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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/05/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 221/2024 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
NATO A SCIACCA IL 13/05/89 Parte_1
rapp. e dif. dagli Avv. Liborio D'Anna
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE
[...]
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Controparte_2
rapp. e dif. dall'Avv. Giovanni Hamel
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
IN PERSONA DEL Controparte_3
SUO PROCURATORE
rapp. e dif. dall'Avv. Michele Friscia
CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
evocava in giudizio l'
[...] [...] in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante
Narrava l'attore in tal Controparte_2 modo premettendo alle istanze giudizialmente dedotte d'essere rimasto vittima in data
23/05/2021 mentre stava partecipando ad una gara sportiva all'interno della struttura di proprietà della convenuta di un grave incidente. Deduceva a sostegno dell'azione oggi intrapresa che quanto subìto s'era verificato a causa della precaria segnalazione del percorso della gara.
Affermava altresì d'aver riportato in esito all'incidente gravissime lesioni per cui concludeva chiedendo che venisse preliminarmente dichiarata l'esclusiva responsabilità della l
[...] in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante CP_2
nella causazione del sinistro in
[...] argomento e nel merito per l'effetto la condanna della stessa al ristoro d'ogni danno patito in conseguenza dell'incidente in parola che quantificava in euro 45.286,50.
L Controparte_1 in persona del suo legale
[...] rappresentante nel Controparte_2 costituirsi in giudizio preliminarmente instava al fine di essere autorizzata ad evocare in giudizio la compagnia
2 assicuratrice Controparte_3 con la quale aveva stipulato apposito contratto per la responsabilità civile verso terzi chiedendo di essere da questa garantita e manlevata da ogni eventuale conseguenza scaturente dalla controversia in oggetto invocando nel merito il rigetto delle attoree pretese delle quali deduceva l'infondatezza.
Il giudice autorizzava l'istanza avanzata ex art. 269 c.p.c. dalla convenuta e quindi ritualmente citata si costituiva la
[...] la quale preliminarmente Controparte_3 instava al fine di sentir sospendere il presente procedimento in conseguenza della pendenza di altra controversia tra le stesse odierne parti. Nel merito anch'essa chiedeva il rigetto delle pretese giudizialmente dedotte da parte attrice stante la loro infondatezza. Istruita esclusivamente attraverso produzioni documentali la causa veniva posta in decisione all'udienza del
19/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree non possono meritare accoglimento, in ossequio alla regola di giudizio sancita dall'art. 2697 c.c. (a tenore della quale “actore non probante, reus absolvitur”). Preliminarmente giova osservare prima di esaminare il merito della vicenda fornita alla nostra attenzione a commento dell'istanza ex art. 295 c.p.c. avanzata
3 dalla compagnia assicuratrice chiamata in causa come presupposto alcuno a parere di questo giudicante caratterizzante la fattispecie invocata sia nella specie apparso sussistere. A tal proposito piace infatti ricordare che la sospensione necessaria del processo si ha soltanto quando la legge la imponga con una norma esplicita oppure nei casi in cui sorga la necessità di risolvere in altro procedimento in corso dinnanzi allo stesso giudice o a giudice diverso una controversia avente carattere pregiudiziale che cioè rappresenti l'antecedente logico- giuridico della lite da decidere. Al di fuori di tali presupposti, la sospensione cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatoria per il giudice, ed è meramente facoltativa.
Quanto al rapporto pregiudiziale, si ritiene pacificamente in giurisprudenza che la sospensione necessaria del processo debba essere disposta quando la decisione del medesimo «dipenda» dall'esito di altra causa e, cioè, quando la pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia portata pregiudiziale e, cioè, sia idonea a spiegare effetti vincolanti, con l'autorità propria del giudicato sostanziale, in quanto suscettibile di definire, in tutto od in parte, il tema del dibattito del giudizio da sospendere.
Inoltre, si richiede, in giurisprudenza, che la controversia pregiudiziale sia pendente tra le stesse parti della causa pregiudicata,
4 affinché si renda necessaria la sospensione, alla luce della considerazione che soltanto in tale ipotesi si deve evitare il rischio del contrasto di giudicati. Tali fattispecie non trovano riscontro alcuno nell'accaduto per cui è lite. Piace rilevare prima di affrontare le ulteriori questioni giudizialmente dedotte come le domande formulate dalle parti abbiano trovato ampio riscontro probatorio nella documentazione allegata agli atti di causa. Infatti, la decisione di questo Giudice di non ammettere le chieste istanze istruttorie ponendo, così, la causa in decisione, dipende dalla netta convinzione del giudicante che nell'allegazione documentale delle parti vi siano tutti gli elementi utili e validi per addivenire alla definizione della controversia che ci occupa. Nel merito giova osservare come nel caso di specie non si possono far risalire alla convenuta gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana. Invero, parte attrice non offre alcun elemento probatorio preciso ed idoneo circa la sussistenza degli elementi essenziali della responsabilità extracontrattuale. Appare quindi senz'altro da escludere la ricorrenza di comportamenti dolosi o colposi (anche nella forma di omissione) da parte della convenuta, in quanto il presunto danno subito dall'attore non è legato ad alcun rapporto di causalità
5 con la responsabilità. Inoltre, l'attore, al momento della partecipazione alla manifestazione sportiva ha sottoscritto con l'Associazione sportiva Controparte_1 una esplicita liberatoria di
[...] responsabilità con la quale si era assunto la responsabilità a titolo personale per le eventuali conseguenze che sarebbero potute derivare sia civilmente che penalmente. In ogni caso, la compagnia assicuratrice ha eccepito Controparte_3
l'inoperatività della garanzia poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo, nell'assicurazione contro i danni, o alla garanzia, nell'assicurazione per la responsabilità civile, consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697
c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro o di cui si chiede la copertura ai fini della responsabilità civile. Incombe infatti sull'assicurato provare la copertura assicurativa e, quindi, il pagamento dei premi. Incombe all'assicurato, quindi, provare che l'evento si è verificato nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera e, quindi, tutti gli elementi
6 che testimoniano la copertura assicurativa.
Quindi, spetta all'assicurato provare che la polizza era vigente al momento del sinistro
(attraverso il pagamento dei premi) e che la stessa, quindi, fosse operante secondo le norme contrattuali prodotte. La Cassazione ha stabilito infatti che non vi è copertura del rischio senza un precedente pagamento del premio nei modi e termini previsti dalla legge e dal contratto e che la contestazione dell'assicuratore dell'esistenza del rapporto assicurativo pone a carico dell'assicurato la prova a norma dell'art. 2697, 2° comma, c.c. di aver pagato il premio e di averlo pagato tempestivamente, giacché entrambi tali fattori sono costitutivi del suo diritto.
Piace a questo punto affermare che lo spettro di indagine del rapporto di causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale si muove nell'ambito della c.d. teoria della causalità adeguata o di quella similare della c.d. regolarità causale per cui occorre dare rilievo (solo) alle serie causali che ex ante non appaiano del tutto inverosimili, ma che si presentino come effetto non del tutto imprevedibile. In tale contesto, anche il fatto del danneggiato può venire in rilievo (sia in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c. che di quella ex art. 2051 c.c.) ai fini della verifica di sussistenza del nesso di causa tra condotta del danneggiante ed evento
7 dannoso, ed essere, quindi sia fattore concorrente nella produzione del danno ex art. 1227, primo comma, c.c., sia fattore idoneo in base ad un ordine crescente di gravità ad elidere il nesso eziologico anzidetto, in base ad un giudizio improntato al principio di regolarità causale. Invero, la condotta della vittima può anche assumere efficacia causale esclusiva, ma soltanto ove possa qualificarsi come estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto.
Tornando ad occuparci del merito della vicenda fornita al nostro commento giova rilevare come ricorra nella specie l'ipotesi della <>, usualmente identificata nella particolare relazione tra un soggetto e la cosa legittimante il potere di escludere i terzi dal relativo utilizzo;
situazione, questa, dalla giurisprudenza indifferentemente ascritta al proprietario, all'usufruttuario, all'enfiteuta, al conduttore, ecc. (qui l'Associazione
[...] non ha mai, Controparte_1 neppure implicitamente, contestato la sua signoria, non importa a che titolo, sulla struttura teatro dell'incidente che ci occupa). Supporto probatorio alcuno è apparso connotarsi in riguardo all'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo con specifico riferimento alle effettive cause dell'incidente occorso
8 all'attore che avesse sufficiente vigore da riuscire a far in via anche presuntiva arguire una forma di responsabilità nell'ambito dell'accaduto in commento della convenuta. Nel corso del giudizio ed in particolare dall'esame della documentazione versata in atti nessuna circostanza degna di rilievo è emersa da cui si potesse desumere un atteggiamento generatore di responsabilità della convenuta scaturito da una negligente condotta della stessa da intravedersi nell'asserita pericolosità del percorso della gara che al momento del fatto illecito dedotto l'attore stava disputando in tal modo subendo l'incidente per cui è lite che ne avesse causato il verificarsi e quindi favorito il connotarsi della fattispecie invocata a sostengo della tesi giudizialmente prospettata. Orbene, premesso che l'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. impone all'attore di fornire la prova non solo dell'evento lesivo e delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, ma anche del fatto omissivo o commissivo di colui al quale si imputa tale responsabilità, unitamente al rapporto di causalità tra la condotta e l'evento e all'elemento soggettivo della colpa o del dolo, si osserva che la proprietaria di una struttura aperta al pubblico, è tenuta, in applicazione del principio generale del neminem laedere, a mantenere la struttura in condizioni che non
9 costituiscano una situazione di pericolo occulto per l'utente, che fa ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità.
La pluriennale attività giurisprudenziale ha elaborato la figura della cd. “insidia o trabocchetto”, quale elemento sintomatico dell'attività colposa della proprietaria, ricorrente allorché la struttura nasconda un'insidia non evitabile con l'ordinaria diligenza. Tale nozione costituente un indice tassativo ed ineludibile per fondare la responsabilità risarcitoria ex art. 2051 c.c. per danni riportati dall'utente in conseguenza di omessa o insufficiente manutenzione di locali aperti al pubblico presuppone che colui che lamenti di aver sofferto un danno debba offrire la prova dell'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dalla coesistenza di due elementi, ovvero, l'elemento oggettivo della non visibilità e l'elemento soggettivo della imprevedibilità del pericolo. Nella fattispecie in esame, l'attore ha sostenuto l'invisibilità e l'imprevedibilità del pericolo, costituito dalla carente segnalazione del percorso di gara, che avrebbe provocato la perdita di equilibrio con conseguente caduta. Ad avviso del giudicante, però, parte attrice non ha ottemperato compiutamente all'onere probatorio, su di essa incombente, in ordine agli elementi costitutivi della
10 responsabilità risarcitoria ex art. 2051 c.c. della convenuta. Dagli esiti dell'istruttoria e, in particolare, dall'esame della documentazione versata in atti, nonché dalle deduzioni difensive delle parti, non è emerso, infatti, che il pericolo fosse insidioso o occulto, nei termini sopra illustrati. Quanto alla descrizione del percorso di gara rinvenibile negli atti di causa, è d'uopo osservare come essa ne denunci se non proprio la visibilità e prevedibilità quantomeno l'evitabilità, atteso che lo stesso stato di carente sicurezza del tracciato di gara viene descritto come verosimilmente avvistabile.
Quanto detto implica, sotto il profilo oggettivo della non visibilità dell'anomalia del percorso di gara in argomento, che date le caratteristiche dello stato dei luoghi il pericolo da esso rappresentato era visibile o quanto meno avvistabile e, comunque, tale da indurre l'attento e prudente uso della struttura da parte dei partecipanti alla gara sportiva. Sotto il diverso aspetto soggettivo della non prevedibilità dell'ostacolo, va sottolineato come la presenza dell'irregolarità del tracciato di gara si presume sia immediatamente percepibile agli occhi anche di chi non lo percorra abitualmente. Detta circostanza costituisce una prova dirimente in ordine alla assoluta prevedibilità del pericolo da parte
11 dell'attore, il quale, avendo verosimilmente in precedenza percorso tale tracciato, era consapevole della sua presenza e della possibilità che, non prestando la dovuta attenzione, avrebbe potuto incorrere (ciò che, di fatto, è accaduto) nell'evento rovinoso. Sulla scorta delle considerazioni appena illustrate, a mente della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. Deve concludersi che l'anomalia del percorso di gara denunciata dall'attore non rappresentava un pericolo occulto, né insidioso, perché visibile e, per questo, comunque prevedibile, per cui non può attribuirsi alla convenuta alcuna responsabilità ex art 2051 c.c. per le conseguenze pregiudizievoli del sinistro verificatosi ai danni dell'attore. Ne consegue che la pretesa risarcitoria dello stesso almeno a tale titolo, deve essere respinta. In definitiva, nel caso in cui si deduca una responsabilità ex art. 2051 c.c.,
l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato, consistente,
12 appunto, nel non aver prestato la dovuta attenzione allo stato di dissesto esistente e sicuramente visibile sin dal momento in cui l'attore ha iniziato a percorrere il tracciato di gara della struttura di proprietà della convenuta, esclude la responsabilità di quest'ultima qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione od eccezione sollevate, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Alla luce delle emergenze processuali appena descritte s'è con sufficiente certezza in grado quindi d'affermare che l'attore non è apparso in grado di fornire la prova oggettiva o soggettiva verosimile né elementi seppure di carattere indiziario attendibili da cui poter intuire un'eventuale responsabilità nella causazione dell'incidente in argomento della convenuta. Pertanto appare potersi con sufficiente certezza affermare che partecipazione alcuna della convenuta al concretizzarsi del fatto illecito è sembrata delinearsi all'esito della disposta attività istruttoria. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
13
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
rigetta le domande attoree;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
AGRIGENTO 20/05/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
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