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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/12/2025, n. 2789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2789 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4459/2023 R.G., avente ad oggetto: ricorso con cumulo di domande di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio
T R A
, nato a [...] il [...] – C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Manocalzati (AV) alla via Orto De Luca n. 88, presso lo studio dell'Avv. Marcella
Santarpia, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] – C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in Gragnano alla Piazza G. Marconi n. 9, presso lo studio dell'Avv. Maria Giovanna
Donnarumma, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera n.
2024/1517/GP del 18.06.2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata;
RESISTENTE
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Torre Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 22.10.2025, trattata in modalità cartolare, il ricorrente e la resistente si sono riportati all'accordo dagli stessi raggiunto chiedendo al Tribunale di recepirlo.
Il P.M., in data 10.12.2025 ha espresso parere favorevole.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso con cumulo di domande di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 28.09.2023, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione personale dalla coniuge con addebito a quest'ultima, con previsione a carico della resistente dell'obbligo di corrispondergli la somma mensile di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, oltre al 50 % delle spese straordinarie e l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, in quanto genitore convivente con i predetti figli maggiorenni.
Inoltre, il Vicedomini chiedeva di: ordinare alla la restituzione del 50% delle somme che CP_1 erano presenti sul conto corrente postale cointestato al momento del suo allontanamento dalla casa coniugale, somma pari ad euro 3,178,315; essere autorizzato a richiedere il riscatto del 50% del premio previsto dalla polizza denominata “Progetto Dinamico”, premio ammontante ad euro
14.782,50; ordinare alla il passaggio di proprietà del veicolo Fiat Panda tg. DD369KG, CP_1 essendo lo stesso nella sua esclusiva disponibilità; ordinare alla di pagare la somma di euro CP_1
4.000,00 quale somma da versare al 50% del debito contratto per l'acquisto delle carni debito contratto unitamente al marito;
ordinare alla di versare a favore del marito la somma di euro CP_1
2.500,00 quale importo al 50% da restituire all'INPS per le somme riscosse indebitamente e dalla stessa utilizzate nel corso degli anni;
riconoscere, quantificare e liquidare in suo favore il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. derivante dalla violazione del dovere di fedeltà in considerazione delle modalità e della gravità del tradimento messo in atto dalla resistente.
Lo chiedeva, all'esito del passaggio in giudicato dell'emananda sentenza di separazione, CP_1 decorsi i termini di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e - trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gragnano Parte_1 CP_1 atto n. 34, parte 2, serie A, anno 2001.
Il ricorrente a sostegno della domanda deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con
, in data 13.05.2001 in Gragnano e che dall'unione erano nati due figli: , in CP_1 CP_2 data 23.01.2002, e in data 07.10.2004, entrambi maggiorenni ma non economicamente Per_1 autosufficienti, se pur dediti a lavori saltuari;
che il matrimonio a distanza di anni si era rivelato, purtroppo, infelice a causa del comportamento assunto della sig.ra la quale aveva CP_1 incominciato ad intrattenere una rapporto di amicizia particolare con un suo amico frequentatore della loro casa;
che la moglie nel negare la predetta relazione lo accusava di essere affetto da gelosia ossessiva;
che la , aveva iniziato a disinteressarsi completamente della crescita dei figli, CP_1 delegandola alla cognata, sottraendo al coniuge le carte Postepay che consentivano l'accesso al conto cointestato, su cui confluivano i soldi nella famiglia ed a Novembre del 2021 si era allontanata dalla casa coniugale, continuando ad utilizzare i soldi del conto cointestato.
Vicedomini precisava che la casa coniugale sita in Lettere, era un appartamento condotto Pt_1 in locazione di proprietà dell' e di essere rimasto a vivere nel predetta casa con i figli CP_3 Per_1
2 e;
di aver da sempre lavorato assieme alla moglie, gestendo una macelleria, e di aver CP_2 acquistato in comproprietà al 50% con il coniuge un appartamento, sito nel comune di Gragnano alla via Carnicella n. 94 indicato al foglio 17 particella 178 sub 18 cat.A/4 classe 2, 3.5 vani , ( cfr doc in atti), immobile vuoto da cose e persone, le cui spese di manutenzione e tasse risultavano a suo solo carico;
di avere attivato, unitamente al coniuge, presso le un piano di CP_4 risparmi denominato “ Progetto Dinamico”, ammontante ad euro 29.565,00; di essere proprietario di due veicoli una Fiat Panda tg DD369KG, nella esclusiva disponibilità della e una Scenic tg CP_1
EA209EL; di essere intestatario di due motocicli, un Honda SH 300 tg ES94173 nella disponibilità del figlio , e un Honda SH125 tg. EL45151 nella disponibilità del figlio che la CP_2 Per_1 moglie, era intestataria di due autovetture una Smart tg FZ198NC, nella disponibilità del figlio e una Peugeot 208 tg GC893XL nella disponibilità del figlio auto acquistate CP_2 Per_1 durante il matrimonio dai coniugi in occasione del raggiungimento della maggiore età dei figli.
, nel costituirsi in giudizio, concordava con il ricorrente sulla separazione e sul CP_1 successivo divorzio, nonché sull'assegnazione della casa coniugale al Vicedomini, in quanto genitore convivente con i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ma contestava la ricostruzione dei fatti e le condotte ad essa addebitate in ricorso;
chiedeva il rigetto della domanda di addebito così come di quella di risarcimento danni, e chiedeva di non prevedere alcun assegno di mantenimento da porsi a suo carico per il mantenimento dei figli o, in via subordinata, stabilirlo in euro 200,00 mensili (euro 100,00 per ciascun figlio); in particolare, in via principale, chiedeva di considerare gli esborsi mensili sostenuti per far fronte ad acquisti effettuati nell'interesse dei figli che senza alcun dubbio rappresentavano un importante “aiuto” economico mensile da parte sua;
in via subordinata ravvisata la condizione dei figli maggiorenni che come confermato nel ricorso introduttivo “si adoperano allo svolgimento di lavoretti saltuari” e la sua posizione reddituale chiedeva di disporre a suo carico a titolo di concorso al mantenimento dei figli il versamento della somma di € 200,00 mensili (€ 100,00 a figlio) e nel contempo ordinarsi la restituzione delle autovetture di proprietà della resistente ed in uso ai figli sigg. e , Controparte_5 CP_2 per poter provvedere con la loro vendita ad estinguere i mutui di scopo per il loro acquisto oltre che provvedere alla copertura delle spese di mantenimento.
La resistente evidenziava che la crisi coniugale era da rinvenirsi nella profonda frattura tra i coniugi che con il passare degli anni li aveva allontanati sempre di più per divergenze caratteriali e comportamentali, acuita dalla perdita del lavoro da parte del marito;
chiariva che dopo un lungo periodo di sopportazione reciproca, nel novembre del 2021, a causa dei continui atti persecutori perpetrati dal sig. Vicedomini, su consiglio anche di uno specialista ed in concerto con il coniuge aveva spostato altrove il proprio domicilio.
La resistente allegava che per quasi due anni (fino al maggio 2023) si era sempre recata presso la casa in Lettere, provvedendo più volte la settimana a rassettare l'abitazione, fare le faccende domestiche, lavare, stirare, spesso aiutata dalla nuora fidanzata del figlio;
precisava di CP_2
3 essere impiegata part time presso una farmacia, e di essere da anni l'unica in famiglia ad avere un'occupazione stabile e di essersi sempre occupata di far fronte alle esigenze economiche e non sia del marito che dei figli pagando direttamente rate auto, motorini, assicurazioni, bollette, visite mediche, spese generiche per acquisto di abiti scarpe e effetti personali vari.
In ordine agli aspetti economici la precisava di percepire uno stipendio di circa € 900,00 CP_1 mensili con il quale provvedeva a: pagare la rata auto in uso al figlio Vicedomini per € CP_2
204,00 mensili (finanziamento che si estinguerà nel febbraio 2024 contratto con la Compass); -
Pagare la rata auto figlio in uso al Vicedomini per € 320,50 mensili (finanziamento che si Per_1 estinguerà tra circa 4 anni e mezzo contratto con la Santander); oltre a pagare i bolli e l'assicurazione per le auto ed i motocicli in uso ai figli;
evidenziava che i figli avevano terminato il percorso di studi ed avevano piena capacità lavorativa.
Sciolta la riserva assunta all'udienza presidenziale del 10.01.2024, fallito il tentativo di conciliazione, il giudice delegato dava i provvedimenti provvisori: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
assegnava la casa coniugale a convivente con i figli entrambi Parte_1 maggiorenni ma economicamente non autosufficienti;
poneva a carico della resistente l'obbligo di corrispondere al Vicedomini l'assegno mensile di complessivi euro 300,00 per il contributo al mantenimento dei figli (euro 150,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il giudice delegato rilevava, altresì, l'inammissibilità delle domande relative alle restituzioni di somme, al riscatto polizza, al passaggio di proprietà auto, al pagamento di quota parte dei debiti contratti ed al risarcimento dei danni di cui sub g), h), i), l) m), n) del ricorso e quella di restituzione delle autovetture di proprietà della resistente ed in uso ai figli di cui al punto 5) delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta trattandosi di domande esulanti dall'oggetto del giudizio e da far valere eventualmente in distinto e autonomo giudizio ordinario (Cass. civ., 3316/2017,
18870/2014; Cass. civ., 6424/2017, 11828/2009); ammetteva, infine, la prova orale articolata da parte ricorrente nei limiti di cui in motivazione e rinviava per l'escussione dei testi all'udienza del
03.06.2024, poi rinviata al 10.03.2025.
All'udienza su menzionata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo per le condizioni della separazione ed il Giudice, tenuto conto delle esigenze di ruolo e del numero di causa di più risalente iscrizione a ruolo già introitate in decisione, rinviava la causa all'udienza del 22.09.2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza su citata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., letto l'accordo sottoscritto dalle parti, il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione innanzi al Collegio previa trasmissione degli atti al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni.
Il P.M., in data 10.12.2025, esprimeva parere favorevole rispetto all'accordo raggiunto dalle parti.
La domanda di separazione giudiziale dei coniugi, avanzata dal ricorrente e cui ha aderito la resistente, è fondata e merita accoglimento risultando incontrovertibilmente provati il venir meno di
4 quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di distacco determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalle allegazioni di entrambe le parti, e da quanto dalle stesse stesse dichiarato in sede di comparizione personale (cfr verbale del 10.01.2024).
Da tutto quanto precede può inferirsi, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, già interrotta dal novembre 2021, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta sul punto concordemente formulata dai contendenti, deve essere pronunziata la separazione personale inter partes.
In ordine alle statuizioni accessorie, come anticipato, le parti sono addivenute a un accordo che, non contrastando con norme inderogabili, può ben essere posto alla base della decisione di questo
Tribunale, nei termini di cui al dispositivo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori riguardanti la prole, va preliminarmente rilevato che i figli della coppia (nato il [...]) e (nato il [...]) sono entrambi CP_2 Per_1 maggiorenni, sicché nulla deve essere disposto in merito alla disciplina di affido degli stessi e della loro collocazione.
Va, inoltre, rilevato che parte ricorrente ha rinunciato alla iniziale domanda di addebito della separazione alla moglie.
In ordine ai provvedimenti economici, poi, da quanto dedotto dalle parti e dalla documentazione allegata, è emerso che il Vicedomini attualmente vive con i figli e a Lettere nella CP_2 Per_1 casa familiare, per cui paga un canone di locazione di euro 150,00 mensili. Il ricorrente ha dichiarato, inoltre, di lavorare come dipendente di una macelleria da circa 5 o 6 anni e di percepire uno stipendio mensile di euro 1.200,00 circa e di non avere un regolare contratto di lavoro. Di contro, la ha dichiarato di lavorare come addetta alle pulizie presso la farmacia “Irolla” a CP_1
Piano di Sorrento e di percepire uno stipendio mensile di euro 900,00. La stessa ha confermato di svolgere anche lavori extra saltuariamente, sempre come addetta alle pulizie, e di arrivare a percepire euro 1.000,00/1.100,00 al mese (cfr dichiarazioni rese dalle parti all'udienza di comparizione coniugi del 10.01.2024).
Si rileva altresì che con i patti sulle condizioni della separazione raggiunti in corso di causa, le parti hanno inteso regolare anche taluni rapporti economici tra essi esistenti, di cui pertanto il tribunale si limita a dare atto.
L'accordo dagli stessi depositato risulta sottoscritto anche dai figli maggiorenni i quali si Cont dichiarano soddisfatti dal trasferimento effettuato dalla madre in loro favore del del diritto di proprietà dell'immobile sito alla via Carnicella, e dell'assunzione dell'obbligo della madre di
5 estinguere il finanziamento ancora in essere per l'acquisto veicolo in uso a (con il Per_1 pagamento di una rata mensile di € 330,00 circa), e dichiarano di rinunciare a qualsiasi altra pretesa per il loro mantenimento (cfr accordo sottoscritto in data 06.06.2024, depositato in data
12.06.2024).
La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. pronuncia la separazione dei coniugi (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]); CP_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune di Gragnano per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 34, parte II, serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 2001);
3. e dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, a tutte le Parte_1 CP_1 domande, compresa la domanda di addebito, formulate nei rispettivi atti introduttivi ad eccezione della richiesta di divorzio depositata dal Vicedomini congiuntamente alla domanda di separazione;
4. dà atto che , a scioglimento della comunione legale dei beni, si obbliga ad CP_1 incassare il premio relativo alla Polizza “Progetto Dinamico” accesa presso l'Istituto
[...] con la divisione al 50% delle somme derivanti dall'incasso di suddetta polizza e di Controparte_7 versarne tale 50% dei proventi (al netto di tasse e trattenute) al Vicedomini previa comunicazione del quantum sull'Iban dello stesso che verrà comunicato ad accettazione della transazione;
5. dà atto che si obbliga a trasferire la proprietà delle automobili in uso ai figli e più CP_1 precisamente: a sarà trasferita l'automobile Smart targata FZ198NC e a CP_2 Per_1 sarà trasferita l'automobile Peugeot 208 targata GC893XL. Le spese di tale trasferimento saranno corrisposte al 50% tra la ed il Vicedomini;
CP_1
6. dà atto che unitamente al Vicedomini si impegnano a procedere alle volture delle CP_1 assicurazioni dei veicoli in uso ai figli;
7. dà atto che si obbliga a trasferire la proprietà dell'automobile Fiat Panda tg. Parte_1
DD369KG, già in uso alla alla stessa con spese a carico della medesima. La CP_1 CP_1 dichiara di aver proceduto al pagamento di ogni contestazione violazione codice della strada nel contempo sollevata durante il suo possesso materiale dell'autoveicolo e laddove dovesse pervenire al Vicedomini eventuale verbale relativo al periodo antecedente al passaggio di proprietà la stessa si impegna a tenere indenne il Vicedomini da ogni eventuale esborso e nel
6 caso di pagamento si riconosce allo stesso la possibilità di richiede in via di rivalsa le somme eventuali che verranno sborsate. Al contempo la dovrà essere tenuta indenne da CP_1 eventuali verbali che dovessero esserle notificati relativi alle automobili trasferite per effetto del presente accordo transattivo e nel caso di pagamento si riconosce alla stessa la possibilità di richiedere in via di rivalsa le somme eventuali che verranno sborsate;
8. dà atto che e si obbligano a trasferire una tantum quali spese Parte_1 CP_1 di mantenimento dovute per i figli e e per le spese straordinarie da CP_2 Per_1 doversi, la piena proprietà dell'immobile sito in Gragnano alla via Carnicella indentificato al
NCEU del Comune di Gragnano al foglio 17 p.lla 178 sub 18 cat A/4 acquistato in comproprietà dagli ex coniugi;
9. dà atto che le parti si impegnano a dividere al 50% le spese del rogito notarile secondo il preventivo più conveniente per le stesse;
10. dà atto che a carico della resterà l'obbligo di estinguere il finanziamento contratto per CP_1
l'acquisto del veicolo in uso a e a lui trasferito;
Per_1
11. dà atto che il Vicedomini rinuncia ad ogni diritto di credito sulle somme incassate dalla sig.ra relative alla polizza accesa con denaro materno;
CP_1
12. dà atto che le parti sono cointestatarie di un conto postale per il quale bisogna effettuare un saldo e procedere alla divisione al 50% delle somme eventualmente presenti e poi effettuarne la chiusura;
13. dà atto che le parti impegnano a rinunciare, come in effetti rinunciano, ad avviare ogni tipo di azione giudiziale e stragiudiziale per il recupero a qualsiasi titolo delle somme di cui all'accordo sottoscritto comunque relative ai beni oggetto di comunione legale.
14. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva;
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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