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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/02/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 12/02/2025, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1882/2023 del Ruolo Generale
Civile – Lavoro e Previdenza
TRA
Parte_1 con gli Avv.ti F. Elia e D. De Salvatore giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. M.P. Teti giusta procura in atti
APPELLATO
ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
Respinge l'appello.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio di secondo grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Il Presidente
Dott. Stefano Scarafoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 12/02/2025, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1882/2023 del Ruolo Generale
Civile – Lavoro e Previdenza
TRA
Parte_1 con gli Avv.ti F. Elia e D. De Salvatore giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. M.P. Teti giusta procura in atti
APPELLATO
ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
Respinge l'appello.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio di secondo grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Il Presidente
Dott. Stefano Scarafoni