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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/05/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 5779/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Paola Zampieri ha pronunziato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
Parte_1
-Avv. e avv. Dario Traverso– Parte_2
-opponente- contro
Controparte_1
-Avv. - CP_2
-opposto-
Ritenuto che:
- la presente causa si riferisce ad una controversia da trattarsi ex art. 447 bis cpc con il rito del lavoro, avendo ad oggetto l'adempimento di obbligazioni derivanti da un contratto di affitto di ramo d'azienda, come del resto già risultava dal contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo;
- l'opposizione a decreto ingiuntivo, qualora si tratti di controversia regolata con il rito del lavoro, deve essere proposta con ricorso, depositato in cancelleria entro il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, e, qualora, sia stata proposta con atto di citazione, è valida e tempestiva solo se l'atto di opposizione sia stato depositato, con l'iscrizione a ruolo, nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto
(tra le altre , Cass. 8014/09 “l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione e quindi soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte”); - recentemente le Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n. 927 del
13.1.2022) hanno osservato che “allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis
c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n. 150/2011 -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.”;
- la presente opposizione, proposta con atto di citazione notificato nel predetto termine, ma depositato successivamente (in data 5.6.2024 laddove la notifica del decreto è stata eseguita il 23.4.2024), è tardiva;
- la presente opposizione deve, quindi, essere dichiarata inammissibile, perché proposta tardivamente, avverso un decreto ingiuntivo divenuto ormai irrevocabile e sul quale si è già formato il giudicato;
- nel presente giudizio parte opponente non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale (come dedotto espressamente nella citazione, pagine 8-10), limitandosi ad eccepire in compensazione un credito per asseriti danni in conseguenza della inidoneità dei locali, eccezione che non può essere esaminata in questa sede, a fronte della tardività dell'opposizione;
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, facendo applicazione dello scaglione da 26.000,00 a 52.000,00 euro per la fase di studio, introduttiva e decisionale, valori medi (e così complessivamente € 5.810,00), ridotti ad € 3.000,00 in considerazione della semplicità della controversia
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3856/2024 che dichiara esecutivo;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in euro 3000,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Genova, 15.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Zampieri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Paola Zampieri ha pronunziato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
Parte_1
-Avv. e avv. Dario Traverso– Parte_2
-opponente- contro
Controparte_1
-Avv. - CP_2
-opposto-
Ritenuto che:
- la presente causa si riferisce ad una controversia da trattarsi ex art. 447 bis cpc con il rito del lavoro, avendo ad oggetto l'adempimento di obbligazioni derivanti da un contratto di affitto di ramo d'azienda, come del resto già risultava dal contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo;
- l'opposizione a decreto ingiuntivo, qualora si tratti di controversia regolata con il rito del lavoro, deve essere proposta con ricorso, depositato in cancelleria entro il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, e, qualora, sia stata proposta con atto di citazione, è valida e tempestiva solo se l'atto di opposizione sia stato depositato, con l'iscrizione a ruolo, nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto
(tra le altre , Cass. 8014/09 “l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione e quindi soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte”); - recentemente le Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n. 927 del
13.1.2022) hanno osservato che “allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis
c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n. 150/2011 -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.”;
- la presente opposizione, proposta con atto di citazione notificato nel predetto termine, ma depositato successivamente (in data 5.6.2024 laddove la notifica del decreto è stata eseguita il 23.4.2024), è tardiva;
- la presente opposizione deve, quindi, essere dichiarata inammissibile, perché proposta tardivamente, avverso un decreto ingiuntivo divenuto ormai irrevocabile e sul quale si è già formato il giudicato;
- nel presente giudizio parte opponente non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale (come dedotto espressamente nella citazione, pagine 8-10), limitandosi ad eccepire in compensazione un credito per asseriti danni in conseguenza della inidoneità dei locali, eccezione che non può essere esaminata in questa sede, a fronte della tardività dell'opposizione;
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, facendo applicazione dello scaglione da 26.000,00 a 52.000,00 euro per la fase di studio, introduttiva e decisionale, valori medi (e così complessivamente € 5.810,00), ridotti ad € 3.000,00 in considerazione della semplicità della controversia
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3856/2024 che dichiara esecutivo;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in euro 3000,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Genova, 15.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Zampieri