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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/10/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice R. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto con RG. n. 1449/2025 V.G. avente ad oggetto
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto) promosso da
, nata in [...] il [...], Parte_1
e da
, nato in [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Francesca Garzia, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura Della Repubblica Presso Il Tribunale Di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente richiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale alle condizioni indicate nel ricorso.
1 Viste le conclusioni del Pubblico Ministero, favorevoli all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti dei minori nato in [...] il [...], Persona_1 [...]
nato in [...] il [...] e nato a [...]_3
Frattamaggiore (NA) il 22.08.2021, dalla relazione di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
Per l'udienza del 24.09.2025, le parti depositavano, mediante note ex art. 127 ter c.p.c., conclusioni congiunte conformi agli accordi sottoscritti.
In punto di diritto, come per la separazione ed il divorzio, anche in tema di cessazione della famiglia di fatto il criterio fondamentale al quale il Giudice deve attenersi nell'adozione dei provvedimenti che riguardano i figli minori è rappresentato dal vivo e superiore interesse morale e materiale degli stessi, “il quale impone di privilegiare tra più soluzioni eventualmente possibili quella che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore” (artt. 337 bis e ss. – Corte di Cassazione n. 14840 del 2006 e n.
18817 del 2015).
Più di recente, ancora una volta la giurisprudenza di legittimità, in tema di provvedimenti riguardanti i figli, ha confermato il ruolo fondamentale dell'interesse del minore quale criterio esclusivo di orientamento delle scelte del giudice, sicché il giudizio prognostico da compiere in ordine alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella situazione determinata dalla disgregazione dell'unione genitoriale non può prescindere comunque dal rispetto dei principi di bigenitorialità
(Cass. I Sez. Civile, ordinanza n. 9143 del 2020).
2 Ciò posto, nel caso di specie, appare rispettoso dei principi stabiliti nelle norme nazionali e sovranazionali, dei quali sanciscono il diritto della persona di minore età
a conservare rapporti costanti e continuativi entrambi i genitori e con le rispettive famiglie di origine (artt. 29 e 30 della Costituzione, Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000, art. 8
CEDU, artt. 315 bis, 316 c.c., 337 bis e ss. c.c.) il seguente accordo proposto dalle parti con il ricorso in esame che si riporta testualmente:
“a) I ricorrenti vivranno separati con l'impegno del reciproco rispetto;
b) La casa familiare, in fitto, sita in AC, alla via Sangro n. 17, resterà in uso alla signora che Pt_1
la abiterà unitamente ai figli minore, l' ha già provveduto a spostare la propria residenza in Parte_2
altra abitazione;
c) I bambini vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, i genitori congiuntamente ed unitamente, eserciteranno la responsabilità genitoriale, provvederanno all'educazione, alla cura, al mantenimento ed allo sviluppo biopsichico dei figli, in concordanza tra loro ed impegnandosi ad informarsi reciprocamente su ogni necessità e/o fatto che li riguarderà;
d) I ricorrenti, concordemente, hanno stabilito, che i bambini, trascorreranno con il padre almeno 2 pomeriggi a settimana e un weekend alternato, nonché le festività alternate come da calendari: le festività
Natalizie ad anni alterni, il giorno del 24 dicembre con l'uno e del 25 dicembre con l'altro, e così il 31 dicembre e del 1° gennaio, ad anni alterni;
così l'Epifania, e, il giorno di Pasqua ed il Lunedì in Albis, nelle medesime modalità. I genitori si impegnano, altresì, a tenersi informati e a coadiuvarsi nelle attività del piccolo.
e) I ricorrenti prevedono, inoltre, la possibilità che i bambini, possano trascorrere nel periodo estivo 15 giorni, anche non consecutivi con il padre, tra il mese di luglio e Agosto, con preavviso da comunicarsi entro il 15 Aprile di ogni anno. La mancata comunicazione entro tale data comporterà la necessità di adeguarsi all'organizzazione dell'altro, senza tuttavia perdere il diritto di trascorrere il periodo di ferie insieme al piccolo;
f) Il sig. in ordine al mantenimento dei figli, si obbliga a corrispondere un assegno in favore Parte_2
di questi ultimi, entro il 10 di ogni mese, pari ad euro 400,00 (quattrocento/00) complessivi;
3 g) Si precisa, inoltre, che le spese straordinarie, saranno di competenza dei genitori nella misura del 50%, prevedendosi ora per allora che i figli compiano tutti i percorsi scolastici, obbligatori e non, fino al conseguimento d'una laurea e/o titolo equipollente, senza esclusione di eventuali titoli di specializzazione.
Il parametro di riferimento è rappresentato dai programmi degli Istituti Statali, sia della scuola dell'obbligo che superiori. L'eventuale ricorso a deroghe, istruttori privati, viaggi a scopo di studio e simili, libri extra programma scolastico e/o materiale didattico e/o cancelleria c.d. “griffato” e di particolare valore economico, sarà preventivamente concordato tra i genitori. Per una determinazione delle stesse si farà riferimento al protocollo del Tribunale di Nola che le parti dichiarano di accettare;
h) I ricorrenti stabiliscono che l'assegno unico per i minori verrà percepito dal genitore collocatario, ovvero dalla madre;
i) I ricorrenti, si prestano sin da ora, reciproco consenso per il rilascio del passaporto;
l) I coniugi, inoltre, si rilasciano ampia e finale liberatoria, riguardo gli aspetti economici e patrimoniali, e per tutto quanto non previsto nel presente ricorso, precisando che tutto ciò che è afferente alla casa coniugale, utenze e , o ad essa connessa, è stato oggetto di accordo;
”. Per_3
Orbene, ritiene il Collegio che i predetti accordi siano conformi agli interessi dei minore. Ne deriva che i rapporti tra i genitori e i minori saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Il pieno accordo delle parti giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
− affida ad entrambi i genitori i minori (nato in [...]_1
(NA) il 07.07.2017), (nato in [...] il [...]) e Persona_2
(nato a [...] il [...]), che Parte_3
continueranno a risiedere presso la madre;
− dispone che il padre tenga con sé i minori con le modalità e nei tempi concordati;
4 − dispone che il Sig. versi alla Sig.ra nei Parte_2 Parte_1
tempi e modi concordati, la somma di complessivi Euro 400,00 per il mantenimento dei minori, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati e contribuisca al 50% alle spese straordinarie nell'interesse dei figli come da accordo sottoscritto;
− prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322
c.c.;
− compensa integralmente le spese processuali.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Nola, così deciso nella Camera di Consiglio del 24.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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