Sentenza 28 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/12/2002, n. 18345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18345 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 1 IN NOME DEL1 8345 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 14580/00 Consigliere Cron. u43126 Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere Rep. * Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud.22/10/02 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II N. 326, presso 10 studio dell' avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ROMANO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 14, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO ROMAGNA rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO BUZZI, MILONE, VINCENZA SCARDINA, giusta delega in atti;
2002 - controricorrente 4139 -1- avverso la sentenza n. 395/99 del Tribunale di TERMINI IMERESE, depositata il 05/07/99 R.G.N. 184/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Termini Imerese ha confermato, rigettando l'appello delle Ferrovie dello Stato s.p.a.. la sentenza del Pretore della stessa sede. di condanna della società a pagare in favore dell'appellato, lavoratore alle dipendenze della stessa società, le somme maturate nel periodo 1° novembre 1992 - 31 dicembre 1994 per effetto delle previsioni degli accordi sindacali intervenuti in data 9 e 13 aprile 1992 (cd. integrativo bis). Questi accordi, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata. avevano determinato l'ammontare spettante ai dipendenti di una indennità denominata “di utilizzazione“ a partire dal 1° giugno 1992; l'indennità, peraltro, era stata corrisposta dall'azienda solo fino al 31 ottobre 1992, e ciò a seguito di un'intesa con le organizzazioni sindacali (cui il lavoratore deduceva essere rimasta estranea l'organizzazione sindacale alla quale aderiva), manifestata in un comunicato congiunto in data 3 novembre 1992, con la quale si era stabilito di pagare l'indennità maturata fino al mese di ottobre e di valutare. mediante la costituzione di una commissione mista, con quali modalità sostituire in futuro l'erogazione in denaro con altre prestazioni equivalenti;
era stato poi stipulato il contratto collettivo 1994/1995, che aveva disposto la trasformazione in azioni di quanto dovuto dal 1° novembre 1992 al 31 dicembre 1994 a titolo di integrativo bis. Il Tribunale ha ritenuto che l'azienda fosse, invece, obbligata a pagare in danaro l'indennità, nella misura stabilita dall'originaria fonte negoziale. anche per il periodo successivo all'ottobre 1992. La motivazione, in sintesi è così articolata: a) contrariamente all'assunto dell'azienda. l'erogazione 3 dell'indennità di utilizzazione non si poneva in contrasto con il disposto dell'art. 2, comma 7, del d.l. n. 333/1992, sia perché un divieto di questo genere non era riscontrabile nella norma, sia perché non era comprovato l'elemento di fatto del passivo di bilancio, sia perché, in ogni caso. la norma non era applicabile ad accordi sindacali perfezionati prima della sua entrata in vigore: b) l'accordo sindacale trasfuso nel comunicato congiunto del 3 novembre 1992 non aveva il contenuto precettivo di sospensione dell'obbligazione retributiva. come sostenuto dall'appellante, ma ne aveva uno, meramente “programmatico", di impegno a negoziare per trovare in futuro un accordo per una diversa regolamentazione dell'istituto, con la conseguenza che l'obbligazione era rimasta nel frattempo inalterata: c) le parti avevano previsto che la programmata, diversa. regolamentazione (una commissione mista avrebbe dovuto predisporre una soluzione entro un mese) sarebbe consistita nella previsione di una datio in solutum, mediante la corresponsione ai lavoratori di azioni o obbligazioni in luogo del danaro, e ciò dimostrava come l'obbligazione retributiva fosse rimasta inalterata e si discutesse solo del suo adempimento;
d) in ogni caso, tra le organizzazioni sindacali coinvolte nel comunicato 3,11,1992 non era compresa quella cui aderiva il lavoratore, sicché la relativa intesa non avrebbe potuto essere impegnativa nei suoi confronti;
e) quando, infine, si raggiunse l'accordo sulla questione (cd. novazione oggettiva dell'integrativo bis), si stabili la cessazione degli effetti derivanti dall'accordo integrativo e la consegna di azioni della società in luogo delle somme dovute per il periodo 1.11.1992- 31.12.1994 (accordo 4 marzo 1994 e ccnl 1994/1995), ma questa seconda previsione non poteva, senza l'accordo del dipendente interessato. incidere sui diritti patrimoniali già acquisiti per il periodo in questione. Per la cassazione di tale decisione ricorre, con unico articolato motivo, illustrato con memoria, la s.p.a. Ferrovie dello Stato. società di trasporti e servizi per azioni. Resiste con controricorso il lavoratore. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso la difesa della società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 39 Cost., degli artt. 1322, 1372 e. per quanto di ragione. 2077 c.c., nonché degli artt. 1362, 1363, 1366, 1965 e segg, c.c.; denuncia altresì carenza e contraddittorietà della motivazione su punti essenziali della controversia. Osserva preliminarmente che non era mai stata sostenuta la tesi del contrasto delle previsioni dell'accordo integrativo bis con norme inderogabili di legge, ma il dl. n. 333/1992 ed altri dati legislativi erano stati richiamati soltanto al fine di delineare il quadro in cui era maturato l'accordo del 3 novembre 1992. Sostiene che il tenore letterale dell'accordo 3.11.1992 ("La società per intanto porrà in pagamento in unica soluzione le competenze relativa al periodo 1.6-31.10.1992 con ruolo paga del mese di novembre;
per quanto 5 riguarda il 1993 convengono di costituire una commissione mista che esaurirà i suoi lavori entro il corrente mese per esaminare la possibilità di corrispondere l'integrativo his con forme di pagamento che assicurino ai lavoratori un risultato equivalente agli aumenti previsti, prendendo in considerazione anche l'ipotesi di utilizzare a questo fine l'emissione di obbligazioni"") non consentiva dubbi circa l'intento negoziale di regolamentare l'obbligazione relativa all'indennità di utilizzazione, limitando il pagamento a quanto maturato fino al mese di ottobre e rinviando ad un futuro accordo di stabilire in merito al periodo successivo, in ordine al quale. quindi, l'obbligazione era stata sospesa, restando escluso che l'azienda si fosse obbligata al pagamento. Deduce che tale intento emergeva altresi da tutto il successivo comportamento delle parti (che i giudici di merito hanno omesso di correttamente valutare) e, in particolare, dall'accordo 4 marzo 1994, nel quale si dava atto del negoziato in corso al fine di definire i diritti e gli obblighi relativi al periodo successivo al periodo successivo all'ottobre 1992, definizione che poi era stata consacrata dal ccnl 1994/1995. Rileva che, durante questo lasso di tempo. nessuna protesta era stata avanzata contro il preteso inadempimento ed era illogico ritenere che la società fosse rimasta inadempiente nella persistenza immutata dell'obbligo di pagamento. Conclude, quindi, nel senso che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere che, per il periodo 1° novembre 1992/31 dicembre 1994, fosse acquisito al patrimonio dei lavoratori il diritto di credito all'indennità in questione. Doveva perciò escludersi che il contratto collettivo nazionale 6 avesse incontrato il limite della indisponibilità. in difetto di specifico mandato, di diritti individuali già sorti. Critica. infine, l'affermata inapplicabilità dell'accordo 3.11.1992 per difetto di iscrizione alle associazioni stipulanti. deducendo che i lavoratori. ivi compreso il lavoratore controparte di questo giudizio. hanno ottenuto l'attribuzione del cd. integrativo bis, e ne hanno percepito l'ammontare in denaro fino all'ottobre 1992, in forza di accordi stipulati dagli stessi sindacati, di cui non possono contestare il potere rappresentativo nella stipula di successivi accordi di sospensione e conversione in azioni dell'emolumento retributivo. Osserva preliminarmente la Corte che questioni analoghe sono già state sottoposte al suo vaglio e decise con il rigetto dei ricorsi dei lavoratori contro sentenze che avevano respinto le loro domande (Cass., 3 aprile 1999 n. 3249; 11 febbraio 2000 n. 1541; 12 febbraio 2000 n. 1583), ovvero con la cassazione di decisioni ad essi favorevoli (Cass., 5 giugno 2001 n. 7609; 19 aprile 2002 n. 5694: 14 giugno 2002 n. 8600; 15 giugno 2002 n. 8627: 5 luglio 2002 n. 9764, queste ultime con riguardo a sentenze dello stesso Tribunale di Termini Imerese). Pur non essendosi in presenza, in senso stretto e tecnico, di un indirizzo giurisprudenziale della Corte (per la ragione che, nei giudizi indicati, come nel presente. le censure avevano ad oggetto la correttezza del discorso giustificativo svolto dal giudice del merito in ordine ad accertamenti di fatto - a lui tra i quali rientra la interpretazione di norme contrattuali istituzionalmente riservati), emerge nondimeno dai citati precedenti la costante affermazione di un difetto di base legale di una scelta interpretativa 7 (concernente la disciplina collettiva rilevante ai fini del decidere) che conduca alla conclusione della persistenza dell'obbligazione di erogazione dell'emolumento per cui è causa anche per il periodo successivo al 31 ottobre 1992. Una siffatta conclusione appare ancora una volta affetta dai vizi denunciati. In ordine all'ultimo profilo di censura. che assume carattere potenzialmente assorbente di ogni altro rilievo (atteso che, se l'accordo di cui si discute non è opponibile alla controparte. è ovviamente inutile disquisire sulla sua interpretazione), va ribadito che, ove un contratto collettivo aziendale, stipulato dai sindacato per la tutela degli interessi collettivi dei lavoratori dell'azienda, venga successivamente modificato o integrato da un nuovo accordo aziendale stipulato dallo stesso sindacato, tutti i lavoratori che abbiano fatto adesione all'originario accordo. ancorché non iscritti al sindacato, sono vincolati dall'accordo successivo e non possono invocare l'applicazione soltanto del primo (Cass., 11 novembre 1987 n. 8325; 12 marzo 1984 n. 1690). Ne consegue che il Tribunale, per affermare l'inefficacia dell'accordo 3.11.1992 per il lavoratore. avrebbe dovuto, ovviamente nei limiti dell'effettivo contenuto delle deduzioni delle parti, accertare quali organizzazioni sindacali avessero stipulato l'accordo cd. integrativo bis, accordo sul quale la domanda era fondata, e quali organizzazioni avessero, in seguito. partecipato alla stipulazione degli accordi successivi e definitivi. Passando all'esame delle censure rivolte contro la interpretazione dell'accordo 3.11.1992, le stesse, come già anticipato, sono fondate. 8 Non esiste contrasto fra le parti sul punto che, se i diritti retributivi in discussione. concernenti il periodo novembre 1992-dicembre 1994. dovessero considerarsi acquisiti al patrimonio dei lavoratori, il contratto collettivo del 1994 non sarebbe stato abilitato, in quanto fonte normativa dei rapporti di lavoro, a disporne in senso recessivo. Il punto centrale della controversia è, dunque, il contenuto e l'ambito di efficacia dell'accordo sindacale manifestato con il "comunicato congiunto™ del 3 novembre 1992. Il Tribunale ha negato che il predetto accordo avesse in qualche modo inciso sul diritto di credito spettante al lavoratore, perché gli stipulanti avevano semplicemente concordato circa l'opportunità di sottoporre a revisione l'assetto negoziale in atto, rinviando, appunto, alla conclusione di futuri patti collettivi tale revisione. L'accertamento risulta affetto dai vizi denunciati dalla parte ricorrente. Viene in evidenza, in primo luogo, la violazione del criterio interpretativo fondamentale consacrato dal primo comma dell'art. 1362 c.c., nella parte in cui impone soprattutto di indagare quale sia stata la comune intenzione dei contraenti sulla base del testo dell'accordo. anche eventualmente discostandosi dalla formulazione letterale. La sentenza impugnata è incorsa in questa violazione perché. sebbene riporti integralmente il testo dell'accordo, omette completamente di esaminare la parte in cui si contempla espressamente che "la società per intanto porrà in pagamento in unica soluzione le competenze relative al periodo 1/6-31/10/1992 con ruolo paga del mese di novembre". Tale omissione compromette irrimediabilmente la sufficienza e la 9 logicità della motivazione circa l'intento degli stipulanti di non incidere sul contenuto dell'obbligazione retributiva, rinviando ad accordi futuri ogni determinazione al riguardo, giacché non spiega le ragioni per le quali. pur restando inalterato il rapporto, è stato previsto specificamente l'obbligo di pagamento con riferimento alle sole competenze maturate al 31 ottobre. Ne deriva un insanabile contrasto logico tra la ritenuta (in sostanza) natura esclusivamente obbligatoria, e non normativa, del patto collettivo (in quanto recante impegni solo per gli stipulanti. senza incidenza sulla regolamentazione dei rapporti di lavoro) e la presenza di previsioni direttamente concernenti l'obbligazione retributiva del datore di lavoro. L'insufficienza e la illogicità della motivazione si estendono, conseguentemente, alla valutazione operata dal Tribunale relativamente alla seconda parte del testo negoziale, recante l'impegno ad esaminare la possibilità di corrispondere l'integrativo bis con forme di pagamento che assicurino ai lavoratori un risultato equivalente agli aumenti previsti. prendendo in considerazione anche l'ipotesi di utilizzare a questo fine l'emissione di obbligazioni". costituendo all'uopo una commissione mista (che si prevedeva potesse concludere i lavori entro lo stesso mese di novembre 1992, previsione poi smentita dal protrarsi del negoziato). Il Tribunale, infatti, ha affermato che le parole usate dimostravano inconfutabilmente come le parti considerassero l'obbligazione pur sempre esistente e intendessero negoziare puramente e semplicemente sulle modalità di adempimento, che avrebbero potuto consistere nella dazione di obbligazioni o azioni della società. Sono evidenti le violazioni delle regole sull'interpretazione dei contratti 10 ed i vizi del ragionamento. L'istituto di cui all art. 1197 C.C. (prestazione in luogo dell'adempimento) contempla che il debitore possa liberarsi dell'obbligo eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta con il consenso del debitore: la norma precisa che, in tal caso, l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita. Quindi, la datio in solutum è legislativamente configurata come contratto (solvendi causa) di natura reale quanto alla perfezione. assolutamente incompatibile. come tale, con un accordo inteso a sostituire l'originario oggetto dell'obbligazione con altro diverso (ipotesi che può concretare, in presenza dei relativi presupposti. novazione oggettiva ai sensi dell'art. 1230 c.c.). Ne discende che, assunta a presupposto la permanenza inalterata dell'obbligazione di pagamento, ritenere che le parti collettive si fossero impegnate a negoziare un patto avente ad oggetto i modi di adempimento della stessa, costituisce inosservanza del canone interpretativo di cui all'art. 1367 c.c., per la semplice ragione che nessuna efficacia sul piano dei rapporti di lavoro avrebbe potuto attribuirsi ad un simile accordo. La sentenza impugnata, inoltre, al fine di ricostruire l'intento degli stipulanti l'accordo in data 3.11.1992, avrebbe dovuto considerare, non tanto il fatto che l'azienda non avesse più proceduto ai pagamenti dopo il 31.10.1992 senza suscitare particolari e immediate reazioni, quanto il tenore e la portata degli accordi raggiunti successivamente e, in particolare, sempre nel rispetto del criterio di cui al citato art. 1367 c.c., le previsioni del contratto collettivo nazionale, onde verificare se la regolamentazione dei diritti retributivi attinenti al periodo novembre 1992-dicembre 1994 11 costituisse una non consentita disposizione di diritti individuali di credito. ovvero rappresentasse lo sviluppo attuativo dell'accordo del 1992, al tine di disciplinare ex novo le obbligazioni retributive del datore di lavoro attinenti ad un periodo nel quale la precedente disciplina non era più operativa. Infatti, la necessità di comprendere tra i "comportamenti complessivi posteriori alla conclusione del contratto" (art. 1362. secondo comma, c.c.) anche le trattative ed i successivi accordi collettivi, è già stata affermata dalla giurisprudenza della Corte (Cass., 5 giugno 2001 n. 7609. cit.). In conclusione, erano due le opzioni interpretative astrattamente considerato di naturapossibili: a) anche dopo l'accordo 3.11.1992 meramente obbligatoria e non normativa -l'azienda restava obbligata al pagamento dell'emolumento de quo, ed era incorsa in puro e semplice inadempimento, perdurato fino alla nuova regolamentazione, del credito certo ed esigibile dei lavoratori;
b) l'accordo conteneva, accanto ad una parte "obbligatoria", anche un contenuto “normativo", preordinato a "sospendere” l'attualità dell'obbligo e del correlativo credito a partire dal novembre 1992. rimettendone la disciplina all'esito di apposito negoziato. Il Tribunale ha scelto la prima. escludendo che l'accordo del 1992 intendesse in qualche maniera disciplinare l'obbligazione relativa all'indennità per il periodo successivo all'ottobre del 1992, ma, come posto in evidenza, il procedimento interpretativo risulta affetto da violazione delle regole di ermeneutica e da vizi della motivazione. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio perché nel nuovo giudizio si proceda ad accertare: a) in primo luogo, facendo applicazione del principio di diritto e dei criteri di 12 MENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI EGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA 3 DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 A LEGGE 11-8-73 N. 533 indagine sopra precisati. se, attribuito in ipotesi un contenuto normativo all'accordo sindacale 3.11.1992, il rapporto di lavoro dedotto in causa potesse restarne influenzato;
b) subordinatamente all'esito positivo della prima indagine. quale sia stata l'intenzione delle parti espressa nel menzionato accordo, ponendo rimedio ai vizi di motivazione e alle violazioni degli artt. 1362 e ss. riscontrati nella sentenza impugnata. Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche in ordine alla regolazione delle spese del processo di cassazione, alla Corte di Appello di Palermo. Così deciso in Roma il 22 ottobre 2002. Il cons. estensore Il I Profideme کا م حسن IL CANCELLIEELWAREA Depositate in Cancelleria 28 DIC. 2002 oggi, IL CANCELLIERE, дая 13