Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/06/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
RG 738/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
( ) parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Coppolino e Pt_1 P.IVA_1 domiciliata come in atti.
PARTE OPPONENTE
Contro
( ) parte rappresentata e difesa dall'avv. Renato Fiumalbi e dall'avv. CP_1 P.IVA_2
Vincenzo Sarta e domiciliata come in atti
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.)
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni riportandosi alle domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, come tutte esaminate infra in motivazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice agisce in opposizione al precetto azionato in forza delle cambiali come meglio infra;
deduce l'insussistenza del titolo esecutivo, agendo la creditrice in esecuzione di cambiali emesse a garanzia della fornitura di prodotti alimentari, parzialmente in bianco, in data 23.6.2014 e senza data di scadenza, lamentando dunque l'abusivo riempimento dei titoli;
in via riconvenzionale CP_ rileva l'omesso pagamento da parte della , a seguito della risoluzione del contratto, dei costi di
1
8.1.2018; oneri di custodia pari ad euro 100,00 giornalieri, così sommandosi un importo complessivo di euro 46.360,00, oltre interessi;
contesta la sproporzione tra il credito vantato pari ad euro 4.724,54 ed i quattro titoli cambiari pari ad euro 5.000,00 ciascuno;
deduce inoltre l'illecita risoluzione del CP_ contratto da parte di come da missiva del 28.10.2016, posto il termine di pagamento delle fatture fissato per contratto in giorni 60 dalla consegna della merce.
Conclude, chiedendo, previa sospensione del precetto azionato, di dichiararsi insussistente il diritto a procedere ad esecuzione forzata, ordinando la restituzione di due titoli cambiari;
quindi in via riconvenzionale il riconoscimento alla del credito pari ad euro 46.360,00 per costi di Pt_1 CP_ custodia portato dalla fattura in atti, nonchè l'accertamento della responsabilità della per la risoluzione unilaterale del contratto, quantificando il danno nei limiti di valore secondo il contributo unificato versato.
Parte opposta, rilevando di aver promosso l'azione cambiaria sulla base di due soli titoli, così come espressamente indicato in seno all'atto di precetto, contesta, l'eccepito riempimento delle cambiali oltre il termine di tre anni dalla loro emissione, precisando come il contratto intercorso tra CP_ le parti prevedesse il rilascio di garanzie a favore di per il caso di inadempimento, così rilasciando la fideiussione bancaria per l'importo di euro 20.000,00 nonché, come ulteriormente Pt_1 concordato, aumentando la garanzia di euro 20.000,00 attraverso il rilascio di quattro cambiali da euro 5.000,00 ciascuna, pagabili a vista entro dieci anni dalla loro emissione, come da dicitura espressamente apposta su ogni titolo;
contesta altresì l'asserito credito da parte di in ragione Pt_1 del ritardato ritiro delle attrezzature in comodato, piuttosto precisando di aver dovuto richiedere un decreto ingiuntivo di consegna per la restituzione delle attrezzature da parte di resasi Pt_1 inadempiente rispetto al contratto, come da decreto ritualmente concesso dal Tribunale di Milano, non opposto e dunque passato in giudicato, con conseguente improcedibilità dell'odierna domanda riconvenzionale intesa al pagamento dell'importo a titolo di custodia;
domanda peraltro sulla quale l'opposta eccepisce l'incompetenza territoriale del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto atteso che in seno al contratto di concessione di vendita del 12 gennaio 2011, venne stabilita per qualsiasi controversia la competenza esclusiva del foro di Milano, inderogabile neppure per ragioni di connessione o continenza di cause;
contesta nel merito la domanda intesa al risarcimento del danno in merito alla risoluzione del contratto, comunque coperta da giudicato ed in ogni caso di competenza esclusiva del Tribunale di Milano, per le ragioni anzidette.
2 Conclude chiedendo di dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Barcellona P.G. in favore del Tribunale di Milano in ordine alle domande riconvenzionali spiegate;
nel merito rigettare tutte le domande e le eccezioni e confermare il diritto a procedere ad esecuzione forzata;
in via subordinata accertare il credito per l'importo di euro 4.724,54 oltre interessi moratori e condannare l'opponente al relativo pagamento.
In ordine al primo motivo di opposizione, si rileva.
Parte opponente deduce l'abusivo riempimento delle cambiali, rilasciate parzialmente in bianco, dunque portate in esecuzione dopo essere state completate dal prenditore.
Nel solco di un consolidato pronunciamento della giurisprudenza di legittimità in tema, deve ritenersi come la difformità del completamento, rispetto alle clausole della convenzione di riempimento, postuli la prova non soltanto sul contenuto di detta convenzione, ma anche in ordine alla violazione di essa;
la prova dovrà concernere, inoltre, il mancato sorgere del credito ovvero, dell'ammontare e le condizioni di esigibilità di esso, in modo che risulti la pretesa violazione della convenzione di riempimento, dovendo estendersi la completezza della prova a tutti gli elementi del credito incorporato nel contestato documento cambiario ed incombendo sul debitore emittente la prova dell'abusivo riempimento della cambiale, ai sensi dell'art. 14 della legge Cambiaria (in tal senso Cass. n 19933/2017).
La prova della violazione dell'accordo di riempimento è da assolversi in termini rigorosi e compiuti, di natura documentale pur anche indiretti, quali in ipotesi accordi intercorsi tra il primo prenditore ed il traente tramite scambi epistolari (cfr. Cass. n. 4607 del 1983), in ogni caso entro i limiti di cui all'art. 2622 c.c.; ciò in particolare qualora, come nel caso in esame, la prova sia diretta a superare patti aggiunti o contrari ad un documento;
in mancanza di prova idonea dell'abusivo riempimento di un titolo emesso, in tutto o in parte, in bianco, l'integrazione deve ritenersi conforme all'accordo di riempimento (così Cass. n. 4041/1982; n. 2586/1981; n. 10007/1996).
Nel caso in esame, la parte opponente non ha dato adeguato riscontro dell'asserito riempimento delle cambiali oltre il termine di anni tre dall'emissione nè, tantomeno, dell'integrazione delle scadenze dei titoli in violazione a previ diversi accordi. Per converso il contenuto del contratto di concessione di vendita intercorso tra le parti in data 12.1.2011 e i successivi accordi come da scambi a mezzo messaggi p.e.c. prodotti in atti (cfr in particolare p.e.c. del 19.6.2015 con riferimento CP_ al rilascio dei titoli), danno ragione dell'obbligazione di garanzia assunta dalla in data 23.6.2014 attraverso l'emissione degli effetti cambiari in oggetto, come anche da corrispondente data della marca cambiale, e dei termini di pagamento “a vista entro anni dieci”, come da espressa indicazione riportata in seno al frontespizio di ciascun titolo.
3 Il motivo di opposizione deve dunque essere disatteso, positivamente giudicandosi la regolarità e l'efficacia esecutiva dei titoli azionati.
Per il resto la pretesa creditoria di cui all'atto di precetto per l'importo di euro 4.724,54, oltre accessori, così per complessivi euro 5.720,51, fondata sulle due cambiali rilasciate a garanzia per l'importo di euro 5.000,00 ciascuna e rimaste insolute, può essere riconosciuta.
La cambiale, quale titolo di credito all'ordine, formale e astratto, attribuisce al legittimo possessore il diritto al pagamento della somma determinata alla scadenza, come indicata sul titolo, in esercizio dell'azione cambiaria, fondata, appunto, sul possesso, oppure dell'azione causale, riferita al rapporto sottostante al titolo emesso.
Legittima rileva dunque l'azione esecutiva avviata in forza dei titoli posseduti e dunque del diritto cartolare, quale diritto ulteriore rispetto a quello già sorto dal rapporto causale, e che implica appunto una presunzione iuris tantum del rapporto sottostante, restando dunque a carico del debitore emittente l'onere di dimostrare l'inesistenza, l'invalidità e l'estinzione di tale rapporto (così tra le altre Cass. n. 2816/2006; n. 8712/1998).
Nel caso in esame nessuna contestazione risulta essere stata specificamente mossa a negare il rapporto, né il credito maturato dalla creditrice al termine, come peraltro pur riscontrabile dal complessivo compendio documentale offerto dalla parte opposta, tra cui i relativi scambi epistolari e le fatture contabili in atti, elementi tutti non contraddetti in giudizio, quanto ad importi ed esigibilità.
Può dunque dichiararsi la fondatezza del credito cambiario portato ad esecuzione per l'importo per cui è precetto.
Quanto alle domande riconvenzionali come sopra spiegate dalla in accoglimento Parte_1 della preliminare eccezione spiegata dalla società opposta, preliminarmente all'esame nel merito, deve essere declinata la competenza in favore del Tribunale di Milano;
rileva infatti l'espressa deroga del foro territoriale pattuita all'art. 26 del richiamato contratto di concessione di vendita intercorso tra le parti in data 12.1.2011, prevista per ogni qualsivoglia controversia derivante anche indirettamente dal rapporto e dichiaratamente estesa anche per ragione di connessione o continenza di cause.
Le spese del giudizio, liquidate ai sensi delle vigenti disposizioni normative, in misura dello scaglione tabellare per valore e le fasi svolte, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando, così decide:
Rigetta l'opposizione e dichiara il diritto di Parte_2
a procedere ad esecuzione forzata.
4 Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Barcellona P.G. sulle domande riconvenzionali come sopra spiegate da in favore del Tribunale di Milano, assegnando il Parte_1 termine di mesi tre, a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza, per la riassunzione davanti all'Ufficio giudiziario indicato.
Condanna al pagamento in favore di parte opposta delle spese del giudizio Parte_1 liquidate in euro 2.552,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%,
c.p.a. ed i.v.a. sui compensi, come per legge se dovute,
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Barcellona P.G., 3 giugno 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
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