Sentenza 22 agosto 2007
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/08/2007, n. 17842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17842 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - rel. Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN CA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato GINA TRALICCI, difesa dall'avvocato SALVINO GRECO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUA ASSICURATRICE COMUNALE ROMANA, in persona del Direttore Generale Dott. Bianco Vittorio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PROPERZIO 32, presso lo studio dell'avvocato CISBANI FABIO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
ATAC, PETROLATI DINO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3173/03 della Corte d'Appello di ROMA, quarta sezione civile, emessa il 20/05/03, depositata il 2/07/03, R.g. 2163/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/07 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NI EN conveniva in giudizio, avanti al Pretore di Roma, l'Atac e L'OM (ora Le Assicurazioni di Roma) per sentirle condannare in solido al risarcimento del danno da lesioni personali da lei patito, in data 26.4.1996, mentre saliva sull'autobus della linea 556. L'OM si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. Veniva integrato il contraddittorio nei confronti del conducente dell'autobus, LA Dino, il quale chiedeva il rigetto della domanda.
Il Tribunale, ritenuto il concorso di colpa, in misura paritaria del LA e della NI, condannava le società convenute e il LA, in solido tra loro, al pagamento della somma di L. 283.390 in favore della NI a titolo di risarcimento della metà del danno. La NI proponeva gravame chiedendo affermarsi la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo ed elevarsi la misura del risarcimento. Si costituiva soltanto la soc. Le Assicurazioni di Roma, che instava per il rigetto dell'appello principale e spiegava appello incidentale per il rigetto della domanda avversa sull'assunto della responsabilità esclusiva della NI nella produzione dell'evento dannoso. La NI eccepiva l'inammissibilità dell'appello incidentale per difetto di procura in quanto apposta sull'atto di appello notificato. La Corte di Appello di Roma, con sentenza 2.7.2003, rigettava l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, rigettava la domanda introduttiva del giudizio. Avverso tale sentenza NI EN propone ricorso per cassazione con due mezzi di gravame. La soc. Le Assicurazioni di Roma resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il Giudice a quo ha affermato che la procura apposta dal legale rappresentante della società Le Assicurazioni di Roma in calce all'atto di appello notificato dalla NI, conferisse al procuratore il potere di proporre appello incidentale, sia perché apposta su uno degli atti elencati nell'art. 83 c.p.c., comma 3, sia perché tra le attività inerenti alla difesa era da annoverare anche la proposizione di una impugnazione incidentale. Ha ritenuto che la NI abbia proposto una azione di responsabilità extracontrattuale ed ha escluso la sussistenza di elementi di prova a sostegno della asserita responsabilità del LA.
Con il primo mezzo di gravame, variamente articolato, la NI denuncia la violazione degli artt. 83, 99, 112 e 399 c.p.c., e art.1681 c.c.. Torna sul tema della inammissibilità dell'appello incidentale, sul rilievo secondo cui la soc. assicuratrice ha apposto la procura non sulla comparsa di costituzione contenente l'appello incidentale, ma sulla copia notificata dell'appello principale. La doglianza non merita accoglimento. Come ritenuto da questo Giudice di legittimità, le forme previste dall'art. 83 c.p.c., per il conferimento della procura alla lite tendono ad assicurare la certezza della esistenza e della tempestività della procura stessa e quindi della riferibilità alla parte della attività svolta dal procuratore, ne' è tassativo l'elenco degli atti contenuto nel predetto art. 83 c.p.c.. Quindi la procura apposta su atto diverso da quelli previsti in detto articolo è valida, se risulti depositata al momento della costituzione in giudizio (vedi Cass. 27.6.2003, n. 10251; Cass. 7.4.2000, n. 4384). La ricorrente osserva ancora che il giudice a quo ha mutato la qualificazione della domanda operata dal primo Giudice, avendola ritenuta proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., e non ai sensi dell'art. 1681 c.c..
Censura tale qualificazione, affermando che la domanda fu proposta per responsabilità contrattuale da trasporto. Anche tale doglianza risulta infondata. L'interpretazione della domanda e l'apprezzamento della sua ampiezza e del suo contenuto costituiscono un tipico apprezzamento di fatto, riservato al Giudice del merito e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo dell'esistenza, sufficienza e logicità della motivazione (vedi Cass.14.4.1999, n. 3678). Avendo il Giudice a quo compiutamente motivato sul punto, senza incorrere nel vizio di contraddittorietà, la censura, sotto tale aspetto, risulta inammissibile. Con il secondo mezzo di gravame, la ricorrente deduce vizio di motivazione sia in ordine al punto della ammissibilità o meno dell'appello incidentale, sia in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie. La censura non merita accoglimento poiché il Giudice a quo ha reso una sufficiente motivazione su ambedue i punti indicati nella censura. Sul primo punto si è riportato alla giurisprudenza sull'art. 83 c.p.c., e sull'apprezzamento del fatto ha prospettato una ricostruzione dell'evento dannoso basato sulle risultanze del processo. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2007