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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 7041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7041 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. n 46945/24+3040/25 all'udienza del 17/6/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Davide Binda pec Parte_1
giusta delega conferita in calce al ricorso Email_1
RICORRENTE
E
in persona del Legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo CP_1 E Iandolo pec giusta procura alle liti notarile Email_2
RESISTENTE
in persona del dott. Controparte_2 [...]
nella sua qualità di procuratore speciale di , CP_3 Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Venturiello pec Email_4
, giusta procura speciale su foglio separato Email_5
RESISTENTE
in persona del Direttore Regionale del Lazio p.t., rappresentato e difeso dall'avv CP_5
AR RE pec giusta procura alle liti notarile Email_6
RESISTENTE
in persona del suo capo Controparte_6
rappresentato e difeso anche disgiuntamente dai funzionari avv .ti Controparte_7
, , , , , Controparte_8 CP_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12
, , , giusta delega in calce alla memoria pec CP_13 CP_14 CP_15
t Email_7
RESISTENTE
persona del Responsabile della funzione contenzioso Controparte_16
Business dott.ssa , rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Rocco pec: Controparte_17
giusta procura in atti Email_8
RESISTENTE
Oggetto: opposizione comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/12/24 ed iscritto con numero di ruolo RG n 46945/24 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire:
“accertare l'illegittimità e la totale assenza di debenza delle somme portate dall'atto opposto così come indicate nelle cartelle di pagamento e avviso di addebito sottesi e impugnati, dichiarando la totale assenza di debenza degli importi considerata l'inesistenza e la mancata notifica delle cartelle di pagamento e avviso di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta;
sempre in via principale, accertare e dichiarare la totale assenza di debenza delle somme portate nelle cartelle e avviso di addebito impugnati per intervenuta prescrizione antecedente e successiva alla notificazione degli stessi nonché per decadenza del termine per procedere con la riscossione; in via alternativa riformare al ribasso gli importi eventualmente dovuti dal ricorrente, in forza delle doglianze e delle motivazioni di cui al presente ricorso;
il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario” A sostegno del ricorso assumeva che in data 30/11/24 era stata notificata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per euro 100.636,27 e con il ricorso iscritto al Rg n 46945/24 intendeva opporsi alle cartelle:
1.cartella n. 09720140302248378000 asseritamente notificata il 30.04.2016 relativa a rate premio e sanzioni anno 2014 di € 2.007,19; CP_5
2. cartella n. 09720160144007026000 asseritamente notificata il 13.10.2016 relativa a rate premio e sanzioni anno 2014, 2015 e 2016 di € 1.301,99; CP_5
3. cartella n. 09720170123536186000 asseritamente notificata il 12.02.2018 relativa a rate premio e sanzioni anno 2016, 2017 di € 616,46; CP_5
4. avviso di addebito n. 39720170023900631000 asseritamente notificato il 29.01.2018 relativa a contributi I.V.S. anno 2014 di € 6.975,78; per un importo totale di euro 10.901,42 (diecimilanovecentouno/42).
Eccepiva la totale assenza del titolo stante l'inesistenza delle notifiche delle cartelle e dell'avviso di addebito prodromici all'atto impugnato, non essendo stato notificato all'odierno ricorrente nessun atto di accertamento posto a base delle cartelle e dell'avviso di addebito rivelandosi quindi detta omissione una totale assenza del titolo sulla base dei quali poi era stata emessa la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non essendo stata sottoscritta dal responsabile del procedimento;
ancora la nullità della predetta comunicazione per mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi richiesti e delle aliquote singole applicate su base annuale;
deduceva che occorreva verificare se l'amministrazione avesse stralciato i carichi di importo residuo fino a euro 1.000 ex art.1 L 197/22; che nel caso in cui fosse decorso più di un anno dalla notifica della cartella l'iscrizione ipotecaria doveva essere preceduta dall' intimazione di pagamento ai sensi dell'articolo 50 c 2 del DPR 602/73 , pena la perdita di efficacia della capacità del ruolo a valere come titolo esecutivo;
affermava la intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 25 dlgs 46/99 delle cartelle e dell'avviso sopra indicati;
eccepiva da ultimo la prescrizione dei contributi e premi richiesti stante la mancata notifica delle cartelle e dell'avviso avuto riguardo come decorrenza alla scadenza per il pagamento, inoltre la prescrizione era maturata anche avuto riguardo alla data delle asserite notifiche , inoltre i periodi sospensione della prescrizione per emergenza sanitaria si applicavano esclusivamente alla prescrizione che maturava nel periodo di sospensione;
la nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria con riferimento alle sanzioni ed interessi calcolati per nel periodo emergenziale 9/3/20 al 431/3/22 Concludeva come sopra Si costituiva l' che eccepiva la carenza di interesse ad agire non essendosi con la CP_1 comunicazione impugnata prodotta alcuna lesione della sfera giuridica del ricorrente;
l'inammissibilità dell'azione per i dedotti vizi formali dell'ava del preavviso o vizi della loro notificazione in quanto dovevano essere fatti valere entro 20 giorni dalla data di notifica della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria ex art 617 cpc;
deduceva che l'ava era stato notificato correttamente;
eccepiva il difetto di legittimazione passiva con riferimento ai motivi dell'opposizione che attenevano atti successivi alla notifica dell'ava; la tardività dell'eccezione di prescrizione che doveva essere proposta nei 40 giorni dalla notifica dell'ava ed in ogni caso dovevano considerarsi le sospensioni dei termini prescrizionali nel periodo emergenziale;
affermava che la decadenza di cui all'art 25 Dlgs 46/99 non era applicabile all'avviso di addebito ed in ogni caso il giudizio di cognizione doveva accertare i contributi dovuti;
corrette erano le sanzioni e gli interessi . Chiedeva il rigetto dell'opposizione Si costituiva l' eccependo la carenza di legittimazione passiva per quanto riguardava CP_5
i vizi successivi all'iscrizione a ruolo la tardività dell'opposizione ex art 24 dlgs 46/99; nel merito nulla parte opponente affermava sull'importo dei premi Chiedeva il rigetto dell'opposizione. Si costituiva l' eccependo il difetto di legittimazione Controparte_2 passiva dell con riguardo ai vizi attinenti al merito della pretesa, il Controparte_2 difetto di legittimazione passiva per quanto riguardava la notifica dell'avviso di addebito di competenza dell l'assenza di un'istanza proveniente dalla parte relativa alla sospensione CP_1 della riscossione delle somme iscritte al ruolo ai sensi della legge di stabilità del 2013, l'intervenuta notifica delle cartelle di pagamento indicate in ricorso e delle relative intimazioni contenenti le predette cartelle con conseguente infondatezza delle eccezioni di prescrizione, l'infondatezza della domanda relativa al difetto di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, l'inconferenza della normativa richiamata sullo stralcio dei carichi di importo residuo fino a 1.000 € ,essendo le cartelle tutte di importo superiore;
infine le intimazioni di pagamento erano state notificate nel termine di cui all'articolo 50 del Dpr 602/73. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Con atto di citazione ex art 615 c 1 e 617 cpc il conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
,l' e per sentir in via principale Controparte_6 CP_18 Controparte_19 dichiarare la inesigibilità e mancata debenza delle somme /tributi richiesti e portati dalla comunicazione preventiva di iscrizioni ipotecarie opposta, così come delle cartelle esattoriali sottese ,stante l'inesistenza della notifica degli avvisi prodromici e delle cartelle stesse, provvedendo ad annullare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata;
sempre in via principale dichiarare la inesigibilità e mancata debenza delle predette somme indicate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria così come dalle cartelle esattoriali per intervenuta prescrizione delle somme e del diritto a procedere alla riscossione, nella palese totale assenza del titolo ed inesigibilità/prescrizione delle somme richieste, provvedendo ad annullare l'atto opposto;
in via subordinata dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento e delle sottese cartelle impugnate disponendo l'annullamento della stessa accertando che nulla era dovuto da parte del ricorrente per i titoli indicati nel l'intimazione; sempre in via subordinata ribassare gli importi dovuti per i motivi esposti nell'atto introduttivo, in via ulteriormente subordinata, ove il giudice adito si ritenesse incompetente a giudicare per parte delle somme opposte, concedersi termini di legge per la riassunzione davanti al giudice competente;
vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. A sostegno dell'atto di citazione affermava che in data 30 novembre 2024 era stata notificata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per un importo di euro 100636,27 e con il presente atto di citazione veniva impugnata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativamente alle cartelle di pagamento elevate dall'Ispettorato territoriale del lavoro Direzione Provinciale del lavoro di Tribunale di Roma Ufficio recupero credito CP_6 di seguito specificate:
1. Cartella numero 0972014 00910 8450 5 00 0 relativa al recupero multe ammende del 2011 per euro 150, 08
2. cartella numero 0972016014874744 00 0 relativa al recupero multe ammende del 2003 di euro 1868,26
3. Quella numero 09720190149242867000 relative a sanzioni amministrative L 689/81 Ispettorato del lavoro del 2018 di euro 518,25
4. cartella numero 09720220016267065000 relative a sanzioni amministrative L 689/81 Ispettorato del lavoro del 2020 di euro 32488,38 Per un totale cartelle di pagamento di euro 35.02 4,97 Deduceva la mancanza e l'irritualità della notifica dei verbali sottesi alle ordinanze ingiunzioni e delle ordinanze ingiunzione prodromiche alle cartelle , per cui in assenza di notifica degli atti prodromici le somme di cui alle cartelle erano inesigibili e vi era totale assenza di titolo dell'atto oggi impugnato ,l'inesigibilità delle somme di cui alle predette cartelle e quindi delle somme relative portate nella comunicazione oggi impugnata considerata la violazione del procedimento che avrebbe portato alla redazione di un verbale e poi dell'ordinanza ingiunzione secondo precise regole, la carenza di motivazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria e dei criteri di calcolo su cui si basava la pretesa , mancava pii la prova dell'esistenza della cartella se non veniva prodotta nel presente giudizio;
eccepiva la prescrizione dei crediti , la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per violazione diritto di difesa, non essendo indicato il procedimento di calcolo delle maggiorazioni . Concludeva come sopra Il fascicolo veniva assegnato alla sezione lavoro ed iscritto in data 28/1/25, emesso decreto ai sensi dell'art 414 cpc con implicito mutamento rito , veniva fissata l'udienza di discussione. Si costituiva l' che assumeva essere state Controparte_6 correttamente notificate le ordinanze ingiunzione sottese alle cartelle esattoriali portate nella comunicazione oggi opposta, tanto che a seguito della ricezione delle ordinanze ingiunzione la parte aveva presentato istanza di rateizzazione non adempiuta e pertanto il credito era stato iscritto al ruolo, le cartelle erano stata notificate e non erano state opposte, pertanto tutte le censure erano tardive perché presentate oltre i termini di legge per proporre opposizione, non maturata era poi la prescrizione nei confronti dell . CP_6
Si costituiva deducendo che le cartelle esattoriali riguardanti il Controparte_19 recupero di spese e processuali e contributo unificato e tassa di registrazioni di interesse di erano riferite all'anno 2014 e 2016. Censurava l'atto introduttivo del Controparte_19 giudizio per non essere riferito alle predette cartelle ma riferito alle cartelle aventi come ente creditore l , deduceva che con riferimento alla cartella n 09720160140874744000 CP_6 relative al contributo unificato e all'imposta di registro relativi alla sentenza del tribunale penale di Roma vi era la giurisdizione del giudice tributario;
che con riferimento alla cartella 09720140091084505000 la stessa riguardava le spese processuali e la multa inflitta dal tribunale penale di Roma relativa al mancato pagamento degli oneri previdenziali. Chiedeva di dichiarare il difetto di giurisdizione con riferimento alla partita di ruolo afferente alla tassa di registro e contributo unificato, nel merito rigettare l'opposizione. Si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione con Controparte_2 riferimento alla cartella 09720160140874744 00 0, il difetto di legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa impositiva, l'assenza di domanda di una sospensione della riscossione ai sensi della legge di stabilità del 2013, la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e delle relative intimazioni, la prova della notifica della cartella di pagamento era assolta mediante la produzione della relazione di notifica e dell'avviso di ricevimento, inoltre nessuna norma prevedeva l'obbligo di produrre la cartella esattoriale essendo costituito il titolo esecutivo dal ruolo, la prescrizione era quinquennale con riferimento alle cartelle aventi come creditore l e decennale con riferimento alle cartelle aventi come CP_6 creditore il tribunale, nessun vizio di motivazione afferiva alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria . Chiedeva la riunione con il procedimento rg 46945/24 il rigetto del ricorso.
Riuniti i fascicoli stante la identità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza . Con separata ordinanza l'opposizione relativa alle cartelle 0972014 00910 8450 5 00 0 e n.0972016014874744 00 0 per la sola voce spese processuali veniva trasmessa al tribunale ordinario
Occorre procedere all'esame delle doglianze avanzate dal con riferimento ai due Parte_1 blocchi di cartelle e avviso impugnati con i due atti introduttivi dei giudizi. Giudizio Rg n 46945/24 avente ad oggetto impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con riferimento alle seguenti cartelle e ad un avviso :
1.cartella n. 09720140302248378000 asseritamente notificata il 30.04.2016 relativa a rate premio e sanzioni anno 2014 di € 2.007,19; CP_5
2. cartella n. 09720160144007026000 asseritamente notificata il 13.10.2016 relativa a rate premio e sanzioni anno 2014, 2015 e 2016 di € 1.301,99; CP_5 3. cartella n. 09720170123536186000 asseritamente notificata il 12.02.2018 relativa a rate premio e sanzioni anno 2016, 2017 di € 616,46; CP_5
4. avviso di addebito n. 39720170023900631000 asseritamente notificata il 29.01.2018 relativa a contributi I.V.S. anno 2014 di € 6.975,78; Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione dell' in ordine alla impugnabilita' CP_1 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria L' sostiene che la comunicazione non sarebbe autonomamente impugnabile perché ,quale CP_1 atto preventivo, non lederebbe alcun diritto e la parte ricorrente non avrebbe interesse ad agire. La censura è priva di pregio . Analogamente a quello che si è detto in materia di preavviso di fermo, secondo cui
“l'impugnativa del preavviso di fermo, così come del fermo, è azione di accertamento negativo delle pretesa creditoria in tal modo avanzata (Cass., Sez. U., 22/07/2015, Cass., Sez. U., 27/04/2018, n. 10261); la suddetta qualificazione della domanda comporta che, verificata al momento della decisione l'insussistenza delle ragioni di credito scrutinate, anche perché in parte negate in altra sede giurisdizionale definitiva, era altresì interesse dell'attore ottenere la domandata e conseguente declaratoria d'inibizione all'iscrizione del fermo, in cui si traduce la richiesta di annullamento del preavviso”( Cass 7756/20) ,si ritiene che l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è una azione di accertamento negativo della pretesa creditoria indicata nella comunicazione, e, verificata al momento della sentenza l'insussistenza delle ragioni creditorie, rimane l'interesse del ricorrente ad ottenere la domandata e conseguente declaratoria di inibizione all'iscrizione dell'ipoteca . Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione, maturata ad avviso del ricorrente , sia nel caso in cui le cartelle e l'avviso non fossero stati notificati , sia nel caso in cui lo fossero stati, occorre verificare la presenza degli atti interruttivi La cartella n. 09720140302248378000 risulta notificata il 30/4/16 mediante deposito casa comunale e spedizione raccomandata ricevuta il 30/4/16 come da prova in atti offerta da seguita da intimazione di pagamento n 097202290119074952000 notificata tramite CP_18 raccomandata il 23/6/22 e intimazione di pagamento n 09720239061505575000 notificata il 14/12/23 , la cartella n. 09720160144007026000 non è stata notificata non essendovi in atti la prova della notifica , ma la cartella è stata notificata successivamente attraverso l'intimazione di pagamento 09720229047080383000 comunicata tramite raccomandata ricevuta il 23/3/23; la cartella n. 09720170123536186000 risulta notificata a mezzo deposito nella casa comunale e spedizione di raccomandata ricevuta il 23/2/18 seguita da intimazione n 972023906150557500 noti fucata il 14/12/23, come dimostrato dalla documentazione depositata da CP_18
l' avviso di addebito n. 39720170023900631000 risulta notificato dall' il 29/1/18 e poi CP_1 ulteriormente notificato con l'intimazione di pagamento del 2023 ricevuta a dicembre 2023. Ora premettendosi che quanto detto a proposito delle opposizioni avverso le intimazioni di pagamento può essere esteso alle impugnazioni avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria , la Suprema Corte ha affermato in particolare che “ a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art.615
c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (Cass 18256/20) Ne deriva che con riferimento alla cartella 09720140302248378000 la stessa è stata notificata una prima volta il 30/4/16 , una seconda volta il 23/6/22 ed un terza volta a dicembre 2023, per cui tra la prima e la seconda notifica risultano passati oltre 5 anni anche considerando le sospensioni dal 23/2/20 al 30/6/20 per 129 giorni e dal 31/12/20 al 30/6/21 per 182 giorni.Essendo la prescrizione maturata tra la notifica della cartella e l'intimazione si ritiene che l'eccezione relativa costituisca oggetto di opposizione ex art 615 cpc non soggetta a termine di decadenza , sempre opponibile. Per quanto riguarda la prescrizione con riferimento alla cartella n. 09720160144007026000 risulta provata solo la notifica di essa tramite l'intimazione di pagamento notificata il 23/3/23, per cui sarebbero prescritti i premi , ma tale azione essendo recuperatoria perché si assume non notificata la cartella, doveva essere proposta nei 40 giorni dalla notifica dell'intimazione, per cui l'azione per tale carella è tardiva e non risulta maturata una nuova prescrizione tra la notifica dell'intimazione e la notifica della comunicazione preventiva oggi opposta Per quanto attiene la cartella la cartella n. 09720170123536186000 risulta notificata a mezzo deposito nella casa comunale e spedizione di raccomandata ricevuta il 23/2/18 seguita da intimazione n 972023906150557500 notificata il 14/12/23, per cui non è prescritto il credito e lo stesso vale per l'ava notificato il 29/1/18 e poi ulteriormente notificato tramite intimazione il 14/12/23 considerando per entrambi i termini di sospensione per covid sopra indicati , non decorrendo la prescrizione nel periodi di sospensione. Maturata la prescrizione per la prima cartella , con riferimento alle cartelle del 2016 e del 2017 nonché all'ava tutti i motivi di opposizione ad essi riferiti eccettuati i vizi di notifica appena esaminati ( quindi i vizi dedotti riferiti al contenuto di tali atti anche in relazione agli interessi ,alla decadenza ex art 25 dlgs 46/99 ) dovevano essere fatti valere nel termine di 40 giorni ,per i motivi di merito ex art 24 Dlgs 46/99, e di 20 ex art 617 cpc ,per motivi formali, decorrenti dalla notifica di tali atti e dell'intimazione per quanto attiene la cartella del 2016 , essendo tardiva l'azione . Quanto ai vizi propri della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria non si può affermare che la stessa sia stata emessa in carenza di titolo essendo stati notificate le cartelle anche tramite intimazione di pagamento e l'avviso ,né che sia carente di motivazione in primo luogo perché la comunicazione riporta integralmente le cartelle e l' avviso ad essa sottesi e quindi tramite la ritrascrizione di essi induca i motivi della pretesa ed in secondo luogo perché la Corte di Cassazione con ordinanza n. 7233 del 15 marzo 2021 ha precisato :
“In tema di preavviso di iscrizione ipotecaria non deriva alcun particolare onere motivazionale in capo all'Agente della riscossione, che, attraverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, si limita ad informare il contribuente moroso che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, si procederà ad iscrizione di ipoteca sull'immobile. Per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, ai sensi degli artt. 76 e 77 del DPR n. 602 del 1973, è sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede”.
Asserisce parte ricorrente, poi, che la comunicazione non sarebbe stata firmata dal responsabile del procedimento , la censura è priva di pregio in quanto la firma è stata apposta ai sensi dell'art 3c 2 Dlgs 39/93 secondo cui :
“2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.” La comunicazione poi sarebbe nulla in quanto in essa non sarebbe indicato il calcolo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale. Sul punto si osserva che nella comunicazione non sono presenti ulteriori interessi rispetto alle somme richieste dalle singole cartelle ed avvisi e con riferimento agli interessi portati in tali ultimi atti , la censura doveva essere fatta valere nel termine 40 o 20 giorni dalla conoscenza di tali atti ,intervenuta tramite la loro notifica o tramite la notifica dell'intimazione. Se poi parte ricorrente ritenesse che la comunicazione doveva indicare comunque il criterio di calcolo utilizzato in tutti gli atti in essa riportati si è ritenuto che “poiché il preavviso impugnato - per quanto qui interessa, ossia con riguardo alle cartelle di natura non tributaria
- non costituisce il primo atto pervenuto all'intimato circa la pretesa in esso esposta, non occorre una specifica analitica motivazione sugli accessori, sufficiente essendo il richiamo agli atti presupposti e già notificati al destinatario (Cass., Sez. Un., n. 22281/2022), come indubitabilmente è nella specie.” (Cass 5060/25) Quanto poi al mancato stralcio dei carichi di importo residuo fino ad euro 1000,00 ex art 1 l 197/22 la norma al comma 222 sancisce che sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel caso in esame gli importi di cui alle cartelle ed all'avviso sono superiori o comunque in parte non risultanti dai carichi affidati fino al 31/12/15 Con riferimento alla violazione dei termini di cui all'art 50 c 2 DPR 602/73 la norma afferma che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26. di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Appare evidente che la censura attiene alla fase esecutiva e non al preavviso di comunicazione di iscrizione ipotecaria e comunque con riferimento agli atti impugnati sono intervenute intimazioni di pagamento in atti. Infine circa l'applicabilità dell'art 6 c 5 DLGS 472/97 il quale stabilisce che non è punibile chi ha commesso il fatto ossia la violazione per cause di forza maggiore , l'eccezione appare riferita ad una cartella imprecisata ,inoltre è generica non indicando quali sarebbero le sanzioni ed interessi addebitate durante lo stato emergenziale Pertanto con riferimento al primo ricorso , lo stesso deve essere accolto solo limitatamente all'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione riferita alla cartella 09720140302248378000
Passando ad esaminare i motivi di opposizione dell'atto di citazione poi trasmesso alla sezione lavoro e iscritto al fascicolo con il Rg n 3040/25, con riferimento alle cartella numero 0972016014874744 000 relativa al recupero del CU e del imposta di registro nonché spese processuali deve essere affermato il difetto di giurisdizione e per le spese processuali la cognizione eventuale del giudice civile . Si è infatti affermato “Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice tributario la controversia relativa al recupero di spese di giustizia anticipate dallo Stato e dovute in base a sentenza penale, ove non sia in concreto richiesta l'imposta di registro sulla sentenza, o il “contributo unificato” sostitutivo dell'imposta di bollo e non ha rilevanza il fatto che la richiesta dell'Amministrazione sia enunciata nella cartella con le contraddittorie indicazioni di “tasse e imposte indirette” e “registro recupero spese di giustizia e accessori” (Cass. Sezioni Unite Sent. n. 3008 del 18 dicembre 2007) Pertanto la giurisdizione è del giudice tributario per le imposte di registro e Cu mentre per la somma di euro 54,14 richiesta a titolo di spese processuali la competenza appartiene al giudice civile o penale. la Suprema Corte ha infatti ritenuto con la sentenza n 31774/23 < specifico riferimento all'impugnazione di cartelle di pagamento per spese di giustizia, ferma la devoluzione agli organi della giurisdizione ordinaria e non tributaria (Cass., Sez. U, 31/07/2017, n. 18979), il riparto di attribuzioni tra giudice civile e giudice penale è stato così precisamente delimitato: «sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione;
qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale» (così Cass. 09/07/2020, n. 14598; analogamente, Cass. 27/07/2022, n. 23504).Ancor più di recente si è affermato che “In tema di recupero di spese di giustizia penali, nel caso in cui il debitore, proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento notificata, contesti i presupposti legali della decisione del giudice penale relativa alle spese processuali al cui rimborso sia stato condannato, il giudice civile adito ex art. 615 c.p.c. non deve dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice dell'esecuzione penale, ma deve semplicemente respingere l'opposizione rilevandone l'inammissibilità, potendo egli conoscere solo dei motivi riguardanti la quantificazione delle spese processuali operata dagli organi amministrativi competenti successivamente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, costituito dalla pronuncia di condanna emessa dal giudice penale. (Nella specie, la S.C. ha respinto i ricorsi dell'agente della riscossione e del proposti Controparte_20 contro una sentenza di appello che aveva correttamente ritenuto che spettasse al giudice civile conoscere, in sede di opposizione all'esecuzione, delle contestazioni relative alla mera quantificazione delle spese processuali poste carico di un soggetto sulla base di un provvedimento penale di condanna.) (Cass 37138/22) >> Ne deriva che con riferimento alle spese processuali sarebbe competente o il giudice civile se si contesta l'ammontare delle spese, ove invece siano contestati i presupposti sarebbe competente il giudice penale . Nel caso in esame, non vi sono censure specifiche se non le censure mosse a tutte le cartelle quali l'omessa notifica delle cartelle , la decadenza dal termine per procedere alla riscossione ,la prescrizione in relazione alle pretese e pertanto non si ritiene che si contesti l'ambito della decisione del giudice penale , con la conseguenza che la competenza è del giudice civile integrando l'opposizione un'opposizione ex art 615 cpc , fermo restando che la materia non rientra tra le materia appartenenti al giudice del lavoro Circa la cartella n 09720140091084505000, la stessa ha come ente creditore Tribunale Ufficio ricupero crediti , si chiede la somma di euro 108,00 recupero multe per condanna penale relativa all' omesso versamento dei contributi trattenuti e non versati e la somma di euro 36,20 per spese di giustizia . Anche per tale cartella non vi sono censure specifiche se non quelle relative a generici vizi indicati per tutte le cartelle , e si ripete quanto sopra detto prima fermo rimanendo l'estraneità della materia al giudice del lavoro e non attenendo le censure alla decisione del giudice penale per le spese di giustizia mentre essendo l'opposizione sulla multa derivante da una condanna penale la competenza sull'opposizione è del giudice dell'esecuzione penale . Passando all'esame delle cartelle che vedono come ente creditore l'Ispettorato territoriale si osserva che la cartella numero 09720190149242867000 relative a sanzioni amministrative L 689/81 Ispettorato del lavoro del 2018 di euro 518,25 è stata notificata al destinatario il 12/12/19 e poi , anche a prescindere dalle intimazioni eventualmente notificate medio tempore, è stata nuovamente notificata nei 5 anni con la notifica del 30 /1/24 della presente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria , per cui tutti i vizi attenenti all'ordinanza ingiunzione , al processo verbale ed al procedimento dovevano essere fatti valere entro 40 giorni per il merito o entro 20 per vizi formali dalla notifica della predetta cartella, in quanto da tale data la parte conosceva sicuramente della pretesa dell ' . CP_6
Per quanto riguarda la cartella numero 09720220016267065000 relativa a sanzioni amministrative L 689/81 Ispettorato del lavoro del 2020 di euro 32488,38, la stessa risulta notificata il 23/3/22, pertanto anche per tale pretesa la prescrizione non è maturata e per i motivi di opposizione vale quanto affermato a proposito della precedente cartella Per quanto attiene i vizi della comunicazione di preventiva iscrizione , verificata la notifica delle cartelle censurate con questo giudizio vale quanto detto in relazione all'altro giudizio con riferimento al calcolo degli interessi, alla presenza del titolo che poi è il ruolo , all'assenza di vizi di motivazione della comunicazione , alla tardività della eccezione di decadenza per procedere alla riscossione ,essendo tra l'altro non chiara l'eccezione nel presente giudizio Circa poi l'eccezione relativa alla mancata produzione nel presente giudizio delle cartelle , non vi è alcun onere di produzione delle cartelle nel presente giudizio non avendo citato alcuna norma in tal senso parte ricorrente. In conclusione in relazione al giudizio iscritto al Rg n 3040/25 deve respingersi il ricorso relativamente alla comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria riferita alle cartelle n09720190149242867000 e n 09720220016267065000 mentre dichiara non appartenere alle materie trattate dal giudice del lavoro le cartelle numero 0972014 00910 8450 5 00 0 e n 0972016014874744 00 0 per la pretesa sulle spese processuali e multa;
dichiara poi il difetto di giurisdizione con riferimento a tale ultima cartella relativamente alle pretese riguardati l'imposta di registro e pagamento cu . Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza con per un quarto dato solo CP_18
l'annullamento della comunicazione di iscrizione riferita alla cartella n 09720140302248378000. Si compensano con data l'assenza di cognizione e il difetto di Controparte_19 giurisdizione sulle cartella di sue partenenza Si condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' , CP_1 dell' e dell' essendo la comunicazione corretta con riferimento alle pretese di CP_6 CP_5 tali ente portate nelle cartelle e nell'avviso. Si precisa che con riferimento ad costituitasi con lo stesso difensore nei due giudizi il CP_18 valore della causa è stato determinato dalla somma dei valori delle due cause mentre per CP_1
e è stata fatta in proporzione all'interesse nella causa e CP_5 Controparte_21 rapportato al valore della cartelle e avviso ad essi riferiti
PQM
Definitivamente pronunciando ogni contraria eccezione e/o istanze disattese annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria limitatamente alla somma di euro 2007,19 di cui alla cartella 09720140302248378000 dichiara il difetto di giurisdizione sulla cartella 0972016014874744 00 0 per le voci imposta di registro e contributo unificato e l'estraneità agli affari trattati dal giudice del lavoro delle pretese relative alle cartelle n 0972014 00910 8450 5 00 0 e n.0972016014874744 00 0 separando la domanda con riferimento alle predette cartelle con riguardo alle pretese relative alla multa ed alle spese processuali come da separata ordinanza;
respinge per il resto il ricorso;
condanna al pagamento di un quarto delle totali spese di lite liquidate in euro 3784,00 CP_18 oltre iva cpa e spese generali da distarsi in favore del procuratore antistatario;
compensa le spese con;
Controparte_19 condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite pari ad euro 3027,00 per l CP_6 condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite pari ad euro 885,00 per l' CP_5 oltre iva cpa e spese generali condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite pari ad euro 1864,00 per l' CP_1 oltre iva cpa e spese generali Roma 17/6/25
Il giudice