Sentenza 23 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 23/12/2021, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/12/2021
N. 01552/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00287/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 287 del 2021, proposto da
-OMISSIS-i, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Attilio De Martin, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Altinate n. 29, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza San Marco, 63;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento Determinazione -OMISSIS-^ -OMISSIS- a mezzo PEC al sottoscritto difensore officiato;
- di qualsivoglia ulteriore atto o provvedimento, al precedente connesso per presupposizione e/o pregiudizialità, anche se non conosciuti dall’odierno ricorrente avverso i quali ci si riserva la proposizione di motivi aggiunti di ricorso ivi compresi, per quanto di ragione i due pareri dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso:
a) che con se-OMISSIS-:
- ha dichiarato il ricorrente, al tempo -OMISSIS-, responsabile per i reati di cui ai capi di imputazione B (artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 5, e 61, n. 9, c.p., C (artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 5, e 61, n. 9, c.p.), E (artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 5, e 61, n. 9, c.p.), F (artt. 110, 640, 61 nn. 7 e 9, c.p.), H (artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 5, 61, nn. 7 e 9, c.p.), L (artt. 110, 61, n. 2, 314, comma 2, c.p.), M (artt. 110, 61, n. 2 e 479 c.p.), N (artt. 110, 61, nn. 2 e 9, 640, comma 2, n. 1, c.p.), O (artt. 110, 61, n. 2, c.p. e 120 c.p.m.p.), U (artt. 81 cpv., 61, n. 2, e 625 ter cpv. n. 1 c.p.), X (artt. 110, 61, n. 2, e 314, comma 2, c.p.), unificati dal vincolo della continuazione di cui all’art. 81 cpv. c.p., considerato più grave il reato di cui al capo C, sussistenti le attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., ritenute equivalenti rispetto alle contestate aggravanti;
- ha condannato il ricorrente alla pena di anni 5 e mesi 2 di reclusione ed Euro 900 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in stato di custodia cautelare;
- ha dichiarato il ricorrente interdetto dai pubblici uffici per la durata della pena base pari ad anni 2 e mesi 6 di reclusione;
- ha assolto il ricorrente dal reato di cui al capo P (art. 416 c.p.) “ perché il fatto non sussiste ” e dal reato di cui al “capo Q” (artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. 309 del 1990) “ perché il fatto non costituisce reato ”;
b) che con -OMISSIS-:
- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente “ in ordine ai capi F, L, M, N, O, U, X per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione”;
- ha confermato nel resto la condanna del ricorrente per i capi B, C, più grave, E ed H, rideterminando “la pena in anni 3 di reclusione ed Euro 350,00 di multa; riduce la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici alla durata di anni ”;
- ha rigettato l’appello proposto dal Pubblico Ministero e ha confermato l’assoluzione del ricorrente in ordine al capo Q “ non potendosi escludere al di là di ogni ragionevole dubbio la causa di giustificazione ex art. 51 c.p. ”;
c) che la C-OMISSIS-;
d) che con istanza del-OMISSIS-il ricorrente ha chiesto il rimborso parziale delle spese di patrocinio legale ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67 del 25 marzo 1997, convertito in legge n. 135 del 23 maggio 1997, in considerazione della pronuncia di assoluzione per il capo di imputazione di cui alla lett. Q;
e) che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con parere -OMISSIS-si è espressa in senso negativo rispetto a tale istanza di rimborso, condividendo l’orientamento dell’Amministrazione procedente secondo cui: “ ai fini dell'applicabilità dell'art. 18 in questione, è richiesto un ‘nesso di strumentalità diretto tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto o della condotta, nel senso che il dipendente pubblico non avrebbe assolto ai suoi compili se non ponendo in essere quel determinato atto o quella determinata condotta’ (da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 10.12.2013, n. 5919) ”;
f) che il Ministero della Difesa, -OMISSIS-, con nota -OMISSIS-ha comunicato al ricorrente il c.d. preavviso di rigetto dell’istanza;
g) che il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni, evidenziando che il procedimento penale sarebbe stato definito con sentenza di assoluzione piena e che la condotta per la quale è stato sottoposto a procedimento penale sarebbe stata finalizzata all’espletamento di un’attività di servizio;
h) che con Determinazione -OMISSIS-, ha respinto l’istanza di rimborso del ricorrente, richiamando i pareri dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Rilevato
- che con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto della sua istanza di rimborso sulla base di due motivi:
I - Vizio di violazione di legge: violazione ed erronea applicazione dell’art. 18, comma 1, della legge 23 maggio 1997, n. 135 (di conversione, con modificazioni, del d.l. 25 marzo 1997, n. 67) .
Il ricorrente sarebbe stato assolto con formula piena, con sentenza passata in giudicato, in relazione al capo di imputazione di cui alla lett. Q - concorso nel reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, traffico di stupefacenti – “ perché il fatto non costituisce reato ” e i fatti contestati sarebbero stati “ connessi con l’espletamento del servizio ”. La connessione con l’attività di servizio troverebbe conferma – secondo il ricorrente – nel fatto che per i medesimi fatti il ricorrente sarebbe stato sottoposto a procedimento disciplinare. Inoltre l’Amministrazione resistente avrebbe riconosciuto il rimborso a un collega coimputato nella medesima vicenda.
II - Vizio di violazione di legge: violazione degli Articoli 10 e 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, in correlazione con quanto previsto dall’art. 3 della medesima legge n. 241 del 1990. Correlato vizio di eccesso di potere riscontrabile nella figura sintomatica dell’erronea ed insufficiente istruttoria .
L’Amministrazione resistente – si sostiene - non avrebbe valutato le osservazioni presentate dal ricorrente.
Rilevato inoltre
- che il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio depositando gli atti del procedimento e contestando nel merito le censure del ricorrente;
- che con memoria del -OMISSIS-l ricorrente ha ribadito le proprie difese e ha chiesto che vengano “ versati in giudizio, se del caso con tutte le cautele necessarie, i due pareri dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (-OMISSIS-) nonché il parere ed il provvedimento che ammettono il rimborso delle spese in favore del Collega ”;
- che all’udienza del 15 dicembre 2021, il difensore del ricorrente ha precisato che il ricorso concerne esclusivamente il mancato riconoscimento delle spese in relazione al capo di imputazione Q – non al capo di imputazione P – e dopo breve discussione la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato:
- che l’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997 dispone che “ le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ”;
- che tale disposizione è di stretta applicazione e si applica quando il dipendente sia stato coinvolto nel processo per aver svolto il proprio lavoro, e cioè quando si sia trattato dello svolgimento dei suoi obblighi istituzionali e vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto o del comportamento (e dunque quando l'assolvimento diligente dei compiti specificamente lo richiedeva), e non anche quando la condotta oggetto della contestazione sia stata posta in essere 'in occasione' dell'attività lavorativa; in tale contesto, il rimborso delle spese legali costituisce un meccanismo volto ad imputare al titolare dell'interesse sostanziale le conseguenze dell'operato di chi abbia agito per suo conto, per cui siffatto meccanismo di imputazione può operare solo in quanto sia ravvisabile quel rapporto di stretta dipendenza, nonché quel nesso di strumentalità tra l'adempimento dei doveri istituzionali e il compimento dell'atto, non potendo il dipendente assolvere ai propri compiti, se non tenendo quella determinata condotta; difatti, una diversa conclusione condurrebbe a riconoscere la spettanza del beneficio in ogni ipotesi di reato proprio, anche laddove il fatto addebitato esuli dai doveri istituzionali, senza che possa ravvisarsi un collegamento, diretto e di tipo oggettivo, con l'interesse dell'Amministrazione (Cons. Stato, Sez. IV, 11 novembre 2020, n. 6928);
- che il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nell'ambito di procedimento penale non è destinato ad operare quando la contestazione in sede penale si sia riferita ad un atto o ad un comportamento che di per sé costituisca una violazione dei doveri d'ufficio o sia stato comunque posto in essere per ragioni personali, sia pure durante e ‘in occasione' dello svolgimento del servizio, e dunque non sia riferibile all'Amministrazione (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 20 luglio 2021, n. 599);
- che il rimborso delle spese legali presuppone che il giudizio di responsabilità penale si sia concluso con sentenza che abbia escluso la responsabilità dell'imputato (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 10 aprile 2013, n. 401; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 82 del 2012, cit.; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 4 luglio 2011, n. 5836), ossia che da tale accusa l'impiegato sia stato pienamente assolto, ovvero sia stata comunque accertata l'assenza della sua responsabilità (T.A.R. Veneto, Sez. II, 25 ottobre 2012, n. 1295);
- che anche la dichiarazione di estinzione del reato a seguito di intervenuta prescrizione impedisce il rimborso, mancando un provvedimento che esclude la responsabilità del dipendente (Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 2017, n. 4176);
- che la disparità di trattamento rispetto agli altri coimputati presuppone che gli interessati abbiano posto in essere la medesima condotta;
Considerato in particolare che nel caso di specie:
- le sentenze-OMISSIS-sono in via prevalente sentenze di condanna che hanno accertato la responsabilità del ricorrente per diversi reati tra cui in particolare, in relazione al capo C, per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 5, e 61 n. 9, perché, in concorso con altri, al fine di trarre profitto, con mezzo fraudolento e con abuso dei poteri, si è impossessato della somma di Euro 50.000,00;
- le condotte contestate nel loro complesso risultano solo occasionalmente collegate al servizio prestato dal ricorrente;
- dall’istanza presentata dal ricorrente non risultano in concreto individuabili le attività difensive specificamente riferibili alle imputazioni di cui al “capo Q”;
- peraltro, anche la specifica condotta di cui al “capo Q” - “traffico di stupefacenti” – non può che considerarsi estranea alle mansioni di servizio del ricorrente;
- la -OMISSIS-ha assolto il ricorrente con la motivazione di “ non potendosi escludere al di là di ogni ragionevole dubbio la causa di giustificazione ex art. 51 c.p .”, senza espressamente riconoscere la sussistenza della causa dell’adempimento del dovere, ma assolvendo secondo i canoni penalistici della colpevolezza “ al di là di ogni ragionevole dubbio ”;
- la sentenza risulta peraltro ipotizzare una complessiva attività “ sotto copertura ”, senza il rispetto delle forme di legge;
- non risultano quindi sussistenti né il presupposto dell’” assenza di responsabilità ” né il presupposto della stretta connessione con l'espletamento del servizio;
- che la posizione del ricorrente - condannato in via definitiva per più capi di imputazione - risulta differente da quella del collega che avrebbe conseguito il rimborso delle spese;
- che la domanda di accesso di cui alla memoria del 4 novembre 2021 risulta inammissibile in quanto proposta direttamente in giudizio con atto non notificato;
- che in ogni caso l’acquisizione dei documenti oggetto dell’istanza di accesso non risultano necessari per la definizione del presente giudizio;
Ritenuto pertanto che l’infondatezza delle censure proposte non consente l’accoglimento del ricorso;
Ritenuto altresì, in ragione della peculiarità della fattispecie, che sussistono le condizioni per compensare le spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.