Articolo 2 della Legge 7 febbraio 1987, n. 36
Articolo 1Articolo 3
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10 marzo 1987
Art. 2. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono essere assunte a carico dello Stato le spese per i funerali di personalita' che abbiano reso particolari servizi alla Patria, nonche' di cittadini italiani e stranieri o di apolidi che abbiano illustrato la Nazione italiana nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, del lavoro, dell'economia, dello sport e di attivita' sociali.
Entrata in vigore il 10 marzo 1987
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