Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 16/04/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 16/04/2025 nella causa RG n. 298/2023 promossa da
, assistito dall'avv. RINALDI GIOVANNI Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, Controparte_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte ricorrente, lamentando il mancato riconoscimento degli incrementi stipendiali previsti per il personale di ruolo nel corso dei successivi rapporti di lavoro a tempo determinato pacificamente intercorsi con il convenuto, chiede la condanna di quest'ultimo al pagamento delle CP_1 relative differenze retributive, deducendo la violazione del principio del diritto europeo che vieta la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato. Parte convenuta, regolarmente citata, è rimasta contumace.
La causa è stata discussa oralmente alla odierna udienza, tenutasi ex art. 127 bis cpc.
Risulta provato che parte ricorrente abbia svolto attività di docente alle dipendenze della parte convenuta in virtù dei contratti a termine di cui al ricorso (vd. doc. 1). Cont Il , in attuazione di quanto previsto dal CCNL del comparto scuola, attribuisce al personale di ruolo un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali progressive, collegate al completamento di determinati periodi di servizio individuati in termini di anni.
Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, invece, viene riconosciuta soltanto la retribuzione corrispondente alla prima fascia stipendiale, in base all'art. 526 del d.lvo. 297 del 1994 secondo cui “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”.
Si dovrà, dunque, verificare la legittimità dell'operato di parte convenuta alla luce del principio di non discriminazione richiamato dalla parte ricorrente, che invoca la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea. Essa, in particolare, stabilisce al punto n. 1 che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; al punto n. 4 dispone, poi, che “I criteri del periodo di anzianità di sevizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Le previsioni europee sono peraltro state recepite nel nostro ordinamento con il d.lgs 368/2001, il quale all'art. 6 (intitolato, appunto, “principio di non discriminazione”) così dispone ”al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la
1
La CGUE - le cui sentenze interpretative fanno parte delle fonti normative di diritto comunitario di immediata applicabilità (si vedano ad esempio C. Cost. 113/1985 e 389/1989) - si è più volte pronunciata su tale clausola. Sin dalle prime pronunce della Corte di Giustizia si rinviene il principio secondo il quale l'ambito soggettivo coperto dall'accordo quadro comprende anche i datori di lavoro del settore pubblico. La Corte di Giustizia (cfr. CGUE 4 luglio 2006, causa C-212/04, ha, in particolare, rilevato Per_1 che né la direttiva, né l'accordo quadro che vi figura in allegato, “contengono alcuna indicazione dalla quale possa dedursi che il loro campo di applicazione si limiti ai contratti a tempo determinato conclusi dai lavoratori con datori di lavoro del solo settore privato”; tale principio è stato ribadito anche nella centrale sentenza del 13 settembre 2007 relativa al procedimento C 307/05 ( ), nella quale la Corte europea ha affermato che le previsioni dell'Accordo Persona_2 Quadro sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico”, trattandosi di “norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza” di cui devono usufruire “tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”. Nella fondamentale sentenza della CGUE da ultimo menzionata (CGUE 13 settembre 2007, causa
C 307/05 ) sono state poi svolte importanti precisazioni. Persona_2
E' stato innanzitutto chiarito che “la nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”. E' stato poi spiegato che la nozione di “ragioni oggettive dev'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”. Questi principi sono stati ribaditi nella successiva sentenza del 22 dicembre 2010, conclusiva dei procedimenti riuniti C-444/09 ( ) e C-456/09 ( in cui la Corte ha Persona_3 Persona_4 anche specificato che “il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva” ai sensi di tale clausola dell'accordo quadro ed ha altresì precisato che la nozione di “ragioni oggettive” – in forza delle quali è consentito derogare al divieto di trattamenti differenziati tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato - “richiede che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (v. sentenza , cit., punto 58). Detti elementi possono Persona_2 risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”.
2 La sentenza Del ha inoltre chiarito che l'esclusione delle «retribuzioni» sancita dal Persona_2 n. 5 dell'art. 137 CE rispetto al complesso dei settori contemplati dal n. 1 del medesimo articolo
“non può essere estesa a ogni questione avente un nesso qualsiasi con la retribuzione, pena svuotare taluni settori contemplati dall'art. 137, n. 1, CE, di gran parte dei loro contenuti” sicché
“la riserva di cui all'art. 137, n. 5, CE, non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”.
La CGUE (Cfr. ad esempio sentenza del 2010 e sopra cit.) - Persona_3 Persona_4 inoltre- ha più volte affermato che “qualora non possano procedere ad un'interpretazione e ad un'applicazione della normativa nazionale conformi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, i giudici nazionali e gli organi dell'amministrazione hanno l'obbligo di applicare integralmente quest'ultimo e di tutelare i diritti che esso attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno” e, nella sentenza da ultimo citata (ed in quella pronunciata nelle cause riunite da C 302/11 a C 305/11, e altri soprarichiamate), ha Per_5 sostenuto, in relazione alla specifica questione oggetto del presente giudizio, che “la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70”.
Anche la Suprema Cassazione ha affrontato l'argomento in esame con la sentenza n. 22558 del 7/11/2016, ricostruendo la giurisprudenza europea sopra richiamata e svolgendo ulteriori precisazioni. Nella sentenza citata si legge infatti quanto segue: “La clausola 4 dell'Accordo quadro…è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio. In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro;
Per_2
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto
3 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). Questa Corte ha già affermato che la interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla
Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468).
Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha richiamato le statuizioni dalla Corte di
Lussemburgo per escludere la conformità al diritto Eurounitario delle clausole dei contratti collettivi nazionali per il comparto scuola, succedutisi nel tempo, in forza delle quali al "personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo", senza alcun riconoscimento della anzianità di servizio, che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità…” In definitiva, nel settore scolastico, “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (cfr. massima CED di Cass. 22558/2016 appena citata).
Ebbene, riconoscendo soltanto la retribuzione corrispondente alla posizione stipendiale iniziale, il tratta i dipendenti assunti a tempo determinato in modo diverso rispetto a come avrebbe CP_1 fatto se la prestazione lavorativa fosse stata resa da un dipendente di ruolo, in assenza di alcuna
“ragione oggettiva”. Da ciò consegue la disapplicazione della normativa interna ed il riconoscimento del diritto della Cont parte ricorrente alla progressione professionale retributiva e la condanna del al pagamento degli scatti di anzianità conseguenti alla valorizzazione di tutti i periodi in cui la parte ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa in forza dei contratti a tempo determinato, sino alla immissione in ruolo, così come le sarebbe stato riconosciuto se essa fosse stata immessa in ruolo sin dal momento della stipulazione del primo contratto a termine, con interessi legali dal dovuto al saldo.
Cont Le spese di lite seguono la soccombenza del e vengono liquidate, come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 con valore inferiore ai medi, stante la natura seriale della controversia, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione,
-accerta il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini della progressione stipendiale, della anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati e, conseguentemente, degli scatti retributivi di anzianità riconosciuti al personale di ruolo in base al CCNL applicabile, sulla base dei criteri individuati in motivazione, sino alla data di immissione in ruolo;
Cont
-condanna conseguentemente il al pagamento delle differenze retributive maturate a tale titolo, oltre a interessi legali dal dovuto al saldo;
Cont
-condanna il a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in euro 1.000,00, oltre rimborso 15%, iva, cpa, con distrazione.
4 Biella, 16.4.25.
La Giudice
Dr.ssa Francesca Marchese
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