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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 31/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1656/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Abiuso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. AMETRANO GIUSEPPE;
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. CAPPATO ENRICO e dall'avv. DANIELA OMIZZOLO;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica in vista dell'udienza del 22.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio CP_1
e ha chiesto “Accertare e dichiarare che, a seguito del decesso del sig.
[...] [...]
, la sig.ra detiene illegittimamente sine titulo Controparte_2 CP_1 l'immobile sito in Lendinara, Via Buffetti, n. 15, di cui il sig. è Parte_1
l'unico proprietario, per i motivi di cui in narrativa;
- per l'effetto, condannare la medesima sig.ra al rilascio e/o riconsegna immediata dell'immobile sito CP_1
in Lendinara, Via Buffetti, n. 15 libero e sgombro da persone e cose, disponendo la reintegra nel possesso dell'immobile suidentificato in favore del sig. Parte_1
; - In ogni caso, condannare la sig.ra , al risarcimento di tutti i danni
[...] CP_1
subiti e subendi dal sig. da valutarsi in via equitativa e che sarà Parte_1
ritenuta di Giustizia, con espressa riserva di azione per ogni ulteriore e diverso danno subito”, allegando una presunta occupazione di immobile da parte della convenuta.
Si è costituita in giudizio la convenuta, chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree, considerata l'infondatezza delle stesse, e allegando che la stessa non era affatto un'occupante abusiva dell'indicato immobile, il quale rientrava nel patrimonio ereditario di che l'aveva istituita sua erede universale con Controparte_2
testamento olografo del 30.12.2016, valido ed efficace.
La causa è stata istruita mediante assegnazione dei termini ex art. 183, 6 co. C.p.c. e produzione di documenti.
Ritenuta la stessa matura per la decisione, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni come precisate dalle parti in vista dell'udienza del 22.10.2024.
Tutto ciò premesso si osserva quanto segue.
La domanda proposta dall'attore non è fondata e non merita accoglimento.
Come noto, la sussistenza della fondatezza nel merito delle domande avanzate dalla parte attrice, deve essere esistente al momento dell'incardinamento del processo, non potendo rilevare (se non ad eccezionali fini di riduzione di eventuali crediti oggetto di giudizio, in caso di pagamenti effettuati medio tempore), l'eventuale successiva e futura integrazione dei presupposti di fondatezza nel merito di un procedimento civile, pena una inammissibile rimessione in termini in favore delle parti attrici, le quali, dapprima avanzano ad una certa data, domande destituite di fondamento, e successivamente, nel corso del già proposto processo civile, e una volta spirate le preclusioni assertive nel pag. 2/8 predetto processo (ossia quello oggetto di giudizio), procedono a proporre in un separato e autonomo processo, domande che consentirebbero la salvezza rispetto alle preclusioni già maturate nel primo processo, chiedendo poi nel primo processo la sospensione dello stesso ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del secondo processo, proposto successivamente.
Ciò è proprio quanto accaduto nella fattispecie oggetto di giudizio.
In sede di atto di citazione, difatti, il ha chiesto “Accertare e dichiarare che, a Pt_1
seguito del decesso del sig. , la sig.ra detiene Controparte_2 CP_1 illegittimamente sine titulo l'immobile sito in Lendinara, Via Buffetti, n. 15, di cui il sig.
è l'unico proprietario, per i motivi di cui in narrativa;
- per Parte_1
l'effetto, condannare la medesima sig.ra al rilascio e/o riconsegna CP_1 immediata dell'immobile sito in Lendinara, Via Buffetti, n. 15 libero e sgombro da persone e cose, disponendo la reintegra nel possesso dell'immobile suidentificato in favore del sig. ; - In ogni caso, condannare la sig.ra Parte_1 [...]
, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sig. CP_1 Parte_1
da valutarsi in via equitativa e che sarà ritenuta di Giustizia, con espressa riserva
[...] di azione per ogni ulteriore e diverso danno subito”.
L'attore, quindi, ha avanzato una domanda di condanna della convenuta al rilascio dell'immobile sito in Lendinara, Via Buffetti, n. 15, asserendo che la stessa CP_1
stava occupando senza titolo il predetto immobile.
[...]
Le allegazioni dell'attore in sede di atto di citazione, per fondare la presunta
Contr occupazione senza titolo dell'immobile da parte della , si sono sostanziate nella circostanza per cui l'attore si riteneva l'unico erede del fratello, richiamando il testamento del 27.01.2016 con cui il lo stesso lo aveva nominato erede universale, ritenendo che la qualifica di badante della convenuta non le consentisse affatto di continuare ad occupare l'immobile.
In ogni caso, sia in atto di citazione, che in sede di prima memoria ex art. 183, 6 co.
C.p.c., l'attore mai ha domandato di dichiarare la nullità o l'annullamento del testamento, avendo continuato ad avanzare unicamente una domanda di condanna della pag. 3/8 convenuta al rilascio dell'immobile, in quanto a suo dire, dalla stessa occupato illegittimamente.
A sostegno della propria allegazione, inoltre, il ha fatto riferimento (quale Pt_1
fondamento della propria domanda), all'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rovigo in data 23.12.2020, RGNR 557/2020, con cui il GIP aveva ordinato l'imputazione coatta di per circonvenzione di incapaci ai CP_1
danni del fratello defunto, riportando un passaggio dell'ordinanza in cui il GIP aveva ritenuto che il defunto avrebbe potuto anche redigere il suo testamento sotto Pt_1
dettatura.
Questi sono risultati gli unici elementi assertivi e probatori forniti dall'attore, a sostegno della propria domanda di rilascio di immobile per occupazione abusiva.
Tuttavia, come visto, la parte convenuta ha dimostrato, sin dalla propria comparsa di risposta, il proprio titolo di occupazione dell'immobile oggetto di giudizio, richiamando il testamento olografo, con cui l'aveva, in data 30.12.2016, Controparte_2
nominata sua unica erede universale, testamento olografo che la DAU aveva fatto pubblicare e che al momento dell'instaurazione del presente procedimento (come anche al momento attuale della sua definizione), non è mai stato caducato, né annullato, o privato dei suoi effetti tipici.
Cont Peraltro, la stessa ha anche prodotto la sentenza penale di primo grado n. 591/2024, depositata in data 30.09.2024, con cui il Tribunale di Rovigo ha assolto l'attuale convenuta dall'imputazione per circonvenzione di incapace (ossia Controparte_2
de cuius), destituendo quindi di fondamento il già debole compendio
[...]
probatorio fondato sull'ordinanza di imputazione coatta emessa dal GIP, sopra menzionata.
Peraltro, si ripete, mai entro i limiti preclusivi assertivi previsti ex-lege l'attore ha avanzato nel presente processo una domanda di annullamento/nullità del testamento che Contr istituisce erede la e neppure in alcun modo lo stesso ha contestato l'esistenza di tale secondo e successivo testamento, con cui il fratello dell'attore ha istituito erede universale . CP_1
pag. 4/8 Soltanto in sede di note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni, depositate in data 18.10.2024, l'attore ha chiesto di disporre la sospensione del presente processo ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del separato processo (si ripete, proposto successivamente al presente procedimento, ben sei mesi dopo) con cui l'odierno attore ha avanzato una formale domanda di annullamento/nullità del testamento con cui è stata istituita erede universale da CP_1 Controparte_2
[...]
L'istanza non merita accoglimento.
Difatti, in primo luogo, si ritiene che accogliere l'istanza di sospensione necessaria del presente processo avanzata dall'attore solo in sede di precisazione delle conclusioni, configuri una illegittima rimessione in termini dell'attore stesso, rispetto a domande ed allegazioni dallo stesso non avanzate tempestivamente nel presente processo, con aggiramento della sua soccombenza, ossia rispetto alla proposizione di una domanda, quale quella avanzata nel presente processo, in via totalmente infondata e priva del necessario supporto probatorio, potendosi in tal modo giovare dell'eventuale esito di un successivo processo dallo stesso intentato.
I presupposti di fondatezza della domanda devono sussistere al momento di proposizione della stessa e non in un momento successivo, di modo che non pare che l'esito di questo giudizio possa dipendere da una domanda proposta dall'attore in un separato processo e dopo sei mesi dalla instaurazione del presente procedimento, quasi che lo stesso si sia avveduto successivamente delle domande che correttamente dovevano essere proposte, ma che non sono state proposte nel presente processo.
Inoltre, quandanche si volesse qualificare la domanda proposta dall'attore nel presente procedimento quale domanda di rivendicazione, si rileva che lo stesso non è legittimato a proporre una tale domanda, non essendo il proprietario del bene immobile che intende rivendicare.
Per lo stesso motivo, l'attore non può pretendere la restituzione (ovvero il rilascio)
Cont dell'immobile non essendo legittimato a chiederla e, soprattutto, essendo la pienamente legittimata a conservarne il possesso (istituita erede universale).
pag. 5/8 Per gli stessi motivi non è dovuto al alcun risarcimento, per carenza di Pt_1
presupposti oggettivi e soggettivi.
In definitiva le azioni proposte nei confronti della resistente di accertamento della illegittima occupazione dell'immobile, di condanna al rilascio e di condanna al risarcimento dei danni risultano totalmente infondate per la carenza di un presupposto essenziale in capo al quello di essere considerato l'erede del fratello rispetto Pt_1 al quale l'unica che, allo stato e al momento della proposizione del presente procedimento, possa definirsi tale è proprio la resistente, in forza di testamento successivo, depositato e pubblicato, che revocava la precedente disposizione in favore dell'odierno attore.
Non pare affatto rilevante nella fattispecie oggetto di giudizio la giurisprudenza citata dall'attore secondo la quale “chi detiene beni ereditari in forza di un titolo contestato o privo di validità non può disporne né compiere atti dispositivi che alterino l'integrità del patrimonio, a tutela dei diritti dell'erede legittimo”.
In alcun punto, difatti, si sta discutendo del potere della DAU di disporre dell'immobile oggetto di giudizio, avendo l'attore domandato soltanto la condanna al rilascio dello stesso, di modo che l'unica questione oggetto di attenzione è quella della presenza e sussistenza, al momento dell'instaurazione del presente processo, come anche nell'attualità, di un valido ed efficace titolo in capo alla DAU, tale da non consentire l'emissione verso la stessa di una condanna al rilascio.
Le allegazioni che l'attore ha formulato per la prima volta in sede di comparsa conclusionale sono del tutto tardive e quindi inammissibili.
Ben ha argomentato, difatti, la difesa della convenuta, sostenendo che “In effetti la vicenda in sé è destinata a risolversi assai rapidamente con il richiamo al principio processuale della “ragione più liquida”: è oggi, documentatamente, la CP_1 legittima proprietaria dell'immobile dal quale il chiede che sia sloggiata in Pt_1
quanto occupante senza titolo. Lo si ricava dal compendio documentale prodotto con la seconda memoria 183 cpc: è infatti presente in atti la dichiarazione di successione in forza della quale, come risulta confermato dalla documentazione catastale ed
pag. 6/8 ipocatastale pure prodotta, risulta che l'immobile in questione le appartiene di diritto.
Difetta quindi manifestamente qualunque legittimazione, tanto quella attiva (il
è infatti soggetto privo di qualunque titolo e non può vantare Parte_1
quindi alcuna pretesa) che passiva ( è la legittima proprietaria CP_1 dell'immobile dal quale la si vuole evacuare). Il accampa per vero varie Pt_1
pretese con riferimento alla tenuta del testamento che istituisce la resistente quale erede universale del fratello. Tuttavia egli ha incautamente promosso il giudizio odierno ancora prima di promuovere quello con il quale ha impugnato il testamento;
ed in quel giudizio, oggi finalmente promosso, si deve ancora decidere se passare all'istruttoria o meno. L'iniziativa del ricorrente è dunque –come si disse- incauta;
certamente, quanto meno, precipitosa”.
Le domande proposte dall'attore risultano quindi radicalmente infondate.
Da ultimo, alcun rischio di contrasto di giudicati si presenta nella situazione che coinvolge le presenti parti processuali, considerato che, se il separato processo dovesse giungere ad una dichiarazione di nullità/annullamento del testamento con cui l'odierna convenuta è stata istituita erede universale di allora in quel Controparte_2
caso e in quel momento, l'attore potrà attivare gli strumenti previsti dalla legge in materia successoria, per ottenere il recupero/la restituzione dei beni ereditari, tra cui l'immobile oggetto di giudizio.
Da ultimo, per ciò che concerne la domanda avanzata dalla convenuta, di condanna dell'attore ex art. 96, ultimo comma c.p.c., si rileva che la stessa non meriti accoglimento, in assenza di domanda proposta con mala fede e colpa grave.
Vista la soccombenza, l'attore deve essere condannato a rifondere le spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano sulla base delle fasi di giudizio svolte (studio, introduttiva, trattazione, decisionale), in riferimento ad una causa di valore indeterminabile, di complessità bassa, sulla base del DM 55/2014.
P.Q.M.
pag. 7/8 Il Tribunale di Rovigo, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta dall'attore;
2) Rigetta la domanda proposta dalla convenuta ex art. 96 c.p.c.;
3) Condanna l'attore a rifondere le spese di lite alla convenuta, che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Rovigo, 31.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Abiuso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. AMETRANO GIUSEPPE;
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. CAPPATO ENRICO e dall'avv. DANIELA OMIZZOLO;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica in vista dell'udienza del 22.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio CP_1
e ha chiesto “Accertare e dichiarare che, a seguito del decesso del sig.
[...] [...]
, la sig.ra detiene illegittimamente sine titulo Controparte_2 CP_1 l'immobile sito in Lendinara, Via Buffetti, n. 15, di cui il sig. è Parte_1
l'unico proprietario, per i motivi di cui in narrativa;
- per l'effetto, condannare la medesima sig.ra al rilascio e/o riconsegna immediata dell'immobile sito CP_1
in Lendinara, Via Buffetti, n. 15 libero e sgombro da persone e cose, disponendo la reintegra nel possesso dell'immobile suidentificato in favore del sig. Parte_1
; - In ogni caso, condannare la sig.ra , al risarcimento di tutti i danni
[...] CP_1
subiti e subendi dal sig. da valutarsi in via equitativa e che sarà Parte_1
ritenuta di Giustizia, con espressa riserva di azione per ogni ulteriore e diverso danno subito”, allegando una presunta occupazione di immobile da parte della convenuta.
Si è costituita in giudizio la convenuta, chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree, considerata l'infondatezza delle stesse, e allegando che la stessa non era affatto un'occupante abusiva dell'indicato immobile, il quale rientrava nel patrimonio ereditario di che l'aveva istituita sua erede universale con Controparte_2
testamento olografo del 30.12.2016, valido ed efficace.
La causa è stata istruita mediante assegnazione dei termini ex art. 183, 6 co. C.p.c. e produzione di documenti.
Ritenuta la stessa matura per la decisione, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni come precisate dalle parti in vista dell'udienza del 22.10.2024.
Tutto ciò premesso si osserva quanto segue.
La domanda proposta dall'attore non è fondata e non merita accoglimento.
Come noto, la sussistenza della fondatezza nel merito delle domande avanzate dalla parte attrice, deve essere esistente al momento dell'incardinamento del processo, non potendo rilevare (se non ad eccezionali fini di riduzione di eventuali crediti oggetto di giudizio, in caso di pagamenti effettuati medio tempore), l'eventuale successiva e futura integrazione dei presupposti di fondatezza nel merito di un procedimento civile, pena una inammissibile rimessione in termini in favore delle parti attrici, le quali, dapprima avanzano ad una certa data, domande destituite di fondamento, e successivamente, nel corso del già proposto processo civile, e una volta spirate le preclusioni assertive nel pag. 2/8 predetto processo (ossia quello oggetto di giudizio), procedono a proporre in un separato e autonomo processo, domande che consentirebbero la salvezza rispetto alle preclusioni già maturate nel primo processo, chiedendo poi nel primo processo la sospensione dello stesso ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del secondo processo, proposto successivamente.
Ciò è proprio quanto accaduto nella fattispecie oggetto di giudizio.
In sede di atto di citazione, difatti, il ha chiesto “Accertare e dichiarare che, a Pt_1
seguito del decesso del sig. , la sig.ra detiene Controparte_2 CP_1 illegittimamente sine titulo l'immobile sito in Lendinara, Via Buffetti, n. 15, di cui il sig.
è l'unico proprietario, per i motivi di cui in narrativa;
- per Parte_1
l'effetto, condannare la medesima sig.ra al rilascio e/o riconsegna CP_1 immediata dell'immobile sito in Lendinara, Via Buffetti, n. 15 libero e sgombro da persone e cose, disponendo la reintegra nel possesso dell'immobile suidentificato in favore del sig. ; - In ogni caso, condannare la sig.ra Parte_1 [...]
, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sig. CP_1 Parte_1
da valutarsi in via equitativa e che sarà ritenuta di Giustizia, con espressa riserva
[...] di azione per ogni ulteriore e diverso danno subito”.
L'attore, quindi, ha avanzato una domanda di condanna della convenuta al rilascio dell'immobile sito in Lendinara, Via Buffetti, n. 15, asserendo che la stessa CP_1
stava occupando senza titolo il predetto immobile.
[...]
Le allegazioni dell'attore in sede di atto di citazione, per fondare la presunta
Contr occupazione senza titolo dell'immobile da parte della , si sono sostanziate nella circostanza per cui l'attore si riteneva l'unico erede del fratello, richiamando il testamento del 27.01.2016 con cui il lo stesso lo aveva nominato erede universale, ritenendo che la qualifica di badante della convenuta non le consentisse affatto di continuare ad occupare l'immobile.
In ogni caso, sia in atto di citazione, che in sede di prima memoria ex art. 183, 6 co.
C.p.c., l'attore mai ha domandato di dichiarare la nullità o l'annullamento del testamento, avendo continuato ad avanzare unicamente una domanda di condanna della pag. 3/8 convenuta al rilascio dell'immobile, in quanto a suo dire, dalla stessa occupato illegittimamente.
A sostegno della propria allegazione, inoltre, il ha fatto riferimento (quale Pt_1
fondamento della propria domanda), all'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rovigo in data 23.12.2020, RGNR 557/2020, con cui il GIP aveva ordinato l'imputazione coatta di per circonvenzione di incapaci ai CP_1
danni del fratello defunto, riportando un passaggio dell'ordinanza in cui il GIP aveva ritenuto che il defunto avrebbe potuto anche redigere il suo testamento sotto Pt_1
dettatura.
Questi sono risultati gli unici elementi assertivi e probatori forniti dall'attore, a sostegno della propria domanda di rilascio di immobile per occupazione abusiva.
Tuttavia, come visto, la parte convenuta ha dimostrato, sin dalla propria comparsa di risposta, il proprio titolo di occupazione dell'immobile oggetto di giudizio, richiamando il testamento olografo, con cui l'aveva, in data 30.12.2016, Controparte_2
nominata sua unica erede universale, testamento olografo che la DAU aveva fatto pubblicare e che al momento dell'instaurazione del presente procedimento (come anche al momento attuale della sua definizione), non è mai stato caducato, né annullato, o privato dei suoi effetti tipici.
Cont Peraltro, la stessa ha anche prodotto la sentenza penale di primo grado n. 591/2024, depositata in data 30.09.2024, con cui il Tribunale di Rovigo ha assolto l'attuale convenuta dall'imputazione per circonvenzione di incapace (ossia Controparte_2
de cuius), destituendo quindi di fondamento il già debole compendio
[...]
probatorio fondato sull'ordinanza di imputazione coatta emessa dal GIP, sopra menzionata.
Peraltro, si ripete, mai entro i limiti preclusivi assertivi previsti ex-lege l'attore ha avanzato nel presente processo una domanda di annullamento/nullità del testamento che Contr istituisce erede la e neppure in alcun modo lo stesso ha contestato l'esistenza di tale secondo e successivo testamento, con cui il fratello dell'attore ha istituito erede universale . CP_1
pag. 4/8 Soltanto in sede di note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni, depositate in data 18.10.2024, l'attore ha chiesto di disporre la sospensione del presente processo ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del separato processo (si ripete, proposto successivamente al presente procedimento, ben sei mesi dopo) con cui l'odierno attore ha avanzato una formale domanda di annullamento/nullità del testamento con cui è stata istituita erede universale da CP_1 Controparte_2
[...]
L'istanza non merita accoglimento.
Difatti, in primo luogo, si ritiene che accogliere l'istanza di sospensione necessaria del presente processo avanzata dall'attore solo in sede di precisazione delle conclusioni, configuri una illegittima rimessione in termini dell'attore stesso, rispetto a domande ed allegazioni dallo stesso non avanzate tempestivamente nel presente processo, con aggiramento della sua soccombenza, ossia rispetto alla proposizione di una domanda, quale quella avanzata nel presente processo, in via totalmente infondata e priva del necessario supporto probatorio, potendosi in tal modo giovare dell'eventuale esito di un successivo processo dallo stesso intentato.
I presupposti di fondatezza della domanda devono sussistere al momento di proposizione della stessa e non in un momento successivo, di modo che non pare che l'esito di questo giudizio possa dipendere da una domanda proposta dall'attore in un separato processo e dopo sei mesi dalla instaurazione del presente procedimento, quasi che lo stesso si sia avveduto successivamente delle domande che correttamente dovevano essere proposte, ma che non sono state proposte nel presente processo.
Inoltre, quandanche si volesse qualificare la domanda proposta dall'attore nel presente procedimento quale domanda di rivendicazione, si rileva che lo stesso non è legittimato a proporre una tale domanda, non essendo il proprietario del bene immobile che intende rivendicare.
Per lo stesso motivo, l'attore non può pretendere la restituzione (ovvero il rilascio)
Cont dell'immobile non essendo legittimato a chiederla e, soprattutto, essendo la pienamente legittimata a conservarne il possesso (istituita erede universale).
pag. 5/8 Per gli stessi motivi non è dovuto al alcun risarcimento, per carenza di Pt_1
presupposti oggettivi e soggettivi.
In definitiva le azioni proposte nei confronti della resistente di accertamento della illegittima occupazione dell'immobile, di condanna al rilascio e di condanna al risarcimento dei danni risultano totalmente infondate per la carenza di un presupposto essenziale in capo al quello di essere considerato l'erede del fratello rispetto Pt_1 al quale l'unica che, allo stato e al momento della proposizione del presente procedimento, possa definirsi tale è proprio la resistente, in forza di testamento successivo, depositato e pubblicato, che revocava la precedente disposizione in favore dell'odierno attore.
Non pare affatto rilevante nella fattispecie oggetto di giudizio la giurisprudenza citata dall'attore secondo la quale “chi detiene beni ereditari in forza di un titolo contestato o privo di validità non può disporne né compiere atti dispositivi che alterino l'integrità del patrimonio, a tutela dei diritti dell'erede legittimo”.
In alcun punto, difatti, si sta discutendo del potere della DAU di disporre dell'immobile oggetto di giudizio, avendo l'attore domandato soltanto la condanna al rilascio dello stesso, di modo che l'unica questione oggetto di attenzione è quella della presenza e sussistenza, al momento dell'instaurazione del presente processo, come anche nell'attualità, di un valido ed efficace titolo in capo alla DAU, tale da non consentire l'emissione verso la stessa di una condanna al rilascio.
Le allegazioni che l'attore ha formulato per la prima volta in sede di comparsa conclusionale sono del tutto tardive e quindi inammissibili.
Ben ha argomentato, difatti, la difesa della convenuta, sostenendo che “In effetti la vicenda in sé è destinata a risolversi assai rapidamente con il richiamo al principio processuale della “ragione più liquida”: è oggi, documentatamente, la CP_1 legittima proprietaria dell'immobile dal quale il chiede che sia sloggiata in Pt_1
quanto occupante senza titolo. Lo si ricava dal compendio documentale prodotto con la seconda memoria 183 cpc: è infatti presente in atti la dichiarazione di successione in forza della quale, come risulta confermato dalla documentazione catastale ed
pag. 6/8 ipocatastale pure prodotta, risulta che l'immobile in questione le appartiene di diritto.
Difetta quindi manifestamente qualunque legittimazione, tanto quella attiva (il
è infatti soggetto privo di qualunque titolo e non può vantare Parte_1
quindi alcuna pretesa) che passiva ( è la legittima proprietaria CP_1 dell'immobile dal quale la si vuole evacuare). Il accampa per vero varie Pt_1
pretese con riferimento alla tenuta del testamento che istituisce la resistente quale erede universale del fratello. Tuttavia egli ha incautamente promosso il giudizio odierno ancora prima di promuovere quello con il quale ha impugnato il testamento;
ed in quel giudizio, oggi finalmente promosso, si deve ancora decidere se passare all'istruttoria o meno. L'iniziativa del ricorrente è dunque –come si disse- incauta;
certamente, quanto meno, precipitosa”.
Le domande proposte dall'attore risultano quindi radicalmente infondate.
Da ultimo, alcun rischio di contrasto di giudicati si presenta nella situazione che coinvolge le presenti parti processuali, considerato che, se il separato processo dovesse giungere ad una dichiarazione di nullità/annullamento del testamento con cui l'odierna convenuta è stata istituita erede universale di allora in quel Controparte_2
caso e in quel momento, l'attore potrà attivare gli strumenti previsti dalla legge in materia successoria, per ottenere il recupero/la restituzione dei beni ereditari, tra cui l'immobile oggetto di giudizio.
Da ultimo, per ciò che concerne la domanda avanzata dalla convenuta, di condanna dell'attore ex art. 96, ultimo comma c.p.c., si rileva che la stessa non meriti accoglimento, in assenza di domanda proposta con mala fede e colpa grave.
Vista la soccombenza, l'attore deve essere condannato a rifondere le spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano sulla base delle fasi di giudizio svolte (studio, introduttiva, trattazione, decisionale), in riferimento ad una causa di valore indeterminabile, di complessità bassa, sulla base del DM 55/2014.
P.Q.M.
pag. 7/8 Il Tribunale di Rovigo, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta dall'attore;
2) Rigetta la domanda proposta dalla convenuta ex art. 96 c.p.c.;
3) Condanna l'attore a rifondere le spese di lite alla convenuta, che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Rovigo, 31.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 8/8