Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2378 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1847 /2021 RG
Alla udienza del 30.05.2025 viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate solamente da parte opposta che valgono come presenza in udienza
IL GOP
Dopo camera di consiglio, alle ore 15.40 provvede come di seguito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 1847 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2021
1
L'avv. Daniela Cascio, cod. fisc. avv. Sandro C.F._1
Geraci
ATTRICE
CONTRO
la (P.I. ), con sede in Palermo, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te pro-tempore, Avv.ti Francesco Todaro e
Fabrizio Macchiarella
CONVENUTA
Il GOP
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
ritiene e dichiara infondata la carenza di legittimazione passiva della nonché la prescrizione dell'azione promossa nei Controparte_1
confronti di parte convenuta;
In accoglimento della domanda attorea, accertata la responsabilità della società convenuta, condanna la stessa a pagare a parte attrice la complessiva somma di euro 7.855,53, per danni patrimoniali, e non, dalla stessa subiti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.;
Pone a carico della parte convenuta soccombente le spese del presente giudizio, in favore della attrice, liquidate nella complessiva somma di
3.500,00 euro, di cui 118 euro per spese, oltre IVA, CPA nonché rimborso
2 forfettario, e spese sia della espletata ctu. che dell'ATP, liquidate come da separati decreti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea, alla luce della documentazione depositata e della attività istruttoria assunta, appare fondata e va accolta.
Occorre premettere che il presente giudizio prende le mosse dal ricorso ex art. 696 c.p.c. proposto dalla ricorrente, affinché venissero accertate le cause e le responsabilità dei continui guasti occorsi al veicolo e la quantificazione dei danni subiti dalla proprietaria, ivi compreso il fermo tecnico. Il procedimento anzidetto si è concluso, a seguito di una consulenza tecnica di ufficio dell'ing. “sul mezzo”, nel quale il Per_1
perito, acclarando «precise responsabilità» di dovute CP_1
«all'imperizia dell'Officina», ovvero l'unica autofficina “autorizzata” da ad effettuare la manutenzione sui veicoli a marchio Controparte_2
, in esclusiva, per la provincia di Palermo. Pertanto, l'avv. CP_2
Cascio, sulla scorta delle superiori premesse ha insistito nel ritenere e dichiarare la responsabilità di per i fatti di cui in narrativa;
Controparte_1
per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, incluso il fermo tecnico, subiti dall'attrice quantificati in complessivi euro 10.723,21 o nella diversa somma accertata o ritenuta di
Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
3 Costituitasi preliminarmente, ha eccepito la Parte_1
prescrizione della domanda attorea, ai sensi dell'art. 132 del Codice del
Consumo, considerato che la ricorrente ha lamentato gli asseriti vizi di conformità, dopo “circa tre anni” , dalla consegna della vettura.
Nel merito, ha insistito nel rigetto della domanda, per tutti motivi spiegati in atti, ed in quanto infondate in fatto e di diritto.
Preliminarmente, appare d'uopo esaminare l'eccezione di prescrizione della domanda atttorea, in ragione del decorso del termine biennale per asseriti vizi di conformità, sancito dal Codice dl Consumo, evidenziando come la stessa non si attagli alla fattispecie per cui è causa, e sia priva di pregio.
Ed invero, l'istante sin dal procedimento tecnico preventivo introdotto, ha dettagliatamente lamentato una condotta imperita e negligente, tenuta dell'officina nell'esecuzione dei ripetuti interventi di CP_1
manutenzione effettuati, e da cui sono scaturiti danni patrimoniali in capo all'odierna attrice.
A tal uopo, l'avv. Cascio ha specificatamente indicato i guasti occorsi alla propria autovettura, succedutisi nel tempo, la lunga permanenza del mezzo, presso l'Officina ND TO, l'unica autofficina “autorizzata” da ad effettuare la manutenzione sui veicoli a marchio Controparte_2
, in esclusiva, per la provincia di Palermo. CP_2
4 Pertanto, è di tutta evidenza come l'oggetto della domanda spiegata, sia ascrivibile ad una chiara responsabilità contrattuale dell'Officina ND
TO (come peraltro accertato in sede di ATP e confermato dal CTU
nominato) che nulla ha a che vedere con asseriti difetti di conformità del veicolo, ex art 132 Codice del consumo, richiamato da parte convenuta.
Ed ancora, ponendo l'attenzione sulla qualificazione giuridica della domanda, necessita sottolineare che quando il proprietario di un veicolo affida la propria auto a un meccanico per riparazioni o un controllo, si instaura un rapporto contrattuale, che obbliga il professionista a eseguire la prestazione con la dovuta diligenza e a restituire il mezzo integro e funzionante.L'art. 1218 c.c. sulla responsabilità contrattuale,
stabilisce che: “[…] chi non adempie esattamente alla prestazione
dovuta risponde del danno, a meno che non provi che l'inadempimento
è stato determinato da una causa a lui non imputabile.”
Pertanto, se il danno deriva da negligenza,imperizia o mancata
esecuzione a regola d'arte, il meccanico sarà tenuto al risarcimento.
Nello specifico, il legislatore ha distinto tra diligenza ordinaria e
diligenza qualificata, imponendo ai professionisti di settore uno standard
più elevato rispetto a un comune prestatore d'opera. Il meccanico, in quanto professionista, è tenuto a una diligenza tecnica e specialistica.
Quindi se il danno all'auto è conseguenza di un'errata valutazione tecnica,
5 di una diagnosi imprecisa o di un'installazione scorretta di componenti,
si configura un inadempimento colposo.
A questo punto, prima di soffermarsi sulle conclusioni cui sono pervenuti i tecnici nominati (in sede di ATP e nel presente giudizio, pervenuti entrambi alle medesime conclusioni) necessita evidenziare talune circostanze emerse in istruttoria, ed a riprova delle inevitabili difficoltà e disagi subiti dall'attrice, a causa dei prolungati problemi ascrivibili alla propria autovettura.
In particolare, la teste ha dichiarato: Testimone_1
Premetto che io sono amica con l'avv. Cascio e che confermo di averle
prestato la mia vettura personale , per poter effettuare insieme una
vacanza di capodanno, fuori sede, in quanto l'auto dell'attrice, malgrado i
tentativi di metterla in moto, non partiva. Quindi siamo partite insieme, ma
la mia famiglia con l'auto nostra di famiglia, e l'avv. Con la mia auto
personale.
Ed ancora, la teste ha dichiarato: confermo che all'inizio Tes_2
dell'estate del 2017, per un mese, ma credo forse di piu, prestai la mia
auto all'attrice, in quanto la loro auto mi riferiri l'attrice era sempre in
riparazione.
In merito ai disposti accertamenti eseguiti, dai tecnici nominati, occorre evidenziare che, in prima battuta l'ing. in sede di ATP ha Per_1
affermato che «...bisogna inoltre sottolineare, al fine di evidenziare il
6 disagio subito dal proprietario del mezzo, che appare del tutto
ingiustificato il tempo impiegato dall' ad effettuare Parte_2
alcune riparazioni, come ad esempio nel caso dell'intervento
sull'autovettura ricoverata in data 25.6.2017 e restituita il giorno 27.7.2017
(come da fattura in atti - la durata dell'intervento è pari a 33 giorni - un
tempo irragionevole!)i» (cfr. pag. 6 relazione tecnica). E ancora più
chiaramente, con riferimento al cronico problema legato alla frizione
«...non essendoci altri componenti nel circuito idraulico soggetti a rottura, il
personale specializzato doveva intervenire senza esitazione per sostituire
l'attuatore. Tutto questo non è mai avvenuto e pertanto si ritiene che
l'Officina autorizzata abbia precise responsabilità» (cfr. pag. 8 relazione
tecnica).
In definitiva, in risposta ai quesiti sottoposti alla sua cognizione, il CTU
definitivamente rispondeva che «la mancata riparazione del pedale della
frizione, che ha condotto ad un fermo complessivo della vettura di oltre
sessanta giorni (senza peraltro riparare definitivamente il guasto!) è da
imputare all'imperizia dell'Officina della e che «è stata Controparte_1
riscontrata scasa tempestività e correttezza, da parte della CP_1
in merito alle riparazioni eseguite sull'autovettura Mahindra XUV».
[...]
Analogamente, il geom. nominato nel presente giudizio, ha ribadito CP
che “L'accertamento della difettosità del complessivo della frizione e del
relativo attuatore, collocati entrambi all'interno della campana del cambio,
7 era nella capacità tecnica del personale tecnico dell'officina della
[...]
della casa costruttrice dei veicoli Mahindra per Parte_3
Palermo e provincia. Quanto sopra deriva da ciò che ha accertato a suo
tempo l'Ing. , il quale, allo smontaggio della campana del cambio Per_1
rilevava al suo interno presenza di olio secco e di olio fresco. Il che
significa che c'era già stata un prolungata e costante perdita di olio
dall'attuatore della frizione evidenziato. dalla secchezza dell'olio a cui si
erano sommate le tracce di olio fresco immesso nel circuito fuoriuscito
dall'attuatore della frizione quando hanno proceduto allo spurgo del
circuito idraulico per verificare il funzionamento del pedale della frizione;
operazione di spurgo eseguita in data 18.10.2018. In data 22.10.2018,
quattro giorni dopo, veniva riscontrato che il pedale della frizione non era
più funzionante a causa della nuova perdenza di olio nel circuito idraulico
che fuoriusciva dal corpo dell'attuatore; e in queste condizioni veniva
trasportata presso la , nuova proprietaria del veicolo in questione, CP_4
sita in Palermo in Via I. Federico 79.
Peraltro, alla luce delle superiori premesse, e degli ulteriori approfondimenti spiegati nelal propria relazione, cui si rimanda, il Geom.
ha concluso che: “dall'analisi della predetta documentazione in atti, CP
si deduce una paritaria incidenza di responsabilità, nella misura del 50%,
sia del personale tecnico della , sia dalla scarsa qualità della CP_1
componentistica utilizzata nella costruzione del veicolo dalla Casa DR
8 . La quantificazione monetaria si è effettuata tenendo conto dei CP_2
seguenti elementi:
1. Le condizioni in cui è stata data in permuta alla
, cioè non marciante a causa del difetto della frizione e CP_4
dell'attuatore;
2. La valutazione di ritiro del veicolo effettuata dalla
è stata di € 4.000,00; 3. La valutazione commerciale del veicolo, CP_4
se fosse stato dato in permuta alla concessionaria marciante, sarebbe
stato attribuito secondo il valore riportato da Eutotaxglass's nel volumetto
blu pari ad € 6.700,00, con perdita della parte ricorrente del valore
commerciale del veicolo di € 2.700,00; La ripetuta e prolungata
indisponibilità del veicolo, ha costretto la parte attrice a ricorre a
noleggiare veicoli nelle diverse occasioni per fare fronte alle proprie
esigenze, per un importo complessivo di € 3.650,47; L'utilizzo di
carroattrezzi in occasione del trasporto del veicolo guasto dall'officina
della alla Concessionaria della per un importo pari CP_1 CP_4
ad € 150.06 ... come da relative fatture in atti. Fattura dell'officina FG Car
per intervento sul cambio e frizione del veicolo attoreo disposto dal CTU,
Ing. , incaricato per l'ATP, € 280.00. Fattura della N° Per_1 CP_1
81444 del 24/02/2017 per € 75,00 Le spese sostenute dall'attrice e le
somme per la perdita della valutazione commerciale tra il valore riportato
nel volumetto blu del mercuriale “EUROTAXGLASS'S” (ritiro) e la
valutazione corrisposta nella permuta dalla , così come da CP_4
documenti in atti, ammontano ad € 6.855,53.
9 Per ultimo, occorre sottolineare come in maniera precisa e puntuale il ctu geom. abbia chiaramente risposto alle osservazioni spiegate dalla CP
, fornendo delle argomentazioni ritenute da questo CP_1
Decidente adeguate ed esaustive. Ed invero, il ctu ha evidenziato che, nei
casi di cedimento di uno dei componenti meccanici della frizione (pompa e
attuatore), si procede alla sostituzione di entrambi per assicurare il
corretto funzionamento della frizione che può essere garantito solamente
dall'accoppiata pompa e attuatore entrambi nuovi. Nella fattispecie ciò non
è successo e la presenza di olio secco sul fondo del vano frizione della
campana cambio e olio fresco nel corpo dell'attuatore ne danno conferma.
È palese quanto omissiva sia stata l'attività dei meccanici di CP_1
perché l'intervento rientra nella normale procedura di sostituzione della
pompa e dell'attuatore in contemporanea.
Ed ancora in merito alle osservazioni del C.T.P. Barcellona, per la CP_1
in merito alla circostanza che la proprietaria del veicolo non aveva
[...]
effettuato tagliandi tra i 22.000 e i 51.000 Km come pure tra 51.000 e
77.110 “contrariamente alle condizioni di garanzia che prevedono un
tagliando ogni 10.000 Km”.
Il Ctu in maniera ancora una volta puntuale e del tutto condivisibile ha sottolineato che “in merito alle predette annotazioni del C.T.P. si fa
presente che l'avaria alla frizione non è accertabile preventivamente
effettuando i normali e previsti tagliandi di manutenzione, perché il
10 cedimento della pompa o dell'attuatore della frizione si verifica durante
l'uso del veicolo e quindi non è né preventivabile né diagnosticabile
attraverso l'esecuzione dei tagliandi perché questi ultimi consistono in:
sostituzione olio motore e relativo filtro;
sostituzione filtro aria e filtro
carburante; controllo candele/candelette. È evidente come il circuito della
frizione esula da questi controlli e si interviene sugli organi della frizione
soltanto in caso di suo cedimento.
Sulla scorta delle superiori, la domanda attorea appare fondata ed adeguatamente prova, conseguentemente si condanna la società
convenuta a corrisponde a parte attrice la somma di € 6.855,53, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo, cosi come accertato dal geom. . CP
In merito alla ulteriore domanda di danno non patrimoniale,
considerati i prolungati disagi subiti e provati dalla attrice, a causa dell'indisponibilità della propria vettura, la necessità di ricorrere ad auto a noleggio, a prestiti di fortuna presso amiche e conoscenti, agli inevitabili disguidi riverberatisi in famiglia, e nella organizzazione quotidiana e del menage familiare, appare congruo liquidare la somma pari ad euro 1.000,00.
Per ultimo, nella determinazione delle spese legali, che vanno poste a carico di parte convenuta soccombente, questo Giudice ritiene opportuno tenere conto del rifiuto della proposta ex art 185 bis cpc,
11 formulata e non accettata da parte convenuta ed in assenza di adeguata motivazione;
per la liquidazione si rimanda al dispositivo.
Così deciso,
Pa lì 30.05.2025
DR.ssa Valentina Cimino
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