parte_3 C.F._3
versamento, in favore di (c.f. ) della somma di Controparte_1 C.F._6
€. 30.000,00 versata a titolo di acconto sul prezzo, oltre agli interessi maturati dalla data del rogito 8.4.2011 fino all'effettivo pagamento
- Accertare e dichiarare tenute e, per l'effetto condannare le Signore Parte_1
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._1 Parte_2
3 ), (c.f. , al C.F._2 Parte_3 C.F._3
versamento in favore di (c.f. ) della somma Controparte_1 C.F._6 complessiva somma accertanda e comunque non inferiore ad €. 2872,00, dallo stesso versata a titolo di imposte e tasse e relativi interessi
- con vittoria di spese, competenze di giudizio e del procedimento di mediazione, spese generali e accessori di legge, oltre I.V.A. e C.P.A.,
In via istruttoria:
Con riserva di presentare istanze, capitolare circostanze, chiedere ammissioni di prove per testi e interrogatorio formale e interpello di altro dedurre e produrre a seguito delle difese di controparte nel rispetto di quanto previsto dal codice di rito in ogni caso,
Con condanna delle Signore e al Parte_1 Parte_3 Parte_2
risarcimento del danno per lite temeraria ex art. art.96 c.p.c. nella misura che
l'Ill.mo Tribunale vorrà liquidare in via equitativa, con vittoria di spese, competenze di giudizio, spese generali e accessori di legge, oltre I.V.A. e C.P.A., anche relativamente alla procedura di mediazione”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Le sig.re e (nella indicata Parte_1 Parte_2 Parte_3
qualità di eredi di hanno convenuto in giudizio Persona_2 [...]
al fine di ottenere l'accertamento negativo del credito di Euro 30.000,00 CP_1
(oltre accessori) dallo stesso richiesto in sede di procedimento di mediazione instaurato ante causam in forza dell'intervenuta pronuncia della Corte di Appello di
Torino n. 1316/2019 (pubblicata in data 30/07/2019) di risoluzione giudiziale del contratto di compravendita del 8.4.2011 stipulato tra la de cuius Persona_2 ed il convenuto “per inadempimento di questi al pagamento del prezzo”,
[...] fondando la ritenuta insussistenza del debito sui seguenti due motivi: “A) La sentenza
1316/2019 della Corte di Appello di Torino non contiene alcuna condanna a carico
4 delle odierne attrici;
la somma pretesa non è pertanto né certa, né liquida, né esigibile./B) L'acconto-prezzo di euro 30.000 venne corrisposto dal dott.
[...]
: non è pertanto applicabile nella fattispecie la regola stabilita dall'art. 1458 CP_2 del codice”. Inoltre, le attrici hanno chiesto la condanna di al Controparte_1
risarcimento dei danni da incuria asseritamente arrecati all'immobile di cui al suddetto contratto di compravendita, che “abitato dalla de cuius sino al suo decesso, si trovava in ottime condizioni di conservazione e manutenzione”, quantificandoli nella somma di Euro 16.500,00 “oltre accessori di legge o nell'importo che risulterà all'esito della eventuale esperenda istruttoria”.
Con comparsa depositata in data 30.11.2022 si è costituito il convenuto, preliminarmente eccependo la nullità dell'atto di citazione per mancanza ed assoluta genericità della causa petendi e, nel merito, contestando la fondatezza delle domande attoree, evidenziando che il dovere di restituzione del prezzo corrisposto discende ex lege (art. 1493 c.c.) e l'irrilevanza circa la provenienza della provvista per la somma di Euro 30.000,00, pacificamente versata come acconto sul prezzo, nonché eccependo la genericità della “domanda” di prescrizione formulata (in subordine e salvo gravame) solo in sede di conclusioni, in ogni caso infondata. Inoltre, ha eccepito la genericità della domanda risarcitoria avanzata dalle attrici, basata sua una perizia di parte e senza che sia fornito alcun elemento di prova circa lo stato dell'appartamento alla morte della de cuius, rappresentando come siano state le attrici, nonostante le reiterate richieste di liberare l'immobile, a procedere in tal senso solo 13 mesi dopo la morte della sig.ra (in tale occasione sradicando le prese elettriche e le Persona_2 lampade e danneggiando in modo irreparabile l'impianto elettrico) e che, nonostante la pronuncia della Corte d'Appello di Torino ordinasse la trascrizione sin dal luglio
2019, le attrici non hanno richiesto le chiavi dell'immobile fino al mese di dicembre
2021 e non hanno provveduto a trascrivere il titolo per più di tre anni, costringendo il convenuto a continuare a sostenere i costi delle imposte e delle utenze ancora attive a suo nome.
Ha chiesto, pertanto: in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
in via principale, rigettare le domande attoree e, “dato atto dell'intervenuta Sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1316/2019 RG n. 1161/2018 Repert. n. 1407/2019
5 del 30.7.2019 che ha dichiarato risolto il contratto 8.4.2011 a rogito Notaio Per_1
rep. n.94446 – racc. n. 9602, confermata dall'ordinanza n.35786/21 della
[...]
Corte di Cassazione”, “accertare e dichiarare tenute e, per l'effetto condannare” le attrici al pagamento in proprio favore della somma di “€. 30.000,00 versata a titolo di acconto sul prezzo, oltre agli interessi maturati dalla data del rogito 8.4.2011 fino all'effettivo pagamento” nonché “accertare e dichiarare tenute e, per l'effetto condannare” le attrici al pagamento in proprio favore “della somma complessiva somma accertanda e comunque non inferiore ad €. 2872,00, dallo stesso versata a titolo di imposte e tasse, oltre al pagamento delle spese notarili pari ad € 3705,00 e relativi interessi”; il tutto con vittoria di spese di giudizio e del procedimento di mediazione nonché con condanna delle attrici al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 20.12.2022, su richiesta concorde delle parti, sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
In sede di prima memoria istruttoria, le attrici hanno eccepito l'inammissibilità e la improcedibilità delle richieste avanzate dal convenuto in comparsa stante “il mancato spiegamento in via riconvenzionale, così da qualificarsi all'interno del processo e pertanto nella comparsa di costituzione e risposta”, specificando quanto all'eccezione di prescrizione “sollevata da parte attrice in via di subordine non rivestendo il la qualifica di creditore” che la stessa è fondata sulla Controparte_1
circostanza che la richiesta di restituzione della somma di Euro 30.000,00 è stata avanzata dal convenuto solo con l'invito alla procedura di mediazione del 10.1.2022, ovvero decorsi “(almeno) 10 anni e 9 mesi dalla dazione”. Inoltre, le attrici hanno contestato la richiesta di rimborso per onorari notarili e tributi (in quanto somme corrisposte a causa dell'inadempimento del convenuto) e ribadito che i danni lamentati “si produssero allorché l'immobile era nel possesso esclusivo del CP_1
”, il quale possedeva le chiavi alla data del decesso della prozia (1/2/2015),
[...] avendole ricevute già a far data dall'acquisto dell'immobile (8/4/2011), ed ha provveduto alla relativa consegna solo nel dicembre del 2021. Quanto alla trascrizione della sentenza di appello, hanno evidenziato che il ritardo è stato “dovuto ad un errore di battitura del testo della sentenza della Corte d'appello la cui
6 correzione (ai fini della possibile trascrizione dell'arresto) ha comportato la attivazione di procedura ex art. 287 c.p.c.”.
Tentata infruttuosamente la conciliazione tra le parti (mediante proposta conciliativa accettata dal convenuto e rifiutata dalle attrici) ed espletata l'istruttoria orale ammessa, ritenuta irrilevante la CTU richiesta da parte attrice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15/10/2024 ove, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha assunto la causa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Eccezione di nullità della citazione
1. Dev'essere preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo formulata dal convenuto in sede di comparsa di costituzione.
1.1. Al riguardo è noto che nullità della citazione comminata dall'art. 164, co. 4,
c.p.c. si verifica solo quando “l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda”, prescritta dal numero 4) dell'art. 163 c.p.c. sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (Cass. civ. n. 11751/2013).
1.2. Nel caso di specie, dal contenuto dell'atto notificato e dal suo petitum
(accertamento negativo del credito di Euro 30.000,00 rivendicato in via stragiudiziale dallo stesso convenuto in forza dell'intervenuta pronuncia di risoluzione giudiziale del contratto di compravendita e risarcimento del danno arrecato all'immobile oggetto del predetto contratto) emergono sufficientemente gli elementi che sorreggono la causa petendi (asserita insussistenza del diritto di credito rivendicato per mancata statuizione espressa contenuta nella pronuncia di risoluzione e poiché trattasi di somma non proveniente dal patrimonio del convenuto;
danni arrecati all'immobile oggetto del contratto durante il tempo in cui il convenuto ne ha avuto
7 disponibilità), sicché non è configurabile alcuna lesione del diritto di difesa del convenuto, le cui puntuali difese ed eccezioni, fin dalla comparsa di costituzione, dimostrano anzi che ha ben inteso il contenuto dell'avversa domanda.
Eccezione di inammissibilità delle domande formulate dal convenuto.
2. Neppure si reputa fondata l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità delle domande formulate dal convenuto in sede di comparsa, avanzata dalle attrici in memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c.
Detta eccezione, infatti, è fondata sul mero dato formale dell'assenza di specifica formulazione “in via riconvenzionale” delle domande di condanna avanzate dal convenuto nei confronti delle attrici.
2.1. Tuttavia, com'è noto, cui il giudice – muovendosi pur sempre nei limiti della
“corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato” – ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa senza lasciarsi condizionare dalle espressioni utilizzate dalla parte (ex multis: Cass. civ. n. 5743/2008, Cass. civ. n.
3041/2007, Cass. civ. n. 8107/2006, Cass. civ. n. 18653/2004, Cass. civ. Sez. Un. n.
10840/2003, Cass. civ. n. 11861/1999). A tal fine, deve considerare non solo il tenore letterale degli atti, ma anche la natura delle vicende rappresentate dalla parte, le precisazioni fornite nel corso del giudizio e il provvedimento concreto richiesto.
Peraltro, il giudice può ritenere implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda anche un'istanza non espressamente e formalmente proposta purché si trovi in rapporto di connessione necessaria con il petitum e la causa petendi.
2.2. Nella fattispecie in esame, l'avvenuta formulazione di apposita domanda riconvenzionale da parte del sig. risulta, oltre che dal dato testuale della CP_1 richiesta di “condanna” delle parti convenuti contenuta nelle conclusioni, dal tenore complessivo delle difese svolte fin dalla comparsa di costituzione e risposta, univocamente rivolte non già unicamente al rigetto delle domanda attoree ma proprio ad ottenere la corresponsione dell'importo di Euro 30.000,00, corrispondente al credito contestato, unitamente alle ulteriori somme corrisposte a titolo di spese notarili e tasse, asseritamente non dovuti sempre in ragione dell'effetto restitutorio connesso alla intervenuta dichiarazione di risoluzione contrattuale.
8 In tal senso, peraltro, depongono la dichiarazione resa ex art. 14 T.U. 115/2002 dal relativo difensore, ove espressamente si dichiara di proporre “domanda riconvenzionale” ed il contributo unificato versato dal convenuto all'atto dell'iscrizione a ruolo.
Domanda di restituzione del “prezzo”
3. Tanto premesso in rito e passando ad analizzare nel merito le domande involgenti il diritto del convenuto alla restituzione della somma di Euro 30.000,00, giova precisare che, in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni di accertamento negativo, la giurisprudenza più recente – superando il precedente orientamento dominante sino al 2008 – pacificamente afferma che detto onere non viene invertito per la mera circostanza che ad agire in giudizio sia la parte (presunta) debitrice, sicché la prova dei fatti costitutivi del diritto di cui si controverte è sempre a carico di colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio (cfr., a partire da Cass. civ. n. 19762/2008, tra le altre, Cass. civ. n. 26158/2014; Cass. civ. ord. n. 16917/2012; Cass. civ. n.
14965/2012; Cass. civ. n. 22862/2010).
Ciò in quanto le regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. sono fondate non già sulla posizione processuale ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia dei fatti incidenti sul diritto oggetto del giudizio e sull'interesse delle parti, come emerge già dal tenore letterale della norma
(“Chi vuoi far valere un diritto in giudizio ...”), che adotta come punto di partenza che si agisca pur sempre per far valere un diritto e non per negare un diritto altrui.
Attribuendo preferenza al criterio della posizione delle parti nel rapporto sostanziale rispettivamente negato od invocato, l'onere della prova non può essere addossato all'attore in accertamento negativo, in quanto lo stesso non fa valere un diritto in giudizio ma, al contrario, ne postula l'inesistenza.
È, quindi, il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, a doverne fornire la relativa prova, in quanto parte controinteressata.
D'altronde, è improprio affidare al regime dell'onere probatorio la funzione di contenere la proposizione di azioni di accertamento negativo, giacché a tal fine opera ex art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione la necessità d'un interesse ad agire
9 concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile, di per sé sufficiente ad escludere azioni meramente vessatorie, emulative o comunque prive di qualsivoglia pratica esigenza (in questi termini, in motivazione, v. Cass. civ. n. 16917/2012 cit.).
Tanto più, nella specie, il convenuto ha l'onere di dimostrare il fatto costitutivo del credito rivendicato, non essendosi limitato a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma avendo proposto domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato (cfr. Cass. civ. n. 26916/2023).
4. Ebbene, reputa il Tribunale che il convenuto abbia pienamente assolto al proprio onere probatorio.
4.1. Rappresenta, infatti, circostanza comprovata per tabulas dal rogito notarile del
8.4.2011 (atto per notar n. rep. 94446, n. racc. 9602) ed oramai coperta dal Per_1 giudicato esterno quella dell'avvenuta corresponsione, quale acconto sul prezzo dovuto per l'acquisto dell'immobile in Limone Piemonte, via Grandi n. 15 (censito al
Catasto Fabbricati del predetto comune al foglio 5 n. 269 sub 3), della somma di Euro
30.000,00, di cui peraltro le odierne attici avevano già offerto la restituzione al convenuto nel precedente giudizio dalle stesse instaurato per la declaratoria di intervenuta risoluzione del predetto contratto.
4.2. Parimenti coperta dal giudicato è la statuizione della Corte d'Appello di
Torino circa l'intervenuta risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto di compravendita de quo.
Detto contratto, quindi, stante l'accertata gravità dell'inadempimento dell'acquirente
(il quale, in specie, alla luce di quanto ricostruito dal giudice di appello, oggetto di conferma in sede di legittimità, risulta aver corrisposto a titolo di prezzo unicamente la somma di Euro 30.000,00 a fronte dei 90.000,00 dovuti) si è risolto di diritto una volta spirato inutilmente il termine assegnato dal diffidante.
4.3. Dalla risoluzione del contratto di compravendita, in virtù dell'operatività del nesso sinallagmatico che lo connota, discende (non già in forza della sentenza della
Corte d'appello ma) ex lege – ovvero ai sensi dell'art. 1458, comma 1, c.c. in correlazione con l'art. 1493 c.c. (norma, quest'ultima specificamente dettata per la vendita) – per la parte venditrice, l'obbligo di restituire quanto ricevuto a titolo di prezzo.
10 4.4. Ne deriva che a nulla rileva che la pronuncia risolutoria della Corte d'Appello non contenga alcuna espressa statuizione sul punto, trattandosi peraltro di soluzione imposta dall'assenza di apposita domanda restitutoria formulata in detta sede dal sig.
: infatti, com'è noto, la condanna alla restituzione del bene o del prezzo, CP_1 quale conseguenza dell'inesatto adempimento di un contratto a prestazioni corrispettive, presuppone l'espressa domanda di parte, non essendo l'effetto restitutorio implicito nella domanda di risoluzione (Cass. civ. n. 10917/2021; nello stesso senso v. anche Cass. civ. n. 28722/2022 secondo cui la risoluzione del contratto, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 cod. civ.,
l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa, con la conseguenza che la domanda di restituzione proposta per la prima volta in grado d'appello è inammissibile, in quanto domanda nuova).
4.5. Come pure irrilevante è l'ulteriore argomento addotto dalla difesa attorea afferente alla provenienza del denaro di cui all'acconto dal patrimonio di soggetto terzo ( , padre dell'odierno convenuto), posto che – come per altro Controparte_2
evidenziato dalle stesse attrici – l'effetto restitutorio di cui agli artt. 1458 e 1493 c.c. sorge tra le parti contraenti e, dunque, in specie tra la sig.ra Persona_2
(di cui le odierne attrici risultano eredi) ed il convenuto sig. . Controparte_1
4.6. In particolare, nei contratti a prestazioni corrispettive, la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento.
Ancora, è stato efficacemente affermato che “nei contratti a prestazioni corrispettive, alla retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione, sancita dall'art. 1458 c.c., comma 1, si collega il venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite dalle parti col conseguente insorgere dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, obbligo che si impone a tutte le parti contraenti a
11 prescindere dalla attribuzione della imputabilità dell'inadempimento (Cass. 5.4.1990
n. 2802, Cass. 24.2.1995 n. 2135), che non ha influenza alcuna sul venire meno della causa delle prestazioni eseguite. Inoltre il debito restitutorio non trova la sua giustificazione nella colpa ma nella risoluzione, che sanziona il venir meno del contratto ed impone il ristabilimento della situazione ad esso anteriore e, quindi
(fatte salve quelle relative ai contratti di durata), priva di titolo le prestazioni anteriormente eseguite da entrambe le parti, anche nel caso in cui la risoluzione sia dipesa da fatto imputabile all'accipiens dal momento che gli effetti liberatori (ex nunc) e quelli restitutori (ex tunc) si verificano anche nei confronti ed a favore di questi per il semplice fatto della risoluzione, che lascia privo di causa ogni adempimento futuro in relazione al contratto e rende indebite, ob causam finitam, le prestazioni già effettuate.… Gli effetti restitutori, quindi, che prescindono dalla eventuale imputabilità dell'inadempimento, non vanno confusi con gli effetti sanzionatori (il risarcimento dei danni) che conseguono a favore della parte adempiente e gravano sul contraente inadempiente trovando titolo nella sua responsabilità (contrattuale). Sez. 2, Sentenza n. 7829 del 2003” (Cass. civ.
4442/2014, in motivazione).
Pertanto, l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita stipulato l'8.4.2011 comporta, per le attrici, anche ex art. 1493, secondo comma, c.c., e come effetto naturale conseguente, l'obbligo di restituzione, in favore del convenuto, di quanto corrisposto, a titolo di acconto sul prezzo per l'acquisto dell'immobile oggetto di compravendita .
5. Quanto alla formulata eccezione di prescrizione del credito in oggetto
(eccezione di merito e non già di rito), la stessa non si reputa fondata.
Com'è noto, il principio che il termine di prescrizione dell'indebito comincia a decorrere dal giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione è applicabile solo nei casi di nullità del contratto e, dunque, di mancanza originaria della “causa solvendi” (cfr. Cass. civ. n. 24628/2015; Cass. civ. n. 12472/2012), non potendo essere applicato nel caso in cui, come nella specie, il difetto della causa solvendi sopravvenga al pagamento, dovendosi ritenere che il diritto alla restituzione della
12 prestazione eseguita in forza di contratto poi risolto, costituendo conseguenza diretta della risoluzione, possa essere fatto valere soltanto a seguito di detta risoluzione.
In specie, avendo avuto luogo la risoluzione di diritto del contratto di compravendita alla fine del mese di luglio 2015 (la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., inviata dalle attrici in data 9.7.2015, risulta essere stata ricevuta dal convenuto il 13.7.2015 in
Limone Piemonte ed in data 15.7.2015 in Torino: v. pag. 13 sentenza Corte di
Appello di Torino), alla data della proposizione della domanda giudiziale di restituzione formulata dal convenuto con atto di costituzione depositato in data
30.11.2022, peraltro preceduto da richiesta, avente efficacia interruttiva, inviata alle attrici in data 10.1.2022 e regolarmente recapitata, il predetto termine di prescrizione non può certamente ritenersi spirato.
6. In definitiva, le attrici devono essere certamente condannate al pagamento, in favore del convenuto, della somma di Euro 30.000,00 a titolo di restituzione del prezzo versato in adempimento del contratto di compravendita successivamente risolto.
Trattandosi di debito di valuta, avente ad oggetto l'originaria prestazione pecuniaria
(sul punto, v. Cass. civ. Sez. Un., n. 12942/1992), su tale importo dovranno altresì essere corrisposti interessi al tasso legale decorrenti tuttavia non già (come richiesto dal convenuto) dalla data del rogito del 8.4.2011 ma dalla data della domanda giudiziale, ovvero in specie, dal 30.11.2022 (data di costituzione del convenuto).
Infatti, la restituzione degli esborsi è stata disposta in conseguenza della risoluzione per inadempimento contrattuale e non è stata allegata né tanto meno provata o accertata, la mala fede dell'accipiens; pertanto, gli interessi sulla restituzione dell'intero prezzo pagato e sul rimborso delle spese e dei pagamenti fatti per la vendita dovevano decorrere dalla domanda giudiziale e non dal momento dell'esborso (in tal senso, v. Cass., civ. n. 6911/2018; Cass. civ. n. 18518/2004).
Quanto al relativo saggio, trattandosi di obbligazione di fonte contrattuale e in difetto di prova di diverso accordo, deve ritenersi applicabile il tasso di interesse commerciale cui fa rinvio l'art. 1284 co. 4 c.c. (“Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio
13 degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”).
7. Non si reputa che possa essere accolta l'ulteriore richiesta, formulata dal convenuto, di restituzione delle somme corrisposte a titolo di “spese notarili” e di
“imposte e tasse” per l'immobile di cui al medesimo contratto di compravendita.
7.1. In primo luogo, infatti, va evidenziato che, come implicitamente trova conferma dal disposto dell'art. 1479 c.c., il diritto del compratore di richiedere il rimborso delle spese sostenute per il contratto e per la cosa stessa, implica la prova della propria «buona fede», la quale costituisce una condizione dell'azione, circostanza che non può dirsi ricorrente nel caso di specie, ove la risoluzione del contratto di compravendita è dipesa proprio dall'inadempimento dell'acquirente rispetto all'obbligo di pagamento del prezzo.
7.2. Inoltre, vale la pena evidenziare che nella determinazione del “prezzo” da restituire all'acquirente si deve tener conto dell'uso del bene fatto dal medesimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l'equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un'illegittima locupletazione dell'acquirente, ove lo stesso abbia continuato ad utilizzare il bene.
Sotto tale profilo non può non considerarsi che le tasse e le imposte connesse a un certo immobile fanno carico al «proprietario» dell'immobile stesso, che, contemporaneamente fa propri anche tutti i vantaggi derivanti da tale qualità.
Nella specie, è pacifico che il convenuto abbia avuto piena disponibilità dell'immobile in qualità di “proprietario” quantomeno dalla data del decesso della venditrice (1.2.2015) e fino alla riconsegna delle chiavi alle attrici (avvenuta nel dicembre 2021).
Talché, alla luce dei motivi esposti il convenuto non ha diritto alla ripetizione di dette ulteriori somme.
Domanda risarcitoria formulata dalle attrici
8. Passando, infine, ad analizzare la domanda risarcitoria formulata dalle attrici, la stessa si reputa infondata e dev'essere rigettata in quanto generica e, in ogni caso, rimasta sfornita di prova.
14 8.1. In primo luogo, parte attrice non ha allegato in modo preciso, analitico e dettagliato le circostanze su cui fonda la propria domanda.
Infatti, in sede di citazione, le attrici si sono limitate alla seguente allegazione: “Al fine di evitare la gravosa introduzione di ulteriori separati contenziosi tra le parti, le comparenti oltre a veder dichiarato che non sussiste alcun loro debito restitutorio nei confronti del dott. e posto che l'immobile sito in Limone Piemonte Controparte_1
oggetto della sentenza 1316/2019 della Corte di appello di Torino, abitato dalla de cuius sino al suo decesso, si trovava in ottime condizioni di conservazione e manutenzione, intendono altresì essere risarcite dei danni conseguiti al disinteresse, alla inazione, alla incuria ed al suo stato di abbandono come descritti nella relazione peritale geom. 10/1/2022 che si allega (doc. 5)” formulando, su Persona_3 questa base, nelle conclusioni, richiesta di condanna del convenuto “a risarcire le attrici dei danni che si quantificano in euro 16.500 oltre accessori di legge o nell'importo che risulterà all'esito della eventuale esperenda istruttoria”.
Nonostante le contestazioni svolte dal convenuto in sede di comparsa, sia in merito alle condizioni dell'immobile al momento del decesso della sig.ra sia circa Per_2
l'imputabilità degli asseriti danni al convenuto, la difesa attorea, in sede di prima memoria istruttoria si è limitata alla seguente allegazione difensiva: “G) Quanto ai danni descritti nella relazione peritale geom. (doc. 5)./ Si legge Persona_3 cripticamente a pagina 14 di costituzione avversaria “anche volendo ritenere valutabili i danni legati ad un allagamento da parte di terzi …” la quantificazione di atto di citazione è contestata;
al risultato dovrà pertanto pervenirsi a mezzo indagine tecnica;
fermi i principi di cui all'art. 2051 c.c.”.
Solo in sede di seconda memoria istruttoria, e, quindi, al di fuori dalle maturate preclusioni processuali, le attrici hanno contestato “la mancata destinazione del risarcimento ottenuto a seguito dell'allagamento (fatto riconosciuto da parte convenuta nelle sue difese) al ripristino della situazione quo ante come provato dalla constatata presenza, a distanza di anni, di muffe generalizzate e vaste tracce di umidità”, articolando capitoli di prova in merito allo status quo ante dell'immobile, vertenti su circostanze mai allegate prima e, come tali, inammissibili.
15 8.2. In ogni caso, non è stata fornita adeguata prova dell'esistenza dei danni di cui
è chiesto ristoro e del nesso di causalità tra gli stessi e la condotta del convenuto.
8.2.1. Anzitutto, le lacune deduttive e probatorie di parte attrice non possono essere sanate dalla consulenza tecnica di parte prodotta sub doc. 5 e ciò sia in considerazione del suo valore di semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 13902/2013) sia in ragione della genericità che la connota in concreto.
Infatti, detto documento offre una valutazione dello stato immobile alla data del
14.12.2021 (data del sopralluogo), nulla comprovando in merito allo stato pregresso dello stesso.
Peraltro, nella sua relazione il geom. , dà atto della presenza di Per_3
pavimentazione e bagno in discreto stato di manutenzione e della presenza degli impianti elettrici, di riscaldamento e di acqua potabile (sia pure riservandone la verifica circa il buon funzionamento una volta riattivati), limitandosi ad indicare la presenza di umidità, muffa e deterioramento di intonaco derivanti da infiltrazioni di acqua provenienti dal piano superiore (oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia che hanno comportato la sostituzione del tetto), con ciò di fatto riconducendo ai terzi responsabili di detti lavori tali “danni”.
Inoltre, non può sottacersi come neppure l'importo ivi quantificato dal professionista quale costo di ripristino (Euro 16.500,00, oltre iva) trovi una puntuale giustificazione, non essendo neppure specificati i relativi criteri di stima.
8.2.2. Per altro verso, non può sottacersi come dal raffronto delle testimonianze rese dai sig.ri (teste di parte convenuta) e (teste di Testimone_1 Testimone_2
parte attrice) emerga come siano state le attrici stesse, in occasione dello sgombero avvenuto il 21.12.2015, ad asportare i lampadari e le prese elettriche (rimettendo i fili elettrici a posto “con del nastro adesivo”), oltre alla mobilia meglio indicata nel verbale prodotto dal convenuto sub doc. 12.
8.3. Alla luce di tale scarno quadro allegatorio e probatorio, quindi, alcuna consulenza avrebbe potuto essere disposta (men che meno quella richiesta da parte attrice “volta a descrivere lo stato dell'immobile restituito alle odierne coeredi quantificando l'ammontare dei danni ed i costi per ricondurlo al suo precedente
16 ordinario stato di manutenzione e conservazione”) essendo noto che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse (Cass. civ. n. 3191/2006).
Spese
Le spese del giudizio (ivi incluse quelle relative alla mediazione obbligatoria svoltasi ante causam) seguono la soccombenza delle parti attrici e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da Euro 26.001,00 ad Euro 52.000,00), tenuto conto del valore della causa, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
Non si reputa sussistano i presupposti per l'ulteriore condanna delle attrici ai sensi dell'art. 96 c.p.c. posto che, alla luce delle ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione e della non integrale fondatezza delle richieste restitutorie del convenuto, non si ravvisano in causa elementi idonei a ravvisare la coscienza e volontà delle attrici di servirsi del processo per conseguire fini estranei ai suoi fini istituzionali. Detto altrimenti, non può ritenersi dimostrato il carattere temerario della lite, che va ravvisato nella “mala fede” o “colpa grave”, consistenti rispettivamente nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero
17 nell'assenza dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza e non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass. civ. n. 9060/2003; Cass. civ. ord. n. 21570/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'azione di accertamento negativo promossa dalle attrici e, in parziale accoglimento della formulata domanda riconvenzionale, condanna le attrici al pagamento, in favore del convenuto , della somma di Euro Controparte_1
30.000,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dal 30.11.2022 all'effettivo soddisfo;
2. rigetta la domanda risarcitoria formulata dalle attrici;
3. condanna le attrici, al pagamento in favore di delle spese di lite, Controparte_1
che si liquidano ex D.M. 55/2014 in € 316,30 per esborsi (di cui: euro 79,30 per il procedimento di mediazione ed euro 237,00 per la domanda riconvenzionale formulata nel presente giudizio) ed € 8.152,00 per compensi professionali (di cui: euro 536,00 per la fase di mediazione ed Euro 7.616,00 per il presente giudizio), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo il 06/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
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