Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 3791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3791 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 18995/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alessia Notaro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 18995/2024
r.g.a.c.
TRA
Avv. MO di MA LI (già avv. di MA), nato a [...]
il 06.04.1975 e residente in [...], C.F.
, quale procuratore di se stesso, elettivamente domiciliato C.F._1
presso il proprio studio in Napoli al Centro Direzionale is. G8, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni ex art. 133 e 134 c.p.c. al numero di fax:
081.18252442 o all'indirizzo di posta elettronica certificata:
[...]
Email_1
RICORRENTE
E
C.F. , irreperibile in Pozzuoli dal Controparte_1 C.F._2
09.10.2011;
RESISTENTE-CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 14 d.lgs 150/2011 e art. 281 undecies c.p.c. l'avvocato Mas-
1
Ha premesso di aver ricevuto mandato dal resistente al fine di assisterlo nel pro-
cedimento svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli, rg. 916/22, tra Parte_1
/ avente ad oggetto reclamo avverso provvedimento di inam- Controparte_1
missibilità per giudizio ATP ex art. 696 e 696 bis c.p.c. con richiesta danni di Eu-
ro 160.000,00; che il aveva, altresì, conferito un secondo man- Controparte_1
dato al fine di essere assistito nella fase giudiziale dinanzi al Tribunale di Napoli,
rg. 9184/22, quale convenuto, tra le parti / Parte_1 Controparte_1
avente ad oggetto ricorso ex art. 56 co. 3 legge 392/78 ed art. 6 legge n.431/98.
Tanto premesso ha chiesto, previo accertamento del credito, di condannare Pt_2
pola al pagamento in suo favore della somma di Euro 16.579,45, a titolo CP_1
di onorari per l'attività descritta in premessa, oltre interessi legali e rivalutazione,
cpa e iva;
con vittoria di spese ed onorari della procedura, oltre rimborso forfetta-
rio per spese generali, oltre iva e c.p.a. come per legge.
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione udienza con le modalità di cui all'art. 143 c.p.c., il resistente non si è costituito.
All'udienza del 10.04.2025, previa dichiarazione di contumacia di CP_2
, il ricorrente è stato invitato a discutere la causa e a rassegnare le conclusio-
[...]
ni, ex art. 281 sexies c.p.c., quindi la causa è stata riservata per il deposito della sentenza ai sensi del comma 3.
La domanda è fondata nei seguenti limiti.
Il difensore ha documentato il conferimento del mandato mediante la produzione della procura alle liti rilasciata dal per i due giudizi menzionati ed ha CP_1
documentato l'attività professionale svolta in ciascuno di essi. Sono stati allegati
2
i fascicoli telematici estratti dal PCT dei procedimenti civili rg. 916/22 e rg.
9184/22. Dalla loro consultazione emergono le specifiche attività difensive svolte dall'avv. MO di MA LI che si sono concretizzate nella redazio-
ne degli scritti difensivi, nella partecipazione alle udienze, nella redazione di note e nella discussione delle cause innanzi al collegio.
Passando alla quantificazione dei compensi per il primo procedimento il difenso-
re ha redatto la memoria di costituzione nella fase di reclamo avverso il rigetto del ricorso per ATP proposto da ed ha partecipato alle udienze, Parte_1
infine ha discusso il reclamo.
Per le predette attività, applicando i parametri medi del DM 147/2022 per i giu-
dizi cautelari (e non già i parametri previsti per i giudizi contenziosi, come ha ri-
chiesto), spettano al difensore € 5.224,00 oltre 15% e accessori di legge.
Con riferimento al procedimento rg 9184/22 risulta invece corretta la quantifica-
zione del compenso quantificata, applicando il DM 147/2022 per le cause innanzi al tribunale di valor indeterminabile (trattandosi di una opposizione alla fissazio-
ne del termine di rilascio dell'immobile), in € 5810,00 oltre 15% per spese gene-
rali e accessori di legge (Fase di Studio della Controversia € 1.701,00;- Fase in-
troduttiva del Giudizio € 1.204,00;- Fase decisionale € 2.905,00).
Sulla somma complessiva di € 12.689,1 (€ 5224,00 +€ 5810,00 +15% per spese generali) vanno calcolati gli interessi moratori dalla data della messa in mora al soddisfo. Non è invece dovuta la rivalutazione monetaria in assenza di allegazio-
ne e prova del maggior danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
p.q.m.
il tribunale di Napoli definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
[...
[...] [...]
nei confronti di così provvede: Parte_3 Controparte_1
- Accerta il diritto al compenso dell'avv. MO di MA LI per i giudizi svolti nell'interesse di per l'effetto liquida in Controparte_1
suo favore la somma di € 12.689,1, oltre accessori di legge ed oltre inte-
ressi legali dalla messa in mora al saldo;
- Condanna al pagamento in favore di MO di MA Controparte_1
LI della somma di € 12.689,1, oltre accessori di legge e oltre in-
teressi legali dalla messa in mora al saldo;
- Condanna al pagamento in favore di MO di MA Controparte_1
LI della somma di € 1700 oltre 15% per spese generali e acces-
sori di legge, per compensi del presente giudizio ed € 264,00 per spese.
Napoli, 15.04.2025
Il Giudice
(dott.ssa Alessia Notaro)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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